Sachverhalt
oggetto daccusa anche nel paese dorigine), in assenza di indicazioni circa i contatti concreti allestero e le possibilità concrete di recarvisi (parenti, abitazioni, ecc.), rispettivamente sul rischio di unespulsione (amministrativa), non appaiono sufficienti a ritenere concreto (ai sensi della giurisprudenza) il pericolo di fuga che, conseguentemente, risulta fatto invocato praticamente solo in relazione al rischio di pena. Ora, per costante e consolidata giurisprudenza, la gravità del reato e/o il rischio di pena da soli non bastano a fondare concreto pericolo di fuga (per tutte si veda CRP 3.7.2007, 60.2007.241, cons. 6, 7 e citazioni). Certamente, più il reato è grave e/o più il rischio di una pena importante è presente, maggiormente il rischio di fuga può essere presunto. Tuttavia, nel caso in esame, gli elementi relativi alla situazione personale dellaccusato indicati dalle parti non permettono, a giudizio di questo giudice, e in una valutazione ponderata, di considerare concreto il pericolo di fuga nonostante il rischio di pena (peraltro di difficile determinazione perlomeno verso lalto): la nazionalità anche straniera conservata per nascita è insufficiente a rendere concreto il pericolo di fuga allorquando tutti gli altri elementi indicano il __________ come centro dei suoi interessi famigliari/affettivi e anche economici (e considerata la giovane età).
12.
Confermata la presenza di gravi indizi di reato e di un concreto pericolo di collusione a giustificazione del mantenimento della carcerazione preventiva, resta da determinare se questultima, tenuto conto della proroga richiesta, sia (ancora) rispettosa del principio di proporzionalità (nella duplice prospettivache vuole da un lato la messa in relazione della durata del carcere preventivo con la gravità e la complessità della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro la verifica del rispetto di celerità: DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si constata che il carcere preventivo sofferto (ca. 6 mesi) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (anche limitandosi alle ipotesi previste dagli artt. 134 e 122 CP), prevedono pene edittali importanti (fino a 5 anni lart. 134, sino a dieci anni, ma con un minimo di 180 unità di pena, lart. 122) e il rischio di pena effettivo, in caso di condanna, è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta (pur con tutte le riserve che comporta la comparazione, anche per la eventuale presenza di altri reati, cfr. Assise correzionali Locarno 24.1.2008, 72.2007.173). Anche i quattro mesi di proroga richiesta, in astratto, potrebbero essere considerati rispettosi di tale principio. Tuttavia, e in concreto, la richiesta appare (al momento attuale) eccessiva, considerato che la delucidazione orale del rapporto autoptico, prevista per il 24 luglio 2008, è già avvenuta e lulteriore verbalizzazione degli accusati, in assenza di ulteriori prove da assumere (Istanza, pag. 7), può seguire senza indugi, così come il successivo deposito degli atti (cui le difese hanno già avuto accesso): una proroga di due mesi appare quindi ampiamente sufficiente per permettere lespletamento di questi atti ed incombenze, ritenuto che se nuove problematiche dovessero emergere (a seguito del deposito degli atti) nulla impedisce allinquirente di postulare ulteriore proroga con (a quel momento) precisa conoscenza di causa (e a scanso di equivoci sulle modalità dutilizzo dei termini prorogati ed il loro rapporto con lart. 102 CPP; GIAR 13.10.2006, 50.2006.7).
PQM
visti gli artt. 111, 122, 133,134 CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29, 31 CF,
decide
1.Listanza di proroga è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza la detenzione preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino al2 ottobre 2008(compreso).
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. La presente decisione è impugnabile davanti alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dalla notifica.
4.Intimazione (considerato il prefestivo la presente viene anticipata via telefax, ritenuto che il termine per limpugnazione decorre dallintimazione per posta):
giudice Edy Meli
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 Confermata la presenza di gravi indizi di reato e di un concreto pericolo di collusione a giustificazione del mantenimento della carcerazione preventiva, resta da determinare se questultima, tenuto conto della proroga richiesta, sia (ancora) rispettosa del principio di proporzionalità (nella duplice prospettivache vuole da un lato la messa in relazione della durata del carcere preventivo con la gravità e la complessità della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro la verifica del rispetto di celerità: DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si constata che il carcere preventivo sofferto (ca. 6 mesi) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (anche limitandosi alle ipotesi previste dagli artt. 134 e 122 CP), prevedono pene edittali importanti (fino a 5 anni lart. 134, sino a dieci anni, ma con un minimo di 180 unità di pena, lart. 122) e il rischio di pena effettivo, in caso di condanna, è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta (pur con tutte le riserve che comporta la comparazione, anche per la eventuale presenza di altri reati, cfr. Assise correzionali Locarno 24.1.2008, 72.2007.173). Anche i quattro mesi di proroga richiesta, in astratto, potrebbero essere considerati rispettosi di tale principio. Tuttavia, e in concreto, la richiesta appare (al momento attuale) eccessiva, considerato che la delucidazione orale del rapporto autoptico, prevista per il 24 luglio 2008, è già avvenuta e lulteriore verbalizzazione degli accusati, in assenza di ulteriori prove da assumere (Istanza, pag. 7), può seguire senza indugi, così come il successivo deposito degli atti (cui le difese hanno già avuto accesso): una proroga di due mesi appare quindi ampiamente sufficiente per permettere lespletamento di questi atti ed incombenze, ritenuto che se nuove problematiche dovessero emergere (a seguito del deposito degli atti) nulla impedisce allinquirente di postulare ulteriore proroga con (a quel momento) precisa conoscenza di causa (e a scanso di equivoci sulle modalità dutilizzo dei termini prorogati ed il loro rapporto con lart. 102 CPP; GIAR 13.10.2006, 50.2006.7).
