Sachverhalt
si sarebbero rivelati oggettivamente non corretti.
Per quanto riguarda laudizione dei testi __________ e __________, che dovrebbero informare circa le difficoltà linguistiche dellaccusato, il magistrato inquirente osserva che laccusato si esprime bene in italiano, egli peraltro era patrocinato al momento della sua audizione e, per di più, i due testi nulla potrebbero dire su cosa abbia compreso o inteso dire laccusato durante laudizione del 5 luglio 2007. Se a mente della difesa il __________ potrebbe smentire alcune affermazioni della presunta vittima a proposito di quanto accaduto durante la visita dentrata tale testimonianza sarebbe ininfluente dal momento che il comportamento assunto dallaccusato in quelloccasione non è al vaglio degli inquirenti. Linterrogatorio del __________ sarebbe inutile considerata lassunzione agli atti di un suo rapporto in merito alle modalità e allopportunità di una visita al momento dellammissione in clinica, durante la degenza e in caso di malessere del paziente.
Per quanto riguarda lassunzione agli atti di un rapporto dello psicologo della signora __________ e la richiesta di erezione di una perizia psichiatrica della stessa il PP afferma che la difesa sembra aver confuso i ruoli processuali delle parti. Non si vede cosa potrebbe riferire in ordine agli avvenimenti leventuale psicologo che la parte lesa potrebbe avere consultato; lo stesso dicasi per lerezione di una perizia psichiatrica che si rivela assolutamente inutile per laccertamento delleventuale realizzazione del reato.
D.
Con il reclamo 17/18 dicembre 2007 che ci occupa (Inc. GIAR 575.2007.1, doc. 1), il reclamante, rinuncia allaudizione a confronto con la parte lesa mantenendo tuttavia la richiesta di sua nuova audizione in relazione al consenso totalmente libero della vittima e relativa percezione o meno di tale consenso.
Per quanto riguarda le audizioni dei testi __________ e __________ le stesse sarebbero necessarie per approfondire la risposta dellaccusato alla fine del verbale 5 luglio 2007 a proposito della parola impulsivitàdal momento che il PP interpreterebbe la frase in maniera contraria a quanto laccusato voleva esprimere. La parola impulsivopronunciata dallaccusato nulla apporterebbe per accertare il consenso o meno della vittima a quanto successo. Laccusato fraintenderebbe varie volte le domande che gli si pongono e sovente bisognerebbe ripetergli le domande prima che egli ne afferri il vero senso. Il magistrato avrebbe dovuto porre domande più precise ed esigere una risposta più precisa in merito a cosa laccusato pensava al riguardo del consenso della vittima. Per questo motivo si imporrebbe un nuovo interrogatorio dellaccusato e sarebbero necessarie le audizioni dei testi proposti che potranno riferire che __________ avrebbe in varie occasioni mal interpretato delle discussioni o frasi a lui riferite a causa di difficoltà linguistiche. Il teste __________ potrà poi smentire alcune affermazioni della parte lesa a proposito di quanto accaduto alla visita dentrata in clinica a dimostrazione di una forzatura della sue dichiarazioni.
Il reclamante rinuncia allaudizione del __________ ritenuta lassunzione agli atti del suo rapporto scritto.
Per quanto riguarda lassunzione agli atti di un rapporto dello psicologo che potrebbe avere (avere avuto) eventualmente in cura la signora __________, rispettivamente lerezione di una perizia psichiatrica la difesa, dopo essersi dilungata a contestare i fatti imputati al proprio patrocinato e le asserzioni della parte lesa, conclude che questultima potrebbe avere mal interpretato e riferito quanto avvenuto a causa del suo passato di abusi sessuali in famiglia. Di qui la necessità di unindagine specialistica intesa a determinare se questi trascorsi possano aver influito sul vissuto e successivo racconto della paziente di quanto avvenuto durante la visita medica oggetto dellinchiesta, travisando i fatti e valutando quanto successo in maniera distorta.
La perizia potrà anche valutare se la parte lesa abbia acconsentito allatto sessuale in maniera totalmente libera, con la conseguenza che in caso affermativo linfrazione di cui allart. 192 CP non sarebbe realizzata.
E.
Con osservazioni 20 dicembre 2007 (Inc. GIAR 575.2007.1, doc. 4) il magistrato inquirente, chiede la reiezione integrale del gravame. Egli afferma lassoluta mancanza di rilevanza per la decisione di merito di un nuovo interrogatorio dellaccusato. Tale interrogatorio verterebbe sulla attuale tesi dellaccusato concernente una soggettiva supposizione sugli intenti di __________ a giustificazione del gesto dellaccusato oggetto dellinchiesta.
Pure inutile laudizione dei testi __________ e __________; anche se confermassero una difficoltà linguistica del reclamante (non accertata dal PP), nessuna conclusione potrebbe essere tratta sui fatti che hanno portato alla promozione dellaccusa. I testi non avrebbero nulla da riferire sullattuale tesi dellaccusato che ritiene di avere agito, il 28.04.2007, con il consenso della presunta vittima.
Pure la tesi secondo cui il teste __________ potrebbe smentire alcune affermazioni della presunta vittima a proposito della visita dentrata in clinica, tale audizione nulla apporterebbe per la decisione del PP, non essendo il comportamento dellaccusato durante la visita dentrata al vaglio degli inquirenti e il teste __________ non saprebbe riferire nulla di quanto successo durante la visita del 28.04. 2007 non essendo presente.
Inutile lacquisizione agli atti di un rapporto di uno psicologo che avrebbe, se del caso, seguito la presunta vittima a proposito di una mal interpretazione da parte di __________ di quanto accaduto con laccusato.
Lo stesso dicasi per la perizia psichiatrica sulla vittima dal momento che i trascorsi di __________ nulla hanno a che vedere con i fatti imputati al reclamante, non avendo potuto la presunta vittima aver mal interpretato levidente ed ammesso atto sessuale.
F.
Con osservazioni 29 dicembre2007/2 gennaio 2008 la parte civile chiede la reiezione integrale del reclamo con motivazioni di cui, se del caso, si dirà nel prosequio della presente decisione.
Per quanto riguarda la richiesta del rapporto dello psicologo che potrebbe avere in cura __________, questultima asserisce di non essersi sottoposta a nessuna terapia psicologica ma di essersi recata al __________, su proposta della Polizia, per ricevere assistenza nellambito LAV. Nega comunque di avere lintenzione di svincolare gli operatori e/o il personale medico sanitario che avesse incontrato dal segreto professionale.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Il reclamante, formalmente accusato, è parte del procedimento penale alla base del reclamo, nonché destinatario del provvedimento impugnato. Pacifica quindi la sua legittimazione al reclamo ex art. 280 cpv. 2 CPP.
La decisione impugnata è stata intimata al reclamante martedì 4 dicembre 2007 e ritirata mercoledì 5 dicembre 2007, di conseguenza il termine di 10 giorni per interporre reclamo previsto dallart. 281 cpv. 1 CPP scadeva sabato 15 e viene quindi prorogato a lunedì 17 dicembre 2007.
Il reclamo, spedito dallaccusato per raccomandata il 17 dicembre 2007 è giunto a questo ufficio il 18 dicembre 2007, entro il termine previsto dalla legge, è dunque ricevibile in ordine.
E. 2 I principi che reggono l'assunzione delle prove, in generale, sebbene noti alle parti e/o ai loro patrocinatori, possono essere riassunti come segue:
"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dellistruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere laccusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dellistruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per questultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dellart. 189 CPP, inteso appunto tra laltro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5)."
(GIAR 21 giugno 2001 in re C.)
In linea di principio, sulle prove proposte dalle parti in corso di procedura il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi solo a conclusione dellinchiesta, fatta salva leccezione costituita dalleventualità di pericolo nel ritardo. Può, se lo ritiene opportuno, evadere le relative istanze anticipatamente: in tal caso non potranno più essere offerti, in sede di deposito atti, quei complementi di prova già rifiutati in precedenza in quanto non riconducibili a necessità e contenuti della fase preparatoria (Luca Marazzi, le prove nellistruttoria penale predibattimentale, Rep. 2000, p. 64 e 65).
E. 3 La facoltà di proporre mezzi di prova soggiace anche a limitazioni di economica processuale (DTF 101 Ia 170; 104 V 210; 106 Ia 162). In effetti, neppure lart. 6 § 3 lett. d CEDU obbliga allaudizione di qualsivoglia testimone a discarico (Corte europea: in re Vidal, Seria A, n. 235, p. 32; in re Engel, Seria A, n. 22, p. 39). Vanno rifiutate le prove manifestamente irrilevanti, verosimilmente inconcludenti o che non potrebbero modificare la convinzione del giudice (Rep. 1986, p. 265; DTF 103 Ia 491; DTF 103 IV 301).
Una anticipata valutazione della concludenza della prova proposta dalla difesa non è sempre agevole ma è però lecita e implicita in ogni reiezione di proposta (DTF 115 Ia 101 consid. 5b; Rep. 1986,
p. 265; Rep. 1990 p. 352). La valutazione anticipata deve operarsi con prudenza (DTF 103 IV 300 e 84 IV 176). In caso di ragionevole dubbio sulla pertinenza della prova, essa dovrebbe essere assunta. Il TF esamina il rifiuto di procedere allassunzione di una prova solo sotto il profilo dellarbitrio (DTF 115 Ia 9 consid. 3° e 106 Ia 162). In sostanza, la valutazione preventiva non deve né svuotare il diritto di far assumere prove, né basarsi su criteri generici o supporre giudizi anticipati di merito (Rusca, Salmina, Verda, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Giampiero Casagrande Editore, 1997, ad art. 60, n° 7).
Al diritto del difensore (e dellaccusato) di partecipare allassunzione delle prove e di proporne di proprie (art. 60 cpv. 1 CPP), si deve affiancare, almeno idealmente, un suo parallelo e convergente onere di notificare indilatamente le prove che ritenga utili alle sue ragioni (v. decisione 11 dicembre 1998 in re S.M., inc. GIAR 352.98.7, consid. 5a p. 6, con rinvio a decisione 22 luglio 1993 in re K.M., inc. GIAR 25.93.2, consid. 4 p. 3). L'onere, così definito, non può essere interpretato in modo troppo estensivo (generalizzato) con pretesa di irricevibilità di ogni e qualsiasi richiesta probatoria che, in qualche modo o per qualsiasi ragione, poteva anche essere chiesta in precedenza, bensì deve essere valutato di volta in volta, nel caso concreto, in relazione al principio della buona fede processuale.
Non va dimenticato che l'accusato non ha oneri probatori, questi incombono al magistrato inquirente (sia per le circostanze a favore che per quelle a sfavore), ed ha diritto al silenzio. Nel contempo, neppure il magistrato inquirente ha l'obbligo di indicare, a qualsiasi stadio della procedura, (tutte) le prove che intende ancora assumere; questo, sebbene avvenga per evidenti ragioni istruttorie, può anche (ma lo si ripete molto dipende dal caso concreto) legittimamente indurre l'accusato ad immaginare che le (o ne) assuma, senza vedersi opporre la tardività della richiesta se ciò non avviene. Può anche essere che l'esigenza di richiedere una determinata prova risulti evidente solo quando è chiaro l'intero quadro probatorio che il magistrato inquirente ritiene sufficientemente completo per le determinazioni di sua competenza (e ciò avviene con il deposito degli atti). Inoltre ancora, al magistrato è concesso di determinarsi, sulle prove richieste dalle parti, anche solo al momento del deposito degli atti (REP 1997 n. 97).
Quindi, in questo campo, tardività deve far rima con malafede/abuso di diritto. Tali sono richieste che manifestamente potevano/dovevano essere presentate prima per esempio perché é palese l'intenzione del magistrato di non assumerle, perché la loro utilità é immediatamente evidente (al richiedente) e solo intenti defatigatori hanno indotto la parte ad attendere il deposito o, ancora, perché non si é dato seguito ad eventuale richiesta di esprimersi in merito (GIAR 21 settembre 2004, inc. 2003.64602, p. 6 e 7).
E. 4 a)
Con il reclamo __________ chiede di essere riassunto a verbale dal magistrato inquirente (abbandonando lidea iniziale di un confronto con la parte civile, formulata con istanza di complementi istruttori 30 novembre 2007) al fine di meglio chiarire quanto da lui dichiarato in sede di verbale 5 luglio 2007; infatti egli asserisce ora di aver commesso latto di natura sessuale solo alla fine della visita e con il consenso della vittima.
Le motivazioni alla base di tale richiesta sono generiche oltre che, invero, di difficile comprensione. Latto istruttorio richiesto non appare adempiere i requisiti della rilevanza e della novità essendo già laccusato stato compiutamente interrogato dal magistrato inquirente alla presenza del proprio patrocinatore precedente (e per di più a confronto con la parte civile) ed essendosi ampiamente spiegato su quanto successo il giorno dei fatti al vaglio degli inquirenti.
Non si comprende come potrebbe un nuovo interrogatorio dellaccusato apportare elementi di rilievo a proposito del consenso della presunta vittima allatto sessuale denunciato, al di là del ribadire una soggettiva e nuova interpretazione di quanto successo il 28 aprile 2007 nello studio del __________ presso la __________.
Nel nuovo interrogatorio laccusato si limiterebbe infatti a ribadire la nuova versione dei fatti, così come descritta dalla difesa nellistanza di complementi istruttori e nel reclamo in oggetto, senza apportare elementi di rilievo a proposito del vissuto della presunta vittima ed in particolare del suo consenso allatto.
Laccusato ha infatti chiaramente dichiarato che dopo discussione ammetto che quando la paziente si è vestita, io ero da lei attratto sotto il profilo erotico, ho avuto unerezione e, così come lei ha raccontato, ho fatto per abbracciarla, poi le ho preso un braccio e ho portato la di lei mano sui miei genitali, dove penso che la signora __________ ha notato che io avevo unerezione. Non mi ricordo di averla baciata, tanto meno sulla bocca. Nellistante in cui ho fatto toccare la di lei mano sui miei genitali, lei si è spaventata, ha ritratto il braccio ed è uscita dallo studio(cfr. AI 7, verb. 5 luglio 2007 di __________, p. 12) e, su esplicita richiesta del PP a sapere se il gesto di prendere il braccio della paziente per portarlo verso i suoi genitali poteva indurlo a pensare ad un consenso di __________, o se invece si fosse trattato di un gesto deliberato, laccusato ha risposto si è trattato di un mio gesto impulsivo. Non mi è mai capitato nella mia carriera di medico, ho sbagliato, mi dispiace(AI 7, p. 13).
La richiesta di nuova audizione dellaccusato, in assenza di elementi che ne giustifichino importanza e rilevanza per linchiesta in corso, deve essere respinta.
b)
Il reclamante chiede poi laudizione testimoniale dei testi __________ e __________. Entrambi dovrebbero testimoniare a proposito di non meglio specificate difficoltà linguistiche e di comprensione dellaccusato che, a mente della difesa, tenderebbe a fraintendere le domande che gli vengono poste, che sovente dovrebbero essergli ripetute prima che ne afferri il senso. A mente della difesa il magistrato avrebbe dovuto porre domande più precise e, soprattutto, esigere una risposta più precisa in merito a cosa laccusato pensava al riguardo del consenso della vittima, consenso che, a mente della difesa, il reclamante avrebbe dato per acquisito.
Fuori dubbio che i due testi nulla possono testimoniare né a proposito di quanto successo al momento dei fatti del 28 aprile 2007 sotto inchiesta, né delle asserite difficoltà linguistiche o di comprensione dellaccusato nel corso dellaudizione del 5 luglio 2007. In tali circostanze appare del tutto ininfluente per linchiesta in corso una loro audizione.
A ragione il PP sostiene che al verbale del 5 luglio 2007 era presente il patrocinatore dellaccusato che nulla ha eccepito al proposito (molto probabilmente non avendo a sua volta percepito, come il PP, le ora avanzate ma non meglio specificate difficoltà di comprensione e eloquio di __________ in italiano).
Sempre a questo proposito giova osservare che laccusato era stato correttamente e dettagliatamente informato, allinizio del verbale, sulle finalità delludienza e sul tema della stessa, ossia i fatti avvenuti il 28 aprile 2007 presso la __________, a seguito dei quali è stato aperto un procedimento penale nei confronti del __________ per reati contro lintegrità sessuale e, nellambito del verbale, gli sono stati riletti tutti i passaggi del verbale della parte civile nei quali si rievocavano i fatti oggetto dellinchiesta penale.
Non solo quindi il suo difensore, ma neppure laccusato, hanno avanzato la necessità di essere assistiti da un interprete. In effetti appare strano il fatto che neppure adesso la difesa avanzi la richiesta di risentire il proprio patrocinato con lausilio di un interprete, ma solo di accertare generiche difficoltà linguistiche che sembrerebbero invece (opportunamente) essere emerse solo in occasione delle ammissioni dellaccusato (nel verbale 5 luglio 2007).
Peraltro vi sarebbe da chiedersi, se le carenze linguistiche fossero effettivamente quelle avanzate nel reclamo (e cioè che egli fraintenderebbe le domande che gli si pongono che dovrebbero venirgli ripetute prima che ne afferri il senso), come possa, o abbia potuto, laccusato esercitare la sua professione di medico in __________ senza lausilio di un interprete o di un collega che intervenga, o sia intervenuto, come traduttore con i pazienti, senza incorrere in errori di valutazione e quindi di terapia a scapito della salute dei pazienti stessi.
Laudizione del teste __________ sarebbe richiesta anche per smentire alcune affermazioni della presunta vittima a proposito di quanto accaduto durante la visita dentrata in clinica, sennonché tali fatti non sono oggetto di procedimento penale, non si vede quindi la rilevanza di tale audizione per i fatti al vaglio degli inquirenti.
Anche su questo punto il reclamo va respinto essendo gli atti istruttori richiesti non rilevanti e pertinenti per il procedimento penale in corso.
c)
Il reclamante chiede poi lacquisizione agli atti di un rapporto dello psicologo che seguirebbe la presunta vittima e (o alternativamente, ma ciò non è chiaramente specificato né nellistanza né nel reclamo) lerezione di una perizia psichiatrica al fine di avvalorare la tesi dellaccusato secondo cui la presunta vittima avrebbe travisato i fatti valutando quanto successo in maniera distorta, proprio a causa del suo passato (reclamo, p. 7).
Il reclamante non motiva assolutamente la necessità di acquisire agli atti il rapporto dello psicologo che avrebbe eventualmente in cura la parte civile.
A parte il fatto che non si sa se __________ si sia rivolta ad uno psicologo (la parte civile lo nega), la difesa non motiva utilità e pertinenza dellacquisizione di un tale rapporto per il procedimento penale in corso non essendo, tra laltro, il passato della presunta vittima al vaglio degli inquirenti e non essendo tale periodo della sua vita di interesse alcuno per laccertamento dei fatti oggetto del procedimento penale in corso.
Lo stesso dicasi per la richiesta perizia psichiatrica.
Per costante giurisprudenza di questo ufficio, tenuto conto che la posizione della vittima non può essere parificata a quella dellaccusato, è di principio esclusa lammissione di richieste volte a sottoporre a perizia psichiatrica la vittima (Rep 131 [1998] n. 116 e nota 1 ibid.). Si rammenta che tale genere di perizia è primariamente destinato ad accertare il grado di responsabilità dellautore, problema che invece non si pone nei confronti della vittima, salvo casi assolutamente eccezionali che qui certo non si verificano. Inoltre se già si volesse ammettere la possibilità di sottoporre a perizia una vittima, per costante giurisprudenza tale necessità dovrebbe scaturire da elementi di fatto effettivamente atti a far nascere il sospetto che latteggiamento della persona peritando possa dipendere dal suo stato psichico.
(GIAR 364.2002.8-9-10 LM del 13 dicembre2002 inre R.C.)
Il maldestro quanto azzardato tentativo della difesa di invertire i ruoli delle parti, suggerendo che il passato della vittima potrebbe aver influito sul vissuto e successivo racconto della paziente (reclamo p. 6) ovvero che ella ha travisato i fatti, valutando quanto successo in maniera distorta, proprio a causa del suo passato (reclamo p. 7) si commenta da sé.
La difesa ancora una volta non spiega per quale motivo eventuali passati abusi sessuali, subiti da __________ durante linfanzia, avrebbero dovuto/potuto influirenella valutazione della visita effettuata dal __________ e nel seguente suo(della parte civile, n.d.r.)racconto dei fatti(reclamo, p. 7), o le avrebbero fatto travisare i fatti, valutando quanto successo in maniera distorta.
Tale valutazione non spetta ad un perito ed inoltre appare del tutto inutile, avendo la parte civile raccontato i fatti così come se li ricordava e lo stesso dicasi per laccusato che ha sostanzialmente ammesso di avere avuto unerezione al termine della visita medica, di avere preso un braccio alla parte civile e di avere portato la mano di questultima sui propri genitali. Alla luce di quanto appena scritto, laffermazione secondo cui il vissuto della parte civile avrebbe potuto farle interpretare in maniera distorta tali fatti, così come peraltro raccontanti anche dallaccusato stesso, appare temeraria come temeraria è la richiesta di sottoporre a perizia psichiatrica la parte civile per accertare un eventuale (e finora neppure mai accennato, neppure dallaccusato) consenso (?) agli atti sessuali subiti.
Spetterà al PP e, se del caso, al giudice del merito valutare la fattispecie dal profilo fattuale e giuridico, valutazione che, per ovvi motivi, non può essere demandata ad un perito psichiatrico.
Pure questa richiesta deve essere respinta.
E. 5 Conviene infatti sottolineare ancora una volta lobbligo di motivazione distanze e gravami per consentire alle controparti e allautorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP 249/94) non essendo in particolare sufficiente indicare che il testimone, di cui si chiede laudizione, dovrebbe essere a conoscenza di un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.91.1; 23
maggio 2003 in re L.P., GIAR 2001.49205) per poterne ottenere lassunzione.
Come detto sia gli interrogatori richiesti che la perizia psichiatrica non sembrano utili ad apportare al procedimento penale elementi rilevanti, segnatamente non sembrano servire a determinare il giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico. Inoltre non vengono neppure precisate le singole circostanze su cui dovrebbe esprimersi laccusato ed i testi, al di là di raccontare ancora una volta la sua versione dei fatti, rispettivamente informazioni generiche sullaccusato non rilevanti per il procedimento penale in corso.
In conclusione novità rilevanza e pertinenza degli atti istruttori proposti non sono sufficientemente indicate e motivate (tantomeno emergono dallincarto) per permettere una decisione favorevole al reclamante.
E. 6 Alla luce di quanto precede, il reclamo va dunque integralmente respinto ai sensi dei considerandi, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario) e con carico della tassa di giustizia e delle spese al reclamante (art. 39 lett. f TG), soccombente, che rifonderà congrue ripetibili alla parte civile che ha presentato osservazioni.
Richiamati i citati articoli di legge,
decide
1.Il reclamo è respinto ai sensi dei considerandi.
2.La tassa di giustizia di CHF 800.- e le spese di CHF 150.- sono a carico del reclamante il quale rifonderà CHF 375.- di ripetibili alla parte civile.
3.La presente decisione è definitiva.
giudice Claudia Solcà
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.INC.2007.57501
Lugano
6 agosto 2008
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 17/18 dicembre 2007 da
__________
Contro
la decisione 4/5 dicembre 2007 dellallora Sost. PP (ora PP) Andrea Pagani che ha respinto listanza di complementi istruttori 30 novembre 2007 del reclamante;
viste le osservazioni 20 dicembre 2007 del Procuratore pubblico e 29 dicembre 2007 della parte civile __________;
visto linc. MP __________;
ritenuto,
in fatto
A.
Contro __________, medico presso la __________, è stato aperto un procedimento penale per titolo di atti sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate (art. 192 cpv. 1 CP) e molestie sessuali (art. 198 CP) in relazione a fatti avvenuti presso la __________ il 28 aprile 2007 ai danni di __________; in sostanza il reclamante è accusato di avere compiuto, durante una visita medica alla parte civile, atti di natura sessuale (non consenzienti) con questultima visita richiesta dalla paziente per un malessere che __________ aveva provato durante la cena che in quei giorni si trovava ricoverata presso la __________ per un periodo di riabilitazione successivo ad un intervento chirurgico.
A verbale PP del 5 luglio 2007 (svoltosi a confronto con la presunta vittima ed in presenza dellallora legale di __________) il reclamante ha dichiarato dopo discussione ammetto che quando la paziente si è vestita, io ero da lei attratto sotto il profilo erotico, ho avuto unerezione e, così come lei ha raccontato, ho fatto per abbracciarla, poi le ho preso un braccio e ho portato la di lei mano sui miei genitali, dove penso che la signora __________ ha notato che io avevo unerezione. Non mi ricordo di averla baciata, tanto meno sulla bocca. Nellistante in cui ho fatto toccare la di lei mano sui miei genitali, lei si è spaventata, ha ritratto il braccio ed è uscita dallo studio (AI 7 verb. PP 5 luglio 2007, p. 12). Il giorno stesso, a verbale, il magistrato ha promosso laccusa al reclamante per i reati citati sopra.
B.
Linchiesta è proseguita sino al deposito degli atti del 23 ottobre 2007.
In data 30 novembre 2007 il nuovo patrocinatore dellaccusato ha inoltrato formale istanza di complemento dinchiesta. Dopo premessa che le dichiarazioni della presunta vittima non combaciano con quelle dellaccusato la difesa ha chiesto un ulteriore interrogatorio a confronto tra questultima e il proprio patrocinato giustificando la richiesta con la motivazione che laccusato avrebbe pensato che quanto successo alla fine della visita del 28 aprile 2007 sarebbe avvenuto con il consenso di __________ che avrebbe mal interpretato i fatti e travisato quanto successo nel racconto alla polizia (forse anche a causa di una elaborazione non conscia del suo passato in relazione agli abusi sessuali in famiglia(istanza, p. 3, punto 5). Inoltre, dopo rilettura del verbale 5 luglio 2007, sarebbero emerse delle non meglio precisate lacune e contraddizioni, anche in considerazione del fatto che laccusato non si esprimerebbe bene in italiano. A questo proposito la difesa chiede lassunzione in qualità di testi di alcuni amici o colleghi dellaccusato che potranno testimoniare di incomprensioni per problemi linguistici sorte durante colloqui con __________.
La difesa ha poi chiesto lacquisizione agli atti di un rapporto dello psicologo che seguirebbe la presunta vittima e lerezione di una perizia psichiatrica sulla donna, intesa a determinare se i suoi trascorsi (abusi sessuali subiti in passato in famiglia) possano aver influito sul vissuto e successivo racconto della paziente di quanto accaduto durante la visita medica eseguita dallaccusato.
C.
Con decisione 4 dicembre 2007 il PP ha respinto listanza di complemento istruttorio presentata dalla difesa dellaccusato.
Per quanto riguarda un nuovo verbale a confronto tra accusato e presunta vittima non comprende quali nuovi elementi possa portare mentre che listante non avrebbe spiegato quali contraddizioni delle varie deposizioni andrebbero chiarite nonché quali fatti si sarebbero rivelati oggettivamente non corretti.
Per quanto riguarda laudizione dei testi __________ e __________, che dovrebbero informare circa le difficoltà linguistiche dellaccusato, il magistrato inquirente osserva che laccusato si esprime bene in italiano, egli peraltro era patrocinato al momento della sua audizione e, per di più, i due testi nulla potrebbero dire su cosa abbia compreso o inteso dire laccusato durante laudizione del 5 luglio 2007. Se a mente della difesa il __________ potrebbe smentire alcune affermazioni della presunta vittima a proposito di quanto accaduto durante la visita dentrata tale testimonianza sarebbe ininfluente dal momento che il comportamento assunto dallaccusato in quelloccasione non è al vaglio degli inquirenti. Linterrogatorio del __________ sarebbe inutile considerata lassunzione agli atti di un suo rapporto in merito alle modalità e allopportunità di una visita al momento dellammissione in clinica, durante la degenza e in caso di malessere del paziente.
Per quanto riguarda lassunzione agli atti di un rapporto dello psicologo della signora __________ e la richiesta di erezione di una perizia psichiatrica della stessa il PP afferma che la difesa sembra aver confuso i ruoli processuali delle parti. Non si vede cosa potrebbe riferire in ordine agli avvenimenti leventuale psicologo che la parte lesa potrebbe avere consultato; lo stesso dicasi per lerezione di una perizia psichiatrica che si rivela assolutamente inutile per laccertamento delleventuale realizzazione del reato.
D.
Con il reclamo 17/18 dicembre 2007 che ci occupa (Inc. GIAR 575.2007.1, doc. 1), il reclamante, rinuncia allaudizione a confronto con la parte lesa mantenendo tuttavia la richiesta di sua nuova audizione in relazione al consenso totalmente libero della vittima e relativa percezione o meno di tale consenso.
Per quanto riguarda le audizioni dei testi __________ e __________ le stesse sarebbero necessarie per approfondire la risposta dellaccusato alla fine del verbale 5 luglio 2007 a proposito della parola impulsivitàdal momento che il PP interpreterebbe la frase in maniera contraria a quanto laccusato voleva esprimere. La parola impulsivopronunciata dallaccusato nulla apporterebbe per accertare il consenso o meno della vittima a quanto successo. Laccusato fraintenderebbe varie volte le domande che gli si pongono e sovente bisognerebbe ripetergli le domande prima che egli ne afferri il vero senso. Il magistrato avrebbe dovuto porre domande più precise ed esigere una risposta più precisa in merito a cosa laccusato pensava al riguardo del consenso della vittima. Per questo motivo si imporrebbe un nuovo interrogatorio dellaccusato e sarebbero necessarie le audizioni dei testi proposti che potranno riferire che __________ avrebbe in varie occasioni mal interpretato delle discussioni o frasi a lui riferite a causa di difficoltà linguistiche. Il teste __________ potrà poi smentire alcune affermazioni della parte lesa a proposito di quanto accaduto alla visita dentrata in clinica a dimostrazione di una forzatura della sue dichiarazioni.
Il reclamante rinuncia allaudizione del __________ ritenuta lassunzione agli atti del suo rapporto scritto.
Per quanto riguarda lassunzione agli atti di un rapporto dello psicologo che potrebbe avere (avere avuto) eventualmente in cura la signora __________, rispettivamente lerezione di una perizia psichiatrica la difesa, dopo essersi dilungata a contestare i fatti imputati al proprio patrocinato e le asserzioni della parte lesa, conclude che questultima potrebbe avere mal interpretato e riferito quanto avvenuto a causa del suo passato di abusi sessuali in famiglia. Di qui la necessità di unindagine specialistica intesa a determinare se questi trascorsi possano aver influito sul vissuto e successivo racconto della paziente di quanto avvenuto durante la visita medica oggetto dellinchiesta, travisando i fatti e valutando quanto successo in maniera distorta.
La perizia potrà anche valutare se la parte lesa abbia acconsentito allatto sessuale in maniera totalmente libera, con la conseguenza che in caso affermativo linfrazione di cui allart. 192 CP non sarebbe realizzata.
E.
Con osservazioni 20 dicembre 2007 (Inc. GIAR 575.2007.1, doc. 4) il magistrato inquirente, chiede la reiezione integrale del gravame. Egli afferma lassoluta mancanza di rilevanza per la decisione di merito di un nuovo interrogatorio dellaccusato. Tale interrogatorio verterebbe sulla attuale tesi dellaccusato concernente una soggettiva supposizione sugli intenti di __________ a giustificazione del gesto dellaccusato oggetto dellinchiesta.
Pure inutile laudizione dei testi __________ e __________; anche se confermassero una difficoltà linguistica del reclamante (non accertata dal PP), nessuna conclusione potrebbe essere tratta sui fatti che hanno portato alla promozione dellaccusa. I testi non avrebbero nulla da riferire sullattuale tesi dellaccusato che ritiene di avere agito, il 28.04.2007, con il consenso della presunta vittima.
Pure la tesi secondo cui il teste __________ potrebbe smentire alcune affermazioni della presunta vittima a proposito della visita dentrata in clinica, tale audizione nulla apporterebbe per la decisione del PP, non essendo il comportamento dellaccusato durante la visita dentrata al vaglio degli inquirenti e il teste __________ non saprebbe riferire nulla di quanto successo durante la visita del 28.04. 2007 non essendo presente.
Inutile lacquisizione agli atti di un rapporto di uno psicologo che avrebbe, se del caso, seguito la presunta vittima a proposito di una mal interpretazione da parte di __________ di quanto accaduto con laccusato.
Lo stesso dicasi per la perizia psichiatrica sulla vittima dal momento che i trascorsi di __________ nulla hanno a che vedere con i fatti imputati al reclamante, non avendo potuto la presunta vittima aver mal interpretato levidente ed ammesso atto sessuale.
F.
Con osservazioni 29 dicembre2007/2 gennaio 2008 la parte civile chiede la reiezione integrale del reclamo con motivazioni di cui, se del caso, si dirà nel prosequio della presente decisione.
Per quanto riguarda la richiesta del rapporto dello psicologo che potrebbe avere in cura __________, questultima asserisce di non essersi sottoposta a nessuna terapia psicologica ma di essersi recata al __________, su proposta della Polizia, per ricevere assistenza nellambito LAV. Nega comunque di avere lintenzione di svincolare gli operatori e/o il personale medico sanitario che avesse incontrato dal segreto professionale.
In diritto
1.
Il reclamante, formalmente accusato, è parte del procedimento penale alla base del reclamo, nonché destinatario del provvedimento impugnato. Pacifica quindi la sua legittimazione al reclamo ex art. 280 cpv. 2 CPP.
La decisione impugnata è stata intimata al reclamante martedì 4 dicembre 2007 e ritirata mercoledì 5 dicembre 2007, di conseguenza il termine di 10 giorni per interporre reclamo previsto dallart. 281 cpv. 1 CPP scadeva sabato 15 e viene quindi prorogato a lunedì 17 dicembre 2007.
Il reclamo, spedito dallaccusato per raccomandata il 17 dicembre 2007 è giunto a questo ufficio il 18 dicembre 2007, entro il termine previsto dalla legge, è dunque ricevibile in ordine.
2.
I principi che reggono l'assunzione delle prove, in generale, sebbene noti alle parti e/o ai loro patrocinatori, possono essere riassunti come segue:
"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dellistruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere laccusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dellistruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per questultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dellart. 189 CPP, inteso appunto tra laltro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5)."
(GIAR 21 giugno 2001 in re C.)
In linea di principio, sulle prove proposte dalle parti in corso di procedura il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi solo a conclusione dellinchiesta, fatta salva leccezione costituita dalleventualità di pericolo nel ritardo. Può, se lo ritiene opportuno, evadere le relative istanze anticipatamente: in tal caso non potranno più essere offerti, in sede di deposito atti, quei complementi di prova già rifiutati in precedenza in quanto non riconducibili a necessità e contenuti della fase preparatoria (Luca Marazzi, le prove nellistruttoria penale predibattimentale, Rep. 2000, p. 64 e 65).
3.
La facoltà di proporre mezzi di prova soggiace anche a limitazioni di economica processuale (DTF 101 Ia 170; 104 V 210; 106 Ia 162). In effetti, neppure lart. 6 § 3 lett. d CEDU obbliga allaudizione di qualsivoglia testimone a discarico (Corte europea: in re Vidal, Seria A, n. 235, p. 32; in re Engel, Seria A, n. 22, p. 39). Vanno rifiutate le prove manifestamente irrilevanti, verosimilmente inconcludenti o che non potrebbero modificare la convinzione del giudice (Rep. 1986, p. 265; DTF 103 Ia 491; DTF 103 IV 301).
Una anticipata valutazione della concludenza della prova proposta dalla difesa non è sempre agevole ma è però lecita e implicita in ogni reiezione di proposta (DTF 115 Ia 101 consid. 5b; Rep. 1986,
p. 265; Rep. 1990 p. 352). La valutazione anticipata deve operarsi con prudenza (DTF 103 IV 300 e 84 IV 176). In caso di ragionevole dubbio sulla pertinenza della prova, essa dovrebbe essere assunta. Il TF esamina il rifiuto di procedere allassunzione di una prova solo sotto il profilo dellarbitrio (DTF 115 Ia 9 consid. 3° e 106 Ia 162). In sostanza, la valutazione preventiva non deve né svuotare il diritto di far assumere prove, né basarsi su criteri generici o supporre giudizi anticipati di merito (Rusca, Salmina, Verda, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Giampiero Casagrande Editore, 1997, ad art. 60, n° 7).
Al diritto del difensore (e dellaccusato) di partecipare allassunzione delle prove e di proporne di proprie (art. 60 cpv. 1 CPP), si deve affiancare, almeno idealmente, un suo parallelo e convergente onere di notificare indilatamente le prove che ritenga utili alle sue ragioni (v. decisione 11 dicembre 1998 in re S.M., inc. GIAR 352.98.7, consid. 5a p. 6, con rinvio a decisione 22 luglio 1993 in re K.M., inc. GIAR 25.93.2, consid. 4 p. 3). L'onere, così definito, non può essere interpretato in modo troppo estensivo (generalizzato) con pretesa di irricevibilità di ogni e qualsiasi richiesta probatoria che, in qualche modo o per qualsiasi ragione, poteva anche essere chiesta in precedenza, bensì deve essere valutato di volta in volta, nel caso concreto, in relazione al principio della buona fede processuale.
Non va dimenticato che l'accusato non ha oneri probatori, questi incombono al magistrato inquirente (sia per le circostanze a favore che per quelle a sfavore), ed ha diritto al silenzio. Nel contempo, neppure il magistrato inquirente ha l'obbligo di indicare, a qualsiasi stadio della procedura, (tutte) le prove che intende ancora assumere; questo, sebbene avvenga per evidenti ragioni istruttorie, può anche (ma lo si ripete molto dipende dal caso concreto) legittimamente indurre l'accusato ad immaginare che le (o ne) assuma, senza vedersi opporre la tardività della richiesta se ciò non avviene. Può anche essere che l'esigenza di richiedere una determinata prova risulti evidente solo quando è chiaro l'intero quadro probatorio che il magistrato inquirente ritiene sufficientemente completo per le determinazioni di sua competenza (e ciò avviene con il deposito degli atti). Inoltre ancora, al magistrato è concesso di determinarsi, sulle prove richieste dalle parti, anche solo al momento del deposito degli atti (REP 1997 n. 97).
Quindi, in questo campo, tardività deve far rima con malafede/abuso di diritto. Tali sono richieste che manifestamente potevano/dovevano essere presentate prima per esempio perché é palese l'intenzione del magistrato di non assumerle, perché la loro utilità é immediatamente evidente (al richiedente) e solo intenti defatigatori hanno indotto la parte ad attendere il deposito o, ancora, perché non si é dato seguito ad eventuale richiesta di esprimersi in merito (GIAR 21 settembre 2004, inc. 2003.64602, p. 6 e 7).
4.
a)
Con il reclamo __________ chiede di essere riassunto a verbale dal magistrato inquirente (abbandonando lidea iniziale di un confronto con la parte civile, formulata con istanza di complementi istruttori 30 novembre 2007) al fine di meglio chiarire quanto da lui dichiarato in sede di verbale 5 luglio 2007; infatti egli asserisce ora di aver commesso latto di natura sessuale solo alla fine della visita e con il consenso della vittima.
Le motivazioni alla base di tale richiesta sono generiche oltre che, invero, di difficile comprensione. Latto istruttorio richiesto non appare adempiere i requisiti della rilevanza e della novità essendo già laccusato stato compiutamente interrogato dal magistrato inquirente alla presenza del proprio patrocinatore precedente (e per di più a confronto con la parte civile) ed essendosi ampiamente spiegato su quanto successo il giorno dei fatti al vaglio degli inquirenti.
Non si comprende come potrebbe un nuovo interrogatorio dellaccusato apportare elementi di rilievo a proposito del consenso della presunta vittima allatto sessuale denunciato, al di là del ribadire una soggettiva e nuova interpretazione di quanto successo il 28 aprile 2007 nello studio del __________ presso la __________.
Nel nuovo interrogatorio laccusato si limiterebbe infatti a ribadire la nuova versione dei fatti, così come descritta dalla difesa nellistanza di complementi istruttori e nel reclamo in oggetto, senza apportare elementi di rilievo a proposito del vissuto della presunta vittima ed in particolare del suo consenso allatto.
Laccusato ha infatti chiaramente dichiarato che dopo discussione ammetto che quando la paziente si è vestita, io ero da lei attratto sotto il profilo erotico, ho avuto unerezione e, così come lei ha raccontato, ho fatto per abbracciarla, poi le ho preso un braccio e ho portato la di lei mano sui miei genitali, dove penso che la signora __________ ha notato che io avevo unerezione. Non mi ricordo di averla baciata, tanto meno sulla bocca. Nellistante in cui ho fatto toccare la di lei mano sui miei genitali, lei si è spaventata, ha ritratto il braccio ed è uscita dallo studio(cfr. AI 7, verb. 5 luglio 2007 di __________, p. 12) e, su esplicita richiesta del PP a sapere se il gesto di prendere il braccio della paziente per portarlo verso i suoi genitali poteva indurlo a pensare ad un consenso di __________, o se invece si fosse trattato di un gesto deliberato, laccusato ha risposto si è trattato di un mio gesto impulsivo. Non mi è mai capitato nella mia carriera di medico, ho sbagliato, mi dispiace(AI 7, p. 13).
La richiesta di nuova audizione dellaccusato, in assenza di elementi che ne giustifichino importanza e rilevanza per linchiesta in corso, deve essere respinta.
b)
Il reclamante chiede poi laudizione testimoniale dei testi __________ e __________. Entrambi dovrebbero testimoniare a proposito di non meglio specificate difficoltà linguistiche e di comprensione dellaccusato che, a mente della difesa, tenderebbe a fraintendere le domande che gli vengono poste, che sovente dovrebbero essergli ripetute prima che ne afferri il senso. A mente della difesa il magistrato avrebbe dovuto porre domande più precise e, soprattutto, esigere una risposta più precisa in merito a cosa laccusato pensava al riguardo del consenso della vittima, consenso che, a mente della difesa, il reclamante avrebbe dato per acquisito.
Fuori dubbio che i due testi nulla possono testimoniare né a proposito di quanto successo al momento dei fatti del 28 aprile 2007 sotto inchiesta, né delle asserite difficoltà linguistiche o di comprensione dellaccusato nel corso dellaudizione del 5 luglio 2007. In tali circostanze appare del tutto ininfluente per linchiesta in corso una loro audizione.
A ragione il PP sostiene che al verbale del 5 luglio 2007 era presente il patrocinatore dellaccusato che nulla ha eccepito al proposito (molto probabilmente non avendo a sua volta percepito, come il PP, le ora avanzate ma non meglio specificate difficoltà di comprensione e eloquio di __________ in italiano).
Sempre a questo proposito giova osservare che laccusato era stato correttamente e dettagliatamente informato, allinizio del verbale, sulle finalità delludienza e sul tema della stessa, ossia i fatti avvenuti il 28 aprile 2007 presso la __________, a seguito dei quali è stato aperto un procedimento penale nei confronti del __________ per reati contro lintegrità sessuale e, nellambito del verbale, gli sono stati riletti tutti i passaggi del verbale della parte civile nei quali si rievocavano i fatti oggetto dellinchiesta penale.
Non solo quindi il suo difensore, ma neppure laccusato, hanno avanzato la necessità di essere assistiti da un interprete. In effetti appare strano il fatto che neppure adesso la difesa avanzi la richiesta di risentire il proprio patrocinato con lausilio di un interprete, ma solo di accertare generiche difficoltà linguistiche che sembrerebbero invece (opportunamente) essere emerse solo in occasione delle ammissioni dellaccusato (nel verbale 5 luglio 2007).
Peraltro vi sarebbe da chiedersi, se le carenze linguistiche fossero effettivamente quelle avanzate nel reclamo (e cioè che egli fraintenderebbe le domande che gli si pongono che dovrebbero venirgli ripetute prima che ne afferri il senso), come possa, o abbia potuto, laccusato esercitare la sua professione di medico in __________ senza lausilio di un interprete o di un collega che intervenga, o sia intervenuto, come traduttore con i pazienti, senza incorrere in errori di valutazione e quindi di terapia a scapito della salute dei pazienti stessi.
Laudizione del teste __________ sarebbe richiesta anche per smentire alcune affermazioni della presunta vittima a proposito di quanto accaduto durante la visita dentrata in clinica, sennonché tali fatti non sono oggetto di procedimento penale, non si vede quindi la rilevanza di tale audizione per i fatti al vaglio degli inquirenti.
Anche su questo punto il reclamo va respinto essendo gli atti istruttori richiesti non rilevanti e pertinenti per il procedimento penale in corso.
c)
Il reclamante chiede poi lacquisizione agli atti di un rapporto dello psicologo che seguirebbe la presunta vittima e (o alternativamente, ma ciò non è chiaramente specificato né nellistanza né nel reclamo) lerezione di una perizia psichiatrica al fine di avvalorare la tesi dellaccusato secondo cui la presunta vittima avrebbe travisato i fatti valutando quanto successo in maniera distorta, proprio a causa del suo passato (reclamo, p. 7).
Il reclamante non motiva assolutamente la necessità di acquisire agli atti il rapporto dello psicologo che avrebbe eventualmente in cura la parte civile.
A parte il fatto che non si sa se __________ si sia rivolta ad uno psicologo (la parte civile lo nega), la difesa non motiva utilità e pertinenza dellacquisizione di un tale rapporto per il procedimento penale in corso non essendo, tra laltro, il passato della presunta vittima al vaglio degli inquirenti e non essendo tale periodo della sua vita di interesse alcuno per laccertamento dei fatti oggetto del procedimento penale in corso.
Lo stesso dicasi per la richiesta perizia psichiatrica.
Per costante giurisprudenza di questo ufficio, tenuto conto che la posizione della vittima non può essere parificata a quella dellaccusato, è di principio esclusa lammissione di richieste volte a sottoporre a perizia psichiatrica la vittima (Rep 131 [1998] n. 116 e nota 1 ibid.). Si rammenta che tale genere di perizia è primariamente destinato ad accertare il grado di responsabilità dellautore, problema che invece non si pone nei confronti della vittima, salvo casi assolutamente eccezionali che qui certo non si verificano. Inoltre se già si volesse ammettere la possibilità di sottoporre a perizia una vittima, per costante giurisprudenza tale necessità dovrebbe scaturire da elementi di fatto effettivamente atti a far nascere il sospetto che latteggiamento della persona peritando possa dipendere dal suo stato psichico.
(GIAR 364.2002.8-9-10 LM del 13 dicembre2002 inre R.C.)
Il maldestro quanto azzardato tentativo della difesa di invertire i ruoli delle parti, suggerendo che il passato della vittima potrebbe aver influito sul vissuto e successivo racconto della paziente (reclamo p. 6) ovvero che ella ha travisato i fatti, valutando quanto successo in maniera distorta, proprio a causa del suo passato (reclamo p. 7) si commenta da sé.
La difesa ancora una volta non spiega per quale motivo eventuali passati abusi sessuali, subiti da __________ durante linfanzia, avrebbero dovuto/potuto influirenella valutazione della visita effettuata dal __________ e nel seguente suo(della parte civile, n.d.r.)racconto dei fatti(reclamo, p. 7), o le avrebbero fatto travisare i fatti, valutando quanto successo in maniera distorta.
Tale valutazione non spetta ad un perito ed inoltre appare del tutto inutile, avendo la parte civile raccontato i fatti così come se li ricordava e lo stesso dicasi per laccusato che ha sostanzialmente ammesso di avere avuto unerezione al termine della visita medica, di avere preso un braccio alla parte civile e di avere portato la mano di questultima sui propri genitali. Alla luce di quanto appena scritto, laffermazione secondo cui il vissuto della parte civile avrebbe potuto farle interpretare in maniera distorta tali fatti, così come peraltro raccontanti anche dallaccusato stesso, appare temeraria come temeraria è la richiesta di sottoporre a perizia psichiatrica la parte civile per accertare un eventuale (e finora neppure mai accennato, neppure dallaccusato) consenso (?) agli atti sessuali subiti.
Spetterà al PP e, se del caso, al giudice del merito valutare la fattispecie dal profilo fattuale e giuridico, valutazione che, per ovvi motivi, non può essere demandata ad un perito psichiatrico.
Pure questa richiesta deve essere respinta.
5.
Conviene infatti sottolineare ancora una volta lobbligo di motivazione distanze e gravami per consentire alle controparti e allautorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP 249/94) non essendo in particolare sufficiente indicare che il testimone, di cui si chiede laudizione, dovrebbe essere a conoscenza di un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.91.1; 23
maggio 2003 in re L.P., GIAR 2001.49205) per poterne ottenere lassunzione.
Come detto sia gli interrogatori richiesti che la perizia psichiatrica non sembrano utili ad apportare al procedimento penale elementi rilevanti, segnatamente non sembrano servire a determinare il giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico. Inoltre non vengono neppure precisate le singole circostanze su cui dovrebbe esprimersi laccusato ed i testi, al di là di raccontare ancora una volta la sua versione dei fatti, rispettivamente informazioni generiche sullaccusato non rilevanti per il procedimento penale in corso.
In conclusione novità rilevanza e pertinenza degli atti istruttori proposti non sono sufficientemente indicate e motivate (tantomeno emergono dallincarto) per permettere una decisione favorevole al reclamante.
6.
Alla luce di quanto precede, il reclamo va dunque integralmente respinto ai sensi dei considerandi, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario) e con carico della tassa di giustizia e delle spese al reclamante (art. 39 lett. f TG), soccombente, che rifonderà congrue ripetibili alla parte civile che ha presentato osservazioni.
Richiamati i citati articoli di legge,
decide
1.Il reclamo è respinto ai sensi dei considerandi.
2.La tassa di giustizia di CHF 800.- e le spese di CHF 150.- sono a carico del reclamante il quale rifonderà CHF 375.- di ripetibili alla parte civile.
3.La presente decisione è definitiva.
giudice Claudia Solcà