Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Il ricorso è stato inoltrato entro i termini ed è sufficientemente motivato (art. 62 cpv. 1 e 2 LRTV).
E. 2 L'articolo 63 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. È legittimato a ricorrere, fra l'altro, chi ha preso parte alla procedura di reclamo dinanzi al- l'organo di mediazione, ha compiuto almeno 18 anni, è cittadino svizzero o, se straniero, è in possesso di un permesso di domicilio o di dimora e ha presentato un ricorso firmato da almeno altre 20 persone che sarebbero legittimate a ricorrere se avessero adito l’organo di mediazione (cpv. 1 lett. a, cosiddetto ricorso popolare). Considerato che il ricorso soddisfa queste condizioni è possibile entrare nel merito. Il ricorrente contesta tutti gli spot dello Studio E trasmessi nel mese di gennaio 2004. Si tratta quindi di un ricorso temporale (art. 60 cpv. 1 LRTV) che interessa i 56 spot tra- smessi nel periodo che va dal 1° al 27 gennaio 2004 (data del reclamo di- nanzi all'organo di mediazione).
E. 3 Nella misura in cui il ricorrente fa valere la violazione di fattispecie penali del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), quali la truffa (art. 146 CP) op- pure l'usura (art. 157 CP), l'AIRR non entra nel merito del ricorso poiché, in questo caso, i rimedi di diritto penale permangono aperti (art. 64 cpv. 3 LRTV). L'Autorità di ricorso si limita a esaminare trasmissioni e spot pub- blicitari per verificarne la compatibilità con le principali disposizioni in ma- teria di programmi (art. 65 cpv. 1 LRTV).
E. 4 Il reclamo definisce l'oggetto d'impugnazione e delimita in tale modo il potere d'esame dell'AIRR. Nel verificare il diritto applicabile, l'Autorità di ricorso è libera e non vincolata ai motivi e agli argomenti delle parti (cfr. al riguardo Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in: Schweizerisches Bunde- sverwaltungsrecht, Basilea/Francoforte sul Meno, 1996, n. marg. 453). Il ricorrente dubita che quanto promesso nello spot pubblicitario possa ef- fettivamente realizzarsi e considera discutibili sia le consultazioni offerte che il prezzo per esse richiesto. Egli ritiene che discipline orientali con una lunga tradizione vengano banalizzate. Al riguardo fa valere una violazione dell'articolo 15 capoverso 1 lettere d ed e dell'ordinanza sulla radiotelevi- sione (di seguito: ORTV; RS 784.401). Il ricorrente afferma inoltre che lo spot pubblicitario è in contrasto con il senso dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a LRTV, nel quale è definito il mandato culturale della radiotelevi- sione (ossia «contribuire alla formazione e allo svago e incentivare il civi- smo»).
- 4 -
E. 5 Al centro dello spot contestato vi è una collaboratrice dello Studio E rap- presentata con diversi oggetti, come carte, cristalli o un pendolo, che as- sumono un ruolo importante nell'ambito delle prestazioni offerte. Paralle- lamente, una voce fuori campo presenta lo Studio E e i diversi servizi for- niti, quali p.es. la lettura delle carte (tarocchi), il Feng Shui, la numerologia o l'interpretazione dei sogni. Alla fine, la collaboratrice conclude la presen- tazione invitando i telespettatori a chiamare lo studio («Chiamateci con fi- ducia e insieme a noi ritroverete la gioia di vivere»). Il numero per le con- sultazioni telefoniche e la tariffa al minuto richiesta per le chiamate dalla Svizzera e dall'Italia appaiono in sovraimpressione sul video praticamente per tutta la durata dello spot. Il secondo spot, il reminder, riprende in parte le immagini dello spot iniziale. In esso si sente soltanto la voce fuori cam- po che, a titolo introduttivo, osserva che nella fattispecie non si tratta di promesse, bensì di fatti, ed esorta il pubblico a chiamare onde «ritrovare la gioia di vivere».
E. 5.1 Nei ricorsi, l'AIRR esamina se attraverso trasmissioni radiofoniche o tele- visive sono state violate disposizioni importanti in materia di programmi (art. 58 cpv. 2 e art. 65 cpv. 1 LRTV). In linea di principio, tutte le trasmis- sioni radiotelevisive diffuse da emittenti svizzere possono essere oggetto di un ricorso dinanzi all'AIRR, quindi anche gli spot pubblicitari. Ciò è stato confermato implicitamente dal Tribunale federale in diverse decisioni (DTF 126 II 7 ss., consid. 3c con ulteriori indicazioni, DTF 126 II 21 ss.). Dall'articolo 18 capoverso 1 LRTV si evince che anche la pubblicità è par- te integrante della programmazione di un'emittente e che, pertanto, an- ch'essa può diventare oggetto di ricorso. L'articolo stabilisce tuttavia che la pubblicità deve essere disgiunta dai programmi e come tale chiaramente ri- conoscibile. L'elemento decisivo per stabilire la competenza dell'AIRR non è tanto se lo spot contestato sia stato trasmesso nell'intervallo pubblicitario o nella parte riservata ai programmi veri e propri, quanto invece se la fatti- specie interessi o meno il diritto in materia di programmi. Nella decisione DTF 126 II 21 ss., il Tribunale federale ha sentenziato che, nel caso di spot pubblicitari, l’Autorità di ricorso è chiamata a decidere se sono in di- scussione primariamente aspetti che toccano la libera formazione della vo- lontà e se l’esame di tali aspetti rientra nelle sue competenze per motivi di politica statuale e di politica dei media (DTF 118 Ib 356, consid. 3c, p. 361). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che se le limitazioni della pubblicità, al centro della questione, riguardano la trasparenza e la forma- zione dell'opinione libera da condizionamenti, lo scopo perseguito con l'i- stituzione dell'Autorità indipendente di ricorso (ossia la garanzia, indipen- dente dall'Amministrazione, della libera formazione dell'opinione e della volontà degli spettatori e la protezione dell'autonomia dei programmi) ha la precedenza sui criteri formali. Questo principio si applica all'articolo 15 capoverso 1 lettere d ed e ORTV che si riferisce anche ad aspetti concer- nenti la formazione dell'opinione e della volontà. Come stabilito esplicita-
- 5 - mente dal Tribunale federale, il divieto della pubblicità fallace (art. 15 cpv. 1 lett. d ORTV) costituisce una disposizione del diritto in materia di radio e televisione e non del diritto sulla concorrenza sleale (DTF 126 II 21, consid. 2d dd, p. 25).
