opencaselaw.ch

b.434

TSI, Sendungen 'TG Flash' und 'Il Regionale'

Ubi · 2001-05-04 · Italiano CH
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 La richiesta del ricorrente reca la data del 19 febbraio 2001 (data dell'invio postale), il rapporto dell'organo di mediazione quella del 12 febbraio 2001. Il termine di 30 giorni per interporre ricorso di diritto in materia di pro- grammi è quindi osservato (art. 62 cpv. 1 LRTV).

E. 2 L'art. 63 LRTV concerne la legittimazione. Può interporre ricorso, tra l'al- tro, chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all'orga- no di mediazione, abbia almeno 18 anni, sia cittadino svizzero o straniero con permesso di domicilio o di dimora oppure presenti un ricorso firmato da almeno altre 20 persone che sarebbero legittimate a ricorrere se avesse- ro adito l'organo di mediazione (cpv. 1 lett. a; cosiddetto ricorso popolare). Il ricorrente adempie queste condizioni e anche quella della motivazione sufficiente (art. 62 cpv. 2 LRTV); i requisiti del ricorso popolare sono quindi riuniti. Egli soddisfa inoltre le condizioni per un ricorso ai sensi del- l'art. 63 cpv. 1 lett. b LRTV, visto che in seguito alla menzione della sua breve attività presso la fiduciaria B SA nella prima frase, anch'egli è stato oggetto dei servizi contestati.

E. 3 La richiesta del ricorrente rappresenta un reclamo concernente più emis- sioni. Entrambe le trasmissioni contestate sono state mandate in onda lo stesso giorno ed essendo praticamente identiche, oltre alle esigenze di tempo, soddisfano anche le esigenze di fondo, indispensabili per l'ammis- sione di un reclamo concernente più emissioni (DTF 123 II 115 E. 3a; cfr. Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea/Francoforte 1996, n. marg. 460).

E. 4 Il reclamo definisce l'oggetto della contestazione, limitando il potere di controllo dell'AIRR. Nel verificare il diritto applicabile, l'autorità di ricorso è libera e non è legata ai motivi e agli argomenti delle parti (cfr. Dumer- muth, Rundfunkrecht, op. cit., n. marg. 453). Il ricorrente contesta in par- ticolare l'informazione falsa e tendenziosa. Segnatamente, egli pretesta una violazione dell'obbligo di presentare correttamente gli avvenimenti ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 1a frase LRTV, che corrisponde alla norma speciale del- l'art. 3 cpv. 1 lett. a LRTV ("informazione diversificata e fedele"), da lui stesso evocato.

E. 5 L'obbligo di presentare gli avvenimenti in modo corretto deriva in sostan- za dal mandato di prestazioni definito nell'art. 93 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (qui appresso: Cost., RS 101) ed è inoltre esplicitato nell'ultima frase di questa disposizione.

- 5 -

E. 5.1 A livello legislativo, l'obbligo di presentare correttamente gli avvenimenti è nuovamente disposto dall'art. 4 cpv. 1 1a frase LRTV. Secondo la prassi costante dell'AIRR, ne consegue che, sulla base dei fatti riferiti nell'ambito di una trasmissione, il pubblico deve potersi fare un'idea sufficientemente affidabile circa un evento in modo da essere in grado di formare libera- mente la propria opinione (GAAC 62/1998, n. 50, pag. 459; 60/1996, n. 24, pag. 183). L'emittente deve quindi rispettare determinate regole di de- ontologia professionale (cfr. Dumermuth, op. cit., n. marg. 73-84). Tra i doveri dell'etica giornalistica figurano ad esempio i principi di veridicità, di trasparenza, di conoscenza di causa e, nei limiti del possibile, di verifica dei fatti riferiti. Il dovere di trasparenza è esplicitamente menzionato nell'art. 4 cpv. 2 LRTV.

E. 5.2 Anche l'art. 7 n. 3 della convenzione europea sulla televisione transfronta- liera (RS 0.784.405) dispone che il radiotrasmettitore deve vigilare affinché i telegiornali presentino i fatti e gli avvenimenti in modo oggettivo così da favorire la libera formazione delle opinioni. Nell'ambito della convenzione, tuttavia, questo dovere di oggettività è limitato ai soli telegiornali e in so- stanza non va oltre quanto disposto dall'art. 4 cpv. 1 1a frase LRTV in ma- teria di misure di protezione.

