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b.435

RSI Rete Uno: trasmissione 'Primo Mattino', battute sul presunto rinvenimento di marijuana presso l'UDC

Ubi · 2001-05-04 · Italiano CH
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 La richiesta del ricorrente reca la data del 19 febbraio 2001 (data dell'invio postale), il rapporto dell'organo di mediazione quella del 15 febbraio 2001. Il termine di 30 giorni per interporre ricorso relativo al diritto in materia di programmi è dunque rispettato. (art.. 62 cpv. 1 LRTV).

E. 2 L'art. 63 LRTV concerne la legittimazione. Può interporre riscorso, tra l'altro, chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione, abbia almeno 18 anni, sia cittadino svizzero o straniero con permesso di domicilio o di dimora oppure presenti un ricorso firmato da almeno altre 20 persone che sarebbero legittimate a ricorrere se avessero adito l’organo di mediazione (cpv. 1 lett. a; cosiddetto ricorso popolare). Inoltre il ricorso deve essere sufficientemente motivato ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 LRTV.

E. 3 La richiesta del ricorrente non soddisfa tutti i requisiti del ricorso popolare. Essa contiene in effetti le firme di 20 persone che sarebbero legittimate a ricorrere e che sostengono il ricorso, nonché i dati pertinenti necessari, ma una delle firme è quella del ricorrente stesso, per cui manca la firma di una delle persone che sostengono la richiesta. Ne consegue che dal punto di vista materiale il ricorso deve essere respinto.

E. 4 Il reclamo definisce l'oggetto della contestazione, limitando il potere di controllo dell'AIRR. Nel verificare il diritto applicabile, l'autorità di ricorso è libera e non è legata ai motivi e argomenti delle parti (cfr. Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea, Francoforte 1996, n. marg. 453). Segnatamente, il ricorrente pretesta una violazione dell'obbligo di presentare correttamente gli avvenimenti ai sensi dell'art. 4 cpv. 1, 1a frase LRTV, che corrisponde alla norma speciale dell'art. 3 cpv. 1 lett a LRTV ("informazione diversificata e fedele") da lui stesso evocato. Resta tuttavia ancora da verificare la conformità della trasmissione al mandato culturale (art. 3 cpv. 1 LRTV), poiché il ricorrente pretende che nella trasmissione contestata si sono ridicolizzate opinioni politiche.

E. 5 L'obbligo di presentare gli avvenimenti in modo corretto emana in sostanza dal mandato di prestazioni definito nell'art. 93 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (qui appresso: Cost., RS 101) ed è inoltre esplicitato nell'ultima frase di questa disposizione.

- 4 -

E. 5.1 A livello legislativo, l'obbligo di presentare correttamente gli avvenimenti è nuovamente disposto dall'art. 4 cpv. 1, 1a frase LRTV. Secondo la prassi costante dell'AIRR, ne consegue che, sulla base dei fatti riferiti nell'ambito di una trasmissione, il pubblico deve potersi fare un'idea sufficientemente affidabile circa un evento in modo da essere in grado di formare liberamente la propria opinione (GAAC 62/1998, n. 50, pag. 459; 60/1996, n. 24, pag. 183). L'emittente deve quindi rispettare determinate regole di deontologia professionale (cfr. Dumermuth, op.cit., n. marg. 73-84). Tra i doveri dell'etica giornalistica figurano ad esempio i principi di veridicità, di trasparenza, di conoscenza di causa e, nei limiti del possibile, di verifica dei fatti riferiti. Il dovere di trasparenza è esplicitamente menzionato nell'art. 4 cpv. 2 LRTV.

E. 5.2 Secondo la prassi costante dell'AIRR, nel decidere se una trasmissione o un commento adempie all'obbligo di rappresentare correttamente gli avvenimenti, oltre alla valutazione di ogni singolo elemento di informazione, è decisiva anche l'impressione generale (GAAC 62/1998, n. 27, pag. 200, 58/1994, n. 46, pag. 373; DTF 114 Ib 334, 343).

