Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 dicembre 2007.
3.
Con scritto del 22 novembre 2007, __________ ha chiesto un esame medico (andrologico e ogni altro necessario) al fine di accertare se, nellambito delleccitazione sessuale, egli raggiunga unerezione sufficiente, se la sua eiaculazione avviene (con o) senza schizzi di sperma e se, oggettivamente, egli possa ritenersi oggettivamente, minidotato (AI 183). Scopo degli accertamenti sarebbe quello di confutare le affermazioni di una delle parti civili (__________) che parlerebbe di misura normale del membro e di eiaculazioni schizzate (cfr. sempre AI 183).
Il magistrato inquirente, dopo aver assunto informazioni circa leffettuabilità di parte degli accertamenti richiesti (AI 184 e 189), nonché riferendosi alle visite mediche già effettuate, ha respinto la richiesta (AI 186).
4.
Con il reclamo oggetto della presente (doc. 1, 265.2007.4), laccusato contesta la decisione negativa dellinquirente e ribadisce le sue richieste.
A motivazione del reclamo egli pone la necessità di verificare le dichiarazioni rilasciate da __________ nei suoi due verbali (in sintesi, e secondo il reclamante: eiaculazione con schizzata sul muro della doccia, pene duro, richiesta di penetrazione), verifica che permetterà di accertare linaffidabilità di tali dichiarazioni e ottenere la prova regina del fatto che __________ non è una vittima (Reclamo, punti 1 e 4). Inoltre, il reclamante precisa di aver chiesto un esame andrologico, e non un monitoraggio della masturbazione (come pretenderebbe il Procuratore pubblico nella sua decisione), nellambito del quale leiaculazione potrebbe essere indotta con metodi utilizzati in caso di lesioni spinali.
Quanto alla questione della grandezza del pene, il reclamante ne sottolinea limportanza per la valutazione della perizia psichiatrica che non trae conclusioni tra le affermazioni di __________ di essere minidotato, n.d.r.-e la situazione trovata (Reclamo, punti 3 e 2).
5.
Con le sue osservazioni (doc. 6, inc. GIAR 265.2007.4), il magistrato inquirente afferma che le dichiarazioni di __________ erano già note alla difesa sin dal 27 giugno 2007, ribadisce che lattendibilità delle dichiarazioni di __________ si può desumere da altri elementi, senza necessità di perizia, e sottolinea le difficoltà despressione della parte civile in materia sessuale che emergerebbe da un rapporto medico prodotto l11 dicembre 2007.
Per quanto concerne laccertamento in materia di erezione ed eiaculazione, rinvia alle chiare indicazioni del primario di urologia dell__________ (AI 189) ed anche allarticolo tratto da una rivista medica prodotto dallo stesso reclamante (cfr. doc. 2, inc. GIAR 265.2007.4).
In merito alle dimensioni del pene dellaccusato, ribadisce il rinvio al certificato del __________ del __________, visto che la visita sarebbe avvenuta a seguito di una richiesta della difesa, circa le dimensioni del pene (la constatazione della normalità dellapparato genitale del reclamante sarebbe implicitamente contenuta nella dichiarazione di non aver riscontrato nulla di anomalo) e alla conferma contenuta nel referto psichiatrico (AI 140). Contesta che la difesa non fosse a conoscenza dellesito della visita del __________, visto che la visita é avvenuta a seguito di esplicita richiesta della difesa.
Le osservazioni concludono chiedendo la reiezione del reclamo.
Le loro osservazioni delle parti civili (doc. 5, inc. GIAR 265.2007.4) analizzano, in primo luogo, i verbali __________ per precisare che il termine schizzare sarebbe stato utilizzato solo per riprendere una espressione utilizzata dallaccusato stesso al momento dei fatti oggetto dinchiesta, mentre che nella descrizione degli stessi __________ ha sempre e solo parlato di eiaculazione o di orgasmo. A mente delle parti civili, dai verbali in questione non si può desumere alcunché in merito alla forza eiaculatoria dellaccusato. In secondo luogo, le parti civili, sottolineano tardività della richiesta per rapporto al momento di conoscenza delle dichiarazioni in questione.
Inoltre, e abbondanzialmente, sottolineano linaffidabilità dellesercizio richiesto così come indicato dal parere medico agli atti. Di conseguenza, in merito alla richiesta di perizia andrologica, chiedono la conferma della decisione impugnata.
Per quanto è dellaccertamento delle dimensioni del pene dellaccusato, preso atto che laccertamento sarebbe da porre in relazione alla sola perizia psichiatrica (e non più alla verifica delle dichiarazioni __________), ritengono di non doversi esprimere.
6.
Delle altre osservazioni, considerazioni o indicazioni delle parti si dirà, se necessario, nel seguito della presente decisione.
In ordine, il reclamo, tempestivamente (cfr. doc. 2, inc. GIAR 265.2007.4) presentato dallaccusato contro una decisione in materia di prove a lui notificata (e nel procedimento che lo concerne), è ricevibile.
7.
