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b.433

TSI: trasmissione 'Telegiornale', intervista all'ex-consigliere federale Tschudi

Ubi · 2001-05-04 · Italiano CH
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 La richiesta del ricorrente reca la data del 19 febbraio 2001, il rapporto dell’organo di mediazione quella del 2 febbraio 2001. Il termine di 30 giorni per interporre ricorso di diritto in materia di programmi è quindi osservato. (art. 62 cpv. 1 LRTV).

E. 2 L’art. 63 LRTV dispone la legittimazione. Può interporre ricorso, tra l’altro, chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione, abbia almeno 18 anni, sia cittadino svizzero o straniero con permesso di domicilio o di dimora oppure presenti un ricorso firmato da almeno altre 20 persone che sarebbero legittimate a ricorrere se avessero adito all’organo di mediazione (cpv. 1 lett. a; il cosiddetto ricorso popolare). Il ricorrente adempie queste condizioni e anche quella della motivazione sufficiente (art. 62 cpv. 2 LRTV); i requisiti del ricorso popolare sono quindi riuniti.

E. 3 Il reclamo definisce l’oggetto della contestazione, limitando quindi il potere di controllo dell’AIRR. Nella verifica del diritto applicabile, l’autorità di ricorso è libera e non è legata ai motivi e argomenti delle parti (cfr. Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea/Francoforte 1996, n. marg. 453). Il ricorrente pretesta una violazione del dovere di presentare correttamente gli avvenimenti ai sensi dell’art. 4 cpv. 1, 1a frase LRTV, lamentando che l’intervista all’ex- consigliere federale Tschudi era incompleta e tendenziosa e che i fatti riferiti non erano esatti.

E. 4 Il dovere di presentare gli avvenimenti correttamente emana in sostanza dal mandato di prestazioni definito dall’art. 93 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (qui appresso: Cost., RS 101) ed è inoltre esplicitato nell’ultima frase di questa disposizione.

E. 4.1 Sul piano legislativo, il dovere di presentare correttamente gli avvenimenti è nuovamente sancito dall’art. 4 cpv. 1, 1a frase LRTV. Nella prassi costante dell’AIRR, ne consegue che, sulla base dei fatti e delle opinioni riferiti nell’ambito di una trasmissione, il pubblico deve potersi fare un’idea sufficientemente affidabile di un evento, ed essere così in grado di formare liberamente la propria opinione (GAAC 62/1998, n. 50, pag. 459; 60/1996,

n. 24, pag. 183). L’emittente deve quindi rispettare determinate regole di deontologia professionale (cfr. Dumermuth, op. cit., n. marg. 73-84). Tra i doveri dell’etica giornalistica figurano ad esempio i principi di veridicità, di trasparenza, di conoscenza di causa e, nella misura del possibile,. di verifica dei fatti. Il dovere di trasparenza è esplicitato nell’art. 4 cpv. 2 LRTV.

- 4 -

E. 4.2 Anche l’art. 7 n. 3 della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (RS 0.784.405) dispone che il radiotrasmettitore deve vigilare affinché i telegiornali presentino i fatti e gli avvenimenti in modo oggettivo così da favorire la libera formazione delle opinioni. Nell’ambito della convenzione, tuttavia, questo dovere di oggettività è limitato ai soli telegiornali e in sostanza non va oltre quanto disposto dall’art. 4 cpv. 1 1a frase LRTV in materia di misure di protezione.

E. 4.3 Secondo la prassi costante dell’AIRR, nel decidere se una trasmissione o un commento adempiono il dovere di presentare correttamente gli avvenimenti, oltre alla valutazione di ogni singolo elemento di informazione, è decisiva anche l’impressione generale (GACC 62/1998, n. 27, pag. 200; 58/1994, n. 46, pag. 373; DTF 114 Ib 334, 343).

E. 4.4 Gli art. 93 cpv. 3 Cost. e 5 cpv. 1 LRTV sanciscono l’autonomia dell’emittente di concepire liberamente i programmi. Essa dispone di un ampio margine di manovra nella scelta dei temi e della loro presentazione come pure nella scelta dello stile della medesima (GAAC 61/1997, n. 68, pag. 644; 60/1996, n. 85, pag. 760; 56/1992, n. 13, pag. 99).

