Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 L’articolo 62 capoverso 1 LRTV dispone che, entro 30 giorni dal deposito del rapporto scritto dell’organo di mediazione, contro l’emissione conte- stata può essere interposto ricorso scritto presso l’autorità di ricorso. Il rapporto dell’organo di mediazione è datato 9 settembre 2004; il ricorso è stato inoltrato all’AIRR con invio postale datato 8 ottobre 2004: il termine di 30 giorni è stato quindi rispettato.
E. 2 L’articolo 63 LRTV definisce la legittimazione. Può interporre ricorso chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione, abbia almeno 18 anni, sia cittadino svizzero o straniero con permesso di domicilio o di dimora e presenti un ricorso firmato da almeno 20 persone che sarebbero legittimate a ricorrere se avessero adito l’organo di mediazione (art. 63 cpv. 1 lett. a LRTV, ricorso popolare). Considerato che le condizioni formali sono soddisfatte e che il ricorso è sufficiente- mente motivato ai sensi dell’articolo 62 capoverso 2 LRTV, l’AIRR può entrare nel merito.
E. 3 Il ricorso definisce l’oggetto di contestazione e delimita in questo modo il potere di esame dell’AIRR. Quest’ultimo verte unicamente sulle emissioni trasmesse (art. 58 cpv. 2 LRTV). Conformemente all’articolo 65 capoverso 1 LRTV, l’autorità di ricorso deve accertare nella sua decisione se siano state violate le disposizioni del diritto in materia di programmi. Quando entra nel merito del ricorso, procede a esaminare liberamente il diritto ap- plicabile e non è vincolata ai motivi e agli argomenti invocati dalle parti. Essa esamina la trasmissione nel suo insieme, in base alle norme applicabili del diritto in materia di programmi (cfr. al riguardo Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea / Francoforte sul Meno 1996, n. marg 453; GAAC 61/1997 n. 69, p. 650; 60/1996 n. 91, p. 838). Il ricorrente sostiene in particolare che le parole proferite da una dei protagonisti della serie violino le disposizioni degli ar- ticoli 6 capoverso 1 LRTV e 7 cifra 2 CETT essendo contrarie alla morale pubblica e alla protezione dei giovani. Inoltre denuncia una fascia oraria di trasmissione inadeguata.
E. 4 « The Guardian » è una serie televisiva prodotta negli Stati Uniti dalla CBS Productions dal 2001. Narra la vita movimentata di un avvocato trentenne di nome Nick condannato per consumo di stupefacenti. Per non essere radiato dall’albo degli avvocati, è condannato a prestare circa 1500 ore di lavoro di pubblica utilità presso un’associazione di difesa dei bambini con- frontati con la giustizia, sia in veste di vittime che di delinquenti.
E. 4.1 L’episodio contestato, intitolato « Il peso dei ricordi » è stato trasmesso il 21 luglio alle ore 18.05. In questo episodio, Nick si occupa del caso di A-
- 4 - pril Santos, un’adolescente di 15 anni che sostiene di aver subito abusi ses- suali da parte del patrigno poliziotto. La ragazza viene temporaneamente affidata alla zia Gail, ma la nuova situazione si rivela anch’essa poco rac- comandabile. Infatti, Nick viene a conoscenza che Gail e il suo compagno Joel sono coinvolti in loschi affari di droga. Infine, si scopre che l’adolescente ha mentito, accusando ingiustamente il patrigno di aver abu- sato di lei.
E. 4.2 L’articolo 93 capoverso 3 della Costituzione federale (RS 101, di seguito Cost.) che integra l’articolo 5 capoverso 1 LRTV, garantisce all’emittente l’autonomia nella concezione dei programmi. L’emittente gode di un am- pio margine di manovra, in particolare quanto alla scelta dei temi, il modo in cui vengono trattati e la scelta del taglio stilistico, nei limiti del suo man- dato culturale e del rispetto dei principi (GAAC 61/1997, n. 68, p. 644; 60/1996, n. 85, p. 760; 56/1992, n. 13, p. 99). L’emittente beneficia della più grande autonomia nella programmazione delle trasmissioni d’intrattenimento e delle fiction (Leo Schürmann/ Peter Nobel, Medien- recht, Bern 1993, p. 90). La libertà artistica è inoltre garantita dall’articolo 21 Cost.. Secondo la prassi dell’AIRR, la fiction e le altre trasmissioni d’intrattenimento non sottostanno ai principi applicabili all’informazione di cui all’articolo 4 LRTV e, in particolare al dovere di presentazione cor- retta degli avvenimenti (art. 4 cpv. 1 1a frase LRTV; decisione AIRR b.468 del 19 marzo 2004). Queste trasmissioni soggiacciono comunque all’insieme delle altre disposizioni legali in materia di programmi, in parti- colare a quelle relative alla protezione dei giovani.