E. 5.2 Le disposizioni generali sui programmi, come il divieto di trasmissioni contrarie alla morale pubblica o di quelle che banalizzano o esaltano la vio- lenza (art. 6 cpv. 1 LRTV), oppure la protezione della dignità umana, si applicano anche agli spot pubblicitari. Non è invece applicabile l'articolo 3 capoverso 1 lettera a LRTV, parimenti invocato dal ricorrente. Esso stabi- lisce che la radio e la televisione nel loro insieme, ossia tutte le emittenti della Svizzera, devono - nella parte riservata ai programmi veri e propri - contribuire alla formazione degli ascoltatori e dei telespettatori e incentiva- re il civismo. Gli spot pubblicitari, che perseguono obiettivi completamenti diversi, e cioè commerciali (cfr. al riguardo la definizione di pubblicità al- l'art. 11 cpv. 1 ORTV), non devono soddisfare nessun mandato culturale.
E. 5.3 L'articolo 15 capoverso 1 lettera d ORTV vieta, fra le altre cose, la pubbli- cità fallace. Come altri divieti di pubblicità definiti all'articolo 15 ORTV, quest'ultimo è stato integrato esplicitamente anche nel diritto interno dopo l'adesione della Svizzera alla Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (di seguito: Convenzione; RS 0.784.405). Nel presente caso si applica la Convenzione in ragione del carattere transfron- taliero della trasmissione, che è riconoscibile come tale anche dal pubblico data la sovraimpressione, sullo schermo televisivo, delle tariffe per le chiamate telefoniche dall'Italia. L'articolo 11 cifra 2 della Convenzione sta- bilisce che la pubblicità non deve essere fallace né ledere gli interessi dei consumatori. In altri termini, essa non deve abusare né della fiducia né del- l'ignoranza del pubblico o dei consumatori (cfr. al riguardo «Rapport explicatif relatif à la Convention européenne sur la télévision transfron- tière», Strasburgo 1990, n. marg. 161, p. 37).
E. 5.3.1 Nello spot pubblicitario in questione si suggerisce fra l'altro al pubblico che, grazie alle prestazioni offerte dallo Studio E, è possibile ritrovare la gioia di vivere o la forza interiore, e si precisa che non si tratta di promesse ma di fatti. Il ricorrente, dal canto suo, dubita che tali promesse possano essere mantenute. Effettivamente ci si può chiedere se il ricorso a uno dei servizi dello Studio E possa davvero portare a un incremento generale del- la gioia di vivere. È bene ricordare tuttavia che le promesse e le esagera- zioni sono, fino a un certo punto, parte integrante della pubblicità (cfr. al riguardo Christoph Doswald/Museo della comunicazione di Berna (ed.): «Happy – Das Versprechen der Werbung», Zurigo 2002). Anche il pub- blico ne è cosciente. Il Tribunale federale ha riconosciuto che nella pubbli- cità è insito un elemento di manipolazione (DTF 126 II 21, consid. 2d dd,
p. 25). Di conseguenza non risulta applicabile agli spot pubblicitari neppu-
- 6 - re il principio dell'oggettività (DTF 123 II 402, consid. 3b, p. 410).
E. 5.3.2 Le promesse proferite dallo Studio E non superano oltre misura quelle normalmente formulate da altri spot pubblicitari. Il pubblico è abituato al fatto che molti spot, a parole o con immagini, promettono un incremento del benessere fisico o psichico, felicità, successo ecc., a seguito del ricorso al prodotto o alla prestazione reclamizzata. La pubblicità dello Studio E si distingue dalla maggior parte degli spot regolarmente trasmessi dalle emit- tenti televisive svizzere soltanto nel genere di servizi proposti. Per certe persone, le prestazioni del settore dell'esoterismo, come la cartomanzia, la numerologia o determinate modalità d'interpretazione dei sogni, possono avere sempre ancora una reputazione un po' dubbia e poco seria. Di nor- ma, il fatto di offrire queste prestazioni, anche tramite la consulenza tele- fonica - come è il caso dello Studio E - è comunque lecito. In Svizzera si è nel frattempo sviluppato un mercato per diversi prodotti e servizi di tipo esoterico che non va sottovalutato nemmeno sotto il profilo economico. Le numerose pubblicazioni e inserzioni sui giornali ne sono una testimo- nianza. È possibile, inoltre, che il pubblico abbia determinate conoscenze preliminari sul genere, lo scopo, i vantaggi e gli svantaggi di simili presta- zioni. Contrariamente agli agenti terapeutici (art. 18 cpv. 6 LRTV), per la pubblicità televisiva di prodotti e prestazioni attinenti al settore dell'esote- rismo non sussistono restrizioni speciali, anche se le differenze fra i due ambiti possono effettivamente sembrare minime.
E. 5.3.3 La controparte, ossia Publisuisse SA - la società incaricata dell'acquisizione pubblicitaria - ha inoltre affermato di essere consapevole del fatto che sul mercato ci sono anche numerosi offerenti di servizi esoterici poco seri. Per questo motivo essa ha elaborato speciali «Direttive interne sulla pubblicità TV per servizi di oroscopo». Fra gli obiettivi di tali direttive vi è soprattut- to quello di evitare che persone ingenue, oppure con grossi problemi fi- nanziari o di salute, siano coinvolte in telefonate lunghe e costose durante le quali viene promesso loro un futuro migliore. Contrariamente alla pub- blicità per servizi tendenzialmente innocui come l'oroscopo, la cartoman- zia, il pendolo, Publisuisse SA non accetta di reclamizzare prodotti e pre- stazioni nel settore dell'occultismo, della magia, dell'erotismo, della ricerca di contatti e delle promesse di guarigione.
E. 5.3.4 Anche la critica espressa dal ricorrente, secondo cui lo spot televisivo ba- nalizzerebbe discipline orientali tradizionali, è fuori luogo. Infatti gli spot pubblicitari, in ragione della loro brevità (nel presente caso 30 secondi il primo e 15 il secondo) e del loro obiettivo - che consiste primariamente in un «annuncio pubblico volto a promuovere la conclusione di negozi giuri- dici su merci o servizi» (art. 11 cpv. 1 ORTV) -, sono spesso superficiali e non possono trattare temi quali le discipline orientali in modo approfondi- to come potrebbe farlo una trasmissione informativa nella parte riservata
- 7 - ai programmi veri e propri. In sintesi, si può affermare che il pubblico non è stato tratto in inganno dallo spot dello Studio E. L'offerta (diversi servizi esoterici), il genere di fornitura delle prestazioni (consulenza telefonica) e le tariffe riscosse sono chiaramente riconoscibili.