E. 4.5 Allorché si tratta di valutare una trasmissione dal punto di vista del diritto in materia di programmi, la protezione del pubblico è la preoccupazione prioritaria; è d’uopo, quindi, applicare un metodo di valutazione che tenga conto degli effetti della trasmissione stessa (GAAC 62/1998, n. 27, pag. 200; DTF 119 Ib 166, 169). In tale fattispecie vanno considerate anche la tipologia e le caratteristiche della trasmissione in questione.

E. 5 Alla luce di questi principi si deve concludere che il "Telegiornale", in quanto trasmissione a carattere informativo, come pure il servizio contestato relativo all’intervista all'ex-consigliere federale Tschudi, sottostanno al dovere della presentazione corretta degli avvenimenti.

E. 5.1 Il servizio contestato verteva sulla prossima elezione di un nuovo membro del Consiglio federale e più particolarmente, in tale contesto, sulla cosiddetta formula magica che dal 1959 presiede alla rappresentazione dei partiti tra i sette membri del Governo federale. Nel servizio erano incluse anche immagini d’archivio di quell’elezione. Hans Peter Tschudi. faceva parte del primo Consiglio federale costituito secondo tale formula. Era dunque pertinente diffondere un’intervista all'ex-consigliere federale nel contesto della successione di Adolf Ogi, poiché, notoriamente, in tale occasione veniva rimesso in questione anche l’avvenire della formula magica. Il servizio era incentrato innanzi tutto sulla storia, sul significato e sul futuro della formula magica. L’intervista effettuata nella casa di Tschudi comprendeva tre domande. Alla prima l’ex-consigliere federale ha risposto sottolineando l’importanza della formula magica ai fini delle coesione

- 5 - nazionale. La seconda domanda riguardava la rivendicazione proveniente in particolare dai ranghi del PS (Partito socialista svizzero) di abbandonare questa formula e di escludere dal Consiglio federale qualsiasi rappresentante dell’UDC (Unione democratica di centro). Tschudi ha dichiarato di capire questa posizione poiché perlomeno parte dell’UDC difendeva una politica reazionaria e nazionalistica.

E. 5.2 Il ricorrente critica la terza e ultima domanda rivolta a Tschudi. All’ex- consigliere federale è stato chiesto se l’UDC, di cui alcuni membri volevano indebolire l’AVS, non dovesse essere esclusa dal governo. Tschudi ha risposto che se un partito avesse voluto veramente demolire l’AVS, esso sarebbe scomparso dalla scena politica. Gli attacchi dell’UDC non tenevano conto di un fatto: che l’AVS era molto amata, molto popolare. E lo sarebbe rimasta anche nel XXI secolo. Il ricorrente sostiene che non è vero che singoli membri dell’UDC vogliono indebolire l’AVS, e cita le proposte fatte in occasione dell’Assemblea dei delegati UDC a Altdorf nel marzo 2000, a cui il partito non ha dato seguito.

E. 5.3 Alla questione di sapere se veramente alcuni membri dell’UDC vogliano indebolire l’AVS è alquanto difficile rispondere. La stampa ha riportato certe dichiarazioni di esponenti UDC non dissimili da quelle citate nell’intervista contestata (cfr. per es. "Le temps" del 6 marzo 2000, articolo intitolato "L’UDC lance l’offensive contre l’AVS au risque de heurter sa base"). Chiaramente, nel contesto dell’intervista di Tschudi, che molto ha fatto per l’AVS, la domanda era stata scientemente formulata in maniera alquanto provocatoria. Tschudi, con una risposta pacata e l’uso del condizionale ("se un partito volesse demolire l’AVS...") ha comunque relativizzato l’impressione generata dalla domanda in merito alla posizione dell’UDC sul futuro dell’AVS. Egli ha inoltre sottolineato il sostegno politico di cui gode l’AVS.

