Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.INC.2007.40903
Lugano
30 novembre 2007
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sullistanza di libertà provvisoria presentata il 22/23 novembre 2007 da
__________, __________, attualmente c/o carcere giudiziario __________
(patrocinato dalla lic. iur. __________, __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 26/27 novembre 2007 dal
Procuratore pubblico Nicola Respini, Lugano
viste le osservazioni della difesa (28 novembre 2007);
visti gli incarti MP __________, __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ (tre distinti classificatori);
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato dalla Polizia cantonale a __________ il 10 settembre 2007, unitamente a __________ e __________, dopo essersi allontanati in auto da __________, poiché sospettati di avere aggredito __________, 1929, che li aveva sorpresi a sottrarre alcune piante di canapa dal giardino da lui accudito, di proprietà di suo genero __________.
In data 11 settembre 2007 il Procuratore pubblico ha promosso laccusa nei suoi confronti per titolo di lesioni gravi subordinatamente semplici, vie di fatto, aggressione, danneggiamento, violazione di domicilio, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, impedimento di atti dautorità e infrazione alla LStup ed usurpazione di funzioni, chiedendo a questo giudice la conferma dellarresto vista lesistenza di gravi indizi di reato e considerata lesistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dellistruzione e meglio la necessità di chiarire le sue responsabilità nei gravi fatti commessi ai danni dellanziana vittima, rispettivamente la sottrazione delle piante di canapa e la destinazione delle stesse, nonché quanto da lui commesso nei confronti degli agenti della Polizia giudiziaria, così come indicato nel rapporto darresto. Dovranno essere esperiti ulteriori interrogatori dellaccusato e dei suoi correi per chiarire quanto a loro imputato, pericolo di collusione e di inquinamento delle prove nei confronti dei due correi e di eventuali altre persone coinvolte nella fattispecie e pericolo di recidiva visti i precedenti dellaccusato risultanti dal casellario giudiziale (doc. 1, inc. GIAR 409.2007.1).
L'arresto è stato confermato da questo ufficio ritenuti presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché quella di preminenti motivi di interesse pubblico quali i bisogni dellistruzione (come da richiesta di conferma dellarresto e per la necessità di procedere ad un confronto con la vittima e i testi) e pericolo di collusione e di inquinamento delle prove con i coaccusati (doc. 4, inc. GIAR 409.2007.1).
Il 25 settembre 2007 (AI 11) laccusa è stata estesa alle ipotesi di reato di cui agli artt. 221 CP e 19 a LFStup.
2.
Con listanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 409.2007.3), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.
Dopo aver richiamato la data dellarresto, la promozione daccusa, la decisione di conferma del GIAR, i criteri che debbono essere presenti a giustificazione della privazione della libertà e la durata della misura restrittiva, listante segnala che listruttoria è terminata (il Procuratore pubblico ha proceduto al deposito degli atti) e che non si identificano più motivi a giustificazione della detenzione preventiva: i fatti sarebbero ormai chiariti (Istanza, punto 3.2).
Inoltre, e sempre secondo listante, non sussiste pericolo di fuga (trattandosi di cittadino italiano nato in Ticino e radicato nella regione) ed egli avrebbe subito percosse, a due riprese, da altri detenuti.
3.
Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente la richiesta (doc. 2, inc. GIAR 409.2007.3).
Riassunti i fatti e le varie imputazioni, con particolare riferimento alle dichiarazioni della vittima di quanto qualificato come aggressione (art. 134 CP) e di una teste, il magistrato inquirente segnala che __________ ha inizialmente negato di essere colui che ha di fatto colpito al volto il ___; successivamente lo ha ammesso, ma asserendo di averlo fatto solo una volta e per autodifesa (versione che contrasta, secondo linquirente, con quella della teste).
I gravi indizi per il reato di aggressione sarebbero pacificamente dati (la vittima avendo ritirato la querela per le lesioni), così come quelli di danneggiamento, incendio intenzionale e violenza contro funzionari in relazione a quanto accaduto al posto di polizia il 10 settembre 2007.
Linchiesta, sempre a dire del magistrato inquirente, è ancora in corso (nonostante il deposito ex art. 196 cpv. 1 CPP) per lespletamento di un accertamento chiesto dal qui istante e da un correo; nel contempo, nei confronti di __________, sarebbe dato e presente un concreto pericolo di recidiva alla luce dei precedenti e della disponibilità a delinquere dimostrata anche dopo lintervento della polizia e nonostante una condanna a pena da espiare erogata il 5 luglio 2005 da una assise correzionale. Lattuale situazione personale dellaccusato (disoccupazione, assenza di abitazione, assenza di prospettive lavorative) non sarebbe in alcun modo garanzia contro il rischio di ricaduta.
