Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 __________, accusato e detenuto, è certamente legittimato all'inoltro della presente istanza.
Il preavviso negativo, consegnato, unitamente all'incarto, a questo ufficio il 9 agosto 2004, è tempestivo.
E. 1.1 La presente decisione verterà unicamente sulla richiesta di libertà provvisoria, ritenuto che per quanto concerne la richiesta di trasferimento all'ospedale e quella di accesso agli atti, il Procuratore pubblico il 9 agosto 2004 ha emanato una separata decisione negativa, avverso la quale __________ ha la facoltà di interporre reclamo.
E. 2 I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dellistruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che lelenco dei motivi di interesse pubblico nellart. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dellordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
E. 3 Sufficienti presupposti di legge, come esplicati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, perlomeno fino a miglior definizione dell'assetto probatorio.
E. 3.1 I seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ sono dati.
I fatti che hanno condotto all'arresto di __________ possono così venire riassunti.
La sera del 12 luglio 2004, nell'ambito di un grosso traffico di eroina, sono stati arrestati due cittadini albanesi dediti al traffico di stupefacenti, __________ ed __________. In quell'occasione si è pure proceduto all'interrogatorio di __________, che si trovava con __________: __________ che gli sms rinvenuti dagli inquirenti nel suo cellulare e relativi alla disponibilità di sostanza da taglio fossero a lui indirizzati.
Il 13 luglio 2004 si è proceduto all'arresto di __________, persona che secondo le dichiarazioni di __________ e __________ avrebbe dato loro ospitalità in Ticino: __________, consumatore e spacciatore di eroina, nel corso del verbale 20 luglio 2004, che deve ancora essere contestato ad __________, ha ammesso di aver acquistato eroina a __________ dall'aprile 2003 fino a fine maggio 2004, in ragione di circa 40 grammi ogni 10 giorni, tramite una persona di fiducia, cioè __________. Ciò che ha portato all'arresto di __________ il giorno successivo, arresto, come detto, confermato dal GIAR il giorno successivo.
__________, dopo il suo arresto, ha ammesso di aver effettuato dei viaggi a __________ per conto di __________, precisando di non essere mai andato a __________ a comperare direttamente eroina per conto di __________, a suo dire egli avrebbe unicamente accompagnato, su richiesta e per conto di __________, un amico di quest'ultimo a __________ fino al mese di ottobre/novembre 2003, precisando pure che dopo che questo amico - si tratterebbe di una persona straniera - è sparito __________ gli avrebbe chiesto di accompagnare a __________ per suo conto una seconda persona, tale __________ che in realtà si chiamerebbe __________ (verbale Pol. 21 luglio 2004). Dinnanzi al GIAR ha dichiarato di aver immaginato che dette persone comprassero sostanze stupefacenti, nonché di avere accompagnato a __________, negli ultimi due mesi, anche __________ e __________ (cfr. verbale GIAR 22 luglio 2004, p. 2).
Successivamente, __________ - nel corso del verbale 29 luglio 2004, ancora da contestare a __________ - ha parzialmente modificato la propria versione, dichiarando che __________ per suo conto a __________ non andava da solo, ma accompagnava un'altra persona, sulla cui identità vi è discrepanza con quanto dichiarato da __________, e di non aver mai acquistato eroina per il tramite di __________. Ciò che fa nascere il sospetto che __________ abbia effettuato viaggi/trasporti anche per conto di altre persone e non soltanto di __________.
Nel corso del verbale 4 agosto 2004 dinanzi al Procuratore pubblico __________ ha ammesso di saper sin dall'inizio che i viaggi a __________ erano finalizzati all'acquisto di sostanze stupefacenti (p. 2).
Alla luce di quanto sopra esposto, con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede (che non è deputata a pronunciarsi sul merito delle accuse e deve evitare di pregiudicare l'eventuale giudizio di merito), si può concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, segnatamente nel traffico di stupefacenti.
E. 3.2 Quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:
"
-In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
-E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
-Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dellaccusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.