E. 5.4 Dal punto di vista del diritto in materia di programmi, si deve considerare che il servizio s’incentrava sulla formula magica - e sul suo avvenire - nel contesto dell’imminente elezione al Consiglio federale. Quello dell’AVS era solo un esempio di un settore in cui, tra l’UDC e gli altri partiti rappresentati in seno all’Esecutivo federale, in futuro si sarebbero potute registrare divergenze. L’intervistatore ha preso spunto, in maniera assai sommaria, da opinioni emananti dal campo dell’UDC per sottoporle, in una domanda dal tono provocatorio e nel contesto di una discussione politica su un altro tema (la formula magica), a uno dei grandi promotori dell’AVS, l’ex-consigliere federale Tschudi. Dalla breve sequenza di intervista in questione, il pubblico poteva innanzi tutto ricavare l’impressione che le discussioni sulle prospettive a lunga scadenza dell’AVS siano lungi dall’essere concluse anche tra i partiti politici, e che probabilmente in materia esistano opinioni assai controverse. In questo modo il servizio

- 6 - suscitava un’impressione del tutto pertinente circa la discussione sul futuro dell’AVS - spesso assai ostica per i non addetti ai lavori - e le diverse proposte in materia.

E. 5.5 Il ricorrente critica inoltre che nel servizio contestato Tschudi fosse descritto come il "padre della moderna AVS". Ciò non sarebbe vero. Tschudi sarebbe tutt’al più "il padre dell’AVS", poiché da quando si è ritirato innumerevoli revisioni della legge sull’AVS si sono susseguite.

E. 5.6 La prima legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è stata approvata dall’Assemblea federale il 20 dicembre 1946 e quindi accettata in votazione popolare, dopo di che è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Nel frattempo la legge è stata emendata a diverse riprese. Nella sessione straordinaria del 7 - 11 maggio 2001, il Consiglio nazionale ha discusso l’undicesima revisione dell’AVS. Hans Peter Tschudi è stato Consigliere federale per 14 anni (1959-1973) e nella sua qualità di Capo del Dipartimento competente ha marcato in maniera decisiva l’istituzione e l’evoluzione dell’AVS (cfr. in proposito: Alfred Maurer, Geschichte des schweizerischen Sozialversicherungsrechts, Berlino 1981, pag. 800ss.). Va a credito di Tschudi, innanzi tutto, il fatto che durante il periodo in cui egli era il Consigliere federale competente, le rendite AVS – insieme alle prestazione complementari - sono state trasformate in prestazioni tali da assicurare l’esistenza (vedi: Bundesamt für Sozialversicherung, Die AHV – Ein Stück soziale Schweiz, 1998, pag. 24). Diverse revisioni dell’AVS, numerate (5.-8.) e non, sono state attuate durante il periodo in cui Tschudi era Consigliere federale (cfr. segnatamente Maurer, op. cit., pag. 805ss.). Il ruolo fondamentale di Tschudi nell'istituzione dell’AVS è consacrato ormai dalla storia (cfr. Urs Altermatt, Die Schweizer Bundesräte, 1992, pag. 500ss.).

E. 5.7 Quale revisione dell’AVS debba finalmente essere considerata un passo decisivo per l’AVS moderna, dipende innanzi tutto dalle priorità politiche soggettive. Da un punto di vista specificamente femminile, per esempio, tale definizione potrebbe applicarsi alla decima revisione dell’AVS. Dal punto di vista del diritto in materia di programmi che Tschudi sia il "padre della moderna AVS" è una questione marginale, irrilevante in quanto non può influire in maniera preponderante sull’impressione generale derivante dal servizio contestato (GAAC 64/2000, n. 64, pag. 1216s.; vedi anche Dumermuth, op. cit., n. marg. 71). Restano per altro indiscussi i meriti dell’ex-consigliere federale Tschudi in materia di AVS.

E. 5.8 Va infine sottolineato che nell’ambito della trasmissione contestata il tema principale non era l’avvenire dell’AVS, bensì quello della formula magica. Il servizio e l’intervista all'ex-consigliere federale Tschudi contestata permettevano al pubblico di formare liberamente la propria opinione in

- 7 - merito. I punti di vista soggettivi erano riconoscibili come tali. Ne consegue che il servizio contestato non ha violato né il dovere di presentare correttamente i fatti di cui all’art. 4 cpv. 1, 1a frase LRTV né altre disposizioni del diritto in materia di programmi. Il ricorso è quindi privo di fondamento e deve essere respinto.