In diritto occorre far riferimento alle norme ed ai principi giurisprudenziali in materia di prove e di prova peritale; quindi, si ricorda che:
"a)
Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dellistruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere laccusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dellistruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per questultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dellart. 189 CPP, inteso appunto tra laltro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio1993 inre L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre1993 inre G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno1995 inre F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per laccusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dellart. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del fair trial ai sensi dellart. 6 CEDU (v.Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico allaudizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole diNiklaus Schmid(Strafprozessrecht, 3.Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten.Di conseguenza, non è data violazione dellart. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v.Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno1998 inre F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).
(GIAR 14 gennaio 2004, 237.2003.11)
E che:
2.
tra le prove a disposizione delle autorità inquirenti e giudicanti vi è la perizia, ossia il ricorso allesperto ogni qualvolta occorra stabilire fatti e circostanze allaccertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 ss. CPP). Al magistrato competente è riservata, di principio, ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno apparenza di utilità e pertinenza (vedi anche REP 1998 n. 116) in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni e le conclusioni di competenza del giudice penale, nel rispetto dei diritti delle parti. Inoltre, ed in aggiunta, per giustificare il ricorso al perito occorre congiuntamente, per riprendere con altre parole il testo di legge, che determinati fatti non siano ancora chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tale necessario chiarimento (sic, verbatim, in decisione 6 luglio1999 inre S.D., inc. GIAR 861.98.1 consid. 1; cfr. decisione 24 luglio1998 inre M.H.G., inc. GIAR 649.96.2, p. 3, con rinvio a decisione 9 settembre1993 inre A.A., GIAR 209.93.3).
Il giudice (cui compete l'applicazione del diritto e l'apprezzamento delle prove), può scartare quei mezzi di prova ritenuti poco sicuri o che non apportano elementi sufficientemente seri (DTF 103 IV 299). Questo tipo di valutazione deve avvenire in modo ancor più rigoroso in materia di perizie; l'accertamento peritale deve avere un alto grado d'attendibilità, già per il solo fatto che il giudice non può scostarsi dalle conclusioni, in assenza di seri e fondati motivi (cfr. DTF 118 Ia 144).
(GIAR 30 agosto 2004, 49.2004.3)
8.
Nel caso in esame, gli accertamenti richiesti sono sostanzialmente tre: il grado di erezione raggiungibile dallaccusato (e compatibilità con una penetrazione), le sue modalità di eiaculazione (con o senza schizzi di sperma) e la classificazione oggettiva del membro virile, sempre dellaccusato. Gli accertamenti sono stati motivati (in sede distanza) con la necessità di verificare la corrispondenza (o meno) con la realtà concreta di alcune affermazioni della parte civile __________ (o, meglio, di alcuni termini da lui utilizzati), quindi la sua inaffidabilità in generale, mediante le quali avrebbe definito normale il membro virile dellaccusato, nellambito delleccitazione sessuale, indicato eiaculazioni schizzate contro il muro del bagno e proposte di penetrazione, mentre che laccusato sarebbe minidotato, non raggiungerebbe erezioni sufficienti alla penetrazione e vivrebbe eiaculazioni senza schizzi (cfr. AI 183).
In sede di reclamo, laccusato indica che laccertamento relativo alle dimensioni del suo pene (volto a determinare se egli può ritenersi oggettivamente dotato di membro virile sotto la norma), non sarebbe importante nellambito della richiesta di perizia andrologica, bensì di rilievo nellambito del referto peritale psichiatrico (Reclamo pag. 4). Francamente, non si comprende se si tratta di una diversa motivazione della richiesta di accertamento, per rapporto allistanza, oppure di una argomentazione volta semplicemente a confutare lutilizzo da parte del Procuratore pubblico dei referti del perito psichiatra per segnalare che un accertamento è già agli atti.
Sia come sia, non è necessario disquisire più di tanto sulla questione: la decisione può essere emanata senza sciogliere tale dubbio interpretativo.
9.
a)
La richiesta di cui al punto 1 lett. a) del petitum, relativa a due degli accertamenti indicati al considerando che precede, deve essere respinta, quindi la decisone del magistrato inquirente (su questi quesiti) confermata, per più di un motivo.
b)
Prima di respingere la richiesta, il magistrato inquirente si è rivolto ad uno specialista che gli ha comunicato che non esiste un esame clinico o di laboratorio che consenta di appurare la qualità dellerezione e le modalità delleiaculazione nellambito delleccitazione sessuale cosciente. Il chiaro pronunciamento del medico, peraltro non smentito (né contraddetta) dal contenuto dellarticolo prodotto dal reclamante (cfr. pag.18, inparticolare), permette di ritenere che il mezzo di prova proposto (e laccertamento che ne seguirebbe) non può essere definito sicuro e suscettibile di apportare apportare elementi sufficientemente seri per la determinazione del magistrato, quindi privo del necessario grado d'attendibilità (elemento particolarmente rilevante in caso di richiesta peritale, già per il solo fatto che il giudice non potrebbe scostarsi dalle conclusioni, in assenza di seri e fondati motivi: cfr. DTF 103 IV 299; DTF 118 Ia 144).