Se è vero che __________ il 21 luglio 2004 dopo aver saputo che la polizia lo aveva cercato al proprio domicilio, ha contattato telefonicamente la polizia e successivamente ha dato seguito alla convocazione, è altrettanto vero che sin dall'inizio dell'inchiesta l'accusato, ha sostanzialmente tenuto un atteggiamento negatorio, e meglio ha dimostrato palese reticenza nell'ammettere le proprie responsabilità, se non davanti a precisi riscontri. Infatti, nel corso del suo primo interrogatorio, quello del 12 luglio 2004, __________, seppure interrogato in merito al traffico di eroina, ha negato ogni suo coinvolgimento, come pure che gli sms rinvenuti sul suo natel fossero a lui indirizzati; dopo il suo arresto del 21 luglio 2004, ha dapprima ammesso, a fronte di precisa contestazione, di aver effettuato dei viaggi a __________ per conto di __________, ma di non sapere di preciso che cosa andassero a fare le persone che accompagnava (verbale Pol. 21 luglio 2004), poi di immaginare che i viaggi fossero finalizzati all'acquisito di droga (cfr. verbale GIAR 22 luglio 2004), ed infine di sapere fin dall'inizio che lo scopo degli stessi era l'acquisto di eroina (cfr. verbale PP 4 agosto 2004). Reticenza peraltro emersa anche con riferimento al suo consumo di sostanze stupefacenti: l'istante ha dichiarato di consumare saltuariamente marijuana ed in due occasioni eroina, e, soltanto dopo aver preso atto dell'esito delle analisi delle urine, risultate positive alla cocaina, ha ammesso di fare uso anche di tale sostanza.
Numerose sono ancora le esigenze istruttorie da esperire, anche mediante confronti fra le persone coinvolte, per chiarire i rispettivi ruoli, segnatamente con __________, le cui dichiarazioni che pure devono ancora essere contestate ad __________, divergono da quelle di quest'ultimo sia riguardo all'indicazione delle persone che quest'ultimo avrebbe accompagnato a __________ - persone peraltro tuttora da identificare -, sia riguardo alla consegna dei soldi per l'acquisito dell'eroina che al numero di viaggi effettuati.
Si tratta di passi d'inchiesta che esigono il mantenimento del carcere preventivo di __________: la sua posizione sostanzialmente negatoria rende palese il rischio di collusione con le altre persone coinvolte, che si trovano ancora a piede libero, ed il pericolo di inquinamento delle prove. Ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio degli stessi accusati. Il fatto che tali accertamenti non siano ancora stati (tutti) effettuati, ad esempio quelli relativi alle versioni contrastanti fra l'accusato e __________, non può essere ritenuto lesivo del principio di proporzionalità, tenuto conto del fatto che l'inchiesta, sin qui condotta in modo celere e preciso, procede parallelamente anche nei confronti di altre persone, alcune, come detto, ancora da identificarsi e quindi a piede libero, e che pertanto gli atti d'inchiesta nei confronti dell'uno sono funzionali anche all'inchiesta dell'altro. Ovviamente ciò vale per il momento attuale: l'autorità inquirente è quindi invitata a procedere celermente - così come avvenuto fino a tutt'oggi - agli accertamenti mancanti (nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP), caso contrario non potranno ulteriormente essere fatti valere per giustificare il mantenimento del carcere preventivo del qui istante.
L'esistenza di un pericolo di collusione ed inquinamento delle prove preclude l'applicazione di misure sostitutive, come invece proposto dalla difesa, essendo le stesse notoriamente inadatte a scongiurare tale pericolo.
E. 3.3 L'esistenza di un pericolo di fuga e di recidiva, non é neppure accennata dal magistrato inquirente; ci si può pertanto esimere, in questa sede, dall'analisi di una loro esistenza.
E. 4 In concreto sono quindi date le condizioni che giustificano la detenzione preventiva - seri indizi di colpevolezza, bisogni istruttori e pericolo di collusione ed inquinamento delle prove -. In siffatte circostanze la situazione famigliare e quella lavorativa di __________, per quanto spiacevoli, non ostano al protrarsi della sua detenzione preventiva.
Visto il lasso di tempo intercorso fra l'arresto e l'istanza di libertà provvisoria ora in esame (circa 2 settimane), va infine rilevato che il carcere preventivo sofferto ed ipotizzabile, in un procedimento che risulta essere condotto con sollecitudine nonostante la presenza di più persone coinvolte, è rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento alla presumibile pena.
Resta sottinteso l'obbligo per il magistrato inquirente di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
Il presente giudizio, in tema di libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia.
P.Q.M.
richiamati gli articoli 19 cifra 2 LFStup, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP,
decide:
1.Listanza è respinta.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni
dallintimazione.
4.Intimazione:
giudice Ursula Züblin
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.INC.2004.41303
Lugano
12 agosto 2004
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria 5/6 agosto 2004 presentata da
__________, c/o Celle pretoriali, 6500 Bellinzona
patr. dalla lic. iur.__________
e qui trasmessa con il preavviso negativo del 9 agosto 2004 dal
Procuratore pubblico Rosa Item, 6900 Lugano
Viste le osservazioni 11 agosto 2004 della difesa;
visto l'inc. MP __________;
ritenuto
in fatto
A.
__________ è stato arrestato il 21 luglio 2004 con contestuale promozione dell'accusa per titolo di infrazione aggravata alla LFStup.
L'arresto è stato confermato dal GIAR il giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di colpevolezza e necessità istruttorie (doc. 3, inc. GIAR 413.2004.1).
In sostanza, __________ è accusato di essere implicato, dall'aprile 2003, in un ingente traffico di eroina tra __________ e __________.
B.
Con l'istanza qui in discussione __________ chiede, in via principale, di essere immediatamente posto in libertà provvisoria.
L'accusato, non contesta l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a suo carico (cfr. istanza p. 3), per quanto concerne i suo ruolo di accompagnatore di persone coinvolte nell'acquisto di stupefacenti, ma contesta quello di collaboratore attivo nell'acquisto e nella vendita di sostanze stupefacenti, tanto più che tali accuse troverebbero il proprio fondamento unicamente nelle dichiarazioni di __________, anch'egli inquisito e quindi non affidabile, ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso è tossicodipendente. Inoltre contesta l'esistenza di un pericolo di collusione, essendo le persone che hanno formulato chiamate in correità già detenute. Di conseguenza, essendo peraltro stata negata dal GIAR l'esistenza del pericolo di fuga e di quello di recidiva, come risulta dal verbale 22 luglio 2004 di conferma dell'arresto, non sarebbero date le condizioni per il mantenimento della carcerazione preventiva. Il perdurare della detenzione preventiva, il cui scopo potrebbe peraltro essere raggiunto con l'adozione di misure sostitutive ai sensi degli art. 95 ss CPP, sarebbe quindi contrario al principio di proporzionalità. A maggior ragione considerato che __________ vive con la madre malata di cancro"la quale potrebbe mancare a breve termine"e che l'eventuale protrarsi della carcerazione preventiva comprometterebbe l'attività lavorativa dell'istante.
In via subordinata __________ chiede, dopo aver rilevato l'anticostituzionalità delle condizioni di detenzione presso le celle pretoriali, di essere trasferito in ospedale, accusando problemi relativi ai pasti in cella, nonché che al suo difensore venga garantito il completo accesso agli atti.
C.
Con preavviso negativo 9 agosto 2003 il magistrato inquirente, dopo aver evidenziato i gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, indica la sussistenza di bisogni dell'istruzione, nonché del pericolo di inquinamento e collusione delle prove, considerato anche l'atteggiamento sostanzialmente reticente dell'accusato. Tenuto conto della gravità del reato e delle difficoltà dell'inchiesta, non da ultimo per il numero di persone coinvolte, il principio di proporzionalità sarebbe rispettato.
Da ultimo, in merito alle richieste di trasferimento in ospedale e di accesso agli atti, ha precisato di aver emanato in pari data separata decisione negativa.
D.
Con osservazioni 11 agosto 2004 la difesa si riconferma sostanzialmente nelle argomentazioni di cui all'istanza 5 agosto 2004.
Delle altre affermazioni e/o argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
E considerato
In diritto
1.
__________, accusato e detenuto, è certamente legittimato all'inoltro della presente istanza.
Il preavviso negativo, consegnato, unitamente all'incarto, a questo ufficio il 9 agosto 2004, è tempestivo.
1.1
La presente decisione verterà unicamente sulla richiesta di libertà provvisoria, ritenuto che per quanto concerne la richiesta di trasferimento all'ospedale e quella di accesso agli atti, il Procuratore pubblico il 9 agosto 2004 ha emanato una separata decisione negativa, avverso la quale __________ ha la facoltà di interporre reclamo.
2.
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dellistruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che lelenco dei motivi di interesse pubblico nellart. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dellordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
3.
Sufficienti presupposti di legge, come esplicati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, perlomeno fino a miglior definizione dell'assetto probatorio.
3.1
I seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ sono dati.
I fatti che hanno condotto all'arresto di __________ possono così venire riassunti.
La sera del 12 luglio 2004, nell'ambito di un grosso traffico di eroina, sono stati arrestati due cittadini albanesi dediti al traffico di stupefacenti, __________ ed __________. In quell'occasione si è pure proceduto all'interrogatorio di __________, che si trovava con __________: __________ che gli sms rinvenuti dagli inquirenti nel suo cellulare e relativi alla disponibilità di sostanza da taglio fossero a lui indirizzati.
Il 13 luglio 2004 si è proceduto all'arresto di __________, persona che secondo le dichiarazioni di __________ e __________ avrebbe dato loro ospitalità in Ticino: __________, consumatore e spacciatore di eroina, nel corso del verbale 20 luglio 2004, che deve ancora essere contestato ad __________, ha ammesso di aver acquistato eroina a __________ dall'aprile 2003 fino a fine maggio 2004, in ragione di circa 40 grammi ogni 10 giorni, tramite una persona di fiducia, cioè __________. Ciò che ha portato all'arresto di __________ il giorno successivo, arresto, come detto, confermato dal GIAR il giorno successivo.
__________, dopo il suo arresto, ha ammesso di aver effettuato dei viaggi a __________ per conto di __________, precisando di non essere mai andato a __________ a comperare direttamente eroina per conto di __________, a suo dire egli avrebbe unicamente accompagnato, su richiesta e per conto di __________, un amico di quest'ultimo a __________ fino al mese di ottobre/novembre 2003, precisando pure che dopo che questo amico - si tratterebbe di una persona straniera - è sparito __________ gli avrebbe chiesto di accompagnare a __________ per suo conto una seconda persona, tale __________ che in realtà si chiamerebbe __________ (verbale Pol. 21 luglio 2004). Dinnanzi al GIAR ha dichiarato di aver immaginato che dette persone comprassero sostanze stupefacenti, nonché di avere accompagnato a __________, negli ultimi due mesi, anche __________ e __________ (cfr. verbale GIAR 22 luglio 2004, p. 2).
Successivamente, __________ - nel corso del verbale 29 luglio 2004, ancora da contestare a __________ - ha parzialmente modificato la propria versione, dichiarando che __________ per suo conto a __________ non andava da solo, ma accompagnava un'altra persona, sulla cui identità vi è discrepanza con quanto dichiarato da __________, e di non aver mai acquistato eroina per il tramite di __________. Ciò che fa nascere il sospetto che __________ abbia effettuato viaggi/trasporti anche per conto di altre persone e non soltanto di __________.
Nel corso del verbale 4 agosto 2004 dinanzi al Procuratore pubblico __________ ha ammesso di saper sin dall'inizio che i viaggi a __________ erano finalizzati all'acquisto di sostanze stupefacenti (p. 2).
Alla luce di quanto sopra esposto, con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede (che non è deputata a pronunciarsi sul merito delle accuse e deve evitare di pregiudicare l'eventuale giudizio di merito), si può concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, segnatamente nel traffico di stupefacenti.
3.2.
Quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:
"
-In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
-E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
-Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dellaccusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.
Se è vero che __________ il 21 luglio 2004 dopo aver saputo che la polizia lo aveva cercato al proprio domicilio, ha contattato telefonicamente la polizia e successivamente ha dato seguito alla convocazione, è altrettanto vero che sin dall'inizio dell'inchiesta l'accusato, ha sostanzialmente tenuto un atteggiamento negatorio, e meglio ha dimostrato palese reticenza nell'ammettere le proprie responsabilità, se non davanti a precisi riscontri. Infatti, nel corso del suo primo interrogatorio, quello del 12 luglio 2004, __________, seppure interrogato in merito al traffico di eroina, ha negato ogni suo coinvolgimento, come pure che gli sms rinvenuti sul suo natel fossero a lui indirizzati; dopo il suo arresto del 21 luglio 2004, ha dapprima ammesso, a fronte di precisa contestazione, di aver effettuato dei viaggi a __________ per conto di __________, ma di non sapere di preciso che cosa andassero a fare le persone che accompagnava (verbale Pol. 21 luglio 2004), poi di immaginare che i viaggi fossero finalizzati all'acquisito di droga (cfr. verbale GIAR 22 luglio 2004), ed infine di sapere fin dall'inizio che lo scopo degli stessi era l'acquisto di eroina (cfr. verbale PP 4 agosto 2004). Reticenza peraltro emersa anche con riferimento al suo consumo di sostanze stupefacenti: l'istante ha dichiarato di consumare saltuariamente marijuana ed in due occasioni eroina, e, soltanto dopo aver preso atto dell'esito delle analisi delle urine, risultate positive alla cocaina, ha ammesso di fare uso anche di tale sostanza.
Numerose sono ancora le esigenze istruttorie da esperire, anche mediante confronti fra le persone coinvolte, per chiarire i rispettivi ruoli, segnatamente con __________, le cui dichiarazioni che pure devono ancora essere contestate ad __________, divergono da quelle di quest'ultimo sia riguardo all'indicazione delle persone che quest'ultimo avrebbe accompagnato a __________ - persone peraltro tuttora da identificare -, sia riguardo alla consegna dei soldi per l'acquisito dell'eroina che al numero di viaggi effettuati.
Si tratta di passi d'inchiesta che esigono il mantenimento del carcere preventivo di __________: la sua posizione sostanzialmente negatoria rende palese il rischio di collusione con le altre persone coinvolte, che si trovano ancora a piede libero, ed il pericolo di inquinamento delle prove. Ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio degli stessi accusati. Il fatto che tali accertamenti non siano ancora stati (tutti) effettuati, ad esempio quelli relativi alle versioni contrastanti fra l'accusato e __________, non può essere ritenuto lesivo del principio di proporzionalità, tenuto conto del fatto che l'inchiesta, sin qui condotta in modo celere e preciso, procede parallelamente anche nei confronti di altre persone, alcune, come detto, ancora da identificarsi e quindi a piede libero, e che pertanto gli atti d'inchiesta nei confronti dell'uno sono funzionali anche all'inchiesta dell'altro. Ovviamente ciò vale per il momento attuale: l'autorità inquirente è quindi invitata a procedere celermente - così come avvenuto fino a tutt'oggi - agli accertamenti mancanti (nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP), caso contrario non potranno ulteriormente essere fatti valere per giustificare il mantenimento del carcere preventivo del qui istante.
L'esistenza di un pericolo di collusione ed inquinamento delle prove preclude l'applicazione di misure sostitutive, come invece proposto dalla difesa, essendo le stesse notoriamente inadatte a scongiurare tale pericolo.
3.3.
L'esistenza di un pericolo di fuga e di recidiva, non é neppure accennata dal magistrato inquirente; ci si può pertanto esimere, in questa sede, dall'analisi di una loro esistenza.
4.
In concreto sono quindi date le condizioni che giustificano la detenzione preventiva - seri indizi di colpevolezza, bisogni istruttori e pericolo di collusione ed inquinamento delle prove -. In siffatte circostanze la situazione famigliare e quella lavorativa di __________, per quanto spiacevoli, non ostano al protrarsi della sua detenzione preventiva.
Visto il lasso di tempo intercorso fra l'arresto e l'istanza di libertà provvisoria ora in esame (circa 2 settimane), va infine rilevato che il carcere preventivo sofferto ed ipotizzabile, in un procedimento che risulta essere condotto con sollecitudine nonostante la presenza di più persone coinvolte, è rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento alla presumibile pena.
Resta sottinteso l'obbligo per il magistrato inquirente di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
Il presente giudizio, in tema di libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia.
P.Q.M.
richiamati gli articoli 19 cifra 2 LFStup, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP,
decide:
1.Listanza è respinta.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni
dallintimazione.
4.Intimazione:
giudice Ursula Züblin