- 8 - Per questi motivi, l'Autorità indipendente di ricorso delibera: 1. Il ricorso del sig. I e cofirmatari del 19 febbraio 2001 è respinto ed è stabilito che l’edizione del "Telegiornale" del 4 dicembre 2000 diffusa dalla TSI, segnatamente l’intervista all'ex-consigliere federale Tschudi, non costituiscono violazione del diritto in materia di programmi. 2. Non sono disposte spese di procedura. 3. Notifica a:

- (...) In nome della Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva Vie di ricorso Conformemente agli art. 65 cpv. 2 LRTV (RS 784.40) e 103 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell'Autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica. Notificato: il 5 luglio 2001

- 9 -

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva _______________________________________________________________

b. 433 Decisione del 4 maggio 2001 concernente TSI: Trasmissione "Telegiornale" del 4 dicembre 2000, intervista all'ex- consigliere federale Tschudi; ricorso di I e cofirmatari del 19 febbraio 2001 Composizione dell’autorità: Presidente: Denis Barrelet Membri: Marie-Louise Baumann-Bruckner (vicepresidente), Regula Bähler, Christine Baltzer-Bader, Sergio Caratti, Veronika Heller, Barbara Janom Steiner, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter Segretari giuridici: Pierre Rieder, Isabelle Clerc _________________________ In fatto: A. Il 4 dicembre 2000, la TSI ha diffuso nell’ambito dell’edizione del "Telegiornale" delle ore 20.00 un’intervista all'ex-consigliere federale Hans Peter Tschudi. Due giorni dopo, l’Assemblea federale doveva designare il successore di Adolf Ogi in seno al Consiglio federale. Nel commento introduttivo all’intervista contestata si è osservato che con l’elezione di Tschudi al Consiglio federale si era inaugurata quella "formula magica" (la rappresentatività dei partiti all’interno del Governo federale) esistente da ormai 41 anni. A Tschudi è stato chiesto cosa pensasse delle rivendicazioni miranti a espellere l’UDC dal governo. Dopo la risposta di Tschudi, l’intervistatore ha posto all’ex-consigliere federale la domanda qui appresso:

- 2 - “Alcuni membri dell’UDC vorrebbero indebolire l’AVS. Lei è considerato il padre dell’AVS moderna: un partito che si comporta in questo modo non dovrebbe essere escluso dal Governo?” B. Il 19 febbraio 2001 I (qui appresso: il ricorrente) ha interposto ricorso scritto contro la trasmissione presso l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (qui appreso: l’autorità di ricorso, l’AIRR). Al ricorso erano allegati il rapporto dell’organo di mediazione come pure i nomi, gli indirizzi e le firme di oltre 20 persone che sostenevano il ricorso. Il ricorrente adduce che le informazioni riferite mancavano di oggettività, erano tendenziose, incomplete e parzialmente anche inesatte. Non si poteva ravvisare nell’ex-consigliere federale Tschudi il "padre dell’AVS moderna". E non era neppure vero che alcuni membri dell’UDC volessero indebolire l’AVS. Il ricorrente si riferisce alle proposte avanzate nell’ambito dell’assemblea generale dei delegati UDC nel marzo 2000, proposte alle quali comunque il partito non ha dato seguito. La domanda posta dal giornalista quanto all’avvenire dell’AVS era tendenziosa. L’obbiettivo dell’UDC è di garantire il finanziamento dell’AVS senza aumentare le imposte fino al 2010. C. In applicazione dell’art. 64 cpv. 1 della legge federale sulla radiotelevisione (qui appresso: LRTV, RS 784.40) la società svizzera di radiotelevisione (qui appresso: la SSR, la controparte) è stata invitata a pronunciarsi. Nella sua risposta del 26 marzo 2001, essa ha richiesto il rigetto del ricorso, argomentando che, in ragione delle discussioni sulla formula magica, l’intervista all'ex-consigliere federale Tschudi era pertinente. Non era forse del tutto preciso designarlo come "padre della moderna AVS", ma si trattava di un punto secondario, che non influiva in maniera significativa sull’impressione generale della trasmissione. La domanda contestata era stata formulata in maniera espressamente provocatoria. Si doveva però considerare a che momento dell’intervista essa era stata posta. Il vero tema dell’intervista era il futuro della formula magica e non quello dell’AVS. Inoltre, nel commento, i fatti erano stati riferiti oggettivamente. D. La presa di posizione della SSR è stata notificata al ricorrente l’11 aprile

2001. Contemporaneamente le parti sono state informate che non ci sarebbe stato ulteriore scambio di corrispondenza.

- 3 - In diritto: 1. La richiesta del ricorrente reca la data del 19 febbraio 2001, il rapporto dell’organo di mediazione quella del 2 febbraio 2001. Il termine di 30 giorni per interporre ricorso di diritto in materia di programmi è quindi osservato. (art. 62 cpv. 1 LRTV). 2. L’art. 63 LRTV dispone la legittimazione. Può interporre ricorso, tra l’altro, chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all’organo di mediazione, abbia almeno 18 anni, sia cittadino svizzero o straniero con permesso di domicilio o di dimora oppure presenti un ricorso firmato da almeno altre 20 persone che sarebbero legittimate a ricorrere se avessero adito all’organo di mediazione (cpv. 1 lett. a; il cosiddetto ricorso popolare). Il ricorrente adempie queste condizioni e anche quella della motivazione sufficiente (art. 62 cpv. 2 LRTV); i requisiti del ricorso popolare sono quindi riuniti. 3. Il reclamo definisce l’oggetto della contestazione, limitando quindi il potere di controllo dell’AIRR. Nella verifica del diritto applicabile, l’autorità di ricorso è libera e non è legata ai motivi e argomenti delle parti (cfr. Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea/Francoforte 1996, n. marg. 453). Il ricorrente pretesta una violazione del dovere di presentare correttamente gli avvenimenti ai sensi dell’art. 4 cpv. 1, 1a frase LRTV, lamentando che l’intervista all’ex- consigliere federale Tschudi era incompleta e tendenziosa e che i fatti riferiti non erano esatti. 4. Il dovere di presentare gli avvenimenti correttamente emana in sostanza dal mandato di prestazioni definito dall’art. 93 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (qui appresso: Cost., RS 101) ed è inoltre esplicitato nell’ultima frase di questa disposizione. 4.1 Sul piano legislativo, il dovere di presentare correttamente gli avvenimenti è nuovamente sancito dall’art. 4 cpv. 1, 1a frase LRTV. Nella prassi costante dell’AIRR, ne consegue che, sulla base dei fatti e delle opinioni riferiti nell’ambito di una trasmissione, il pubblico deve potersi fare un’idea sufficientemente affidabile di un evento, ed essere così in grado di formare liberamente la propria opinione (GAAC 62/1998, n. 50, pag. 459; 60/1996,

n. 24, pag. 183). L’emittente deve quindi rispettare determinate regole di deontologia professionale (cfr. Dumermuth, op. cit., n. marg. 73-84). Tra i doveri dell’etica giornalistica figurano ad esempio i principi di veridicità, di trasparenza, di conoscenza di causa e, nella misura del possibile,. di verifica dei fatti. Il dovere di trasparenza è esplicitato nell’art. 4 cpv. 2 LRTV.

- 4 - 4.2 Anche l’art. 7 n. 3 della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (RS 0.784.405) dispone che il radiotrasmettitore deve vigilare affinché i telegiornali presentino i fatti e gli avvenimenti in modo oggettivo così da favorire la libera formazione delle opinioni. Nell’ambito della convenzione, tuttavia, questo dovere di oggettività è limitato ai soli telegiornali e in sostanza non va oltre quanto disposto dall’art. 4 cpv. 1 1a frase LRTV in materia di misure di protezione. 4.3 Secondo la prassi costante dell’AIRR, nel decidere se una trasmissione o un commento adempiono il dovere di presentare correttamente gli avvenimenti, oltre alla valutazione di ogni singolo elemento di informazione, è decisiva anche l’impressione generale (GACC 62/1998, n. 27, pag. 200; 58/1994, n. 46, pag. 373; DTF 114 Ib 334, 343). 4.4 Gli art. 93 cpv. 3 Cost. e 5 cpv. 1 LRTV sanciscono l’autonomia dell’emittente di concepire liberamente i programmi. Essa dispone di un ampio margine di manovra nella scelta dei temi e della loro presentazione come pure nella scelta dello stile della medesima (GAAC 61/1997, n. 68, pag. 644; 60/1996, n. 85, pag. 760; 56/1992, n. 13, pag. 99). 4.5 Allorché si tratta di valutare una trasmissione dal punto di vista del diritto in materia di programmi, la protezione del pubblico è la preoccupazione prioritaria; è d’uopo, quindi, applicare un metodo di valutazione che tenga conto degli effetti della trasmissione stessa (GAAC 62/1998, n. 27, pag. 200; DTF 119 Ib 166, 169). In tale fattispecie vanno considerate anche la tipologia e le caratteristiche della trasmissione in questione. 5. Alla luce di questi principi si deve concludere che il "Telegiornale", in quanto trasmissione a carattere informativo, come pure il servizio contestato relativo all’intervista all'ex-consigliere federale Tschudi, sottostanno al dovere della presentazione corretta degli avvenimenti. 5.1 Il servizio contestato verteva sulla prossima elezione di un nuovo membro del Consiglio federale e più particolarmente, in tale contesto, sulla cosiddetta formula magica che dal 1959 presiede alla rappresentazione dei partiti tra i sette membri del Governo federale. Nel servizio erano incluse anche immagini d’archivio di quell’elezione. Hans Peter Tschudi. faceva parte del primo Consiglio federale costituito secondo tale formula. Era dunque pertinente diffondere un’intervista all'ex-consigliere federale nel contesto della successione di Adolf Ogi, poiché, notoriamente, in tale occasione veniva rimesso in questione anche l’avvenire della formula magica. Il servizio era incentrato innanzi tutto sulla storia, sul significato e sul futuro della formula magica. L’intervista effettuata nella casa di Tschudi comprendeva tre domande. Alla prima l’ex-consigliere federale ha risposto sottolineando l’importanza della formula magica ai fini delle coesione

