Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'allegato ricorsuale, comprendente anche il rapporto dell'organo di me- diazione, è pervenuto all'AIRR entro i termini stabiliti dalla legge (art. 62 cpv. 1 della legge federale sulla radiotelevisione, LRTV) ed è sufficiente- mente motivato (art. 62 cpv. 2 LRTV).
E. 2 Non sono prelevate spese di procedura.
E. 2.1 L'O. costituisce un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Co- dice civile. Le persone giuridiche e altre associazioni non sono legittimate a interporre un ricorso individuale (DTF 123 II 69). In virtù della legislazio- ne vigente, questa possibilità è riservata unicamente alle persone fisiche. Il Tribunale federale l'ha d'altronde riaffermato recentemente in questi ter- mini: «Il principio secondo cui l'art. 63 cpv. 1 LRTV, conformemente al suo tenore letterale, si riferisce soltanto alle persone fisiche ed esclude (...) le persone giuridiche (...) non è una lacuna (...), bensì costituisce un silen- zio qualificato della legge» (DTF 2A.172/2004 non pubblicata). Nel caso presente, trattandosi di un ricorso individuale, l'AIRR non può quindi ri- conoscere la legittimità ricorsuale dell'O. Tale situazione cambierà proba- bilmente con la revisione della LRTV. Il progetto del Consiglio federale del 18 dicembre 2002 prevede infatti all'articolo 100 capoverso 1 una legit- timazione attiva anche per le persone giuridiche. De lege lata, queste ultime possono adire l'AIRR soltanto presentando un ricorso popolare confor- memente all'articolo 63 capoverso 1 lettera a LRTV.
E. 2.2 Resta da verificare se il ricorso è ricevibile sotto forma di ricorso popolare. Secondo la prassi corrente, in caso di ricorso inoltrato da profani, l'AIRR accorda al ricorrente un termine supplementare per permettergli di racco-
- 4 - gliere le firme necessarie e soddisfare così i requisiti di un ricorso popolare. Nella fattispecie si tratta tuttavia di un ricorso presentato da un avvocato in possesso di una procura. Di conseguenza, in materia di presentazione di atti ricorsuali, si applicano norme più severe che non per i profani (GAAC 60/1996, n. 93, p. 850; decisione AIRR b.481 del 10 febbraio 2004 «Falò» e DTF 2A.172/2004 non pubblicata). In particolare, si parte dal presuppo- sto che la giurisprudenza sia nota. Poiché il ricorrente è legato all'insieme delle azioni intraprese dal suo rappresentante legale, in casu non è si verifi- cano le condizioni per accordargli un termine supplementare. Secondo il Tribunale federale, un simile rifiuto di proroga del termine non deriva da un formalismo eccessivo. Esso sostiene infatti che «la facoltà di mutare, dopo la scadenza del termine d'impugnazione, un ricorso individuale i- nammissibile per carenza di legittimazione in un ricorso popolare non comporta la correzione di una semplice irregolarità formale, ma implica un cambiamento più sostanziale del tipo di procedura» (DTF 2A.172/2004 non pubblicata). Questo ragionamento, valido per il ricorrente profano, si applica a maggior ragione – come spiegato dal Tribunale federale – quando il ricorso è redatto da un avvocato (cfr. decisione menzionata). In sostan- za, il Tribunale federale ritiene legittimo un trattamento differenziato a se- conda che il ricorso sia presentato da una persona priva di specifiche co- noscenze giuridiche oppure da un avvocato.
E. 2.3 In virtù dell'articolo 63 capoverso 3 LRTV, qualora sussista un interesse pubblico per una decisione, l'AIRR può esaminare anche i ricorsi sprovvi- sti dei 20 cofirmatari richiesti (GAAC 68/2004, n. 28, p. 314). L'Autorità di ricorso decide secondo il proprio libero apprezzamento. Essa interpreta in modo restrittivo la nozione d'interesse pubblico. In effetti, dato che l'o- biettivo del diritto in materia di programmi è proprio quello di tutelare la libera formazione dell'opinione pubblica, di per sé tutti i reclami rivestono un interesse per la collettività. Di conseguenza, affinché l'articolo 63 capo- verso 3 LRTV non sia privato del suo senso, l'Autorità di ricorso considera il controllo istituito in virtù di tale articolo applicabile soltanto in caso di nuove questioni giuridiche di portata fondamentale oppure se sono in di- scussione i valori fondamentali di uno Stato democratico. Una simile in- terpretazione è d’altronde stata confermata dal Tribunale federale (DTF 2A.172/2004 non pubblicata). In casu, l'AIRR ritiene che non sussista un interesse pubblico ai sensi dell'articolo 63 capoverso 3 LRTV, poiché la questione giuridica sollevata – ossia i principi applicabili all'informazione e il mandato culturale – nella fattispecie non costituisce una nuova questione giuridica.
E. 2.4 Ne consegue che l'AIRR non entra nel merito del ricorso, in quanto nel caso presente il ricorrente non è legittimato ad agire.
- 5 -
Per questi motivi,
l'Autorità di ricorso decide:
1. Non si entra nel merito del ricorso interposto il 29 aprile 2005 dall'O. contro la trasmissione «Il Quotidiano» del 24 dicembre 2004.
E. 3 Intimazione a: (…)
In nome della
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Vie di ricorso
Conformemente agli articoli 65 LRTV (RS 784.40) e 103 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell’Autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale fede- rale, entro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione.
Intimazione: 21 giugno 2005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
_______________________________________________________________
b.511
Decisione del 27 maggio 2005
concernente
la Televisione svizzera di lingua italiana (TSI 1): trasmissione «Il Quotidia- no» del 24 dicembre 2004; ricorso del 29 aprile 2005 dell'O.
Composizione dell'autorità:
Presidente: Denis Barrelet
Membri: Regula Bähler (vicepresidente), Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Barbara Janom Steiner, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller
Segretari giuridici: Pierre Rieder, Nicolas Capt
______________
In fatto:
A. Il 24 dicembre 2004 alle ore 19.00, nell’ambito della trasmissione «Il Quoti- diano», la Televisione svizzera di lingua italiana (TSI 1) ha mandato in onda un servizio di circa due minuti sulla «Croce Verde di Pregassona». B. Il 29 aprile 2005 (data del timbro postale), O. (di seguito: il ricorrente), rap- presentato dall'avvocato S., ha interposto ricorso presso l'Autorità indipen- dente di ricorso in materia televisiva (di seguito: Autorità di ricorso, AIRR) contro la trasmissione succitata. All'atto di ricorso era allegato anche il rap- porto dell'organo di mediazione.
- 2 - C. Con scritto del 17 giugno 2005, l’avvocato S. ha fatto pervenire all'AIRR una procura dell' O.
- 3 -
In diritto:
1. L'allegato ricorsuale, comprendente anche il rapporto dell'organo di me- diazione, è pervenuto all'AIRR entro i termini stabiliti dalla legge (art. 62 cpv. 1 della legge federale sulla radiotelevisione, LRTV) ed è sufficiente- mente motivato (art. 62 cpv. 2 LRTV). 2. L'articolo 63 LRTV disciplina la legittimazione a interporre ricorso. Può interporre ricorso chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione, abbia almeno 18 anni, sia cittadino sviz- zero o straniero con permesso di domicilio o di dimora e presenti un ricor- so firmato da almeno altre 20 persone che sarebbero legittimate a ricorrere se avessero adito l’organo di mediazione (art. 63 cpv. 1 lett. a LRTV; ricor- so popolare). Se prova di avere uno stretto legame con l’oggetto della o delle emissioni contestate, il ricorrente è dispensato dal produrre le firme richieste (art. 63 cpv. 1 lett. b LRTV; ricorso individuale). Sono parimenti legittimate a ricorrere tutte le autorità lese nel loro campo d’attività, non- ché il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) (art. 63 cpv. 2 LRTV). Infine, qualora sussista un interesse pubblico per una decisione, l’Autorità di ricorso esamina anche i ricorsi popolari sprovvisti dei 20 cofirmatari richiesti (art. 63 cpv. 3 LRTV). In simili casi il ricorrente non ha diritti di parte. 2.1 L'O. costituisce un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Co- dice civile. Le persone giuridiche e altre associazioni non sono legittimate a interporre un ricorso individuale (DTF 123 II 69). In virtù della legislazio- ne vigente, questa possibilità è riservata unicamente alle persone fisiche. Il Tribunale federale l'ha d'altronde riaffermato recentemente in questi ter- mini: «Il principio secondo cui l'art. 63 cpv. 1 LRTV, conformemente al suo tenore letterale, si riferisce soltanto alle persone fisiche ed esclude (...) le persone giuridiche (...) non è una lacuna (...), bensì costituisce un silen- zio qualificato della legge» (DTF 2A.172/2004 non pubblicata). Nel caso presente, trattandosi di un ricorso individuale, l'AIRR non può quindi ri- conoscere la legittimità ricorsuale dell'O. Tale situazione cambierà proba- bilmente con la revisione della LRTV. Il progetto del Consiglio federale del 18 dicembre 2002 prevede infatti all'articolo 100 capoverso 1 una legit- timazione attiva anche per le persone giuridiche. De lege lata, queste ultime possono adire l'AIRR soltanto presentando un ricorso popolare confor- memente all'articolo 63 capoverso 1 lettera a LRTV. 2.2 Resta da verificare se il ricorso è ricevibile sotto forma di ricorso popolare. Secondo la prassi corrente, in caso di ricorso inoltrato da profani, l'AIRR accorda al ricorrente un termine supplementare per permettergli di racco-
