Erwägungen (31 Absätze)
E. 1 L’art. 62 cpv. 1 LRTV dispone che, entro 30 giorni dal deposito del rapporto scritto dell'organo di mediazione, contro la trasmissione contestata può essere interposto ricorso scritto presso l'autorità di ricorso. Il rapporto dell'organo di mediazione è datato 27 dicembre 2000; il ricorso è stato inoltrato all'AIRR con invio postale datato 27 gennaio 2001: il termine di 30 giorni è stato quindi rispettato.
E. 2 L'art. 63 LRTV definisce la legittimazione. Può interporre ricorso, tra l'altro, chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all'organo di mediazione, abbia almeno 18 anni, sia cittadino svizzero o straniero con permesso di domicilio o di dimora e possa provare di avere uno stretto legame con l'oggetto della trasmissione contestata (art. 63 cpv. 1 lett. b LRTV, ricorso individuale o personale). Il ricorrente adempie le condizioni relative al ricorso personale, ovvero che egli ha uno stretto legame con l'oggetto della trasmissione, visto che il suo "caso" è al centro del servizio contestato. Poiché adempie anche le altre condizioni relative al ricorso e che il suo ricorso scritto è sufficientemente motivato ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 LRTV, l'AIRR può entrare in materia.
E. 3 Il ricorrente presenta ricorso contro la decisione dell'organo di mediazione competente, integrando nel suo reclamo dei passaggi dettagliati di detto rapporto. Nel quadro della procedura giuridica relativa ai reclami (art. 60 ss LRTV), l'AIRR è l'organo di prima istanza e non l'istanza di ricorso dell'organo di mediazione. Gli organi di mediazione non hanno potere decisionale, ma hanno per l'appunto una funzione di mediazione e di conciliazione (art. 61 cpv. 1 e 2 LRTV). Il rapporto del mediatore costituisce pertanto un parere che non vincola l'Autorità di ricorso sul piano giuridico e sul quale essa non è tenuta a pronunciarsi nell'ambito del suo esame.
E. 3.1 L’autorità di ricorso deve invece constatare nella sua decisione se vi è stata violazione delle disposizioni relative ai programmi (art. 65 cpv. 1 LRTV). Trattandosi della violazione di altre norme del diritto penale o del diritto della personalità, ad esempio, sono competenti solo i tribunali o le autorità amministrative (Gabriel Boinay, La contestation des émissions de radio et télévision, Porrentruy, 1996, pag. 106).
E. 3.2 L’art. 64 cpv. 3 LRTV prevede il rifiuto o la sospensione dell'esame di un ricorso se i rimedi di diritto civile e penale rimangono aperti o inutilizzati. Nella fattispecie, questa disposizione legale non entra in linea di conto, poiché il ricorrente ha adito l'AIRR per diverse violazioni del diritto in materia di programmi.
E. 3.3 Il principio « ne bis in idem » non fa parte del diritto in materia di
- 6 - programmi, bensì del diritto penale. Per questo motivo, esso non può essere preso in considerazione ai fini dell'esame del caso in questione. Quanto alla richiesta del ricorrente di avere la garanzia che la SSR non diffonda più sue immagini e gli restituisca una fotografia, l'AIRR non entra in materia.
E. 3.4 L’esame dell'AIRR verte unicamente sulla trasmissione contestata (art. 58 cpv. 2 LRTV). In linea di massima, la maniera in cui una trasmissione è stata concepita e prodotta non è importante per giudicare se vi è stata violazione del diritto in materia di programmi (art. 56 cpv. 1 LRTV; vedi inoltre GAAC 62/1998 n. 50, pag. 458). Nella fattispecie, non sono determinanti i colloqui avvenuti prima della trasmissione del servizio tra il ricorrente e la TSI in merito alla scelta delle persone da intervistare, all'impostazione e al giorno della messa in onda del servizio.
E. 4 Il ricorso definisce l'oggetto della contestazione e delimita in questo modo il potere di esame dell'autorità di ricorso.
E. 4.1 Quando esamina un ricorso, l'AIRR è libera di determinare la scelta del diritto applicabile e non è vincolata dalle argomentazioni delle parti. Essa esamina la trasmissione nel suo insieme, in base alle norme pertinenti del diritto in materia di programmi, senza essere tenuta a prendere in considerazione tutti i reclami e le motivazioni addotti dalle parti (vedi Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 453; GAAC 61/1997 n. 69, pag. 650; 60/1996 n. 91, pag. 838). Il ricorrente denuncia una violazione dell'art. 3 cpv. 1 lett. a LRTV, dell'art. 4 LRTV, dell'art. 3 cpv. 2 lett. a e b e dell'art. 3 cpv. 5 della concessione rilasciata alla Società svizzera di radiotelevisione (concessione SSR). Il servizio contestato avrebbe infranto i principi relativi all'informazione, in particolare quelli concernenti la presentazione corretta degli avvenimenti, la presunzione di innocenza, il principio "ne bis in idem", il droit à l'oubli e la protezione della personalità.
E. 4.2 In quanto norma speciale applicabile all'informazione, l'art. 4 LRTV è determinante per stabilire se, nella fattispecie, vi è stata violazione del diritto in materia di programmi. L'art. 3 LRTV è una disposizione di legge generale sul mandato delle emittenti. La concessione SSR si limita a riprendere il contenuto degli articoli 3 e 4 LRTV.
E. 5 L’art. 93 della Costituzione federale (qui di seguito: Cost., RS 101) fissa i principi relativi alla radiodiffusione nel diritto svizzero. L'art. 93 cpv. 2 Cost. sancisce il principio della presentazione corretta degli avvenimenti, formulato espressamente nell'ultima frase del capoverso.
E. 5.1 L'art. 4 LRTV enuncia i principi applicabili all'informazione. I programmi
- 7 - devono presentare correttamente gli avvenimenti nella loro molteplicità ed esprimere adeguatamente la pluralità delle opinioni. L'esame di una trasmissione sulla base dei requisiti del diritto in materia di programmi tiene conto in primo luogo della tutela del pubblico. Occorre quindi prendere in considerazione l'effetto che la trasmissione ha avuto sul pubblico (GAAC 62/1998, n. 27, pag. 200; DTF 119 Ib 166, 169). Occorre stabilire se il telespettatore ha potuto farsi liberamente una propria opinione sulla base delle informazioni divulgate durante la trasmissione (GAAC 62/1998, n. 50, pag. 459; 60/1996, n. 24, pag. 183; DTF 122 II 479).