- 5 - nazionale. La seconda domanda riguardava la rivendicazione proveniente in particolare dai ranghi del PS (Partito socialista svizzero) di abbandonare questa formula e di escludere dal Consiglio federale qualsiasi rappresentante dell’UDC (Unione democratica di centro). Tschudi ha dichiarato di capire questa posizione poiché perlomeno parte dell’UDC difendeva una politica reazionaria e nazionalistica. 5.2 Il ricorrente critica la terza e ultima domanda rivolta a Tschudi. All’ex- consigliere federale è stato chiesto se l’UDC, di cui alcuni membri volevano indebolire l’AVS, non dovesse essere esclusa dal governo. Tschudi ha risposto che se un partito avesse voluto veramente demolire l’AVS, esso sarebbe scomparso dalla scena politica. Gli attacchi dell’UDC non tenevano conto di un fatto: che l’AVS era molto amata, molto popolare. E lo sarebbe rimasta anche nel XXI secolo. Il ricorrente sostiene che non è vero che singoli membri dell’UDC vogliono indebolire l’AVS, e cita le proposte fatte in occasione dell’Assemblea dei delegati UDC a Altdorf nel marzo 2000, a cui il partito non ha dato seguito. 5.3 Alla questione di sapere se veramente alcuni membri dell’UDC vogliano indebolire l’AVS è alquanto difficile rispondere. La stampa ha riportato certe dichiarazioni di esponenti UDC non dissimili da quelle citate nell’intervista contestata (cfr. per es. "Le temps" del 6 marzo 2000, articolo intitolato "L’UDC lance l’offensive contre l’AVS au risque de heurter sa base"). Chiaramente, nel contesto dell’intervista di Tschudi, che molto ha fatto per l’AVS, la domanda era stata scientemente formulata in maniera alquanto provocatoria. Tschudi, con una risposta pacata e l’uso del condizionale ("se un partito volesse demolire l’AVS...") ha comunque relativizzato l’impressione generata dalla domanda in merito alla posizione dell’UDC sul futuro dell’AVS. Egli ha inoltre sottolineato il sostegno politico di cui gode l’AVS. 5.4 Dal punto di vista del diritto in materia di programmi, si deve considerare che il servizio s’incentrava sulla formula magica - e sul suo avvenire - nel contesto dell’imminente elezione al Consiglio federale. Quello dell’AVS era solo un esempio di un settore in cui, tra l’UDC e gli altri partiti rappresentati in seno all’Esecutivo federale, in futuro si sarebbero potute registrare divergenze. L’intervistatore ha preso spunto, in maniera assai sommaria, da opinioni emananti dal campo dell’UDC per sottoporle, in una domanda dal tono provocatorio e nel contesto di una discussione politica su un altro tema (la formula magica), a uno dei grandi promotori dell’AVS, l’ex-consigliere federale Tschudi. Dalla breve sequenza di intervista in questione, il pubblico poteva innanzi tutto ricavare l’impressione che le discussioni sulle prospettive a lunga scadenza dell’AVS siano lungi dall’essere concluse anche tra i partiti politici, e che probabilmente in materia esistano opinioni assai controverse. In questo modo il servizio

