Sachverhalt
presentati nella trasmissione o nel servizio abbiano fornito al pubblico un quadro della situazione o del tema possibilmente affidabile, in modo da consentirgli di for- marsi liberamente una propria opinione in merito (DTF 131 II 253, consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [«Rentenmissbrauch»]). Le tesi controverse devono essere ricono- scibili come tali. Omissioni redazionali ed errori in punti secondari, non atti a influire in modo determinante sull’impressione generale della trasmissione, sono irrilevanti sotto il profilo del diritto in materia di programmi. Nel caso in cui il pubblico non abbia potuto formarsi liberamente una propria opinione su una situazione o un tema, l’AIRR verifica se sono stati rispettati i principi fondamentali della diligenza giornali- stica (cfr. Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, Zurigo 2006, 3a ed., pag. 198 segg.). Se ciò non è il caso, si realizza a una violazione del principio dell’oggettività. 4.2 Se durante una trasmissione sono mosse critiche rilevanti all’indirizzo di per- sone, aziende, organizzazioni o autorità, a causa del rischio di arrecare danno agli interessati, vige l’obbligo di adottare una diligenza giornalistica accresciuta. In casi simili è necessario procedere a ricerche accurate, che si addentrino nei dettagli delle accuse formulate (GAAC 62/1998, n. 27, pag. 201 [«Im Glarner Baugewerbe herrscht Filz»]). Occorre poi presentare in modo adeguato il punto di vista degli ac- 4/8
cusati. Se le notizie si riferiscono ad un procedimento penale in corso, è necessario rispettare anche il principio della presunzione d’innocenza ai sensi dell’articolo 6 pa- ragrafo 2 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e dell’articolo 32 cpv. 1 Cost. (DTF 116 IV 31, consid. 5, pag. 39 segg. [«Lucona/Proksch»]; sentenza 2A.614/2003 del Tribunale federale dell’8 marzo 2005, consid. 3.3 [«Nicole Dubos- son/Jean-Yves Bonvin»]; Denis Barrelet, Droit de la Communication, Berna 1998, pag. 222 seg., n. marg. 782 seg.; Franz Zeller, Zwischen Vorverurteilung und Justi- zkritik, Berna 1998, pag. 287 segg.). 5. Il principio dell’oggettività stabilito nell’articolo 4 cpv. 2 LRTV e i principi che la giurisprudenza ne fa derivare sono interamente applicabili al servizio contestato. 5.1 Il fatto che, al momento della diffusione del servizio, contro la ricorrente era in corso un procedimento penale vertente esclusivamente su un’accusa di favoreg- giamento corrisponde al vero. Una delle frasi pronunciate dal giornalista durante il servizio – ossia che contro l’avvocato A, la procuratrice pubblica «(...) ha promosso, in particolare, l’accusa di favoreggiamento» – risulta quindi quantomeno ambigua. La locuzione avverbiale «in particolare» è tuttavia stata utilizzata una volta sola dalla redazione; nel resto del servizio, compreso il sommario e il lancio, è stata menziona- ta unicamente l’accusa di favoreggiamento. Ai fini della libera formazione dell’opinione del pubblico, segnatamente nei servizi di cronaca su procedimenti pe- nali è indispensabile riportare con esattezza la designazione giuridica ufficialmente corretta del procedimento e delle relative fattispecie (GAAC 63/1999 n. 96, consid. 7 segg., pag. 908 seg. [«Entlassung»]). 5.2 Nel servizio in questione, la redazione de «Il Quotidiano» ha anche rivelato dei dettagli e operato delle deduzioni sulle ragioni dell’inchiesta in corso: l’accusa promossa contro l’avvocato A sarebbe dovuta ad un «armadietto» che la medesima avrebbe portato via dalla villa di Willy Peric. Questa informazione, però, non corri- sponde al vero, poiché l’armadietto era stato in precedenza perquisito dalle autorità penali e in quell’occasione era stato sequestrato dal magistrato inquirente quanto gli interessava. Nel servizio contestato, i fatti non sono stati presentati correttamente e integralmente. Nell’ottica del principio dell’oggettività, l’informazione di cui sopra e la locuzione avverbiale ambigua («in particolare»), utilizzata in una frase in relazione alla fattispecie dell’accusa promossa contro la ricorrente (cfr. pto. 5.1), sono, per quest’ultima, tutt’altro che punti marginali non atti a influire in modo determinante sull’impressione generale della trasmissione. 5.3 Il principio della presunzione d’innocenza e il relativo divieto di condanna anticipata impongono, fra l’altro, ricerche molto accurate e una prudenza particolare nel riferire fatti connessi a procedimenti penali in corso. Inoltre, per il pubblico deve risultare chiaro che l’apertura di un’inchiesta penale nei confronti di una persona è ancora ben lungi dal costituire una condanna (sentenza 2A.614/2003 del Tribunale federale dell’8 marzo 2005, consid. 3.3 [«Nicole Dubosson/Jean-Yves Bonvin»]). L’emittente non può partire dal presupposto che gli spettatori abbiano particolari co- noscenze preliminari sui principi generali del diritto penale e sul diritto processuale cantonale. Nella fattispecie, il rischio di arrecare danno alla ricorrente era partico- larmente elevato, dato che le sue generalità sono state rivelate a più riprese sia nel 5/8
servizio che nel sommario, in parte anche con l’indicazione del suo luogo di lavoro. Più un tema è delicato, più le esigenze poste alla realizzazione formale del pro- gramma devono essere severe (DTF 132 II 290, consid. 2, pag. 292 [«Spider Catcher»]). 5.4 Nel servizio contestato, il punto di vista degli interessati non è stato presen- tato: il giornalista si è limitato a precisare che il pomeriggio dell’8 giugno 2007 né la ricorrente né il suo legale erano raggiungibili per una presa di posizione. In quest’ambito, l’opponente sottolinea che «Il Quotidiano» è una trasmissione d’informazione giornaliera e che, per questo motivo, una notizia non può sempre essere bloccata finché sono disponibili i pareri degli interessati sull’argomento. 5.5 La redazione del «Il Quotidiano» ha effettivamente tentato di contattare la ricorrente e il suo legale il pomeriggio dell’8 giugno 2007, riuscendo però a parlare soltanto con la segretaria di quest’ultimo. Un giornalista ha lasciato anche un mes- saggio sulla segreteria telefonica dello studio presso cui la ricorrente lavora, invitan- do tuttavia l’avvocato M (e non l’avvocato A) a richiamarlo. Il giorno in cui il servizio è andato in onda era il venerdì successivo al Corpus Domini, una giornata festiva in Ticino che, come d’uso, ha indotto numerosi lavoratori a fare il cosiddetto «ponte» e dunque a non essere presenti sul posto di lavoro. 