E. 5.4 L'articolo 15 capoverso 1 ORTV stabilisce che è vietata «la pubblicità che approfitta della credulità naturale dei fanciulli o dell’inesperienza degli ado- lescenti o che abusa delle loro inclinazioni affettive». L'articolo 11 cifra 3 della Convenzione statuisce che «la pubblicità destinata ai bambini o che fa appello a bambini non deve pregiudicare gli interessi di quest’ultimi, ma tenere conto della loro particolare sensibilità». Come in genere per la pro- tezione dei bambini e dei giovani sotto il profilo del diritto in materia di programmi, è necessario in primo luogo esaminare se i contenuti trasmessi dallo spot possono «nuocere allo sviluppo fisico, psichico e morale dei fanciulli o degli adolescenti» (art. 7 cifra 2 della Convenzione). In secondo luogo è importante appurare se lo spot è andato in onda in una fascia ora- ria in cui si può presumere che bambini e giovani abbiano potuto vederlo (cfr. al riguardo la giurisprudenza dell'AIRR sulla protezione dei bambini e dei giovani in GAAC 66/2002, n. 17, p. 178 ss.).
E. 5.4.1 Per quanto riguarda la fascia oraria di diffusione, di rilevanza nella presente fattispecie, si osserva che gli spot contestati sono andati in onda perlopiù sul mezzogiorno e nel pomeriggio: per la precisione, 21 spot sono andati in onda nella fascia di mezzogiorno (ore 11.54 - 14.00) e 33 in quella po- meridiana e preserale (ore 14.01 - 18.31). Gli altri 2 spot sono stati diffusi alla sera (ore 20.01 - 22.00). La protezione dei bambini e dei giovani è par- ticolarmente importante durante il pomeriggio e il tardo pomeriggio, quando di regola la scuola sta per concludersi, e sul mezzogiorno (un pe- riodo di pausa che comprende in parte ore in cui non c'è scuola). A secon- da dell'età dei giovani, anche la sera può essere una fascia oraria degna di particolare attenzione (cfr. la decisione dell'AIRR b. 380 del 23 aprile 1999, pubblicata in «medialex» 3/99, p. 179 ss.). Considerate le fasce orarie in cui gli spot contestati sono andati in onda, si può dedurre che essi hanno potuto essere visti anche da bambini e giovani.
E. 5.4.2 In considerazione del contenuto delle prestazioni offerte nello spot conte- stato, occorre dapprima verificare se sussiste un pericolo per i giovani, in particolare per gli adolescenti. Molti di essi, infatti, sono già in possesso di telefoni cellulari e potrebbero ricorrere alla consulenza telefonica fornita dallo Studio E all'insaputa dei genitori. Inoltre, più si avvicinano all'età adulta, più potrebbero essere interessati a questioni che riguardano il loro futuro personale e la loro identità e, quindi, fare capo alle prestazioni of- ferte. La presentazione, il linguaggio e la grafica utilizzati dallo spot televi- sivo non si prestano tuttavia a risvegliare un interesse specifico nei giovani.
- 8 - L'ambiente esoterico, quasi kitsch, caratterizzato da candele e tarocchi, nonché la tematica (p. es. il Feng Shui) sarebbero invece più idonei a susci- tare l'attenzione di persone adulte che di giorno guardano la TV e potreb- bero ricorrere alla consulenza telefonica fornita dai collaboratori dello Stu- dio E. Inoltre, lo sviluppo spirituale dei giovani non sembra essere in- fluenzato negativamente dalle prestazioni offerte dallo Studio E. Non si può nemmeno dedurre una correlazione tra tali servizi e malattie, dipen- denze o altre modifiche negative della personalità, ipotizzabili p. es. nei ca- si di adesione a una setta. La distanza spaziale che si viene a creare attra- verso il telefono (le prestazioni non sono fornite direttamente in televisio- ne, come nel caso delle consultazioni dal vivo), relativizza ancor più un e- ventuale influsso sui giovani. Gli spot contestati non violano pertanto né l'articolo 15 capoverso 1 lettera e ORTV, né l'articolo 11 cifra 3 della Con- venzione.
E. 5.5 Infine si può affermare che gli spot contestati non hanno violato nemme- no le disposizioni sulla protezione della dignità umana stabilite dal diritto in materia di programmi. Queste sono parte integrante delle disposizioni sulla messa in pericolo della morale pubblica (art. 6 cpv. 1 ultimo periodo LRTV) e sono inoltre esplicitamente fissate nell'articolo 7 cifra 1 della Convenzione. Conformemente alla prassi dell'AIRR, oltre alle persone menzionate, la protezione include anche la dignità degli esseri umani nel senso più lato del termine, intesa quale ordinamento di valori sociali e cul- turali (cfr. al riguardo la decisione dell'AIRR b. 448 del 15 marzo 2002, consid. 6.6 ss., parzialmente pubblicata in «medialex» 2/02, p. 102 ss.). Come esposto al punto 5.3.2, nei confronti delle discipline esoteriche sus- sistono sempre ancora numerosi pregiudizi, specialmente se paragonate a scienze per così dire più serie, come quelle studiate in ambito accademico. Ciò nonostante, è necessario osservare che anche in Svizzera esiste una considerevole domanda per prestazioni di questo tipo e che la loro pubbli- cità non è contraria al nostro ordinamento di valori socio-culturali.
E. 6 Poiché la trasmissione degli spot pubblicitari dello Studio E non viola nes- suna disposizione del diritto in materia di programmi, il ricorso è infonda- to e va respinto.
- 9 -
Per questi motivi,
l'Autorità di ricorso delibera:
1. Il ricorso inoltrato il 30 marzo 2004 da S e cofirmatari è respinto con 5 voti contro 3 e si constata che lo spot pubblicitario dello Studio E tra- smesso dalla TSI non viola le disposizioni del diritto in materia di pro- grammi.
2. Non sono prelevate spese di procedura.
3. Intimazione a:
- (…)
In nome della
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
L'opinione dissenziente (Dissenting Opinion) di tre membri dell'AIRR è pubbli- cata in allegato alla presente decisione.
Vie di ricorso
Conformemente agli articoli 65 capoverso 2 LRTV e 103 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell’Autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale fede- rale, entro il termine di 30 giorni dalla data d’intimazione.
Intimato il 17 settembre 2004
- 10 - Opinione dissenziente
di Denis Barrelet, Carine Egger Scholl e Denis Masmejan
I tre membri dell'AIRR che rappresentano l'opinione di minoranza ritengono che nel presente caso siano state violate sia le norme nazionali di protezione dei gio- vani che quelle internazionali (art. 6 cpv. 1 LRTV, art. 15 cpv. 1 lett. e ORTV, art.