E. 5.3 Secondo la prassi costante dell'AIRR, nel decidere se una trasmissione o un commento adempiono l'obbligo di presentare correttamente gli avve- nimenti, oltre alla valutazione di ogni singolo elemento di informazione, è decisiva anche l'impressione generale (GACC 62/1998, n. 27, pag. 200; 58/1994, n. 46, pag. 373; DTF 114 Ib 334, 343).

E. 5.4 Gli artt. 93 cpv. 3 Cost. e 5 cpv. 1 LRTV sanciscono l'autonomia dell'emit- tente nel concepire liberamente i programmi. Essa dispone di un ampio margine di manovra nella scelta dei temi e della loro presentazione come pure nella scelta dello stile della medesima (GAAC 61/1997, n. 68, pag. 644; 60/1996, n. 85, pag. 760; 56/1992, n. 13, pag. 99).

E. 5.5 Allorché si tratta di valutare una trasmissione dal punto di vista del diritto in materia di programmi, la protezione del pubblico è la preoccupazione prioritaria; è d'uopo, quindi, applicare un metodo di valutazione che tenga conto degli effetti della trasmissione stessa (GAAC 62/1998, n. 27, pag. 200; DTC 119 Ib 166, 169). In tale fattispecie vanno considerate anche la tipologia e le caratteristiche della trasmissione in questione.

E. 6 Alla luce di questi principi, si deve concludere che i servizi contestati sul- l'avvio di informazioni preliminari sulla B SA, mandati in onda con conte- nuto praticamente identico lo stesso giorno nei notiziari "TG Flash" e "Il Regionale", sottostanno ai principi applicabili all'informazione in virtù del- l'art. 4 LRTV e, in particolare, all'obbligo di presentare correttamente gli

- 6 - avvenimenti secondo l'art. 4 cpv. 1 1a frase LRTV.

E. 6.1 Il ricorrente contesta sostanzialmente il fatto che il suo nome sia stato menzionato in relazione al procedimento penale in corso contro la B SA, ovvero il direttore F, nonostante egli sia stato a capo della fiduciaria sol- tanto per un breve periodo e non sia tra gli indagati. Attraverso l'indica- zione del suo nome, il pubblico potrebbe tuttavia giungere a conclusioni errate. Il ricorrente sottolinea inoltre che in merito all'inchiesta penale in corso al momento della messa in onda dei servizi non erano ancora state rilasciate dichiarazioni ufficiali e che, di conseguenza, avrebbe dovuto esse- re rispettato il segreto d'ufficio. Non è stata invece contestata la menzione del nome dell'indagato F (incl. indicazione dell'età e del domicilio). Essa non costituisce pertanto oggetto dell'esame dal punto di vista del diritto in materia di programmi.

E. 6.2 Inoltre, nel caso in oggetto non è compito dell'AIRR esaminare se sono state violate le disposizioni concernenti l'obbligo di rispettare il segreto. Sotto il profilo del diritto in materia di programmi, va chiarito soltanto se non sussistono istruzioni, basate sul diritto federale, che vietano la trasmis- sione di un servizio sull'inchiesta penale avviata contro la B SA (art. 5 cpv. 2 LRTV; cfr. GAAC 60/1996, n. 22, pag. 172).

E. 6.3 Alla luce dell'obbligo di presentare correttamente gli avvenimenti è rilevan- te che sia effettivamente stata avviata un'inchiesta penale contro la B SA, ovvero contro F. Per quanto concerne questo punto, la TSI si è potuta ba- sare sugli articoli pubblicati su "La Regione" e "TicinOnline" l'8 gennaio

2001. L'articolo apparso su "La Regione" cita due dichiarazioni del ricor- rente in merito al suo ruolo presso la B SA. Egli afferma di avere lavorato soltanto per tre o quattro mesi presso la fiduciaria e di non aver potuto e- sercitare alcuna influenza. Infine, sostiene che durante la sua breve attività presso la fiduciaria in questione non ha avuto l'impressione che le cose non andassero per il verso giusto. Ciò è quanto il ricorrente ha dichiarato anche al procuratore, da cui era stato interpellato. La TSI, oltre a servirsi delle fonti summenzionate, ha effettuato anche altre ricerche e, in partico- lare, ha chiesto all'indagato F, ovvero al suo legale, di prendere posizione.

