Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.INC.2005.38002
Lugano
3 dicembre 2007
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 29/30 ottobre 2007 da
__________
nellambito dei procedimento sfociati nellACC __________;
preso atto delle osservazioni del Procuratore pubblico (7 novembre 2007) e della PC __________ (12 novembre 2007);
visto linc. ACC __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
-Nei confronti di __________ sono stati aperti vari procedimenti penali per vari titoli di reato (inc. MP __________).
-In data 12 settembre 2007 il Procuratore pubblico ha depositato gli atti con scadenza al 1. ottobre 2007.
-Entro tale termine laccusato non ha formulato istanza di complementi istruttori (cfr. lettera 26 settembre 2007), mentre __________, parte civile nel procedimento di cui allinc. MP __________, con scritto 1 ottobre 2007, per il tramite del proprio legale, considerato che nel rapporto di polizia giudiziaria si fa riferimento ad un rapporto della polizia scientifica riguardante i vestiti della vittima ed alcune foto, documenti non rinvenuti nellincarto visionato, ne ha chiesto lacquisizione agli atti, nonché ha prodotto un ultimo certificato medico (datato 12 gennaio 2007) che la concerne, di cui pure ha chiesto lacquisizione agli atti.
-Il 10 ottobre 2007 il Procuratore pubblico ha ordinato la chiusura dellistruzione formale.
-Il 17 ottobre 2007 il Procuratore pubblico ha trasmesso al Tribunale penale cantonale latto daccusa con il quale ha deferito __________ dinanzi alle __________ (ACC __________).
-Con scritto di pari data il Procuratore pubblico ha comunicato alle parti del procedimento di cui allinc. MP __________, con riferimento alla richiesta di complementi istruttori presentata dalla parte civile __________, lacquisizione agli atti della documentazione fotografica della __________ e chela stessa è visionabile presso lo scrivente magistrato,informandole nel contempo di aver provvedutoin data odiernaad inoltrare latto daccusa al Tribunale penale cantonale.
-Con lettera 24 ottobre 2007 il difensore di __________ ha chiesto al Procuratore pubblico di indicargli che cosa era stato acquisito agli atti, rispettivamente se ciò fosse avvenuto in evasione di una richiesta di complemento della parte civile oppure dufficio, rilevato che listruzione era già stata chiusa il 10 ottobre 2007.
-Ha fatto seguito lo scritto 25 ottobre 2007 con il quale il Procuratore pubblico, dopo aver innanzitutto espresso il proprio disappuntoper non aver sentito più niente da lei malgrado la mia telefonata a seguito della richiesta di rito abbreviato nella quale le consigliavo di prendere contatto con lavvocato di parte civile onde sondare preventivamente la sua disponibilità ad una procedura abbreviata, ha comunicato al difensore dellaccusato che la documentazione fotografica era quella già menzionata nel rapporto dinchiesta 26 agosto 2005, per un disguido, non pervenuta precedentemente, e che lacquisizione di tale documentazione era stata ricordata dalla patrocinatrice di parte civile nellambito di una richiesta di complemento istruttorio, rilevando pureveda lei se intende impugnare questo atto, avuto riguardo della rilevanza dello stesso, ritenuto che il suo assistito è reo confesso.
-Con reclamo 29 ottobre 2007 __________ chiede che la chiusura dellistruzione formale e ogni atto successivo allacquisizione agli atti della documentazione fotografica vengano annullati, che al Procuratore pubblico venga fatto ordine di ri-depositare gli atti e che sia nel contempo accertata la nullità dellatto daccusa. Il reclamante evidenzia che il Procuratore pubblico, in violazione delle norme del CPP, ha acquisito prove dopo la chiusura dellistruzione: il magistrato avrebbe invece dovuto accogliere formalmente il complemento istruttorio richiesto dalla parte civile, con comunicazione alle parti, e successivamente procedere ad un nuovo deposito degli atti ex art. 196 cpv. 4 CPP, del tutto irrilevante la circostanza che laccusato sia reo confesso.
-In sede di osservazioni il Procuratore pubblico, ribadito il proprio stupore per latteggiamento del patrocinatore dellaccusato sulla questione del rito abbreviato e dopo aver premesso che il gravame è sprovvisto di interesse legittimo da parte dellaccusato ex art. 280 CPP, visto che lesistenza delle foto risultava già dal rapporto di polizia 26 agosto 2005, ma per un disguido non erano state precedentemente acquisite agli atti, contesta che si possa parlare di un vero e proprio complemento istruttorio, analogamente allultimo certificato medico prodotto dalla parte civile. Pur ammettendo cheper rigoroso rispetto della procedurasi sarebbe dovuto procedere ad un deposito di tali atti istruttori, il Procuratore pubblico evidenzia che la non rilevanza di tali atti per la posizione di __________, reo confesso, ha fatto ritenere di procedere diversamente: in conclusione, pur ammettendo una violazione formale della procedura, il Procuratore pubblico, rilevato il formalismo eccessivo della difesa e precisato che in caso di annullamento dellatto di accusa, non potrebbe che ripresentarne uno identico, chiede la reiezione del gravame, siccome sprovvisto di ogni interesse legittimo del difensore del reclamante, interesse peraltro neppure sostanziato nel gravame, accogliere il reclamo costituirebbe un mero esercizio formale a carattere defatigatorio.
-__________, con osservazioni 12 novembre 2007, pur rilevando una violazione da parte del Procuratore pubblico degli art. 196 e 197 del CPP, ha precisato di aver rinunciato allassunzione delle prove richieste con complemento 1 ottobre 2007 e di aver chiesto al Tribunale penale cantonale, con scritto di pari data, di assumere agli atti le fotografie e che, pertanto, la chiusura dellistruzione formale (e latto daccusa) sarebbero validi: il reclamo di __________ dovrebbe quindi essere dichiarato irricevibile o comunque privo di oggetto.