E. 5.2 Le emittenti devono rispettare alcuni doveri di diligenza giornalistica (vedi Dumermuth, op. cit., n. 73-84; Boinay, op. cit., n. 127, pag. 47). Il grado di diligenza richiesta varia e dipende dal rischio che il pubblico corre di non potersi fare indipendentemente una propria opinione.
E. 5.2.1 L’esigenza di una presentazione corretta degli avvenimenti nella loro molteplicità vale in particolar modo per le trasmissioni di attualità. L'AIRR non ha quindi solamente il compito di esaminare la trasmissione dal punto di vista del telespettatore, ma anche di verificare che il giornalista abbia presentato i fatti e le opinioni in modo veritiero e secondo i criteri di diligenza giornalistica. L'obbligo della veridicità impone all'emittente di riportare in modo esatto i fatti la cui realtà è manifesta (GAAC 59/1995,
n. 42, pag. 353; DTF 114 Ib 204). L’obbligo di esporre in modo corretto gli avvenimenti non significa tuttavia che tutti i punti di vista debbano essere presentati in maniera identica, sia dal profilo qualitativo che quantitativo. È fondamentale invece che il telespettatore possa riconoscere l'esistenza e il contenuto di un'altra opinione (decisione non pubblicata del Tribunale federale del 12 settembre 2000, consid. 2b/cc). Il carattere e le particolarità della trasmissione contestata vanno anch'essi presi in considerazione.
E. 5.2.2 Secondo prassi costante dell'AIRR, il controllo dell'obiettività di una trasmissione richiede non soltanto l'esame di ogni singola informazione, ma anche l'analisi dell'impressione generale data dalla trasmissione nel suo insieme (GAAC 62/1998, n. 27, pag. 200; 58/1994, n. 46, pag. 373; DTF 114 Ib 334, 343). La diffusione di un'informazione non corretta non costituisce in sé una violazione del dovere di presentare gli avvenimenti in modo fedele. Nella misura in cui non impediscono al pubblico di farsi una propria opinione sui punti centrali della trasmissione, gli errori costituiscono degli elementi accessori nell'ambito del diritto in materia di programmi (GAAC 64/2000, n. 64, pag. 1216 s.; vedi anche Dumermuth, op. cit., n. 71).
E. 5.3 In virtù della garanzia costituzionale di autonomia e di indipendenza sancita dall'art. 93 cpv. 3 Cost., e ripresa nell'art. 5 LRTV, l'emittente può
- 8 - scegliere il tema di una trasmissione e trattarlo come crede, nei limiti del suo mandato culturale e dei principi applicabili.
E. 5.4 La cronaca giudiziaria implica difficoltà specifiche insite nella materia trattata. L'informazione che viene data non deve essere troppo dettagliata nel presentare a livello teorico gli sviluppi giuridici di una vicenda, che non interessano il grande pubblico, ma nemmeno troppo scarsa, al punto da risultare incomprensibile. Il compito principale del cronista giudiziario è quello di far capire l'elemento chiave di un processo, mettendo in evidenza gli aspetti particolari che lo rendono interessante agli occhi di un pubblico non specializzato nella materia (GAAC 49/1985, n. 14, pag. 69). D'altronde va aggiunto che, in particolare in virtù del principio della presunzione di innocenza, i fatti presentati devono soddisfare esigenze particolari in materia di verità e diligenza giornalistica (Denis Barrelet, Droit de la communication, Berna, 1998, pag. 222; Franz Zeller, Zwischen Vorverurteilung und Justizkritik, Berna, 1998, pagg. 287 ss). Quando una persona, un'impresa o un'autorità sono oggetto di pesanti accuse, è indispensabile presentare il punto di vista dell'accusato in modo adeguato (GAAC 59/1995, n. 42, pag. 352).
E. 6 In considerazione di queste disposizioni legali, è opportuno esaminare se la trasmissione "Falò" ha violato i principi dell'art. 4 LRTV applicabili all'informazione, in particolare il principio della presentazione corretta degli avvenimenti. Nella fattispecie, va ricordato innanzitutto che lo scopo principale della trasmissione era fare luce su una situazione giuridica paradossale, quella del ricorrente, al fine di sapere se ci sarebbe stato un nuovo processo in Svizzera in relazione al caso Moro. In altre parole, la trasmissione intendeva spiegare al telespettatore alcuni aspetti di tecnica giuridica e non informarlo su capi di accusa o su un processo in corso.
E. 6.1 Il ricorrente rivendica il "droit à l'oubli" per il caso Tartaglione, per il quale è stato giudicato, condannato e messo in libertà condizionale.
E. 6.1.1 Secondo la definizione che ne viene data dalle norme del diritto civile relative alla protezione della personalità, il "droit à l'oubli" non può mai essere assoluto, poiché elementi aventi un interesse particolare possono riemergere e giustificare un nuovo dibattito pubblico (DTF 109 II 357). In certi casi particolari, il "droit à l'oubli" deve lasciare spazio ad esigenze di pubblicità, quando si tratta di informazioni importanti (DTF 111 II 213 s). L'AIRR non ha mai dovuto stabilire se il "droit à l'oubli", alla stregua della presunzione di innocenza, debba essere assimilato ad una norma del diritto in materia di programmi. Nella fattispecie, la questione può rimanere aperta, poiché le circostanze impediscono al ricorrente di avvalersi della buona fede del "droit à l'oubli".
E. 6.1.2 A seguito del suo arresto in Francia, il ricorrente ha accettato di rilasciare
- 9 - delle interviste alla stampa, facendo così parlare di sé e suscitando di nuovo un interesse per il suo caso nei mass media. Tornando a riparlare di B, i giornalisti si sono occupati di un caso complesso, in cui le due vicende, quella di Tartaglione e quella di Moro, sono legate tra loro e si situano nel più vasto contesto del terrorismo. I giornalisti avevano pertanto un interesse sufficiente a rievocare il caso Tartaglione. In questo caso il ricorrente non può quindi avvalersi del "droit à l'oubli".
