opencaselaw.ch

TI-97429

Libertà provvisoria

Ticino · 2008-03-17 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.INC.2007.52904

Lugano

17 marzo 2008

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 10/11 marzo 2008 da

__________, __________, attualmente in detenzione preventiva presso il __________, __________

(rappr. dall’avv. __________, __________)

e qui trasmessa con preavviso negativo del 14 marzo 2008 dal

Procuratore pubblico Moreno Capella, Ministero pubblico

viste le osservazioni della difesa (15 marzo 2007);

visto l’incarto MP __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

1.

Per la sintesi dei fatti essenziali alla base del procedimento penale nell’ambito del quale è presentata l’istanza oggetto della presente, si può fare riferimento a sentenza precedente che già aveva per oggetto la restrizione alla libertà personale del qui accusato:

“1.

__________ è stato arrestato poco dopo le 23.00 del 22 novembre 2007, presso il pronto soccorso dell’__________, siccome fortemente indiziato di essere l’autore di una rapina effettuata ad __________ un paio d’ore prima presso il domicilio di __________ (doc. 2, inc. GIAR 529.2007.1).

Nei suoi confronti il magistrato competente ha promosso l’accusa per le ipotesi di reato di cui agli artt. 140 e 123 CP, con richiesta di conferma dell’arresto del 23 novembre 2007 (doc. 1, inc. GIAR 529.2007.1). L’arresto è stato confermato lo stesso giorno, da questo giudice, ritenuti presenti gravi indizi di reato, necessità istruttorie e pericolo di recidiva.

2.

In sintesi, __________ è accusato di essersi introdotto nell’abitazione di __________ (luogo che aveva già visitato qualche giorno prima, asseritamente per chiedere informazioni ad __________, marito di __________; cfr. Verbale GIAR 23.11.2007, pag. 4), di aver affrontato la donna immobilizzandola da tergo puntandole un oggetto al collo (a suo dire un accendino che la vittima ha pensato fosse una pistola: Verbale __________ 23.11.2007, pag. 2, Verbale __________, 22.11.2007, pag. 2), per poi tentare di “imbavagliarla” con del nastro adesivo e, per finire, chiudendola nel bagno e fuggendo con la refurtiva (allegati al doc. 2, inc. GIAR 529.2007.1).

Da notare che __________ è uscito di casa portando con sé sia il nastro adesivo che una calzamaglia con la quale si è coperto il volto (Verbale 23.11.2007, pag. 1).

Sulle modalità del quasi immediato arresto si rinvia al rapporto d’arresto del 23.11.2007 (AI 1), e relativi allegati, noto alle parti.

3.

L’incarto trasmesso dal Ministero pubblico fa stato di una ulteriore querela per violazione di domicilio (AI 10), di un interrogatorio da parte del magistrato inquirente (il 12 dicembre 2007, AI 13), di un Rapporto d’esecuzione della polizia relativo ad accertamenti presso rivenditori di armi (AI 16) e di alcuni verbali di polizia (allegato A all’incarto MP).”

(GIAR 20 dicembre 2007, 529.2007.4)

2.

Con la decisione citata al considerando precedente, l’istanza era stata respinta in quanto ritenuti presenti gravi e concreti indizi di reato, pericolo di collusione/inquinamento delle prove (in relazione al presunto - indiziato - utilizzo di una pistola) e pericolo di recidiva (per le motivazioni a delinquere e la situazione personale, la gravità del reato e i precedenti, ancorché non recentissimi).

In seguito, l’inchiesta é proseguita ed è oggi, secondo il magistrato inquirente (Preavviso, pag. 1) giunta a conclusione: il 5 marzo 2008 è stato disposto il deposito degli atti (AI 53).

3.

Con l’istanza qui in discussione (doc. 2, inc. GIAR 529.2007.4), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.

L’accusato non contesta, e neppure discute, l’esistenza di gravi indizi in relazione ai reati ascritti, ma ritiene che non siano più presenti necessità istruttorie (collusione/inquinamento) né pericolo di recidiva.