-In ordine giova rilevare quanto segue. Il reclamo, presentato da persona legittimata - l accusato -, è tempestivo (avendo il reclamante avuto conoscenza dellomissione censurata a seguito dello scritto 17 ottobre 2007, pervenutogli, al più presto, il giorno successivo). Considerato che __________ eccepisce sostanzialmente lirregolarità della chiusura dellistruzione formale predibattimentale, di cui la nullità dellatto daccusa ne sarebbe soltanto linevitabile conseguenza, è data la competenza di questo ufficio, in quanto di fatto viene impugnata unomissione realizzatasi in sede di istruttoria predibattimentale, rilevato inoltre che la circostanza che le carenze della chiusura si manifestino soltanto in uno stadio successivo è insito nella natura stessa della decisione di chiusura, ultimo atto dellistruttoria predibattimentale (cfr. GIAR 1 marzo 2002, inc. 286.97.3). Il reclamo è quindi ricevibile in ordine.
-Questo ufficio nella decisione 1 marzo 2002 (inc. GIAR 286.97.3) ha già avuto modo di precisare che:
-In altre parole, nei suddetti casi, la decisione di chiusura formale dellistruttoria deve essere annullata, con la conseguenza che il successivo atto daccusa perde ogni e qualsiasi efficacia, in quanto viziato a monte da unomissione del Procuratore pubblico di rilevanza tale da esigere che quanto ha fatto seguito venga considerato come inesistente.
-Nel caso in esame il Procuratore pubblico, in accoglimento dellistanza di complementi istruttori formulata il 1 ottobre 2007 (quindi nel termine del deposito degli atti) dalla parte civile __________ ha acquisito agli atti il certificato medico annesso allistanza (senza neppure comunicarlo alle altre parti) e, dopo aver decretato la chiusura dellistruttoria (10 ottobre 2007), sempre in accoglimento dellistanza 1 ottobre 2007, ha proceduto ad acquisire agli atti la documentazione fotografica allestita dalla polizia scientifica, quindi nuove prove. Egli, conformemente a quanto previsto dallart. 196 cpv. 4 CPP, avrebbe dovuto procedere mediante nuovo deposito degli atti limitatamente ai suddetti complementi istruttori concedendo alle parti un termine per formulare eventuali richieste di complemento (salvo rinuncia), e soltanto alla scadenza inutilizzata del termine e/o rinuncia, notificare la chiusura dellistruzione formale. Ciò non è avvenuto e lomissione del Procuratore pubblico va sanzionata con la presente decisione che trae seco la nullità dellACC __________ emanato il 17 ottobre 2007 dal Procuratore pubblico.
-Giova precisare che se effettivamente si fosse trattato unicamente della semplice acquisizione agli atti di documentazione, che per un disguido non era stata formalmente annessa allincarto precedentemente,è vero che la prassi consente di procedere in altro modo, ma ciò può avvenire soltanto con laccordo delle parti: prescindere da questo significa concretamente violare il diritto di essere sentito(cfr. GIAR 8 agosto 2003, inc. 2002.39503, ad. 2, nonché Rep. 1989 p. 256), e che in tale ipotesi lesito del gravame avrebbe forse potuto essere differente. Nel caso in esame emerge invece, da un lato, che lacquisizione delle fotografie e del certificato medico è avvenuta a seguito dellaccoglimento del complemento istruttorio 1 ottobre 2007 della parte civile, e, dallaltro, che listanza di complemento della parte civile concerneva, non soltanto le fotografie, ma anche il certificato medico 12 gennaio 2007, documentazione pure acquisita allincarto dal Procuratore pubblico, senza comunicarlo alla difesa (negli scritti 17 e 25 ottobre 2007 il magistrato ha infatti fatto riferimento unicamente alle foto, soltanto nelle osservazioni al presente gravame ha precisato lavvenuta acquisizione agli atti anche del certificato medico 12 gennaio 2007).
-Così stando le cose, le censure sollevate dal reclamante appaiono fondate (e la difesa non può essere rimproverata diformalismo eccessivo): il reclamo va quindi accolto e la decisione di chiusura emanata nellambito del procedimento penale a carico dellaccusato va annullata con conseguente declaratoria di formale nullità dellatto di accusa 17 ottobre 2007 (ACC __________).
-Constatata lomissione procedurale (peraltro ammessa dal magistrato daccusa), del tutto irrilevanti ai fini della presente decisione la circostanza che il Procuratore pubblico nelle osservazioni abbia precisato che in caso di annullamento/nullità dellatto daccusa 17 ottobre 2007 ne ripresenterebbe uno identico, rispettivamente quanto sostenuto da __________ in sede di osservazioni, rilevato inoltre che, per quanto riguarda il procedimento abbreviato, spetta al Procuratore pubblico, qualora ritenga di dare seguito allistanza di procedura abbreviata formulata dallaccusato, informare le parti civili e le eventuali parti lese, fissando un termine di 10 giorni per presentare le loro domande di risarcimento, con lavvertenza che in caso di silenzio, verranno demandate al giudice civile (cfr. art. 316b CPP), non alla difesa prendere contatto con le parti civili e/o lese.
-Il reclamo deve quindi essere accolto, con la presente decisione definitiva, tassa e spese di giudizio seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 196, 197 CPP e 280 ss. CPP, nonché ogni altra norma applicabile,
decide
giudice Ursula Züblin