PQM
visti gli artt. 111, 122, 133,134 CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29, 31 CF,
decide
1.Listanza di proroga è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza la detenzione preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino al2 ottobre 2008(compreso).
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. La presente decisione è impugnabile davanti alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dalla notifica.
4.Intimazione (considerato il prefestivo la presente viene anticipata via telefax, ritenuto che il termine per limpugnazione decorre dallintimazione per posta):
giudice Edy Meli
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.INC.2008.7003
Lugano
31 luglio 2008
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sullstanza di proroga della carcerazione preventiva presentata il 17 luglio 2008 dal
Procuratore pubblico Rosa Item, Ministero pubblico di Lugano
nei confronti di
__________
visto lulteriore scritto del Procuratore pubblico (25 luglio 2008) e le osservazioni della difesa (25 luglio 2008 e 28 luglio 2008);
visto linc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il 2 febbraio 2008 con contestuale promozione dellaccusa per le ipotesi di reato di lesioni personali gravi, aggressione e rissa, per fatti avvenuti a __________ la notte tra l1 ed il 2 febbraio 2008 e che hanno comportato il ricovero in ospedale di __________ (doc. 1 e 2, inc. GIAR 70.2008.1).
Lo stesso giorno e con le stesse imputazioni sono stati arrestati anche __________ e __________ (doc. 2, inc. GIAR 70.2008.1).
Larresto di __________ è stato confermato da questo giudice il 3 febbraio 2008, ritenuta la presenza di gravi indizi di reato, pericolo di fuga, pericolo di collusione con i coaccusati ed i testi, nonché pericolo di recidiva (doc. 5, inc. GIAR 70.2008.1).
Il 4 febbraio2008, aseguito della conferma del decesso di __________, laccusa è stata estesa allipotesi di omicidio intenzionale nei confronti di tutti e tre gli accusati (AI 14, 15, 16).
Per completezza, va aggiunto che in relazione agli stessi fatti, il 13 febbraio 2008, è stata arrestata una quarta persona (minorenne) con promozione dellaccusa, al momento dellarresto, per aggressione e rissa (inc. GIAR 85.2008.1).
2.
Oggetto dellinchiesta è laccertamento dei motivi (eventuali), della dinamica e delle (sempre eventuali) responsabilità oggettive e soggettive di tutti gli indagati, quindi anche di __________, in relazione ai fatti svoltisi a __________ la notte tra l1 ed il 2 febbraio 2008, al termine (se si preferisce, a seguito) dei quali __________ finiva a terra in posizione supina (pag. 2 del Rapporto darresto 2 febbraio 2008, doc. 2, inc. GIAR 70.2008.1), veniva ricoverato all__________ dove il 2 febbraio 2008, è stata dichiarata la sua morte cerebrale (AI 5) e attestato il decesso (AI 17). Per una sintesi dei fatti in questione, si può far riferimento (prescindendo dallattribuire carattere di qualifica giuridica alle espressioni utilizzate) a quanto esposto nel rapporto darresto:
__________si trovavano in __________ per prendere parte alla festa annuale carnevalesca denominata __________. Passando da un capannone allaltro, incontravano alcuni loro amici, tra i quali il teste __________. Questultimo faceva parte di un gruppo di ragazzi che stava avendo unanimata discussione con un altro gruppo di giovani, tra i quali la vittima __________ si facevano coinvolgere nellalterco che poco dopo sfociava in vie di fatto e successiva rissa. Durante la lite, ad avere la peggio era __________, il quale veniva duramente percosso
(Rapporto darresto 2 febbraio 2008, doc. 2, pag. 2, inc. GIAR 70.2008.1)
Come detto al considerando 1 della presente, successivamente è stato ipotizzato il coinvolgimento di una quarta persona, la cui posizione è al vaglio del Magistrato dei minorenni (come da procedura applicabile).
3.
