opencaselaw.ch

TI-98107

Proroga carcere preventivo

Ticino · 2008-05-29 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.

INC.2007.34905

Lugano

29 maggio 2008

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

sedente per statuire sull’istanza presentata il 21/23 maggio 2008 dal

Procuratore pubblico Mario Branda, Ministero pubblico

ai fini della proroga del carcere preventivo cui è astretto

__________, __________, __________, attualmente detenuto c/o __________

(patrocinato dall’avv. __________, __________)

visti gli scritti della difesa (26/27 maggio 2008 e 27/28 maggio 2008) e quello del Procuratore pubblico (27 maggio 2008);

visti gli incarti MP __________ e __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

che:

-   __________ è stato arrestato il 4 agosto 2007; nei suoi confronti è stata promossa l’accusa per le ipotesi di reato di rapina aggravata, subordinatamente semplice, ai sensi degli artt. 140 cifra 2, sub. cifra 1, CP (doc. 1, 2 e 3, inc. GIAR 349.2007.1);

-   l’arresto è stato confermato da questo giudice il 5 agosto 2007 (doc. 5, inc. GIAR 349.2007.1), ritenuti presenti gravi e concreti indizi di reato, nonché elementi di un concreto pericolo di recidiva;

-   il 13 febbraio 2008 il Ministero pubblico, a seguito di trasmissione (per competenza) da parte delle autorità del canton __________, ha esteso l’accusa nei confronti di __________ alle ipotesi di reato di cui all’art. 139 e 123 CP, nonché 90 LCStr, aprendo un ulteriore incarto con il n. __________ (AI 3 e 5, inc. MP __________);

-   in sintesi, __________ é accusato di essere l’autore di una rapina (con utilizzo di coltello) avvenuta il 4 agosto 2007, all’inizio del pomeriggio, in un negozio di __________, nonché della sottrazione di una borsetta e di una bicicletta a __________ nel mese di settembre 2006, rispettivamente di aver colpito, sempre a __________ e nello stesso periodo, una persona ad una fermata del tram (AI 1, inc. __________ e AI 10, inc. MP __________);

-   gli atti d’inchiesta sono stati depositati una prima volta il 20 dicembre 2007 (ovviamente per il solo inc. MP __________; cfr. AI 36); in quella sede, l’accusato ha chiesto l’erezione di una nuova perizia psichiatrica e il magistrato inquirente ha respinto la richiesta (AI 39 e 46);

-   il reclamo contro il rifiuto di nuova perizia si è sommato ad una prima richiesta di proroga (vista la scadenza ex art. 102 cpv. 2 CPP) della carcerazione preventiva presentata dal magistrato inquirente (doc. 1, inc. GIAR 349.2007.4 e doc. 1 inc. GIAR 349.2007.3);

-   le due istanze sono state risolte mediante un’unica decisione, emanata a seguito di udienza, che prevedeva l’espletamento di una nuova perizia psichiatrica sull’accusato e, nel contempo, una proroga della carcerazione preventiva fino al 4 giugno 2008 (doc. 3, rispettivamente 4 degli inc. GIAR 349.2007.3, rispettivamente 4);

-   l’inchiesta nei confronti di __________ è poi proseguita ai fini dell’erezione di un nuovo rapporto peritale e, come detto più sopra, a seguito dell’estensione dell’accusa per i fatti di __________; il 20 aprile 2008 è stato acquisito agli atti il nuovo referto (AI 70, inc. MP __________) ed il 16 maggio 2008 è stato comunicato il deposito degli atti per entrambi gli incarti, con scadenza 2 giugno 2008 (AI 75, inc. MP __________);

-   con l’istanza menzionata in entrata della presente (doc. 1, inc. GIAR 349.2007.3), ritenuti presenti gravi indizi di reato e concreto pericolo di recidiva, il magistrato inquirente chiede una proroga della detenzione preventiva (di due mesi) a titolo “cautelativo”, non potendosi escludere la presentazione di ulteriori complementi istruttori (doc. 1, citato); tale proroga, sempre secondo l’inquirente, è ancora rispettosa del principio di proporzionalità;

-   con scritto del 26 maggio 2008, indirizzato al Ministero pubblico e trasmesso in copia a questo ufficio (doc. 3, inc. GIAR 349.2007.5), la difesa di __________ comunica di rinunciare al deposito atti, di non avere complementi istruttori da proporre e anche di rinunciare ad eventuali ricorsi contro la comunicazione di chiusura dell’istruttoria formale; aggiunge di attendere il ritiro dell’istanza da parte del Procuratore pubblico;

-   analoga rinuncia non risulta essere stata formulata dalle parti civili;

-   con scritto del 27 maggio 2008 (doc. 4, inc. GIAR 349.2007.5), preso atto della rinuncia di __________, ma considerato che la presentazione di una richiesta di complemento da parte di una (o più) parti civili entro i termini di scadenza del deposito atti (2 giugno 2008), pur se improbabile, non può essere esclusa, il magistrato inquirente comunica di mantenere la richiesta di proroga riducendola tuttavia a quindici (15) giorni, termine da lui ritenuto necessario a verificare l’inoltro di eventuali complementi e, in caso affermativo, a presentare ulteriore richiesta di proroga;

-   la difesa, con osservazioni del 27 maggio 2008 (doc. 5, inc. GIAR 349.2007.5), si oppone alla proroga asserendo assenza di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga, rischio di collusione e/o bisogni istruttori di altro tipo) e violazione del principio di proporzionalità (in ragione della prevedibile applicazione dell’art. 19 CP e dei dieci mesi di carcere preventivo sofferti, nonché per il fatto che il magistrato inquirente avrebbe lasciato trascorrere inutilmente ca. tre settimane tra la ricezione del referto peritale oggetto di complemento istruttorio ed il deposito degli atti);

-   le norme ed i principi che regolano il mantenimento della carcerazione preventiva, pur se noti al Procuratore pubblico ed alla difesa, possono essere così riassunti;

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come giàla Cameradei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

-    l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357); ciò vale anche quando l’esistenza di gravi indizi di reato non è formalmente contestata;

-    nel caso in esame, non occorrono grandi disquisizioni per confermare l’esistenza di gravi indizi di reato nei confronti di __________; questi risultano dalle sue stesse ammissioni per tutti i reati ascritti (AI 10, inc. MP __________ e AI 10 inc. MP __________), dal riconoscimento da parte di dipendenti del negozio di __________ e dal tempestivo sequestro di parte della refurtiva presso l’accusato poco dopo i fatti (AI 13 inc. MP __________, pag. 1 e 2), per l’ipotesi di rapina, nonché dalla quasi flagranza dell’intervento della polizia per i fatti di __________ (cfr. AI 1, inc. MP __________);

-    quanto al pericolo di recidiva, il Procuratore pubblico ne sostiene l’esistenza con riferimento alle perizie agli atti (AI 22 e 70, inc. MP __________), a comportamenti accertati prima della presente inchiesta (AI 34) ed alle stesse dichiarazioni dell’accusato (AI 10, pag. 4); sulla questione la difesa è, invece, silente (cfr. Osservazioni);

-   quanto emerge dagli atti in merito ad “aggressioni” (non in senso tecnico) di vario tipo per i motivi più futili (quali il colpire una guardia mentre gli sta passando accanto - AI 32, inc. MP __________ -, lo psichiatra del carcere durante una visita - AI 70 pag. 6, inc. MP __________ -, uno sconosciuto alla fermata del tram - Rapporto Stadtpolizei 28 settembre 2006 in AI 2, inc. MP __________), i precedenti episodi di vie di fatto, minacce e lesioni pur se sfociati in decreti di non luogo a procedere in applicazione degli artt. 10, rispettivamente 19 cpv. 1 CP (cfr. AI 34), le motivazioni addotte per alcuni degli atti che gli vengono imputati nella presente procedura (quali il giramento di “coglioni” per la mancanza di denaro - AI 10 pag. 3 e 4, inc. MP __________ -, il nervosismo - AI 32 - o il fatto che una persona, se si preferisce la persona poi colpita, lo guardasse insistentemente - AI 10 pag. 2, inc. MP __________), il consumo di stupefacenti accertato in momento immediatamente precedente i fatti di Locarno (AI 10 pag. 2 e AI 31, inc. MP __________) e, se non soprattutto, le conclusioni concordanti dei due referti peritali agli atti in merito al rischio di reiterazione di atti di violenza (ancorché di carattere “impulsivo”) contro terzi, così come di furti e rapine (AI 22, pag. 13 e AI 70 pag. 13), sono tutti elementi concreti che concorrono (a questo stadio del procedimento) a evidenziare un pericolo di recidiva che viene pertanto qui riconosciuto come presente in modo concreto;

-   accertata l’esistenza dei motivi di legge per il mantenimento della misura cautelare, resta da determinare se tale mantenimento, rispettivamente la proroga richiesta, sia rispettosa del principio di proporzionalità;

-   la proporzionalità di una carcerazione cautelare deve essere analizzata da angolature diverse; da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP);

-   nel caso concreto si constata che il carcere preventivo sofferto (dieci mesi), pur non essendo di entità trascurabile, non appare ancora lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti, quantomeno quello di rapina e quello di lesioni, sono comunque gravi e, inoltre costituiscono pericolo per l’integrità fisica di terze persone; una delle imputazioni, (140 cifra 2 CP) prevede una pena edittale minima di un anno; la pena che sarà erogata in caso di eventuale condanna ha buone probabilità di essere superiore al carcere preventivo sofferto ed a quello ancora da soffrire in caso di accoglimento dell’istanza (si ricorda, di transenna, che l’eventualità di una sospensione condizionale, totale o parziale, di regola non può essere considerata in questa sede: DTF 125 I 60); non modifica questa conclusione l’eventualità che all’accusato, qualora riconosciuto autore dei reati ascritti, venga applicato l’art. 19 CP: da un lato la questione é di stretta competenza del merito, dall’altro l’applicazione di tale norma può comportare contestuale applicazione di una misura (anche stazionaria; cfr. art. 19 cpv. 3 CP e rinvii);

-   in conclusione, e per tutti i motivi sopra esposti, l’istanza è accolta nel senso che il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di 15 (quindici) giorni al fine di permettere verifica della presentazione di complementi istruttori e eventuale valutazione della loro fondatezza; resta inteso che qualora nessuna richiesta dovesse pervenire nei giorni immediatamente successivi la scadenza del termine di deposito degli atti, il magistrato inquirente procederà indilatamente alla chiusura (art. 102 CPP).

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 140, 139, 123 CP, 90 LCStr, 95 ss., 96, 102, 108, 284 CPP,

decide

1.L’istanza è accolta come ai considerandi.

§.Di conseguenza, la carcerazione preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino, al più tardi, a giovedì 19 giugno 2008 (compreso).

2.Non si prelevano tasse e spese.

3.Contro la presente è dato ricorso alla CRP, Lugano, entro 10 (dieci) giorni           dall’intimazione.

4.Intimazione:

giudice Edy Meli