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b.519

TSI, trasmissione 'Falò', reportage 'Morire di lavoro'

Ubi · 2005-12-02 · Italiano CH
Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Il gravame del ricorrente è datato 27 luglio 2005, mentre il rapporto dell’organo di mediazione reca la data del 17 giugno 2005. È stato rispettato il termine di 30 giorni, previsto all’articolo 62 cpv. 1 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) per interporre ricorso relativo al diritto in materia di programmi, considerato il periodo di ferie (art. 22 a lett. b della legge fe- derale sulla procedura amministrativa, PA, RS 172.021). Inoltre, l’atto è suf- ficientemente motivato (art. 62 cpv. 2 LRTV).

E. 2 Secondo l’articolo 63 LRTV, può interporre ricorso chiunque abbia parteci- pato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione, abbia al- meno 18 anni, sia cittadino svizzero o straniero con permesso di domicilio o di dimora e provi di avere uno stretto legame con l’oggetto della o delle e- missioni contestate (cpv. 1 lett. b, ricorso personale). Nel caso specifico, il ricorrente soddisfa i criteri di un ricorso personale (art. 63 cpv. 1 lett. b LRTV) nella misura in cui ha partecipato a un dibattito dopo la trasmissione del documentario contestato. Egli ha dunque uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione contestata (cfr. Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, n. 410 ss). Poiché adempie anche le altre condizioni relative al ricorso, l'AIRR può en- trare in materia.

E. 3 Il ricorso definisce l’oggetto contestato e delimita il potere d’esame dell’AIRR. Quest’ultimo riguarda unicamente le emissioni trasmesse (art. 58 cpv. 2 LRTV). Conformemente all’art. 65 cpv. 1 LRTV, l’Autorità di ricorso accerta nella sua decisione se sono state violate le disposizioni in materia di programmi. Quando entra in materia, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applicabile e non è vincolata alle contestazioni o ai motivi invoca- ti dalle parti. L’AIRR analizza la trasmissione nel suo insieme, alla luce delle pertinenti norme del diritto in materia di programmi (Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 453; GAAC 61/1997 n. 69, pag. 650; 60/1996 n. 91, pag. 838). Il ricorrente afferma che il programma in questio- ne ha violato i principi applicabili all’informazione ed è risultato parziale nella realizzazione e nella presentazione del documentario. Egli critica inol- tre il fatto che siano state diffuse cifre imprecise e fasulle. Infine, il ricorren- te sostiene che il reportage in questione ha violato il mandato culturale di cui all’articolo 3 cpv. 1 lett. a LRTV. Poiché quest’ultimo dal profilo mate- riale non va oltre quanto previsto dall’articolo 4 LRTV in materia di principi applicabili all’informazione, l’Autorità di ricorso considera la situazione uni- camente alla luce di quest’ultima disposizione.

E. 4 La trasmissione contestata, intitolata «Falò: Morire di lavoro», è stata man-

- 4 - data in onda sul primo canale della TSI il 12 maggio 2005 alle ore 21. Il pro- gramma è durato in totale circa 36 minuti ed era composto da un’introduzione di circa due minuti, seguita da un documentario sui cantieri di circa 15 minuti e da un dibattito contraddittorio bipolare durato circa venti minuti tra A, direttore della Società svizzera impresari costruttori Se- zione Ticino, ed Z del sindacato UNIA. La discussione è stata moderata dal giornalista Lorenzo Mammone.

E. 5 Il ricorrente formula diverse contestazioni a sostegno del suo ricorso. In primo luogo, egli sostiene che il titolo fazioso «Il lavoro uccide» risulta assai spettacolare e persegue unicamente lo scopo di fare «audience». In secondo luogo, accusa il documentario di essere unilaterale, con chiari intenti mani- polatori. Egli è inoltre dispiaciuto del fatto che alla fine siano stati mandati in onda soltanto trenta secondi dell’intervista svolta con Antonio Pugliese, direttore della SUVA di Bellinzona, durata complessivamente trenta minuti. Infine, il ricorrente dichiara che la discussione finale non è stata né obiettiva né equa.

E. 6 L’art. 93 cpv. 3 della Costituzione federale, ripreso nell’articolo 5 LRTV, garantisce all’emittente autonomia nella concezione dei programmi. L’emittente dispone di un ampio margine di manovra, in particolare per quanto concerne la scelta dei temi, il trattamento e la concezione stilistica (DTF 131 II 253, consid. 2.3, pag. 257). L’autonomia nella concezione dei programmi offre inoltre all’emittente una grande libertà relativa ai temi trat- tati e allo stile adottato. Nel caso specifico, l’emittente era autorizzata a trat- tare con occhio critico il tema dei decessi sui cantieri ed era libera di farlo proponendo un documentario e, in seguito, un dibattito tra due antagonisti. L’emittente è tuttavia sempre tenuta a garantire il rispetto delle norme in materia di programmi e, in particolare, a presentare in modo fedele gli avve- nimenti.

