Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Laccusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso negativo e gli atti sono quindi stati tempestivamente inviati a questo giudice.
E. 2 I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
Lart. 95 CPP corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui laccusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dellart. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali per quanto qui concerne i bisogni dellistruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che lelenco dei motivi di interesse pubblico nellart. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dellordine pubblico (REP 1998 n. 105).
Leccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione allarbitrio (REP 1980 pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).
E. 3 Anche qualora non contestata, lesistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata dufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare lesistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza lesistenza di un reato.
Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può comunque concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, seri e concreti indizi di colpevolezza neppure contestati né dallaccusato nella sua istanza di libertà provvisoria né dal suo difensore. A sostenere questa tesi concorrono gli elementi raccolti nel rapporto di complemento 24 gennaio 2008 dal quale emerge che nella perquisizione del 30 ottobre 2007, del box di __________ in uso allaccusato, sono stati recuperati complessivamente 235 oggetti di cui una parte è stato possibile ricondurre a provenienza illecita, mentre che per i restanti le indagini sarebbero tuttora in corso. Gli inquirenti hanno potuto accertare che laccusato ha commesso furti in quattro __________ differenti (__________), ciò anche grazie allanalisi del DNA ritrovato sul luogo di alcuni furti che corrisponde al DNA dellaccusato, o al recupero della refurtiva denunciata rubata nel box di __________.
E. 4 a)
In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dellaccusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).
b)
È, di regola, compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329) - se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.). Nel caso in esame, il Procuratore pubblico indica un pericolo di collusione specialmente con le persone legate allaffitto del Box di __________ e lappartamento di __________ (Preavviso, pag. 2).
c)
A ragione, vista limportante mole di oggetti sequestrati nel box di __________ in uso a __________, nonché quelli di cui è stata chiesta lacquisizione tramite rogatoria alle Autorità __________, il PP sostiene che vi sono ancora necessità istruttorie volte allaccertamento dellorigine di tali oggetti sequestrati in __________ e in __________ senza che __________ possa compiere atti di influenza nei confronti di terzi che a vario grado e titolo lo hanno aiutato o nella commissione dei furti o nella locazione di immobili utilizzati dallaccusato come rifugio personale e deposito della refurtiva. È pertanto necessario, oltre che opportuno nellinteresse dellaccusato stesso, che i previsti atti istruttori volti a chiarire quanto sopra e gli interrogatori con le persone che lo hanno aiutato a vario titolo, dalla sua scarcerazione di maggio scorso allarresto di fine ottobre, avvengano senza che si possa avere il dubbio di contatti e reciproci atti dinfluenza.
E. 5 Per quanto riguarda il pericolo di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dellinsieme delle circostanze, tra cui i precedenti dellaccusato, il suo comportamento durante listruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).
Il magistrato inquirente lo evoca, con riferimento al gran numero di precedenti dellaccusato ed al fatto che appena rilasciato di prigione ha reiniziato a commettere furti come niente fosse successo (preavviso, p. 2). La difesa è silente su questo punto.
Per sostanziare il pericolo di recidiva basta scorrere il casellario giudiziale dellaccusato che fa stato di una prima condanna nel 1992 a 2 anni e 6 mesi di detenzione per furto per mestiere e altri reati commessi tra il 1990 e il 1991. Messo in libertà condizionale il 24 ottobre 1993 ha ricominciato a commettere furti nel novembre 1993 per i quali è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di detenzione il 17 maggio 1995. Per ulteriori furti commessi tra il 1993 e il 1994, nonché per rapina e sposizione a pericolo della vita altrui è stato condannato il 15 ottobre 1997 a 3 anni e 10 mesi di reclusione (quale pena aggiuntiva a quella del 17 maggio 1995). Il 12 aprile 2002 è stato condannato a 18 mesi di detenzione per furto per mestiere e rapina e il 21 ottobre 2003 a 2 anni di detenzione per furto e ricettazione. Il 21 ottobre 2005 è stato condannato a 7 mesi di detenzione per ripetuto furto, danneggiamento e violazione di domicilio e il 23 maggio 2007 ad una pena pecuniaria di 58 aliquote giornaliere da CHF 30.- (il casellario riporta erroneamente che la pena è stata sospesa, quando in realtà si trattava di pena effettiva) per tentato furto, danneggiamento, abusto di un impianto per lelaborazione di dati e ricettazione.
