Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L’atto della ricorrente, che comprende anche il rapporto del mediatore, è stato interposto entro i 30 giorni prescritti (art. 62 cpv. 1 LRTV) ed è suf- ficientemente motivato (art. 62 cpv. 2 LRTV).
E. 2 L’articolo 63 della LRTV disciplina la legittimazione ad interporre ricorso. Può interporre ricorso chiunque abbia partecipato alla procedura di recla- mo dinanzi all’organo di mediazione, abbia almeno 18 anni, sia cittadino svizzero o straniero con permesso di domicilio o di dimora e presenti un ricorso firmato da almeno altre 20 persone che sarebbero legittimate a ri- correre se avessero adito l’organo di mediazione (cpv. 1 lett. a, ricorso po- polare), oppure provi di avere uno stretto legame con l’oggetto della o del- le emissioni contestate (cpv. 1 lett. b, ricorso individuale). Sono parimenti legittimate a ricorrere tutte le autorità lese nel loro campo di attività, non- ché, senza condizioni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (cpv. 2). L’AIRR può infine esaminare anche i ricorsi popolari sprovvisti dei 20 cofirmatari richiesti, qualora sus- sista un interesse pubblico per una decisione (cpv. 3).
E. 2.1 Nella fattispecie la ricorrente è una società anonima. Nell’ambito della procedura di ricorso in materia di programmi dinanzi all’AIRR, le persone giuridiche e altre associazioni non sono legittimate ad interporre un ricorso individuale (DTF 123 II 69). In virtù della legislazione vigente, questa pos- sibilità è riservata alle persone fisiche (il progetto di nuova LRTV del Con- siglio federale del 18 dicembre 2002 prevede all’art. 100 cpv. 1 la legittima- zione a ricorrere anche per le persone giuridiche). Tuttavia, in virtù della LRTV attualmente in vigore, anche le persone giuridiche possono adire l’AIRR inoltrando un ricorso popolare ai sensi dell’art. 63 cpv. 1 lett. a, corredato semplicemente delle firme di almeno 20 persone.
E. 2.2 Secondo la prassi corrente, in caso di ricorso non inoltrato da un avvocato abilitato all’esercizio della professione, l’AIRR accorda al ricorrente un termine supplementare per raccogliere la documentazione necessaria e po- ter quindi soddisfare i requisiti di un ricorso popolare. Nella fattispecie si tratta tuttavia di un ricorso inoltrato da un rappresentante legale in posses- so di una procura. In questi casi i requisiti che il ricorso deve adempiere sono molto più severi (GAAC 60/1996, n. 93, pag. 850 e la giurisprudenza ivi citata). In particolare si parte dal presupposto che la giurisprudenza sia nota. Poiché nella fattispecie la ricorrente agisce tramite il suo rappresen- tante legale, non si è ritenuto opportuno in casu concedere un termine sup-
- 4 - plementare per soddisfare i necessari requisiti.
E. 2.3 In virtù dell’art. 63 cpv. 3 LRTV, qualora sussista un interesse pubblico per una decisione, l’AIRR può esaminare anche i ricorsi sprovvisti dei 20 cofirmatari richiesti (cfr. prassi AIRR, GAAC 60/1996, n. 94 A, pag. 854). L’Autorità di ricorso decide con libero apprezzamento e riconosce questo pubblico interesse nel caso di ricorsi che sollevano nuove questioni di di- ritto di portata fondamentale per la concezione dei programmi (GAAC 60/1996, n. 94 A, pag. 854). Il presente ricorso non soddisfa questi criteri, dato che l’AIRR si è occupata diverse volte di casi simili e già dispone quindi di una vasta giurisprudenza in merito ai principi applicabili all’informazione di cui all’art. 4 LRTV, in particolare quello della presenta- zione corretta degli avvenimenti di cui all’art. 4 cpv. 1 primo periodo della stessa legge.
E. 3 Intimazione a:
- (…)
In nome della
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Vie di ricorso
Conformemente agli articoli 65 capoverso 2 LRTV e 103 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell’Autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale fede- rale, entro il termine di 30 giorni dalla data d’intimazione.
Intimato il: 17 febbraio 2004
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
_______________________________________________________________
b. 481
Decisione del 10 febbraio 2004
concernente
TSI: trasmissione Falò del 16 ottobre 2003, servizio "Ci vediamo in toilette"; ricorso della F SA del 12 gennaio 2004
Composizione dell’autorità:
Presidente: Denis Barrelet
Membri: Regula Bähler, Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Veronika Heller, Heiner Käppeli, Barbara Janom Steiner, Denis Masme- jan, Alice Reichmuth Pfammatter
Segretari giuridici: Pierre Rieder, Catherine Josephides Dunand
_________________
In fatto:
A. Il 16 ottobre 2003, il programma d’informazione e di attualità Falò della TSI ha messo in onda un servizio di circa 25 minuti dal titolo "Ci vediamo in toi- lette", che aveva come oggetto il Casinò di Lugano.
B. Il 12 gennaio 2004 la F SA (di seguito: la ricorrente), rappresentata da A, av- vocato e notaio, ha interposto ricorso contro detto servizio presso l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: Autorità di ri- corso, AIRR), in virtù dell’articolo 62 e segg. della legge federale sulla radio- televisione (di seguito: LRTV, RS 784.40). All’atto di ricorso erano allegati il rapporto del mediatore del 10 dicembre 2003, diversi articoli di giornale e un
- 2 - decreto superacautelare del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud del 30 ottobre 2003. I provvedimenti cautelari del decreto si basano sull’articolo 28c del Codice civile svizzero (RS 210) e ordinano alla TSI, con la commina- toria di un’azione penale, di sospendere il servizio di Falò previsto il 30 ot- tobre 2003 e concernente il Casinò di Lugano, in particolare le relazioni tra quest’ultimo e la F SA.
C. Con scritto del 16 gennaio 2004, l’avvocato A ha fatto pervenire all’AIRR una procura della F SA.
- 3 -
L’Autorità indipendente di ricorso considera:
in diritto
1. L’atto della ricorrente, che comprende anche il rapporto del mediatore, è stato interposto entro i 30 giorni prescritti (art. 62 cpv. 1 LRTV) ed è suf- ficientemente motivato (art. 62 cpv. 2 LRTV).
2. L’articolo 63 della LRTV disciplina la legittimazione ad interporre ricorso. Può interporre ricorso chiunque abbia partecipato alla procedura di recla- mo dinanzi all’organo di mediazione, abbia almeno 18 anni, sia cittadino svizzero o straniero con permesso di domicilio o di dimora e presenti un ricorso firmato da almeno altre 20 persone che sarebbero legittimate a ri- correre se avessero adito l’organo di mediazione (cpv. 1 lett. a, ricorso po- polare), oppure provi di avere uno stretto legame con l’oggetto della o del- le emissioni contestate (cpv. 1 lett. b, ricorso individuale). Sono parimenti legittimate a ricorrere tutte le autorità lese nel loro campo di attività, non- ché, senza condizioni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (cpv. 2). L’AIRR può infine esaminare anche i ricorsi popolari sprovvisti dei 20 cofirmatari richiesti, qualora sus- sista un interesse pubblico per una decisione (cpv. 3).
2.1 Nella fattispecie la ricorrente è una società anonima. Nell’ambito della procedura di ricorso in materia di programmi dinanzi all’AIRR, le persone giuridiche e altre associazioni non sono legittimate ad interporre un ricorso individuale (DTF 123 II 69). In virtù della legislazione vigente, questa pos- sibilità è riservata alle persone fisiche (il progetto di nuova LRTV del Con- siglio federale del 18 dicembre 2002 prevede all’art. 100 cpv. 1 la legittima- zione a ricorrere anche per le persone giuridiche). Tuttavia, in virtù della LRTV attualmente in vigore, anche le persone giuridiche possono adire l’AIRR inoltrando un ricorso popolare ai sensi dell’art. 63 cpv. 1 lett. a, corredato semplicemente delle firme di almeno 20 persone.
2.2 Secondo la prassi corrente, in caso di ricorso non inoltrato da un avvocato abilitato all’esercizio della professione, l’AIRR accorda al ricorrente un termine supplementare per raccogliere la documentazione necessaria e po- ter quindi soddisfare i requisiti di un ricorso popolare. Nella fattispecie si tratta tuttavia di un ricorso inoltrato da un rappresentante legale in posses- so di una procura. In questi casi i requisiti che il ricorso deve adempiere sono molto più severi (GAAC 60/1996, n. 93, pag. 850 e la giurisprudenza ivi citata). In particolare si parte dal presupposto che la giurisprudenza sia nota. Poiché nella fattispecie la ricorrente agisce tramite il suo rappresen- tante legale, non si è ritenuto opportuno in casu concedere un termine sup-
- 4 - plementare per soddisfare i necessari requisiti.
2.3 In virtù dell’art. 63 cpv. 3 LRTV, qualora sussista un interesse pubblico per una decisione, l’AIRR può esaminare anche i ricorsi sprovvisti dei 20 cofirmatari richiesti (cfr. prassi AIRR, GAAC 60/1996, n. 94 A, pag. 854). L’Autorità di ricorso decide con libero apprezzamento e riconosce questo pubblico interesse nel caso di ricorsi che sollevano nuove questioni di di- ritto di portata fondamentale per la concezione dei programmi (GAAC 60/1996, n. 94 A, pag. 854). Il presente ricorso non soddisfa questi criteri, dato che l’AIRR si è occupata diverse volte di casi simili e già dispone quindi di una vasta giurisprudenza in merito ai principi applicabili all’informazione di cui all’art. 4 LRTV, in particolare quello della presenta- zione corretta degli avvenimenti di cui all’art. 4 cpv. 1 primo periodo della stessa legge.
3. Considerato che i requisiti di cui all’art. 63 LRTV non sono soddisfatti, non è possibile entrare nel merito del ricorso.
- 5 -
Per questi motivi,
l’Autorità di ricorso delibera:
1. Non si entra nel merito del ricorso della F SA del 12 gennaio 2004 contro il servizio "Ci vediamo in toilette", diffuso il 16 ottobre 2003 dalla TSI nell’ambito della trasmissione "Falò".
2. Non sono prelevate spese di procedura.
3. Intimazione a:
- (…)
In nome della
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Vie di ricorso
Conformemente agli articoli 65 capoverso 2 LRTV e 103 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell’Autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale fede- rale, entro il termine di 30 giorni dalla data d’intimazione.
Intimato il: 17 febbraio 2004