Linchiesta si è svolta e sviluppata mediante ripetuti interrogatori, di polizia e di PP, degli accusati, anche a confronto (Classificatore A, inc. MP __________), e di numerosi testi (Classificatori B, C, D, E, inc. MP __________), nonché mediante lacquisizione di documentazione varia (relativa agli accusati, ma anche alla persona deceduta: cfr. ad esempio AI 26 ss., 59, 61 ss.), certificati danalisi (cfr. ad esempio AI 24, 115, 141, 199), documentazione di polizia o specialistica (Classificatore F), nonché tabulati telefonici.
Del dettaglio degli atti dinchiesta si dirà, se necessario, nei considerandi seguenti.
4.
Con listanza menzionata in entrata della presente (doc. 1, inc. GIAR 70.2008.3), il magistrato inquirente chiede che il carcere preventivo cui è astretto laccusato (e che, per legge, verrebbe a scadenza il 2 agosto 2008; art. 102 cpv. 2 CPP) sia prorogato (art. 103 CPP) di quattro (4) mesi al fine di completare listruttoria (delucidazione orale del referto autoptico - prevista per il 24 luglio 2008 -, verbalizzazione conclusiva di tutti gli accusati, deposito atti ed evasione delle eventuali richieste di complemento).
Il magistrato inquirente, dopo aver indicato (cfr. Istanza, pag. da2 a7) tutta una serie di risultanze dellistruttoria, quali lesito del referto autoptico, le dichiarazioni di testi, quelle dei correi e quelle dellaccusato __________ (evidenziando anche le eventuali divergenze e/o cambiamenti di versione) afferma che nei confronti di __________ sussistono gravi indizi di colpevolezza, desumibili dallinchiesta sin qui esperita e dalle sue stesse dichiarazioni senza, tuttavia, indicarne la relazione (e la valenza) con le singole ipotesi di reato per le quali è stata promossa laccusa.
In aggiunta, e a fondamento della richiesta, segnala la persistenza di un pericolo di collusione con i testi e con i coaccusati (visto il comportamento in istruttoria, definito poco collaborante, nonché da tentativi di collusione già messi in atto con rinvio agli accertamenti risultanti dagli atti indicati a pag. 8 dellIstanza), al fine di indurre ed ottenere versioni a lui più favorevoli, e di un pericolo di fuga (desumibile, sempre per linquirente, dalla doppia cittadinanza, dal fatto che egli pensa in lingua croata, dalla giovane età, nonché dallassenza di formazione e di attività lavorativa), in relazione con la gravità dei reati ascritti ed il rischio di pena correlato.
Da ultimo, il magistrato inquirente ritiene che la proroga richiesta sia rispettosa di proporzionalità (vista la gravità dei reati ipotizzati e le prospettive di un deferimento davanti ad una Corte criminale).
5.
Con osservazioni del 25 luglio 2008 (doc. 5, inc. GIAR 70.2008.3) la difesa __________ si oppone alla proroga.
Segnala, innanzitutto, che listanza omette di indicare per quali dei reati summenzionati e con quali motivazioni esisterebbero gravi indizi di colpevolezza, violando così il diritto di essere sentito dellaccusato e non permettendo corretta analisi della proporzionalità della durata del carcere preventivo, per rapporto al rischio di pena (Osservazioni, pag. 1).
Contesta lesistenza di gravi indizi per i reati di cui agli artt. 111 e 122 CP, in particolare con riferimento allaspetto soggettivo, rilevando che: il corpo della vittima non presentava segni di violenza particolare, i fatti sono avvenuti in un lasso di tempo estremamente limitato, elementi indicanti una qualsivoglia motivazione a provocare lesioni o morte, nonché la estrema rarità del caso constatata dal medico legale (Osservazioni, pag. 2).
Pure contestati (Osservazioni, pag. 3 e 4) sono la presenza di un concreto pericolo di fuga (laccusato è anche cittadino __________, ha sempre vissuto in __________ e mai in altro paese, era in formazione al momento dellarresto e potrebbe continuarla presso lo stesso datore di lavoro) e di collusione (non vi sono più concreti atti da espletare, sono stati già concessi colloqui liberi con i famigliari e il comportamento in istruttoria ascrivibile a sgomento e disorientamento).
6.
In data 23 luglio 2008 (doc. 3, inc. GIAR 70.2008.3), il magistrato inquirente è stato invitato a completare/precisare (se lo riteneva) listanza in relazione agli specifici reati prospettati a tutti e tre gli accusati. Con scritto del 25 luglio 2008 (doc. 4, inc. GIAR 70.2008.3) il Procuratore pubblico ha confermato che i gravi indizi di colpevolezza cui fa riferimento sono tali per tutte le ipotesi di reato per le quali è stata promossa laccusa ed ha meglio precisato quali specifici elementi (già indicati nellistanza) indiziano luno o laltro reato (o più di uno).
La difesa (doc. 7, GIAR 70.2008.3), in merito alle precisazioni menzionate, ribadisce sostanzialmente quanto già detto nelle osservazioni del 25 luglio 2008.