Visto quanto sopra appare assai arduo, per non dire impossibile, sostenere che laccusato avrebbe capito i propri errori e che, una volta rimesso in libertà, si comporterà correttamente al fine di non ricadere nella commissione di reati. Quella di __________ è lattività delinquenziale intensa di una persona che sembra invece impegnarsi per dimostrare di non avere nessun rispetto per la legge e lordine pubblico. Malgrado lapertura di diversi procedimenti penali, uno appresso allaltro, laccusato ha infatti continuato a delinquere, e lo ha fatto non solo tra una pena detentiva e laltra ma addirittura anche durante periodi di congedo dal carcere o di semilibertà: se messo in libertà provvisoria, egli si troverebbe, né più né meno, nella stessa situazione ante arresto (non sembra essere intenzionato a cercarsi unattività lucrativa lecita) e vi sarebbe pertanto concreto pericolo che torni a delinquere avendo egli dimostrato sinora, e più di una volta, di riuscire a tornare in attività non appena scarcerato.
A titolo abbondanziale va rilevato che il rischio di recidiva costituisce motivo di arresto non solo per impedire nuovi delitti, ma anche, seppure solo indirettamente, perché commettendo sempre nuovi reati laccusato potrebbe procrastinare a oltranza il processo: egli ha infatti il diritto a essere giudicato contemporaneamente per i nuovi e i vecchi reati (G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, p. 501/502, n° 2357; Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, p. 327 e s.).
Dagli atti emerge dunque inequivocabilmente come vi sia il concreto pericolo, per non dire la quasi certezza, che __________, se posto in libertà provvisoria (ormai indipendentemente dalla possibilità di entrate finanziarie legali, già presenti in passato e che con gli hanno certo impedito di commettere reato), torni a commettere furti.
Tutti gli elementi di fatto summenzionati concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF 123 I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n° 701b).
A torto la difesa propone ladozione di misure sostitutive dellarresto per ovviare al pericolo di recidiva e di fuga. A parte che le misure proposte già sarebbero da adottare allestero, quindi di impossibile attuazione da parte delle Autorità __________ per ovvi motivi legati al principio di territorialità, ci si chiede come il presentarsi giornalmente alle Autorità di Polizia potrebbe fungere da deterrente per __________ dal commettere furti in __________ (dove avrebbe intenzione di soggiornare) o in __________ (dove potrebbe venire tranquillamente essendo cittadino elvetico), quando a tale scopo non è servita in passato neppure la carcerazione per sconto pena (avendo egli delinquito durante congedi quando si trovava in carcere per scontare le pene a cui era stato condannato, cfr. ad esempio le date di commissione di reati per cui è stato condannato il 21 ottobre 2005 delle Assise correzionali di __________).
Vista la sussistenza di due motivi di interesse pubblico per il mantenimento del carcere preventivo ci si può esimere dallanalizzare anche la sussistenza del pericolo di fuga.
E. 6 La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dallaltro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e degli atti istruttori compiuti e ancora da compiere, avuto riguardo alla perseveranza nel reato ed al comportamento istruttorio dellaccusato, è sicuramente data. A ciò si aggiunga lassicurazione del PP di procedere indilatamente con la contestazione del materiale probatorio sin qui raccolto.
Pure va ammessa nella sua eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli reati imputati a __________, in particolare per limputazione di furto aggravato siccome commesso per mestiere.