c)
Inoltre, come pertinentemente rilevato dal patrocinatore delle parti civili, non si vede neppure lutilità degli accertamenti richiesti (se fossero possibili con sufficiente grado di attendibilità per rapporto a situazioni di eccitazione nellambito di un rapporto effettivo e affettivo - in corso o desiderato) in relazione alla credibilità di determinate affermazioni di __________ che non sono state minimamente approfondite (allorquando potevano esserlo senza particolari difficoltà: cfr. AI 132). Infatti, da un lato risulta che il termine schizzare è effettivamente stato utilizzato da __________, ma per riferire una richiesta formulata da __________ (All. 13, Rapporto di polizia 26.10.2007, pag. 13) e non per riferire, motu proprio, una situazione specifica constatata, dallaltro lespressione in questione non è stata approfondita per rapporto alla realtà effettiva (a livello fisico/meccanico e, soprattutto dintensità/pressione) che intendeva eventualmente rappresentare mediante lutilizzo di tale termine (senso letterale primario -di liquidi che fuoriescono in modo violento e dispersivo- o semplice sinonimo di eiaculazione, rispettivamente di liquidi che cadono addosso a qualcuno o qualcosa -cfr. spruzzare- in ragione del fatto che leiaculazione avviene in posizione eretta, sotto linflusso dei movimenti del corpo e della forza di gravità).
A conferma del possibile (quando non frequente) utilizzo del termine schizzare quale sinonimo di eiaculazione, vi è pure il passaggio del reclamo nel quale si afferma che __________ nel verbale di cui allAI 132 avrebbe dichiarato che nellambito dei contestati atti sessuali il __________ avrebbe eiaculato schizzando contro il muro dopo aver anche detto (pag. 6). Infatti, questo giudice non ha trovato, né alla pagina 6 né in altre pagine del verbale, lutilizzo del termine in questione come preteso dal reclamante; il passaggio che egli sembra indicare/citare riporta testualmente lui si è masturbato e poi ha avuto la eiaculazione sulla parete della doccia : la parola schizzando non cé.
Alla luce di queste considerazioni non si vede come laccertamento richiesto possa (sempre in unipotesi di sufficiente attendibilità dellaccertamento stesso, qui non accertata) divenire la prova regina (reclamo, pag. 6) dellinaffidabilità delle dichiarazioni di __________ (perlomeno per quanto concerne le competenze del Procuratore pubblico, quelle del merito debbono essere lasciate a quella fase; DTF 9.3.2004, 6P.140/2003).
d)
Tutto quanto sopra esposto vale, mutatis mutandis, per il quesito relativo alla erezione sufficiente alla penetrazione.Nei suoi verbali __________ non parla di avvenute (subite) penetrazioni, si limita a riferire di richieste in tal senso fattegli dallaccusato (All. 13 Rapporto di polizia, pagg. 5 e 14; AI 132 pag. 7). Inoltre, e per quanto possa essere (ulteriormente) connesso con laccertamento richiesto, egli riferisce di un pene in erezione, con ciò intendo duro senza addentrarsi in specificazioni del grado di durezza e/o della durezza sufficiente ad una penetrazione (concetto, anche questo, di difficile determinazione in termini generali e facendo astrazione dalle situazioni concrete).
e)
Da ultimo, fossanche a titolo abbondanziale (e in ragione dellimportanza relativa per la decisione), va pure rilevato che il reclamante non indica quando e dove avrebbe comunicato/affermato per la prima volta di non avere erezioni sufficienti alla penetrazione e di avere eiaculazioni senza schizzo dimenticando che non spetta al giudice scartabellare lincarto alla ricerca degli elementi fondanti le richieste o le tesi esposte sulla base di semplici asserzioni, neppure se si ha a disposizione l'intero incarto (CRP 5 dicembre1997 inre P. e G. Est.; GIAR 17 giugno1997 inre S.E.I.M.I.S. SA e S.ET.IM.M. Est.).
10.
Anche in relazione alla richiesta di accertamento, sempre tramite perizia, della dotazione di un membro virile oggettivamente sotto la norma, valgono (mutatis mutandis) gran parte delle considerazioni esposte al considerando che precede.