E. 6.1 L’articolo 4 LRTV enuncia i principi applicabili all’informazione. I pro- grammi devono presentare correttamente gli avvenimenti nella loro molte- plicità ed esprimere adeguatamente la pluralità delle opinioni. Occorre stabi- lire se il telespettatore ha potuto formarsi liberamente un’opinione sulla ba- se delle informazioni mandate in onda dall’emittente (DTF 131 II 253, con- sid. 2.1, pag. 250). La trasmissione deve presentare tutti i fatti essenziali per la libera formazione delle opinioni. Il pubblico deve inoltre poter distingue- re i fatti dai pareri o dai commenti (art. 4 cpv. 2 LRTV). Gli errori su ele- menti di fatto accessori, che non influiscono in modo determinante sull’impressione generale suscitata dalla trasmissione, non implicano una violazione del diritto in materia di programmi. In un secondo tempo, l’esame deve, se necessario, riguardare il rispetto delle regole di diligenza giornalistica imposte alle emittenti (vedi Dumermuth, op. cit.), ad esempio i principi della veridicità e della trasparenza (art. 4 cpv. 2 LRTV).

- 5 -

E. 6.2 Le trasmissioni che formulano gravi rimproveri e che, di fatto, rischiano di causare danni materiali o immateriali alla persona direttamente interessata o a terzi, devono soddisfare esigenze più severe, in particolare se muovono delle accuse (GAAC 62/1998, n. 27, pag. 201). Nel caso di rimproveri o di accuse massicce nei confronti di persone, d’imprese o di autorità, queste ul- time devono potere esporre il proprio punto di vista in modo appropriato. La presentazione fedele degli avvenimenti non impone tuttavia di conside- rare tutti i punti allo stesso modo sotto il profilo qualitativo e quantitativo (decisione del Tribunale federale del 12 settembre 2000, non pubblicata, 2A.32/2000, consid. 2b/cc).

E. 6.3 L’AIRR reputa che il titolo della trasmissione «Morire di lavoro» si inserisca in modo naturale nella problematica trattata e non rappresenti una provoca- zione eccessiva. Nel corso dell’introduzione, il moderatore ha inoltre spiega- to come esso andava inteso. Il titolo era per di più giustificato dall’attualità: il Cantone Ticino ha infatti registrato sette decessi e undici feriti gravi su cantieri edili nel corso dei primi cinque mesi dell’anno 2005. Infine, contra- riamente a quanto sostiene il ricorrente, «Il lavoro uccide» non era un titolo scelto dalla TSI, ma un’affermazione di Z, contro la quale A ha potuto pro- testare nel corso del dibattito.

E. 6.4 In secondo luogo, il ricorrente critica il documentario, considerandolo fa- zioso e unilaterale. Per quanto riguarda i tre cantieri presentati durante il re- portage, l’Autorità di ricorso constata che soltanto in uno vi erano gravi problemi di sicurezza, il secondo presentava delle lacune e il terzo non era considerato problematico sotto questo punto di vista. L’AIRR ritiene che il documentario, grazie alle interviste ai rappresentanti della SUVA e del sin- dacato UNIA, sia stato concepito in modo equilibrato. Inoltre, esso ha permesso di ascoltare la testimonianza di un imprenditore e del suo collabo- ratore, direttamente interessati in seguito all’incidente di un collega nonché di un genitore il cui figlio si è infortunato su un cantiere. Il ricorrente rim- provera inoltre al documentario di avere suscitato l’impressione che il sinda- cato UNIA fosse l’organo di sorveglianza dei cantieri, mentre in realtà que- sto compito è svolto dalla SUVA. L’AIRR reputa infondata tale accusa. La trasmissione è infatti trasparente su questo punto: se un rappresentante dell’UNIA constata una lacuna in merito alla sicurezza di un cantiere, deve avvertire la SUVA. In generale, il reportage accorda ampio spazio ad infor- mazioni fattuali non commentate. Inoltre, non è stata mandata in onda al- cuna ricostruzione d’incidente che avrebbe eventualmente potuto rendere più drammatica la realtà. Per di più, all’inizio del dibattito il ricorrente ha espresso il suo parere sul documentario. La sua opinione era pertanto nota al pubblico. Per tutti questi motivi, su questo punto l’AIRR respinge le con- testazioni del ricorrente.

E. 6.5 Rimane da verificare se l’intervista con Antonio Pugliese è stata manipolata,

- 6 - come sostenuto dal ricorrente. Su trenta minuti di intervista sono stati man- dati in onda soltanto trenta secondi. Il ricorrente afferma inoltre che la di- chiarazione, secondo cui il 50 % dei cantieri non sono a posto, abbia carat- tere manipolatorio. A sostegno della sua tesi, egli ricorda che soltanto il 5 % dei cantieri è stato chiuso in seguito a lacune di sicurezza. Tuttavia, si tratta di un dato di fatto che il 50 % dei cantieri presentava problemi di sicurezza. Per essere più precisi: il 50 % dei cantieri era in regola, il 45 % presentava lievi lacune sul piano della sicurezza e il 5 % risultava problematico. L’Autorità di ricorso constata che l’intervista è stata sì accorciata, ma non manipolata come denunciato dal ricorrente. La lunghezza dell’intervista mandata in onda in sé non è determinante. Per principio, non sussiste l’obbligo di trasmettere interamente o parzialmente le interviste realizzate. Inoltre, A avrebbe avuto la possibilità di commentare l’intervista sintetizzata con Antonio Pugliese, visto che in qualità di rappresentante degli imprendi- tori ed esperto in materia, possiede le necessarie conoscenze specialistiche. Infine, A ha sottolineato che molti cantieri erano in regola. L’AIRR è del parere che in questo caso specifico il telespettatore ha avuto modo di for- marsi in modo soddisfacente un’opinione in merito alla sicurezza sui cantie- ri.