Laccusato è stato arrestato il 29 ottobre 2007 e ad oggi è in detenzione preventiva da tre mesi. In questo lasso di tempo linchiesta appare procedere ancora con sufficiente celerità specialmente se si considera la difficoltà di dovere analizzare la miriade di oggetti sequestrati allaccusato con le denunce di furto e che tale difficoltà è sicuramente aumentata dal fatto che laccusato si avvale del suo diritto di rifiutarsi di rispondere. A ciò si aggiunga che solo nella seconda metà del mese di gennaio 2008 le autorità penali dei cantoni confederati hanno richiesto al canton Ticino lassunzione dei procedimenti penali da loro aperti nei confronti dellaccusato.
Il reato principale che viene imputato a __________ è di sicura gravità (a prescindere dal fatto che si tratta di un crimine con una pena detentiva sino a 10 anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere) e, in caso di condanna, il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire per esperire gli atti istruttori necessari alla completazione dellinchiesta, in pieno rispetto del principio della proporzionalità.
E. 7 In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, listanza di libertà provvisoria in discussione è respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale dappello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1.Listanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.
2.Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dallintimazione.
4.Intimazione (anticipata via fax) a:
giudice Claudia Solcà
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1
Incarto n.
INC.2007.49703
Lugano
1. febbraio 2008
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sullistanza di libertà provvisoria presentata il 23/24 gennaio 2008 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo del 28/29 gennaio 2008 dal
Procuratore pubblico Antonio Perugini,Bellinzona
visto lo scritto della difesa dellaccusato del 30 gennaio 2008;
visto lincarto MP __________;
ritenuto
In fatto:
A.
__________ è stato arrestato il 29 ottobre 2007 dalla Polizia cantonale mentre si apprestava ad accedere ad un box di __________ dove erano custoditi diversi oggetti di dubbia provenienza. Egli si trovava in libertà dal 18 maggio 2007 dopo avere scontato diversi periodi di detenzione per condanne per furto.
Il 30 ottobre 2007 il Procuratore pubblico Antonio Perugini ha ordinato larresto di __________ promuovendogli nel contempo laccusa per titolo di furto aggravato (siccome commesso in banda e per mestiere), subordinatamente ripetuta ricettazione, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e infrazione alla Legge federale sulle armi, e meglio come descritto nella richiesta di conferma dellarresto 30 ottobre 2007 (Inc. GIAR 497.2007.1, doc. 1).
Il giorno stesso questo giudice ha confermato larresto dellaccusato considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per pericolo di fuga (in quanto residente allestero e considerato che non ha inteso comunicare il suo indirizzo allestero agli inquirenti), per i bisogni dellistruzione, pericolo di collusione con verosimili correi e complici, nonché per pericolo di recidiva, considerati i numerosi precedenti e lassenza di unattività lavorativa lecita nota (Inc. GIAR 497.2007.1, doc. 6).
A verbale di conferma dellarresto, così come interrogato in precedenza dalla Polizia, laccusato si è avvalso del diritto di rifiutarsi di rispondere, diritto di cui si è avvalso sinora.
B.
Il 23 gennaio 2008 __________, con listanza in discussione (giunta al Ministero pubblico il 24 gennaio 2008), chiede di essere posto in libertà provvisoria e, non prendendo posizione sullesistenza dei seri indizi di reato a suo carico, afferma che si trova oramai in carcere da troppo tempo senza che gli vengano contestate risultanze istruttorie. A mente della difesa non sussisterebbero quindi più bisogni istruttori e pericolo di inquinamento di prove per giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva dellaccusato. Contestato il pericolo di fuga essendo laccusato cittadino __________ e, dal momento che non è stato interrogato da due mesi e mezzo, non vi sarebbe necessità alcuna di tenerlo in detenzione a disposizione delle Autorità. Per ovviare al pericolo di fuga la difesa propone di confinare il proprio patrocinato agli arresti domiciliari a __________ o obbligarlo a presentarsi giornalmente presso la Polizia di __________. Per quanto riguarda il pericolo di recidiva la difesa osserva, senza meglio specificare, che per ovviarvi esistono diverse possibilità che possono tutelare meglio i diritti dellaccusato rispetto al mantenimento del carcere preventivo. Non sarebbero poi più rispettati principio di sussidiarietà e di proporzionalità (Inc. GIAR 497.2007.3, doc. 1).
C.
Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 28/29 gennaio 2008 (Inc. GIAR 497.2007.3, doc. 2), ribadisce che esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza evincibili non certo dalle ammissioni dellaccusato ma dallattività investigativa degli inquirenti riassunta negli atti. Per quanto riguarda i bisogni istruttori ed il pericolo di collusione il Procuratore pubblico afferma che a fronte di unindole per nulla collaborativa dellaccusato è stata una precisa e ponderata scelta istruttoria quella di demandare le contestazioni a verbale solo dopo aver acquisito le inoppugnabili prove di colpevolezza, evitando così inutili perdite di tempo in verbalizzazioni interlocutorie improntate solo al suo mutismo. Il magistrato inquirente afferma poi che non è stata quindi alcuna stasi nellinchiesta che invece procedere celermente nonostante le difficoltà oggettive sopra evidenziate e che avrà ulteriore impulso nellimmediato futuro con le puntuali contestazioni del caso. Per il PP la scaltrezza dimostrata da __________ nellaver saputo usare terze persone (sia in __________ che in __________) per raggiungere i suoi scopi e dissimulare la refurtiva conseguita con i furti sostanziano il pericolo di collusione: la distinzione di ruoli e di grado di coinvolgimento di terzi, necessitano pertanto della dovuta cautela e della prudente distanza fra tutti i protagonisti della vicenda giudiziaria in esame.
Per quanto riguarda il pericolo di recidiva lo stesso appare evidente sia con riferimento ai suoi specifici e preoccupanti precedenti, sia con riferimento allimmediata ripresa dellattività criminale non appena scarcerato in maggio 2007.
Pure presente il pericolo di fuga documentato dalla capacità di costituirsi allestero un rifugio e un deposito per la refurtiva, mentre che qualsiasi misura sostitutiva dellarresto proposta dalla difesa potrebbe evitare il concretizzarsi di tale pericolo sorretto anche dal fatto che per il procedimento in essere gli si prospetta una pesante condanna.
Rispettati pure i principi di proporzionalità e celerità compatibilmente con le necessità formali ancora da espletare.
D.
La difesa dellistante, con osservazioni 30 gennaio 2008 ribadisce quanto esposto nellistanza. Osserva, dopo avere esaminato lintero incarto penale, che a suo modo di vedere sarebbe stato violato il principio di celerità. Per quanto riguarda il pericolo di fuga sottolinea come lo stesso non sia presente e, comunque, ovviabile con lobbligo di presentarsi presso gli organi di Polizia italiani mentre che nulla osserva a proposito del pericolo di recidiva.
In diritto:
1.
Laccusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso negativo e gli atti sono quindi stati tempestivamente inviati a questo giudice.
2.
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
Lart. 95 CPP corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui laccusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dellart. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali per quanto qui concerne i bisogni dellistruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che lelenco dei motivi di interesse pubblico nellart. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dellordine pubblico (REP 1998 n. 105).
Leccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione allarbitrio (REP 1980 pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
Anche qualora non contestata, lesistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata dufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare lesistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza lesistenza di un reato.
Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può comunque concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, seri e concreti indizi di colpevolezza neppure contestati né dallaccusato nella sua istanza di libertà provvisoria né dal suo difensore. A sostenere questa tesi concorrono gli elementi raccolti nel rapporto di complemento 24 gennaio 2008 dal quale emerge che nella perquisizione del 30 ottobre 2007, del box di __________ in uso allaccusato, sono stati recuperati complessivamente 235 oggetti di cui una parte è stato possibile ricondurre a provenienza illecita, mentre che per i restanti le indagini sarebbero tuttora in corso. Gli inquirenti hanno potuto accertare che laccusato ha commesso furti in quattro __________ differenti (__________), ciò anche grazie allanalisi del DNA ritrovato sul luogo di alcuni furti che corrisponde al DNA dellaccusato, o al recupero della refurtiva denunciata rubata nel box di __________.
4.
a)
In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dellaccusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).
b)
È, di regola, compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329) - se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.). Nel caso in esame, il Procuratore pubblico indica un pericolo di collusione specialmente con le persone legate allaffitto del Box di __________ e lappartamento di __________ (Preavviso, pag. 2).
c)
A ragione, vista limportante mole di oggetti sequestrati nel box di __________ in uso a __________, nonché quelli di cui è stata chiesta lacquisizione tramite rogatoria alle Autorità __________, il PP sostiene che vi sono ancora necessità istruttorie volte allaccertamento dellorigine di tali oggetti sequestrati in __________ e in __________ senza che __________ possa compiere atti di influenza nei confronti di terzi che a vario grado e titolo lo hanno aiutato o nella commissione dei furti o nella locazione di immobili utilizzati dallaccusato come rifugio personale e deposito della refurtiva. È pertanto necessario, oltre che opportuno nellinteresse dellaccusato stesso, che i previsti atti istruttori volti a chiarire quanto sopra e gli interrogatori con le persone che lo hanno aiutato a vario titolo, dalla sua scarcerazione di maggio scorso allarresto di fine ottobre, avvengano senza che si possa avere il dubbio di contatti e reciproci atti dinfluenza.
5.
Per quanto riguarda il pericolo di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dellinsieme delle circostanze, tra cui i precedenti dellaccusato, il suo comportamento durante listruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).
Il magistrato inquirente lo evoca, con riferimento al gran numero di precedenti dellaccusato ed al fatto che appena rilasciato di prigione ha reiniziato a commettere furti come niente fosse successo (preavviso, p. 2). La difesa è silente su questo punto.
Per sostanziare il pericolo di recidiva basta scorrere il casellario giudiziale dellaccusato che fa stato di una prima condanna nel 1992 a 2 anni e 6 mesi di detenzione per furto per mestiere e altri reati commessi tra il 1990 e il 1991. Messo in libertà condizionale il 24 ottobre 1993 ha ricominciato a commettere furti nel novembre 1993 per i quali è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di detenzione il 17 maggio 1995. Per ulteriori furti commessi tra il 1993 e il 1994, nonché per rapina e sposizione a pericolo della vita altrui è stato condannato il 15 ottobre 1997 a 3 anni e 10 mesi di reclusione (quale pena aggiuntiva a quella del 17 maggio 1995). Il 12 aprile 2002 è stato condannato a 18 mesi di detenzione per furto per mestiere e rapina e il 21 ottobre 2003 a 2 anni di detenzione per furto e ricettazione. Il 21 ottobre 2005 è stato condannato a 7 mesi di detenzione per ripetuto furto, danneggiamento e violazione di domicilio e il 23 maggio 2007 ad una pena pecuniaria di 58 aliquote giornaliere da CHF 30.- (il casellario riporta erroneamente che la pena è stata sospesa, quando in realtà si trattava di pena effettiva) per tentato furto, danneggiamento, abusto di un impianto per lelaborazione di dati e ricettazione.
Visto quanto sopra appare assai arduo, per non dire impossibile, sostenere che laccusato avrebbe capito i propri errori e che, una volta rimesso in libertà, si comporterà correttamente al fine di non ricadere nella commissione di reati. Quella di __________ è lattività delinquenziale intensa di una persona che sembra invece impegnarsi per dimostrare di non avere nessun rispetto per la legge e lordine pubblico. Malgrado lapertura di diversi procedimenti penali, uno appresso allaltro, laccusato ha infatti continuato a delinquere, e lo ha fatto non solo tra una pena detentiva e laltra ma addirittura anche durante periodi di congedo dal carcere o di semilibertà: se messo in libertà provvisoria, egli si troverebbe, né più né meno, nella stessa situazione ante arresto (non sembra essere intenzionato a cercarsi unattività lucrativa lecita) e vi sarebbe pertanto concreto pericolo che torni a delinquere avendo egli dimostrato sinora, e più di una volta, di riuscire a tornare in attività non appena scarcerato.
A titolo abbondanziale va rilevato che il rischio di recidiva costituisce motivo di arresto non solo per impedire nuovi delitti, ma anche, seppure solo indirettamente, perché commettendo sempre nuovi reati laccusato potrebbe procrastinare a oltranza il processo: egli ha infatti il diritto a essere giudicato contemporaneamente per i nuovi e i vecchi reati (G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, p. 501/502, n° 2357; Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, p. 327 e s.).
Dagli atti emerge dunque inequivocabilmente come vi sia il concreto pericolo, per non dire la quasi certezza, che __________, se posto in libertà provvisoria (ormai indipendentemente dalla possibilità di entrate finanziarie legali, già presenti in passato e che con gli hanno certo impedito di commettere reato), torni a commettere furti.
Tutti gli elementi di fatto summenzionati concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF 123 I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n° 701b).
A torto la difesa propone ladozione di misure sostitutive dellarresto per ovviare al pericolo di recidiva e di fuga. A parte che le misure proposte già sarebbero da adottare allestero, quindi di impossibile attuazione da parte delle Autorità __________ per ovvi motivi legati al principio di territorialità, ci si chiede come il presentarsi giornalmente alle Autorità di Polizia potrebbe fungere da deterrente per __________ dal commettere furti in __________ (dove avrebbe intenzione di soggiornare) o in __________ (dove potrebbe venire tranquillamente essendo cittadino elvetico), quando a tale scopo non è servita in passato neppure la carcerazione per sconto pena (avendo egli delinquito durante congedi quando si trovava in carcere per scontare le pene a cui era stato condannato, cfr. ad esempio le date di commissione di reati per cui è stato condannato il 21 ottobre 2005 delle Assise correzionali di __________).
Vista la sussistenza di due motivi di interesse pubblico per il mantenimento del carcere preventivo ci si può esimere dallanalizzare anche la sussistenza del pericolo di fuga.
6.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dallaltro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e degli atti istruttori compiuti e ancora da compiere, avuto riguardo alla perseveranza nel reato ed al comportamento istruttorio dellaccusato, è sicuramente data. A ciò si aggiunga lassicurazione del PP di procedere indilatamente con la contestazione del materiale probatorio sin qui raccolto.
Pure va ammessa nella sua eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli reati imputati a __________, in particolare per limputazione di furto aggravato siccome commesso per mestiere.
Laccusato è stato arrestato il 29 ottobre 2007 e ad oggi è in detenzione preventiva da tre mesi. In questo lasso di tempo linchiesta appare procedere ancora con sufficiente celerità specialmente se si considera la difficoltà di dovere analizzare la miriade di oggetti sequestrati allaccusato con le denunce di furto e che tale difficoltà è sicuramente aumentata dal fatto che laccusato si avvale del suo diritto di rifiutarsi di rispondere. A ciò si aggiunga che solo nella seconda metà del mese di gennaio 2008 le autorità penali dei cantoni confederati hanno richiesto al canton Ticino lassunzione dei procedimenti penali da loro aperti nei confronti dellaccusato.
Il reato principale che viene imputato a __________ è di sicura gravità (a prescindere dal fatto che si tratta di un crimine con una pena detentiva sino a 10 anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere) e, in caso di condanna, il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire per esperire gli atti istruttori necessari alla completazione dellinchiesta, in pieno rispetto del principio della proporzionalità.
7.
In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, listanza di libertà provvisoria in discussione è respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale dappello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1.Listanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.
2.Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dallintimazione.
4.Intimazione (anticipata via fax) a:
giudice Claudia Solcà