In particolare in relazione a quest’ultima condizione, l’accusato, dopo aver segnalato che la gravità dell’accusa da sola non basta a fondare concretezza di tale rischio (e aggiunto che i reati a lui imputati non sono tra quelli che per taluni autori sono a rischio di recidiva per la loro stessa natura - istanza , pag. 4), evidenzia l’effetto deterrente del carcere preventivo sofferto e del processo che seguirà a breve o medio termine, l’annullamento (da parte della compagna/convivente) della comanda di mobili per

FRS 25'000.- all’origine degli atti compiuti, il ritrovato accordo con la compagna, la possibilità di tornare al lavoro nella ditta del padre per far fronte (immediatamente) ad una commessa che il padre, causa recente operazione alle gambe non è in grado di soddisfare (quantomeno è in difficoltà a farlo), e la disponibilità a farsi assistere da una specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, specialista che ha già manifestato di accettare la presa a carico.

4.

Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente l’istanza (doc. 1, inc. GIAR 529.2007.4).

Dopo aver richiamato la decisione del 20 dicembre 2007 (affermando inutilità della riproposizione di argomenti già conosciuti) e precisato che l’istruttoria è praticamente conclusa (con conseguente superamento delle argomentazioni di cui alla pagina 3 dell’istanza), l’inquirente segnala come meritino discussione unicamente la questione della recidiva e della proporzionalità.

Sulla prima questione si limita però a rinviare e riproporre quanto contenuto nella decisione del 20 dicembre, non confrontandosi in alcun modo con l’ulteriore contenuto dell’istanza, che, nell’ottica dell’istante stesso imporrebbe la modifica della conclusione (effetto deterrente, annullamento del debito, lavoro e aggancio terapeutico). Quanto alla seconda, la ritiene data in ragione dell’imminenza dell’emanazione dell’atto d’accusa.

5.

Con osservazioni del 15 marzo 2008 (doc. 4, inc. GIAR 529.2007.4) la difesa segnala di aver preso atto del deposito degli atti (quindi, a suo dire, della rinuncia alla ricerca della pistola), contesta le “sommarie osservazioni” del magistrato inquirente in sede di preavviso e riconferma il contenuto dell’istanza. Sul pericolo di recidiva chiede che la valutazione tenga conto del tempo trascorso in detenzione e del fatto che l’accusato si è reso conto della gravità del suo comportamento manifestando concretamente di voler porre le basi perché in futuro nulla di simile si riproduca.

Delle altre considerazioni, argomentazioni e osservazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.

6.

L’accusato detenuto, è legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria. Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza l’11 marzo 2008, trasmesso a questo ufficio il 14 marzo 2008 è rispettoso dei termini di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (in relazione con l’art. 20 cpv. 3 CPP).

Istanza e preavviso sono ricevibili in ordine.

7.

Per i principi che reggono la materia, si rinvia a quanto già riportato nel considerando numero 8 della decisione del 20 dicembre 2007, nota al magistrato inquirente, alla difesa e anche all’accusato istante.

8.

Anche in assenza di contestazione da parte della difesa, l’esistenza di gravi indizi di reato deve essere analizzata d’ufficio.

Si può innanzitutto riproporre quanto detto in merito nella precedente sentenza, a cui rinvia lo stesso inquirente senza nulla aggiungere di “nuovo”.

“9.

omissis

b)

Nel caso in esame,non occorrono particolari disquisizioni per confermare l’esistenza di gravi indizi a carico di __________ per i reati ascritti.

Fin dai primi verbali, l’accusato ha ammesso di essere uscito di casa per recarsi al “al numero civico 32, dove ero già stato qualche giorno prima” e al momento della partenza da casa “avevo su di me una calzamaglia poiché volevo mettere a segno una rapina” (Verbale __________ PG 23.11.2007, pag. 1). Nel verbale davanti al magistrato inquirente ha, sostanzialmente confermato questi fatti, e relative intenzioni, precisando che all’uscita da casa aveva con sé anche il nastro adesivo (Verbale __________ PP 12.12.2007, pag. 1). Successivamente, vi sono state ulteriori ammissioni per quanto concerne la preparazione di quanto poi messo in atto (Verbale PG __________ 30.11.2007). Queste ammissioni trovano conferma nelle dichiarazioni della vittima e del marito (anche in merito alla precedente “visita”), con aggiunta di dettagli circa le modalità di esecuzione (Verbali __________ PG 22.11.2007 e 30.11.2007; Verbale __________ PG 22.11.2007).

Quanto appena rilevato è ampiamente sufficiente a fondare i concreti indizi, per i reati imputati, atti a giustificare la misura cautelare.”