E. 7 cifra 2 e art. 11 cifra 3 della Convenzione), anche se la Convenzione non preve- de una protezione che va oltre quella sancita dalla LRTV.
Particolarmente importante risulta l'aspetto della fascia oraria di trasmissione: lo spot è andato in onda prevalentemente sul mezzogiorno e il mercoledì pomerig- gio (cfr. decisione b. 430, consid. 4.4). A quell'ora numerosi bambini e giovani guardano la TV più o meno a lungo, dato che in tutti i Cantoni gli alunni non vanno a scuola il pomeriggio del mercoledì. Questo dato di fatto doveva essere noto anche ai pubblicitari dello Studio E: lo spot è andato in onda più volte il pomeriggio e nel 50 per cento dei casi è stato trasmesso fra le ore 15.30 e le 18.30. Fatte queste premesse, si può dedurre che lo spot pubblicitario non solo è stato visto anche da bambini e giovani (cfr. sopra pto. 5.4.1.), ma addirittura si rivolgeva direttamente a loro.
A prescindere dall'ora di trasmissione, che con ogni probabilità è stata scelta in funzione dei giovani, anche il contenuto dello spot e il suo aspetto formale si ri- volgono chiaramente a spettatori in cerca di un nuovo orientamento spirituale e psicologico, ma che palesano anche un certo grado d’ignoranza e ingenuità. Con il contenuto dello spot si vuole dare a intendere agli spettatori che, ricorrendo ai servizi dei consulenti dello Studio E, essi possono finalmente trovare compren- sione e una sorta di guida. Si noti a questo proposito la scelta lessicale adottata con l’uso di termini come «non promesse, ma fatti» e «riceverete l'aiuto che ave- te cercato da tempo». Proprio i bambini e i giovani sono molto sensibili a questo tipo di messaggi e specialmente gli adolescenti, che si trovano in una fase della loro vita in cui, quasi per definizione, si sentono incompresi e sono perciò parti- colarmente vulnerabili. Viene loro promesso un aiuto facilmente accessibile e semplice, non da ultimo poiché la comunicazione avviene attraverso modalità elettroniche (TV) e la risoluzione dei problemi fa appello alla telefonia mobile, due tecnologie che fanno ormai parte della quotidianità delle nuove generazioni. In tal modo i bambini e i giovani ricavano l'impressione che una rapida chiamata e alcune tecniche di sostegno e filosofie con elementi in parte esotici bastino per trovare comprensione e gioia di vivere, tanto più che lo Studio E vende loro la consulenza di un «team di esperti».
Anche ammettendo che uno spettatore adulto e avveduto non prenda partico- larmente sul serio tale pubblicità in virtù delle conoscenze preliminari di cui si suppone disponga, o che prenda sul serio - a suo rischio e pericolo - le prestazio- ni offerte (cfr. pto. 5.3.2.), non bisogna dimenticare che i bambini e i giovani non
- 11 - hanno la cultura generale necessaria per poter distinguere fra discipline filosofiche riconosciute, impiegate seriamente o meno, e pura impostura, e che non sempre sono in grado di relativizzare e non prendere tutto per oro colato. Ma lo spot prende di mira proprio la loro credulità e ingenuità: oltre che con gli aspetti con- tenutistici, anche sul piano formale esso trasmette loro l'impressione di compe- tenza e professionalità. La consulente dello Studio E è rappresentata come una persona comprensiva, accessibile, in grado di risolvere grossi problemi con il suo sapere misterioso, di restare personalmente al fianco della persona bisognosa di aiuto, d'immedesimarsi nei suoi problemi («insieme a noi, ritroverete la gioia di vivere...»). Con la sua mimica, la scelta delle parole e l’aria illuminata essa si rivol- ge al pubblico con un fare che si avvicina all’incantesimo. La ripetizione della se- quenza pubblicitaria durante lo stesso pomeriggio espone ripetutamente i giovani al messaggio veicolato, ciò che intensifica la pressione esercitata su di loro. All'i- nizio dello spot, la consulente è rappresentata come se in quel preciso momento fosse impegnata in un colloquio telefonico. Per i giovani non risulta pertanto chiaro che la consulenza richiede verosimilmente molto più tempo e denaro di quanto necessario per una semplice telefonata. Contrariamente all'opinione di maggioranza (cfr. pto. 5.4.2. alla fine), con la necessità di una presa di contatto telefonica riteniamo che non venga posta una distanza spaziale - che relativizze- rebbe l'influenza esercitata dallo spot - quanto piuttosto che, vista la già citata dif- fusione dei telefoni cellulari tra i giovani, l'immediatezza del contatto faciliti il ri- corso al cosiddetto «aiuto».
Conformemente alla Convenzione, la protezione dei giovani risulta violata quan- do trasmissioni possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico e morale dei fan- ciulli o degli adolescenti. La dimostrazione che i margini di tolleranza, in questo settore sensibile, sono consapevolmente stati fissati ad un livello inferiore è data dal fatto che, per la realizzazione della fattispecie, è sufficiente che i giovani pos- sano essere danneggiati da un programma. Uno spot che fa balenare loro la pos- sibilità di risolvere finalmente i problemi e di trovare intima comprensione me- diante una costosa consulenza telefonica è potenzialmente in grado di nuocere allo sviluppo di un adolescente, in quanto in ultima analisi lo lascia solo proprio con questi problemi e non fa altro che disilluderlo ulteriormente, senza conside- rare le ripercussioni finanziarie (fatture telefoniche salate). Lo spot trasmesso, quindi, è potenzialmente in grado di nuocere allo sviluppo dei giovani confor- memente a quanto stabilito nella Convenzione.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
_______________________________________________________________
b. 487
Decisione del 14 maggio 2004
concernente
TSI: spot pubblicitario dello Studio E; ricorso inoltrato il 30 marzo 2004 da S e cofirmatari
Composizione dell'autorità:
Presidente: Denis Barrelet
Membri: Regula Bähler (vicepresidente), Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Veronika Heller, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter
Segretari giuridici:
Pierre Rieder, Catherine Josephides Dunand
_________________
In fatto:
A. Nei suoi spazi pubblicitari, la Televisione svizzera di lingua italiana (di segui- to: TSI, più precisamente TSI 1) ha trasmesso a più riprese, fra l'altro anche nel mese di gennaio 2004, due spot pubblicitari dello Studio E (http://www.studio-emeth.com). Il primo, della durata di 30 secondi, il se- condo - un reminder - della durata di 15 secondi.