5.6 Le accuse contro la ricorrente menzionate nel servizio sono di portata molto rilevante per l’interessata, sia sul piano personale che su quello professionale. In casi come questo, è indispensabile che l’emittente conceda agli interessati un termi- ne adeguato per potersi esprimere sulle critiche avanzate nei loro confronti (decisio- ne AIRR b. 452 del 21 giugno 2002, consid. 7.6 [«ACUSA-News»]). 5.7 L’urgenza di trasmettere la notizia e di darvi il risalto auspicato, così come sostenuto dall’opponente, va relativizzata: da un lato l’inchiesta non è stata aperta il giorno in cui il servizio è andato in onda, ma già settimane prima; dall’altro la reda- zione non disponeva verosimilmente ancora di informazioni verificate sui motivi alla base dell’inchiesta. Essa ha quindi fatto delle deduzioni, parlando di materiale (l’«armadietto»), «(...) evidentemente rilevante ai fini delle indagini», che la ricorrente «avrebbe prelevato dalla villa di Peric». 6. Per valutare se un servizio rispetta il principio dell’oggettività, è determinante
– oltre all’apprezzamento di singole informazioni od opinioni – anche l’impressione generale suscitata dalla trasmissione (DTF 131 II 253, consid. 2.2 seg., pag. 256 seg. [«Rentenmissbrauch»]). 6.1 In generale il servizio in questione è da considerarsi unilaterale, poiché si limita perlopiù all’esposizione di fatti e interpretazioni soggettive a carico della ricor- rente e meglio a favore della tesi accusatoria. Oltre a fornire informazioni sull’inchiesta penale in corso, il servizio sottolinea soprattutto che la ricorrente ha dovuto rinunciare al suo mandato di difesa di Willy Peric («Da difensore a indaga- to»), ora assistito da un altro avvocato (P). Il punto di vista della ricorrente non è in- vece stato presentato: né lei (che oltre tutto è più volte esplicitamente nominata nel servizio), né il suo legale hanno potuto esprimersi sulle critiche avanzate. Inoltre la redazione non ha nemmeno evocato il principio, di cruciale importanza nella presen- te fattispecie, della presunzione d’innocenza («Si applica al caso in esame la pre- 6/8
sunzione d’innocenza»). Per questi motivi il pubblico non ha potuto farsi un’opinione sul procedimento penale in atto contro la ricorrente, procedimento che costituisce il vero e proprio tema del servizio contestato. 6.2 Nella fattispecie gli obblighi di diligenza giornalistica accresciuta, richiesti nel caso di resoconti su procedimenti penali in corso e, in generale, su accuse mosse contro una persona, non sono stati rispettati. Si tratta, in particolare, dei principi di trasparenza, presentazione corretta degli avvenimenti (sufficienti ricerche) e del dirit- to di replica (equa audizione ed equo trattamento dell’altra opinione - audiatur et al- tera pars) (cfr. Studer/Mayr von Baldegg, ibid., pag. 198 segg.). Dato che il pubblico non ha potuto farsi una propria opinione sugli avvenimenti e che i doveri imposti dal- la diligenza giornalistica non sono stati rispettati, il servizio diffuso da «Il Quotidiano» e contestato dalla ricorrente ha violato il principio dell’oggettività stabilito nell’articolo 4 cpv. 2 LRTV. 6.3 Alla luce dell’esito della presente procedura di ricorso, la questione se la di- vulgazione delle generalità costituisca, o no, un’ulteriore violazione del diritto in ma- teria di programmi può essere lasciata indecisa, tanto più che la ricorrente ha già inoltrato una petizione di diritto civile per lesione della personalità (art. 96 cpv. 3 LRTV). 7. Per i motivi suesposti, il ricorso è fondato e va perciò accolto.
7/8
Per questi motivi l’AIRR decide:
1. Il ricorso presentato da A il 5 settembre 2007 è accolto all’unanimità. Si ac- certa che il servizio «Difensore accusato», diffuso l’8 giugno 2007 dalla TSI nell’ambito della trasmissione «Il Quotidiano», ha violato il principio dell’oggettività (art. 4 cpv. 2 LRTV). 2. La SSR SRG idée suisse è invitata a comunicare all’AIRR, entro 60 giorni dalla data d’intimazione della presente ed entro 30 giorni da quando il punto 1 di cui sopra (accertamento di una violazione del diritto) ha acquistato forza di cosa giudi- cata, i provvedimenti adottati nella fattispecie, ai sensi dell’art. 89 cpv. 1 lett. a cfr. 1 e 2 LRTV. 3. Non sono prelevate spese di procedura. 4. Intimazione a:
- (…)
In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale en- tro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a e 86 cpv. 1 lett. c della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
Invio: 2 dicembre 2008
8/8
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 L’atto di ricorso, con allegato il rapporto dell’organo di mediazione, è stato presentato entro i termini ed è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 1 e 3 LRTV). Indipendentemente dalle date riportate sul giustificativo del sistema Track & Trace, il ricorso è tempestivo dato che il termine di 30 giorni non decorre dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 86 cpv. 3 LRTV in combinato disposto con l’art. 22a lett. b della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, PA, RS 172.021).
E. 2 L’articolo 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. È segnatamente legittimato a ricorrere chi ha partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all'organo di mediazione, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o, se straniero, è titolare di un permesso di domicilio o di dimora e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione contestata (art. 94 cpv. 1 e 3 LRTV; ricorso individuale o popolare). Nella fattispecie, la ricorrente è personalmente al centro del servizio e le sue generalità sono state rivelate esplicitamente a più riprese. Ha quindi un legame particolarmente stretto con l’oggetto della trasmissione contestata, ciò che la distin- gue dagli altri utenti del programma (DTF 130 II 514, consid. 2.2.1 segg., pag. 517 segg. [«Drohung»]; Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, n. marg. 410 segg.).
