Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 a) Proprio nella sentenza 4 ottobre 2000, inc. 60.2000.00079, sulla contestata promozione dellaccusa nei confronti del qui reclamante, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello così definiva i requisiti della promozione dellaccusa (loc. cit., consid. 2):
E. 2 Dopo la presentazione del ricorso contro la promozione dellaccusa alla Camera dei ricorsi penali, linchiesta ha avuto ulteriori sviluppi, ai quali laccusato qui reclamante ha partecipato in modo oltremodo attivo: basti pensare ai reclami 26 settembre e 9 ottobre 2000 (rispettivamente in tema di sequestro e di omissioni), ludienza presso questo giudice del 4 dicembre 2000, linnumerevole corrispondenza intrattenuta del difensore dellaccusato reclamante con il magistrato inquirente, infine la ricca istanza di complementi istruttori formulata da __________ in data 2 novembre 2001. Si tratta, senza eccezione alcuna, di manifestazioni procedurali espresse in termini oltremodo dettagliati, a testimonianza di una perfetta consapevolezza delloggetto del procedimento contro di lui e ciò, benché laccusato reclamante abbia sempre evidenziato come la presunta lacunosità della promozione dellaccusa gli abbia precluso unefficiente difesa (v., ad es., il reclamo qui in discussione,passim).
Ne discende che, attenendosi ai criteri sviluppati (e confermati) dalla Camera dei ricorsi penali proprio nella sentenza che riguarda il qui reclamante, la promozione dellaccusa allora tutelata mantiene oggi tutta la sua validità.
E. 3 a) Ma è proprio qui che il reclamante insorge, ora, con un nuovo argomento: la Camera dei ricorsi penali avrebbe nel frattempo modificato la propria giurisprudenza, adeguandosi a quella, più progressiva, da tempo adottata dal Tribunale federale. E da ciò scaturirebbe il diritto, per laccusato, di pretendere una nuova promozione dellaccusa, o almeno un elenco preciso e dettagliato dei fatti e delle omissioni costituenti reato con specificazione della corrispondente qualifica giuridica (reclamo, cit., pto. A.3 p. 2; v. anche pti. A.5 ss., p. 3-7).
b) Largomentazione del reclamante non merita tutela, per differenti ragioni. In primo luogo, una decisione incidentale di natura procedurale, come quella di promuovere laccusa, cresce in giudicato, seppure in modo limitato: non è più possibile tornarci sopra. Se ciò è permesso, in via eccezionale, per altre decisioni della medesima natura ed unicamente in presenza di fatti nuovi (si veda, per una costellazione parallela, il caso del non luogo a procedere rispettivamente dellabbandono, in Rep. 131 [1998], nota 1 a n. 120), per la promozione dellaccusa, eventuali successive precisazioni troveranno concretizzazione nellatto/decreto daccusa, se del caso accompagnato da decisioni di parziale abbandono o non luogo a procedere, rispettivamente preceduto da eventuali estensioni. In ogni caso, è cosa nota che una modifica della giurisprudenza (salvo casi eccezionali, che qui non si verificano) non è di per sé motivo per chiedere la modifica di una decisione già cresciuta in giudicato: non lo è per la revisione di una sentenza di merito (v. ad es.Hauser / Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4. Aufl. Basel 1999, § 98 margin. 20, § 102 margin. 28), non lo è per la revoca di un abbandono (v. Rep. cit.), eda fortiorinon lo può essere per la riformulazione di una decisione incidentale, che tra laltro ha esaurito nel frattempo la propria funzione, nella misura in cui chi ne faceva oggetto ha acquisito perfetta conoscenza dellincarto che lo riguarda, e può conseguentemente esercitare senza limitazione alcuna i propri diritti difensivi.
c) In realtà, e ciò emerge proprio da quanto si è appena detto, ciò a cui mira laccusato reclamante non è tanto sanare una pregressa, e secondo lui irrita promozione dellaccusa, quanto acquisire anticipata conoscenza delle intenzioni del magistrato inquirente in punto alle fattispecie che egli vorrà considerare di rilevanza penale, rispettivamente alle pretese delle parti lese che lo stesso magistrato inquirente vorrà tenere in considerazione. Ma è la richiesta, ad essere irrita: come detto, la funzione della promozione dellaccusa è quella di mezzo preliminare inteso a rendere attento colui che era inizialmente indiziato o mero denunciato alla formalizzazione delle accuse nei suoi confronti, rispettivamente ai diritti che tale formalizzazione trae seco e tale funzione si esaurisce nelle fasi iniziali dellistruttoria. Le conclusioni di competenza del magistrato daccusa (messa in stato daccusa risp. abbandono) fanno oggetto di altre decisioni.
d) Né vi è necessità di precisare che il Procuratore Pubblico non deve allaccusato altre precisazioni se non quelle previste dalla legge per le decisioni di merito di sua competenza. Laccusato, in altri termini, potrà eccepire, ad esempio, di non essere stato sentito su fatti che sono invece stati menzionati in un decreto daccusa, ciò che porterà allannullamento del decreto (v. decisione 23 settembre 1998 in re C., inc. Giar 629.98.1 consid. 4
p. 7-8); oppure evidenziare tale lacuna in aula, in sede di pubblico dibattimento; oppure, ancora, contestare le pretese di parte civile, poiché non chiarite fin nell'ultimo dettaglio. Ma non può in nessun caso esigere che il magistrato inquirente gli esponga preventivamente la sua situazione processuale (in tal senso, invece, reclamo cit., pti. A.6 A.11, p. 4-7), per permettergli di postulare con cognizione di causa eventuali complementi istruttori: è, questultima, unincombenza tutta sua (analogamente, e come noto al difensore del reclamante, in altro incarto era stata respinta la richiesta volta ad esigere che il magistrato inquirente desse allaccusato preventivo accesso alle domande che intendeva formulargli in un successivo verbale, v. decisione 18 luglio 1997 in re G. e L., inc. Giar 151.93.10, consid. 8, con rinvii, in: Rep. 130 [1997] n. 99).
e) Il reclamo, in conclusione, va respinto nel merito, con riguardo tanto alloriginaria promozione daccusa del marzo 2000, quanto alla sua estensione 26 settembre 2001, rimasta inoppugnata.
E. 4 Voler recuperare rimedi di diritto andati a vuoto, o addirittura ai quali si era precedentemente rinunciato, inoltrando quello che è, essenzialmente, un reclamo per denegata giustizia scaturente dal mancato accoglimento di una richiesta proposta quattro giorni prima, appare discutibile dal punto di vista della buona fede processuale. In ogni caso, è stata una mossa senza alcuna apparente utilità, visto che ha portato unicamente ad unulteriore protrazione dellistruttoria.
E. 5 Resta da discutere la censura relativa alla ripetuta audizione della parte lesa __________ senza la presenza dellaccusato reclamante, rispettivamente senza il suo difensore (v. reclamo, cit., pti. B.12 ss., p. 7-8).
a) Va preliminarmente rilevato che il reclamante non formula una precisa richiesta in proposito: non postula, ad esempio, lannullamento dei verbali svolti in sua assenza, oppure la loro ripetizione. Si limita a chiedere che lomessa sua partecipazione sia censurata (v. reclamo, cit., pto. B.13 p. 7), in nessun caso bastando leffettuazione di tale audizione esclusivamente nellambito di un eventuale complemento istruttorio (loc. cit., pto. B.14 p. 8).
b) Ma nemmeno spiega perché, secondo lui, non possa bastare la ripetizione di tale audizione in sede di complemento. In realtà, non è vero che uneffettuazione di una nuova audizione di __________ quale complemento limiti le possibilità per laccusato di chiedere nuove prove: il cpv. 4 dellart. 196 CPP permette di chiedere lassunzione di qualsiasi ulteriore mezzo di prova, la cui opportunità o necessità scaturisse dalla prova precedentemente assunta in virtù di una prima istanza di complemento. Una nuova audizione della signora __________ prima del deposito atti, di per se stessa, non permetterebbe al reclamante un più ampio ventaglio di nuove prove da chiedere, posto che anche gli eventuali primi complementi, per essere ammessi, dovrebbero essere connessi con loggetto dellinchiesta.
La discussione, comunque, è oziosa nella misura in cui non si deve, in questa sede, tenere conto di qualsiasi evoluzione astrattamente pensabile dellinchiesta: come già constatato (supra, consid. 4), la stessa si trascina da anni su un complesso di fatti relativamente ben delimitati.
c) Tutto ciò premesso, su questo punto il reclamo si appalesa irricevibile, ed abbondanzialmente infondato. È, infine, ormai anche divenuto privo doggetto, atteso che la signora __________ è stata sentita dal magistrato inquirente in data 27 maggio 2002, alla presenza del patrocinatore dellaccusato (inc. MP doc. A.18).
E. 6 La reiezione del reclamo rende priva doggetto lultima richiesta di __________, relativa allassegnazione di un nuovo termine per linoltro di eventuali complementi istruttori (v.supra, consid. C). Anche qui, in ogni caso, non va sottaciuto che il Procuratore Pubblico era venuto incontro allaccusato con unulteriore proroga del termine del deposito degli atti (inc. MP doc. 221; v. già doc. 215, relativo ad una prima proroga del medesimo termine).
E. 7 Il reclamo, in conclusione, deve essere respinto, nella misura in cui sia ricevibile. La presente decisione è definitiva (art. 284 cpv. 1 lit. a CPPe contrario). Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza.
* * *
Per i quali motivi,
richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 280 ss., 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
1.Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo interposto in data 30 ottobre 2001 da __________ è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 650. e le spese di fr. 50., in tutto fr. 700., sono a carico dellaccusato reclamante.
3.La presente decisione è definitiva.
-Intimazione:
giudice Luca Marazzi
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N. 849.99.5 LM Lugano, 12 novembre 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Luca Marazzi
sedente per statuire sul reclamo interposto in data 30 ottobre 2001 da
__________(difeso dallo studio legale __________)
in tema di omissioni da parte delMinistero Pubblico(mancata notifica di nuova decisione di promozione daccusa e mancata assegnazione di un nuovo termine per proporre complemento di prove);
richiamata lordinanza dintimazione 30 ottobre 2001, con la quale è stato negato al reclamo il postulato effetto sospensivo;
potendosi prescindere dallacquisire osservazioni da parte delle persone destinatarie dellordinanza dintimazione, la questione qui sollevata essendo di mero diritto;
considerato
in fatto:
A.
Dallautunno 1997 è condotto un procedimento penale nei confronti dellaccusato qui reclamante __________, sospetto autore di malversazioni ai danni di __________. Linchiesta, condotta dallinizio del 1998 dallattuale Procuratore Pubblico incaricato, dopo aver inizialmente permesso lacquisizione di una prima serie di documentazione bancaria e laudizione di personaggi coinvolti in diversi ruoli, ha vissuto un momento di stasi a seguito di reclami inoltrati dal reclamante e da funzionario di banca, sospettato di avere aiutato il primo (v. incc. GIAR 849.99.1, 849.99.2 e 103.2000.1). Con decisione 2 marzo 2000, il magistrato inquirente ha promosso formalmente laccusa nei confronti di __________ e di __________, dimostrando in tal modo di ritenere di disporre di elementi sufficienti a suffragio dellipotesi accusatoria. Un reclamo contro la promozione dellaccusa è stato respinto in ordine da questo giudice (v. inc. GIAR 103.2000.2, doc. 3), e nel merito con sentenza 4 ottobre 2000 della lod. CRP (inc. 60.2000.00079).