E. 6.6 Infine, il ricorrente critica il modo in cui è stata condotta la discussione tra lui e Z. L’Autorità di ricorso rileva che la discussione si è svolta in un clima ostile, tra persone aggressive e indisciplinate. A avrebbe avuto a più riprese occasione di criticare il documentario o di rettificare certe informazioni che giudicava erronee, cosa che però non ha fatto. L’AIRR constata che il mo- deratore ha trattato in modo equo le due parti, sia per quanto concerne il modo di porre le domande, sia riguardo al tempo accordato ai due interlo- cutori. A ha sempre avuto la possibilità di replicare agli argomenti e alle in- formazioni fornite dalla parte avversaria. Il dibattito è spesso degenerato in aspetti personali. Visto che Z si ripeteva costantemente, il moderatore ha tentato a varie riprese di riassumere la posizione di A. Il ricorrente ha tutta- via reagito diverse volte in modo poco rispettoso dell’interlocutore, assu- mendo un atteggiamento sprezzante nei confronti di Z durante diversi in- terventi. L’AIRR constata che il moderatore ha posto alle due parti doman- de critiche e provocatorie, facendo tuttavia il possibile per gestire il dibattito in quest’atmosfera particolare, emotiva a tal punto da dover ricordare alle parti che era lui a condurre la discussione ("conduco io il dibattito"). Cio- nonostante la discussione ha permesso al telespettatore medio di prendere atto delle opinioni delle due parti.

E. 6.7 In sintesi, in relazione all’articolo 4 LRTV, l’AIRR considera che la trasmis- sione «Morire di lavoro» abbia, nel suo insieme, permesso ai telespettatori di formarsi liberamente un’opinione sul tema trattato, grazie alle numerose in- formazioni fornite durante il documentario e, in seguito, nel corso del dibat- tito. Il pubblico era in grado di distinguere tra fatti e opinioni. Inoltre, è e-

- 7 - merso chiaramente che i pareri circa la questione della sicurezza sui cantieri divergevano notevolmente. I principi applicabili all’informazione non sono pertanto stati violati.

E. 7 Il ricorrente denuncia infine che il documentario è stato girato su cantieri privati senza autorizzazione. Tale contestazione solleva due problemi distin- ti: il rispetto della sfera privata, da un lato, e il rispetto della proprietà priva- ta, dall’altro.

E. 7.1 Sotto il profilo della legislazione in materia di programmi, conformemente all’articolo 7 cifra 1 della Convenzione sulla televisione transfrontaliera e all’articolo 35 capoverso 3 Cost., l’AIRR provvede affinché i diritti fonda- mentali siano realizzati sia sul piano orizzontale, sia nelle relazioni tra privati (cfr. GAAC 69/2005 n. 71, pagg. 838 ss. e Andreas Kley, Die Medien im neuen Verfassungsrecht, in: Die neue Bundesverfassung – Konsequenzen für Praxis und Wissenschaft, edito da Ulrich Zimmerli, Berna, 2000, pag. 193 ss.). Sebbene i diritti fondamentali siano tradizionalmente opponibili al- lo Stato, essi devono essere rispettati anche dalle emittenti. Tale principio è sancito dalla legislazione in materia di programmi: visto il carattere tran- sfrontaliero delle trasmissioni, le emittenti devono garantire per i loro pro- grammi il rispetto della dignità della persona umana e dei diritti fondamen- tali altrui. Questo principio è sancito dall’articolo 7 cifra 1 della Convenzio- ne sulla televisione transfrontaliera (RS 0.784.405). Esso è esteso per analo- gia a tutte le emittenti. Le autorità quali l’AIRR devono vigilare affinché, sulla base dell’articolo 35 cpv. 3 Cost., «i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati». L’attuazione del mandato culturale sancito all’articolo 3 cpv. 1 LRTV impone esigenze mag- giori in alcuni settori sensibili quali, in particolare, la dignità dell’essere uma- no, i sentimenti religiosi, la protezione dei giovani. (GAAC 68/2004, n. 27, pag. 308). Rientra in questa categoria anche il rispetto della sfera privata.

E. 7.2 La protezione della sfera privata è disciplinata in primo luogo dall’articolo 13 della Costituzione federale. D’altra parte, l’AIRR annovera la protezione della sfera privata tra i settori sensibili regolati dall’articolo 3 cpv. 1 LRTV.