- 4 - gliere le firme necessarie e soddisfare così i requisiti di un ricorso popolare. Nella fattispecie si tratta tuttavia di un ricorso presentato da un avvocato in possesso di una procura. Di conseguenza, in materia di presentazione di atti ricorsuali, si applicano norme più severe che non per i profani (GAAC 60/1996, n. 93, p. 850; decisione AIRR b.481 del 10 febbraio 2004 «Falò» e DTF 2A.172/2004 non pubblicata). In particolare, si parte dal presuppo- sto che la giurisprudenza sia nota. Poiché il ricorrente è legato all'insieme delle azioni intraprese dal suo rappresentante legale, in casu non è si verifi- cano le condizioni per accordargli un termine supplementare. Secondo il Tribunale federale, un simile rifiuto di proroga del termine non deriva da un formalismo eccessivo. Esso sostiene infatti che «la facoltà di mutare, dopo la scadenza del termine d'impugnazione, un ricorso individuale i- nammissibile per carenza di legittimazione in un ricorso popolare non comporta la correzione di una semplice irregolarità formale, ma implica un cambiamento più sostanziale del tipo di procedura» (DTF 2A.172/2004 non pubblicata). Questo ragionamento, valido per il ricorrente profano, si applica a maggior ragione – come spiegato dal Tribunale federale – quando il ricorso è redatto da un avvocato (cfr. decisione menzionata). In sostan- za, il Tribunale federale ritiene legittimo un trattamento differenziato a se- conda che il ricorso sia presentato da una persona priva di specifiche co- noscenze giuridiche oppure da un avvocato. 2.3 In virtù dell'articolo 63 capoverso 3 LRTV, qualora sussista un interesse pubblico per una decisione, l'AIRR può esaminare anche i ricorsi sprovvi- sti dei 20 cofirmatari richiesti (GAAC 68/2004, n. 28, p. 314). L'Autorità di ricorso decide secondo il proprio libero apprezzamento. Essa interpreta in modo restrittivo la nozione d'interesse pubblico. In effetti, dato che l'o- biettivo del diritto in materia di programmi è proprio quello di tutelare la libera formazione dell'opinione pubblica, di per sé tutti i reclami rivestono un interesse per la collettività. Di conseguenza, affinché l'articolo 63 capo- verso 3 LRTV non sia privato del suo senso, l'Autorità di ricorso considera il controllo istituito in virtù di tale articolo applicabile soltanto in caso di nuove questioni giuridiche di portata fondamentale oppure se sono in di- scussione i valori fondamentali di uno Stato democratico. Una simile in- terpretazione è d’altronde stata confermata dal Tribunale federale (DTF 2A.172/2004 non pubblicata). In casu, l'AIRR ritiene che non sussista un interesse pubblico ai sensi dell'articolo 63 capoverso 3 LRTV, poiché la questione giuridica sollevata – ossia i principi applicabili all'informazione e il mandato culturale – nella fattispecie non costituisce una nuova questione giuridica. 2.4 Ne consegue che l'AIRR non entra nel merito del ricorso, in quanto nel caso presente il ricorrente non è legittimato ad agire.
- 5 -
Per questi motivi,
l'Autorità di ricorso decide:
1. Non si entra nel merito del ricorso interposto il 29 aprile 2005 dall'O. contro la trasmissione «Il Quotidiano» del 24 dicembre 2004.
2. Non sono prelevate spese di procedura.
3. Intimazione a: (…)
In nome della
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Vie di ricorso
Conformemente agli articoli 65 LRTV (RS 784.40) e 103 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell’Autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale fede- rale, entro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione.
Intimazione: 21 giugno 2005