opencaselaw.ch

b.510

Televisione svizzera di lingua italiana, trasmissione 'Il Quotidiano'

Ubi · 2005-01-10 · Italiano CH
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 L'atto di ricorso, comprendente anche il rapporto dell'organo di mediazio- ne, è pervenuto all'AIRR entro i termini stabiliti dalla legge (art. 62 cpv. 1 LRTV) ed è sufficientemente motivato (art. 62 cpv. 2 LRTV).

E. 2 L'articolo 63 LRTV definisce la legittimazione. Può interporre ricorso chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione, abbia almeno 18 anni, sia cittadino svizzero o straniero con permesso di domicilio o di dimora e presenti un ricorso fir- mato da almeno altre 20 persone che sarebbero legittimate a ricorrere se avessero adito l’organo di mediazione (art. 63 cpv. 1 lett. a LRTV; ricorso popolare). Nella fattispecie, il ricorrente ha interposto ri- corso appoggiato da più di 20 persone che hanno firmato. Si tratta dunque di un ricorso popolare. Poiché soddisfa parimenti gli altri requisiti formali del ricorso, l’AIRR entra nel merito.

E. 3 Il servizio contestato dal ricorrente traccia il ritratto di S, ticinese e un tempo sportivo di alto livello, da diciotto anni residente a Phuket in Tai- landia. Dal servizio si apprende che dopo lo tsunami del dicembre 2004, il signor S ha trascorso una settimana in Ticino con lo scopo di raccogliere fondi per diversi progetti privati d'assistenza e di ricostruzione. Il ritratto, sotto forma di intervista a S, è zeppo di immagini che mostrano la regione prima e dopo la catastrofe. Il signor S spiega che sono necessari aiuti fi- nanziari urgenti. Si apprende che ha deciso di raccogliere personalmente soldi da destinare al finanziamento di diversi progetti, tra cui la ricostru- zione di una piccola scuola in un villaggio, e al sostegno finanziario di una decina di famiglie della regione. Infine, poco prima della conclusione del servizio, appare in sovrimpressione per circa nove secondi un numero di conto bancario unitamente alla scritta « S ».

E. 3.1 Il ricorrente contesta esclusivamente la comparsa sullo schermo del nume- ro di conto bancario privato del signor S verso la fine del servizio. Il ricor- rente sostiene fondamentalmente che la messa in onda della suddetta scrit- ta conferisce a un'iniziativa puramente privata la parvenza di essere con- trollata dalla RTSI o quanto meno sostenuta dalla stessa. Ritiene che i tele- spettatori disattenti, giovani e anziani, sono particolarmente a rischio di es- sere ingannati dalla realtà apparente. Sostiene anche che il servizio in que- stione abbia sfruttato le emozioni suscitate dalla tragedia. Infine, ritiene che la presentazione di diversi appelli d'aiuto di privati sia contraria al mandato sui programmi. Ammettendo questo modo di procedere, tutti i ticinesi vittime della povertà che vivono nel Cantone potrebbero anch'essi lanciare appelli.

- 4 -

E. 3.2 Il ricorso definisce l'oggetto della contestazione e delimita in questo modo il potere di esame dell'AIRR. L'Autorità di ricorso non è vincolata tuttavia dalle argomentazioni giuridiche invocate dalle parti in causa e può quindi procedere liberamente all'esame del diritto applicabile (vedi Martin Du- mermuth, Rundfunkrecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 453). Il ricorrente sostiene in par- ticolare che il servizio in questione abbia violato i principi applicabili all'in- formazione dell'articolo 3 capoverso 5 della concessione del 18 novembre 1992 rilasciata alla Società svizzera di radiotelevisione (di seguito conces- sione SSR). Poiché esso non va oltre quanto previsto dall'articolo 4 LRTV in materia di principi applicabili all'informazione, l’Autorità di ricorso con- sidera la situazione esclusivamente alla luce di quest'ultima disposizione. Per definizione, l'articolo 4 LRTV è a rischio di non essere osservato da un'eventuale pubblicità clandestina. Quest'ultima che non soddisfa il crite- rio della trasparenza può potenzialmente falsare le informazioni e quindi manipolare il pubblico. Tuttavia, poiché la mancanza di trasparenza invo- cata si riferisce soltanto alla sovrimpressione del numero di conto banca- rio, l'Autorità di ricorso considera il ricorso esclusivamente dal punto di vi- sta del divieto di pubblicità clandestina.

E. 4 La pubblicità clandestina è disciplinata dall'articolo 15 capoverso 2 dell'or- dinanza sulla radiotelevisione (ORTV). Nei casi che concernono un ele- mento transfrontaliero si applica anche l’articolo 13 capoverso 3 della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (CETT, RS 0.784.405).

E. 4.1 Se l'AIRR è competente in materia di pubblicità clandestina è perché que- st'ultima potrebbe pregiudicare i principi di trasparenza e la libera forma- zione dell'opinione (si rimanda in particolare alla DTF 126 II p. 7, consid. 3c e GAAC 64/2000 n. 121 p. 1223). Il fatto che la pubblicità sia rimune- rata o non lo sia non è rilevante (cfr. DTF 126 succitato).

E. 4.2 Sotto il profilo del diritto in materia di programmi, il divieto di pubblicità clandestina è interpretato come un principio di protezione del pubblico da qualsiasi manipolazione, sia essa nel settore politico, sportivo, culturale oppure economico (GAAC 64/2000 n. 121 p. 1223; decisione dell'AIRR b.397, pubblicata in medialex 2/00, p. 103 ss). Il mandato imposto alle e- mittenti prevede infatti che il programma serva in particolare allo svago e all'informazione. La pubblicità non ne fa parte con la conseguenza che, con riserva delle eccezioni legali, essa è vietata al di fuori dei blocchi pub- blicitari propriamente detti (si rimanda in particolare alla DTF 116 Ib 37, consid. 5b; DTF non pubblicato del 20 dicembre 1991 : trasmissione «Kassensturz», servizio « Skikartell », consid. 3a).

- 5 -

E. 4.3 La prassi dell'Autorità di ricorso concernente la pubblicità clandestina è stata precisata nella decisione dell'AIRR b.397 del 10 dicembre 1999 (pub- blicata in medialex 2/00, p. 103 ss.). Si ritiene contraria al divieto di questo tipo di pubblicità qualsiasi menzione di natura pubblicitaria che non sia strettamente necessaria alla comunicazione dell'informazione (« Massstab der Erforderlichkeit »). A titolo d'esempio, la decisione succitata ricordava che non si può vietare alla critica cinematografica di indicare il titolo del film cui si riferisce e neppure impedire a un servizio sull'anniversario di un'impresa di nominarla. E contrario, qualsiasi forma di pubblicità non strettamente necessaria alla comunicazione dell'informazione costituisce violazione del divieto di pubblicità clandestina (si rimanda in particolare a GAAC 64/2000 n. 121 p. 1225).

E. 5 Il servizio contestato era focalizzato sui progetti di ricostruzione del sig. M. S in seguito alla catastrofe dello tsunami. L'AIRR sottolinea che il suc- citato servizio è stato trasmesso nel quadro di un telegiornale e non di una trasmissione speciale dedicata alla raccolta di fondi. Quest'aspetto riveste grande importanza poiché si riferisce al requisito di trasparenza che sot- tende le disposizioni relative alla pubblicità clandestina.

E. 5.1 Nel caso presente, è inconfutabile che la sovrimpressione del numero di conto bancario privato del sig. S non perseguisse un fine commerciale. L'intenzione della SSR era di promuovere una causa a fini umanitari senza ricerca alcuna di profitti. L'Autorità di ricorso prende altresì atto della par- ticolare situazione che vigeva al momento della diffusione del servizio. In- fatti, lo tsunami ha suscitato un moto di solidarietà senza precedenti in tut- to il mondo. L'AIRR constata che il servizio contestato rientrava in questo slancio umanitario.

E. 5.2 Nel caso in oggetto e conformemente alla prassi dell'Autorità di ricorso, occorre chiedersi in quale misura la sovrimpressione del numero di conto privato del sig. S fosse necessaria alla comunicazione dell'informazione. Nella sua presa di posizione, la stessa SSR ha ammesso che non era neces- saria: « Nonostante l'intenso interesse mediatico di quei giorni per il caso di S e delle sue iniziative di raccolta di fondi in aiuto delle vittime locali […] il Quotidiano avrebbe dovuto limitarsi a presentare al pubblico la te- stimonianza e i progetti di S […] ». La SSR riconosce di aver commesso un errore mandando in sovrimpressione il numero di conto e sostiene che si sia trattato di un « eccesso di zelo nella voglia di far bene ». L’AIRR non può che condividere l'affermazione secondo cui sarebbe stato possibile comunicare l'informazione in modo soddisfacente senza indicare il nume- ro di conto. Di conseguenza, il criterio della necessità per la comunicazio- ne dell'informazione non era soddisfatto nella fattispecie.

E. 5.3 Come precedentemente esposto, la trasmissione è andata in onda durante un periodo particolare e non aveva scopi di lucro. D'altronde, l'impegno

- 6 - del sig. S non può essere paragonato a un bene o un servizio come gli altri. Tuttavia, l'AIRR ricorda che in materia di pubblicità, il diritto che regge i programmi non compie distinzioni a seconda dello scopo perseguito dal- l'emittente. Inoltre, quest'ultima deve mantenere una certa obiettività in tutte le circostanze. Non può derogare al diritto in materia di programmi, lasciandosi trasportare dall'onda delle emozioni.

E. 5.4 È poco rilevante che l'effetto pubblicitario non favorisca beni e servizi nel senso tradizionale del termine, bensì riguardi una causa. La promozione di cause caritatevoli deve in principio figurare nella parte pubblicitaria del programma (cfr. decisione dell'AIRR b.467 del 27 giugno 2003). Unica ec- cezione a questo principio: le raccolte di fondi organizzate in casi di estre- ma emergenza da organizzazioni di beneficenza a carattere nazionale quali la Catena della Solidarietà. Esse non infrangono il divieto di pubblicità clandestina, nella misura in cui la notorietà permette loro di soddisfare il requisito della trasparenza. Lo stesso dicasi per le trasmissioni speciali (cfr. punto 5). Poiché il caso del sig. S non soddisfa le condizioni precedente- mente esposte, mandando in sovrimpressione il numero di conto dello stesso, l'emittente ha utilizzato una trasmissione d'informazione come piat- taforma pubblicitaria.

E. 5.5 Agendo in questo modo, ha violato il diritto in materia di programmi; l'AIRR accoglie il ricorso.

- 7 -

Per questi motivi,

L'Autorità di ricorso decide:

1. Con 6 voti favorevoli e due contrari, di accogliere il ricorso del 12 aprile 2005 interposto da M e constata che la trasmissione « Il Quotidiano » andata in on- da il 10 gennaio 2005 ha violato le disposizioni in materia di diritto dei pro- grammi.

2. La Società svizzera di radiotelevisione è invitata a informare l'Autorità di ri- corso sui provvedimenti per porre rimedio a questa violazione conformemen- te all'articolo 67 capoverso 2 LRTV entro 60 giorni a decorrere dalla ricezione della presente decisione.

3. Non sono prelevate spese di procedura.

4. Intimazione a:

- (....)

In nome della

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Vie di ricorso

Conformemente agli articoli 65 LRTV (RS 784.40) e 103 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell’Autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribu- nale federale, entro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione.

Notificato il: 31 ottobre 2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

_______________________________________________________________

b. 510

Decisione del 1° luglio 2005

concernente

La Televisione svizzera di lingua italiana TSI: trasmissione « Il Quotidiano » del 10 gennaio 2005; ricorso di M del 12 aprile 2005.

Composizione dell'autorità:

Presidente: Denis Barrelet

Membri: Regula Bähler (vicepresidente), Carine Egger Scholl, Barbara Janom Steiner, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller

Segretari giuridici: Pierre Rieder, Nicolas Capt

______________

In fatto:

A. Il 10 gennaio 2005, poco dopo le ore 19.00, la Televisione svizzera di lin- gua italiana (di seguito TSI) ha trasmesso, nel corso della trasmissione d'in- formazione « Il Quotidiano », un servizio della durata di 3 minuti e 50 se- condi nel quale è stato intervistato il proprietario di un'azienda attiva nel settore del turismo a Phuket. B. Con scritto del 12 aprile 2005 (data del timbro postale), M (di seguito: il ri- corrente), ha interposto ricorso presso l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: l'Autorità di ricorso o AIRR) contro la trasmissione succitata. Al ricorso sono allegati il rapporto del mediatore

- 2 - come pure i nomi, gli indirizzi e le firme di più di 20 persone che appog- giano il ricorso. Il ricorrente sostiene che mandando in sovrimpressione il numero di conto di una persona privata, la SSR abbia violato il diritto in materia di programmi, in particolare il principio della diligenza giornalistica. C. In applicazione dell'articolo 64 capoverso 1 della legge federale sulla radio- televisione (LRTV), la Società svizzera di radiotelevisione (di seguito: SSR) è stata invitata a pronunciarsi. Nella sua risposta del 17 maggio 2005, essa richiede che il ricorso sia respinto nella misura in cui sia ricevibile, facendo valere che sebbene la TSI abbia commesso un errore mandando in so- vrimpressione il numero di conto privato del signor S, errore precedente- mente riconosciuto dalla Direzione della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RTSI) nel febbraio 2005, non sussistono elementi da cui emerge una violazione del diritto in materia di programmi. D. In data 26 maggio 2005, è stato notificato alle parti che non avrebbe avuto luogo alcun ulteriore scambio di allegati. E. Il signor Caratti si è ricusato.

- 3 - In diritto:

1. L'atto di ricorso, comprendente anche il rapporto dell'organo di mediazio- ne, è pervenuto all'AIRR entro i termini stabiliti dalla legge (art. 62 cpv. 1 LRTV) ed è sufficientemente motivato (art. 62 cpv. 2 LRTV). 2. L'articolo 63 LRTV definisce la legittimazione. Può interporre ricorso chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione, abbia almeno 18 anni, sia cittadino svizzero o straniero con permesso di domicilio o di dimora e presenti un ricorso fir- mato da almeno altre 20 persone che sarebbero legittimate a ricorrere se avessero adito l’organo di mediazione (art. 63 cpv. 1 lett. a LRTV; ricorso popolare). Nella fattispecie, il ricorrente ha interposto ri- corso appoggiato da più di 20 persone che hanno firmato. Si tratta dunque di un ricorso popolare. Poiché soddisfa parimenti gli altri requisiti formali del ricorso, l’AIRR entra nel merito. 3. Il servizio contestato dal ricorrente traccia il ritratto di S, ticinese e un tempo sportivo di alto livello, da diciotto anni residente a Phuket in Tai- landia. Dal servizio si apprende che dopo lo tsunami del dicembre 2004, il signor S ha trascorso una settimana in Ticino con lo scopo di raccogliere fondi per diversi progetti privati d'assistenza e di ricostruzione. Il ritratto, sotto forma di intervista a S, è zeppo di immagini che mostrano la regione prima e dopo la catastrofe. Il signor S spiega che sono necessari aiuti fi- nanziari urgenti. Si apprende che ha deciso di raccogliere personalmente soldi da destinare al finanziamento di diversi progetti, tra cui la ricostru- zione di una piccola scuola in un villaggio, e al sostegno finanziario di una decina di famiglie della regione. Infine, poco prima della conclusione del servizio, appare in sovrimpressione per circa nove secondi un numero di conto bancario unitamente alla scritta « S ». 3.1 Il ricorrente contesta esclusivamente la comparsa sullo schermo del nume- ro di conto bancario privato del signor S verso la fine del servizio. Il ricor- rente sostiene fondamentalmente che la messa in onda della suddetta scrit- ta conferisce a un'iniziativa puramente privata la parvenza di essere con- trollata dalla RTSI o quanto meno sostenuta dalla stessa. Ritiene che i tele- spettatori disattenti, giovani e anziani, sono particolarmente a rischio di es- sere ingannati dalla realtà apparente. Sostiene anche che il servizio in que- stione abbia sfruttato le emozioni suscitate dalla tragedia. Infine, ritiene che la presentazione di diversi appelli d'aiuto di privati sia contraria al mandato sui programmi. Ammettendo questo modo di procedere, tutti i ticinesi vittime della povertà che vivono nel Cantone potrebbero anch'essi lanciare appelli.

- 4 - 3.2 Il ricorso definisce l'oggetto della contestazione e delimita in questo modo il potere di esame dell'AIRR. L'Autorità di ricorso non è vincolata tuttavia dalle argomentazioni giuridiche invocate dalle parti in causa e può quindi procedere liberamente all'esame del diritto applicabile (vedi Martin Du- mermuth, Rundfunkrecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 453). Il ricorrente sostiene in par- ticolare che il servizio in questione abbia violato i principi applicabili all'in- formazione dell'articolo 3 capoverso 5 della concessione del 18 novembre 1992 rilasciata alla Società svizzera di radiotelevisione (di seguito conces- sione SSR). Poiché esso non va oltre quanto previsto dall'articolo 4 LRTV in materia di principi applicabili all'informazione, l’Autorità di ricorso con- sidera la situazione esclusivamente alla luce di quest'ultima disposizione. Per definizione, l'articolo 4 LRTV è a rischio di non essere osservato da un'eventuale pubblicità clandestina. Quest'ultima che non soddisfa il crite- rio della trasparenza può potenzialmente falsare le informazioni e quindi manipolare il pubblico. Tuttavia, poiché la mancanza di trasparenza invo- cata si riferisce soltanto alla sovrimpressione del numero di conto banca- rio, l'Autorità di ricorso considera il ricorso esclusivamente dal punto di vi- sta del divieto di pubblicità clandestina. 4. La pubblicità clandestina è disciplinata dall'articolo 15 capoverso 2 dell'or- dinanza sulla radiotelevisione (ORTV). Nei casi che concernono un ele- mento transfrontaliero si applica anche l’articolo 13 capoverso 3 della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (CETT, RS 0.784.405). 4.1 Se l'AIRR è competente in materia di pubblicità clandestina è perché que- st'ultima potrebbe pregiudicare i principi di trasparenza e la libera forma- zione dell'opinione (si rimanda in particolare alla DTF 126 II p. 7, consid. 3c e GAAC 64/2000 n. 121 p. 1223). Il fatto che la pubblicità sia rimune- rata o non lo sia non è rilevante (cfr. DTF 126 succitato). 4.2 Sotto il profilo del diritto in materia di programmi, il divieto di pubblicità clandestina è interpretato come un principio di protezione del pubblico da qualsiasi manipolazione, sia essa nel settore politico, sportivo, culturale oppure economico (GAAC 64/2000 n. 121 p. 1223; decisione dell'AIRR b.397, pubblicata in medialex 2/00, p. 103 ss). Il mandato imposto alle e- mittenti prevede infatti che il programma serva in particolare allo svago e all'informazione. La pubblicità non ne fa parte con la conseguenza che, con riserva delle eccezioni legali, essa è vietata al di fuori dei blocchi pub- blicitari propriamente detti (si rimanda in particolare alla DTF 116 Ib 37, consid. 5b; DTF non pubblicato del 20 dicembre 1991 : trasmissione «Kassensturz», servizio « Skikartell », consid. 3a).

- 5 - 4.3 La prassi dell'Autorità di ricorso concernente la pubblicità clandestina è stata precisata nella decisione dell'AIRR b.397 del 10 dicembre 1999 (pub- blicata in medialex 2/00, p. 103 ss.). Si ritiene contraria al divieto di questo tipo di pubblicità qualsiasi menzione di natura pubblicitaria che non sia strettamente necessaria alla comunicazione dell'informazione (« Massstab der Erforderlichkeit »). A titolo d'esempio, la decisione succitata ricordava che non si può vietare alla critica cinematografica di indicare il titolo del film cui si riferisce e neppure impedire a un servizio sull'anniversario di un'impresa di nominarla. E contrario, qualsiasi forma di pubblicità non strettamente necessaria alla comunicazione dell'informazione costituisce violazione del divieto di pubblicità clandestina (si rimanda in particolare a GAAC 64/2000 n. 121 p. 1225). 5. Il servizio contestato era focalizzato sui progetti di ricostruzione del sig. M. S in seguito alla catastrofe dello tsunami. L'AIRR sottolinea che il suc- citato servizio è stato trasmesso nel quadro di un telegiornale e non di una trasmissione speciale dedicata alla raccolta di fondi. Quest'aspetto riveste grande importanza poiché si riferisce al requisito di trasparenza che sot- tende le disposizioni relative alla pubblicità clandestina. 5.1 Nel caso presente, è inconfutabile che la sovrimpressione del numero di conto bancario privato del sig. S non perseguisse un fine commerciale. L'intenzione della SSR era di promuovere una causa a fini umanitari senza ricerca alcuna di profitti. L'Autorità di ricorso prende altresì atto della par- ticolare situazione che vigeva al momento della diffusione del servizio. In- fatti, lo tsunami ha suscitato un moto di solidarietà senza precedenti in tut- to il mondo. L'AIRR constata che il servizio contestato rientrava in questo slancio umanitario. 5.2 Nel caso in oggetto e conformemente alla prassi dell'Autorità di ricorso, occorre chiedersi in quale misura la sovrimpressione del numero di conto privato del sig. S fosse necessaria alla comunicazione dell'informazione. Nella sua presa di posizione, la stessa SSR ha ammesso che non era neces- saria: « Nonostante l'intenso interesse mediatico di quei giorni per il caso di S e delle sue iniziative di raccolta di fondi in aiuto delle vittime locali […] il Quotidiano avrebbe dovuto limitarsi a presentare al pubblico la te- stimonianza e i progetti di S […] ». La SSR riconosce di aver commesso un errore mandando in sovrimpressione il numero di conto e sostiene che si sia trattato di un « eccesso di zelo nella voglia di far bene ». L’AIRR non può che condividere l'affermazione secondo cui sarebbe stato possibile comunicare l'informazione in modo soddisfacente senza indicare il nume- ro di conto. Di conseguenza, il criterio della necessità per la comunicazio- ne dell'informazione non era soddisfatto nella fattispecie. 5.3 Come precedentemente esposto, la trasmissione è andata in onda durante un periodo particolare e non aveva scopi di lucro. D'altronde, l'impegno

- 6 - del sig. S non può essere paragonato a un bene o un servizio come gli altri. Tuttavia, l'AIRR ricorda che in materia di pubblicità, il diritto che regge i programmi non compie distinzioni a seconda dello scopo perseguito dal- l'emittente. Inoltre, quest'ultima deve mantenere una certa obiettività in tutte le circostanze. Non può derogare al diritto in materia di programmi, lasciandosi trasportare dall'onda delle emozioni. 5.4 È poco rilevante che l'effetto pubblicitario non favorisca beni e servizi nel senso tradizionale del termine, bensì riguardi una causa. La promozione di cause caritatevoli deve in principio figurare nella parte pubblicitaria del programma (cfr. decisione dell'AIRR b.467 del 27 giugno 2003). Unica ec- cezione a questo principio: le raccolte di fondi organizzate in casi di estre- ma emergenza da organizzazioni di beneficenza a carattere nazionale quali la Catena della Solidarietà. Esse non infrangono il divieto di pubblicità clandestina, nella misura in cui la notorietà permette loro di soddisfare il requisito della trasparenza. Lo stesso dicasi per le trasmissioni speciali (cfr. punto 5). Poiché il caso del sig. S non soddisfa le condizioni precedente- mente esposte, mandando in sovrimpressione il numero di conto dello stesso, l'emittente ha utilizzato una trasmissione d'informazione come piat- taforma pubblicitaria. 5.5 Agendo in questo modo, ha violato il diritto in materia di programmi; l'AIRR accoglie il ricorso.

- 7 -

Per questi motivi,

L'Autorità di ricorso decide:

1. Con 6 voti favorevoli e due contrari, di accogliere il ricorso del 12 aprile 2005 interposto da M e constata che la trasmissione « Il Quotidiano » andata in on- da il 10 gennaio 2005 ha violato le disposizioni in materia di diritto dei pro- grammi.

2. La Società svizzera di radiotelevisione è invitata a informare l'Autorità di ri- corso sui provvedimenti per porre rimedio a questa violazione conformemen- te all'articolo 67 capoverso 2 LRTV entro 60 giorni a decorrere dalla ricezione della presente decisione.

3. Non sono prelevate spese di procedura.

4. Intimazione a:

- (....)

In nome della

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Vie di ricorso

Conformemente agli articoli 65 LRTV (RS 784.40) e 103 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell’Autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribu- nale federale, entro un termine di 30 giorni dalla data d'intimazione.

Notificato il: 31 ottobre 2005