E. 5.3 Gli art. 93 cpv. 3 Cost. e 5 cpv. 1 LRTV sanciscono l'autonomia dell'emittente di concepire liberamente i programmi. Essa dispone di un ampio margine di manovra nel decidere i temi e la loro presentazione come pure nel scegliere lo stile della medesima (GAAC 61/1997, n. 68, pag. 644; 60/1996, n. 85, pag. 760; 56/1992, n. 13, pag. 99). In materia di trasmissioni d'intrattenimento, fra cui figurano anche i film, l'emittente gode di un'autonomia ancora più vasta (cfr. Leo Schürmann/Peter Nobel, Medienrecht, Berna 1993, pag. 90).

E. 5.4 Allorché si tratta di valutare una trasmissione dal punto di vista del diritto in materia di programmi, la protezione del pubblico è la preoccupazione prioritaria; è d’uopo, quindi, applicare un metodo di valutazione che tenga conto degli effetti della trasmissione (GAAC 62/1998, n. 27, pag. 200; DTF 119 Ib 166, 169). Vanno quindi considerate anche la tipologia e le caratteristiche della trasmissione contestata.

E. 5.5 L'art. 3 cpv. 1 LRTV esplicita il mandato culturale nella misura in cui ne promuove l'adempimento nell'insieme dei programmi. Ne consegue che non ogni trasmissione è tenuta a portare il proprio contributo in vista di promuovere i valori culturali. Sarebbe invece illecita una trasmissione che si ponesse in antitesi diretta a questo dovere, o addirittura lo violasse, per esempio in ragione di una tipologia prevalentemente negativa (GAAC 61/1997, n. 67, pag. 636; 60/1996, n. 85, pag. 765; 59/1995, n. 66, pag. 533). L'AIRR, soprattutto per quanto concerne determinati ambiti particolarmente sensibili, pone esigenze elevate per quanto concerne l'adempimento positivo del mandato culturale (cfr. in proposito Dumermuth, op. cit.., n. marg. 99ss.;

- 5 - Denis Barrelet, Droit de la communication, Berna 1998, n. marg. 795ss.). Tra questi ambiti particolarmente sensibili figura, accanto ai principi fondamentali del rispetto della dignità umana e del credo religioso, anche la protezione della gioventù (cfr. oltre Gabriel Boinay, La constestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, n. marg. 82).

E. 6 Alla luce di tali principi, va in primo luogo esaminato in qual misura l'obbligo di presentare correttamente gli avvenimenti di cui all'art. 4 cpv. 1, 1a. frase LRTV sia applicabile alla trasmissione in questione.

E. 6.1 Innanzi tutto, "Primo Mattino", la trasmissione contestata, non è un notiziario d'informazione bensì una trasmissione mattutina d'intrattenimento, largamente dedicata alla musica e caratterizzata da uno stile di conduzione disinvolto. Nella fattispecie il moderatore era Sergio Savoia, noto in Ticino per il suo spirito mordace: fra l'altro, è coredattore del giornale satirico "Il Diavolo".

E. 6.2 Nella sua giurisprudenza l'AIRR tiene conto della particolare tipologia delle trasmissioni a carattere umoristico e soprattutto satirico, a condizione che, per l'appunto, umorismo e satira siano chiaramente riconoscibili dal pubblico come tali e che negli ambiti particolarmente sensibili di cui all'art. 3 cpv. 1 LRTV non si superino determinati limiti (GAAC 61/1997, n. 67, pag. 638s.; 60/1996, n. 91, pag. 839). Questa prassi costante dell'AIRR è stata confermata anche dal Tribunale federale (cfr. DTF non pubblicato del 19 febbraio 1999 nel caso della trasmissione "Ventil" della Schweizer Fernsehen DRS). Secondo la prassi costante dell'AIRR, la satira è un mezzo di espressione particolare, in quanto, dal punto di vista della forma, non ricerca di proposito la congruenza con il contenuto delle affermazioni. Per natura, la satira va al di là della verità, la deforma, la capovolge, ci ritorna sopra, la banalizza, ne fa la caricatura, la ridicolizza (GAAC 61/1997, n. 67, pag. 638; 60/1996, n. 91, pag. 838). Va notato che questa prassi dell'AIRR non si applica soltanto alle trasmissioni dichiaratamente satiriche, ma anche ad altre trasmissioni che contengono elementi di satira.

E. 6.3 Il ricorrente pretende che, in base alle affermazioni diffuse, gli ascoltatori dovevano necessariamente credere che il rinvenimento di marijuana fosse realmente avvenuto nella cantina dell'UDC, tanto più che si faceva esplicitamente riferimento a una notizia del "Radiogiornale".

E. 6.4 Una caratteristica tipica della satira sono le espressioni ambigue (cfr. sulle caratteristiche della satira, in particolare: Mischa Senn, Satire und Persönlichkeitsschutz, Berna 1998, pag. 23ss.). La notizia del "Radiogiornale", secondo la quale una grande quantità di marijuana era stata ritrovata nella cantina della Segreteria generale dell'UDC era ambigua, poiché non si sapeva a chi appartenesse la marijuana. Il conduttore di "Primo

- 6 - Mattino" ha preso spunto da questa notizia e ne ha sfruttato l'ambiguità sotto diversi aspetti ironici. Notoriamente l'UDC si è opposta a più riprese alla liberalizzazione del consumo di droghe leggere come la marijuana. L'ambiguità della notizia poteva lasciare immaginare che la marijuana confiscata fosse stata rinvenuta proprio presso l'UDC. È proprio della satira impadronirsi di un avvenimento reale per farne la caricatura e trasformarlo nell'opposto (cfr. in proposito la decisione AIRR b. 385 del 23 giugno 1999, parzialmente pubblicata in: medialex 4/99, pag. 246s., E. 7.4). Nella trasmissione contestata il conduttore si è servito della notizia ambigua del "Radiogiornale" per contrapporre in modo satirico le proprie convinzioni liberali in materia di consumo di marijuana a quelle dell'UDC, e deformarle.

E. 6.5 Il carattere satirico delle battute del conduttore era perfettamente riconoscibile dagli ascoltatori grazie a diversi indizi. "Primo Mattino" è notoriamente una trasmissione mattutina d'intrattenimento e il conduttore Sergio Savoia è conosciuto per le sue satire. In particolare, anche il tono da lui usato lasciava capire che le sue affermazioni non erano da prendere troppo sul serio. L'uso di un celebre motivo, la "Cucaracha", rafforzava inoltre questa impressione. In ragione della loro natura satirica, le battute contestate, che erano riconoscibili dal pubblico, rientrano nell'ambito della protezione dell'autonomia di programma (art. 5 cpv. 1 LRTV) e non possono costituire violazione dell'obbligo di presentare correttamente gli avvenimenti ai sensi dell'art. 4 cpv. 1, 1a. frase LRTV.

E. 6.6 È possibile che le battute del conduttore abbiano suscitato in certi membri dell'UDC l'impressione che il partito venisse ridicolizzato. Tuttavia, poiché la satira sferza regolarmente le realtà sociali e politiche ed è caratterizzata da una certa aggressività, tali effetti non si possono evitare (cfr. decisione AIRR

b. 374 del 5 marzo 1999, E. 5.5; vedere sulla caratteristica dell'aggressività: Senn, op. cit., pag. 24ss.). Altrimenti la satira perderebbe buona parte del suo significato e della sua funzione (cfr. sulla funzione della satira: Senn, op. cit., pag. 22s.). Secondo la prassi dell'AIRR, le battute contestate non riguardavano ambiti particolarmente sensibili (per es. la protezione della dignità umana). Di conseguenza, la trasmissione contestata non è neppure in netta opposizione al mandato culturale ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LRTV.

E. 6.7 Poiché le affermazioni contestate non violano alcuna disposizione del diritto in materia di programmi, il ricorso è infondato e deve quindi essere respinto, nella misura in cui si possa entrare in materia.

- 7 - Per questi motivi, l'Autorità indipendente di ricorso delibera: 1. Nella misura in cui si possa entrare in materia, il ricorso di E e cofirmatari del 19 febbraio 2001 è respinto, e si stabilisce che la trasmissione "Primo Mattino" del 10 gennaio 2001 di Rete Uno non ha violato le disposizioni del diritto in materia di programmi. 2. Non sono disposte spese di procedura. 3. Notifica a:

- (...)

