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b.534

TSI 1, trasmissione 'Falò', servizio su 'Outox'

Ubi · 2006-08-15 · Italiano CH
Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 giorni per l’inoltro del ricorso (art. 20 cpv. 3 della legge federale sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021), se effettivamente ha ritirato il rapporto dell’organo di mediazione il 16 maggio 2006 dall’ufficio postale. L’AIRR ha tuttavia rinunciato a richiedere le prove, visto che per un altro motivo non può comunque entrare in materia.

3. Secondo l’art. 60 cpv. 1 LRTV entro 20 giorni dalla diffusione dell’emissione, chiunque può inoltrare un reclamo all’organo di mediazio- ne. Il documentario contestato è stato mandato in onda per la prima volta il 23 febbraio 2006 sul canale TSI e il 25 febbraio 2006 è stata diffusa la replica. Il ricorrente ha tuttavia inoltrato il suo reclamo soltanto il 23 mar- zo 2006 all‘organo di mediazione, vale a dire diversi giorni dopo il termine di 20 giorni previsto per l’inoltro. Analogamente a quanto previsto per il termine di 30 giorni per l’inoltro di un ricorso (art. 62 cpv. 1 LRTV), anche

- 4 - in questo caso si tratta di un termine legale che non può essere prorogato (DTF 124 II 265 consid. 3 pag. 268ss.). Il ricorrente invoca tuttavia che il documentario contestato continua ad essere archiviato sul sito Internet della RTSI, all’indirizzo Hhttp://www.rtsi.ch/trasm/falo/welcome.cfm? idg=0&ids=885&idc=9753, e, di conseguenza, continua ad essere accessi- bile al pubblico. Per questo motivo reputa di avere rispettato i termini pre- visti per l’inoltro del reclamo.

3.1 Secondo l’art. 1 cpv. 1 LRTV, la ricezione di programmi radiotelevisivi è regolata dalla LRTV. Rientrano in questo ambito anche le informazioni e i dati elaborati in modo analogo, come ad esempio il Teletext. Per questo motivo, oltre al medium risulta importante anche la natura di programma (cfr. messaggio relativo alla LRTV, FF 1987 593ss.). Un programma ai sensi della LRTV rappresenta una sequenza di trasmissioni, stabilita dall’emittente, inserita in un orario e continuativa. In merito al link indica- to dal ricorrente nell’ambito del servizio contestato, si tratta di un archivio elettronico delle trasmissioni di “Falò” mandate in onda dal settembre

2004. L’archivio elettronico sul sito Internet della RTSI permette di scari- care individualmente e in ogni momento tutte le trasmissioni o i servizi mandati in onda nel quadro di “Falò”, anche anni dopo la prima diffusio- ne. L’accesso è pertanto pubblico, ma la sequenza di trasmissioni e il mo- mento della messa in onda non sono stabiliti dall’emittente, come avviene per il programma. Per tale motivo, questa modalità di fruizione non può essere considerata una replica del programma. Le trasmissioni televisive di- sponibili in un archivio elettronico non rappresentano pertanto un pro- gramma e non possono essere considerate nemmeno quali informazioni elaborate in modo analogo (cfr. decisione AIRR b. 492 del 20 agosto 2004 ["Skandal um Tessiner Kurhaus"]). Esse non rientrano perciò nel campo d’applicazione della LRTV e non sono contemplate dal diritto in materia di programmi determinante per l’AIRR. Il termine di reclamo per le tra- smissioni (art. 60 cpv. 1 LRTV) non avrebbe più senso se, oltre alle tra- smissioni di programmi, fossero sottoposti al diritto in materia di pro- grammi anche i servizi registrati in un archivio elettronico accessibile al pubblico.

3.2 Nel presente caso, la versione della trasmissione contestata disponibile nell’archivio elettronico di RTSI non può essere presa in considerazione per il calcolo del termine di reclamo ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 LRTV.

4. Per questo motivo, l’AIRR non può entrare nel merito del presente ricor- so.

- 5 -

Per questi motivi,

l’autorità di ricorso decide:

1. Non si entra nel merito del ricorso di D del 16 giugno 2006 contro il ser- vizio su ″Outox″, mandato in onda nel quadro della trasmissione "Falò" su TSI 1 il 23 febbraio 2006.