E. 6.2 Per quanto riguarda i passaggi del servizio ritenuti "grossolanamente falsi" dal ricorrente, ossia la sua appartenenza o meno alle Brigate Rosse, la questione dell'impunità e il fatto di aver scontato o meno una pena per il caso Moro, va rilevato che si tratta di estratti di interviste rilasciate da persone che si sono espresse a titolo personale, formulando opinioni proprie. Queste opinioni erano chiaramente riconoscibili come tali dal telespettatore e non costituivano pertanto dei fatti accertati. Inoltre, gli errori denunciati dal ricorrente non erano palesi al punto tale da obbligare il presentatore a rettificarli durante la trasmissione. Il principio della trasparenza è stato rispettato, in quanto il telespettatore sapeva con chi aveva a che fare. Benché le tre affermazioni possano essere ritenute imprecise o addirittura false sotto certi aspetti, esse vertevano su elementi tali da non influenzare in modo determinante l'opinione del pubblico. Va notato in particolare che il ricorrente, pur non avendo ammesso la sua appartenenza alle Brigate Rosse, ha riconosciuto in altri casi di aver fatto parte di un movimento che si è esposto al rischio dell'uso della violenza. A ciò va aggiunto che la domanda posta dal conduttore in studio, che era poco legata alla risposta data nel corso di un filmato successivo dal Presidente della commissione italiana d'inchiesta sul terrorismo e che quindi in un primo momento aveva adito a confusione, non ha pregiudicato la possibilità del pubblico di farsi un'opinione.
E. 6.3 Il ricorrente rimprovera inoltre alla trasmissione di non aver spiegato le conseguenze che potrebbe avere l'applicazione dell'art. 68 del Codice penale svizzero (qui di seguito: CP). Quest'articolo, che riguarda il concorso di reati o di disposizioni penali, è relativamente complesso per i giuristi e difficile da capire per un pubblico non specializzato. I meccanismi dell'art. 68 CP non sono stati menzionati direttamente nel corso della trasmissione, anche se uno degli intervistati vi ha fatto allusione indirettamente, citando la possibilità data alla Svizzera di giudicare in un solo processo il caso Moro e il caso Tartaglione (dichiarazione di Antonio Marini, trascrizione della trasmissione "Falò" del 26.10.2000, pag. 1). Si tratta chiaramente di una lacuna della trasmissione. Si può tuttavia considerare che la questione dell'art. 68 riguardava un aspetto molto tecnico, che non era essenziale per la comprensione generale del servizio, in particolare se un secondo processo in Svizzera potrebbe avere luogo. Il telespettatore era quindi in grado di farsi un'opinione sufficientemente
- 10 - chiara della complessità giuridica del caso, sulla base degli elementi forniti. In particolare, le affermazioni del procuraratore luganese Marcellini erano chiare per quanto riguarda le difficoltà che si presenterebbero se dovesse tenersi in Svizzera un processo sul rapimento di Aldo Moro.
E. 6.4 Il ricorrente da un lato sostiene che gli è stata negata in modo sleale e disonesto la possibilità di esprimersi e dall'altro critica la scelta delle persone interpellate.
E. 6.4.1 Per quanto concerne il primo aspetto, esistono versioni contradditorie su come si sono realmente svolti i fatti tra il ricorrente e i giornalisti di "Falò". Anche se l'AIRR non considera il modo in cui la trasmissione è stata realizzata o prodotta, è incontestabile che il ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi durante la trasmissione, ma non l'ha fatto. Il suo rifiuto non giustificava un eventuale annullamento della trasmissione. Inoltre i giornalisti non hanno formulato una nuova accusa contro il ricorrente tale da rendere indispensabile il suo punto di vista.
E. 6.4.2 Il secondo aspetto, cioè la scelta delle persone intervistate, è strettamente legato al tema della trasmissione. Durante il servizio, si sono susseguite le dichiarazioni di due pubblici ministeri italiani, del procuratore generale del Cantone Ticino, di un membro dell'Ufficio federale di polizia, di un membro del Gran Consiglio ticinese, di un accusato nell'ambito del processo "Moro quater", dell'avvocato difensore del ricorrente e del presidente della commissione italiana sulle stragi. Poiché l'argomento trattato riguardava soprattutto elementi di tecnica giuridica, l'emittente ha giustamente scelto di far intervenire rappresentanti delle autorità penali, specialisti della materia, in particolare delle norme di procedura penale. Tuttavia, sarebbe stato opportuno presentare in modo un po' più circostanziato il punto di vista della difesa.
E. 6.5 Il ricorrente critica l'uso che si è fatto della sua immagine durante la trasmissione "Falò" a lui dedicata. In generale, il telespettatore associa automaticamente un certo evento e una certa informazione a una determinata immagine. Il contenuto, il significato e l'interpretazione che il pubblico attribuisce ad una dichiarazione possono essere influenzati in maniera determinante dalla scelta delle immagini (GAAC 64/2000, n. 120, pag. 1217). Non spetta all'AIRR pronunciarsi sulla provenienza delle immagini, né tantomeno sulla loro liceità sul piano civile o penale. Un'eventuale illiceità dell'immagine non implica d'ufficio una violazione del diritto in materia di programmi. Nel caso particolare, la diffusione della fotografia del ricorrente non rappresenta in sé una violazione, nella misura in cui egli ha mantenuto una certa notorietà. Lo stesso vale per le immagini relative al suo arresto in Corsica. Quanto alle immagini cruente, l'emittente non le ha utilizzate per influire sulla gravità di un fatto (GAAC 56/1992, n. 29, pag. 226). Queste immagini riguardavano avvenimenti strettamente
- 11 - legati al contesto giudiziario del "caso B".
E. 6.6 In ultima analisi, il ricorrente denuncia la violazione del principio della presunzione di innocenza. Questo principio, sancito dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6 § 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (qui di seguito: CEDU, RS 0.101), non deve essere preso in considerazione solamente nell'ambito del diritto penale, ma anche nel diritto in materia di programmi (DTF 116 IV 31 ss; GAAC 57/1993, n. 45, p. 370). Secondo prassi costante dell'AIRR, la presunzione di innocenza costituisce uno degli aspetti del principio della presentazione corretta degli avvenimenti (GAAC 60/1996, n. 22, pag. 173; GAAC 57/1993, n. 45, pag. 371). Il Tribunale federale (qui di seguito: TF) si è espresso più volte sulla questione del rispetto del principio della presunzione di innocenza da parte dei mass media, invitando in particolare la televisione ad attenervisi sempre, ma soprattutto in occasione di processi penali, già prima dell'inizio del dibattimento (DTF 116 Ia 27).