E. 7.2.1 In linea di massima, il fatto di mandare in onda l’immagine di una persona fisica senza il suo consenso viola la protezione della sfera privata garantita dalla Costituzione federale. Il diritto fondamentale summenzionato deve tuttavia essere relativizzato. Esso può infatti essere in contraddizione con al- tri diritti garantiti dalla Costituzione, quali l’autonomia dell’emittente (artico- lo 93 Cost.) o la libertà dei mass media (articolo 17 Cost., vedi anche Kley, op. cit., pag. 193). In questi casi è necessario ponderare gli interessi. Se l’emittente intende mandare in onda l’immagine di persone che non hanno dato esplicitamente o implicitamente il loro consenso, e se la diffusione non è giustificata da un interesse pubblico preponderante, sussiste l’obbligo di

- 8 - rendere irriconoscibili le persone (vedi GAAC 69/2005 n. 71, pag. 838 ss.).

E. 7.2.2 Nel presente caso, l’Autorità di ricorso constata che il documentario, girato senza autorizzazione, è stato filmato in modo tale da non compromettere nessun imprenditore. Le immagini mandate in onda volevano essere una sorta di specchio dei cantieri in generale e non miravano a condannare un imprenditore in particolare. Facendo in modo che i cantieri non fossero ri- conoscibili per i telespettatori, il documentario non ha violato il principio della protezione della sfera privata. Inoltre, l’AIRR reputa che, vista l’importanza del tema trattato e della relativa gravità del problema, sussiste- va un grande interesse pubblico. Il reportage ha così permesso di tematizza- re degli abusi esistenti. Infine, visto che spesso nel caso delle imprese di co- struzione si tratta di persone giuridiche, occorre ricordare che quest’ultime non sono contemplate dal diritto costituzionale relativo alla protezione della sfera privata (cfr. Rainer J. Schweizer, in Droit constitutionnel suisse, edito da Daniel Thürer, Jean-François Aubert e Jörg Paul Müller, Schulthess 2001, pag. 696).

E. 7.3 L’AIRR rinuncia invece ad esaminare la compatibilità della trasmissione con la garanzia costituzionale della proprietà (articolo 26 della Costituzione fe- derale). Il danno alla proprietà addotto dal ricorrente non è una conseguen- za della diffusione della trasmissione, ma è legato esclusivamente alla realiz- zazione della stessa. Per quanto riguarda l’attuazione dei diritti fondamentali sul piano orizzontale, l’AIRR limita il suo esame al rispetto dei diritti fon- damentali legati direttamente alla messa in onda di una trasmissione (art. 58 cpv. 2 LRTV). Un’interpretazione più ampia dell’articolo 7 cifra 1 della Convenzione sulla televisione transfrontaliera comporterebbe l’analisi di di- sposizioni non determinanti sotto il profilo della legislazione in materia di programmi o che non presentano più un legame teleologico sufficiente con il principio costituzionale della sorveglianza dei media elettronici (art. 93 cpv. 5 della Costituzione federale). L’articolo 35 cpv. 3 della Costituzione federale obbliga del resto le autorità a vigilare affinché i diritti fondamentali siano garantiti, anche nelle relazioni tra privati, solo nella misura in cui tali diritti vi si prestino. Inoltre, al ricorrente resta la possibilità, ai sensi dell’articolo 64 cpv. 3 LRTV, di avviare un’azione penale, in particolare se si tratta di un’eventuale violazione di domicilio (art. 186 del Codice penale; RS 311.0).

E. 8 Visto quanto precede, l’Autorità di ricorso ritiene che il ricorso non sia fon- dato.

- 9 - Per questi motivi,

L'Autorità di ricorso decide:

1. Il ricorso presentato il 27 luglio 2005 da A è respinto all’unanimità e si consta- ta che la trasmissione «Falò – Morire di lavoro» messa in onda il 12 maggio 2005 dalla TSI 1 non ha violato le disposizioni del diritto in materia di pro- grammi.

2. Non sono prelevate spese di procedura.

3. Intimazione a:

- (…)

In nome della

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Vie di ricorso

Conformemente agli articoli 65 LRTV (RS 784.40) e 103 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell’Autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale fede- rale, entro un termine di 30 giorni dalla data d’intimazione.

Intimazione: 16 marzo 2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

_______________________________________________________________

b.519

Decisione del 2 dicembre 2005

concernente

la Televisione svizzera di lingua italiana (TSI): trasmissione «Falò» del 12 maggio 2005, reportage «Morire di lavoro»; ricorso di A del 27 luglio 2005.

Composizione dell’autorità:

Presidente: Denis Barrelet

Membri: Regula Bähler (vicepresidente), Carine Egger Scholl, Barbara Janom Steiner, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller

Segretari giuridici: Pierre Rieder, Nicolas Capt

______________

In fatto:

A. Il 12 maggio 2005, il primo canale della Televisione svizzera di lingua ita- liana (di seguito: TSI) ha mandato in onda, nel quadro della trasmissione informativa «Falò», un documentario intitolato «Morire di lavoro» della du- rata di quindici minuti, dedicato alla sicurezza sui cantieri edili. Il documen- tario è stato seguito da un dibattito che vedeva protagonisti il ricorrente A, direttore della Società svizzera impresari costruttori Sezione Ticino, e Z del sindacato UNIA.

B. Il 27 luglio 2005 (data del timbro postale), A (di seguito: il ricorrente) ha in- terposto ricorso presso l’Autorità indipendente di ricorso in materia radio- televisiva (di seguito: Autorità di ricorso, AIRR) contro la trasmissione

- 2 - summenzionata. Al ricorso è stato allegato anche il rapporto del mediatore. Il ricorrente è dell’avviso che il moderatore ha mancato di obiettività nella trasmissione contestata e che quest’ultima ha manipolato l’opinione del pubblico. Egli conclude chiedendo all’AIRR di confermare la violazione della legislazione in materia di programmi.

C. In applicazione dell’articolo 64 capoverso 1 della legge federale sulla radio- televisione (di seguito: LRTV), la Società svizzera di radiotelevisione (di se- guito: SSR) è stata invitata a presentare il suo parere. Nella sua risposta dell’8 settembre 2005, la SSR chiede che il ricorso venga respinto, addu- cendo che la trasmissione contestata ha rispettato i principi dell’oggettività, della trasparenza e della diligenza giornalistica, permettendo al pubblico di formarsi liberamente un’opinione sulla base delle informazioni ricevute.

D. Con replica del 28 settembre 2005, il ricorrente, rappresentato dall’avvocato Emanuela Agustoni, ha denunciato una violazione del diritto in materia di programmi, in particolare degli articoli 3 cpv. 1 lett. a e 4 cpv. 1 LRTV. Secondo il ricorrente, la SSR non ha dato prova di obiettività. Nella sua duplica del 27 ottobre 2005, la SSR ha mantenuto integralmente la posizione assunta nella sua risposta.

E. La duplica della SSR è stata comunicata al rappresentante del ricorrente il 3 novembre 2005. Le parti sono state informate che non ci sarebbe stato un ulteriore scambio di scritti.

F. Paolo Caratti si è ricusato.

- 3 - In diritto:

1. Il gravame del ricorrente è datato 27 luglio 2005, mentre il rapporto dell’organo di mediazione reca la data del 17 giugno 2005. È stato rispettato il termine di 30 giorni, previsto all’articolo 62 cpv. 1 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) per interporre ricorso relativo al diritto in materia di programmi, considerato il periodo di ferie (art. 22 a lett. b della legge fe- derale sulla procedura amministrativa, PA, RS 172.021). Inoltre, l’atto è suf- ficientemente motivato (art. 62 cpv. 2 LRTV). 2. Secondo l’articolo 63 LRTV, può interporre ricorso chiunque abbia parteci- pato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione, abbia al- meno 18 anni, sia cittadino svizzero o straniero con permesso di domicilio o di dimora e provi di avere uno stretto legame con l’oggetto della o delle e- missioni contestate (cpv. 1 lett. b, ricorso personale). Nel caso specifico, il ricorrente soddisfa i criteri di un ricorso personale (art. 63 cpv. 1 lett. b LRTV) nella misura in cui ha partecipato a un dibattito dopo la trasmissione del documentario contestato. Egli ha dunque uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione contestata (cfr. Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, n. 410 ss). Poiché adempie anche le altre condizioni relative al ricorso, l'AIRR può en- trare in materia. 3. Il ricorso definisce l’oggetto contestato e delimita il potere d’esame dell’AIRR. Quest’ultimo riguarda unicamente le emissioni trasmesse (art. 58 cpv. 2 LRTV). Conformemente all’art. 65 cpv. 1 LRTV, l’Autorità di ricorso accerta nella sua decisione se sono state violate le disposizioni in materia di programmi. Quando entra in materia, l’AIRR procede liberamente all’esame del diritto applicabile e non è vincolata alle contestazioni o ai motivi invoca- ti dalle parti. L’AIRR analizza la trasmissione nel suo insieme, alla luce delle pertinenti norme del diritto in materia di programmi (Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 453; GAAC 61/1997 n. 69, pag. 650; 60/1996 n. 91, pag. 838). Il ricorrente afferma che il programma in questio- ne ha violato i principi applicabili all’informazione ed è risultato parziale nella realizzazione e nella presentazione del documentario. Egli critica inol- tre il fatto che siano state diffuse cifre imprecise e fasulle. Infine, il ricorren- te sostiene che il reportage in questione ha violato il mandato culturale di cui all’articolo 3 cpv. 1 lett. a LRTV. Poiché quest’ultimo dal profilo mate- riale non va oltre quanto previsto dall’articolo 4 LRTV in materia di principi applicabili all’informazione, l’Autorità di ricorso considera la situazione uni- camente alla luce di quest’ultima disposizione. 4. La trasmissione contestata, intitolata «Falò: Morire di lavoro», è stata man-

- 4 - data in onda sul primo canale della TSI il 12 maggio 2005 alle ore 21. Il pro- gramma è durato in totale circa 36 minuti ed era composto da un’introduzione di circa due minuti, seguita da un documentario sui cantieri di circa 15 minuti e da un dibattito contraddittorio bipolare durato circa venti minuti tra A, direttore della Società svizzera impresari costruttori Se- zione Ticino, ed Z del sindacato UNIA. La discussione è stata moderata dal giornalista Lorenzo Mammone.