E. 3 Il reclamo definisce l’oggetto dell’impugnazione e limita la portata del potere d’esame dell’AIRR. Nell’esaminare il diritto applicabile, l’Autorità di ricorso è libera e non è vincolata alle allegazioni delle parti (DTF 121 II 29, consid. 2a, pag. 31 [«Man- sour – Tod auf dem Schulhof»]).
E. 3.1 Il servizio contestato è menzionato nel sommario de «Il Quotidiano», con il titolo di apertura «Difensore accusato», e riporta la notizia che contro l’ex difensore di Willy Peric è stata promossa un’accusa di favoreggiamento, in quanto l’avvocato avrebbe prelevato del materiale dalla villa di Peric (durata del sommario: 13 secon- di).
E. 3.2 Nel servizio vero e proprio, il giornalista precisa che l’avvocato A aveva da poco rinunciato al suo mandato di difensore di Willy Peric e che «ora si è capito per- ché»: contro l’avvocato locarnese è stata promossa un’accusa di favoreggiamento. Il filmato che segue è costituito da immagini d’archivio della TSI che mostrano l’esterno della villa di Willy Peric e il palazzo di giustizia e fanno da sfondo alla vi- cenda dell’avvocato A. Una voce fuori campo commenta le immagini come segue: «Da difensore a indagata. È successo all’ex legale di Widoje Peric; il falso medico di Savosa arrestato in aprile per avere praticato abusivamente, sull’arco di diversi anni, l’ozono e neuralterapia. Negli scorsi giorni l’avvocatessa locarnese A è finita a sua volta sotto inchiesta. Contro di lei la procuratrice pubblica Manuela Minotti Perucchi ha promosso, in particolare, l’accusa di favoreggiamento. Sempre secondo le infor- mazioni da noi raccolte, la questione riguarderebbe del materiale – si parla di un armadietto – che la donna avrebbe prelevato dalla villa di Peric. Materiale evidente- mente rilevante ai fini delle indagini. Impossibile però saperne di più. Nel pomeriggio abbiamo cercato, senza successo, di raggiungere sia la diretta interessata, sia il suo 3/8
avvocato (P). Intanto, come noto, la difesa di Peric è stata assunta da B. Un cambio che si spiega proprio con quanto trapelato oggi. A seguito del procedimento aperto a suo carico, A ha dovuto rimettere naturalmente il mandato. (...)».
E. 3.3 Nell’ultima parte del filmato viene fatto il punto della situazione sul procedi- mento in corso contro Willy Peric, ciò che non è rilevante ai fini della presente pro- cedura ricorsuale. Il servizio contestato dura 1 minuto e 26 secondi, compreso il lan- cio.
E. 3.4 La ricorrente fa valere una violazione del principio dell’oggettività stabilito nell’articolo 4 cpv. 2 LRTV ritenendo che non siano stati menzionati fatti importanti. Secondo lei, l’«armadietto» era già stato controllato dalle autorità penali e in quel frangente era stato estratto e sequestrato quanto interessava al magistrato; non sa- rebbe quindi stata lei a portarlo via. Inoltre, il procedimento aperto nei suoi confronti sarebbe riconducibile unicamente all’accusa di favoreggiamento: l’espressione «(...) ha promosso, in particolare, l’accusa di favoreggiamento» non è pertanto corretta. Infine, la ricorrente critica il fatto di non essere stata interpellata per dare il suo pare- re sulla vicenda e che le sue generalità siano state rivelate esplicitamente a più ri- prese.
E. 4 L’articolo 93 cpv. 3 della Costituzione federale svizzera (Cost.; RS 101) e l’articolo 6 cpv. 2 LRTV garantiscono alle emittenti l’autonomia nel concepire i loro programmi. Tale autonomia comprende, oltre alla libera scelta dei temi di una tra- smissione o di un servizio, anche la libertà in materia di elaborazione dei contenuti. L’emittente, in quest’ambito, è però tenuta a rispettare le disposizioni sul contenuto delle trasmissioni redazionali (art. 97 cpv. 2 lett. a LRTV), nelle quali rientra, in parti- colare, anche il principio della corretta presentazione degli avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV).
E. 4.1 In relazione al principio dell’oggettività, l’AIRR esamina se le tesi e i fatti presentati nella trasmissione o nel servizio abbiano fornito al pubblico un quadro della situazione o del tema possibilmente affidabile, in modo da consentirgli di for- marsi liberamente una propria opinione in merito (DTF 131 II 253, consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [«Rentenmissbrauch»]). Le tesi controverse devono essere ricono- scibili come tali. Omissioni redazionali ed errori in punti secondari, non atti a influire in modo determinante sull’impressione generale della trasmissione, sono irrilevanti sotto il profilo del diritto in materia di programmi. Nel caso in cui il pubblico non abbia potuto formarsi liberamente una propria opinione su una situazione o un tema, l’AIRR verifica se sono stati rispettati i principi fondamentali della diligenza giornali- stica (cfr. Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, Zurigo 2006, 3a ed., pag. 198 segg.). Se ciò non è il caso, si realizza a una violazione del principio dell’oggettività.
E. 4.2 Se durante una trasmissione sono mosse critiche rilevanti all’indirizzo di per- sone, aziende, organizzazioni o autorità, a causa del rischio di arrecare danno agli interessati, vige l’obbligo di adottare una diligenza giornalistica accresciuta. In casi simili è necessario procedere a ricerche accurate, che si addentrino nei dettagli delle accuse formulate (GAAC 62/1998, n. 27, pag. 201 [«Im Glarner Baugewerbe herrscht Filz»]). Occorre poi presentare in modo adeguato il punto di vista degli ac- 4/8
cusati. Se le notizie si riferiscono ad un procedimento penale in corso, è necessario rispettare anche il principio della presunzione d’innocenza ai sensi dell’articolo 6 pa- ragrafo 2 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e dell’articolo 32 cpv. 1 Cost. (DTF 116 IV 31, consid. 5, pag. 39 segg. [«Lucona/Proksch»]; sentenza 2A.614/2003 del Tribunale federale dell’8 marzo 2005, consid. 3.3 [«Nicole Dubos- son/Jean-Yves Bonvin»]; Denis Barrelet, Droit de la Communication, Berna 1998, pag. 222 seg., n. marg. 782 seg.; Franz Zeller, Zwischen Vorverurteilung und Justi- zkritik, Berna 1998, pag. 287 segg.).
