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TI-98369

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-12-21 · Italiano TI
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'art. 95 CPP

- corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza:

v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

E. 2 a)        Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede (che non è deputata a pronunciarsi sul merito delle accuse e deve evitare di pregiudicare), si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, e relativi ad un suo coinvolgimento penalmente rilevante nei fatti inquisiti (v.supra, consid. B; v. già la decisione 15 ottobre 2001, cit., consid. 2b p. 4; istanza di libertà provvisoria 17 dicembre 2001, cit., pto. 4 p. 2).

b)        Quando __________ dice di volersi riservare “comunque di proporre la propria valutazione e qualifica giuridica degli atti compiuti davanti al Giudice del merito” (v. istanza, cit., pto. 5 p. 3), dice cosa giusta e saggia. La valutazione ultima delle varie fattispecie inquisite spetterà senz’altro alla corte di merito. Appare sin d’ora opportuno rilevare, tuttavia, che bisognosi di accertamento non sono unicamente i nudi fatti: per una corretta sussunzione giuridica, ma anche per la formulazione di un’adeguata richiesta di pena, il magistrato inquirente (e poi requirente) deve chinarsi con pari attenzione anche sugli aspetti soggettivi del comportamento rimproverato all’accusato. È allora già di principio errato partire dal presupposto che “sequestrando documenti, interrogando testimoni e correi” (istanza, cit., pto. 5.1 p. 3) il Procuratore Pubblico disponga “di tutti gli elementi a carico dell’accusato” (ibid.). Giova ribadire, seppur ovvio, che un’istruttoria penale non consiste unicamente nella documentata esposizione di fatti, ma deve estendersi ad innumerevoli altri elementi di giudizio, spesso ben più difficili da acquisire e riprodurre, perché attinenti al foro interiore dell’accusato (quali ad esempio cosa egli sapesse o meno, i suoi stati d’animo, lo scopo perseguito con i reati eccetera, ma anche l’atteggiamento da lui assunto in fase istruttoria, eventuali pentimenti, ripensamenti e così via): che il Procuratore Pubblico disponesse già di tutti gli elementi a carico prima di interrogare __________, allora, non rende superflui i successivi verbali, nella misura in cui i medesimi danno l’idea dell’atteggiamento dell’accusato, il quale atteggiamento, a sua volta, può essere individuato solo se il verbalizzante ha la possibilità di muovere all’accusato contestazioni puntuali e certe. Proprio quando ha a che fare con un accusato reticente, pertanto, il magistrato inquirente dovrà acquisire quanti più elementi a carico possibile, senza che gli si possa rinfacciare – contrariamente a quanto invece fa l’accusato istante (v. istanza, cit., pto. 5.1 p. 3) – di averne già acquisiti a sufficienza (tale conclusione potendo essere presa, semmai, solo a posteriori, concluso il determinato verbale).

E. 4 a)        Notoriamente non basta che vi siano ancora passi istruttori da esperire. Il mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusato è giustificato soltanto se – e nella misura in cui – la prematura rimessa in libertà di lui possa essere di nocumento proprio nell’ottica dell’assunzione delle prove che ancora mancano. Si è soliti parlare, in questo contesto, di pericolo di collusione, quando è lecito temere l’intervento dell’accusato su terze persone (siano esse correi, parti lese o semplici testi), mentre il termine più ampio di inquinamento delle prove sta ad indicare altri atteggiamenti suscettibili di falsare l’assetto probatorio, come la soppressione o l’alterazione di mezzi di prova eccetera (come qui,verbatim,

v. decisione 2 agosto 2001 in re A., inc. Giar 23.2001.8 consid. 3.b p. 5).