5. Il ricorrente formula diverse contestazioni a sostegno del suo ricorso. In primo luogo, egli sostiene che il titolo fazioso «Il lavoro uccide» risulta assai spettacolare e persegue unicamente lo scopo di fare «audience». In secondo luogo, accusa il documentario di essere unilaterale, con chiari intenti mani- polatori. Egli è inoltre dispiaciuto del fatto che alla fine siano stati mandati in onda soltanto trenta secondi dell’intervista svolta con Antonio Pugliese, direttore della SUVA di Bellinzona, durata complessivamente trenta minuti. Infine, il ricorrente dichiara che la discussione finale non è stata né obiettiva né equa.

6. L’art. 93 cpv. 3 della Costituzione federale, ripreso nell’articolo 5 LRTV, garantisce all’emittente autonomia nella concezione dei programmi. L’emittente dispone di un ampio margine di manovra, in particolare per quanto concerne la scelta dei temi, il trattamento e la concezione stilistica (DTF 131 II 253, consid. 2.3, pag. 257). L’autonomia nella concezione dei programmi offre inoltre all’emittente una grande libertà relativa ai temi trat- tati e allo stile adottato. Nel caso specifico, l’emittente era autorizzata a trat- tare con occhio critico il tema dei decessi sui cantieri ed era libera di farlo proponendo un documentario e, in seguito, un dibattito tra due antagonisti. L’emittente è tuttavia sempre tenuta a garantire il rispetto delle norme in materia di programmi e, in particolare, a presentare in modo fedele gli avve- nimenti.

6.1 L’articolo 4 LRTV enuncia i principi applicabili all’informazione. I pro- grammi devono presentare correttamente gli avvenimenti nella loro molte- plicità ed esprimere adeguatamente la pluralità delle opinioni. Occorre stabi- lire se il telespettatore ha potuto formarsi liberamente un’opinione sulla ba- se delle informazioni mandate in onda dall’emittente (DTF 131 II 253, con- sid. 2.1, pag. 250). La trasmissione deve presentare tutti i fatti essenziali per la libera formazione delle opinioni. Il pubblico deve inoltre poter distingue- re i fatti dai pareri o dai commenti (art. 4 cpv. 2 LRTV). Gli errori su ele- menti di fatto accessori, che non influiscono in modo determinante sull’impressione generale suscitata dalla trasmissione, non implicano una violazione del diritto in materia di programmi. In un secondo tempo, l’esame deve, se necessario, riguardare il rispetto delle regole di diligenza giornalistica imposte alle emittenti (vedi Dumermuth, op. cit.), ad esempio i principi della veridicità e della trasparenza (art. 4 cpv. 2 LRTV).

- 5 - 6.2 Le trasmissioni che formulano gravi rimproveri e che, di fatto, rischiano di causare danni materiali o immateriali alla persona direttamente interessata o a terzi, devono soddisfare esigenze più severe, in particolare se muovono delle accuse (GAAC 62/1998, n. 27, pag. 201). Nel caso di rimproveri o di accuse massicce nei confronti di persone, d’imprese o di autorità, queste ul- time devono potere esporre il proprio punto di vista in modo appropriato. La presentazione fedele degli avvenimenti non impone tuttavia di conside- rare tutti i punti allo stesso modo sotto il profilo qualitativo e quantitativo (decisione del Tribunale federale del 12 settembre 2000, non pubblicata, 2A.32/2000, consid. 2b/cc).

6.3 L’AIRR reputa che il titolo della trasmissione «Morire di lavoro» si inserisca in modo naturale nella problematica trattata e non rappresenti una provoca- zione eccessiva. Nel corso dell’introduzione, il moderatore ha inoltre spiega- to come esso andava inteso. Il titolo era per di più giustificato dall’attualità: il Cantone Ticino ha infatti registrato sette decessi e undici feriti gravi su cantieri edili nel corso dei primi cinque mesi dell’anno 2005. Infine, contra- riamente a quanto sostiene il ricorrente, «Il lavoro uccide» non era un titolo scelto dalla TSI, ma un’affermazione di Z, contro la quale A ha potuto pro- testare nel corso del dibattito.

6.4 In secondo luogo, il ricorrente critica il documentario, considerandolo fa- zioso e unilaterale. Per quanto riguarda i tre cantieri presentati durante il re- portage, l’Autorità di ricorso constata che soltanto in uno vi erano gravi problemi di sicurezza, il secondo presentava delle lacune e il terzo non era considerato problematico sotto questo punto di vista. L’AIRR ritiene che il documentario, grazie alle interviste ai rappresentanti della SUVA e del sin- dacato UNIA, sia stato concepito in modo equilibrato. Inoltre, esso ha permesso di ascoltare la testimonianza di un imprenditore e del suo collabo- ratore, direttamente interessati in seguito all’incidente di un collega nonché di un genitore il cui figlio si è infortunato su un cantiere. Il ricorrente rim- provera inoltre al documentario di avere suscitato l’impressione che il sinda- cato UNIA fosse l’organo di sorveglianza dei cantieri, mentre in realtà que- sto compito è svolto dalla SUVA. L’AIRR reputa infondata tale accusa. La trasmissione è infatti trasparente su questo punto: se un rappresentante dell’UNIA constata una lacuna in merito alla sicurezza di un cantiere, deve avvertire la SUVA. In generale, il reportage accorda ampio spazio ad infor- mazioni fattuali non commentate. Inoltre, non è stata mandata in onda al- cuna ricostruzione d’incidente che avrebbe eventualmente potuto rendere più drammatica la realtà. Per di più, all’inizio del dibattito il ricorrente ha espresso il suo parere sul documentario. La sua opinione era pertanto nota al pubblico. Per tutti questi motivi, su questo punto l’AIRR respinge le con- testazioni del ricorrente.

6.5 Rimane da verificare se l’intervista con Antonio Pugliese è stata manipolata,

- 6 - come sostenuto dal ricorrente. Su trenta minuti di intervista sono stati man- dati in onda soltanto trenta secondi. Il ricorrente afferma inoltre che la di- chiarazione, secondo cui il 50 % dei cantieri non sono a posto, abbia carat- tere manipolatorio. A sostegno della sua tesi, egli ricorda che soltanto il 5 % dei cantieri è stato chiuso in seguito a lacune di sicurezza. Tuttavia, si tratta di un dato di fatto che il 50 % dei cantieri presentava problemi di sicurezza. Per essere più precisi: il 50 % dei cantieri era in regola, il 45 % presentava lievi lacune sul piano della sicurezza e il 5 % risultava problematico. L’Autorità di ricorso constata che l’intervista è stata sì accorciata, ma non manipolata come denunciato dal ricorrente. La lunghezza dell’intervista mandata in onda in sé non è determinante. Per principio, non sussiste l’obbligo di trasmettere interamente o parzialmente le interviste realizzate. Inoltre, A avrebbe avuto la possibilità di commentare l’intervista sintetizzata con Antonio Pugliese, visto che in qualità di rappresentante degli imprendi- tori ed esperto in materia, possiede le necessarie conoscenze specialistiche. Infine, A ha sottolineato che molti cantieri erano in regola. L’AIRR è del parere che in questo caso specifico il telespettatore ha avuto modo di for- marsi in modo soddisfacente un’opinione in merito alla sicurezza sui cantie- ri.

6.6 Infine, il ricorrente critica il modo in cui è stata condotta la discussione tra lui e Z. L’Autorità di ricorso rileva che la discussione si è svolta in un clima ostile, tra persone aggressive e indisciplinate. A avrebbe avuto a più riprese occasione di criticare il documentario o di rettificare certe informazioni che giudicava erronee, cosa che però non ha fatto. L’AIRR constata che il mo- deratore ha trattato in modo equo le due parti, sia per quanto concerne il modo di porre le domande, sia riguardo al tempo accordato ai due interlo- cutori. A ha sempre avuto la possibilità di replicare agli argomenti e alle in- formazioni fornite dalla parte avversaria. Il dibattito è spesso degenerato in aspetti personali. Visto che Z si ripeteva costantemente, il moderatore ha tentato a varie riprese di riassumere la posizione di A. Il ricorrente ha tutta- via reagito diverse volte in modo poco rispettoso dell’interlocutore, assu- mendo un atteggiamento sprezzante nei confronti di Z durante diversi in- terventi. L’AIRR constata che il moderatore ha posto alle due parti doman- de critiche e provocatorie, facendo tuttavia il possibile per gestire il dibattito in quest’atmosfera particolare, emotiva a tal punto da dover ricordare alle parti che era lui a condurre la discussione ("conduco io il dibattito"). Cio- nonostante la discussione ha permesso al telespettatore medio di prendere atto delle opinioni delle due parti.

6.7 In sintesi, in relazione all’articolo 4 LRTV, l’AIRR considera che la trasmis- sione «Morire di lavoro» abbia, nel suo insieme, permesso ai telespettatori di formarsi liberamente un’opinione sul tema trattato, grazie alle numerose in- formazioni fornite durante il documentario e, in seguito, nel corso del dibat- tito. Il pubblico era in grado di distinguere tra fatti e opinioni. Inoltre, è e-

- 7 - merso chiaramente che i pareri circa la questione della sicurezza sui cantieri divergevano notevolmente. I principi applicabili all’informazione non sono pertanto stati violati.

7. Il ricorrente denuncia infine che il documentario è stato girato su cantieri privati senza autorizzazione. Tale contestazione solleva due problemi distin- ti: il rispetto della sfera privata, da un lato, e il rispetto della proprietà priva- ta, dall’altro.

7.1 Sotto il profilo della legislazione in materia di programmi, conformemente all’articolo 7 cifra 1 della Convenzione sulla televisione transfrontaliera e all’articolo 35 capoverso 3 Cost., l’AIRR provvede affinché i diritti fonda- mentali siano realizzati sia sul piano orizzontale, sia nelle relazioni tra privati (cfr. GAAC 69/2005 n. 71, pagg. 838 ss. e Andreas Kley, Die Medien im neuen Verfassungsrecht, in: Die neue Bundesverfassung – Konsequenzen für Praxis und Wissenschaft, edito da Ulrich Zimmerli, Berna, 2000, pag. 193 ss.). Sebbene i diritti fondamentali siano tradizionalmente opponibili al- lo Stato, essi devono essere rispettati anche dalle emittenti. Tale principio è sancito dalla legislazione in materia di programmi: visto il carattere tran- sfrontaliero delle trasmissioni, le emittenti devono garantire per i loro pro- grammi il rispetto della dignità della persona umana e dei diritti fondamen- tali altrui. Questo principio è sancito dall’articolo 7 cifra 1 della Convenzio- ne sulla televisione transfrontaliera (RS 0.784.405). Esso è esteso per analo- gia a tutte le emittenti. Le autorità quali l’AIRR devono vigilare affinché, sulla base dell’articolo 35 cpv. 3 Cost., «i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati». L’attuazione del mandato culturale sancito all’articolo 3 cpv. 1 LRTV impone esigenze mag- giori in alcuni settori sensibili quali, in particolare, la dignità dell’essere uma- no, i sentimenti religiosi, la protezione dei giovani. (GAAC 68/2004, n. 27, pag. 308). Rientra in questa categoria anche il rispetto della sfera privata.

7.2 La protezione della sfera privata è disciplinata in primo luogo dall’articolo 13 della Costituzione federale. D’altra parte, l’AIRR annovera la protezione della sfera privata tra i settori sensibili regolati dall’articolo 3 cpv. 1 LRTV.

7.2.1 In linea di massima, il fatto di mandare in onda l’immagine di una persona fisica senza il suo consenso viola la protezione della sfera privata garantita dalla Costituzione federale. Il diritto fondamentale summenzionato deve tuttavia essere relativizzato. Esso può infatti essere in contraddizione con al- tri diritti garantiti dalla Costituzione, quali l’autonomia dell’emittente (artico- lo 93 Cost.) o la libertà dei mass media (articolo 17 Cost., vedi anche Kley, op. cit., pag. 193). In questi casi è necessario ponderare gli interessi. Se l’emittente intende mandare in onda l’immagine di persone che non hanno dato esplicitamente o implicitamente il loro consenso, e se la diffusione non è giustificata da un interesse pubblico preponderante, sussiste l’obbligo di

- 8 - rendere irriconoscibili le persone (vedi GAAC 69/2005 n. 71, pag. 838 ss.).

7.2.2 Nel presente caso, l’Autorità di ricorso constata che il documentario, girato senza autorizzazione, è stato filmato in modo tale da non compromettere nessun imprenditore. Le immagini mandate in onda volevano essere una sorta di specchio dei cantieri in generale e non miravano a condannare un imprenditore in particolare. Facendo in modo che i cantieri non fossero ri- conoscibili per i telespettatori, il documentario non ha violato il principio della protezione della sfera privata. Inoltre, l’AIRR reputa che, vista l’importanza del tema trattato e della relativa gravità del problema, sussiste- va un grande interesse pubblico. Il reportage ha così permesso di tematizza- re degli abusi esistenti. Infine, visto che spesso nel caso delle imprese di co- struzione si tratta di persone giuridiche, occorre ricordare che quest’ultime non sono contemplate dal diritto costituzionale relativo alla protezione della sfera privata (cfr. Rainer J. Schweizer, in Droit constitutionnel suisse, edito da Daniel Thürer, Jean-François Aubert e Jörg Paul Müller, Schulthess 2001, pag. 696).

7.3 L’AIRR rinuncia invece ad esaminare la compatibilità della trasmissione con la garanzia costituzionale della proprietà (articolo 26 della Costituzione fe- derale). Il danno alla proprietà addotto dal ricorrente non è una conseguen- za della diffusione della trasmissione, ma è legato esclusivamente alla realiz- zazione della stessa. Per quanto riguarda l’attuazione dei diritti fondamentali sul piano orizzontale, l’AIRR limita il suo esame al rispetto dei diritti fon- damentali legati direttamente alla messa in onda di una trasmissione (art. 58 cpv. 2 LRTV). Un’interpretazione più ampia dell’articolo 7 cifra 1 della Convenzione sulla televisione transfrontaliera comporterebbe l’analisi di di- sposizioni non determinanti sotto il profilo della legislazione in materia di programmi o che non presentano più un legame teleologico sufficiente con il principio costituzionale della sorveglianza dei media elettronici (art. 93 cpv. 5 della Costituzione federale). L’articolo 35 cpv. 3 della Costituzione federale obbliga del resto le autorità a vigilare affinché i diritti fondamentali siano garantiti, anche nelle relazioni tra privati, solo nella misura in cui tali diritti vi si prestino. Inoltre, al ricorrente resta la possibilità, ai sensi dell’articolo 64 cpv. 3 LRTV, di avviare un’azione penale, in particolare se si tratta di un’eventuale violazione di domicilio (art. 186 del Codice penale; RS 311.0).

8. Visto quanto precede, l’Autorità di ricorso ritiene che il ricorso non sia fon- dato.

- 9 - Per questi motivi,

L'Autorità di ricorso decide:

1. Il ricorso presentato il 27 luglio 2005 da A è respinto all’unanimità e si consta- ta che la trasmissione «Falò – Morire di lavoro» messa in onda il 12 maggio 2005 dalla TSI 1 non ha violato le disposizioni del diritto in materia di pro- grammi.

2. Non sono prelevate spese di procedura.

3. Intimazione a:

- (…)

In nome della

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Vie di ricorso

Conformemente agli articoli 65 LRTV (RS 784.40) e 103 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell’Autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale fede- rale, entro un termine di 30 giorni dalla data d’intimazione.

Intimazione: 16 marzo 2006