Delle altre osservazioni, indicazioni e argomentazioni contenute nei vari allegati si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.
7.
Listanza di proroga (art. 103 CPP), presentata dal Procuratore pubblico entro il termine di scadenzaex legedella carcerazione preventiva (art. 102 cpv. 2 CPP), e con anticipo sufficiente a permettere osservazioni della difesa, è ricevibile in ordine.
8.
In diritto, sebbene noto al magistrato ed al patrocinatore dell'accusato, si ricorda innanzitutto che:
"L'art. 95 CPP - corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come giàla Cameradei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
9.
a)
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare lesistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza lesistenza di un reato -, e dallaltro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto - dallinopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357). Ciò vale anche quando lesistenza di gravi indizi di reato non è formalmente contestata.
b)
Nel caso in esame, laccusa è stata promossa per le ipotesi di reato di cui agli artt. 122, 133, 134 e 111 CP; trattandosi di accuse relative allo stesso complesso di fatti ed i cui elementi indizianti sono stati indicati, inizialmente, in modo indistinto, è opportuno richiamare brevemente sia gli elementi di tipicità che distinguono unipotesi dallaltra, sia gli eventuali concorsi tra luna e laltra rispettivamente gli assorbimenti.
I reati di cui agli artt. 111 e 122 CP sono infrazioni di risultato, la seconda qualificata dal concetto di gravità della lesione. Entrambi reati intenzionali, non concorrono tra loro; tuttavia, in caso di decesso della vittima e dolo (anche eventuale) accertato per le sole lesioni, questultimo reato può concorrere con quello di cui allart. 117 CP.
Gli elementi di tipicità che distinguono, tra loro, i reati di cui agli artt. 133 e 134 CP, sono lalterco fisico reciproco tra almeno tre persone per la prima ipotesi (DTF 106 IV 250) e lattacco fisico unilaterale di più persone contro una o più altre, per la seconda. La lesione corporale (quindi non le semplici vie di fatto) o la morte subite da una delle persone coinvolte nella rissa o di una delle vittime dellaggressione (e in rapporto di causalità con queste), sono condizioni oggettive di punibilità per entrambi i reati e, quindi, il reato è imputabile a tutti i partecipanti, indipendentemente dal dolo specifico sulla lesione (DTF 106 IV 250; DTF 118 IV 229). Tra queste due ipotesi di reato il concorso non sembra proponibile (anche se la dottrina non sembra essere unanime: B. Corboz, Les infractions en droit suisse, 2002, Vol. I, n. 15 ad art. 134 e riferimenti), nel contempo, e nei confronti di colui che è allorigine diretta della lesione (se si preferisce del risultato lesivo dellintegrità corporale e, ovviamente, riservati i casi in cui laggressione dovesse risultare preparata, pianificata, concordata e condivisa da tutti i partecipanti), sia essa intenzionale o per negligenza, è possibile il concorso tra la rissa o laggressione e linfrazione contro lintegrità corporale corrispondente, con riserva di assorbimento (al reato più grave) nel caso di aggressione contro una sola persona (DTF 118 IV 229; Stratenwerth, 1993, BT I, p. 85).
Da queste brevi considerazioni, ben si può intuire come nei casi in cui, per un qualsiasi motivo, la ricostruzione dei fatti e della loro dinamica non risulti completa, coerente e indiscutibile già nella fase predibattimentale, i vari elementi raccolti (singolarmente, ma anche in una valutazione globale degli stessi) possono indiziare contemporaneamente più ipotesi di reato (anche tra quelle che non concorrono) ed essere riconducibili anche a più partecipanti (senza contare lulteriore problematica relativa allaspetto soggettivo) fino allaccertamento definitivo di competenza del merito.
c)
Trattasi di ipotesi di reati di sicura gravità, sia per le comminatorie di pena (cfr., in particolare quelle degli artt. 134, 122, 111 CP, ma senza trascurare quella dellart. 133) che per i beni giuridici protetti (lintegrità corporale e la vita); per cui laccertamento di gravi indizi in merito anche solo ad una o alcune di queste potrebbe essere sufficiente (ovviamente in presenza di almeno una delle condizioni alternative) a giustificare la detenzione preventiva.
d)
Per quanto concerne il caso qui in esame e, in particolare gli indizi di reato a carico di __________, si constata preliminarmente quanto segue.