E. 6.7 Nella fattispecie, la trasmissione "Falò" del 26 ottobre 2000 dedicata al "caso B" aveva lo scopo di fare il punto della complessa situazione giuridica del ricorrente. Il dibattito era stato rilanciato a seguito delle interviste rilasciate alla stampa dal ricorrente. Il pubblico non doveva farsi un'opinione su un processo in corso, bensì sulle "noie" del ricorrente con la giustizia, nella prospettiva di un eventuale processo in Svizzera. Considerata la trasmissione nel suo insieme, è giocoforza constatare che il punto di vista del ricorrente è stato poco rappresentato. Tuttavia, visto il carattere essenzialmente tecnico dell'argomento trattato, non era indispensabile che il ricorrente difendesse una posizione precisa.
E. 6.8 Il principio della presunzione di innocenza non era quindi in primo piano. Il nodo centrale della trasmissione non era la colpevolezza o meno del ricorrente. Quest'ultimo era già stato giudicato in Svizzera e in Italia. A parte la questione dell'estradizione pendente tra l'Italia e la Svizzera, nessun processo era in corso a suo carico. E' vero che il punto di vista del ricorrente non è emerso in modo adeguato, tuttavia l'emittente non ha presentato la sua situazione in maniera tale da danneggiarlo in un processo futuro. L'emittente non ha anticipato un giudizio di colpevolezza del ricorrente e ha rispettato il principio della presunzione di innocenza.
E. 7 Visto quanto esposto, il principio della presentazione corretta degli avvenimenti è stato rispettato. I telespettatori della TSI hanno potuto farsi liberamente una propria opinione in merito al "caso B", sulla base delle informazioni divulgate nel corso della trasmissione "Falò". Il ricorso deve quindi essere respinto, nella misura in cui si possa entrare in materia.
- 12 - Per questi motivi, l'Autorità di ricorso delibera:
1. Nella misura in cui si possa entrare in materia, il ricorso del signor B del 27 gennaio 2001 è respinto e si stabilisce che la trasmissione "Falò" del 26 ottobre 2000 non ha violato la legge federale sulla radiotelevisione.
2. Non sono disposte spese di procedura.
3. Notifica: (...) In nome della Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva Vie di ricorso Conformemente agli artt. 65 LRTV (RS 784.40) e 103 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell'Autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica. Notificato: il 30 novembre 2001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva _______________________________________________________________
b. 431 Decisione del 24 agosto 2001 concernente TSI: trasmissione "Falò" del 26 ottobre 2000, servizio dedicato al "caso B"; ricorso di B del 27 gennaio 2001 Composizione dell'autorità: Presidente: Marie-Louise Baumann, Vicepresidente Membri: Regula Bähler, Christine Baltzer, Barbara Janom Steiner, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter Segretari giuridici: Pierre Rieder, Catherine Josephides Dunand ________________ In fatto: A. Il 26 ottobre 2000, alle ore 21.45, nel corso della trasmissione "Falò", la TSI, Televisione della Svizzera italiana, ha trasmesso un servizio dedicato al "caso B". Durante il servizio, si sono espressi due pubblici ministeri italiani, il procuratore generale del Cantone Ticino, il presidente di una commissione d'inchiesta italiana e un rappresentante dell'Ufficio federale di polizia. Il servizio presentava inoltre materiali d'archivio relativi al processo svoltosi in Italia in assenza di B, tra cui le dichiarazioni del principale accusatore di B, Valerio Morucci, e dell'avvocato difensore .
- 2 - B. Il 27 gennaio 2001 (data del timbro postale), B (qui di seguito: il ricorrente) ha interposto ricorso presso l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (qui di seguito: l'autorità di ricorso o l'AIRR) contro la trasmissione succitata. Al ricorso è allegato il rapporto dell'organo di mediazione. Il ricorrente fa valere che " la presentazione, la struttura, l'impostazione ed il contenuto di quell'emissione" violano il principio della presunzione di innocenza, del droit à l'oubli e della protezione della personalità. Sempre secondo il ricorrente, la trasmissione contestata lede il suo diritto a non essere punito due volte per gli stessi fatti ("ne bis in idem") e infrange i doveri deontologici dell'equidistanza tra le opinioni e l'esposizione obiettiva dei fatti. Il ricorrente ritiene pertanto che la scelta delle persone intervistate durante il servizio sia stata unilaterale. A differenza del mediatore, egli è del parere che il pubblico non abbia potuto distinguere i fatti dalle opinioni. Molte delle interviste presentate durante la trasmissione conterrebbero errori grossolani, mai rettificati dal presentatore. Inoltre, una delle domande poste dal conduttore in studio non corrisponderebbe alla risposta data nel corso di un filmato successivo dal Presidente della commissione italiana d'inchiesta sul terrorismo. Il ricorrente imputa inoltre all'emittente di aver scelto alcune sue immagini violando la sua sfera privata e la sua presunzione di innocenza. C. Dopo aver preso atto del ricorso e d'intesa con gli altri membri dell'AIRR, Denis Barrelet e Sergio Caratti si sono ricusati. D. In applicazione dell'art. 64 cpv. 1 della legge federale sulla radiotelevisione (qui di seguito: LRTV), la Società svizzera di radiotelevisione (qui di seguito: la SSR) è stata invitata a pronunciarsi. Nella sua risposta del 15 marzo 2001, essa chiede il rigetto del ricorso, adducendo in primo luogo il principio sancito dalla legge dell'autonomia nella concezione dei programmi. L'interesse della trasmissione Falò per la vicenda di B è scaturito da un'intervista del 22 ottobre 2000 rilasciata da quest'ultimo al Corriere della sera. L'obiettivo della trasmissione era analizzare la possibile riapertura di un procedimento penale a carico di B in Svizzera, sulla base della sentenza del processo "Moro quater". In Italia, la sentenza di condanna di B a causa della sua partecipazione al rapimento e all'uccisione di Aldo Moro era passata in giudicato. La Francia aveva rifiutato l'estradizione del ricorrente verso l'Italia, mentre in Svizzera era ancora in corso un'istruttoria, senza che su di lui pendesse un'accusa. Il tema della trasmissione erano proprio questi "paradossi giudiziari". Dopo diverse telefonate con la redazione, il ricorrente ha deciso di non parteciparvi. Le opinioni personali potevano essere distinte chiaramente, le persone intervistate sono state ogni volta presentate con nome e funzione. I contenuti grossolanamente falsi a cui fa riferimento il ricorrente devono essere relativizzati. Le dichiarazioni in questione contenevano piuttosto delle imprecisioni su punti di secondaria importanza, che non hanno un