A prescindere dal fatto che, se esistono delle dimensioni definibili come oggettivamente nella norma (e basta scorrere unenciclopedia medica, o navigare un poco in internet, per rendersi conto che il concetto non viene utilizzato, in particolare a causa delle variabili derivanti dai dati statistici ed essendo improponibile una media aritmetica; cfr. Penile lenght in the flaccid and erects states: guideline for penile augmentation, in The Journal of Urology, settembre 1996;www.surgeon.org/pages/stats.htm;www.youqa.com/mens-health-5/3966-mens-health-5.htlm; www.edu.uni-klu.ac.at/amiklaut), non si comprende perché una prima misurazione necessiti dellintervento di un perito e (pur riconoscendo che il certificato del __________ sulla questione è totalmente silente -ed è difficile seguire il magistrato inquirente in merito al preteso accertamento implicito-) e che le constatazioni del __________ si riferiscono, verosimilmente, ad un apparato genitale a riposo), soprattutto, non si vede quale particolare giovamento (in relazione alle prossime competenze del magistrato inquirente) laccusato possa trarre dalla determinazione delle dimensioni effettive del suo pene (in erezione) per rapporto alle dichiarazioni (e relativa credibilità) della presunta vittima. Infatti, lespressione di misura normale (cfr. Istanza, AI 183) non risulta dai verbali di __________ (cfr. in particolare All. 13 al Rapporto di polizia 26 ottobre 2007, pag. 16 e Verbale AI 132, pag.
6) che parla di pene in erezione (All. 13), con ciò intendo duro, esteso nella sua lunghezza e aggiunge che __________ha un pene abbastanza lungo, non ricordo nulla di particolare della conformazione, espressione che deve essere letta per rapporto a quando non è in erezione il suo pene è piccolo (AI 132), utilizzando anche qui espressioni generiche (e, verosimilmente, fondate sulla sua esperienza/percezione personale), non approfondite, né meglio determinate in concreto durante il verbale stesso, espressioni che non permetterebbero alcuna conclusione certa in relazione allesito eventuale dellaccertamento richiesto, anchesso invero generico in quanto semplicemente riferito alla norma e non alleffettività (e senza considerare che, verosimilmente, si sta parlando di centimetri e non di metri).
Come detto, in sede di reclamo si afferma che la grandezza del pene non è importante nellambito della perizia andrologica ma lo sarà nellambito della valutazione del referto peritale (Reclamo, pag. 4). Se tale affermazione deve essere considerata quale motivazione della richiesta di accertamento, la stessa differisce da quella che fonda listanza e, quindi, la decisione impugnata. Di conseguenza è irricevibile in questa sede.
11.
In conclusione, in virtù di tutto quanto esposto ai considerandi che precedono, entrambi i complementi istruttori richiesti vanno respinti con conferma della decisione impugnata. Il reclamo deve essere pertanto integralmente respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP e contrario), e conseguenza di tassa e spese a carico del reclamante, che rifonderà alle parti civili resistenti adeguate ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamate le norme applicabili, in particolare gli artt.187, 188, 189, 191, 197, 136 CP, 1 ss., 9, 58, 60, 113 ss., 142, 280 ss, 284 cpv. 1 lit. a CPP,
decide:
1.Il reclamo è integralmente respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 600.-- e le spese di fr. 120.-- sono a carico dellaccusato reclamante __________, che verserà pure alle parti civili osservanti (rappresentate dall__________) limporto di fr. 540.-- a titolo di ripetibili.
3.La presente decisione è definitiva.
4.Intimazione a (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):
giudice Edy Meli
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.
INC.2007.26504
Lugano
10 gennaio 2008
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 7/10 dicembre 2007 da
__________
Contro
la decisione 23 novembre2007 inmateria di prove, emanata dal Procuratore pubblico Luca Maghetti nellambito del procedimento di cui allinc. MP __________, che vede il reclamante quale indagato;
viste le osservazioni del Procuratore pubblico (14 dicembre 2007) e quelle delle parti civili rappresentate dall__________ (12/13 dicembre 2007);
visto lincarto MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
Per quanto concerne i fatti essenziali oggetto dinchiesta si può riprendere quanto riportato in precedente decisione, relativa allo stesso procedimento:
1.
__________ è stato arrestato il 25 maggio 2007 (doc. 2, inc. GIAR 265.2007.1), con contestuale promozione dellaccusa per le ipotesi di reato di atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con persone dipendenti, coazione sessuale, pornografia, somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute (artt. 187, 188, 189, 197, 136 CP).
Larresto è stato confermato da questo giudice, il giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di reato, pericolo di collusione e inquinamento delle prove e pericolo di recidiva (doc. 4, inc. GIAR citato sopra).
2.
Linchiesta ha preso avvio a seguito della segnalazione effettuata dai genitori di due minorenni (allepoca dei fatti con età a cavallo tra i quindici ed i sedici anni) secondo cui i rispettivi figli sarebbero stati fatti oggetto di attenzioni di carattere sessuale da parte dellaccusato. I primi accertamenti effettuati dalla polizia (audizione delle presunte vittime, acquisizione di corrispondenza/contatti via e-mail) sembravano dar corpo alle segnalazioni (cfr. doc. 2, inc. GIAR 265.2007.1). Laccusato, nei suoi primi verbali, ha dichiarato di aver masturbato uno dei giovani, su richiesta di questultimo, che il suo domicilio era frequentato con una certa regolarità da alcuni giovani e che durante queste frequentazioni capitava di visionare films che mostravano rapporti sessuali completi tra adulti (cfr. verbale GIAR 26 maggio 2007).
3.