In nome della Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva Vie di ricorso Conformemente agli art. 65 cpv. 2 LRTV (RS 784.40) e 103 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell'Autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica. Notificato: il 5 luglio 2001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva _______________________________________________________________

b. 435 Decisione del 4 maggio 2001 concernente RSI Rete Uno: trasmissione "Primo mattino" del 10 gennaio 2001, battute sul presunto rinvenimento di marijuana presso l'UDC; ricorso del signor E e cofirmatari del 19 febbraio 2001 (data dell'invio postale) Composizione dell'autorità Presidente Denis Barrelet Membri: Marie-Louise Baumann-Bruckner (vicepresidente), Regula Bähler, Christine Baltzer-Bader, Sergio Caratti, Veronika Heller, Barbara Janom Steiner, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter Segretari giuridici Pierre Rieder, Isabelle Clerc _________________ In fatto: A. La RSI manda in onda sulla Rete Uno dalle ore 0600 alle ore 0900 la trasmissione "Primo Mattino". Si tratta di un'emissione dal tono leggero, largamente dedicata alla musica, che intende accompagnare il risveglio degli ascoltatori. Il 10 gennaio 2001 la trasmissione era animata dall'umorista Sergio Savoia. Dopo un brano musicale, Savoia ha affermato che il mondo andava alla rovescia. Secondo una notizia del Radiogiornale si erano ritrovati nella cantina della sede dell'UDC a Berna 80 kg di marijuana. Strano che il

- 2 - ritrovamento riguardasse proprio l'UDC. La cosa gli ricordava la famosa canzone messicana sulla "Cucaracha", che non riesce a camminare perché non ha marijuana. Adesso la Cucaracha poteva andare a Berna. In seguito il conduttore ha mandato in onda la canzone in questione. Più tardi, dopo un altro brano musicale, Savoia ha alluso nuovamente al presunto ritrovamento, affermando che la cantante non sentiva più nessun dolore perché era passata anche lei nelle cantine dell'UDC. È un mezzo terapeutico, proseguiva il conduttore, aggiungendo che anche lui, nel frattempo, avrebbe smesso di fumare quelle "cose strane". La notizia a cui si faceva allusione, diffusa nell'ambito del "Radiogiornale" delle ore 0800, riferiva che in uno scantinato dello stabile che ospita anche la Segreteria generale dell'UDC erano stati trovati 80 kg di marijuana. Si ignorava a chi appartenesse il deposito in questione. B. Con scritto del 19 febbraio 2001 (data dell'invio postale) E (qui appresso il ricorrente) ha interposto ricorso contro la trasmissione citata presso l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (qui appresso: l'autorità di ricorso, l'AIRR). Alla richiesta erano allegati anche il rapporto dell'organo di mediazione come pure i nomi, gli indirizzi, l'anno di nascita e la firma di oltre 20 persone che sostenevano il ricorso. Secondo il ricorrente, il conduttore avrebbe fatto propaganda a favore della liberalizzazione delle droghe leggere, come fa nelle pagine del giornale di cui è coredattore, ridicolizzando la posizione dell'UDC, che è contraria a tale liberalizzazione. Gli ascoltatori, argomenta ancora il ricorrente, erano indotti a credere che la marijuana fosse effettivamente stata ritrovata nella sede dell'UDC a Berna. Per questo motivo la trasmissione avrebbe violato le disposizioni del diritto in materia di programmi e in particolare l'obbligo di presentare correttamente i fatti. C. In applicazione dell'art. 64 cpv. 1 della legge federale sulla radiotelevisione (qui appresso: LRTV, RS 784.40), la Società svizzera di radiotelevisione (qui appresso: SSR, la controparte) è stata invitata a pronunciarsi. Nella sua risposta del 22 marzo 2001, l'emittente chiede che il ricorso sia respinto. Il commento contestato aveva carattere di satira e il tono umoristico era chiaramente riconoscibile dagli ascoltatori. Inoltre il conduttore è noto per i sui testi ironici e nel congedarsi aveva implicitamente indicato che le sue battute ("stupidate") non andavano prese sul serio. Nella prassi dell'AIRR si è più volte esaminato il significato particolare della satira nel contesto della libertà d'espressione, sempre tuttavia partendo dal presupposto che il carattere umoristico deve essere riconoscibile dal pubblico. D. La presa di posizione della SSR è stata notificata al ricorrente l'11 aprile

2001. Contemporaneamente, le parti sono state informate che non ci sarebbe stato ulteriore scambio di corrispondenza.

- 3 - In diritto: 1. La richiesta del ricorrente reca la data del 19 febbraio 2001 (data dell'invio postale), il rapporto dell'organo di mediazione quella del 15 febbraio 2001. Il termine di 30 giorni per interporre ricorso relativo al diritto in materia di programmi è dunque rispettato. (art.. 62 cpv. 1 LRTV). 2. L'art. 63 LRTV concerne la legittimazione. Può interporre riscorso, tra l'altro, chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione, abbia almeno 18 anni, sia cittadino svizzero o straniero con permesso di domicilio o di dimora oppure presenti un ricorso firmato da almeno altre 20 persone che sarebbero legittimate a ricorrere se avessero adito l’organo di mediazione (cpv. 1 lett. a; cosiddetto ricorso popolare). Inoltre il ricorso deve essere sufficientemente motivato ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 LRTV. 3. La richiesta del ricorrente non soddisfa tutti i requisiti del ricorso popolare. Essa contiene in effetti le firme di 20 persone che sarebbero legittimate a ricorrere e che sostengono il ricorso, nonché i dati pertinenti necessari, ma una delle firme è quella del ricorrente stesso, per cui manca la firma di una delle persone che sostengono la richiesta. Ne consegue che dal punto di vista materiale il ricorso deve essere respinto. 4. Il reclamo definisce l'oggetto della contestazione, limitando il potere di controllo dell'AIRR. Nel verificare il diritto applicabile, l'autorità di ricorso è libera e non è legata ai motivi e argomenti delle parti (cfr. Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea, Francoforte 1996, n. marg. 453). Segnatamente, il ricorrente pretesta una violazione dell'obbligo di presentare correttamente gli avvenimenti ai sensi dell'art. 4 cpv. 1, 1a frase LRTV, che corrisponde alla norma speciale dell'art. 3 cpv. 1 lett a LRTV ("informazione diversificata e fedele") da lui stesso evocato. Resta tuttavia ancora da verificare la conformità della trasmissione al mandato culturale (art. 3 cpv. 1 LRTV), poiché il ricorrente pretende che nella trasmissione contestata si sono ridicolizzate opinioni politiche. 5. L'obbligo di presentare gli avvenimenti in modo corretto emana in sostanza dal mandato di prestazioni definito nell'art. 93 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (qui appresso: Cost., RS 101) ed è inoltre esplicitato nell'ultima frase di questa disposizione.