(GIAR 20 dicembre 2007, 529.2007.4)

Il magistrato inquirente non segnala alcun atto istruttorio dal quale emergano ulteriori indizi a carico dell’accusato, magari con riferimento alla questione della pistola (aggravante specifica). Sugli indizi di reato è silente anche l’accusato, se non per ribadire di non essersi dotato di una pistola e, tantomeno, di averla utilizzata nella commissione dei fatti che gli vengono imputati.

Pertanto, le considerazioni effettuate nella sentenza precedente (che, perlomeno per ciò che concerne il considerando riportato, non facevano riferimento alla presenza/utilizzo della pistola) possono essere qui confermate come sufficienti indizi di reato a carico di __________.

9.

I bisogni istruttori (pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove) non vengono più avanzati dal magistrato inquirente a giustificazione del mantenimento della detenzione preventiva. Di conseguenza, non vengono neppure trattati da questo ufficio.

10.

a)

Quanto alla presenza (e, ovviamente, attualità) di un concreto pericolo di recidiva, a giustificazione del mantenimento della detenzione cautelare, innanzitutto val la pena richiamare quanto detto nella precedente decisione:

“

11.

b)

Il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto1981 inre C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag.380 a382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre2005 inre M., 60.2005.357; G.Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferiscela gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata(DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154).

Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).

c)

Nel caso specifico è indubbio che ci si trova in presenza di un reato grave (in particolare perché tocca la persona oltre che contro il patrimonio) che appare preparato (bene o male che sia, poco importa) sull’arco di alcuni giorni e commesso non senza determinazione e non senza spregio dell’integrità fisica e della libertà personale altrui (cfr. Verbale PP __________ 12.12.2007, pag. 4 e 6 ss., in particolare). Le motivazioni a delinquere non sembrano risiedere unicamente nella difficoltà a far fronte all’ultimatum della compagna (pagamento di FRS 25'000.- per i mobili acquistati a suo -di lei- nome), ma anche  (se non soprattutto) nel non accettare di condurre un tenore di vita consono alle sue reali possibilità, come ben evidenziato dal magistrato inquirente nel preavviso negativo (a cui si rinvia, in quanto noto alle parti: cfr. in particolare pag. 5 e atti istruttori citati), e di cui l’acquisto di mobili per FRS 25'000.-, sottacendo alla compagna la situazione finanziaria disastrosa (Verbale PP __________ pag. 2), è un ulteriore indizio (cfr. Verbali PG __________ 23.11.2007, __________ 23.11.2007). La precaria situazione non è evidentemente risolta, né ha prospettive di soluzioni a breve; nel contempo i debiti contratti (anche quelli a nome della convivente, che ha sottoscritto il contratto ma non li sente suoi: Verbale PG __________ 23.11.2007, pag. 2) rimangono senza che dall’incarto emergano elementi che permettano di intravedere possibili soluzioni a breve (pagamento da parte della compagna, restituzione, ecc.).

Anche i precedenti di __________, seppur non recentissimi, non militano certo a suo favore. Trattasi di condanne (del 2001 e del 2002) per reati patrimoniali (tra cui una estorsione tentata) che possono indicare come, in presenza di momenti di difficoltà finanziaria (oggettiva o soggettiva), l’accusato non abbia particolari scrupoli nel decidere di passare all’atto, rispettivamente come condanne precedenti (a pene sospese) non siano state sufficienti a trattenerlo dall’agire illecitamente (e con modalità più gravi).

In questa valutazione deve essere considerato anche l’atteggiamento dell’accusato in istruttoria che pur ammettendo i fatti (va comunque detto che causa il malore è praticamente stato colto in quasi flagranza) tende costantemente a minimizzare (“lo faccio o non lo faccio”, “non ho pensato che le vittime avrebbero potuto opporre resistenza”, “Ho pensato e così ho suonato il campanello di casa __________”, “ .. a mente fredda è un po’ da pazzi fare una cosa di quel genere, ..”, ecc.; cfr. AI 13) allorquando i preparativi sembrano essere stati effettuati con una certa cura e determinazione (individuazione della vittima, sopralluogo, acquisto materiale, ecc.).