B. Con scritto del 30 marzo 2004 (data dell'invio postale), S (di seguito: il ricor- rente) ha interposto ricorso presso l'Autorità indipendente di ricorso in ma- teria radiotelevisiva (di seguito: l'Autorità di ricorso, AIRR) contro lo spot pubblicitario dello Studio E. Lo spot è stato trasmesso diverse volte nel me-
- 2 - se di gennaio 2004 dopo il Telegiornale delle ore 12.30. Al ricorso erano ac- clusi anche il rapporto dell'organo di mediazione e le firme di 21 persone che sostengono l'azione.
C. In applicazione dell'articolo 64 capoverso 1 della legge federale sulla radiote- levisione (di seguito: LRTV, RS 784.40), la Società svizzera di radiotelevisio- ne SRG SSR idée suisse (di seguito: SSR, la controparte) è stata invitata a pronunciarsi. Nella sua risposta del 3 maggio 2004, essa chiede che il ricorso sia respinto in tutti i punti poiché lo spot contestato non viola nessuna di- sposizione in materia di programmi.
D. Il parere della SSR è stato inviato al ricorrente il 10 maggio 2004. Nel con- tempo è stato notificato alle parti che non avrà luogo alcun ulteriore scam- bio di allegati.
- 3 -
L'Autorità indipendente di ricorso considera
in diritto:
1. Il ricorso è stato inoltrato entro i termini ed è sufficientemente motivato (art. 62 cpv. 1 e 2 LRTV).
2. L'articolo 63 LRTV definisce la legittimazione a ricorrere. È legittimato a ricorrere, fra l'altro, chi ha preso parte alla procedura di reclamo dinanzi al- l'organo di mediazione, ha compiuto almeno 18 anni, è cittadino svizzero o, se straniero, è in possesso di un permesso di domicilio o di dimora e ha presentato un ricorso firmato da almeno altre 20 persone che sarebbero legittimate a ricorrere se avessero adito l’organo di mediazione (cpv. 1 lett. a, cosiddetto ricorso popolare). Considerato che il ricorso soddisfa queste condizioni è possibile entrare nel merito. Il ricorrente contesta tutti gli spot dello Studio E trasmessi nel mese di gennaio 2004. Si tratta quindi di un ricorso temporale (art. 60 cpv. 1 LRTV) che interessa i 56 spot tra- smessi nel periodo che va dal 1° al 27 gennaio 2004 (data del reclamo di- nanzi all'organo di mediazione).
3. Nella misura in cui il ricorrente fa valere la violazione di fattispecie penali del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), quali la truffa (art. 146 CP) op- pure l'usura (art. 157 CP), l'AIRR non entra nel merito del ricorso poiché, in questo caso, i rimedi di diritto penale permangono aperti (art. 64 cpv. 3 LRTV). L'Autorità di ricorso si limita a esaminare trasmissioni e spot pub- blicitari per verificarne la compatibilità con le principali disposizioni in ma- teria di programmi (art. 65 cpv. 1 LRTV).
4. Il reclamo definisce l'oggetto d'impugnazione e delimita in tale modo il potere d'esame dell'AIRR. Nel verificare il diritto applicabile, l'Autorità di ricorso è libera e non vincolata ai motivi e agli argomenti delle parti (cfr. al riguardo Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in: Schweizerisches Bunde- sverwaltungsrecht, Basilea/Francoforte sul Meno, 1996, n. marg. 453). Il ricorrente dubita che quanto promesso nello spot pubblicitario possa ef- fettivamente realizzarsi e considera discutibili sia le consultazioni offerte che il prezzo per esse richiesto. Egli ritiene che discipline orientali con una lunga tradizione vengano banalizzate. Al riguardo fa valere una violazione dell'articolo 15 capoverso 1 lettere d ed e dell'ordinanza sulla radiotelevi- sione (di seguito: ORTV; RS 784.401). Il ricorrente afferma inoltre che lo spot pubblicitario è in contrasto con il senso dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a LRTV, nel quale è definito il mandato culturale della radiotelevi- sione (ossia «contribuire alla formazione e allo svago e incentivare il civi- smo»).
- 4 - 5. Al centro dello spot contestato vi è una collaboratrice dello Studio E rap- presentata con diversi oggetti, come carte, cristalli o un pendolo, che as- sumono un ruolo importante nell'ambito delle prestazioni offerte. Paralle- lamente, una voce fuori campo presenta lo Studio E e i diversi servizi for- niti, quali p.es. la lettura delle carte (tarocchi), il Feng Shui, la numerologia o l'interpretazione dei sogni. Alla fine, la collaboratrice conclude la presen- tazione invitando i telespettatori a chiamare lo studio («Chiamateci con fi- ducia e insieme a noi ritroverete la gioia di vivere»). Il numero per le con- sultazioni telefoniche e la tariffa al minuto richiesta per le chiamate dalla Svizzera e dall'Italia appaiono in sovraimpressione sul video praticamente per tutta la durata dello spot. Il secondo spot, il reminder, riprende in parte le immagini dello spot iniziale. In esso si sente soltanto la voce fuori cam- po che, a titolo introduttivo, osserva che nella fattispecie non si tratta di promesse, bensì di fatti, ed esorta il pubblico a chiamare onde «ritrovare la gioia di vivere».
5.1 Nei ricorsi, l'AIRR esamina se attraverso trasmissioni radiofoniche o tele- visive sono state violate disposizioni importanti in materia di programmi (art. 58 cpv. 2 e art. 65 cpv. 1 LRTV). In linea di principio, tutte le trasmis- sioni radiotelevisive diffuse da emittenti svizzere possono essere oggetto di un ricorso dinanzi all'AIRR, quindi anche gli spot pubblicitari. Ciò è stato confermato implicitamente dal Tribunale federale in diverse decisioni (DTF 126 II 7 ss., consid. 3c con ulteriori indicazioni, DTF 126 II 21 ss.). Dall'articolo 18 capoverso 1 LRTV si evince che anche la pubblicità è par- te integrante della programmazione di un'emittente e che, pertanto, an- ch'essa può diventare oggetto di ricorso. L'articolo stabilisce tuttavia che la pubblicità deve essere disgiunta dai programmi e come tale chiaramente ri- conoscibile. L'elemento decisivo per stabilire la competenza dell'AIRR non è tanto se lo spot contestato sia stato trasmesso nell'intervallo pubblicitario o nella parte riservata ai programmi veri e propri, quanto invece se la fatti- specie interessi o meno il diritto in materia di programmi. Nella decisione DTF 126 II 21 ss., il Tribunale federale ha sentenziato che, nel caso di spot pubblicitari, l’Autorità di ricorso è chiamata a decidere se sono in di- scussione primariamente aspetti che toccano la libera formazione della vo- lontà e se l’esame di tali aspetti rientra nelle sue competenze per motivi di politica statuale e di politica dei media (DTF 118 Ib 356, consid. 3c, p. 361). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che se le limitazioni della pubblicità, al centro della questione, riguardano la trasparenza e la forma- zione dell'opinione libera da condizionamenti, lo scopo perseguito con l'i- stituzione dell'Autorità indipendente di ricorso (ossia la garanzia, indipen- dente dall'Amministrazione, della libera formazione dell'opinione e della volontà degli spettatori e la protezione dell'autonomia dei programmi) ha la precedenza sui criteri formali. Questo principio si applica all'articolo 15 capoverso 1 lettere d ed e ORTV che si riferisce anche ad aspetti concer- nenti la formazione dell'opinione e della volontà. Come stabilito esplicita-
- 5 - mente dal Tribunale federale, il divieto della pubblicità fallace (art. 15 cpv. 1 lett. d ORTV) costituisce una disposizione del diritto in materia di radio e televisione e non del diritto sulla concorrenza sleale (DTF 126 II 21, consid. 2d dd, p. 25).