E. 6.4 Il ricorrente non mette in dubbio la veridicità dell'informazione diffusa nei servizi contestati sull'avvio di informazioni preliminari nei confronti della B SA. La sua precedente funzione di direttore (dal 5 giugno 2000 al 22 a- gosto 2000) emerge inoltre dall'estratto del registro delle imprese della B SA. Il ricorrente è tuttavia dell'opinione che la menzione del suo nome nei servizi in questione abbia potuto essere messa erroneamente in relazione con le presunte azioni illegali.

E. 6.5 Il nome del ricorrente è stato menzionato soltanto nella prima frase dei

- 7 - due servizi contestati, che faceva riferimento alla sua precedente funzione presso la B SA. In questa proposizione secondaria sono stati indicati anche il suo mandato politico e la sua appartenenza partitica. In seguito, sono stati illustrati i motivi che hanno reso necessaria un'inchiesta penale (pre- sunti reati, denuncia) e, infine, sono state riassunte brevemente le dichiara- zioni del legale di F.

E. 6.6 Al ricorrente va concesso che nel servizio contestato, incentrato sull'in- chiesta penale avviata contro F, non era necessario menzionare il suo no- me e, soprattutto, non nella prima frase. Nel quadro dell'obbligo di presen- tare correttamente gli avvenimenti, l'emittente è tuttavia libera nella scelta e nella ponderazione delle informazioni, a condizione che il servizio, nel suo insieme, permetta al pubblico di formarsi liberamente una propria opinio- ne. Ciò è il caso nei servizi contestati. Le informazioni diffuse permetteva- no al pubblico di distinguere tra la precedente funzione del ricorrente presso la B SA e l'inchiesta penale avviata contro la fiduciaria, ovvero con- tro il direttore F. Anche la cronologia del servizio lo conferma, visto che il ricorrente è stato menzionato brevemente all'inizio e in nessun modo messo in relazione ai reati elencati in seguito o alle accuse contro F, relati- vizzate anche dalle dichiarazioni rilasciate dal legale di quest'ultimo. Visto che non sono state mosse accuse contro il ricorrente, non era necessario dargli la possibilità di prendere posizione (GAAC 62/1998, n. 27, pag. 201; 60/1996, n. 83, pag. 745). I motivi per cui l'emittente ha menzionato il ri- corrente non sono rilevanti sotto il profilo del diritto in materia di pro- grammi.

E. 6.7 Nel complesso, per i motivi summenzionati i servizi contestati non violano l'obbligo di presentare correttamente gli avvenimenti giusta l'art. 4 cpv. 1 1a frase LRTV. La menzione del nome del ricorrente e della sua preceden- te funzione presso la B SA rientrano nell'autonomia dell'emittente, sancita dall'art. 5 cpv. 1 LRTV. Il ricorso è pertanto infondato e, nella misura in cui si possa entrare in materia, deve essere respinto.

- 8 -

Per questi motivi,

l'Autorità indipendente di ricorso delibera:

1. Nella misura in cui si possa entrare in materia, il ricorso del sig. E e cofirmatari del 19 febbraio 2001 è respinto, e si stabilisce che le trasmissioni "TG Flash" e "Il Regionale" dell'8 gennaio 2001 della TSI, in particolare il servizio sull'in- chiesta penale avviata contro una fiduciaria, non hanno violato le disposizioni del diritto in materia di programmi.

2. Non sono disposte spese di procedura.

3. Notifica a:

- (...)