Linchiesta, sviluppatasi mediante interrogatori sia dellaccusato sia di persone (in particolare giovani) con le quali questi ha avuto contatti, ha acquisito agli atti dichiarazioni circa rapporti di carattere sessuale con almeno otto persone in periodi in cui queste avevano meno di sedici anni (quattro casi), tra i sedici ed i diciotto (cinque casi) e oltre i diciotto (due casi), come essenzialmente riassunto nel Rapporto di polizia del 26 ottobre 2006 (pagg. da1 a6). Sulla base delle risultanze contenute nel rapporto citato, gli atti sessuali oggetto dinchiesta consistono prevalentemente in massaggi/masturbazioni, strusciamenti e qualche coito orale (cfr. riferimenti nel Rapporto citato, pagg.11 a19).
E pure stata acquisita della documentazione, sia scritta che fotografica, relativa ai rapporti ed ai contatti dellaccusato con le persone ritenute vittime delle sue attenzioni sessuali (per tutte cfr. annessi agli allegati 50 e 51 del citato rapporto di polizia).
Laccusato è stato sottoposto a perizia psichiatrica ed il relativo reperto è stato consegnato il 12 ottobre 2007 (AI 140).
Il 21 giugno 2007 (AI 58, pag. 13) laccusa è stata estesa, per un singolo caso (__________, cfr. rapp. polizia punto 5.1), allipotesi di reato di cui allart. 191 CP.
(GIAR 21 novembre 2007, 265.2007.3)
Mediante la decisione citata, il carcere preventivo cui è astretto __________ è stato prorogato fino al 25 gennaio 2008.
2.
Successivamente alla decisione menzionata al considerando che precede, lincarto registra lacquisizione agli atti di un parere medico in relazione alleffettuabilità di determinati esami (AI 189), della risposta scritta del perito psichiatrico ad una serie di domande presentate dalla difesa (AI190 inrelazione con AI 164), di documentazione Bluewin (AI 195 e 198), nonché di una referto medico inerente una delle parti civili (AI 203). Per il resto si tratta di corrispondenza o di copie degli atti ricorsuali relativi alla presente procedura.
Risulta, inoltre, che gli atti sono stati depositati il 28 novembre 2007 (AI 199), fino al 17 dicembre 2007.
3.
Con scritto del 22 novembre 2007, __________ ha chiesto un esame medico (andrologico e ogni altro necessario) al fine di accertare se, nellambito delleccitazione sessuale, egli raggiunga unerezione sufficiente, se la sua eiaculazione avviene (con o) senza schizzi di sperma e se, oggettivamente, egli possa ritenersi oggettivamente, minidotato (AI 183). Scopo degli accertamenti sarebbe quello di confutare le affermazioni di una delle parti civili (__________) che parlerebbe di misura normale del membro e di eiaculazioni schizzate (cfr. sempre AI 183).
Il magistrato inquirente, dopo aver assunto informazioni circa leffettuabilità di parte degli accertamenti richiesti (AI 184 e 189), nonché riferendosi alle visite mediche già effettuate, ha respinto la richiesta (AI 186).
4.
Con il reclamo oggetto della presente (doc. 1, 265.2007.4), laccusato contesta la decisione negativa dellinquirente e ribadisce le sue richieste.
A motivazione del reclamo egli pone la necessità di verificare le dichiarazioni rilasciate da __________ nei suoi due verbali (in sintesi, e secondo il reclamante: eiaculazione con schizzata sul muro della doccia, pene duro, richiesta di penetrazione), verifica che permetterà di accertare linaffidabilità di tali dichiarazioni e ottenere la prova regina del fatto che __________ non è una vittima (Reclamo, punti 1 e 4). Inoltre, il reclamante precisa di aver chiesto un esame andrologico, e non un monitoraggio della masturbazione (come pretenderebbe il Procuratore pubblico nella sua decisione), nellambito del quale leiaculazione potrebbe essere indotta con metodi utilizzati in caso di lesioni spinali.
Quanto alla questione della grandezza del pene, il reclamante ne sottolinea limportanza per la valutazione della perizia psichiatrica che non trae conclusioni tra le affermazioni di __________ di essere minidotato, n.d.r.-e la situazione trovata (Reclamo, punti 3 e 2).
5.
Con le sue osservazioni (doc. 6, inc. GIAR 265.2007.4), il magistrato inquirente afferma che le dichiarazioni di __________ erano già note alla difesa sin dal 27 giugno 2007, ribadisce che lattendibilità delle dichiarazioni di __________ si può desumere da altri elementi, senza necessità di perizia, e sottolinea le difficoltà despressione della parte civile in materia sessuale che emergerebbe da un rapporto medico prodotto l11 dicembre 2007.
Per quanto concerne laccertamento in materia di erezione ed eiaculazione, rinvia alle chiare indicazioni del primario di urologia dell__________ (AI 189) ed anche allarticolo tratto da una rivista medica prodotto dallo stesso reclamante (cfr. doc. 2, inc. GIAR 265.2007.4).