- 3 - influsso determinante sull'impressione generale data dalla trasmissione. Il "droit à l'oubli" rivendicato dal ricorrente in relazione al caso Tartaglione non può essere invocato in maniera assoluta. È stato lo stesso ricorrente a suscitare l'interesse dei media con la sua intervista. Per quanto concerne la presunzione di innocenza, occorrerebbe fare una distinzione tra diversi fatti e processi. Il principio "ne bis in idem" è invece esclusivamente di natura penale. La domanda posta dal conduttore in studio ha dato effettivamente adito ad equivoci, perché aveva poco a che fare con il filmato trasmesso successivamente. A ragione di ciò vi sono i ristretti tempi di produzione del servizio di Falò. Infine, poiché il ricorrente era divenuto un "personaggio pubblico", era giustificata la diffusione di fotografie e di documenti contenenti dati personali. E. Nella sua replica del 10 aprile 2001, il ricorrente ha sottolineato che il servizio in causa dava l'impressione di essere dedicato ad un colpevole. Esso si concentrava su una possibile riapertura di un procedimento penale, senza che alcun atto della magistratura ne desse il minimo indizio. Durante il servizio hanno preso la parola solo rappresentanti dell'accusa, che si sono espressi in quanto rappresentanti delle autorità, ottenendo così maggiore credibilità agli occhi del pubblico. Le persone che avrebbero potuto esprimere un punto di vista neutro o identico a quello del ricorrente sono state escluse dalla trasmissione. La redazione di Falò non ha compensato queste carenze. In fin dei conti, il servizio, nel diffondere dichiarazioni ingiustificate e offensive, ha trasmesso al pubblico un'immagine molto negativa del ricorrente. La TSI non ha verificato la veridicità delle affermazioni fatte, nonostante il ricorrente l'abbia resa attenta alle dichiarazioni contestate. Il pubblico, quindi, era impossibilitato a farsi una propria opinione. Il rispetto del "droit à l'oubli" deriva dalla ponderazione degli interessi in gioco nel singolo caso. Il servizio contestato ha ricostruito il caso Tartaglione in modo sproporzionato, ricorrendo ad immagini e dati personali del ricorrente senza che alcun interesse pubblico lo giustificasse. Il dovere giornalistico di diligenza è venuto meno in relazione alla presunzione di innocenza e al principio "ne bis in idem". F. Nella sua duplica del 10 maggio 2001, l'emittente rinvia alla sua prima presa di posizione. Il tema della trasmissione era costituito dai paradossi creati dalla giustizia svizzera e italiana sul caso del ricorrente. Falò ha voluto privilegiare l'aspetto che maggiormente interessava il pubblico ticinese, cioè l'ipotesi di riapertura in Ticino di un nuovo procedimento penale a carico di B per i fatti addebitatagli nella sentenza scaturita dal processo "Moro quater". Le persone interpellate erano quelle che, secondo la redazione di Falò, erano le più appropriate e le più rappresentative per un'informazione del pubblico. Le persone proposte dal ricorrente non erano adeguate all'impostazione della trasmissione. Il servizio non mirava a sollevare accuse contro il ricorrente, né a fornire un vero e proprio resoconto
- 4 - giudiziario, ma piuttosto a presentare la situazione giuridica attuale e futura del ricorrente in Svizzera e in Italia. Contrariamente alle affermazioni del ricorrente, il servizio nel suo insieme ha presentato la vicenda in maniera chiara, equilibrata e corretta, fornendo al pubblico tutti gli elementi indispensabili per farsi una propria opinione sulla vicenda. La presunzione di innocenza va messa in rapporto con le condanne subite. Il procuratore generale del Cantone Ticino ha ricordato che un procedimento in Svizzera non condurrebbe necessariamente agli stessi risultati che in Italia. Un aspetto indirettamente riconosciuto anche dal Tribunale federale, che è qualcosa di più di un indizio, è la condanna passata in giudicato nel quadro di una procedura fondata sul diritto. Il principio della proporzionalità è stato rispettato, sia per quanto concerne il "droit à l'oubli" sia in relazione all'uso di dati personali e di fotografie. G. La duplica della SSR è stata notificata al ricorrente il 30 maggio 2001. Contemporaneamente le parti sono state informate che non ci sarebbe stato ulteriore scambio di corrispondenza.
- 5 - In diritto: 1. L’art. 62 cpv. 1 LRTV dispone che, entro 30 giorni dal deposito del rapporto scritto dell'organo di mediazione, contro la trasmissione contestata può essere interposto ricorso scritto presso l'autorità di ricorso. Il rapporto dell'organo di mediazione è datato 27 dicembre 2000; il ricorso è stato inoltrato all'AIRR con invio postale datato 27 gennaio 2001: il termine di 30 giorni è stato quindi rispettato. 2. L'art. 63 LRTV definisce la legittimazione. Può interporre ricorso, tra l'altro, chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all'organo di mediazione, abbia almeno 18 anni, sia cittadino svizzero o straniero con permesso di domicilio o di dimora e possa provare di avere uno stretto legame con l'oggetto della trasmissione contestata (art. 63 cpv. 1 lett. b LRTV, ricorso individuale o personale). Il ricorrente adempie le condizioni relative al ricorso personale, ovvero che egli ha uno stretto legame con l'oggetto della trasmissione, visto che il suo "caso" è al centro del servizio contestato. Poiché adempie anche le altre condizioni relative al ricorso e che il suo ricorso scritto è sufficientemente motivato ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 LRTV, l'AIRR può entrare in materia. 3. Il ricorrente presenta ricorso contro la decisione dell'organo di mediazione competente, integrando nel suo reclamo dei passaggi dettagliati di detto rapporto. Nel quadro della procedura giuridica relativa ai reclami (art. 60 ss LRTV), l'AIRR è l'organo di prima istanza e non l'istanza di ricorso dell'organo di mediazione. Gli organi di mediazione non hanno potere decisionale, ma hanno per l'appunto una funzione di mediazione e di conciliazione (art. 61 cpv. 1 e 2 LRTV). Il rapporto del mediatore costituisce pertanto un parere che non vincola l'Autorità di ricorso sul piano giuridico e sul quale essa non è tenuta a pronunciarsi nell'ambito del suo esame. 