In nome della

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Vie di ricorso

Conformemente agli artt. 65 cpv. 2 LRTV e 103 della legge federale sull'organiz- zazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell'Autorità di ricorso possono es- sere impugnate con ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

_______________________________________________________________

b. 434

Decisione del 4 maggio 2001

concernente

TSI: trasmissioni "TG Flash" e "Il Regionale" dell'8 gennaio 2001, servizio sul- l'inchiesta penale avviata contro una fiduciaria; ricorso del signor E e cofirmata- ri del 19 febbraio 2001 (data dell'invio postale)

Composizione dell'autorità:

Presidente: Denis Barrelet

Membri: Marie-Louise Baumann-Bruckner (vicepresidente), Regula Bä- hler, Christine Baltzer-Bader, Sergio Caratti, Veronika Heller, Barbara Janom Steiner, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter

Segretari giuridici: Pierre Rieder, Isabelle Clerc

_________________

In fatto:

A. La TSI ha mandato in onda l'8 gennaio 2001, durante il notiziario "TG Flash" e il trasmissione regionale "Il Regionale", due servizi praticamente i- dentici sull'inchiesta penale avviata contro la fiduciaria B SA che ha sede a Lugano. Questa notizia è stata diffusa, facendo riferimento nella prima frase del servizio al fatto che per un breve periodo il deputato UDC in Gran Con- siglio, E, era stato a capo della società indagata. Il servizio spiegava inoltre che il procuratore pubblico aveva avviato informazioni preliminari su F, fi-

- 2 - duciario 42enne. Le ipotesi di reato erano truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele e falsità in documenti. Il procedimento era partito su denuncia di un cliente. Il fiduciario, rappresentato da un avvocato, ha contestato ogni addebito e ha sottolineato che era già stato revocato il bloc- co dei conti della società. L'immagine nel sottofondo mostrava l'edifico della B SA e la strada confinante.

B. Con scritto del 19 febbraio 2001 (data dell'invio postale), E (qui appresso: il ricorrente) ha interposto ricorso contro la trasmissione citata presso l'Auto- rità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (qui appresso: l'autorità di ricorso, AIRR). Alla richiesta erano allegati anche il rapporto dell'organo di mediazione come pure i nomi, gli indirizzi, l'anno di nascita e la firma di oltre 20 persone che sostenevano il ricorso. Il ricorrente contesta che al momento della messa in onda del servizio, il procuratore pubblico inquiren- te non aveva ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali e che il servizio lasciava intravedere un certo qual coinvolgimento suo nell'avvio del citato procedi- mento penale. Visto che in diverse occasioni il ricorrente si è espresso in modo critico nei confronti della TSI, egli è persuaso che l'emittente abbia menzionato consapevolmente il suo nome in relazione all'inchiesta penale, benché non fosse necessario.

C. In applicazione dell'art. 64 cpv. 1 della legge federale sulla radiotelevisione (qui appresso: LRTV, RS 784.40), la Società svizzera di radiotelevisione (qui appresso: SSR, la controparte) è stata invitata a pronunciarsi. Nella risposta del 26 marzo 2001, l'emittente chiede che il ricorso venga respinto. Essa so- stiene che vista la pubblicazione di due articoli su "La Regione" e su "Tici- nOnline", la notizia in merito all'inchiesta penale fosse già di dominio pub- blico. La TSI ha verificato le notizie, in particolare intervistando F, che ha potuto prendere posizione in merito alle accuse mosse contro di lui e al ruo- lo rivestito dal ricorrente. Dal servizio della TSI nel suo insieme emergeva chiaramente che le ipotesi di reato erano soltanto a carico di F. Inoltre, trat- tandosi nel caso del ricorrente di una persona con funzione pubblica, era le- gittimo ricordare la sua breve attività presso la B SA. La menzione del nome del ricorrente non era assolutamente da ricondurre alle sue dichiarazioni cri- tiche nei confronti dell'emittente.

D. Nella replica del 4 aprile 2001 (data dell'invio postale), il ricorrente sottolinea che la TSI deve assolvere un preciso mandato di "service public" e distin- guersi chiaramente dai media a carattere politico. La menzione del suo nome è avvenuta con un evidente intento tendenzioso. Lo dimostra il fatto che l'indicazione sia stata fatta all'inizio del servizio. Apparentemente, era più importante tale dato di fatto che non il nocciolo della notizia, ovvero i moti- vi dell'assunzione d'informazioni preliminari nei confronti del fiduciario.