E. 4.3 Benché la LRTV non contempli alcuna norma specifica sulla protezione dei giovani nelle disposizioni concernenti il diritto dei programmi, l’AIRR desume tale protezione dal mandato culturale, dalla disposizione riguar- dante le trasmissioni contrarie alla morale pubblica come pure dalla Con- venzione europea sulla televisione transfrontaliera.
E. 4.3.1 L’articolo 93 capoverso 2 Cost., ripreso dall’articolo 3 LRTV e dall’articolo 3 della concessione SSR, definisce il mandato culturale della radio e della televisione. Queste ultime devono contribuire « all’istruzione e allo svilup- po culturale, alla libera formazione delle opinioni e all’intrattenimento». Il mandato culturale, definito all’articolo 3 capoverso 1 LRTV, riguarda i programmi nel loro insieme. Tuttavia, una singola trasmissione può violare le disposizioni del mandato, nel caso in cui leda i valori fondamentali ga- rantiti dalla Costituzione o sia del tutto contraria a uno dei compiti dell’emittente, p.es. se presenta carattere essenzialmente distruttivo (GA- AC 61/1997, n. 67, p. 636; GAAC 60/1996, n. 85, p. 765; GAAC 59/1995, n. 66, p. 533).
E. 4.3.2 L’AIRR pone requisiti più severi per quanto riguarda alcuni ambiti sensibi- li, allo scopo di garantire la realizzazione del mandato culturale (cfr. Du-
- 5 - mermuth, op.cit., n. 99 ss; Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, n 795 ss). La protezione dei giovani rientra in questi ambiti sensibili, così come la protezione della dignità umana e dei sentimenti reli- giosi (cfr. Gabriel Boinay, La contestation des émissions de radio et télévi- sion, Porrentruy 1996, n° 82). Nell’articolo 6 capoverso 1 LRTV il legisla- tore cita espressamente alcuni ambiti sensibili. Non sono quindi ammesse le emissioni contrarie alla morale pubblica. La nozione di morale pubblica va intesa in senso lato (Dumermuth, op. cit., p. 102). Oltre alla tutela del sentimento morale in ambito sessuale, la norma di legge ha come obiettivo la protezione dei bambini e degli adolescenti (cfr. decisione AIRR b. 380 del 23 aprile 1999, pubblicata in medialex 3/99, p. 179 ss).
E. 4.3.3 L’articolo 7 cifra 2 della Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla te- levisione transfrontaliera è una norma che protegge esplicitamente i fan- ciulli e gli adolescenti. In base a quest’articolo, devono essere vietate le tra- smissioni che, a causa del loro orario di diffusione, possono essere seguite da bambini e adolescenti e nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o mo- rale. La portata dell’articolo 7 cifra 2 CETT non va oltre quella dell’articolo 6 capoverso 1 seconda frase LRTV (decisione AIRR b. 380 del 23 aprile 1999, pubblicata in medialex 3/99, p. 179 ss e decisione AIRR b.438 del 24 agosto 2001). Per quanto riguarda la protezione dei bambini e degli adolescenti, non sono ammesse quelle trasmissioni che presentano ripetutamente comportamenti a carattere sessuale, o violento, o atteggiamenti riprovevoli dal punto di vista morale, atte a minare grave- mente lo sviluppo e il senso morale di bambini o adolescenti.