Da ultimo, e ancora per il magistrato, i litigi con altri detenuti sarebbero la conseguenza di comportamenti scorretti da lui messi in atto nei loro confronti (sottrazione di sigarette).
4.
Con osservazioni del 28 novembre 2007, la difesa non nega lesistenza di indizi di colpevolezza nella misura delle azioni da lui esplicitamente ammesse (senza però precisare quali siano), ma contesta il reato di aggressione (doc. 5, inc. GIAR 409.2007.3). Inoltre, la difesa afferma inesistenza di concreti elementi a favore di un pericolo di collusione (o inquinamento delle prove) e di un pericolo di fuga (invero neppure indicati nel preavviso negativo: n.d.r.).
Quanto al pericolo di recidiva, la difesa ne contesta lesistenza in quanto la pretesa natura aggressiva dellaccusato si fonderebbe unicamente sulle dichiarazioni della vittima (che comunque ha ritirato la querela) e su quanto successo al momento dellarresto, senza riscontri nei precedenti dellaccusato e neppure nellatteggiamento durante listruttoria
Per finire, le osservazioni si diffondono ad argomentare in merito alla violazione del principio di proporzionalità asserendo che la durata (ca. 80 giorni) non è più proporzionale e, soprattutto, che laccusato in carcere è in difficoltà. Infatti, sempre a dire della difesa, __________ necessita dellaiuto che solo una comunità di recupero può fornirgli e lo Stato meglio farebbe a fornire questo aiuto concretamente non limitandosi a punirlo o a cambiarlo di cella se sorgono screzi con altri detenuti. A questo proposito la difesa segnala pure lintenzione di chiedere perizia psichiatrica ai fini di individuare i mezzi ed i metodi più adeguati ad aiutare __________.
Da ultimo le osservazioni segnalano come lufficio di assistenza avrebbe trovato una sistemazione abitativa per laccusato (così che disoccupazione ed assenza di domicilio non osterebbero più alla messa in libertà) e che uno dei correi è già stato rilasciato.
5.
Laccusato detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria. Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dellistanza il 23 novembre 2007, trasmesso a questo ufficio il 26 novembre 2007 (e ricevuto il 28) è rispettoso dei termini di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (in relazione con lart. 20 cpv. 3 CPP).
6.
I principi che reggono la materia, sebbene noti alla difesa e al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dellistruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo2000 inre S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che lelenco dei motivi di interesse pubblico nellart. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dellordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come giàla Cameradei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
7.
a)
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare lesistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza lesistenza di un reato -, e dallaltro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto - dallinopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).
b)
Nel caso in esame, ritenuto che dalla lista di reati contenuta nel deposito atti (AI 24 inc. __________ __________) debbono essere stralciati quelli in relazione ai quali la querela è stata ritirata o neppure presentata, quanto emerge dalle dichiarazioni di __________ e soprattutto dalle dichiarazioni della teste __________, in uno con laccertamento delle lesioni intervenute (condizione di punibilità: Trechsel, Kurzkommentar, n. 3 ad art. 134; cfr. AI 17 e fotografie allegate allAI 1), fonda sufficientemente gli indizi di colpevolezza, a carico (anche) del qui istante, per lipotesi di reato di cui allart. 134 CP (si ricorda che il ritiro di querela in relazione alle lesioni non impedisce la prosecuzione del procedimento per aggressione, nonostante quanto si potrebbe di primo acchito dedurre dalla sentenza pubblicata in DTF 118 IV 227, che comunque fa riferimento allelemento intenzionale: cfr. Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, ottava edizione, § 4, n. 6.4).