Accertato (purtroppo) il decesso di __________ (AI 5) e preso atto del fatto che, secondo il medico legale incaricato, il decesso è intervenuto a seguito di emorragia cerebrale con successiva sofferenza ipossico ischemica del tessuto cerebrale comportante un danno irreversibile (Referto 22.4.2008, pag. 17) originata da una lacerazione del tratto intracranico dellarteria vertebrale sinistra, in assenza di lesioni dirette alle strutture circostanti (idem, pag. 18), che, sempre secondo il medico legale, la lacerazione sarebbe di origine traumatica e non dovuta a preesistente patologia dellarteria (Risposta ai quesiti posti, del 18 giugno 2008, pag. 4) e, ancora, che levento traumatico è costituito da un movimento di estrema estensione e rotazione del rachide cervicale la cui causa non ha potuto essere individuata con certezza ma può comunque essere imputabile ad un mezzo dotato di unazione contusiva limitata, ma distorsiva di una certa entità, da eventi traumatici distinti, e che possono aver avuto un ruolo concausale (idem, pag. 4), oppure dal concorso di più azioni, con la precisazione che in astratto, potrebbe essere stato sufficiente un calcio, un pugno e anche (molto meno probabilmente) uno spintonamento. È ovvio che nellipotesi che diverse tra queste azioni siano avvenute contemporaneamente agendo nella stessa direzione, è possibile affermare che diversi colpi abbiano concretamente contribuito a produrre la lesione vertebrale (recte: dellarteria vertebrale?;idem, pag. 3 e 6).
e)
Considerato quanto sopra, non occorrono particolari disquisizioni per affermare lesistenza in capo a __________ di gravi indizi per le ipotesi di reato di cui agli artt. 133, rispettivamente (ma in modo più pregnante) 134 CP. Questi si desumono in modo evidente dalle dichiarazioni dellaccusato stesso, laddove afferma sostanzialmente di essere intervenuto, seguendo __________ e affiancato da __________, nello scontro tra il primo e __________, colpendo questultimo con un pugno e, successivamente, con due calci (verbale __________, 12 febbraio 2008), sia dalle dichiarazioni dei correi che indicano nella testa di __________ il bersaglio dei calci di __________ (verbale __________ 8 febbraio 2008; verbale __________ 30 aprile 2008 e confronto del 17 aprile
2008) che da quelle di numerosi testi (per tutti: verbale __________ 4 marzo 2008, verbale __________ 28 febbraio 2008, verbale __________ 6 marzo 2008, verbale __________ __________ 4 febbraio 2008, verbale __________ 17 aprile 2008), tutti confermanti lintervento di __________ con colpi (pugni e calci) inferti al giovane poi deceduto, sia quando lo stesso era ancora in piedi, sia quando era già a terra. Poco importa, a questo stadio e in questa sede, determinare lesatto numero e la sequenza dei colpi inferti dallaccusato __________ e/o dagli altri. Inoltre, e nonostante la presenza di due gruppi in discussione al momento dellintervento, il resoconto dei fatti che emerge dai verbali indicati (ma anche dagli altri citati dal Procuratore pubblico nellistanza e nel complemento), pur non essendo univoci nellindicazione del numero e della sequenza dei colpi inferti dalluno o dallaltro degli accusati, indiziano maggiormente laggressione fisica unilaterale nei confronti di __________, quindi lipotesi di reato di cui allart. 134 CP, che non lalterco reciproco (la bagarre) prevista dallart. 133.
f)
Quanto alle altre due ipotesi di reato (artt. 122 e 111 CP), questo giudice ritiene che gli elementi di fatto indicati e richiamati al punto precedente costituiscano gravi indizi anche per queste ipotesi di reato essendo, fosse anche per esclusione (sufficiente in questa sede), se non accertato, quantomeno molto verosimile che la lesione che ha condotto al decesso di __________ sia conseguenza dei colpi ricevuti (e non necessariamente di uno solo di questi) e/o di movimenti repentini indotti dagli attacchi o conseguenti agli stessi. Ora non solo __________ ha inferto dei colpi, ma ha anche visto e/o intuito quelli inferti da altri (verbale __________ 12 febbraio 2008), cui i suoi sono eventualmente andati ad aggiungersi. Gravi indizi quo agli elementi oggettivi dei reati appena indicati sono dunque presenti.
Certo, non sfugge che il problema per così dire maggiore si pone a livello degli elementi soggettivi (intenzione); tuttavia, posto che la determinazione dellelemento intenzionale è precipua competenza del merito, va ricordato che per entrambi i reati menzionati è ammesso il dolo eventuale e dagli atti non emergono in modo evidente (e neppure sono indicati dalla difesa) elementi che impongano (o permettano) di ritenere il dolo manifestamente assente, in particolare (ma non esclusivamente) per lipotesi di cui allart. 122 CP. Non basta, infatti, ad escludere lipotesi di dolo la repentinità degli eventi o la non individuazione di motivi di astio specifico nei confronti della vittima, né il fatto che questa non presentasse (al momento della visita medico legale) segni esterni particolari. Basta, invece, per non poterlo escludere in questa sede, la violenza dei colpi e laccanimento registrati (fossanche soggettivamente) da alcuni testi (per tutti: verbale __________ 6 marzo 2008) e la rabbia che avrebbe accompagnato lagire dellaccusato (verbale __________ 12 febbraio 2008) dato che il normale andamento delle cose e la normale esperienza della vita non permettono di escludere che pugni e calci inferti alla testa di una persona, sia quando è eretta sia quando è a terra, possano avere quali conseguenza delle lesioni gravi con esiti anche letali (la cronaca, anche recente e non limitata al __________, purtroppo non è avara di esempi) e il dolo non presuppone la coscienza della specifica lesione, in casulacerazione del tratto intracranico dellarteria vertebrale sinistra.