E. 5 Il principio dell’oggettività stabilito nell’articolo 4 cpv. 2 LRTV e i principi che la giurisprudenza ne fa derivare sono interamente applicabili al servizio contestato.
E. 5.1 Il fatto che, al momento della diffusione del servizio, contro la ricorrente era in corso un procedimento penale vertente esclusivamente su un’accusa di favoreg- giamento corrisponde al vero. Una delle frasi pronunciate dal giornalista durante il servizio – ossia che contro l’avvocato A, la procuratrice pubblica «(...) ha promosso, in particolare, l’accusa di favoreggiamento» – risulta quindi quantomeno ambigua. La locuzione avverbiale «in particolare» è tuttavia stata utilizzata una volta sola dalla redazione; nel resto del servizio, compreso il sommario e il lancio, è stata menziona- ta unicamente l’accusa di favoreggiamento. Ai fini della libera formazione dell’opinione del pubblico, segnatamente nei servizi di cronaca su procedimenti pe- nali è indispensabile riportare con esattezza la designazione giuridica ufficialmente corretta del procedimento e delle relative fattispecie (GAAC 63/1999 n. 96, consid. 7 segg., pag. 908 seg. [«Entlassung»]).
E. 5.2 Nel servizio in questione, la redazione de «Il Quotidiano» ha anche rivelato dei dettagli e operato delle deduzioni sulle ragioni dell’inchiesta in corso: l’accusa promossa contro l’avvocato A sarebbe dovuta ad un «armadietto» che la medesima avrebbe portato via dalla villa di Willy Peric. Questa informazione, però, non corri- sponde al vero, poiché l’armadietto era stato in precedenza perquisito dalle autorità penali e in quell’occasione era stato sequestrato dal magistrato inquirente quanto gli interessava. Nel servizio contestato, i fatti non sono stati presentati correttamente e integralmente. Nell’ottica del principio dell’oggettività, l’informazione di cui sopra e la locuzione avverbiale ambigua («in particolare»), utilizzata in una frase in relazione alla fattispecie dell’accusa promossa contro la ricorrente (cfr. pto. 5.1), sono, per quest’ultima, tutt’altro che punti marginali non atti a influire in modo determinante sull’impressione generale della trasmissione.
E. 5.3 Il principio della presunzione d’innocenza e il relativo divieto di condanna anticipata impongono, fra l’altro, ricerche molto accurate e una prudenza particolare nel riferire fatti connessi a procedimenti penali in corso. Inoltre, per il pubblico deve risultare chiaro che l’apertura di un’inchiesta penale nei confronti di una persona è ancora ben lungi dal costituire una condanna (sentenza 2A.614/2003 del Tribunale federale dell’8 marzo 2005, consid. 3.3 [«Nicole Dubosson/Jean-Yves Bonvin»]). L’emittente non può partire dal presupposto che gli spettatori abbiano particolari co- noscenze preliminari sui principi generali del diritto penale e sul diritto processuale cantonale. Nella fattispecie, il rischio di arrecare danno alla ricorrente era partico- larmente elevato, dato che le sue generalità sono state rivelate a più riprese sia nel 5/8
servizio che nel sommario, in parte anche con l’indicazione del suo luogo di lavoro. Più un tema è delicato, più le esigenze poste alla realizzazione formale del pro- gramma devono essere severe (DTF 132 II 290, consid. 2, pag. 292 [«Spider Catcher»]).
E. 5.4 Nel servizio contestato, il punto di vista degli interessati non è stato presen- tato: il giornalista si è limitato a precisare che il pomeriggio dell’8 giugno 2007 né la ricorrente né il suo legale erano raggiungibili per una presa di posizione. In quest’ambito, l’opponente sottolinea che «Il Quotidiano» è una trasmissione d’informazione giornaliera e che, per questo motivo, una notizia non può sempre essere bloccata finché sono disponibili i pareri degli interessati sull’argomento.
E. 5.5 La redazione del «Il Quotidiano» ha effettivamente tentato di contattare la ricorrente e il suo legale il pomeriggio dell’8 giugno 2007, riuscendo però a parlare soltanto con la segretaria di quest’ultimo. Un giornalista ha lasciato anche un mes- saggio sulla segreteria telefonica dello studio presso cui la ricorrente lavora, invitan- do tuttavia l’avvocato M (e non l’avvocato A) a richiamarlo. Il giorno in cui il servizio è andato in onda era il venerdì successivo al Corpus Domini, una giornata festiva in Ticino che, come d’uso, ha indotto numerosi lavoratori a fare il cosiddetto «ponte» e dunque a non essere presenti sul posto di lavoro.
E. 5.6 Le accuse contro la ricorrente menzionate nel servizio sono di portata molto rilevante per l’interessata, sia sul piano personale che su quello professionale. In casi come questo, è indispensabile che l’emittente conceda agli interessati un termi- ne adeguato per potersi esprimere sulle critiche avanzate nei loro confronti (decisio- ne AIRR b. 452 del 21 giugno 2002, consid. 7.6 [«ACUSA-News»]).
E. 5.7 L’urgenza di trasmettere la notizia e di darvi il risalto auspicato, così come sostenuto dall’opponente, va relativizzata: da un lato l’inchiesta non è stata aperta il giorno in cui il servizio è andato in onda, ma già settimane prima; dall’altro la reda- zione non disponeva verosimilmente ancora di informazioni verificate sui motivi alla base dell’inchiesta. Essa ha quindi fatto delle deduzioni, parlando di materiale (l’«armadietto»), «(...) evidentemente rilevante ai fini delle indagini», che la ricorrente «avrebbe prelevato dalla villa di Peric».
E. 6 Per valutare se un servizio rispetta il principio dell’oggettività, è determinante
– oltre all’apprezzamento di singole informazioni od opinioni – anche l’impressione generale suscitata dalla trasmissione (DTF 131 II 253, consid. 2.2 seg., pag. 256 seg. [«Rentenmissbrauch»]).
E. 6.1 In generale il servizio in questione è da considerarsi unilaterale, poiché si limita perlopiù all’esposizione di fatti e interpretazioni soggettive a carico della ricor- rente e meglio a favore della tesi accusatoria. Oltre a fornire informazioni sull’inchiesta penale in corso, il servizio sottolinea soprattutto che la ricorrente ha dovuto rinunciare al suo mandato di difesa di Willy Peric («Da difensore a indaga- to»), ora assistito da un altro avvocato (P). Il punto di vista della ricorrente non è in- vece stato presentato: né lei (che oltre tutto è più volte esplicitamente nominata nel servizio), né il suo legale hanno potuto esprimersi sulle critiche avanzate. Inoltre la redazione non ha nemmeno evocato il principio, di cruciale importanza nella presen- te fattispecie, della presunzione d’innocenza («Si applica al caso in esame la pre- 6/8
sunzione d’innocenza»). Per questi motivi il pubblico non ha potuto farsi un’opinione sul procedimento penale in atto contro la ricorrente, procedimento che costituisce il vero e proprio tema del servizio contestato.
E. 6.2 Nella fattispecie gli obblighi di diligenza giornalistica accresciuta, richiesti nel caso di resoconti su procedimenti penali in corso e, in generale, su accuse mosse contro una persona, non sono stati rispettati. Si tratta, in particolare, dei principi di trasparenza, presentazione corretta degli avvenimenti (sufficienti ricerche) e del dirit- to di replica (equa audizione ed equo trattamento dell’altra opinione - audiatur et al- tera pars) (cfr. Studer/Mayr von Baldegg, ibid., pag. 198 segg.). Dato che il pubblico non ha potuto farsi una propria opinione sugli avvenimenti e che i doveri imposti dal- la diligenza giornalistica non sono stati rispettati, il servizio diffuso da «Il Quotidiano» e contestato dalla ricorrente ha violato il principio dell’oggettività stabilito nell’articolo 4 cpv. 2 LRTV.
E. 6.3 Alla luce dell’esito della presente procedura di ricorso, la questione se la di- vulgazione delle generalità costituisca, o no, un’ulteriore violazione del diritto in ma- teria di programmi può essere lasciata indecisa, tanto più che la ricorrente ha già inoltrato una petizione di diritto civile per lesione della personalità (art. 96 cpv. 3 LRTV).
E. 7 Per i motivi suesposti, il ricorso è fondato e va perciò accolto.
7/8
Per questi motivi l’AIRR decide:
1. Il ricorso presentato da A il 5 settembre 2007 è accolto all’unanimità. Si ac- certa che il servizio «Difensore accusato», diffuso l’8 giugno 2007 dalla TSI nell’ambito della trasmissione «Il Quotidiano», ha violato il principio dell’oggettività (art. 4 cpv. 2 LRTV). 2. La SSR SRG idée suisse è invitata a comunicare all’AIRR, entro 60 giorni dalla data d’intimazione della presente ed entro 30 giorni da quando il punto 1 di cui sopra (accertamento di una violazione del diritto) ha acquistato forza di cosa giudi- cata, i provvedimenti adottati nella fattispecie, ai sensi dell’art. 89 cpv. 1 lett. a cfr. 1 e 2 LRTV. 3. Non sono prelevate spese di procedura. 4. Intimazione a:
- (…)
In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale en- tro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a e 86 cpv. 1 lett. c della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
Invio: 2 dicembre 2008
8/8
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
b.569
Decisione del 7 dicembre 2007
Composizione dell’Autorità
Regula Bähler (vicepresidente), presidenza; Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Barbara Janom Stei- ner, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller.
Oggetto
Televisione svizzera di lingua italiana TSI1, trasmissione «Il Quotidiano» dell’8 giugno 2007, servizio «Difensore accusato».
Ricorso del 5 settembre 2007
Parti / Partecipanti al procedimento
A (ricorrente)
Società svizzera di radiotelevisione SSR SRG idée suisse (opponente)
In fatto:
A. Il canale TSI1 della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RTSI) dif- fonde ogni giorno alle ore 19.00 una trasmissione d’informazione regionale intitolata «Il Quotidiano». L’8 giugno 2007, nel quadro del servizio «Difensore accusato», la TSI1 riportava la notizia della promozione dell’accusa per il reato di favoreggiamento (art. 305 del Codice penale svizzero; RS 311.0) nei confronti dell’avvocato A, all’epoca difensore di Willy Peric, presentato come il «falso medico di Savosa». B. Con scritto del 5 settembre 2007, A, di professione avvocato (di seguito: la ricorrente) ha interposto ricorso presso l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l’AIRR o l’Autorità di ricorso) contro il servizio summen- zionato. La ricorrente fa valere una violazione del principio della corretta presenta- zione degli avvenimenti (principio dell’oggettività), stabilito nell’articolo 4 cpv. 2 e 4 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). Secondo lei, i fatti relativi alla procedura penale in corso non sono stati accertati cor- rettamente e non le è stata data l’opportunità di esprimersi sulla vicenda. Rimprove- ra inoltre ai giornalisti della redazione de «Il Quotidiano» di avere rivelato esplicita- mente, e a più riprese, le sue generalità. Al suo scritto erano allegati, fra l’altro, il rapporto del competente organo di mediazione del 2 agosto 2007 e una copia della petizione di diritto civile da lei presentata, il 12 giugno 2007, alla Pretura di Locarno Città per lesione della personalità. C. In applicazione dell’articolo 96 cpv. 2 LRTV, la Società svizzera di radiotele- visione SSR SRG idée suisse (di seguito: la SSR SRG idée suisse o l’opponente) è stata invitata a esprimersi sulla fattispecie. Nella sua risposta dell’11 ottobre 2007, l’opponente chiede che il ricorso sia respinto, poiché, secondo lei, il pubblico sareb- be stato informato in modo corretto sugli avvenimenti. Contro la ricorrente è effetti- vamente stata promossa un’accusa di favoreggiamento e il fatto che le sue generali- tà siano state divulgate si giustifica, secondo l’opponente, alla luce di un interesse pubblico preponderante. Inoltre, la redazione si sarebbe premurata di chiedere alla ricorrente di esprimersi sulla vicenda. Quest’ultima, però, non era raggiungibile il giorno in questione. La SSR SRG idée suisse conclude, infine, che in una trasmis- sione di attualità dovrebbe essere possibile riferire le notizie accertate, anche se non è disponibile una presa di posizione degli interessati. D. Nella sua replica del 31 ottobre 2007, la ricorrente nega un sufficiente accer- tamento dei fatti da parte della redazione de «Il Quotidiano», rinviando, per questa sua affermazione, a quanto riferito nel servizio circa la questione dell’«armadietto». E. Nella sua duplica del 16 novembre 2007 l’opponente precisa, sottolineando- lo, che il servizio ha rispettato anche il principio della presunzione d’innocenza. F. La deliberazione relativa al ricorso si è svolta il 7 dicembre 2007 a porte chiuse, poiché da parte della ricorrente sussistevano interessi privati degni di prote- zione ai sensi dell’articolo 97 cpv. 1 LRTV.
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In diritto:
1. L’atto di ricorso, con allegato il rapporto dell’organo di mediazione, è stato presentato entro i termini ed è sufficientemente motivato (art. 95 cpv. 1 e 3 LRTV). Indipendentemente dalle date riportate sul giustificativo del sistema Track & Trace, il ricorso è tempestivo dato che il termine di 30 giorni non decorre dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 86 cpv. 3 LRTV in combinato disposto con l’art. 22a lett. b della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, PA, RS 172.021). 2. L’articolo 94 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. È segnatamente legittimato a ricorrere chi ha partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all'organo di mediazione, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o, se straniero, è titolare di un permesso di domicilio o di dimora e dimostra di avere uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione contestata (art. 94 cpv. 1 e 3 LRTV; ricorso individuale o popolare). Nella fattispecie, la ricorrente è personalmente al centro del servizio e le sue generalità sono state rivelate esplicitamente a più riprese. Ha quindi un legame particolarmente stretto con l’oggetto della trasmissione contestata, ciò che la distin- gue dagli altri utenti del programma (DTF 130 II 514, consid. 2.2.1 segg., pag. 517 segg. [«Drohung»]; Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, n. marg. 410 segg.). 3. Il reclamo definisce l’oggetto dell’impugnazione e limita la portata del potere d’esame dell’AIRR. Nell’esaminare il diritto applicabile, l’Autorità di ricorso è libera e non è vincolata alle allegazioni delle parti (DTF 121 II 29, consid. 2a, pag. 31 [«Man- sour – Tod auf dem Schulhof»]). 3.1 Il servizio contestato è menzionato nel sommario de «Il Quotidiano», con il titolo di apertura «Difensore accusato», e riporta la notizia che contro l’ex difensore di Willy Peric è stata promossa un’accusa di favoreggiamento, in quanto l’avvocato avrebbe prelevato del materiale dalla villa di Peric (durata del sommario: 13 secon- di). 3.2 Nel servizio vero e proprio, il giornalista precisa che l’avvocato A aveva da poco rinunciato al suo mandato di difensore di Willy Peric e che «ora si è capito per- ché»: contro l’avvocato locarnese è stata promossa un’accusa di favoreggiamento. Il filmato che segue è costituito da immagini d’archivio della TSI che mostrano l’esterno della villa di Willy Peric e il palazzo di giustizia e fanno da sfondo alla vi- cenda dell’avvocato A. Una voce fuori campo commenta le immagini come segue: «Da difensore a indagata. È successo all’ex legale di Widoje Peric; il falso medico di Savosa arrestato in aprile per avere praticato abusivamente, sull’arco di diversi anni, l’ozono e neuralterapia. Negli scorsi giorni l’avvocatessa locarnese A è finita a sua volta sotto inchiesta. Contro di lei la procuratrice pubblica Manuela Minotti Perucchi ha promosso, in particolare, l’accusa di favoreggiamento. Sempre secondo le infor- mazioni da noi raccolte, la questione riguarderebbe del materiale – si parla di un armadietto – che la donna avrebbe prelevato dalla villa di Peric. Materiale evidente- mente rilevante ai fini delle indagini. Impossibile però saperne di più. Nel pomeriggio abbiamo cercato, senza successo, di raggiungere sia la diretta interessata, sia il suo 3/8
avvocato (P). Intanto, come noto, la difesa di Peric è stata assunta da B. Un cambio che si spiega proprio con quanto trapelato oggi. A seguito del procedimento aperto a suo carico, A ha dovuto rimettere naturalmente il mandato. (...)». 3.3 Nell’ultima parte del filmato viene fatto il punto della situazione sul procedi- mento in corso contro Willy Peric, ciò che non è rilevante ai fini della presente pro- cedura ricorsuale. Il servizio contestato dura 1 minuto e 26 secondi, compreso il lan- cio. 3.4 La ricorrente fa valere una violazione del principio dell’oggettività stabilito nell’articolo 4 cpv. 2 LRTV ritenendo che non siano stati menzionati fatti importanti. Secondo lei, l’«armadietto» era già stato controllato dalle autorità penali e in quel frangente era stato estratto e sequestrato quanto interessava al magistrato; non sa- rebbe quindi stata lei a portarlo via. Inoltre, il procedimento aperto nei suoi confronti sarebbe riconducibile unicamente all’accusa di favoreggiamento: l’espressione «(...) ha promosso, in particolare, l’accusa di favoreggiamento» non è pertanto corretta. Infine, la ricorrente critica il fatto di non essere stata interpellata per dare il suo pare- re sulla vicenda e che le sue generalità siano state rivelate esplicitamente a più ri- prese. 4. L’articolo 93 cpv. 3 della Costituzione federale svizzera (Cost.; RS 101) e l’articolo 6 cpv. 2 LRTV garantiscono alle emittenti l’autonomia nel concepire i loro programmi. Tale autonomia comprende, oltre alla libera scelta dei temi di una tra- smissione o di un servizio, anche la libertà in materia di elaborazione dei contenuti. L’emittente, in quest’ambito, è però tenuta a rispettare le disposizioni sul contenuto delle trasmissioni redazionali (art. 97 cpv. 2 lett. a LRTV), nelle quali rientra, in parti- colare, anche il principio della corretta presentazione degli avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV). 4.1 In relazione al principio dell’oggettività, l’AIRR esamina se le tesi e i fatti presentati nella trasmissione o nel servizio abbiano fornito al pubblico un quadro della situazione o del tema possibilmente affidabile, in modo da consentirgli di for- marsi liberamente una propria opinione in merito (DTF 131 II 253, consid. 2.1 segg., pag. 256 segg. [«Rentenmissbrauch»]). Le tesi controverse devono essere ricono- scibili come tali. Omissioni redazionali ed errori in punti secondari, non atti a influire in modo determinante sull’impressione generale della trasmissione, sono irrilevanti sotto il profilo del diritto in materia di programmi. Nel caso in cui il pubblico non abbia potuto formarsi liberamente una propria opinione su una situazione o un tema, l’AIRR verifica se sono stati rispettati i principi fondamentali della diligenza giornali- stica (cfr. Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, Zurigo 2006, 3a ed., pag. 198 segg.). Se ciò non è il caso, si realizza a una violazione del principio dell’oggettività. 4.2 Se durante una trasmissione sono mosse critiche rilevanti all’indirizzo di per- sone, aziende, organizzazioni o autorità, a causa del rischio di arrecare danno agli interessati, vige l’obbligo di adottare una diligenza giornalistica accresciuta. In casi simili è necessario procedere a ricerche accurate, che si addentrino nei dettagli delle accuse formulate (GAAC 62/1998, n. 27, pag. 201 [«Im Glarner Baugewerbe herrscht Filz»]). Occorre poi presentare in modo adeguato il punto di vista degli ac- 4/8
cusati. Se le notizie si riferiscono ad un procedimento penale in corso, è necessario rispettare anche il principio della presunzione d’innocenza ai sensi dell’articolo 6 pa- ragrafo 2 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e dell’articolo 32 cpv. 1 Cost. (DTF 116 IV 31, consid. 5, pag. 39 segg. [«Lucona/Proksch»]; sentenza 2A.614/2003 del Tribunale federale dell’8 marzo 2005, consid. 3.3 [«Nicole Dubos- son/Jean-Yves Bonvin»]; Denis Barrelet, Droit de la Communication, Berna 1998, pag. 222 seg., n. marg. 782 seg.; Franz Zeller, Zwischen Vorverurteilung und Justi- zkritik, Berna 1998, pag. 287 segg.). 5. Il principio dell’oggettività stabilito nell’articolo 4 cpv. 2 LRTV e i principi che la giurisprudenza ne fa derivare sono interamente applicabili al servizio contestato. 5.1 Il fatto che, al momento della diffusione del servizio, contro la ricorrente era in corso un procedimento penale vertente esclusivamente su un’accusa di favoreg- giamento corrisponde al vero. Una delle frasi pronunciate dal giornalista durante il servizio – ossia che contro l’avvocato A, la procuratrice pubblica «(...) ha promosso, in particolare, l’accusa di favoreggiamento» – risulta quindi quantomeno ambigua. La locuzione avverbiale «in particolare» è tuttavia stata utilizzata una volta sola dalla redazione; nel resto del servizio, compreso il sommario e il lancio, è stata menziona- ta unicamente l’accusa di favoreggiamento. Ai fini della libera formazione dell’opinione del pubblico, segnatamente nei servizi di cronaca su procedimenti pe- nali è indispensabile riportare con esattezza la designazione giuridica ufficialmente corretta del procedimento e delle relative fattispecie (GAAC 63/1999 n. 96, consid. 7 segg., pag. 908 seg. [«Entlassung»]). 5.2 Nel servizio in questione, la redazione de «Il Quotidiano» ha anche rivelato dei dettagli e operato delle deduzioni sulle ragioni dell’inchiesta in corso: l’accusa promossa contro l’avvocato A sarebbe dovuta ad un «armadietto» che la medesima avrebbe portato via dalla villa di Willy Peric. Questa informazione, però, non corri- sponde al vero, poiché l’armadietto era stato in precedenza perquisito dalle autorità penali e in quell’occasione era stato sequestrato dal magistrato inquirente quanto gli interessava. Nel servizio contestato, i fatti non sono stati presentati correttamente e integralmente. Nell’ottica del principio dell’oggettività, l’informazione di cui sopra e la locuzione avverbiale ambigua («in particolare»), utilizzata in una frase in relazione alla fattispecie dell’accusa promossa contro la ricorrente (cfr. pto. 5.1), sono, per quest’ultima, tutt’altro che punti marginali non atti a influire in modo determinante sull’impressione generale della trasmissione. 5.3 Il principio della presunzione d’innocenza e il relativo divieto di condanna anticipata impongono, fra l’altro, ricerche molto accurate e una prudenza particolare nel riferire fatti connessi a procedimenti penali in corso. Inoltre, per il pubblico deve risultare chiaro che l’apertura di un’inchiesta penale nei confronti di una persona è ancora ben lungi dal costituire una condanna (sentenza 2A.614/2003 del Tribunale federale dell’8 marzo 2005, consid. 3.3 [«Nicole Dubosson/Jean-Yves Bonvin»]). L’emittente non può partire dal presupposto che gli spettatori abbiano particolari co- noscenze preliminari sui principi generali del diritto penale e sul diritto processuale cantonale. Nella fattispecie, il rischio di arrecare danno alla ricorrente era partico- larmente elevato, dato che le sue generalità sono state rivelate a più riprese sia nel 5/8
servizio che nel sommario, in parte anche con l’indicazione del suo luogo di lavoro. Più un tema è delicato, più le esigenze poste alla realizzazione formale del pro- gramma devono essere severe (DTF 132 II 290, consid. 2, pag. 292 [«Spider Catcher»]). 5.4 Nel servizio contestato, il punto di vista degli interessati non è stato presen- tato: il giornalista si è limitato a precisare che il pomeriggio dell’8 giugno 2007 né la ricorrente né il suo legale erano raggiungibili per una presa di posizione. In quest’ambito, l’opponente sottolinea che «Il Quotidiano» è una trasmissione d’informazione giornaliera e che, per questo motivo, una notizia non può sempre essere bloccata finché sono disponibili i pareri degli interessati sull’argomento. 5.5 La redazione del «Il Quotidiano» ha effettivamente tentato di contattare la ricorrente e il suo legale il pomeriggio dell’8 giugno 2007, riuscendo però a parlare soltanto con la segretaria di quest’ultimo. Un giornalista ha lasciato anche un mes- saggio sulla segreteria telefonica dello studio presso cui la ricorrente lavora, invitan- do tuttavia l’avvocato M (e non l’avvocato A) a richiamarlo. Il giorno in cui il servizio è andato in onda era il venerdì successivo al Corpus Domini, una giornata festiva in Ticino che, come d’uso, ha indotto numerosi lavoratori a fare il cosiddetto «ponte» e dunque a non essere presenti sul posto di lavoro. 5.6 Le accuse contro la ricorrente menzionate nel servizio sono di portata molto rilevante per l’interessata, sia sul piano personale che su quello professionale. In casi come questo, è indispensabile che l’emittente conceda agli interessati un termi- ne adeguato per potersi esprimere sulle critiche avanzate nei loro confronti (decisio- ne AIRR b. 452 del 21 giugno 2002, consid. 7.6 [«ACUSA-News»]). 5.7 L’urgenza di trasmettere la notizia e di darvi il risalto auspicato, così come sostenuto dall’opponente, va relativizzata: da un lato l’inchiesta non è stata aperta il giorno in cui il servizio è andato in onda, ma già settimane prima; dall’altro la reda- zione non disponeva verosimilmente ancora di informazioni verificate sui motivi alla base dell’inchiesta. Essa ha quindi fatto delle deduzioni, parlando di materiale (l’«armadietto»), «(...) evidentemente rilevante ai fini delle indagini», che la ricorrente «avrebbe prelevato dalla villa di Peric». 6. Per valutare se un servizio rispetta il principio dell’oggettività, è determinante
– oltre all’apprezzamento di singole informazioni od opinioni – anche l’impressione generale suscitata dalla trasmissione (DTF 131 II 253, consid. 2.2 seg., pag. 256 seg. [«Rentenmissbrauch»]). 6.1 In generale il servizio in questione è da considerarsi unilaterale, poiché si limita perlopiù all’esposizione di fatti e interpretazioni soggettive a carico della ricor- rente e meglio a favore della tesi accusatoria. Oltre a fornire informazioni sull’inchiesta penale in corso, il servizio sottolinea soprattutto che la ricorrente ha dovuto rinunciare al suo mandato di difesa di Willy Peric («Da difensore a indaga- to»), ora assistito da un altro avvocato (P). Il punto di vista della ricorrente non è in- vece stato presentato: né lei (che oltre tutto è più volte esplicitamente nominata nel servizio), né il suo legale hanno potuto esprimersi sulle critiche avanzate. Inoltre la redazione non ha nemmeno evocato il principio, di cruciale importanza nella presen- te fattispecie, della presunzione d’innocenza («Si applica al caso in esame la pre- 6/8
sunzione d’innocenza»). Per questi motivi il pubblico non ha potuto farsi un’opinione sul procedimento penale in atto contro la ricorrente, procedimento che costituisce il vero e proprio tema del servizio contestato. 6.2 Nella fattispecie gli obblighi di diligenza giornalistica accresciuta, richiesti nel caso di resoconti su procedimenti penali in corso e, in generale, su accuse mosse contro una persona, non sono stati rispettati. Si tratta, in particolare, dei principi di trasparenza, presentazione corretta degli avvenimenti (sufficienti ricerche) e del dirit- to di replica (equa audizione ed equo trattamento dell’altra opinione - audiatur et al- tera pars) (cfr. Studer/Mayr von Baldegg, ibid., pag. 198 segg.). Dato che il pubblico non ha potuto farsi una propria opinione sugli avvenimenti e che i doveri imposti dal- la diligenza giornalistica non sono stati rispettati, il servizio diffuso da «Il Quotidiano» e contestato dalla ricorrente ha violato il principio dell’oggettività stabilito nell’articolo 4 cpv. 2 LRTV. 6.3 Alla luce dell’esito della presente procedura di ricorso, la questione se la di- vulgazione delle generalità costituisca, o no, un’ulteriore violazione del diritto in ma- teria di programmi può essere lasciata indecisa, tanto più che la ricorrente ha già inoltrato una petizione di diritto civile per lesione della personalità (art. 96 cpv. 3 LRTV). 7. Per i motivi suesposti, il ricorso è fondato e va perciò accolto.
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Per questi motivi l’AIRR decide:
1. Il ricorso presentato da A il 5 settembre 2007 è accolto all’unanimità. Si ac- certa che il servizio «Difensore accusato», diffuso l’8 giugno 2007 dalla TSI nell’ambito della trasmissione «Il Quotidiano», ha violato il principio dell’oggettività (art. 4 cpv. 2 LRTV). 2. La SSR SRG idée suisse è invitata a comunicare all’AIRR, entro 60 giorni dalla data d’intimazione della presente ed entro 30 giorni da quando il punto 1 di cui sopra (accertamento di una violazione del diritto) ha acquistato forza di cosa giudi- cata, i provvedimenti adottati nella fattispecie, ai sensi dell’art. 89 cpv. 1 lett. a cfr. 1 e 2 LRTV. 3. Non sono prelevate spese di procedura. 4. Intimazione a:
- (…)
In nome dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AIRR può essere interposto ricorso al Tribunale federale en- tro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione conformemente all’articolo 99 LRTV in combinato disposto con gli articoli 82 cpv. 1 lett. a e 86 cpv. 1 lett. c della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
Invio: 2 dicembre 2008
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