E. 5 L’episodio oggetto del ricorso è stato trasmesso dalla TSI mercoledì 21 luglio 2004 alle ore 18.05.
E. 5.1 A differenza di altri Paesi europei, la Svizzera non prevede né fasce orarie in cui possono essere diffuse solo trasmissioni destinate a determinate ca- tegorie d’età o a tutta la famiglia (sistema detto del « watershed »), né una classificazione trasparente delle trasmissioni in base alla loro idoneità per specifiche classi d’età, come per esempio avviene in Francia, e neppure i- cone indicanti il contenuto violento o indecente di certi programmi. Se- condo la prassi dell’AIRR, l’orario di diffusione ha un ruolo fondamentale nella valutazione della conformità di una trasmissione al diritto dei pro- grammi, anche in assenza di un sistema formale di classificazione (cfr. de- cisione AIRR b.380 del 23 aprile 1999, consid. 6.3.2). Da notare che un simile sistema è tuttavia applicato da certe emittenti, ma su base volontaria. È il caso della Télévision suisse romande che con il suo dischetto rosso se- gnala le trasmissioni che possono potenzialmente choccare o disturbare parte dei telespettatori a causa del loro contenuto particolarmente violento o sessualmente esplicito.
E. 5.2 Con l’apparizione di nuovi strumenti tecnici, p.es. il videoregistratore digi-
- 6 - tale con disco duro e con la rapida espansione del sistema di video a ri- chiesta, è legittima la domanda, avanzata anche dalla SSR, a sapere se l’importanza dell’orario di diffusione non dovrebbe essere un po’ relativiz- zata. Malgrado questa evoluzione, bisogna ammettere che un elevato nu- mero di adolescenti e di bambini di ogni età ha potenzialmente seguito la trasmissione contestata, la quale è andata in onda in un orario con elevato indice di ascolto. Pertanto, il criterio dell’orario di diffusione resta del tutto pertinente.
E. 5.3 La SSR fa valere che nella fascia oraria di diffusione il pubblico era com- posto per tre circa quarti da persone con età superiore ai 45 anni e che la quota dei bambini era del 4 per cento. Oltre al fatto che questi dati sono approssimativi e difficilmente verificabili, l’AIRR non ritiene pertinente quest’argomento. Dal momento in cui una trasmissione presenta un ri- schio di messa in pericolo dello sviluppo fisico o intellettuale dei bambini e degli adolescenti, sussiste una violazione del diritto dei programmi. La per- centuale di audience relativa ai bambini e agli adolescenti non è quindi de- terminante.
E. 5.4 L’AIRR ritiene che la protezione dei giovani debba essere applicata in mo- do assoluto, senza riserve. L’emittente è di fatto tenuta a prestare un’attenzione del tutto particolare alle trasmissioni diffuse in fasce orarie in cui una parte significativa del pubblico è rappresentata da bambini e a- dolescenti (decisione AIRR b. 380 del 23 aprile 1999, pubblicata in media- lex 3/99 p. 179 ss; decisione AIRR b. 438 del 24 agosto 2001).
E. 6 Il ricorrente contesta principalmente le seguenti parole, che la giovane A- pril Santos pronuncia rivolgendosi all’avvocato: « Ha cominciato a venire in camera mia la notte, si sdraiava nel letto accanto a me e si toccava, poi una volta ha messo le mani…cioè le dita…le ha infilate dentro…, mi ha detto di non muovermi, e poi me lo ha messo in bocca, io ho lottato, ma ha detto che avrebbe picchiato la mamma se non lo facevo…». Per il ricor- rente questo passaggio viola la protezione dei giovani garantita dagli artico- li 6 capoverso 1 LRTV e 7 cifra 2 CETT.
E. 6.1 L’autonomia di cui gode l’emittente in materia di programmi fa sì che, di principio, una fiction possa tematizzare gli abusi sessuali perpetrati a dan- no dei minori. Si tratta di una realtà triste e dolorosa, che può essere evo- cata liberamente dall’emittente con una trasmissione. Trattandosi di un tema delicato a carattere fortemente emotivo, l’emittente deve comunque procedere in modo scrupoloso nel trattare l’argomento. Per giudicare se una trasmissione è conforme al principio della protezione dei giovani, l’Autorità deve tenere conto dell’effetto prodotto dalla trasmissione conte- stata sul giovane pubblico.