c)         Quanto appena esposto dimostra che l’atteggiamento di __________ non è radicalmente mutato, ma è rimasto – fino a prova del contrario – improntato fondamentalmente alla negazione, o perlomeno alla minimizzazione ad oltranza delle proprie responsabilità. Si tratta, risaputamente, di atteggiamento perfettamente lecito, che non deve essere di nocumento alcuno per l'accusato in sede di giudizio. Ma in sede d'inchiesta, quando in discussione stanno fattispecie complesse e che vedono coinvolte più persone, può accadere che le negazioni dell’accusato, rispettivamente il suo silenzio, lascino senza risposta questioni concretamente suscettibili di essere influenzate da misure di inquinamento delle prove o collusive. In tali circostanze, che sottintendono – si ribadisce – la concreta possibilità per l’accusato di influire sull’accertamento dei fatti in modo indebito, il pericolo di inquinamento delle prove è per principio implicito, e diviene concreto (anche) a dipendenza dell’atteggiamento processuale che l’accusato decide di assumere: corrisponde al naturale andamento delle cose ed alla comune esperienza che colui il quale nega, sia considerato – più che non il reo confesso – incline a attuare quanto in suo potere pur di sminuire la credibilità delle prove a suo carico. Argomentare diversamente significherebbe pretendere che si debba attendere il primo atto concretamente collusivo prima di ammettere l’esistenza di tale pericolo (così già in decisione 23 novembre 2001 in re D., inc. Giar 582.2001.2 consid. 3.c p. 5).

E. 7 Corrisponde a notoria giurisprudenza di questo Ufficio, che le condizioni di salute dell’accusato non costituiscono motivo di concessione della libertà provvisoria: qualora egli, all’esame del medico delegato solo competente, non dovesse risultare carcerabile, potrà venirne disposto il trasferimento in struttura medicalizzata, equipaggiata in modo da evitare il verificarsi di quei pericoli (di fuga, di collusione, di recidiva) che stavano alla base dell’arresto.

E. 8 In conclusione, l’istanza in discussione dev’essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.

*   *   *

Per i quali motivi,

visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

d e c i d e :

1.L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 17 dicembre 2001 da __________ è respinta.

2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.Intimazione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

. 520.2001.5 M                                                           Lugano, 21 dicembre 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________(difeso di fiducia dall’avv. __________)

e trasmessa in data 19 dicembre 2001 con preavviso negativo dalProcuratore Pubblicoavv. Bruno Balestra, Lugano;

concessa all’accusato, con ordinanza 19 dicembre 2001, la facoltà di presentare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letto l’allegato 21 dicembre 2001;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________;

ritenuto

in fatto:

A.

B.

Considerato

in diritto:

1.

L'art. 95 CPP

- corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza:

v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

2.

a)        Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede (che non è deputata a pronunciarsi sul merito delle accuse e deve evitare di pregiudicare), si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, e relativi ad un suo coinvolgimento penalmente rilevante nei fatti inquisiti (v.supra, consid. B; v. già la decisione 15 ottobre 2001, cit., consid. 2b p. 4; istanza di libertà provvisoria 17 dicembre 2001, cit., pto. 4 p. 2).

b)        Quando __________ dice di volersi riservare “comunque di proporre la propria valutazione e qualifica giuridica degli atti compiuti davanti al Giudice del merito” (v. istanza, cit., pto. 5 p. 3), dice cosa giusta e saggia. La valutazione ultima delle varie fattispecie inquisite spetterà senz’altro alla corte di merito. Appare sin d’ora opportuno rilevare, tuttavia, che bisognosi di accertamento non sono unicamente i nudi fatti: per una corretta sussunzione giuridica, ma anche per la formulazione di un’adeguata richiesta di pena, il magistrato inquirente (e poi requirente) deve chinarsi con pari attenzione anche sugli aspetti soggettivi del comportamento rimproverato all’accusato. È allora già di principio errato partire dal presupposto che “sequestrando documenti, interrogando testimoni e correi” (istanza, cit., pto. 5.1 p. 3) il Procuratore Pubblico disponga “di tutti gli elementi a carico dell’accusato” (ibid.). Giova ribadire, seppur ovvio, che un’istruttoria penale non consiste unicamente nella documentata esposizione di fatti, ma deve estendersi ad innumerevoli altri elementi di giudizio, spesso ben più difficili da acquisire e riprodurre, perché attinenti al foro interiore dell’accusato (quali ad esempio cosa egli sapesse o meno, i suoi stati d’animo, lo scopo perseguito con i reati eccetera, ma anche l’atteggiamento da lui assunto in fase istruttoria, eventuali pentimenti, ripensamenti e così via): che il Procuratore Pubblico disponesse già di tutti gli elementi a carico prima di interrogare __________, allora, non rende superflui i successivi verbali, nella misura in cui i medesimi danno l’idea dell’atteggiamento dell’accusato, il quale atteggiamento, a sua volta, può essere individuato solo se il verbalizzante ha la possibilità di muovere all’accusato contestazioni puntuali e certe. Proprio quando ha a che fare con un accusato reticente, pertanto, il magistrato inquirente dovrà acquisire quanti più elementi a carico possibile, senza che gli si possa rinfacciare – contrariamente a quanto invece fa l’accusato istante (v. istanza, cit., pto. 5.1 p. 3) – di averne già acquisiti a sufficienza (tale conclusione potendo essere presa, semmai, solo a posteriori, concluso il determinato verbale).