Ulteriori disquisizioni su questo punto sono inopportune: occorre evitarle al fine di non creare pregiudizi per il merito (cfr. ad esempio, per lart. 191 DTF 119 IV 232 e 120 IV 198, per lart. 188 125 IV 131).
g)
In conclusione, é confermata lesistenza, in capo a __________, di sufficienti indizi di reato (come meglio descritto nei punti precedenti del considerando) a possibile giustificazione della detenzione preventiva.
10.
a)
In merito al rischio di collusione, contestato dalla difesa, il magistrato inquirente afferma che linchiesta non è ancora conclusa e che laccusato, tuttaltro che collaborante (in particolare per i frequenti non ricordo: cfr. verbale __________ 29 aprile 2008, pag. 2), è già stato allorigine di tentativi di pressione/collusione (Istanza, pag. 8) volti ad ottenere versioni a lui più favorevoli (o meno sfavorevoli). Secondo linquirente, si tratta di elementi indizianti in modo concreto il pericolo che __________, se posto in libertà, possa contattare i testi, rispettivamente accordarsi con i correi (se anchessi liberati), per migliorare (o non peggiorare) la propria situazione.
Per la difesa, invece, il pericolo di collusione è escluso per il fatto che non vi sarebbero più prove da raccogliere (Osservazioni, pag. 3).
b)
Prima di determinarsi, è importante ricordare alcuni elementi che caratterizzano linchiesta e la relativa raccolta di elementi probatori, ancorché in parte già evidenziati nei considerandi che precedono.
È quasi unovvietà dire che la definizione dellipotesi (o più di una) di reato dipende dallaccertamento dei fatti, della loro dinamica e intensità (così come dagli elementi atti a determinare il foro interiore). Nel caso in esame, tale accertamento dipende in modo importante (per non dire determinante) da deposizioni di testi e da dichiarazioni degli accusati (tutti) che concernono fatti avvenuti repentinamente, ad opera di persone entrate in scena allimprovviso (e senza motivi apparenti), svoltisi in un breve lasso di tempo. Inoltre, le numerose persone presenti, che hanno reso testimonianza, sono state anchesse colte (per così dire) di sorpresa dal rapido susseguirsi di eventi e, singolarmente, ulteriormente limitate nella visione dalle reciproche posizioni e spostamenti (visto il numero) quando non anche dalla poca luce (cfr. fotografie da24 a30, inseparazione n. 1 Classificatore F) e, da ultimo, forsanche dallappartenenza alluno o allaltro dei due gruppi che stavano discutendo e dalle successive discussioni tra loro.
Queste circostanze, non da ultimo in ragione della gravità dei fatti oggetto dinchiesta, devono essere considerate nellottica della conservazione/fissazione definitiva degli elementi raccolti (nella competenza del merito).
c)
Dagli atti (testimonianze e dichiarazioni degli accusati) non emerge una versione univoca ed indiscutibile di quanto accaduto in __________ prima durante e dopo i tragici fatti oggetto dinchiesta (cfr. i verbali a confronto tra i vari accusati del 3 aprile 2008, 15 aprile 2008, 17 aprile 2008, 23 aprile 2008 Classificatore 4 e le prospettazioni delle risultanze di alcune deposizioni testimoniali fatte ai vari accusati, per esempio in verbale __________ 29 aprile 2008, verbale __________ 30 aprile 2008, verbale __________ 5 maggio 2008).
Emerge, invece, che dopo i fatti i tre accusati (quindi anche __________) non hanno ritenuto di assumersi immediatamente le proprie responsabilità, rispettivamente di verificare se il risultato dei loro atti non abbia superato le loro intenzioni e, magari, di collaborare nel cercare di porvi rimedio e/o limitarne le conseguenze, bensì si sono allontanati cercando anche di limitare le possibilità di una loro identificazione immediata (verbale __________ 2 febbraio 2008, pag. 6; verbale __________ 25 febbraio 2008, pag. 6; verbale __________ 11 febbraio 2008, pag. 8 e 27 febbraio 2008, pag. 3), rispettivamente per concordare una versione comune (verbale __________ 8 febbraio 2008, pag. 5). Le loro dichiarazioni in sede dinchiesta, e a volte con lavanzare della stessa (prospettazioni e confronti), contengono numerosi non ricordo e rettifiche (verbale __________ 29 aprile 2008; verbale __________ 11 febbraio 2008) oltre che affermazioni tra loro contrastanti (verbale __________ 17 aprile 2008, pag. 8; verbale __________ 17 aprile 2008; verbale __________ 2 febbraio 2008, pag. 5). Inoltre, nel corso dellinchiesta non sono mancati tentativi di contatto tra accusati (AI 152; verbale __________ 27 febbraio 2008, pag. 8/9; verbale __________ 17 aprile 2008), così come tentativi di intervento di persone esterne alla inchiesta (AI 222). Palese e ammesso il contatto, tramite terzi, del coaccusato minorenne messo in opera da __________ dallinterno del carcere (Verbale __________ 15 aprile 2008).
Le circostanze appena descritte, in uno con il fatto che i testi sono in gran parte coetanei e residenti nella stessa regione degli accusati (anche conoscenti e/o amici), indipendentemente da chi ne sia direttamente coinvolto o sia stato parte attiva, dalle relative motivazioni o dalle possibili spiegazioni delle stesse, sono elementi oggettivi e concreti che evidenziano ulteriormente come gli elementi sin qui raccolti non siano definitivamente acquisiti e ancora soggetti a rischio di modifica/ripensamento.
d)
I bisogni istruttori (o necessità istruttorie che dir si voglia) che giustificano adozione o mantenimento della carcerazione preventiva, non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori, o gli accertamenti, ancora da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o di inquinamento delle prove che (eventualmente) ne espone a rischio la corretta raccolta, ma anche la conservazione (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24) e che, in quest'ottica il fatto che l'istruttoria predibattimentale sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, come può non esserlo il fatto che la stessa sia praticamente o formalmente conclusa. In buona sostanza, quo ai bisogni istruttori, occorre verificare se esista in capo all'accusato (ma in situazione di correità anche in capo a luno o a laltro di questi, considerando i rapporti personali; verbale __________ 17 aprile 2008, pag. 9) un concreto pericolo di collusione in relazione alle prove ancora da assumere, rispettivamente se tale pericolo sussista fino al dibattimento per rapporto all'esigenza di conservare delle prove (tutte) ai fini del dibattimento (DTF 95 I 242).
Quest'ultima necessità non è di poca rilevanza nel caso in esame. Infatti, per le ragioni segnalate sopra, elementi minimi (o anche solo circostanziali) riferiti dai testi (ma anche dai coaccusati) possono avere grande importanza e debbono poter essere conservati (per le verifiche gli approfondimenti e la determinazione del merito) senza rischio di perturbamento (sentenze 19 dicembre2002 inre C., GIAR 436.2002.4 e 28 febbraio2002 inre P., GIAR 492.2001.3).
Nellincarto (nel suo complesso e nel suo divenire) vi sono elementi che non permettono di ritenere come esclusivamente teorico il rischio che l'accusato, se posto in libertà, possa in qualche modo intervenire nei confronti dei testi, al fine di ottenere e rendere dichiarazioni a lui più favorevoli o, quantomeno, meno sfavorevoli, rispettivamente accordarsi con i correi tenuto anche conto dei rapporti di amicizia e di convergenza dinteressi tra di loro, nonché di conoscenza dei testi o di alcuni di questi (DTF 117 Ia 257;SJ 1990 p. 438; SJ 1981 p. 378, 380; SJ 1979 pag. 374; ZR 72 no. 77 p. 19; GIAR 23 settembre 2005, 476.2005.3, cons. 6.c e 6.d; CRP 11 ottobre 2005, 60.2005.323, cons. 15 e 16). Non va dimenticato che i correi sono quattro (tre maggiorenni ed un minorenne), che qualche azione in tal senso, ancorché maldestra, è stata intrapresa prima dell'arresto (RDAT 1988 n. 24), così come successivamente (cfr. lett. c. del presente considerando). In una sentenza recente,la CRPaveva ritenuto che il semplice timore di un teste (importante per il quadro accusatorio) di essere contattato, in uno con lesistenza di una possibilità (ancorché definita poco probabile) di rivalsa nei confronti di questo poteva costituire pericolo di collusione, o di interferenza su di un teste importante per il quadro accusatorio (CRP 3 luglio 2007, 60.2007.241).
Nel contempo è indubbio che le dichiarazioni di __________ paiono tese anche a limitare il suo ruolo (cfr. verbale 29 aprile 2008), rispettivamente non sono propriamente trasparenti e lineari in relazione ai terzi; non è certo azzardato, ancora a questo stadio, dubitare sulla completa veridicità delle sue dichiarazioni, né ritenere concreto il pericolo di collusione con i correi ed i testi (GIAR 20 giugno2003 inre E., 337.2003.2; GIAR 9 agosto 2001, 390.2001.2; Rep 1980 p. 45).
e)
La complessità dellinchiesta e la necessità di chiarire nei dettagli il comportamento di ogni singolo accusato (quindi anche di __________) e le precise responsabilità individuali, sono circostanze che debbono essere salvaguardate al massimo, anche nellinteresse dellaccusato stesso (CRP 20 agosto 1999, 60.99.00211; GIAR 21 febbraio 2001, 516.2000.4).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, o richiamato, e tenuto conto della delicatezza e delle difficoltà insite in un'inchiesta come quella di cui è qui questione, va riconosciuto che allo stadio attuale (e verosimilmente sino al dibattimento) sussiste un concreto pericolo di collusione in capo a __________ (che, peraltro ha già tentato di agire in tal senso).