Evasi i reclami menzionati, listruttoria è proseguita, sfociando, nellautunno 2001, nellestensione dellaccusa al reato di truffa e nel deposito atti (v. decisione MP 26 settembre 2001, allegata al reclamo, inc. Giar 849.99.5 doc. 2.2).
B.
Laccusato reclamante aveva indirizzato al magistrato inquirente, in data 26 ottobre 2001 ovvero un mese dopo lavvenuta estensione dellaccusa e deposito atti, e quattro giorni prima dellinoltro del presente reclamo , la richiesta di riformulazione di una nuova decisione di promozione daccusa, richiamando una sentenza della lod. CRP, che avrebbe modificato la giurisprudenza sino a quel momento in vigore, ed ancora applicata alloriginaria promozione dellaccusa (v. istanza 26 ottobre 2001, allegata al reclamo, inc. Giar 849.99.5 doc. 2.3).
C.
Constatata la mancata evasione della menzionata istanza, __________ ha inoltrato il presente reclamo, tramite il quale eccepisce essenzialmente la mancata presentazione, da parte del Procuratore Pubblico, di una promozione dellaccusa che contempli la succinta descrizione dei fatti o delle omissioni costituenti reato (reclamo 30 ottobre 2001, inc. Giar 849.99.5 doc. 1, pto. A.1 p. 2), nonché lavvenuta audizione della denunciante in assenza dellaccusato e del suo patrocinatore (loc. cit., pti. B.12 B.14, p. 7-8). In accoglimento del reclamo, chiede la nuova audizione della denunciante alla presenza di lui, lintimazione di una nuova promozione dellaccusa, infine lassegnazione di un nuovo termine per linoltro di eventuali complementi istruttori, che abbia a decorrere solo dopo la soddisfazione delle altre due richieste (petitum, p. 9).
D.
Con decisione 31 ottobre 2001 (inc. Giar 849.99.5 doc. 3), questo giudice ha negato al reclamo leffetto sospensivo.
Considerato
in diritto:
1.
a) Proprio nella sentenza 4 ottobre 2000, inc. 60.2000.00079, sulla contestata promozione dellaccusa nei confronti del qui reclamante, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello così definiva i requisiti della promozione dellaccusa (loc. cit., consid. 2):
2.
Dopo la presentazione del ricorso contro la promozione dellaccusa alla Camera dei ricorsi penali, linchiesta ha avuto ulteriori sviluppi, ai quali laccusato qui reclamante ha partecipato in modo oltremodo attivo: basti pensare ai reclami 26 settembre e 9 ottobre 2000 (rispettivamente in tema di sequestro e di omissioni), ludienza presso questo giudice del 4 dicembre 2000, linnumerevole corrispondenza intrattenuta del difensore dellaccusato reclamante con il magistrato inquirente, infine la ricca istanza di complementi istruttori formulata da __________ in data 2 novembre 2001. Si tratta, senza eccezione alcuna, di manifestazioni procedurali espresse in termini oltremodo dettagliati, a testimonianza di una perfetta consapevolezza delloggetto del procedimento contro di lui e ciò, benché laccusato reclamante abbia sempre evidenziato come la presunta lacunosità della promozione dellaccusa gli abbia precluso unefficiente difesa (v., ad es., il reclamo qui in discussione,passim).
Ne discende che, attenendosi ai criteri sviluppati (e confermati) dalla Camera dei ricorsi penali proprio nella sentenza che riguarda il qui reclamante, la promozione dellaccusa allora tutelata mantiene oggi tutta la sua validità.
3.
a) Ma è proprio qui che il reclamante insorge, ora, con un nuovo argomento: la Camera dei ricorsi penali avrebbe nel frattempo modificato la propria giurisprudenza, adeguandosi a quella, più progressiva, da tempo adottata dal Tribunale federale. E da ciò scaturirebbe il diritto, per laccusato, di pretendere una nuova promozione dellaccusa, o almeno un elenco preciso e dettagliato dei fatti e delle omissioni costituenti reato con specificazione della corrispondente qualifica giuridica (reclamo, cit., pto. A.3 p. 2; v. anche pti. A.5 ss., p. 3-7).
b) Largomentazione del reclamante non merita tutela, per differenti ragioni. In primo luogo, una decisione incidentale di natura procedurale, come quella di promuovere laccusa, cresce in giudicato, seppure in modo limitato: non è più possibile tornarci sopra. Se ciò è permesso, in via eccezionale, per altre decisioni della medesima natura ed unicamente in presenza di fatti nuovi (si veda, per una costellazione parallela, il caso del non luogo a procedere rispettivamente dellabbandono, in Rep. 131 [1998], nota 1 a n. 120), per la promozione dellaccusa, eventuali successive precisazioni troveranno concretizzazione nellatto/decreto daccusa, se del caso accompagnato da decisioni di parziale abbandono o non luogo a procedere, rispettivamente preceduto da eventuali estensioni. In ogni caso, è cosa nota che una modifica della giurisprudenza (salvo casi eccezionali, che qui non si verificano) non è di per sé motivo per chiedere la modifica di una decisione già cresciuta in giudicato: non lo è per la revisione di una sentenza di merito (v. ad es.Hauser / Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4. Aufl. Basel 1999, § 98 margin. 20, § 102 margin. 28), non lo è per la revoca di un abbandono (v. Rep. cit.), eda fortiorinon lo può essere per la riformulazione di una decisione incidentale, che tra laltro ha esaurito nel frattempo la propria funzione, nella misura in cui chi ne faceva oggetto ha acquisito perfetta conoscenza dellincarto che lo riguarda, e può conseguentemente esercitare senza limitazione alcuna i propri diritti difensivi.
c) In realtà, e ciò emerge proprio da quanto si è appena detto, ciò a cui mira laccusato reclamante non è tanto sanare una pregressa, e secondo lui irrita promozione dellaccusa, quanto acquisire anticipata conoscenza delle intenzioni del magistrato inquirente in punto alle fattispecie che egli vorrà considerare di rilevanza penale, rispettivamente alle pretese delle parti lese che lo stesso magistrato inquirente vorrà tenere in considerazione. Ma è la richiesta, ad essere irrita: come detto, la funzione della promozione dellaccusa è quella di mezzo preliminare inteso a rendere attento colui che era inizialmente indiziato o mero denunciato alla formalizzazione delle accuse nei suoi confronti, rispettivamente ai diritti che tale formalizzazione trae seco e tale funzione si esaurisce nelle fasi iniziali dellistruttoria. Le conclusioni di competenza del magistrato daccusa (messa in stato daccusa risp. abbandono) fanno oggetto di altre decisioni.
d) Né vi è necessità di precisare che il Procuratore Pubblico non deve allaccusato altre precisazioni se non quelle previste dalla legge per le decisioni di merito di sua competenza. Laccusato, in altri termini, potrà eccepire, ad esempio, di non essere stato sentito su fatti che sono invece stati menzionati in un decreto daccusa, ciò che porterà allannullamento del decreto (v. decisione 23 settembre 1998 in re C., inc. Giar 629.98.1 consid. 4
p. 7-8); oppure evidenziare tale lacuna in aula, in sede di pubblico dibattimento; oppure, ancora, contestare le pretese di parte civile, poiché non chiarite fin nell'ultimo dettaglio. Ma non può in nessun caso esigere che il magistrato inquirente gli esponga preventivamente la sua situazione processuale (in tal senso, invece, reclamo cit., pti. A.6 A.11, p. 4-7), per permettergli di postulare con cognizione di causa eventuali complementi istruttori: è, questultima, unincombenza tutta sua (analogamente, e come noto al difensore del reclamante, in altro incarto era stata respinta la richiesta volta ad esigere che il magistrato inquirente desse allaccusato preventivo accesso alle domande che intendeva formulargli in un successivo verbale, v. decisione 18 luglio 1997 in re G. e L., inc. Giar 151.93.10, consid. 8, con rinvii, in: Rep. 130 [1997] n. 99).
e) Il reclamo, in conclusione, va respinto nel merito, con riguardo tanto alloriginaria promozione daccusa del marzo 2000, quanto alla sua estensione 26 settembre 2001, rimasta inoppugnata.
4.
Voler recuperare rimedi di diritto andati a vuoto, o addirittura ai quali si era precedentemente rinunciato, inoltrando quello che è, essenzialmente, un reclamo per denegata giustizia scaturente dal mancato accoglimento di una richiesta proposta quattro giorni prima, appare discutibile dal punto di vista della buona fede processuale. In ogni caso, è stata una mossa senza alcuna apparente utilità, visto che ha portato unicamente ad unulteriore protrazione dellistruttoria.
5.
Resta da discutere la censura relativa alla ripetuta audizione della parte lesa __________ senza la presenza dellaccusato reclamante, rispettivamente senza il suo difensore (v. reclamo, cit., pti. B.12 ss., p. 7-8).
a) Va preliminarmente rilevato che il reclamante non formula una precisa richiesta in proposito: non postula, ad esempio, lannullamento dei verbali svolti in sua assenza, oppure la loro ripetizione. Si limita a chiedere che lomessa sua partecipazione sia censurata (v. reclamo, cit., pto. B.13 p. 7), in nessun caso bastando leffettuazione di tale audizione esclusivamente nellambito di un eventuale complemento istruttorio (loc. cit., pto. B.14 p. 8).
b) Ma nemmeno spiega perché, secondo lui, non possa bastare la ripetizione di tale audizione in sede di complemento. In realtà, non è vero che uneffettuazione di una nuova audizione di __________ quale complemento limiti le possibilità per laccusato di chiedere nuove prove: il cpv. 4 dellart. 196 CPP permette di chiedere lassunzione di qualsiasi ulteriore mezzo di prova, la cui opportunità o necessità scaturisse dalla prova precedentemente assunta in virtù di una prima istanza di complemento. Una nuova audizione della signora __________ prima del deposito atti, di per se stessa, non permetterebbe al reclamante un più ampio ventaglio di nuove prove da chiedere, posto che anche gli eventuali primi complementi, per essere ammessi, dovrebbero essere connessi con loggetto dellinchiesta.
La discussione, comunque, è oziosa nella misura in cui non si deve, in questa sede, tenere conto di qualsiasi evoluzione astrattamente pensabile dellinchiesta: come già constatato (supra, consid. 4), la stessa si trascina da anni su un complesso di fatti relativamente ben delimitati.
c) Tutto ciò premesso, su questo punto il reclamo si appalesa irricevibile, ed abbondanzialmente infondato. È, infine, ormai anche divenuto privo doggetto, atteso che la signora __________ è stata sentita dal magistrato inquirente in data 27 maggio 2002, alla presenza del patrocinatore dellaccusato (inc. MP doc. A.18).
6.
La reiezione del reclamo rende priva doggetto lultima richiesta di __________, relativa allassegnazione di un nuovo termine per linoltro di eventuali complementi istruttori (v.supra, consid. C). Anche qui, in ogni caso, non va sottaciuto che il Procuratore Pubblico era venuto incontro allaccusato con unulteriore proroga del termine del deposito degli atti (inc. MP doc. 221; v. già doc. 215, relativo ad una prima proroga del medesimo termine).
7.
Il reclamo, in conclusione, deve essere respinto, nella misura in cui sia ricevibile. La presente decisione è definitiva (art. 284 cpv. 1 lit. a CPPe contrario). Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza.
* * *
Per i quali motivi,
richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 280 ss., 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
1.Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo interposto in data 30 ottobre 2001 da __________ è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 650. e le spese di fr. 50., in tutto fr. 700., sono a carico dellaccusato reclamante.
3.La presente decisione è definitiva.
-Intimazione:
giudice Luca Marazzi