- 4 - 5.1 A livello legislativo, l'obbligo di presentare correttamente gli avvenimenti è nuovamente disposto dall'art. 4 cpv. 1, 1a frase LRTV. Secondo la prassi costante dell'AIRR, ne consegue che, sulla base dei fatti riferiti nell'ambito di una trasmissione, il pubblico deve potersi fare un'idea sufficientemente affidabile circa un evento in modo da essere in grado di formare liberamente la propria opinione (GAAC 62/1998, n. 50, pag. 459; 60/1996, n. 24, pag. 183). L'emittente deve quindi rispettare determinate regole di deontologia professionale (cfr. Dumermuth, op.cit., n. marg. 73-84). Tra i doveri dell'etica giornalistica figurano ad esempio i principi di veridicità, di trasparenza, di conoscenza di causa e, nei limiti del possibile, di verifica dei fatti riferiti. Il dovere di trasparenza è esplicitamente menzionato nell'art. 4 cpv. 2 LRTV. 5.2 Secondo la prassi costante dell'AIRR, nel decidere se una trasmissione o un commento adempie all'obbligo di rappresentare correttamente gli avvenimenti, oltre alla valutazione di ogni singolo elemento di informazione, è decisiva anche l'impressione generale (GAAC 62/1998, n. 27, pag. 200, 58/1994, n. 46, pag. 373; DTF 114 Ib 334, 343). 5.3 Gli art. 93 cpv. 3 Cost. e 5 cpv. 1 LRTV sanciscono l'autonomia dell'emittente di concepire liberamente i programmi. Essa dispone di un ampio margine di manovra nel decidere i temi e la loro presentazione come pure nel scegliere lo stile della medesima (GAAC 61/1997, n. 68, pag. 644; 60/1996, n. 85, pag. 760; 56/1992, n. 13, pag. 99). In materia di trasmissioni d'intrattenimento, fra cui figurano anche i film, l'emittente gode di un'autonomia ancora più vasta (cfr. Leo Schürmann/Peter Nobel, Medienrecht, Berna 1993, pag. 90). 5.4 Allorché si tratta di valutare una trasmissione dal punto di vista del diritto in materia di programmi, la protezione del pubblico è la preoccupazione prioritaria; è d’uopo, quindi, applicare un metodo di valutazione che tenga conto degli effetti della trasmissione (GAAC 62/1998, n. 27, pag. 200; DTF 119 Ib 166, 169). Vanno quindi considerate anche la tipologia e le caratteristiche della trasmissione contestata. 5.5 L'art. 3 cpv. 1 LRTV esplicita il mandato culturale nella misura in cui ne promuove l'adempimento nell'insieme dei programmi. Ne consegue che non ogni trasmissione è tenuta a portare il proprio contributo in vista di promuovere i valori culturali. Sarebbe invece illecita una trasmissione che si ponesse in antitesi diretta a questo dovere, o addirittura lo violasse, per esempio in ragione di una tipologia prevalentemente negativa (GAAC 61/1997, n. 67, pag. 636; 60/1996, n. 85, pag. 765; 59/1995, n. 66, pag. 533). L'AIRR, soprattutto per quanto concerne determinati ambiti particolarmente sensibili, pone esigenze elevate per quanto concerne l'adempimento positivo del mandato culturale (cfr. in proposito Dumermuth, op. cit.., n. marg. 99ss.;

- 5 - Denis Barrelet, Droit de la communication, Berna 1998, n. marg. 795ss.). Tra questi ambiti particolarmente sensibili figura, accanto ai principi fondamentali del rispetto della dignità umana e del credo religioso, anche la protezione della gioventù (cfr. oltre Gabriel Boinay, La constestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, n. marg. 82). 6. Alla luce di tali principi, va in primo luogo esaminato in qual misura l'obbligo di presentare correttamente gli avvenimenti di cui all'art. 4 cpv. 1, 1a. frase LRTV sia applicabile alla trasmissione in questione. 6.1 Innanzi tutto, "Primo Mattino", la trasmissione contestata, non è un notiziario d'informazione bensì una trasmissione mattutina d'intrattenimento, largamente dedicata alla musica e caratterizzata da uno stile di conduzione disinvolto. Nella fattispecie il moderatore era Sergio Savoia, noto in Ticino per il suo spirito mordace: fra l'altro, è coredattore del giornale satirico "Il Diavolo". 6.2 Nella sua giurisprudenza l'AIRR tiene conto della particolare tipologia delle trasmissioni a carattere umoristico e soprattutto satirico, a condizione che, per l'appunto, umorismo e satira siano chiaramente riconoscibili dal pubblico come tali e che negli ambiti particolarmente sensibili di cui all'art. 3 cpv. 1 LRTV non si superino determinati limiti (GAAC 61/1997, n. 67, pag. 638s.; 60/1996, n. 91, pag. 839). Questa prassi costante dell'AIRR è stata confermata anche dal Tribunale federale (cfr. DTF non pubblicato del 19 febbraio 1999 nel caso della trasmissione "Ventil" della Schweizer Fernsehen DRS). Secondo la prassi costante dell'AIRR, la satira è un mezzo di espressione particolare, in quanto, dal punto di vista della forma, non ricerca di proposito la congruenza con il contenuto delle affermazioni. Per natura, la satira va al di là della verità, la deforma, la capovolge, ci ritorna sopra, la banalizza, ne fa la caricatura, la ridicolizza (GAAC 61/1997, n. 67, pag. 638; 60/1996, n. 91, pag. 838). Va notato che questa prassi dell'AIRR non si applica soltanto alle trasmissioni dichiaratamente satiriche, ma anche ad altre trasmissioni che contengono elementi di satira. 6.3 Il ricorrente pretende che, in base alle affermazioni diffuse, gli ascoltatori dovevano necessariamente credere che il rinvenimento di marijuana fosse realmente avvenuto nella cantina dell'UDC, tanto più che si faceva esplicitamente riferimento a una notizia del "Radiogiornale". 6.4 Una caratteristica tipica della satira sono le espressioni ambigue (cfr. sulle caratteristiche della satira, in particolare: Mischa Senn, Satire und Persönlichkeitsschutz, Berna 1998, pag. 23ss.). La notizia del "Radiogiornale", secondo la quale una grande quantità di marijuana era stata ritrovata nella cantina della Segreteria generale dell'UDC era ambigua, poiché non si sapeva a chi appartenesse la marijuana. Il conduttore di "Primo