E. 6.2 Il passaggio contestato vede la giovane April Santos descrivere l’abuso che
- 7 - sostiene di aver subito dal patrigno. Il lato drammatico della scena è sotto- lineato dal sottofondo musicale, mentre le immagini sono concentrate sui visi tesi della ragazza e dell’avvocato. L’abuso non viene mai mostrato e neppure evocato con immagini. Sebbene molto descrittiva, la narrazione non è volgare e il livello di lingua utilizzato può essere considerato neutro. La problematica delle violenze sessuali sui minori è trattata con serietà, senza esagerazioni o semplificazioni di alcun tipo. Inoltre, viene introdotta in modo molto progressivo cosicché lo spettatore non è sorpreso quando la ragazza espone l’abuso sessuale di cui sarebbe stata vittima. Il trattamen- to del tema si avvicina alla realtà, tanto per forma che per contenuto, e in- vita il pubblico a condividere le sofferenze dell’adolescente. Queste ultime sono tematizzate, sia con l’intervento di un giudice sia con l’ascolto e la presa a carico da parte dei servizi sociali nei momenti dolorosi. Il tema è dunque trattato con misura e senza voyeurismo. Per l’AIRR è rilevante che la tematica degli abusi sessuali possa essere esposta senza tabù ai minori, che possono essere confrontati con tale situazione. A questo titolo, l’episodio contestato riveste una dimensione pedagogica, avvalorata dal fatto che si tratta di un’adolescente in cui il giovane pubblico può facil- mente identificarsi. Infine, la vittima dell’abuso non viene mai confrontata con il presunto colpevole; viene pertanto meno una situazione potenzial- mente choccante per il giovane telespettatore. L’episodio in questione non è di natura tale da nuocere allo sviluppo psicofisico dei bambini e degli a- dolescenti.
E. 6.3 Il ricorrente sostiene inoltre che la menzogna di April comporti il rischio di incoraggiare accuse menzognere da parte di bambini e adolescenti. L’AIRR constata che purtroppo anche le false accuse appartengono, al mondo reale. D’altra parte, i comportamenti colpevoli di April non sono per nulla elogiati nell’episodio. Anzi, una certa enfasi viene posta sulle gra- vi conseguenze che ingenera la sua bugia. Nell’episodio contestato, la gio- vane risulta soffrire per aver accusato un innocente. La morale implicita della storia è dunque che la menzogna non apporta nulla di positivo. An- che in questo caso, non si può che mettere in evidenza la dimensione pe- dagogica dell’episodio contestato. Pertanto, la censura del ricorrente non appare fondata.
E. 6.4 Visto quanto precede, l’AIRR considera che l’episodio intitolato « Il peso dei ricordi » della serie « The Guardian » non è contrario alla protezione dei giovani. Il ricorso è pertanto respinto.
- 8 -
Dispositiv
- Il ricorso inoltrato l’8 ottobre 2004 da A è respinto all’unanimità e si constata che l’episodio intitolato “Il peso dei ricordi” della serie « The Guardian », trasmesso il 21 luglio 2004 dalla TSI, non ha violato le disposizioni del diritto in materia di programmi.
- Non sono prelevate spese di procedura.
- Intimazione a: - (…)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
_______________________________________________________________
b.501
Decisione del 17 dicembre 2004
concernente
La Televisione svizzera di lingua italiana TSI 1: episodio intitolato « Il peso dei ricordi » della serie « The Guardian », trasmesso il 21 luglio 2004, ricorso di A dell’8 ottobre 2004.