5.2 Le disposizioni generali sui programmi, come il divieto di trasmissioni contrarie alla morale pubblica o di quelle che banalizzano o esaltano la vio- lenza (art. 6 cpv. 1 LRTV), oppure la protezione della dignità umana, si applicano anche agli spot pubblicitari. Non è invece applicabile l'articolo 3 capoverso 1 lettera a LRTV, parimenti invocato dal ricorrente. Esso stabi- lisce che la radio e la televisione nel loro insieme, ossia tutte le emittenti della Svizzera, devono - nella parte riservata ai programmi veri e propri - contribuire alla formazione degli ascoltatori e dei telespettatori e incentiva- re il civismo. Gli spot pubblicitari, che perseguono obiettivi completamenti diversi, e cioè commerciali (cfr. al riguardo la definizione di pubblicità al- l'art. 11 cpv. 1 ORTV), non devono soddisfare nessun mandato culturale.
5.3 L'articolo 15 capoverso 1 lettera d ORTV vieta, fra le altre cose, la pubbli- cità fallace. Come altri divieti di pubblicità definiti all'articolo 15 ORTV, quest'ultimo è stato integrato esplicitamente anche nel diritto interno dopo l'adesione della Svizzera alla Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (di seguito: Convenzione; RS 0.784.405). Nel presente caso si applica la Convenzione in ragione del carattere transfron- taliero della trasmissione, che è riconoscibile come tale anche dal pubblico data la sovraimpressione, sullo schermo televisivo, delle tariffe per le chiamate telefoniche dall'Italia. L'articolo 11 cifra 2 della Convenzione sta- bilisce che la pubblicità non deve essere fallace né ledere gli interessi dei consumatori. In altri termini, essa non deve abusare né della fiducia né del- l'ignoranza del pubblico o dei consumatori (cfr. al riguardo «Rapport explicatif relatif à la Convention européenne sur la télévision transfron- tière», Strasburgo 1990, n. marg. 161, p. 37).
5.3.1 Nello spot pubblicitario in questione si suggerisce fra l'altro al pubblico che, grazie alle prestazioni offerte dallo Studio E, è possibile ritrovare la gioia di vivere o la forza interiore, e si precisa che non si tratta di promesse ma di fatti. Il ricorrente, dal canto suo, dubita che tali promesse possano essere mantenute. Effettivamente ci si può chiedere se il ricorso a uno dei servizi dello Studio E possa davvero portare a un incremento generale del- la gioia di vivere. È bene ricordare tuttavia che le promesse e le esagera- zioni sono, fino a un certo punto, parte integrante della pubblicità (cfr. al riguardo Christoph Doswald/Museo della comunicazione di Berna (ed.): «Happy – Das Versprechen der Werbung», Zurigo 2002). Anche il pub- blico ne è cosciente. Il Tribunale federale ha riconosciuto che nella pubbli- cità è insito un elemento di manipolazione (DTF 126 II 21, consid. 2d dd,
p. 25). Di conseguenza non risulta applicabile agli spot pubblicitari neppu-
- 6 - re il principio dell'oggettività (DTF 123 II 402, consid. 3b, p. 410).
5.3.2 Le promesse proferite dallo Studio E non superano oltre misura quelle normalmente formulate da altri spot pubblicitari. Il pubblico è abituato al fatto che molti spot, a parole o con immagini, promettono un incremento del benessere fisico o psichico, felicità, successo ecc., a seguito del ricorso al prodotto o alla prestazione reclamizzata. La pubblicità dello Studio E si distingue dalla maggior parte degli spot regolarmente trasmessi dalle emit- tenti televisive svizzere soltanto nel genere di servizi proposti. Per certe persone, le prestazioni del settore dell'esoterismo, come la cartomanzia, la numerologia o determinate modalità d'interpretazione dei sogni, possono avere sempre ancora una reputazione un po' dubbia e poco seria. Di nor- ma, il fatto di offrire queste prestazioni, anche tramite la consulenza tele- fonica - come è il caso dello Studio E - è comunque lecito. In Svizzera si è nel frattempo sviluppato un mercato per diversi prodotti e servizi di tipo esoterico che non va sottovalutato nemmeno sotto il profilo economico. Le numerose pubblicazioni e inserzioni sui giornali ne sono una testimo- nianza. È possibile, inoltre, che il pubblico abbia determinate conoscenze preliminari sul genere, lo scopo, i vantaggi e gli svantaggi di simili presta- zioni. Contrariamente agli agenti terapeutici (art. 18 cpv. 6 LRTV), per la pubblicità televisiva di prodotti e prestazioni attinenti al settore dell'esote- rismo non sussistono restrizioni speciali, anche se le differenze fra i due ambiti possono effettivamente sembrare minime.
5.3.3 La controparte, ossia Publisuisse SA - la società incaricata dell'acquisizione pubblicitaria - ha inoltre affermato di essere consapevole del fatto che sul mercato ci sono anche numerosi offerenti di servizi esoterici poco seri. Per questo motivo essa ha elaborato speciali «Direttive interne sulla pubblicità TV per servizi di oroscopo». Fra gli obiettivi di tali direttive vi è soprattut- to quello di evitare che persone ingenue, oppure con grossi problemi fi- nanziari o di salute, siano coinvolte in telefonate lunghe e costose durante le quali viene promesso loro un futuro migliore. Contrariamente alla pub- blicità per servizi tendenzialmente innocui come l'oroscopo, la cartoman- zia, il pendolo, Publisuisse SA non accetta di reclamizzare prodotti e pre- stazioni nel settore dell'occultismo, della magia, dell'erotismo, della ricerca di contatti e delle promesse di guarigione.