- 3 - E. Nella duplica del 19 aprile 2001, la SSR rimanda alla sua presa di posizione e afferma che la menzione della breve attività del ricorrente presso la fiducia- ria sia avvenuta in una relativa della frase principale, formulata in modo neu- trale. Le informazioni diffuse nel servizio erano corrette. La duplica della SSR è stata notificata al ricorrente il 1° maggio 2001. Contemporaneamente, le parti sono state informate che non ci sarebbe stato un ulteriore scambio di scritti.

- 4 -

In diritto:

1. La richiesta del ricorrente reca la data del 19 febbraio 2001 (data dell'invio postale), il rapporto dell'organo di mediazione quella del 12 febbraio 2001. Il termine di 30 giorni per interporre ricorso di diritto in materia di pro- grammi è quindi osservato (art. 62 cpv. 1 LRTV).

2. L'art. 63 LRTV concerne la legittimazione. Può interporre ricorso, tra l'al- tro, chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all'orga- no di mediazione, abbia almeno 18 anni, sia cittadino svizzero o straniero con permesso di domicilio o di dimora oppure presenti un ricorso firmato da almeno altre 20 persone che sarebbero legittimate a ricorrere se avesse- ro adito l'organo di mediazione (cpv. 1 lett. a; cosiddetto ricorso popolare). Il ricorrente adempie queste condizioni e anche quella della motivazione sufficiente (art. 62 cpv. 2 LRTV); i requisiti del ricorso popolare sono quindi riuniti. Egli soddisfa inoltre le condizioni per un ricorso ai sensi del- l'art. 63 cpv. 1 lett. b LRTV, visto che in seguito alla menzione della sua breve attività presso la fiduciaria B SA nella prima frase, anch'egli è stato oggetto dei servizi contestati.

3. La richiesta del ricorrente rappresenta un reclamo concernente più emis- sioni. Entrambe le trasmissioni contestate sono state mandate in onda lo stesso giorno ed essendo praticamente identiche, oltre alle esigenze di tempo, soddisfano anche le esigenze di fondo, indispensabili per l'ammis- sione di un reclamo concernente più emissioni (DTF 123 II 115 E. 3a; cfr. Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea/Francoforte 1996, n. marg. 460).

4. Il reclamo definisce l'oggetto della contestazione, limitando il potere di controllo dell'AIRR. Nel verificare il diritto applicabile, l'autorità di ricorso è libera e non è legata ai motivi e agli argomenti delle parti (cfr. Dumer- muth, Rundfunkrecht, op. cit., n. marg. 453). Il ricorrente contesta in par- ticolare l'informazione falsa e tendenziosa. Segnatamente, egli pretesta una violazione dell'obbligo di presentare correttamente gli avvenimenti ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 1a frase LRTV, che corrisponde alla norma speciale del- l'art. 3 cpv. 1 lett. a LRTV ("informazione diversificata e fedele"), da lui stesso evocato.

5. L'obbligo di presentare gli avvenimenti in modo corretto deriva in sostan- za dal mandato di prestazioni definito nell'art. 93 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (qui appresso: Cost., RS 101) ed è inoltre esplicitato nell'ultima frase di questa disposizione.

- 5 - 5.1 A livello legislativo, l'obbligo di presentare correttamente gli avvenimenti è nuovamente disposto dall'art. 4 cpv. 1 1a frase LRTV. Secondo la prassi costante dell'AIRR, ne consegue che, sulla base dei fatti riferiti nell'ambito di una trasmissione, il pubblico deve potersi fare un'idea sufficientemente affidabile circa un evento in modo da essere in grado di formare libera- mente la propria opinione (GAAC 62/1998, n. 50, pag. 459; 60/1996, n. 24, pag. 183). L'emittente deve quindi rispettare determinate regole di de- ontologia professionale (cfr. Dumermuth, op. cit., n. marg. 73-84). Tra i doveri dell'etica giornalistica figurano ad esempio i principi di veridicità, di trasparenza, di conoscenza di causa e, nei limiti del possibile, di verifica dei fatti riferiti. Il dovere di trasparenza è esplicitamente menzionato nell'art. 4 cpv. 2 LRTV.