Composizione dell’autorità:
Presidente: Denis Barrelet
Membri: Regula Bähler (vicepresidente), Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Barbara Janom Steiner, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter
Segretari giuridici: Pierre Rieder, Nicolas Capt
_____________
In fatto:
A. Il 21 luglio 2004, alle ore 18.05, la Televisione svizzera di lingua italiana 1 (di seguito TSI) ha trasmesso un episodio, doppiato in italiano, della serie americana « The Guardian » intitolato « Il peso dei ricordi ». B. Con scritto dell’8 ottobre 2004 (data dell’invio postale), A (di seguito: il ri- corrente) ha interposto ricorso presso l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisive (di seguito: l’Autorità di ricorso, AIRR) contro la trasmissione succitata. Al ricorso sono allegati il rapporto dell’organo di
- 2 - mediazione come pure i nomi, gli indirizzi e le firme di più di 20 persone che appoggiano il ricorso. Il ricorrente sostiene che l’episodio indicato violi gli articoli 6 capoverso 1 della legge federale sulla radiotelevisione (RS 784.40; di seguito: LRTV) e 7 cifra 2 della Convenzione europea sulla tele- visione transfrontaliera (RS 0.784.405; di seguito CETT). C. In applicazione dell’articolo 64 capoverso 1 LRTV, la Società svizzera di radiotelevisione (di seguito: SSR) è stata invitata a pronunciarsi. Nella sua risposta dell’11 novembre 2004, essa chiede che il ricorso sia respinto nella misura in cui sia ricevibile, facendo valere che « l’emissione contestata non mette in pericolo la morale pubblica né nuoce allo sviluppo psico-fisico di bambini e adolescenti». Riferendosi sia alla prassi dell’AIRR che all’evoluzione delle tecniche che consentono la visione di trasmissioni in differita, la SSR ritiene altresì che il peso dell’orario di diffusione della tra- smissione dovrebbe essere relativizzato. D. In data 18 novembre 2004, è stato notificato alle parti che non avrebbe a- vuto luogo alcun ulteriore scambio di allegati.
- 3 - In diritto:
1. L’articolo 62 capoverso 1 LRTV dispone che, entro 30 giorni dal deposito del rapporto scritto dell’organo di mediazione, contro l’emissione conte- stata può essere interposto ricorso scritto presso l’autorità di ricorso. Il rapporto dell’organo di mediazione è datato 9 settembre 2004; il ricorso è stato inoltrato all’AIRR con invio postale datato 8 ottobre 2004: il termine di 30 giorni è stato quindi rispettato. 2. L’articolo 63 LRTV definisce la legittimazione. Può interporre ricorso chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione, abbia almeno 18 anni, sia cittadino svizzero o straniero con permesso di domicilio o di dimora e presenti un ricorso firmato da almeno 20 persone che sarebbero legittimate a ricorrere se avessero adito l’organo di mediazione (art. 63 cpv. 1 lett. a LRTV, ricorso popolare). Considerato che le condizioni formali sono soddisfatte e che il ricorso è sufficiente- mente motivato ai sensi dell’articolo 62 capoverso 2 LRTV, l’AIRR può entrare nel merito. 3. Il ricorso definisce l’oggetto di contestazione e delimita in questo modo il potere di esame dell’AIRR. Quest’ultimo verte unicamente sulle emissioni trasmesse (art. 58 cpv. 2 LRTV). Conformemente all’articolo 65 capoverso 1 LRTV, l’autorità di ricorso deve accertare nella sua decisione se siano state violate le disposizioni del diritto in materia di programmi. Quando entra nel merito del ricorso, procede a esaminare liberamente il diritto ap- plicabile e non è vincolata ai motivi e agli argomenti invocati dalle parti. Essa esamina la trasmissione nel suo insieme, in base alle norme applicabili del diritto in materia di programmi (cfr. al riguardo Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea / Francoforte sul Meno 1996, n. marg 453; GAAC 61/1997 n. 69, p. 650; 60/1996 n. 91, p. 838). Il ricorrente sostiene in particolare che le parole proferite da una dei protagonisti della serie violino le disposizioni degli ar- ticoli 6 capoverso 1 LRTV e 7 cifra 2 CETT essendo contrarie alla morale pubblica e alla protezione dei giovani. Inoltre denuncia una fascia oraria di trasmissione inadeguata. 4. « The Guardian » è una serie televisiva prodotta negli Stati Uniti dalla CBS Productions dal 2001. Narra la vita movimentata di un avvocato trentenne di nome Nick condannato per consumo di stupefacenti. Per non essere radiato dall’albo degli avvocati, è condannato a prestare circa 1500 ore di lavoro di pubblica utilità presso un’associazione di difesa dei bambini con- frontati con la giustizia, sia in veste di vittime che di delinquenti. 4.1 L’episodio contestato, intitolato « Il peso dei ricordi » è stato trasmesso il 21 luglio alle ore 18.05. In questo episodio, Nick si occupa del caso di A-
- 4 - pril Santos, un’adolescente di 15 anni che sostiene di aver subito abusi ses- suali da parte del patrigno poliziotto. La ragazza viene temporaneamente affidata alla zia Gail, ma la nuova situazione si rivela anch’essa poco rac- comandabile. Infatti, Nick viene a conoscenza che Gail e il suo compagno Joel sono coinvolti in loschi affari di droga. Infine, si scopre che l’adolescente ha mentito, accusando ingiustamente il patrigno di aver abu- sato di lei. 4.2 L’articolo 93 capoverso 3 della Costituzione federale (RS 101, di seguito Cost.) che integra l’articolo 5 capoverso 1 LRTV, garantisce all’emittente l’autonomia nella concezione dei programmi. L’emittente gode di un am- pio margine di manovra, in particolare quanto alla scelta dei temi, il modo in cui vengono trattati e la scelta del taglio stilistico, nei limiti del suo man- dato culturale e del rispetto dei principi (GAAC 61/1997, n. 68, p. 644; 60/1996, n. 85, p. 760; 56/1992, n. 13, p. 99). L’emittente beneficia della più grande autonomia nella programmazione delle trasmissioni d’intrattenimento e delle fiction (Leo Schürmann/ Peter Nobel, Medien- recht, Bern 1993, p. 90). La libertà artistica è inoltre garantita dall’articolo 21 Cost.. Secondo la prassi dell’AIRR, la fiction e le altre trasmissioni d’intrattenimento non sottostanno ai principi applicabili all’informazione di cui all’articolo 4 LRTV e, in particolare al dovere di presentazione cor- retta degli avvenimenti (art. 4 cpv. 1 1a frase LRTV; decisione AIRR b.468 del 19 marzo 2004). Queste trasmissioni soggiacciono comunque all’insieme delle altre disposizioni legali in materia di programmi, in parti- colare a quelle relative alla protezione dei giovani. 4.3 Benché la LRTV non contempli alcuna norma specifica sulla protezione dei giovani nelle disposizioni concernenti il diritto dei programmi, l’AIRR desume tale protezione dal mandato culturale, dalla disposizione riguar- dante le trasmissioni contrarie alla morale pubblica come pure dalla Con- venzione europea sulla televisione transfrontaliera. 4.3.1 L’articolo 93 capoverso 2 Cost., ripreso dall’articolo 3 LRTV e dall’articolo 3 della concessione SSR, definisce il mandato culturale della radio e della televisione. Queste ultime devono contribuire « all’istruzione e allo svilup- po culturale, alla libera formazione delle opinioni e all’intrattenimento». Il mandato culturale, definito all’articolo 3 capoverso 1 LRTV, riguarda i programmi nel loro insieme. Tuttavia, una singola trasmissione può violare le disposizioni del mandato, nel caso in cui leda i valori fondamentali ga- rantiti dalla Costituzione o sia del tutto contraria a uno dei compiti dell’emittente, p.es. se presenta carattere essenzialmente distruttivo (GA- AC 61/1997, n. 67, p. 636; GAAC 60/1996, n. 85, p. 765; GAAC 59/1995, n. 66, p. 533). 4.3.2 L’AIRR pone requisiti più severi per quanto riguarda alcuni ambiti sensibi- li, allo scopo di garantire la realizzazione del mandato culturale (cfr. Du-
- 5 - mermuth, op.cit., n. 99 ss; Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, n 795 ss). La protezione dei giovani rientra in questi ambiti sensibili, così come la protezione della dignità umana e dei sentimenti reli- giosi (cfr. Gabriel Boinay, La contestation des émissions de radio et télévi- sion, Porrentruy 1996, n° 82). Nell’articolo 6 capoverso 1 LRTV il legisla- tore cita espressamente alcuni ambiti sensibili. Non sono quindi ammesse le emissioni contrarie alla morale pubblica. La nozione di morale pubblica va intesa in senso lato (Dumermuth, op. cit., p. 102). Oltre alla tutela del sentimento morale in ambito sessuale, la norma di legge ha come obiettivo la protezione dei bambini e degli adolescenti (cfr. decisione AIRR b. 380 del 23 aprile 1999, pubblicata in medialex 3/99, p. 179 ss). 4.3.3 L’articolo 7 cifra 2 della Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla te- levisione transfrontaliera è una norma che protegge esplicitamente i fan- ciulli e gli adolescenti. In base a quest’articolo, devono essere vietate le tra- smissioni che, a causa del loro orario di diffusione, possono essere seguite da bambini e adolescenti e nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o mo- rale. La portata dell’articolo 7 cifra 2 CETT non va oltre quella dell’articolo 6 capoverso 1 seconda frase LRTV (decisione AIRR b. 380 del 23 aprile 1999, pubblicata in medialex 3/99, p. 179 ss e decisione AIRR b.438 del 24 agosto 2001). Per quanto riguarda la protezione dei bambini e degli adolescenti, non sono ammesse quelle trasmissioni che presentano ripetutamente comportamenti a carattere sessuale, o violento, o atteggiamenti riprovevoli dal punto di vista morale, atte a minare grave- mente lo sviluppo e il senso morale di bambini o adolescenti. 5. L’episodio oggetto del ricorso è stato trasmesso dalla TSI mercoledì 21 luglio 2004 alle ore 18.05. 5.1 A differenza di altri Paesi europei, la Svizzera non prevede né fasce orarie in cui possono essere diffuse solo trasmissioni destinate a determinate ca- tegorie d’età o a tutta la famiglia (sistema detto del « watershed »), né una classificazione trasparente delle trasmissioni in base alla loro idoneità per specifiche classi d’età, come per esempio avviene in Francia, e neppure i- cone indicanti il contenuto violento o indecente di certi programmi. Se- condo la prassi dell’AIRR, l’orario di diffusione ha un ruolo fondamentale nella valutazione della conformità di una trasmissione al diritto dei pro- grammi, anche in assenza di un sistema formale di classificazione (cfr. de- cisione AIRR b.380 del 23 aprile 1999, consid. 6.3.2). Da notare che un simile sistema è tuttavia applicato da certe emittenti, ma su base volontaria. È il caso della Télévision suisse romande che con il suo dischetto rosso se- gnala le trasmissioni che possono potenzialmente choccare o disturbare parte dei telespettatori a causa del loro contenuto particolarmente violento o sessualmente esplicito. 5.2 Con l’apparizione di nuovi strumenti tecnici, p.es. il videoregistratore digi-
- 6 - tale con disco duro e con la rapida espansione del sistema di video a ri- chiesta, è legittima la domanda, avanzata anche dalla SSR, a sapere se l’importanza dell’orario di diffusione non dovrebbe essere un po’ relativiz- zata. Malgrado questa evoluzione, bisogna ammettere che un elevato nu- mero di adolescenti e di bambini di ogni età ha potenzialmente seguito la trasmissione contestata, la quale è andata in onda in un orario con elevato indice di ascolto. Pertanto, il criterio dell’orario di diffusione resta del tutto pertinente. 5.3 La SSR fa valere che nella fascia oraria di diffusione il pubblico era com- posto per tre circa quarti da persone con età superiore ai 45 anni e che la quota dei bambini era del 4 per cento. Oltre al fatto che questi dati sono approssimativi e difficilmente verificabili, l’AIRR non ritiene pertinente quest’argomento. Dal momento in cui una trasmissione presenta un ri- schio di messa in pericolo dello sviluppo fisico o intellettuale dei bambini e degli adolescenti, sussiste una violazione del diritto dei programmi. La per- centuale di audience relativa ai bambini e agli adolescenti non è quindi de- terminante. 5.4 L’AIRR ritiene che la protezione dei giovani debba essere applicata in mo- do assoluto, senza riserve. L’emittente è di fatto tenuta a prestare un’attenzione del tutto particolare alle trasmissioni diffuse in fasce orarie in cui una parte significativa del pubblico è rappresentata da bambini e a- dolescenti (decisione AIRR b. 380 del 23 aprile 1999, pubblicata in media- lex 3/99 p. 179 ss; decisione AIRR b. 438 del 24 agosto 2001). 6. Il ricorrente contesta principalmente le seguenti parole, che la giovane A- pril Santos pronuncia rivolgendosi all’avvocato: « Ha cominciato a venire in camera mia la notte, si sdraiava nel letto accanto a me e si toccava, poi una volta ha messo le mani…cioè le dita…le ha infilate dentro…, mi ha detto di non muovermi, e poi me lo ha messo in bocca, io ho lottato, ma ha detto che avrebbe picchiato la mamma se non lo facevo…». Per il ricor- rente questo passaggio viola la protezione dei giovani garantita dagli artico- li 6 capoverso 1 LRTV e 7 cifra 2 CETT. 6.1 L’autonomia di cui gode l’emittente in materia di programmi fa sì che, di principio, una fiction possa tematizzare gli abusi sessuali perpetrati a dan- no dei minori. Si tratta di una realtà triste e dolorosa, che può essere evo- cata liberamente dall’emittente con una trasmissione. Trattandosi di un tema delicato a carattere fortemente emotivo, l’emittente deve comunque procedere in modo scrupoloso nel trattare l’argomento. Per giudicare se una trasmissione è conforme al principio della protezione dei giovani, l’Autorità deve tenere conto dell’effetto prodotto dalla trasmissione conte- stata sul giovane pubblico. 6.2 Il passaggio contestato vede la giovane April Santos descrivere l’abuso che
- 7 - sostiene di aver subito dal patrigno. Il lato drammatico della scena è sotto- lineato dal sottofondo musicale, mentre le immagini sono concentrate sui visi tesi della ragazza e dell’avvocato. L’abuso non viene mai mostrato e neppure evocato con immagini. Sebbene molto descrittiva, la narrazione non è volgare e il livello di lingua utilizzato può essere considerato neutro. La problematica delle violenze sessuali sui minori è trattata con serietà, senza esagerazioni o semplificazioni di alcun tipo. Inoltre, viene introdotta in modo molto progressivo cosicché lo spettatore non è sorpreso quando la ragazza espone l’abuso sessuale di cui sarebbe stata vittima. Il trattamen- to del tema si avvicina alla realtà, tanto per forma che per contenuto, e in- vita il pubblico a condividere le sofferenze dell’adolescente. Queste ultime sono tematizzate, sia con l’intervento di un giudice sia con l’ascolto e la presa a carico da parte dei servizi sociali nei momenti dolorosi. Il tema è dunque trattato con misura e senza voyeurismo. Per l’AIRR è rilevante che la tematica degli abusi sessuali possa essere esposta senza tabù ai minori, che possono essere confrontati con tale situazione. A questo titolo, l’episodio contestato riveste una dimensione pedagogica, avvalorata dal fatto che si tratta di un’adolescente in cui il giovane pubblico può facil- mente identificarsi. Infine, la vittima dell’abuso non viene mai confrontata con il presunto colpevole; viene pertanto meno una situazione potenzial- mente choccante per il giovane telespettatore. L’episodio in questione non è di natura tale da nuocere allo sviluppo psicofisico dei bambini e degli a- dolescenti. 6.3 Il ricorrente sostiene inoltre che la menzogna di April comporti il rischio di incoraggiare accuse menzognere da parte di bambini e adolescenti. L’AIRR constata che purtroppo anche le false accuse appartengono, al mondo reale. D’altra parte, i comportamenti colpevoli di April non sono per nulla elogiati nell’episodio. Anzi, una certa enfasi viene posta sulle gra- vi conseguenze che ingenera la sua bugia. Nell’episodio contestato, la gio- vane risulta soffrire per aver accusato un innocente. La morale implicita della storia è dunque che la menzogna non apporta nulla di positivo. An- che in questo caso, non si può che mettere in evidenza la dimensione pe- dagogica dell’episodio contestato. Pertanto, la censura del ricorrente non appare fondata. 6.4 Visto quanto precede, l’AIRR considera che l’episodio intitolato « Il peso dei ricordi » della serie « The Guardian » non è contrario alla protezione dei giovani. Il ricorso è pertanto respinto.
- 8 - Per questi motivi
l'Autorità di ricorso decide :
1. Il ricorso inoltrato l’8 ottobre 2004 da A è respinto all’unanimità e si constata che l’episodio intitolato “Il peso dei ricordi” della serie « The Guardian », trasmesso il 21 luglio 2004 dalla TSI, non ha violato le disposizioni del diritto in materia di programmi.
2. Non sono prelevate spese di procedura.
3. Intimazione a:
- (…)
In nome della
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Vie di ricorso
Conformemente agli articoli 65 LRTV (RS 784.40) e 103 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell’Autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale fede- rale, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica.
Notificato il: 15 marzo 2005
- 9 -