Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Per mezzo della promozione dellaccusa, il Procuratore Pubblico procede alla comunicazione formale allaccusato e avviso alle parti di aver trovato motivi sufficienti [per] procedere allistruzione del processo (art. 184 cpv. 1 CPP). Questa formalità è andata a sostituire la trasmissione degli atti al Giudice istruttore, con la quale secondo il vecchio codice di rito veniva aperta listruzione formale (v. Rapporto 22 luglio 1992 della speciale Commissione granconsiliare per lesame del CPP, ad art. 150 p. 65; Salvioni, CPP annotato, Locarno 1999, ad art. 191 CPP p. 320).
E. 2 Secondo il diritto anteriore, contro lapertura dellistruzione formale tramite trasmissione dellincarto al Giudice istruttore non era dato alcun rimedio di diritto (v. Rapporto 22 luglio 1992, loc. cit.; Salvioni, cit., ibid.). La Commissione speciale del Gran Consiglio ha deciso invece di seguire quanto proposto in sede di Messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991 (ad art. 146 quinquies,
p. 147), prendendo spunto dallart. 164 cpv. 1 cfr. 3 vCPP (sul ricorso contro latto daccusa), ed ha introdotto il rimedio del ricorso, precisando tuttavia che ciò può avvenire soltanto in casi esattamente definiti, ossia per opporre le eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione del reato oppure che escludono il carattere di reato nellazione od omissione incriminata (Rapporto 22 luglio 1992, loc. cit.; Salvioni, cit., p. 320-321).
Ne discende, senza ombra di dubbio, che il legislatore ha inteso istituire, contro la promozione dellaccusa, unicamente il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali (CRP), che viene a sostituirsi e non ad affiancarsi al generico reclamo a questo giudice. Detto altrimenti, lart. 191 CPP èlex specialisper rapporto allart. 280 cpv. 1 CPP.
Tale conclusione deriva in primo luogo dalla natura delle eccezioni che possono essere sollevate contro la promozione dellaccusa eccezioni formali che sospendono o escludono la persecuzione del reato, ma anche eccezioni di carattere sostanziale, che escludono il carattere di reato nellazione o omissione incriminata, e che nella prospettiva adottata a suo tempo dal legislatore in punto a ruolo e funzione del giudice dellistruzione e dellarresto non possono essere devolute ad altri se non alla CRP quale autorità avente la competenza di decisione sulle conclusioni predibattimentali di merito del procuratore pubblico (Messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991, cit., p. 27).
E. 3 La correttezza di tale conclusione è, poi, confermata espressamente nei lavori preparatori, segnatamente nel già citato Messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991 (nota 1 ad art. F [attuale art. 191 CPP], p. 224; Salvioni, loc. cit., ad art. 284 CPP, p. 446), dove di competenza della CRP sono designati decisioni-provvedimenti del Procuratore pubblico che sfuggono alla competenza del GIAR, come alla riserva dellart. B [lattuale art. 280 cpv. 1 in fine CPP, n.d.r.].
E tale distinzione di competenze era manifestamente ben chiara al legislatore anche quando la speciale Commissione granconsiliare ebbe ad esaminare e respingere una proposta di emendamento, nella quale era discorso di trasferire dalla CRP a questo ufficio la competenza a decidere sullistanza di promozione dellaccusa presentata dalla parte civile, [...] rispettivamente sul reclamo contro la promozione dellaccusa da parte del Procuratore pubblico, oggetto dellart. 191 (v. Rapporto 8 novembre 1994 sulla revisione totale del CPP, ad art. 186, cit. da Salvioni, loc. cit., p. 315).
Neppure guasta, infine, rilevare che la sussistenza di competenze parallele, seppur distinte, di questo giudice (per gli aspetti formali della decisione di promozione dellaccusa) e della CRP (per gli aspetti sostanziali della medesima), come vorrebbe il reclamante (v. reclamo, cit., pto. I.3 p. 2), originerebbe sovrapposizioni e conflitti di competenze dai contorni quasi insolubili: ad essi deve essere senzaltro preferita lesclusiva competenza della CRP, naturalmente chiamata a pronunciarsi preliminarmente anche su quelle eccezioni di forma quali la qui lamentata carenza di motivazione aventi un impatto sul merito del ricorso.
E. 4 Constatato, in conclusione, che in nessun caso è dato il rimedio del reclamo a questo giudice contro la promozione dellaccusa, non resta che dichiarare irricevibile il gravame proposto da __________, lasciando alla Camera dei ricorsi penali di pronunciarsi sulle censure formali e sostanziali da lui proposte. Il presente reclamo va allora respinto in ordine, con la presente decisione definitiva e con conseguenza di tassa e spese a carico del reclamante soccombente.
Limmediata evasione del reclamo rende superflua una decisione provvisionale in punto alla postulata concessione delleffetto sospensivo richiesta che, visto lesito del reclamo, diviene senzaltro priva doggetto.
Per i quali motivi
in applicazione degli artt. 191, 280 e 284 CPP
d e c i d e :
2.La tassa di giustizia di fr. 450. e le spese di fr. 50., in tutto fr. 500., sono poste a carico del reclamante __________.
3.La presente decisione è definitiva.
Intimazione:
giudice Luca Marazzi
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N. 103.2000.2 M Lugano, 14 marzo 2000
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Luca Marazzi
sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 10/13 marzo 2000 da
__________
avverso la decisione di promozione dellaccusa 2 marzo 2000, emanata nei confronti del reclamante dalProcuratore Pubblicoavv. Claudia Solcà per titolo di appropriazione indebita, amministrazione infedele, falsità in documenti e riciclaggio;
preso atto della domanda di concessione delleffetto sospensivo, formulata contestualmente al reclamo;
avuti a disposizione gli atti formanti linc. MP __________;
ritenuto
in fatto:
A.
Dallautunno 1997 è condotto un procedimento penale nei confronti dellaccusato qui reclamante, sospetto autore di malversazioni ai danni di __________. Linchiesta, condotta dallinizio del 1998 dallattuale Procuratore Pubblico incaricato, dopo aver inizialmente permesso lacquisizione di una prima serie di documentazione bancaria e laudizione di personaggi coinvolti in diversi ruoli, sta vivendo un momento di stasi a seguito di reclami inoltrati nel corso delle ultime settimane dal reclamante e da funzionario di banca, sospettato di avere aiutato il primo (v. incc. GIAR 849.99.1, 849.99.2 e 103.2000.1). La decisione qui impugnata dimostra che il magistrato inquirente ha nondimeno ritenuto di disporre di elementi sufficienti per promuovere formalmente laccusa nei confronti di __________.
B.
__________ insorge contro detta decisione sia avanti a questo giudice sia avanti alla lodevole Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (qui di seguito: CRP), pur consapevole che la legge prevede unicamente questultimo rimedio di diritto (v. reclamo, inc. GIAR 103.2000.2 doc. 1, pto. I.1 p. 2-3). Nel merito, il reclamante eccepisce carenza di motivazione della decisione impugnata (v. reclamo, cit., pto. II.A. p. 3), segnatamente violazione dellart. 188 CPP (v. reclamo, cit., pto. II.B. p. 4-6), chiedendo contemporaneamente la concessione delleffetto sospensivo al proprio reclamo in questa sede, in quanto qualsiasi ulteriore atto di istruzione formale costituirebbe un pregiudizio irreparabile per laccusato ed una violazione essenziale dei suoi diritti di difesa (reclamo, cit., pto. II.C.6 p. 7), con preteso ulteriore pregiudizio irreparabile qualora la promozione dellaccusa venisse comunicata a terze persone (v. reclamo, cit., pto. II.C.7 p. 7).
Non sono state chieste osservazioni al magistrato inquirente.
Considerato
in diritto:
1.
Per mezzo della promozione dellaccusa, il Procuratore Pubblico procede alla comunicazione formale allaccusato e avviso alle parti di aver trovato motivi sufficienti [per] procedere allistruzione del processo (art. 184 cpv. 1 CPP). Questa formalità è andata a sostituire la trasmissione degli atti al Giudice istruttore, con la quale secondo il vecchio codice di rito veniva aperta listruzione formale (v. Rapporto 22 luglio 1992 della speciale Commissione granconsiliare per lesame del CPP, ad art. 150 p. 65; Salvioni, CPP annotato, Locarno 1999, ad art. 191 CPP p. 320).
2.
Secondo il diritto anteriore, contro lapertura dellistruzione formale tramite trasmissione dellincarto al Giudice istruttore non era dato alcun rimedio di diritto (v. Rapporto 22 luglio 1992, loc. cit.; Salvioni, cit., ibid.). La Commissione speciale del Gran Consiglio ha deciso invece di seguire quanto proposto in sede di Messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991 (ad art. 146 quinquies,
p. 147), prendendo spunto dallart. 164 cpv. 1 cfr. 3 vCPP (sul ricorso contro latto daccusa), ed ha introdotto il rimedio del ricorso, precisando tuttavia che ciò può avvenire soltanto in casi esattamente definiti, ossia per opporre le eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione del reato oppure che escludono il carattere di reato nellazione od omissione incriminata (Rapporto 22 luglio 1992, loc. cit.; Salvioni, cit., p. 320-321).
Ne discende, senza ombra di dubbio, che il legislatore ha inteso istituire, contro la promozione dellaccusa, unicamente il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali (CRP), che viene a sostituirsi e non ad affiancarsi al generico reclamo a questo giudice. Detto altrimenti, lart. 191 CPP èlex specialisper rapporto allart. 280 cpv. 1 CPP.
Tale conclusione deriva in primo luogo dalla natura delle eccezioni che possono essere sollevate contro la promozione dellaccusa eccezioni formali che sospendono o escludono la persecuzione del reato, ma anche eccezioni di carattere sostanziale, che escludono il carattere di reato nellazione o omissione incriminata, e che nella prospettiva adottata a suo tempo dal legislatore in punto a ruolo e funzione del giudice dellistruzione e dellarresto non possono essere devolute ad altri se non alla CRP quale autorità avente la competenza di decisione sulle conclusioni predibattimentali di merito del procuratore pubblico (Messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991, cit., p. 27).
3.
La correttezza di tale conclusione è, poi, confermata espressamente nei lavori preparatori, segnatamente nel già citato Messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991 (nota 1 ad art. F [attuale art. 191 CPP], p. 224; Salvioni, loc. cit., ad art. 284 CPP, p. 446), dove di competenza della CRP sono designati decisioni-provvedimenti del Procuratore pubblico che sfuggono alla competenza del GIAR, come alla riserva dellart. B [lattuale art. 280 cpv. 1 in fine CPP, n.d.r.].
E tale distinzione di competenze era manifestamente ben chiara al legislatore anche quando la speciale Commissione granconsiliare ebbe ad esaminare e respingere una proposta di emendamento, nella quale era discorso di trasferire dalla CRP a questo ufficio la competenza a decidere sullistanza di promozione dellaccusa presentata dalla parte civile, [...] rispettivamente sul reclamo contro la promozione dellaccusa da parte del Procuratore pubblico, oggetto dellart. 191 (v. Rapporto 8 novembre 1994 sulla revisione totale del CPP, ad art. 186, cit. da Salvioni, loc. cit., p. 315).
Neppure guasta, infine, rilevare che la sussistenza di competenze parallele, seppur distinte, di questo giudice (per gli aspetti formali della decisione di promozione dellaccusa) e della CRP (per gli aspetti sostanziali della medesima), come vorrebbe il reclamante (v. reclamo, cit., pto. I.3 p. 2), originerebbe sovrapposizioni e conflitti di competenze dai contorni quasi insolubili: ad essi deve essere senzaltro preferita lesclusiva competenza della CRP, naturalmente chiamata a pronunciarsi preliminarmente anche su quelle eccezioni di forma quali la qui lamentata carenza di motivazione aventi un impatto sul merito del ricorso.
4.
Constatato, in conclusione, che in nessun caso è dato il rimedio del reclamo a questo giudice contro la promozione dellaccusa, non resta che dichiarare irricevibile il gravame proposto da __________, lasciando alla Camera dei ricorsi penali di pronunciarsi sulle censure formali e sostanziali da lui proposte. Il presente reclamo va allora respinto in ordine, con la presente decisione definitiva e con conseguenza di tassa e spese a carico del reclamante soccombente.
Limmediata evasione del reclamo rende superflua una decisione provvisionale in punto alla postulata concessione delleffetto sospensivo richiesta che, visto lesito del reclamo, diviene senzaltro priva doggetto.
Per i quali motivi
in applicazione degli artt. 191, 280 e 284 CPP
d e c i d e :
2.La tassa di giustizia di fr. 450. e le spese di fr. 50., in tutto fr. 500., sono poste a carico del reclamante __________.
3.La presente decisione è definitiva.
Intimazione:
giudice Luca Marazzi