Ovviamente, queste considerazioni avrebbero (e avranno) maggiore pregnanza qualora dovessero emergere ulteriori elementi indizianti l’utilizzo di un arma.

d)

In conclusione,a questo stadio della procedura,alla luce di tutto quanto sopra esposto econsiderato l'insieme delle circostanze (non da ultimo la gravità del reato imputato e le modalità d’esecuzione poste in essere),il pericolo di recidiva deve essere ritenuto come presente e concreto, riservando eventualmente ad una fase successiva (quando non alla Corte del merito) valutazione più serena e completa della prognosi  (CRP 16 maggio 2006, 60.2006.154, cons. 7; CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357, cons. 8).”

(GIAR 20 dicembre 2007, 529.2007.4)

b)

Parte degli elementi posti a fondamento dell’esistenza di un concreto pericolo di recidiva nella decisione del 20 dicembre 2007 sono tuttora presenti (gravità del reato, “premeditazione” e preparazione dello stesso, modalità di messa in opera, precedenti). Altri, invece e secondo l’istante, si sarebbero modificati (prospettiva immediata di lavoro, rapporto con la compagna, annullamento della comanda di mobili per FRS 25'000.-) e, inoltre, l’accusato si dichiara disposto a sottoporsi ad una presa a carico da parte di uno psichiatra e psicoterapeuta.

Questi elementi (se si preferisce indicazioni e proposte) non possono non essere in qualche modo considerati e discussi sia nell’ottica della conferma (o smentita) di sufficienti elementi concreti di un pericolo di recidiva, sia nell’ottica di una eventuale applicazione di norme di condotta quali misure sostitutive all’arresto in applicazione del principio di proporzionalità (principio che impone all’autorità competente di esaminare e valutare l’applicabilità di misure alternative alla detenzione preventiva: DTF 123 I 268; JdT 1999 IV 144; DTF 1P.62/2005; CRP 16 settembre 2004, 60.2004.197; Rusca/Salmina/Verda, Commento al CPP ad art. 96 ss.). In proposito, non si comprende il silenzio dell’inquirente, ma confrontato con lo stesso questo giudice non può che constatarlo e, da un lato dedurne che il Procuratore pubblico non ha elementi/argomentazioni per contestarne la rilevanza ma, nel contempo, non la ritiene tale da “cancellare” il pericolo di recidiva o renderlo tanto poco concreto da non giustificare più il mantenimento della misura cautelare, dall’altro considerarli e valutarli nella limitata conoscenza dell’incarto che questo giudice può avere in considerazione dei termini concessi per la presente decisione.

c)

Gli elementi addotti (possibilità di lavoro, rapporto con la compagna, annullamento della comanda) non eliminano il pericolo di recidiva, così come determinato nella decisione del 20 dicembre 2007; semmai possono avere una qualche rilevanza sulla determinazione del suo grado di concretezza e (soprattutto) attualità, nella misura in cui intervengono su due degli elementi che, secondo l’accusato, sono all’origine dei fatti che gli vengono imputati e cioé la scadenza del termine di pagamento (di FRS 25'000.- per i mobili comandati) connessa con la paura di perdere la compagna (Verbali __________ 29.2.2008, pag. 2 e 12.12.2007, pag. 8).

Non va, comunque, dimenticato quanto stabilito nella precedente decisione e cioè che “Le motivazioni a delinquere non sembrano risiedere unicamente nella difficoltà a far fronte all’ultimatum della compagna (pagamento di FRS 25'000.- per i mobili acquistati a suo - di lei - nome), ma anche (se non soprattutto) nel non accettare di condurre un tenore di vita consono alle sue reali possibilità, come ben evidenziato dal magistrato inquirente nel preavviso negativo (a cui si rinvia, in quanto noto alle parti: cfr. in particolare pag. 5 e atti istruttori citati), e di cui l’acquisto di mobili per FRS 25'000.-, sottacendo alla compagna la situazione finanziaria disastrosa (Verbale PP __________ pag. 2), è un ulteriore indizio (cfr. Verbali PG __________ 23.11.2007, __________ 23.11.2007)” (GIAR 20.12.2007, 529.2007.3).

La possibilità di lavorare per la ditta del padre non costituisce un fatto nuovo per rapporto alla situazione precedente i fatti oggetto d’inchiesta (Verbale __________ 12.12.2007, pag. 4), semmai il fatto nuovo è che il padre non è in grado (momentaneamente) di far fronte agli impegni della ditta causa l’operazione subita (cfr. documentazione allegata all’istanza). La relazione con l’attuale compagna dura dal 2001 (Verbale __________ 29.8.2008, pag. 3), cioè da un periodo perlomeno prossimo alla prima condanna (comprendente, quindi, la seconda ed anche alcuni atti inconsulti desumibili dall’AI 52), col che la compagna non sembra(va) totalmente all’oscuro della situazione e del carattere dell’accusato. Quanto al preteso effetto deterrente della detenzione preventiva sin qui subita, non si può non rilevare quella già subita nell’ambito del procedimento del 2001 (ca. 2 mesi e mezzo) non sembra averne avuto, perlomeno per rapporto ai fatti oggetto del procedimento dell’anno successivo (AI 52, doc. 3 inc. GIAR 529.2007.4).

Tutto ciò relativizza la portata e l’influenza sul concreto pericolo di recidiva di quanto addotto (e, in parte, neppure documentato: non lo è, e non se ne comprende il motivo, l’affermazione relativa all’annullamento della comanda dei mobili e relativa accettazione della controparte non è documentata).

d)

È comunque innegabile che, pur se relativizzate nella loro portata, le circostanze addotte (qualora documentate anche nella parte relativa al “debito” per i mobili) influiscano sulla situazione contingente presente al momento dei fatti e potrebbero permettere di considerare l’aggancio terapeutico proposto quale ulteriore elemento di limitazione del pericolo di recidiva. Tuttavia, per conferire a tale aggancio una reale possibilità di essere efficace occorrerebbe istituirlo quale formale misura sostitutiva (se si preferisce, norma di condotta) con obbligo, per l’accusato di darvi seguito (pena il ripristino della misura cautelare) e, quindi, con messa in opera di reali possibilità di controllo.

Nel caso in esame, ciò non è ancora possibile. Infatti, l’applicazione di una misura sostitutiva come quella proposta dalla difesa, di principio non esclusa, presuppone una miglior definizione di tempi, luoghi e finalità dei “controlli”, nonché l’impegno formale della persona preposta a sottoporsi all’obbligo di segnalare all’autorità penale ogni e qualsiasi violazione dell’imposizione (ciò che, a chi scrive, sembra comprendere da un lato la liberazione dal segreto professionale e, dall’altro, un impegno formale del professionista).

La semplice disponibilità del professionista per una presa a carico è insufficiente in quanto non permette di stabilire con chiarezza gli obblighi di comportamento dell’accusato (in relazione alla misura stessa), né di definire le necessarie modalità di verifica e controllo.

e)

In conclusione, il pericolo di recidiva è ancora presente con grado di concretezza che, pur nella relativa diminuzione del suo grado di concretezza, appare ancora sufficiente a giustificare la misura cautelare; nel contempo, l’impegno di sottoporsi ad una presa a carico, così come la disponibilità del professionista, sono privi delle necessarie indicazioni (in merito a utilità, concreta esecuzione, verificabilità e controllo) per poter eventualmente disporre una vera e propria misura (se si preferisce, norma di comportamento) sostitutiva dell’arresto.

In virtù di tutto quanto esposto nel presente considerando, si precisa (a scanso di equivoci) che l’accusato ha certamente facoltà di presentare una ulteriore istanza di libertà provvisoria corredata dalla documentazione e dalle indicazioni qui dichiarate mancanti, senza che gli si possa opporre l’abuso di diritto.

11.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto (circa quattro mesi) e quello eventualmente ancora da soffrire (l’inchiesta è praticamente conclusa e gli atti formali ancora da esperire, riservate eventuali richieste di complemento d’inchiesta, non richiedono tempi lunghi): il reato principale imputato è un crimine e prevede minimi edittali a partire dal corrispondente di tre mesi. Si ricorda, inoltre, che l’eventualità di una sospensione condizionale, di principio non ha da essere analizzata per l’applicazione del criterio di proporzionalità della carcerazione preventiva (DTF 125 I 60).

Gli inquirenti hanno sinora proceduto con celerità (ciò che, invero, non è contestato neppure dalla difesa) e non si rilevano “tempi morti”.

12.

In conclusione sufficienti presupposti di legge sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione della libertà. In particolare, oltre ai gravi indizi di reato, é (ancora) presente, e concreto, un pericolo di recidiva. Questo è comunque minore di quanto non apparisse il 20 dicembre 2007 (vista la modifica di determinate situazioni) e probabilmente ulteriormente contenibile con l’applicazione di norme di condotta che però, per essere convenientemente fissate debbono essere meglio precisate e concordate.

Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.Intimazione (anticipata via fax) a:

giudice Edy Meli