In merito alle dimensioni del pene dellaccusato, ribadisce il rinvio al certificato del __________ del __________, visto che la visita sarebbe avvenuta a seguito di una richiesta della difesa, circa le dimensioni del pene (la constatazione della normalità dellapparato genitale del reclamante sarebbe implicitamente contenuta nella dichiarazione di non aver riscontrato nulla di anomalo) e alla conferma contenuta nel referto psichiatrico (AI 140). Contesta che la difesa non fosse a conoscenza dellesito della visita del __________, visto che la visita é avvenuta a seguito di esplicita richiesta della difesa.
Le osservazioni concludono chiedendo la reiezione del reclamo.
Le loro osservazioni delle parti civili (doc. 5, inc. GIAR 265.2007.4) analizzano, in primo luogo, i verbali __________ per precisare che il termine schizzare sarebbe stato utilizzato solo per riprendere una espressione utilizzata dallaccusato stesso al momento dei fatti oggetto dinchiesta, mentre che nella descrizione degli stessi __________ ha sempre e solo parlato di eiaculazione o di orgasmo. A mente delle parti civili, dai verbali in questione non si può desumere alcunché in merito alla forza eiaculatoria dellaccusato. In secondo luogo, le parti civili, sottolineano tardività della richiesta per rapporto al momento di conoscenza delle dichiarazioni in questione.
Inoltre, e abbondanzialmente, sottolineano linaffidabilità dellesercizio richiesto così come indicato dal parere medico agli atti. Di conseguenza, in merito alla richiesta di perizia andrologica, chiedono la conferma della decisione impugnata.
Per quanto è dellaccertamento delle dimensioni del pene dellaccusato, preso atto che laccertamento sarebbe da porre in relazione alla sola perizia psichiatrica (e non più alla verifica delle dichiarazioni __________), ritengono di non doversi esprimere.
6.
Delle altre osservazioni, considerazioni o indicazioni delle parti si dirà, se necessario, nel seguito della presente decisione.
In ordine, il reclamo, tempestivamente (cfr. doc. 2, inc. GIAR 265.2007.4) presentato dallaccusato contro una decisione in materia di prove a lui notificata (e nel procedimento che lo concerne), è ricevibile.
7.
In diritto occorre far riferimento alle norme ed ai principi giurisprudenziali in materia di prove e di prova peritale; quindi, si ricorda che:
"a)
Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dellistruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere laccusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dellistruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per questultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dellart. 189 CPP, inteso appunto tra laltro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio1993 inre L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre1993 inre G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno1995 inre F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per laccusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dellart. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del fair trial ai sensi dellart. 6 CEDU (v.Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico allaudizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole diNiklaus Schmid(Strafprozessrecht, 3.Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten.Di conseguenza, non è data violazione dellart. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v.Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno1998 inre F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).
(GIAR 14 gennaio 2004, 237.2003.11)
E che:
2.
tra le prove a disposizione delle autorità inquirenti e giudicanti vi è la perizia, ossia il ricorso allesperto ogni qualvolta occorra stabilire fatti e circostanze allaccertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 ss. CPP). Al magistrato competente è riservata, di principio, ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno apparenza di utilità e pertinenza (vedi anche REP 1998 n. 116) in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni e le conclusioni di competenza del giudice penale, nel rispetto dei diritti delle parti. Inoltre, ed in aggiunta, per giustificare il ricorso al perito occorre congiuntamente, per riprendere con altre parole il testo di legge, che determinati fatti non siano ancora chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tale necessario chiarimento (sic, verbatim, in decisione 6 luglio1999 inre S.D., inc. GIAR 861.98.1 consid. 1; cfr. decisione 24 luglio1998 inre M.H.G., inc. GIAR 649.96.2, p. 3, con rinvio a decisione 9 settembre1993 inre A.A., GIAR 209.93.3).
Il giudice (cui compete l'applicazione del diritto e l'apprezzamento delle prove), può scartare quei mezzi di prova ritenuti poco sicuri o che non apportano elementi sufficientemente seri (DTF 103 IV 299). Questo tipo di valutazione deve avvenire in modo ancor più rigoroso in materia di perizie; l'accertamento peritale deve avere un alto grado d'attendibilità, già per il solo fatto che il giudice non può scostarsi dalle conclusioni, in assenza di seri e fondati motivi (cfr. DTF 118 Ia 144).
(GIAR 30 agosto 2004, 49.2004.3)
8.
Nel caso in esame, gli accertamenti richiesti sono sostanzialmente tre: il grado di erezione raggiungibile dallaccusato (e compatibilità con una penetrazione), le sue modalità di eiaculazione (con o senza schizzi di sperma) e la classificazione oggettiva del membro virile, sempre dellaccusato. Gli accertamenti sono stati motivati (in sede distanza) con la necessità di verificare la corrispondenza (o meno) con la realtà concreta di alcune affermazioni della parte civile __________ (o, meglio, di alcuni termini da lui utilizzati), quindi la sua inaffidabilità in generale, mediante le quali avrebbe definito normale il membro virile dellaccusato, nellambito delleccitazione sessuale, indicato eiaculazioni schizzate contro il muro del bagno e proposte di penetrazione, mentre che laccusato sarebbe minidotato, non raggiungerebbe erezioni sufficienti alla penetrazione e vivrebbe eiaculazioni senza schizzi (cfr. AI 183).
In sede di reclamo, laccusato indica che laccertamento relativo alle dimensioni del suo pene (volto a determinare se egli può ritenersi oggettivamente dotato di membro virile sotto la norma), non sarebbe importante nellambito della richiesta di perizia andrologica, bensì di rilievo nellambito del referto peritale psichiatrico (Reclamo pag. 4). Francamente, non si comprende se si tratta di una diversa motivazione della richiesta di accertamento, per rapporto allistanza, oppure di una argomentazione volta semplicemente a confutare lutilizzo da parte del Procuratore pubblico dei referti del perito psichiatra per segnalare che un accertamento è già agli atti.
Sia come sia, non è necessario disquisire più di tanto sulla questione: la decisione può essere emanata senza sciogliere tale dubbio interpretativo.
9.
a)
La richiesta di cui al punto 1 lett. a) del petitum, relativa a due degli accertamenti indicati al considerando che precede, deve essere respinta, quindi la decisone del magistrato inquirente (su questi quesiti) confermata, per più di un motivo.
b)
Prima di respingere la richiesta, il magistrato inquirente si è rivolto ad uno specialista che gli ha comunicato che non esiste un esame clinico o di laboratorio che consenta di appurare la qualità dellerezione e le modalità delleiaculazione nellambito delleccitazione sessuale cosciente. Il chiaro pronunciamento del medico, peraltro non smentito (né contraddetta) dal contenuto dellarticolo prodotto dal reclamante (cfr. pag.18, inparticolare), permette di ritenere che il mezzo di prova proposto (e laccertamento che ne seguirebbe) non può essere definito sicuro e suscettibile di apportare apportare elementi sufficientemente seri per la determinazione del magistrato, quindi privo del necessario grado d'attendibilità (elemento particolarmente rilevante in caso di richiesta peritale, già per il solo fatto che il giudice non potrebbe scostarsi dalle conclusioni, in assenza di seri e fondati motivi: cfr. DTF 103 IV 299; DTF 118 Ia 144).
c)
Inoltre, come pertinentemente rilevato dal patrocinatore delle parti civili, non si vede neppure lutilità degli accertamenti richiesti (se fossero possibili con sufficiente grado di attendibilità per rapporto a situazioni di eccitazione nellambito di un rapporto effettivo e affettivo - in corso o desiderato) in relazione alla credibilità di determinate affermazioni di __________ che non sono state minimamente approfondite (allorquando potevano esserlo senza particolari difficoltà: cfr. AI 132). Infatti, da un lato risulta che il termine schizzare è effettivamente stato utilizzato da __________, ma per riferire una richiesta formulata da __________ (All. 13, Rapporto di polizia 26.10.2007, pag. 13) e non per riferire, motu proprio, una situazione specifica constatata, dallaltro lespressione in questione non è stata approfondita per rapporto alla realtà effettiva (a livello fisico/meccanico e, soprattutto dintensità/pressione) che intendeva eventualmente rappresentare mediante lutilizzo di tale termine (senso letterale primario -di liquidi che fuoriescono in modo violento e dispersivo- o semplice sinonimo di eiaculazione, rispettivamente di liquidi che cadono addosso a qualcuno o qualcosa -cfr. spruzzare- in ragione del fatto che leiaculazione avviene in posizione eretta, sotto linflusso dei movimenti del corpo e della forza di gravità).
A conferma del possibile (quando non frequente) utilizzo del termine schizzare quale sinonimo di eiaculazione, vi è pure il passaggio del reclamo nel quale si afferma che __________ nel verbale di cui allAI 132 avrebbe dichiarato che nellambito dei contestati atti sessuali il __________ avrebbe eiaculato schizzando contro il muro dopo aver anche detto (pag. 6). Infatti, questo giudice non ha trovato, né alla pagina 6 né in altre pagine del verbale, lutilizzo del termine in questione come preteso dal reclamante; il passaggio che egli sembra indicare/citare riporta testualmente lui si è masturbato e poi ha avuto la eiaculazione sulla parete della doccia : la parola schizzando non cé.
Alla luce di queste considerazioni non si vede come laccertamento richiesto possa (sempre in unipotesi di sufficiente attendibilità dellaccertamento stesso, qui non accertata) divenire la prova regina (reclamo, pag. 6) dellinaffidabilità delle dichiarazioni di __________ (perlomeno per quanto concerne le competenze del Procuratore pubblico, quelle del merito debbono essere lasciate a quella fase; DTF 9.3.2004, 6P.140/2003).
d)
Tutto quanto sopra esposto vale, mutatis mutandis, per il quesito relativo alla erezione sufficiente alla penetrazione.Nei suoi verbali __________ non parla di avvenute (subite) penetrazioni, si limita a riferire di richieste in tal senso fattegli dallaccusato (All. 13 Rapporto di polizia, pagg. 5 e 14; AI 132 pag. 7). Inoltre, e per quanto possa essere (ulteriormente) connesso con laccertamento richiesto, egli riferisce di un pene in erezione, con ciò intendo duro senza addentrarsi in specificazioni del grado di durezza e/o della durezza sufficiente ad una penetrazione (concetto, anche questo, di difficile determinazione in termini generali e facendo astrazione dalle situazioni concrete).
e)
Da ultimo, fossanche a titolo abbondanziale (e in ragione dellimportanza relativa per la decisione), va pure rilevato che il reclamante non indica quando e dove avrebbe comunicato/affermato per la prima volta di non avere erezioni sufficienti alla penetrazione e di avere eiaculazioni senza schizzo dimenticando che non spetta al giudice scartabellare lincarto alla ricerca degli elementi fondanti le richieste o le tesi esposte sulla base di semplici asserzioni, neppure se si ha a disposizione l'intero incarto (CRP 5 dicembre1997 inre P. e G. Est.; GIAR 17 giugno1997 inre S.E.I.M.I.S. SA e S.ET.IM.M. Est.).
10.
Anche in relazione alla richiesta di accertamento, sempre tramite perizia, della dotazione di un membro virile oggettivamente sotto la norma, valgono (mutatis mutandis) gran parte delle considerazioni esposte al considerando che precede.
A prescindere dal fatto che, se esistono delle dimensioni definibili come oggettivamente nella norma (e basta scorrere unenciclopedia medica, o navigare un poco in internet, per rendersi conto che il concetto non viene utilizzato, in particolare a causa delle variabili derivanti dai dati statistici ed essendo improponibile una media aritmetica; cfr. Penile lenght in the flaccid and erects states: guideline for penile augmentation, in The Journal of Urology, settembre 1996;www.surgeon.org/pages/stats.htm;www.youqa.com/mens-health-5/3966-mens-health-5.htlm; www.edu.uni-klu.ac.at/amiklaut), non si comprende perché una prima misurazione necessiti dellintervento di un perito e (pur riconoscendo che il certificato del __________ sulla questione è totalmente silente -ed è difficile seguire il magistrato inquirente in merito al preteso accertamento implicito-) e che le constatazioni del __________ si riferiscono, verosimilmente, ad un apparato genitale a riposo), soprattutto, non si vede quale particolare giovamento (in relazione alle prossime competenze del magistrato inquirente) laccusato possa trarre dalla determinazione delle dimensioni effettive del suo pene (in erezione) per rapporto alle dichiarazioni (e relativa credibilità) della presunta vittima. Infatti, lespressione di misura normale (cfr. Istanza, AI 183) non risulta dai verbali di __________ (cfr. in particolare All. 13 al Rapporto di polizia 26 ottobre 2007, pag. 16 e Verbale AI 132, pag.
6) che parla di pene in erezione (All. 13), con ciò intendo duro, esteso nella sua lunghezza e aggiunge che __________ha un pene abbastanza lungo, non ricordo nulla di particolare della conformazione, espressione che deve essere letta per rapporto a quando non è in erezione il suo pene è piccolo (AI 132), utilizzando anche qui espressioni generiche (e, verosimilmente, fondate sulla sua esperienza/percezione personale), non approfondite, né meglio determinate in concreto durante il verbale stesso, espressioni che non permetterebbero alcuna conclusione certa in relazione allesito eventuale dellaccertamento richiesto, anchesso invero generico in quanto semplicemente riferito alla norma e non alleffettività (e senza considerare che, verosimilmente, si sta parlando di centimetri e non di metri).
Come detto, in sede di reclamo si afferma che la grandezza del pene non è importante nellambito della perizia andrologica ma lo sarà nellambito della valutazione del referto peritale (Reclamo, pag. 4). Se tale affermazione deve essere considerata quale motivazione della richiesta di accertamento, la stessa differisce da quella che fonda listanza e, quindi, la decisione impugnata. Di conseguenza è irricevibile in questa sede.
11.
In conclusione, in virtù di tutto quanto esposto ai considerandi che precedono, entrambi i complementi istruttori richiesti vanno respinti con conferma della decisione impugnata. Il reclamo deve essere pertanto integralmente respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP e contrario), e conseguenza di tassa e spese a carico del reclamante, che rifonderà alle parti civili resistenti adeguate ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamate le norme applicabili, in particolare gli artt.187, 188, 189, 191, 197, 136 CP, 1 ss., 9, 58, 60, 113 ss., 142, 280 ss, 284 cpv. 1 lit. a CPP,
decide:
1.Il reclamo è integralmente respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 600.-- e le spese di fr. 120.-- sono a carico dellaccusato reclamante __________, che verserà pure alle parti civili osservanti (rappresentate dall__________) limporto di fr. 540.-- a titolo di ripetibili.
3.La presente decisione è definitiva.
4.Intimazione a (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):
giudice Edy Meli