5.2 Anche l'art. 7 n. 3 della convenzione europea sulla televisione transfronta- liera (RS 0.784.405) dispone che il radiotrasmettitore deve vigilare affinché i telegiornali presentino i fatti e gli avvenimenti in modo oggettivo così da favorire la libera formazione delle opinioni. Nell'ambito della convenzione, tuttavia, questo dovere di oggettività è limitato ai soli telegiornali e in so- stanza non va oltre quanto disposto dall'art. 4 cpv. 1 1a frase LRTV in ma- teria di misure di protezione.

5.3 Secondo la prassi costante dell'AIRR, nel decidere se una trasmissione o un commento adempiono l'obbligo di presentare correttamente gli avve- nimenti, oltre alla valutazione di ogni singolo elemento di informazione, è decisiva anche l'impressione generale (GACC 62/1998, n. 27, pag. 200; 58/1994, n. 46, pag. 373; DTF 114 Ib 334, 343).

5.4 Gli artt. 93 cpv. 3 Cost. e 5 cpv. 1 LRTV sanciscono l'autonomia dell'emit- tente nel concepire liberamente i programmi. Essa dispone di un ampio margine di manovra nella scelta dei temi e della loro presentazione come pure nella scelta dello stile della medesima (GAAC 61/1997, n. 68, pag. 644; 60/1996, n. 85, pag. 760; 56/1992, n. 13, pag. 99).

5.5 Allorché si tratta di valutare una trasmissione dal punto di vista del diritto in materia di programmi, la protezione del pubblico è la preoccupazione prioritaria; è d'uopo, quindi, applicare un metodo di valutazione che tenga conto degli effetti della trasmissione stessa (GAAC 62/1998, n. 27, pag. 200; DTC 119 Ib 166, 169). In tale fattispecie vanno considerate anche la tipologia e le caratteristiche della trasmissione in questione.

6. Alla luce di questi principi, si deve concludere che i servizi contestati sul- l'avvio di informazioni preliminari sulla B SA, mandati in onda con conte- nuto praticamente identico lo stesso giorno nei notiziari "TG Flash" e "Il Regionale", sottostanno ai principi applicabili all'informazione in virtù del- l'art. 4 LRTV e, in particolare, all'obbligo di presentare correttamente gli

- 6 - avvenimenti secondo l'art. 4 cpv. 1 1a frase LRTV.

6.1 Il ricorrente contesta sostanzialmente il fatto che il suo nome sia stato menzionato in relazione al procedimento penale in corso contro la B SA, ovvero il direttore F, nonostante egli sia stato a capo della fiduciaria sol- tanto per un breve periodo e non sia tra gli indagati. Attraverso l'indica- zione del suo nome, il pubblico potrebbe tuttavia giungere a conclusioni errate. Il ricorrente sottolinea inoltre che in merito all'inchiesta penale in corso al momento della messa in onda dei servizi non erano ancora state rilasciate dichiarazioni ufficiali e che, di conseguenza, avrebbe dovuto esse- re rispettato il segreto d'ufficio. Non è stata invece contestata la menzione del nome dell'indagato F (incl. indicazione dell'età e del domicilio). Essa non costituisce pertanto oggetto dell'esame dal punto di vista del diritto in materia di programmi.

6.2 Inoltre, nel caso in oggetto non è compito dell'AIRR esaminare se sono state violate le disposizioni concernenti l'obbligo di rispettare il segreto. Sotto il profilo del diritto in materia di programmi, va chiarito soltanto se non sussistono istruzioni, basate sul diritto federale, che vietano la trasmis- sione di un servizio sull'inchiesta penale avviata contro la B SA (art. 5 cpv. 2 LRTV; cfr. GAAC 60/1996, n. 22, pag. 172).

6.3 Alla luce dell'obbligo di presentare correttamente gli avvenimenti è rilevan- te che sia effettivamente stata avviata un'inchiesta penale contro la B SA, ovvero contro F. Per quanto concerne questo punto, la TSI si è potuta ba- sare sugli articoli pubblicati su "La Regione" e "TicinOnline" l'8 gennaio

2001. L'articolo apparso su "La Regione" cita due dichiarazioni del ricor- rente in merito al suo ruolo presso la B SA. Egli afferma di avere lavorato soltanto per tre o quattro mesi presso la fiduciaria e di non aver potuto e- sercitare alcuna influenza. Infine, sostiene che durante la sua breve attività presso la fiduciaria in questione non ha avuto l'impressione che le cose non andassero per il verso giusto. Ciò è quanto il ricorrente ha dichiarato anche al procuratore, da cui era stato interpellato. La TSI, oltre a servirsi delle fonti summenzionate, ha effettuato anche altre ricerche e, in partico- lare, ha chiesto all'indagato F, ovvero al suo legale, di prendere posizione.

6.4 Il ricorrente non mette in dubbio la veridicità dell'informazione diffusa nei servizi contestati sull'avvio di informazioni preliminari nei confronti della B SA. La sua precedente funzione di direttore (dal 5 giugno 2000 al 22 a- gosto 2000) emerge inoltre dall'estratto del registro delle imprese della B SA. Il ricorrente è tuttavia dell'opinione che la menzione del suo nome nei servizi in questione abbia potuto essere messa erroneamente in relazione con le presunte azioni illegali.

6.5 Il nome del ricorrente è stato menzionato soltanto nella prima frase dei

- 7 - due servizi contestati, che faceva riferimento alla sua precedente funzione presso la B SA. In questa proposizione secondaria sono stati indicati anche il suo mandato politico e la sua appartenenza partitica. In seguito, sono stati illustrati i motivi che hanno reso necessaria un'inchiesta penale (pre- sunti reati, denuncia) e, infine, sono state riassunte brevemente le dichiara- zioni del legale di F.

6.6 Al ricorrente va concesso che nel servizio contestato, incentrato sull'in- chiesta penale avviata contro F, non era necessario menzionare il suo no- me e, soprattutto, non nella prima frase. Nel quadro dell'obbligo di presen- tare correttamente gli avvenimenti, l'emittente è tuttavia libera nella scelta e nella ponderazione delle informazioni, a condizione che il servizio, nel suo insieme, permetta al pubblico di formarsi liberamente una propria opinio- ne. Ciò è il caso nei servizi contestati. Le informazioni diffuse permetteva- no al pubblico di distinguere tra la precedente funzione del ricorrente presso la B SA e l'inchiesta penale avviata contro la fiduciaria, ovvero con- tro il direttore F. Anche la cronologia del servizio lo conferma, visto che il ricorrente è stato menzionato brevemente all'inizio e in nessun modo messo in relazione ai reati elencati in seguito o alle accuse contro F, relati- vizzate anche dalle dichiarazioni rilasciate dal legale di quest'ultimo. Visto che non sono state mosse accuse contro il ricorrente, non era necessario dargli la possibilità di prendere posizione (GAAC 62/1998, n. 27, pag. 201; 60/1996, n. 83, pag. 745). I motivi per cui l'emittente ha menzionato il ri- corrente non sono rilevanti sotto il profilo del diritto in materia di pro- grammi.

6.7 Nel complesso, per i motivi summenzionati i servizi contestati non violano l'obbligo di presentare correttamente gli avvenimenti giusta l'art. 4 cpv. 1 1a frase LRTV. La menzione del nome del ricorrente e della sua preceden- te funzione presso la B SA rientrano nell'autonomia dell'emittente, sancita dall'art. 5 cpv. 1 LRTV. Il ricorso è pertanto infondato e, nella misura in cui si possa entrare in materia, deve essere respinto.

- 8 -

Per questi motivi,

l'Autorità indipendente di ricorso delibera:

1. Nella misura in cui si possa entrare in materia, il ricorso del sig. E e cofirmatari del 19 febbraio 2001 è respinto, e si stabilisce che le trasmissioni "TG Flash" e "Il Regionale" dell'8 gennaio 2001 della TSI, in particolare il servizio sull'in- chiesta penale avviata contro una fiduciaria, non hanno violato le disposizioni del diritto in materia di programmi.

2. Non sono disposte spese di procedura.

3. Notifica a:

- (...)

In nome della

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Vie di ricorso

Conformemente agli artt. 65 cpv. 2 LRTV e 103 della legge federale sull'organiz- zazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell'Autorità di ricorso possono es- sere impugnate con ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica.