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TI-98144

Istanza di libertà provvisoria dopo emanazione di atto di accusa. Accolta per inesistenza dei motivi di interesse pubblico

Ticino · 2008-03-28 · Italiano TI
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'istanza, presentata dall'accusato detenuto dopo l’emanazione dell’atto d’accusa direttamente a questo giudice (ex art. 108 cpv. 3 CPP), è ricevibile.

E. 2 Ricordato che dopo l'emanazione dell'atto di accusa il codice di rito non impone termini specifici per l'evasione di istanze di libertà provvisoria, in concreto (con la procedura prevista dall'art. 280 CPP: Rusca/Verda/Salmina, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, n. 9 ad art. 108) si verificherà se ai fini del dibattimento siano ancora dati i presupposti per il mantenimento della detenzione preventiva (gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione intesi come pericolo di collusione o inquinamento delle prove, pericolo di fuga, pericolo di recidiva e proporzionalità).

E. 3 I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

E. 4 Nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati con l’atto d’accusa, tanto che sono pacificamente ammessi dalla difesa nello scritto 25 marzo 2008 (Inc. GIAR 571.2007.4, doc. 8). Anche dagli atti emergono inequivocabilmente gravi, concreti e convergenti indizi dei reati contestati all’accusato. Basti pensare al ritrovamento delle sue impronte digitali sulle confezioni di marijuana sequestrata a __________ in occasione dell’arresto di quest’ultimo. Vi sono poi le ammissioni dell’accusato di avere accettato di tenere in deposito per conto di certo __________ (attualmente latitante) almeno46 chilogrammidi marijuana (verb. 1° gennaio 2008 di __________).

E. 5 Per quanto riguarda il perdurare dei preminenti motivi di interesse pubblico atti a giustificare il mantenimento dello stato di detenzione, in particolare il pericolo di collusione con il latitante __________ e di recidiva in connessione con il rispetto dei principi di proporzionalità (implicitamente sollevato dall’istante), il PP non motiva sufficientemente le proprie asserzioni, non bastando a questo proposito il semplice rinvio al preavviso negativo del 4 febbraio 2008 (né tantomeno tali elementi emergono in modo evidente dagli atti messi a disposizione).

Non solo la PP non sostanzia il paventato pericolo di collusione, ma non si comprende in che modo l’accusato potrebbe colludere con __________, a proprio favore, dopo avere sostanzialmente ammesso di avere detenuto la sostanza stupefacente menzionata nell’atto d’accusa per conto del latitante.

L’inchiesta contro __________ è ormai conclusa avendo il PP proceduto con l’emanazione dell’atto d’accusa, così come per il procedimento contro il coaccusato __________. Il procedimento penale contro __________ appare sospeso in quanto l’indiziato é attualmente latitante ricercato in __________.

Il PP sostiene la sussistenza del pericolo di collusione con __________ – con il quale l’accusato ha continuato a trattare marijuana anche dopo e nonostante l’arresto di __________ – asserendo che l’accusato, se messo in libertà provvisoria, potrebbe prendere contatto con __________ per concordare una versione di comodo dei fatti.

Per quanto riguarda questa questione, se è vero che il Procuratore pubblico ha emanato ordine di arresto, va considerato come tale ordine è stato spiccato soltanto l’11 gennaio 2008 malgrado l’identità di __________ fosse nota agli inquirenti già da novembre 2007 (cfr. rapporto di segnalazione per richiesta di tabulati retroattivi del 22 novembre 2007) è altrettanto vero che sussistono forti dubbi che si possa procedere in tempi brevi ad una sua audizione. Questo atto istruttorio, in una ponderazione degli interessi in gioco e delle circostanze sopradescritte, non può giustificare, a questo stadio del procedimento, il mantenimento della carcerazione preventiva di __________, la cui versione dei fatti appare ormai, come detto sopra, sufficientemente stabilizzata e consolidata.

Pure il pericolo di recidiva non è sostanziato. Il magistrato inquirente non specifica come potrebbe recidivare l’accusato da qui alla celebrazione del processo, già prevista per il 4 aprile prossimo.

Il pericolo di recidiva consiste infatti nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G.Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferiscela gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata(DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).

È ben vero che __________ è attualmente senza lavoro (cfr. istanza di gratuito patrocinio del 7 marzo 2008) e ha un precedente per infrazione alla LStup del 2004 ma non vengono forniti ulteriori elementi a sostegno di questa tesi (che non emergono dagli atti che sono stati consegnati a questo ufficio).

In siffatte circostanze questo giudice ritiene che il pericolo di recidiva non appaia sufficientemente concreto, o comunque tale da giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva sino al dibattimento, dovendosi ritenere che la carcerazione sofferta possa costituire elemento sufficientemente deterrente, tenuto conto della situazione personale di __________, per escludere la commissione di nuovi reati. Le contrarie considerazioni esposte dal Procuratore pubblico si fondano su eventualità ipotetiche che, in quanto tali, non possono certo fondare l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva ai sensi della citata giurisprudenza.

Per gli stessi motivi, considerata inesistenza del pericolo di fuga, anche il principio di proporzionalità non appare più rispettato, malgrado la celerità del Tribunale nell’aggiornare il pubblico dibattimento.

In virtù di quanto detto sopra, l’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ deve quindi essere accolta, ritenuto che la sola esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a suo carico, non può giustificare il perdurare della sua carcerazione, facendo difetto le condizioni di cui all’art. 95 cpv. 2 CPP e 102 cpv. 1 CPP, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.L’istanza di libertà provvisoria è accolta.

§ Di conseguenza, __________ deve essere immediatamente scarcerato.

2.Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

Intimazione (anticipata via fax) a:

giudice Claudia Solcà

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.

INC.2007.57104

Lugano

28 marzo 2008

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 13 marzo 2008 al Ministero pubblico (e qui giunta, per il tramite del TPC, il 18 marzo 2008) da

__________, c/o Carcere giudiziario La Farera, Cadro

(patr. dall’avv. __________)

trasmessa a questo giudice ai sensi dell’art. 108 cpv. 3 CPP,

visto lo scritto 18 marzo 2008 della Presidente della Corte che non ha osservazioni in merito all’istanza e che non ha inviato l’incarto penale a questo ufficio, in quanto a sua disposizione per la preparazione del dibattimento aggiornato per il 4 aprile 2008 (come si evince dalle osservazioni PP);

viste le osservazioni 18 marzo 2008 del PP e 25 marzo 2008 della difesa dell’accusato istante;

visto l’incarto MP di cui all’ACC __________ (un classificatore denominato atti istruttori messo a disposizione dal MP in data 27 marzo 2008);

ritenuto,

in fatto:

A.

__________ è stato arrestato il 13 dicembre 2007 dopo che era stato fermato a __________ a mano dell’ordine di traduzione forzata del 12 dicembre 2007 del Procuratore pubblico Rosa Item per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla LStup (Inc. GIAR 571.2007.1, doc. 2 allegato 2), considerato che le sue impronte digitali erano state rinvenute sui pacchi di 11 kg di canapa sequestrati il 10 novembre 2007 a __________ a __________ (Inc. GIAR  571.2007.1, doc. 2 allegato 6, verb. PP 6 dicembre 2007 di __________).

Con la richiesta di conferma dell’arresto 14 dicembre 2007 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice e contravvenzione alla LStup (Inc. GIAR 571.2007.1, doc. 1) e chiesto la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione con le altre persone coinvolte nei fatti oggetto d’inchiesta in parte ancora da identificare e pericolo di recidiva, mentre che questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione – al fine di verificare il coinvolgimento dell’accusato nel traffico di canapa per cui indagano gli inquirenti e per verificare le dichiarazioni dell’accusato – e per il pericolo di collusione con le persone da sentire (fidanzata e coaccusato e terzi coinvolti nel traffico di stupefacenti ancora da identificare e interrogare), (Inc. GIAR 571.2007.1, doc. 7).

A verbale di conferma dell’arresto l’accusato ha dapprima negato ogni coinvolgimento nei fatti e poi tentato di minimizzare le proprie responsabilità.

B.

Il 5 marzo 2008 il PP ha rinviato __________ a giudizio davanti alla Corte delle Assise correzionali di __________ (unitamente al coaccusato __________) siccome accusato di infrazione aggravata alla LStup – per avere, agendo quale membro di una banda costituitasi per esercitare il traffico illecito di stupefacenti, in __________, tra ottobre e novembre 2007, dopo avere preso accordi con il latitante __________ e terzi non identificati, in due occasioni, trasportato e tenuto in deposito almeno 47/48 Kg lordi di marijuana destinati al successivo trasporto e vendita in __________ (di cui 12 Kg sequestrati il 10 novembre 2007 alla dogana di __________) – e contravvenzione alla LStup per avere consumato negli ultimi tre anni prima dell’arresto haschic e cocaina.

C.

Il 13 marzo 2008 la difesa di __________ ha inoltrato istanza di libertà provvisoria direttamente alla PP (malgrado in questo stadio della procedura il CPP trasferisce la competenza per decidere sulle istanze di libertà provvisoria a questo giudice), istanza che è poi stata ricevuta da questo giudice, per il tramite del Tribunale penale cantonale, in data 18 marzo 2008. __________, con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede laconicamente di essere posto in libertà provvisoria in attesa del processo (Inc. GIAR 571.2007.4, doc. 2).

D.

Il magistrato inquirente, con osservazioni 18/20 marzo 2008, postula il non accoglimento dell’istanza. Il PP si rifà integralmente al preavviso negativo 4/5 febbraio 2008 inoltrato in occasione di una precedente istanza di libertà provvisoria poi ritirata dalla difesa (Inc. GIAR 571.2007.2, doc. 2) e, dopo avere illustrato gli indizi di colpevolezza ripresi nell’atto d’accusa, per quanto riguarda il pericolo di collusione afferma che lo stesso è tuttora presente in relazione a __________, tuttora a piede libero e ricercato, con il quale l’accusato non esiterebbe a prendere contatto se messo in libertà provvisoria “per concordare una versione dei fatti di comodo”.

Per il PP sarebbe pure presente il pericolo di recidiva avendo l’accusato un precedente specifico risalente ad una condanna del 2004, considerata la sua situazione patrimoniale ed il fatto che egli sarebbe stato licenziato il mese di gennaio 2008 e si troverebbe quindi senza entrate finanziarie lecite.

Rispettato il principio di proporzionalità della carcerazione preventiva sofferta e quella ancora da soffrire tenuto conto della pena detentiva cui andrà incontro l’accusato.

E.

L’istante con osservazioni 25 marzo 2008 si riconferma nella propria istanza di libertà provvisoria. Egli osserva che non sono più dati i presupposti per il mantenimento del carcere preventivo in attesa unicamente del dibattimento.

La difesa osserva come, per quanto riguarda i seri indizi di colpevolezza, l’accusato si è dichiarato colpevole di avere partecipato ad un traffico di canapa di circa 60 Kg. L’inchiesta è ormai chiusa e i fatti, sviscerati in ogni loro aspetto, sono stati ammessi dall’accusato. Non possono quindi più essere avanzati motivi di interesse pubblico quali il pericolo di collusione. Non sussisterebbe poi il pericolo di recidiva tra l’altro solo genericamente invocato dal PP.

F.

Il presidente della Corte delle Assise correzionali non ha presentato osservazioni ma ha comunicato, con fax separato, che il processo contro l’istante è stato aggiornato per il 4 aprile prossimo.

In diritto:

1.

L'istanza, presentata dall'accusato detenuto dopo l’emanazione dell’atto d’accusa direttamente a questo giudice (ex art. 108 cpv. 3 CPP), è ricevibile.

2.

Ricordato che dopo l'emanazione dell'atto di accusa il codice di rito non impone termini specifici per l'evasione di istanze di libertà provvisoria, in concreto (con la procedura prevista dall'art. 280 CPP: Rusca/Verda/Salmina, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, n. 9 ad art. 108) si verificherà se ai fini del dibattimento siano ancora dati i presupposti per il mantenimento della detenzione preventiva (gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione intesi come pericolo di collusione o inquinamento delle prove, pericolo di fuga, pericolo di recidiva e proporzionalità).

3.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

4.

Nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati con l’atto d’accusa, tanto che sono pacificamente ammessi dalla difesa nello scritto 25 marzo 2008 (Inc. GIAR 571.2007.4, doc. 8). Anche dagli atti emergono inequivocabilmente gravi, concreti e convergenti indizi dei reati contestati all’accusato. Basti pensare al ritrovamento delle sue impronte digitali sulle confezioni di marijuana sequestrata a __________ in occasione dell’arresto di quest’ultimo. Vi sono poi le ammissioni dell’accusato di avere accettato di tenere in deposito per conto di certo __________ (attualmente latitante) almeno46 chilogrammidi marijuana (verb. 1° gennaio 2008 di __________).

5.

Per quanto riguarda il perdurare dei preminenti motivi di interesse pubblico atti a giustificare il mantenimento dello stato di detenzione, in particolare il pericolo di collusione con il latitante __________ e di recidiva in connessione con il rispetto dei principi di proporzionalità (implicitamente sollevato dall’istante), il PP non motiva sufficientemente le proprie asserzioni, non bastando a questo proposito il semplice rinvio al preavviso negativo del 4 febbraio 2008 (né tantomeno tali elementi emergono in modo evidente dagli atti messi a disposizione).

Non solo la PP non sostanzia il paventato pericolo di collusione, ma non si comprende in che modo l’accusato potrebbe colludere con __________, a proprio favore, dopo avere sostanzialmente ammesso di avere detenuto la sostanza stupefacente menzionata nell’atto d’accusa per conto del latitante.

L’inchiesta contro __________ è ormai conclusa avendo il PP proceduto con l’emanazione dell’atto d’accusa, così come per il procedimento contro il coaccusato __________. Il procedimento penale contro __________ appare sospeso in quanto l’indiziato é attualmente latitante ricercato in __________.

Il PP sostiene la sussistenza del pericolo di collusione con __________ – con il quale l’accusato ha continuato a trattare marijuana anche dopo e nonostante l’arresto di __________ – asserendo che l’accusato, se messo in libertà provvisoria, potrebbe prendere contatto con __________ per concordare una versione di comodo dei fatti.

Per quanto riguarda questa questione, se è vero che il Procuratore pubblico ha emanato ordine di arresto, va considerato come tale ordine è stato spiccato soltanto l’11 gennaio 2008 malgrado l’identità di __________ fosse nota agli inquirenti già da novembre 2007 (cfr. rapporto di segnalazione per richiesta di tabulati retroattivi del 22 novembre 2007) è altrettanto vero che sussistono forti dubbi che si possa procedere in tempi brevi ad una sua audizione. Questo atto istruttorio, in una ponderazione degli interessi in gioco e delle circostanze sopradescritte, non può giustificare, a questo stadio del procedimento, il mantenimento della carcerazione preventiva di __________, la cui versione dei fatti appare ormai, come detto sopra, sufficientemente stabilizzata e consolidata.

Pure il pericolo di recidiva non è sostanziato. Il magistrato inquirente non specifica come potrebbe recidivare l’accusato da qui alla celebrazione del processo, già prevista per il 4 aprile prossimo.

Il pericolo di recidiva consiste infatti nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G.Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferiscela gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata(DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).

È ben vero che __________ è attualmente senza lavoro (cfr. istanza di gratuito patrocinio del 7 marzo 2008) e ha un precedente per infrazione alla LStup del 2004 ma non vengono forniti ulteriori elementi a sostegno di questa tesi (che non emergono dagli atti che sono stati consegnati a questo ufficio).

In siffatte circostanze questo giudice ritiene che il pericolo di recidiva non appaia sufficientemente concreto, o comunque tale da giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva sino al dibattimento, dovendosi ritenere che la carcerazione sofferta possa costituire elemento sufficientemente deterrente, tenuto conto della situazione personale di __________, per escludere la commissione di nuovi reati. Le contrarie considerazioni esposte dal Procuratore pubblico si fondano su eventualità ipotetiche che, in quanto tali, non possono certo fondare l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva ai sensi della citata giurisprudenza.

Per gli stessi motivi, considerata inesistenza del pericolo di fuga, anche il principio di proporzionalità non appare più rispettato, malgrado la celerità del Tribunale nell’aggiornare il pubblico dibattimento.

In virtù di quanto detto sopra, l’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ deve quindi essere accolta, ritenuto che la sola esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a suo carico, non può giustificare il perdurare della sua carcerazione, facendo difetto le condizioni di cui all’art. 95 cpv. 2 CPP e 102 cpv. 1 CPP, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.L’istanza di libertà provvisoria è accolta.

§ Di conseguenza, __________ deve essere immediatamente scarcerato.

2.Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

Intimazione (anticipata via fax) a:

giudice Claudia Solcà