- 6 - suscitava un’impressione del tutto pertinente circa la discussione sul futuro dell’AVS - spesso assai ostica per i non addetti ai lavori - e le diverse proposte in materia. 5.5 Il ricorrente critica inoltre che nel servizio contestato Tschudi fosse descritto come il "padre della moderna AVS". Ciò non sarebbe vero. Tschudi sarebbe tutt’al più "il padre dell’AVS", poiché da quando si è ritirato innumerevoli revisioni della legge sull’AVS si sono susseguite. 5.6 La prima legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è stata approvata dall’Assemblea federale il 20 dicembre 1946 e quindi accettata in votazione popolare, dopo di che è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Nel frattempo la legge è stata emendata a diverse riprese. Nella sessione straordinaria del 7 - 11 maggio 2001, il Consiglio nazionale ha discusso l’undicesima revisione dell’AVS. Hans Peter Tschudi è stato Consigliere federale per 14 anni (1959-1973) e nella sua qualità di Capo del Dipartimento competente ha marcato in maniera decisiva l’istituzione e l’evoluzione dell’AVS (cfr. in proposito: Alfred Maurer, Geschichte des schweizerischen Sozialversicherungsrechts, Berlino 1981, pag. 800ss.). Va a credito di Tschudi, innanzi tutto, il fatto che durante il periodo in cui egli era il Consigliere federale competente, le rendite AVS – insieme alle prestazione complementari - sono state trasformate in prestazioni tali da assicurare l’esistenza (vedi: Bundesamt für Sozialversicherung, Die AHV – Ein Stück soziale Schweiz, 1998, pag. 24). Diverse revisioni dell’AVS, numerate (5.-8.) e non, sono state attuate durante il periodo in cui Tschudi era Consigliere federale (cfr. segnatamente Maurer, op. cit., pag. 805ss.). Il ruolo fondamentale di Tschudi nell'istituzione dell’AVS è consacrato ormai dalla storia (cfr. Urs Altermatt, Die Schweizer Bundesräte, 1992, pag. 500ss.). 5.7 Quale revisione dell’AVS debba finalmente essere considerata un passo decisivo per l’AVS moderna, dipende innanzi tutto dalle priorità politiche soggettive. Da un punto di vista specificamente femminile, per esempio, tale definizione potrebbe applicarsi alla decima revisione dell’AVS. Dal punto di vista del diritto in materia di programmi che Tschudi sia il "padre della moderna AVS" è una questione marginale, irrilevante in quanto non può influire in maniera preponderante sull’impressione generale derivante dal servizio contestato (GAAC 64/2000, n. 64, pag. 1216s.; vedi anche Dumermuth, op. cit., n. marg. 71). Restano per altro indiscussi i meriti dell’ex-consigliere federale Tschudi in materia di AVS. 5.8 Va infine sottolineato che nell’ambito della trasmissione contestata il tema principale non era l’avvenire dell’AVS, bensì quello della formula magica. Il servizio e l’intervista all'ex-consigliere federale Tschudi contestata permettevano al pubblico di formare liberamente la propria opinione in

- 7 - merito. I punti di vista soggettivi erano riconoscibili come tali. Ne consegue che il servizio contestato non ha violato né il dovere di presentare correttamente i fatti di cui all’art. 4 cpv. 1, 1a frase LRTV né altre disposizioni del diritto in materia di programmi. Il ricorso è quindi privo di fondamento e deve essere respinto.

- 8 - Per questi motivi, l'Autorità indipendente di ricorso delibera: 1. Il ricorso del sig. I e cofirmatari del 19 febbraio 2001 è respinto ed è stabilito che l’edizione del "Telegiornale" del 4 dicembre 2000 diffusa dalla TSI, segnatamente l’intervista all'ex-consigliere federale Tschudi, non costituiscono violazione del diritto in materia di programmi. 2. Non sono disposte spese di procedura. 3. Notifica a:

- (...) In nome della Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva Vie di ricorso Conformemente agli art. 65 cpv. 2 LRTV (RS 784.40) e 103 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell'Autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica. Notificato: il 5 luglio 2001

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