11.
Stabilita l'esistenza di una delle condizioni alternative che, con i gravi indizi di colpevolezza, giustificano la misura cautelare, ci si può astenere dallapprofondire l'esistenza dellaltra condizione invocata dal magistrato inquirente, e cioè il pericolo di fuga.
Tuttavia, a titolo abbondanziale e a eventuale garanzia del doppio grado di giurisdizione, qualche breve considerazione appare opportuna.
Gli elementi indicati dal magistrato inquirente (cittadinanza anche straniera, giovane età e formazione non ancora completata) a fronte di quelli indicati dalla difesa (persona nata e cresciuta in __________, dove vive anche il resto della famiglia; eco negativa dei fatti oggetto daccusa anche nel paese dorigine), in assenza di indicazioni circa i contatti concreti allestero e le possibilità concrete di recarvisi (parenti, abitazioni, ecc.), rispettivamente sul rischio di unespulsione (amministrativa), non appaiono sufficienti a ritenere concreto (ai sensi della giurisprudenza) il pericolo di fuga che, conseguentemente, risulta fatto invocato praticamente solo in relazione al rischio di pena. Ora, per costante e consolidata giurisprudenza, la gravità del reato e/o il rischio di pena da soli non bastano a fondare concreto pericolo di fuga (per tutte si veda CRP 3.7.2007, 60.2007.241, cons. 6, 7 e citazioni). Certamente, più il reato è grave e/o più il rischio di una pena importante è presente, maggiormente il rischio di fuga può essere presunto. Tuttavia, nel caso in esame, gli elementi relativi alla situazione personale dellaccusato indicati dalle parti non permettono, a giudizio di questo giudice, e in una valutazione ponderata, di considerare concreto il pericolo di fuga nonostante il rischio di pena (peraltro di difficile determinazione perlomeno verso lalto): la nazionalità anche straniera conservata per nascita è insufficiente a rendere concreto il pericolo di fuga allorquando tutti gli altri elementi indicano il __________ come centro dei suoi interessi famigliari/affettivi e anche economici (e considerata la giovane età).
12.
Confermata la presenza di gravi indizi di reato e di un concreto pericolo di collusione a giustificazione del mantenimento della carcerazione preventiva, resta da determinare se questultima, tenuto conto della proroga richiesta, sia (ancora) rispettosa del principio di proporzionalità (nella duplice prospettivache vuole da un lato la messa in relazione della durata del carcere preventivo con la gravità e la complessità della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro la verifica del rispetto di celerità: DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si constata che il carcere preventivo sofferto (ca. 6 mesi) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (anche limitandosi alle ipotesi previste dagli artt. 134 e 122 CP), prevedono pene edittali importanti (fino a 5 anni lart. 134, sino a dieci anni, ma con un minimo di 180 unità di pena, lart. 122) e il rischio di pena effettivo, in caso di condanna, è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta (pur con tutte le riserve che comporta la comparazione, anche per la eventuale presenza di altri reati, cfr. Assise correzionali Locarno 24.1.2008, 72.2007.173). Anche i quattro mesi di proroga richiesta, in astratto, potrebbero essere considerati rispettosi di tale principio. Tuttavia, e in concreto, la richiesta appare (al momento attuale) eccessiva, considerato che la delucidazione orale del rapporto autoptico, prevista per il 24 luglio 2008, è già avvenuta e lulteriore verbalizzazione degli accusati, in assenza di ulteriori prove da assumere (Istanza, pag. 7), può seguire senza indugi, così come il successivo deposito degli atti (cui le difese hanno già avuto accesso): una proroga di due mesi appare quindi ampiamente sufficiente per permettere lespletamento di questi atti ed incombenze, ritenuto che se nuove problematiche dovessero emergere (a seguito del deposito degli atti) nulla impedisce allinquirente di postulare ulteriore proroga con (a quel momento) precisa conoscenza di causa (e a scanso di equivoci sulle modalità dutilizzo dei termini prorogati ed il loro rapporto con lart. 102 CPP; GIAR 13.10.2006, 50.2006.7).
PQM
visti gli artt. 111, 122, 133,134 CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29, 31 CF,
decide
1.Listanza di proroga è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza la detenzione preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino al2 ottobre 2008(compreso).
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. La presente decisione è impugnabile davanti alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dalla notifica.
4.Intimazione (considerato il prefestivo la presente viene anticipata via telefax, ritenuto che il termine per limpugnazione decorre dallintimazione per posta):
giudice Edy Meli