2. Non sono prelevate spese di procedura.

3. Intimazione a:

- (…)

In nome della

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Vie di ricorso

Conformemente agli articoli 65 cpv. 2 LRTV e 103 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell’Autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale fede- rale, entro un termine di 30 giorni dalla data d’intimazione.

Intimazione: 29 settembre 2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

_______________________________________________________________

b. 534

Decisione del 15 agosto 2006

concernente

TSI 1: trasmissione "Falò" del 23 febbraio 2006, servizio su "Outox"; ricorso di D del 16 giugno 2006

Composizione dell’autorità:

Presidente: Denis Barrelet

Membri: Regula Bähler (vicepresidente), Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Barbara Janom Steiner, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller

Segretario giuridico:

Pierre Rieder

_________________

In fatto:

A. Il 23 febbraio 2006, TSI 1 ha mandato in onda, nel quadro della trasmissio- ne informativa "Falò", un servizio su "Outox". "Outox" è una bevanda che dovrebbe accelerare il normale processo di smaltimento dell’alcol nel corpo umano.

B. Con lettera del 16 giugno 2006, D (di seguito: il ricorrente), a nome dell’azienda M, distributrice della bevanda "Outox" in Svizzera, ha interpo- sto ricorso presso l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisi- va (di seguito: Autorità di ricorso, AIRR) contro il servizio summenzionato. Il ricorrente è dell’avviso che il servizio fosse di parte e tendenzioso, e che

- 2 - rappresentasse un atto di rivalsa da parte dell’emittente. Dopo la messa in onda di un servizio su "Outox" nel quadro della trasmissione "Il Quotidia- no" il 27 settembre 2005, l’organo di mediazione competente, nel suo rap- porto del 7 dicembre 2005, ha riconosciuto in linea di massima la fondatezza delle censure del ricorrente. Al presente ricorso sono stati inoltre allegati il rapporto dell'organo di mediazione e le firme di 21 persone che sostengono il reclamo.

- 3 -

L’Autorità indipendente di ricorso

considera:

1. L’art. 63 della legge federale sulla radiotelevisione (di seguito: LRTV; RS 784.40) disciplina la legittimazione. Secondo l’art. 63 LRTV, può interpor- re ricorso chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all‘organo di mediazione, abbia almeno 18 anni, sia cittadino svizzero o straniero con permesso di domicilio o di dimora e presenti un ricorso fir- mato da almeno altre 20 persone che sarebbero legittimate a ricorrere se avessero adito l’organo di mediazione (cpv. 1 lett. a; ricorso popolare). Il ricorrente soddisfa i criteri elencati. Il ricorso è sufficientemente motivato ed è inoltre allegato il rapporto dell’organo di mediazione (art. 62 cpv. 2 LRTV).

2. Il ricorso deve essere interposto presso l’autorità di ricorso entro 30 giorni dal deposito del rapporto dell’organo di mediazione (art. 62 cpv. 1 LRTV). L’organo di mediazione ha trasmesso al ricorrente il rapporto il 10 maggio 2006 mediante lettera raccomandata. Il ricorrente ha interposto ricorso presso l’AIRR il 16 giugno 2006. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una lettera raccomandata, che nel caso di mancato recapito pre- vede un invito a ritirare l’invio presso l’ufficio postale, è considerata inti- mata nel momento in cui è ritirata dall’ufficio postale o al più tardi allo scadere dell’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni (DTF 127 I 31 consid.2a)aa) pag. 34; 123 III 492 consid. 1 pag. 493). Nel caso in esa- me, il ricorrente afferma di avere ricevuto il rapporto dell’organo di media- zione il 16 maggio 2006, senza tuttavia provarlo. Partendo da questa data, il termine di ricorso è iniziato a decorrere il 17 maggio ed è scaduto il 15 giugno 2006. Considerando che il 15 giugno 2006 (Corpus Domini) era un giorno festivo nel Cantone Ticino, il ricorrente ha rispettato il termine di 30 giorni per l’inoltro del ricorso (art. 20 cpv. 3 della legge federale sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021), se effettivamente ha ritirato il rapporto dell’organo di mediazione il 16 maggio 2006 dall’ufficio postale. L’AIRR ha tuttavia rinunciato a richiedere le prove, visto che per un altro motivo non può comunque entrare in materia.

3. Secondo l’art. 60 cpv. 1 LRTV entro 20 giorni dalla diffusione dell’emissione, chiunque può inoltrare un reclamo all’organo di mediazio- ne. Il documentario contestato è stato mandato in onda per la prima volta il 23 febbraio 2006 sul canale TSI e il 25 febbraio 2006 è stata diffusa la replica. Il ricorrente ha tuttavia inoltrato il suo reclamo soltanto il 23 mar- zo 2006 all‘organo di mediazione, vale a dire diversi giorni dopo il termine di 20 giorni previsto per l’inoltro. Analogamente a quanto previsto per il termine di 30 giorni per l’inoltro di un ricorso (art. 62 cpv. 1 LRTV), anche

- 4 - in questo caso si tratta di un termine legale che non può essere prorogato (DTF 124 II 265 consid. 3 pag. 268ss.). Il ricorrente invoca tuttavia che il documentario contestato continua ad essere archiviato sul sito Internet della RTSI, all’indirizzo Hhttp://www.rtsi.ch/trasm/falo/welcome.cfm? idg=0&ids=885&idc=9753, e, di conseguenza, continua ad essere accessi- bile al pubblico. Per questo motivo reputa di avere rispettato i termini pre- visti per l’inoltro del reclamo.

3.1 Secondo l’art. 1 cpv. 1 LRTV, la ricezione di programmi radiotelevisivi è regolata dalla LRTV. Rientrano in questo ambito anche le informazioni e i dati elaborati in modo analogo, come ad esempio il Teletext. Per questo motivo, oltre al medium risulta importante anche la natura di programma (cfr. messaggio relativo alla LRTV, FF 1987 593ss.). Un programma ai sensi della LRTV rappresenta una sequenza di trasmissioni, stabilita dall’emittente, inserita in un orario e continuativa. In merito al link indica- to dal ricorrente nell’ambito del servizio contestato, si tratta di un archivio elettronico delle trasmissioni di “Falò” mandate in onda dal settembre

2004. L’archivio elettronico sul sito Internet della RTSI permette di scari- care individualmente e in ogni momento tutte le trasmissioni o i servizi mandati in onda nel quadro di “Falò”, anche anni dopo la prima diffusio- ne. L’accesso è pertanto pubblico, ma la sequenza di trasmissioni e il mo- mento della messa in onda non sono stabiliti dall’emittente, come avviene per il programma. Per tale motivo, questa modalità di fruizione non può essere considerata una replica del programma. Le trasmissioni televisive di- sponibili in un archivio elettronico non rappresentano pertanto un pro- gramma e non possono essere considerate nemmeno quali informazioni elaborate in modo analogo (cfr. decisione AIRR b. 492 del 20 agosto 2004 ["Skandal um Tessiner Kurhaus"]). Esse non rientrano perciò nel campo d’applicazione della LRTV e non sono contemplate dal diritto in materia di programmi determinante per l’AIRR. Il termine di reclamo per le tra- smissioni (art. 60 cpv. 1 LRTV) non avrebbe più senso se, oltre alle tra- smissioni di programmi, fossero sottoposti al diritto in materia di pro- grammi anche i servizi registrati in un archivio elettronico accessibile al pubblico.

3.2 Nel presente caso, la versione della trasmissione contestata disponibile nell’archivio elettronico di RTSI non può essere presa in considerazione per il calcolo del termine di reclamo ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 LRTV.

4. Per questo motivo, l’AIRR non può entrare nel merito del presente ricor- so.

- 5 -

Per questi motivi,

l’autorità di ricorso decide:

1. Non si entra nel merito del ricorso di D del 16 giugno 2006 contro il ser- vizio su ″Outox″, mandato in onda nel quadro della trasmissione "Falò" su TSI 1 il 23 febbraio 2006.

2. Non sono prelevate spese di procedura.

3. Intimazione a:

- (…)

In nome della

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Vie di ricorso

Conformemente agli articoli 65 cpv. 2 LRTV e 103 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell’Autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale fede- rale, entro un termine di 30 giorni dalla data d’intimazione.

Intimazione: 29 settembre 2006