3.1 L’autorità di ricorso deve invece constatare nella sua decisione se vi è stata violazione delle disposizioni relative ai programmi (art. 65 cpv. 1 LRTV). Trattandosi della violazione di altre norme del diritto penale o del diritto della personalità, ad esempio, sono competenti solo i tribunali o le autorità amministrative (Gabriel Boinay, La contestation des émissions de radio et télévision, Porrentruy, 1996, pag. 106). 3.2 L’art. 64 cpv. 3 LRTV prevede il rifiuto o la sospensione dell'esame di un ricorso se i rimedi di diritto civile e penale rimangono aperti o inutilizzati. Nella fattispecie, questa disposizione legale non entra in linea di conto, poiché il ricorrente ha adito l'AIRR per diverse violazioni del diritto in materia di programmi. 3.3 Il principio « ne bis in idem » non fa parte del diritto in materia di
- 6 - programmi, bensì del diritto penale. Per questo motivo, esso non può essere preso in considerazione ai fini dell'esame del caso in questione. Quanto alla richiesta del ricorrente di avere la garanzia che la SSR non diffonda più sue immagini e gli restituisca una fotografia, l'AIRR non entra in materia. 3.4 L’esame dell'AIRR verte unicamente sulla trasmissione contestata (art. 58 cpv. 2 LRTV). In linea di massima, la maniera in cui una trasmissione è stata concepita e prodotta non è importante per giudicare se vi è stata violazione del diritto in materia di programmi (art. 56 cpv. 1 LRTV; vedi inoltre GAAC 62/1998 n. 50, pag. 458). Nella fattispecie, non sono determinanti i colloqui avvenuti prima della trasmissione del servizio tra il ricorrente e la TSI in merito alla scelta delle persone da intervistare, all'impostazione e al giorno della messa in onda del servizio. 4. Il ricorso definisce l'oggetto della contestazione e delimita in questo modo il potere di esame dell'autorità di ricorso. 4.1 Quando esamina un ricorso, l'AIRR è libera di determinare la scelta del diritto applicabile e non è vincolata dalle argomentazioni delle parti. Essa esamina la trasmissione nel suo insieme, in base alle norme pertinenti del diritto in materia di programmi, senza essere tenuta a prendere in considerazione tutti i reclami e le motivazioni addotti dalle parti (vedi Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 453; GAAC 61/1997 n. 69, pag. 650; 60/1996 n. 91, pag. 838). Il ricorrente denuncia una violazione dell'art. 3 cpv. 1 lett. a LRTV, dell'art. 4 LRTV, dell'art. 3 cpv. 2 lett. a e b e dell'art. 3 cpv. 5 della concessione rilasciata alla Società svizzera di radiotelevisione (concessione SSR). Il servizio contestato avrebbe infranto i principi relativi all'informazione, in particolare quelli concernenti la presentazione corretta degli avvenimenti, la presunzione di innocenza, il principio "ne bis in idem", il droit à l'oubli e la protezione della personalità. 4.2 In quanto norma speciale applicabile all'informazione, l'art. 4 LRTV è determinante per stabilire se, nella fattispecie, vi è stata violazione del diritto in materia di programmi. L'art. 3 LRTV è una disposizione di legge generale sul mandato delle emittenti. La concessione SSR si limita a riprendere il contenuto degli articoli 3 e 4 LRTV. 5. L’art. 93 della Costituzione federale (qui di seguito: Cost., RS 101) fissa i principi relativi alla radiodiffusione nel diritto svizzero. L'art. 93 cpv. 2 Cost. sancisce il principio della presentazione corretta degli avvenimenti, formulato espressamente nell'ultima frase del capoverso. 5.1 L'art. 4 LRTV enuncia i principi applicabili all'informazione. I programmi
- 7 - devono presentare correttamente gli avvenimenti nella loro molteplicità ed esprimere adeguatamente la pluralità delle opinioni. L'esame di una trasmissione sulla base dei requisiti del diritto in materia di programmi tiene conto in primo luogo della tutela del pubblico. Occorre quindi prendere in considerazione l'effetto che la trasmissione ha avuto sul pubblico (GAAC 62/1998, n. 27, pag. 200; DTF 119 Ib 166, 169). Occorre stabilire se il telespettatore ha potuto farsi liberamente una propria opinione sulla base delle informazioni divulgate durante la trasmissione (GAAC 62/1998, n. 50, pag. 459; 60/1996, n. 24, pag. 183; DTF 122 II 479). 5.2 Le emittenti devono rispettare alcuni doveri di diligenza giornalistica (vedi Dumermuth, op. cit., n. 73-84; Boinay, op. cit., n. 127, pag. 47). Il grado di diligenza richiesta varia e dipende dal rischio che il pubblico corre di non potersi fare indipendentemente una propria opinione. 5.2.1 L’esigenza di una presentazione corretta degli avvenimenti nella loro molteplicità vale in particolar modo per le trasmissioni di attualità. L'AIRR non ha quindi solamente il compito di esaminare la trasmissione dal punto di vista del telespettatore, ma anche di verificare che il giornalista abbia presentato i fatti e le opinioni in modo veritiero e secondo i criteri di diligenza giornalistica. L'obbligo della veridicità impone all'emittente di riportare in modo esatto i fatti la cui realtà è manifesta (GAAC 59/1995,
n. 42, pag. 353; DTF 114 Ib 204). L’obbligo di esporre in modo corretto gli avvenimenti non significa tuttavia che tutti i punti di vista debbano essere presentati in maniera identica, sia dal profilo qualitativo che quantitativo. È fondamentale invece che il telespettatore possa riconoscere l'esistenza e il contenuto di un'altra opinione (decisione non pubblicata del Tribunale federale del 12 settembre 2000, consid. 2b/cc). Il carattere e le particolarità della trasmissione contestata vanno anch'essi presi in considerazione. 5.2.2 Secondo prassi costante dell'AIRR, il controllo dell'obiettività di una trasmissione richiede non soltanto l'esame di ogni singola informazione, ma anche l'analisi dell'impressione generale data dalla trasmissione nel suo insieme (GAAC 62/1998, n. 27, pag. 200; 58/1994, n. 46, pag. 373; DTF 114 Ib 334, 343). La diffusione di un'informazione non corretta non costituisce in sé una violazione del dovere di presentare gli avvenimenti in modo fedele. Nella misura in cui non impediscono al pubblico di farsi una propria opinione sui punti centrali della trasmissione, gli errori costituiscono degli elementi accessori nell'ambito del diritto in materia di programmi (GAAC 64/2000, n. 64, pag. 1216 s.; vedi anche Dumermuth, op. cit., n. 71). 5.3 In virtù della garanzia costituzionale di autonomia e di indipendenza sancita dall'art. 93 cpv. 3 Cost., e ripresa nell'art. 5 LRTV, l'emittente può
- 8 - scegliere il tema di una trasmissione e trattarlo come crede, nei limiti del suo mandato culturale e dei principi applicabili. 5.4 La cronaca giudiziaria implica difficoltà specifiche insite nella materia trattata. L'informazione che viene data non deve essere troppo dettagliata nel presentare a livello teorico gli sviluppi giuridici di una vicenda, che non interessano il grande pubblico, ma nemmeno troppo scarsa, al punto da risultare incomprensibile. Il compito principale del cronista giudiziario è quello di far capire l'elemento chiave di un processo, mettendo in evidenza gli aspetti particolari che lo rendono interessante agli occhi di un pubblico non specializzato nella materia (GAAC 49/1985, n. 14, pag. 69). D'altronde va aggiunto che, in particolare in virtù del principio della presunzione di innocenza, i fatti presentati devono soddisfare esigenze particolari in materia di verità e diligenza giornalistica (Denis Barrelet, Droit de la communication, Berna, 1998, pag. 222; Franz Zeller, Zwischen Vorverurteilung und Justizkritik, Berna, 1998, pagg. 287 ss). Quando una persona, un'impresa o un'autorità sono oggetto di pesanti accuse, è indispensabile presentare il punto di vista dell'accusato in modo adeguato (GAAC 59/1995, n. 42, pag. 352). 6. In considerazione di queste disposizioni legali, è opportuno esaminare se la trasmissione "Falò" ha violato i principi dell'art. 4 LRTV applicabili all'informazione, in particolare il principio della presentazione corretta degli avvenimenti. Nella fattispecie, va ricordato innanzitutto che lo scopo principale della trasmissione era fare luce su una situazione giuridica paradossale, quella del ricorrente, al fine di sapere se ci sarebbe stato un nuovo processo in Svizzera in relazione al caso Moro. In altre parole, la trasmissione intendeva spiegare al telespettatore alcuni aspetti di tecnica giuridica e non informarlo su capi di accusa o su un processo in corso. 6.1 Il ricorrente rivendica il "droit à l'oubli" per il caso Tartaglione, per il quale è stato giudicato, condannato e messo in libertà condizionale. 6.1.1 Secondo la definizione che ne viene data dalle norme del diritto civile relative alla protezione della personalità, il "droit à l'oubli" non può mai essere assoluto, poiché elementi aventi un interesse particolare possono riemergere e giustificare un nuovo dibattito pubblico (DTF 109 II 357). In certi casi particolari, il "droit à l'oubli" deve lasciare spazio ad esigenze di pubblicità, quando si tratta di informazioni importanti (DTF 111 II 213 s). L'AIRR non ha mai dovuto stabilire se il "droit à l'oubli", alla stregua della presunzione di innocenza, debba essere assimilato ad una norma del diritto in materia di programmi. Nella fattispecie, la questione può rimanere aperta, poiché le circostanze impediscono al ricorrente di avvalersi della buona fede del "droit à l'oubli". 6.1.2 A seguito del suo arresto in Francia, il ricorrente ha accettato di rilasciare
- 9 - delle interviste alla stampa, facendo così parlare di sé e suscitando di nuovo un interesse per il suo caso nei mass media. Tornando a riparlare di B, i giornalisti si sono occupati di un caso complesso, in cui le due vicende, quella di Tartaglione e quella di Moro, sono legate tra loro e si situano nel più vasto contesto del terrorismo. I giornalisti avevano pertanto un interesse sufficiente a rievocare il caso Tartaglione. In questo caso il ricorrente non può quindi avvalersi del "droit à l'oubli". 6.2 Per quanto riguarda i passaggi del servizio ritenuti "grossolanamente falsi" dal ricorrente, ossia la sua appartenenza o meno alle Brigate Rosse, la questione dell'impunità e il fatto di aver scontato o meno una pena per il caso Moro, va rilevato che si tratta di estratti di interviste rilasciate da persone che si sono espresse a titolo personale, formulando opinioni proprie. Queste opinioni erano chiaramente riconoscibili come tali dal telespettatore e non costituivano pertanto dei fatti accertati. Inoltre, gli errori denunciati dal ricorrente non erano palesi al punto tale da obbligare il presentatore a rettificarli durante la trasmissione. Il principio della trasparenza è stato rispettato, in quanto il telespettatore sapeva con chi aveva a che fare. Benché le tre affermazioni possano essere ritenute imprecise o addirittura false sotto certi aspetti, esse vertevano su elementi tali da non influenzare in modo determinante l'opinione del pubblico. Va notato in particolare che il ricorrente, pur non avendo ammesso la sua appartenenza alle Brigate Rosse, ha riconosciuto in altri casi di aver fatto parte di un movimento che si è esposto al rischio dell'uso della violenza. A ciò va aggiunto che la domanda posta dal conduttore in studio, che era poco legata alla risposta data nel corso di un filmato successivo dal Presidente della commissione italiana d'inchiesta sul terrorismo e che quindi in un primo momento aveva adito a confusione, non ha pregiudicato la possibilità del pubblico di farsi un'opinione. 6.3 Il ricorrente rimprovera inoltre alla trasmissione di non aver spiegato le conseguenze che potrebbe avere l'applicazione dell'art. 68 del Codice penale svizzero (qui di seguito: CP). Quest'articolo, che riguarda il concorso di reati o di disposizioni penali, è relativamente complesso per i giuristi e difficile da capire per un pubblico non specializzato. I meccanismi dell'art. 68 CP non sono stati menzionati direttamente nel corso della trasmissione, anche se uno degli intervistati vi ha fatto allusione indirettamente, citando la possibilità data alla Svizzera di giudicare in un solo processo il caso Moro e il caso Tartaglione (dichiarazione di Antonio Marini, trascrizione della trasmissione "Falò" del 26.10.2000, pag. 1). Si tratta chiaramente di una lacuna della trasmissione. Si può tuttavia considerare che la questione dell'art. 68 riguardava un aspetto molto tecnico, che non era essenziale per la comprensione generale del servizio, in particolare se un secondo processo in Svizzera potrebbe avere luogo. Il telespettatore era quindi in grado di farsi un'opinione sufficientemente
- 10 - chiara della complessità giuridica del caso, sulla base degli elementi forniti. In particolare, le affermazioni del procuraratore luganese Marcellini erano chiare per quanto riguarda le difficoltà che si presenterebbero se dovesse tenersi in Svizzera un processo sul rapimento di Aldo Moro. 6.4 Il ricorrente da un lato sostiene che gli è stata negata in modo sleale e disonesto la possibilità di esprimersi e dall'altro critica la scelta delle persone interpellate. 6.4.1 Per quanto concerne il primo aspetto, esistono versioni contradditorie su come si sono realmente svolti i fatti tra il ricorrente e i giornalisti di "Falò". Anche se l'AIRR non considera il modo in cui la trasmissione è stata realizzata o prodotta, è incontestabile che il ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi durante la trasmissione, ma non l'ha fatto. Il suo rifiuto non giustificava un eventuale annullamento della trasmissione. Inoltre i giornalisti non hanno formulato una nuova accusa contro il ricorrente tale da rendere indispensabile il suo punto di vista. 6.4.2 Il secondo aspetto, cioè la scelta delle persone intervistate, è strettamente legato al tema della trasmissione. Durante il servizio, si sono susseguite le dichiarazioni di due pubblici ministeri italiani, del procuratore generale del Cantone Ticino, di un membro dell'Ufficio federale di polizia, di un membro del Gran Consiglio ticinese, di un accusato nell'ambito del processo "Moro quater", dell'avvocato difensore del ricorrente e del presidente della commissione italiana sulle stragi. Poiché l'argomento trattato riguardava soprattutto elementi di tecnica giuridica, l'emittente ha giustamente scelto di far intervenire rappresentanti delle autorità penali, specialisti della materia, in particolare delle norme di procedura penale. Tuttavia, sarebbe stato opportuno presentare in modo un po' più circostanziato il punto di vista della difesa. 6.5 Il ricorrente critica l'uso che si è fatto della sua immagine durante la trasmissione "Falò" a lui dedicata. In generale, il telespettatore associa automaticamente un certo evento e una certa informazione a una determinata immagine. Il contenuto, il significato e l'interpretazione che il pubblico attribuisce ad una dichiarazione possono essere influenzati in maniera determinante dalla scelta delle immagini (GAAC 64/2000, n. 120, pag. 1217). Non spetta all'AIRR pronunciarsi sulla provenienza delle immagini, né tantomeno sulla loro liceità sul piano civile o penale. Un'eventuale illiceità dell'immagine non implica d'ufficio una violazione del diritto in materia di programmi. Nel caso particolare, la diffusione della fotografia del ricorrente non rappresenta in sé una violazione, nella misura in cui egli ha mantenuto una certa notorietà. Lo stesso vale per le immagini relative al suo arresto in Corsica. Quanto alle immagini cruente, l'emittente non le ha utilizzate per influire sulla gravità di un fatto (GAAC 56/1992, n. 29, pag. 226). Queste immagini riguardavano avvenimenti strettamente
- 11 - legati al contesto giudiziario del "caso B". 6.6 In ultima analisi, il ricorrente denuncia la violazione del principio della presunzione di innocenza. Questo principio, sancito dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6 § 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (qui di seguito: CEDU, RS 0.101), non deve essere preso in considerazione solamente nell'ambito del diritto penale, ma anche nel diritto in materia di programmi (DTF 116 IV 31 ss; GAAC 57/1993, n. 45, p. 370). Secondo prassi costante dell'AIRR, la presunzione di innocenza costituisce uno degli aspetti del principio della presentazione corretta degli avvenimenti (GAAC 60/1996, n. 22, pag. 173; GAAC 57/1993, n. 45, pag. 371). Il Tribunale federale (qui di seguito: TF) si è espresso più volte sulla questione del rispetto del principio della presunzione di innocenza da parte dei mass media, invitando in particolare la televisione ad attenervisi sempre, ma soprattutto in occasione di processi penali, già prima dell'inizio del dibattimento (DTF 116 Ia 27). 6.7 Nella fattispecie, la trasmissione "Falò" del 26 ottobre 2000 dedicata al "caso B" aveva lo scopo di fare il punto della complessa situazione giuridica del ricorrente. Il dibattito era stato rilanciato a seguito delle interviste rilasciate alla stampa dal ricorrente. Il pubblico non doveva farsi un'opinione su un processo in corso, bensì sulle "noie" del ricorrente con la giustizia, nella prospettiva di un eventuale processo in Svizzera. Considerata la trasmissione nel suo insieme, è giocoforza constatare che il punto di vista del ricorrente è stato poco rappresentato. Tuttavia, visto il carattere essenzialmente tecnico dell'argomento trattato, non era indispensabile che il ricorrente difendesse una posizione precisa. 6.8 Il principio della presunzione di innocenza non era quindi in primo piano. Il nodo centrale della trasmissione non era la colpevolezza o meno del ricorrente. Quest'ultimo era già stato giudicato in Svizzera e in Italia. A parte la questione dell'estradizione pendente tra l'Italia e la Svizzera, nessun processo era in corso a suo carico. E' vero che il punto di vista del ricorrente non è emerso in modo adeguato, tuttavia l'emittente non ha presentato la sua situazione in maniera tale da danneggiarlo in un processo futuro. L'emittente non ha anticipato un giudizio di colpevolezza del ricorrente e ha rispettato il principio della presunzione di innocenza. 7. Visto quanto esposto, il principio della presentazione corretta degli avvenimenti è stato rispettato. I telespettatori della TSI hanno potuto farsi liberamente una propria opinione in merito al "caso B", sulla base delle informazioni divulgate nel corso della trasmissione "Falò". Il ricorso deve quindi essere respinto, nella misura in cui si possa entrare in materia.
- 12 - Per questi motivi, l'Autorità di ricorso delibera:
1. Nella misura in cui si possa entrare in materia, il ricorso del signor B del 27 gennaio 2001 è respinto e si stabilisce che la trasmissione "Falò" del 26 ottobre 2000 non ha violato la legge federale sulla radiotelevisione.
2. Non sono disposte spese di procedura.
3. Notifica: (...) In nome della Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva Vie di ricorso Conformemente agli artt. 65 LRTV (RS 784.40) e 103 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell'Autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica. Notificato: il 30 novembre 2001