5.3.4 Anche la critica espressa dal ricorrente, secondo cui lo spot televisivo ba- nalizzerebbe discipline orientali tradizionali, è fuori luogo. Infatti gli spot pubblicitari, in ragione della loro brevità (nel presente caso 30 secondi il primo e 15 il secondo) e del loro obiettivo - che consiste primariamente in un «annuncio pubblico volto a promuovere la conclusione di negozi giuri- dici su merci o servizi» (art. 11 cpv. 1 ORTV) -, sono spesso superficiali e non possono trattare temi quali le discipline orientali in modo approfondi- to come potrebbe farlo una trasmissione informativa nella parte riservata
- 7 - ai programmi veri e propri. In sintesi, si può affermare che il pubblico non è stato tratto in inganno dallo spot dello Studio E. L'offerta (diversi servizi esoterici), il genere di fornitura delle prestazioni (consulenza telefonica) e le tariffe riscosse sono chiaramente riconoscibili.
5.4 L'articolo 15 capoverso 1 ORTV stabilisce che è vietata «la pubblicità che approfitta della credulità naturale dei fanciulli o dell’inesperienza degli ado- lescenti o che abusa delle loro inclinazioni affettive». L'articolo 11 cifra 3 della Convenzione statuisce che «la pubblicità destinata ai bambini o che fa appello a bambini non deve pregiudicare gli interessi di quest’ultimi, ma tenere conto della loro particolare sensibilità». Come in genere per la pro- tezione dei bambini e dei giovani sotto il profilo del diritto in materia di programmi, è necessario in primo luogo esaminare se i contenuti trasmessi dallo spot possono «nuocere allo sviluppo fisico, psichico e morale dei fanciulli o degli adolescenti» (art. 7 cifra 2 della Convenzione). In secondo luogo è importante appurare se lo spot è andato in onda in una fascia ora- ria in cui si può presumere che bambini e giovani abbiano potuto vederlo (cfr. al riguardo la giurisprudenza dell'AIRR sulla protezione dei bambini e dei giovani in GAAC 66/2002, n. 17, p. 178 ss.).
5.4.1 Per quanto riguarda la fascia oraria di diffusione, di rilevanza nella presente fattispecie, si osserva che gli spot contestati sono andati in onda perlopiù sul mezzogiorno e nel pomeriggio: per la precisione, 21 spot sono andati in onda nella fascia di mezzogiorno (ore 11.54 - 14.00) e 33 in quella po- meridiana e preserale (ore 14.01 - 18.31). Gli altri 2 spot sono stati diffusi alla sera (ore 20.01 - 22.00). La protezione dei bambini e dei giovani è par- ticolarmente importante durante il pomeriggio e il tardo pomeriggio, quando di regola la scuola sta per concludersi, e sul mezzogiorno (un pe- riodo di pausa che comprende in parte ore in cui non c'è scuola). A secon- da dell'età dei giovani, anche la sera può essere una fascia oraria degna di particolare attenzione (cfr. la decisione dell'AIRR b. 380 del 23 aprile 1999, pubblicata in «medialex» 3/99, p. 179 ss.). Considerate le fasce orarie in cui gli spot contestati sono andati in onda, si può dedurre che essi hanno potuto essere visti anche da bambini e giovani.
5.4.2 In considerazione del contenuto delle prestazioni offerte nello spot conte- stato, occorre dapprima verificare se sussiste un pericolo per i giovani, in particolare per gli adolescenti. Molti di essi, infatti, sono già in possesso di telefoni cellulari e potrebbero ricorrere alla consulenza telefonica fornita dallo Studio E all'insaputa dei genitori. Inoltre, più si avvicinano all'età adulta, più potrebbero essere interessati a questioni che riguardano il loro futuro personale e la loro identità e, quindi, fare capo alle prestazioni of- ferte. La presentazione, il linguaggio e la grafica utilizzati dallo spot televi- sivo non si prestano tuttavia a risvegliare un interesse specifico nei giovani.
- 8 - L'ambiente esoterico, quasi kitsch, caratterizzato da candele e tarocchi, nonché la tematica (p. es. il Feng Shui) sarebbero invece più idonei a susci- tare l'attenzione di persone adulte che di giorno guardano la TV e potreb- bero ricorrere alla consulenza telefonica fornita dai collaboratori dello Stu- dio E. Inoltre, lo sviluppo spirituale dei giovani non sembra essere in- fluenzato negativamente dalle prestazioni offerte dallo Studio E. Non si può nemmeno dedurre una correlazione tra tali servizi e malattie, dipen- denze o altre modifiche negative della personalità, ipotizzabili p. es. nei ca- si di adesione a una setta. La distanza spaziale che si viene a creare attra- verso il telefono (le prestazioni non sono fornite direttamente in televisio- ne, come nel caso delle consultazioni dal vivo), relativizza ancor più un e- ventuale influsso sui giovani. Gli spot contestati non violano pertanto né l'articolo 15 capoverso 1 lettera e ORTV, né l'articolo 11 cifra 3 della Con- venzione.
5.5 Infine si può affermare che gli spot contestati non hanno violato nemme- no le disposizioni sulla protezione della dignità umana stabilite dal diritto in materia di programmi. Queste sono parte integrante delle disposizioni sulla messa in pericolo della morale pubblica (art. 6 cpv. 1 ultimo periodo LRTV) e sono inoltre esplicitamente fissate nell'articolo 7 cifra 1 della Convenzione. Conformemente alla prassi dell'AIRR, oltre alle persone menzionate, la protezione include anche la dignità degli esseri umani nel senso più lato del termine, intesa quale ordinamento di valori sociali e cul- turali (cfr. al riguardo la decisione dell'AIRR b. 448 del 15 marzo 2002, consid. 6.6 ss., parzialmente pubblicata in «medialex» 2/02, p. 102 ss.). Come esposto al punto 5.3.2, nei confronti delle discipline esoteriche sus- sistono sempre ancora numerosi pregiudizi, specialmente se paragonate a scienze per così dire più serie, come quelle studiate in ambito accademico. Ciò nonostante, è necessario osservare che anche in Svizzera esiste una considerevole domanda per prestazioni di questo tipo e che la loro pubbli- cità non è contraria al nostro ordinamento di valori socio-culturali.
6. Poiché la trasmissione degli spot pubblicitari dello Studio E non viola nes- suna disposizione del diritto in materia di programmi, il ricorso è infonda- to e va respinto.
- 9 -
Per questi motivi,
l'Autorità di ricorso delibera:
1. Il ricorso inoltrato il 30 marzo 2004 da S e cofirmatari è respinto con 5 voti contro 3 e si constata che lo spot pubblicitario dello Studio E tra- smesso dalla TSI non viola le disposizioni del diritto in materia di pro- grammi.
2. Non sono prelevate spese di procedura.
3. Intimazione a:
- (…)
In nome della
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
L'opinione dissenziente (Dissenting Opinion) di tre membri dell'AIRR è pubbli- cata in allegato alla presente decisione.
Vie di ricorso
Conformemente agli articoli 65 capoverso 2 LRTV e 103 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell’Autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale fede- rale, entro il termine di 30 giorni dalla data d’intimazione.
Intimato il 17 settembre 2004
- 10 - Opinione dissenziente
di Denis Barrelet, Carine Egger Scholl e Denis Masmejan
I tre membri dell'AIRR che rappresentano l'opinione di minoranza ritengono che nel presente caso siano state violate sia le norme nazionali di protezione dei gio- vani che quelle internazionali (art. 6 cpv. 1 LRTV, art. 15 cpv. 1 lett. e ORTV, art. 7 cifra 2 e art. 11 cifra 3 della Convenzione), anche se la Convenzione non preve- de una protezione che va oltre quella sancita dalla LRTV.
Particolarmente importante risulta l'aspetto della fascia oraria di trasmissione: lo spot è andato in onda prevalentemente sul mezzogiorno e il mercoledì pomerig- gio (cfr. decisione b. 430, consid. 4.4). A quell'ora numerosi bambini e giovani guardano la TV più o meno a lungo, dato che in tutti i Cantoni gli alunni non vanno a scuola il pomeriggio del mercoledì. Questo dato di fatto doveva essere noto anche ai pubblicitari dello Studio E: lo spot è andato in onda più volte il pomeriggio e nel 50 per cento dei casi è stato trasmesso fra le ore 15.30 e le 18.30. Fatte queste premesse, si può dedurre che lo spot pubblicitario non solo è stato visto anche da bambini e giovani (cfr. sopra pto. 5.4.1.), ma addirittura si rivolgeva direttamente a loro.
A prescindere dall'ora di trasmissione, che con ogni probabilità è stata scelta in funzione dei giovani, anche il contenuto dello spot e il suo aspetto formale si ri- volgono chiaramente a spettatori in cerca di un nuovo orientamento spirituale e psicologico, ma che palesano anche un certo grado d’ignoranza e ingenuità. Con il contenuto dello spot si vuole dare a intendere agli spettatori che, ricorrendo ai servizi dei consulenti dello Studio E, essi possono finalmente trovare compren- sione e una sorta di guida. Si noti a questo proposito la scelta lessicale adottata con l’uso di termini come «non promesse, ma fatti» e «riceverete l'aiuto che ave- te cercato da tempo». Proprio i bambini e i giovani sono molto sensibili a questo tipo di messaggi e specialmente gli adolescenti, che si trovano in una fase della loro vita in cui, quasi per definizione, si sentono incompresi e sono perciò parti- colarmente vulnerabili. Viene loro promesso un aiuto facilmente accessibile e semplice, non da ultimo poiché la comunicazione avviene attraverso modalità elettroniche (TV) e la risoluzione dei problemi fa appello alla telefonia mobile, due tecnologie che fanno ormai parte della quotidianità delle nuove generazioni. In tal modo i bambini e i giovani ricavano l'impressione che una rapida chiamata e alcune tecniche di sostegno e filosofie con elementi in parte esotici bastino per trovare comprensione e gioia di vivere, tanto più che lo Studio E vende loro la consulenza di un «team di esperti».
Anche ammettendo che uno spettatore adulto e avveduto non prenda partico- larmente sul serio tale pubblicità in virtù delle conoscenze preliminari di cui si suppone disponga, o che prenda sul serio - a suo rischio e pericolo - le prestazio- ni offerte (cfr. pto. 5.3.2.), non bisogna dimenticare che i bambini e i giovani non
- 11 - hanno la cultura generale necessaria per poter distinguere fra discipline filosofiche riconosciute, impiegate seriamente o meno, e pura impostura, e che non sempre sono in grado di relativizzare e non prendere tutto per oro colato. Ma lo spot prende di mira proprio la loro credulità e ingenuità: oltre che con gli aspetti con- tenutistici, anche sul piano formale esso trasmette loro l'impressione di compe- tenza e professionalità. La consulente dello Studio E è rappresentata come una persona comprensiva, accessibile, in grado di risolvere grossi problemi con il suo sapere misterioso, di restare personalmente al fianco della persona bisognosa di aiuto, d'immedesimarsi nei suoi problemi («insieme a noi, ritroverete la gioia di vivere...»). Con la sua mimica, la scelta delle parole e l’aria illuminata essa si rivol- ge al pubblico con un fare che si avvicina all’incantesimo. La ripetizione della se- quenza pubblicitaria durante lo stesso pomeriggio espone ripetutamente i giovani al messaggio veicolato, ciò che intensifica la pressione esercitata su di loro. All'i- nizio dello spot, la consulente è rappresentata come se in quel preciso momento fosse impegnata in un colloquio telefonico. Per i giovani non risulta pertanto chiaro che la consulenza richiede verosimilmente molto più tempo e denaro di quanto necessario per una semplice telefonata. Contrariamente all'opinione di maggioranza (cfr. pto. 5.4.2. alla fine), con la necessità di una presa di contatto telefonica riteniamo che non venga posta una distanza spaziale - che relativizze- rebbe l'influenza esercitata dallo spot - quanto piuttosto che, vista la già citata dif- fusione dei telefoni cellulari tra i giovani, l'immediatezza del contatto faciliti il ri- corso al cosiddetto «aiuto».
Conformemente alla Convenzione, la protezione dei giovani risulta violata quan- do trasmissioni possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico e morale dei fan- ciulli o degli adolescenti. La dimostrazione che i margini di tolleranza, in questo settore sensibile, sono consapevolmente stati fissati ad un livello inferiore è data dal fatto che, per la realizzazione della fattispecie, è sufficiente che i giovani pos- sano essere danneggiati da un programma. Uno spot che fa balenare loro la pos- sibilità di risolvere finalmente i problemi e di trovare intima comprensione me- diante una costosa consulenza telefonica è potenzialmente in grado di nuocere allo sviluppo di un adolescente, in quanto in ultima analisi lo lascia solo proprio con questi problemi e non fa altro che disilluderlo ulteriormente, senza conside- rare le ripercussioni finanziarie (fatture telefoniche salate). Lo spot trasmesso, quindi, è potenzialmente in grado di nuocere allo sviluppo dei giovani confor- memente a quanto stabilito nella Convenzione.