4.

a)        Notoriamente non basta che vi siano ancora passi istruttori da esperire. Il mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusato è giustificato soltanto se – e nella misura in cui – la prematura rimessa in libertà di lui possa essere di nocumento proprio nell’ottica dell’assunzione delle prove che ancora mancano. Si è soliti parlare, in questo contesto, di pericolo di collusione, quando è lecito temere l’intervento dell’accusato su terze persone (siano esse correi, parti lese o semplici testi), mentre il termine più ampio di inquinamento delle prove sta ad indicare altri atteggiamenti suscettibili di falsare l’assetto probatorio, come la soppressione o l’alterazione di mezzi di prova eccetera (come qui,verbatim,

v. decisione 2 agosto 2001 in re A., inc. Giar 23.2001.8 consid. 3.b p. 5).

c)         Quanto appena esposto dimostra che l’atteggiamento di __________ non è radicalmente mutato, ma è rimasto – fino a prova del contrario – improntato fondamentalmente alla negazione, o perlomeno alla minimizzazione ad oltranza delle proprie responsabilità. Si tratta, risaputamente, di atteggiamento perfettamente lecito, che non deve essere di nocumento alcuno per l'accusato in sede di giudizio. Ma in sede d'inchiesta, quando in discussione stanno fattispecie complesse e che vedono coinvolte più persone, può accadere che le negazioni dell’accusato, rispettivamente il suo silenzio, lascino senza risposta questioni concretamente suscettibili di essere influenzate da misure di inquinamento delle prove o collusive. In tali circostanze, che sottintendono – si ribadisce – la concreta possibilità per l’accusato di influire sull’accertamento dei fatti in modo indebito, il pericolo di inquinamento delle prove è per principio implicito, e diviene concreto (anche) a dipendenza dell’atteggiamento processuale che l’accusato decide di assumere: corrisponde al naturale andamento delle cose ed alla comune esperienza che colui il quale nega, sia considerato – più che non il reo confesso – incline a attuare quanto in suo potere pur di sminuire la credibilità delle prove a suo carico. Argomentare diversamente significherebbe pretendere che si debba attendere il primo atto concretamente collusivo prima di ammettere l’esistenza di tale pericolo (così già in decisione 23 novembre 2001 in re D., inc. Giar 582.2001.2 consid. 3.c p. 5).

7.

Corrisponde a notoria giurisprudenza di questo Ufficio, che le condizioni di salute dell’accusato non costituiscono motivo di concessione della libertà provvisoria: qualora egli, all’esame del medico delegato solo competente, non dovesse risultare carcerabile, potrà venirne disposto il trasferimento in struttura medicalizzata, equipaggiata in modo da evitare il verificarsi di quei pericoli (di fuga, di collusione, di recidiva) che stavano alla base dell’arresto.

8.

In conclusione, l’istanza in discussione dev’essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.

*   *   *

Per i quali motivi,

visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

d e c i d e :

1.L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 17 dicembre 2001 da __________ è respinta.

2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.Intimazione: