Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.INC.2008.4501
Lugano
12 febbraio 2008
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sullistanza presentata il 23/25 gennaio 2008 da
__________
volta ad ottenere il dissequestro e la vendita dellautovettura __________, sequestrata nellambito del procedimento penale di cui all__________;
viste le osservazioni del Procuratore pubblico (4 febbraio 2008);
preso atto che laccusata non ha presentato osservazioni;
visto linc. __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
che:
- nellambito del procedimento penale contro __________ per titolo di furto ripetuto, lautovettura __________, telaio nr. __________ è stata posta sotto sequestro quale corpo di reato (cfr. __________);
- le qui istanti, parti civili nellambito del procedimento contro __________, mediante la richiesta menzionata in entrata della presente, hanno postulato il dissequestro e vendita della suddetta autovettura, acquistata dallaccusata (con parte del provento di reato) per la somma di fr. 22'500.--, ritenuto cheil ricavo della vendita dellautomobile in tanto sarà maggiore, in quanto più presto se ne farà la vendita, ritenuto inoltre che il processo non è ancora stato aggiornato e che verosimilmente lunico risarcimento sarà quello costituito dalla vendita dellauto;
- con scritto del 4 febbraio 2008 il Procuratore pubblico ha comunicato di preavvisare favorevolmente listanza, rinunciando nel contempo a presentare osservazioni dettagliate;
- laccusata, come rilevato in ingresso, è rimasta silente;
- la competenza di questo ufficio in materia di sequestro e dissequestro dopo la presentazione dellatto daccusa e prima dellapertura del pubblico dibattimento é stata accertata dalla CRP, per colmare lacuna legislativa (CRP 30.7.2002. 60.2002.00174);
-__________ e __________, quali parti civili, sono certamente legittimate a presentare la presente istanza;
-lart. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per listruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dellistruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc.GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid.1a p. 359);
-dagli atti emerge che lautovettura in questione è stata acquistata per stessa ammissione dellaccusata con parte del denaro sottratto alle qui istanti e che laccusata, a suo tempo, aveva manifestato lintenzione di vendere lauto al fine di risarcire almeno in parte le parti civili (cfr. verb. pol. 8.11.2007 e PP 9.11.2007);
-quanto al merito della questione, pur tenendo conto del consenso del Procuratore pubblico e pur comprendendo le ragioni delle istanti, giova rilevare che in concreto non sono date le condizioni per procedere al dissequestro dellautovettura in questione: laccusata, formalmente proprietaria del veicolo, non ha dato il suo esplicito consenso e, in ogni caso, le istanti e per esse il loro patrocinatore non hanno fornito alcuna precisazione in merito al prezzo di vendita ed alle modalità della stessa (ciò che impedisce verifica della conformità al prezzo di mercato);
-in virtù di quanto precede l'istanza, carente nella motivazione, deve quindi essere respinta con la presente decisione impugnabile alla CRP senza carico di tassa e di spese giudiziarie;
-resta, ovviamente, aperta la possibilità per le istanti di presentare nuova istanza debitamente motivata.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 70, 139 CP, 161 ss, 165, 280, 284 CPP,
decide
1.Listanza è respinta.
2.Non si prelevano né tassa né spese di giudizio.
3.Contro la presente è dato reclamo alla CRP entro 10 giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
giudice Ursula Züblin