- 6 - Mattino" ha preso spunto da questa notizia e ne ha sfruttato l'ambiguità sotto diversi aspetti ironici. Notoriamente l'UDC si è opposta a più riprese alla liberalizzazione del consumo di droghe leggere come la marijuana. L'ambiguità della notizia poteva lasciare immaginare che la marijuana confiscata fosse stata rinvenuta proprio presso l'UDC. È proprio della satira impadronirsi di un avvenimento reale per farne la caricatura e trasformarlo nell'opposto (cfr. in proposito la decisione AIRR b. 385 del 23 giugno 1999, parzialmente pubblicata in: medialex 4/99, pag. 246s., E. 7.4). Nella trasmissione contestata il conduttore si è servito della notizia ambigua del "Radiogiornale" per contrapporre in modo satirico le proprie convinzioni liberali in materia di consumo di marijuana a quelle dell'UDC, e deformarle. 6.5 Il carattere satirico delle battute del conduttore era perfettamente riconoscibile dagli ascoltatori grazie a diversi indizi. "Primo Mattino" è notoriamente una trasmissione mattutina d'intrattenimento e il conduttore Sergio Savoia è conosciuto per le sue satire. In particolare, anche il tono da lui usato lasciava capire che le sue affermazioni non erano da prendere troppo sul serio. L'uso di un celebre motivo, la "Cucaracha", rafforzava inoltre questa impressione. In ragione della loro natura satirica, le battute contestate, che erano riconoscibili dal pubblico, rientrano nell'ambito della protezione dell'autonomia di programma (art. 5 cpv. 1 LRTV) e non possono costituire violazione dell'obbligo di presentare correttamente gli avvenimenti ai sensi dell'art. 4 cpv. 1, 1a. frase LRTV. 6.6 È possibile che le battute del conduttore abbiano suscitato in certi membri dell'UDC l'impressione che il partito venisse ridicolizzato. Tuttavia, poiché la satira sferza regolarmente le realtà sociali e politiche ed è caratterizzata da una certa aggressività, tali effetti non si possono evitare (cfr. decisione AIRR

b. 374 del 5 marzo 1999, E. 5.5; vedere sulla caratteristica dell'aggressività: Senn, op. cit., pag. 24ss.). Altrimenti la satira perderebbe buona parte del suo significato e della sua funzione (cfr. sulla funzione della satira: Senn, op. cit., pag. 22s.). Secondo la prassi dell'AIRR, le battute contestate non riguardavano ambiti particolarmente sensibili (per es. la protezione della dignità umana). Di conseguenza, la trasmissione contestata non è neppure in netta opposizione al mandato culturale ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LRTV. 6.7 Poiché le affermazioni contestate non violano alcuna disposizione del diritto in materia di programmi, il ricorso è infondato e deve quindi essere respinto, nella misura in cui si possa entrare in materia.

- 7 - Per questi motivi, l'Autorità indipendente di ricorso delibera: 1. Nella misura in cui si possa entrare in materia, il ricorso di E e cofirmatari del 19 febbraio 2001 è respinto, e si stabilisce che la trasmissione "Primo Mattino" del 10 gennaio 2001 di Rete Uno non ha violato le disposizioni del diritto in materia di programmi. 2. Non sono disposte spese di procedura. 3. Notifica a:

- (...)

In nome della Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva Vie di ricorso Conformemente agli art. 65 cpv. 2 LRTV (RS 784.40) e 103 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell'Autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica. Notificato: il 5 luglio 2001