La teste __________, che ha allertato la Polizia e che ha prestato i primi soccorsi a __________ per le ferite descritte nel certificato medico agli atti, ha subito affermato di aver visto tutti e tre i coaccusati aggredire verbalmente e ripetutamente con calci e pugni __________ (verbale Polizia 10.9.2007) e ha ribadito, sia alla Polizia che al Procuratore pubblico, di essere sicura di avere visto i tre coaccusati che insieme pestavano lanziano (verbali __________, Polizia 20.09.07, PP 2.10.2007). Tale versione è manifestamente più collimante con quella della vittima che non con quella dellaccusato (un solo pugno ed in risposta ad uno ricevuto; cfr. AI 21, pag. 5), peraltro maturata in corso dinchiesta, in quanto inizialmente negatoria (in particolare sulle percosse che sarebbero state solo ricevute: cfr. Verbale __________ Polizia 10.9.2007 pag. 2).
c)
Pure presenti gli indizi degli altri reati imputati, così come emergono dai rapporti di polizia (AI 1, pag. 3 e 4), dalla documentazione fotografica (AI 19), nonché dai verbali dello stesso accusato (Verbale PP 25.9.2007 pag. 4) e da dichiarazioni dei correi (cfr. cfr. verbale __________ 25.9.2007).
Quindi, sebbene formalmente le ipotesi di reato siano diminuite per rapporto al momento dellarresto e della promozione daccusa, rimangono presenti e concreti gli indizi di partecipazione al reato di cui allart. 134 CP (oggettivamente grave trattandosi di reato contro la persona e qualificato come crimine), nonché di commissione di altri reati.
Non modifica la prima conclusione (che, lo si ribadisce, concerne la valutazione in merito alla presenza di sufficienti indizi e non determinazione di merito sulla colpevolezza) il fatto che il __________ possa non aver tenuto un comportamento passivo e (anche) aver colpito __________ con un pugno.
8.
a)
Stabilita lesistenza di gravi indizi di colpevolezza, occorre determinare se è pure presente e concreta una delle condizioni alternative che, con i gravi indizi menzionati, possono giustificare il mantenimento della misura cautelare.
Nel caso in esame, il magistrato inquirente non menziona, a fondamento del preavviso negativo, né le necessità dellistruttoria né il pericolo di fuga, bensì unicamente il pericolo di recidiva.
Ritenuto che in sede di istanza, __________ segnalava come lunico tra i motivi alternativi ritenuto al momento della conferma dellarresto era il pericolo di collusione e/o inquinamento (bisogni istruttori in senso stretto) è opportuno precisare che:
"Per quanto concerne l'analisi delle condizioni alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente sottolineata l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto dalla difesa alla decisione di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato perché l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto (senza necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati motivi), dall'altro perché elementi non individuati (o anche non presenti) al momento dell'arresto possono emergere nel seguito della procedura."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2, cons. 9 a.)
b)
Il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G.Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferiscela gravità dei fatti oggetto daccusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata(DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154).
Occorre che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dellipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).
c)
Nel caso in esame, gli elementi da considerare sono molteplici. Innanzitutto, come segnalato dal magistrato inquirente, risulta che __________ è stato condannato il 5 luglio del 2005 ad una pena di 9 (nove) mesi di detenzione da espiare, quindi (già allora) con prognosi negativa perlomeno ex art. 41 vCP. Né la condanna, e relativa pena scontata, né il supporto del Servizio psicosociale (AI 13) risultano essere stati sufficienti dal trattenerlo dalla commissione di altri atti indizianti la commissione di reati (in parte contravvenzioni, ma comunque connessi con il consumo di stupefacenti e la precaria situazione personale: cfr. inc. MP __________ e __________), in particolare da quelli che hanno condotto allarresto del 10.9.2007 conseguenti, come lui stesso dichiara, alla necessità/volontà di consumare stupefacente (volevo fumare per alleviare il mio statoAI 14, terzo foglio in fondo). Inoltre, ma in stretta connessione con quanto appena constatato, preoccupa (e impone un certo rigore nellanalisi del pericolo di recidiva), la tipologia dei reati ascritti (aggressione, violenza contro autorità, incendio) e la connessione con il consumo di stupefacenti (AI 14, appena citato), tipologia e connessione che si ritrovano anche nella condanna del 5 luglio 2007 (coazione, contravvenzione LFstup). Il tempo trascorso dalla precedente condanna (e dal termine di espiazione della pena: 26 luglio 2006) non è tale da giustificare di non considerarla, sia per tutto quanto detto, sia per il fatto che in caso di eventuale nuova condanna, in relazione al presente procedimento, vi è un concreto rischio a che si tratti ancora di una pena detentiva da espiare (artt. 40, 41 e 42 cpv. 2 nCP).
A ciò si aggiungano sia il fatto che la precarietà della situazione personale dellistante non è mutata (se non è addirittura peggiorata) in modo sostanziale per rapporto a quella che era al momento della precedente condanna (egli è ancora senza prospettive di una attività lavorativa e potrebbe aver risolto unicamente il problema dellabitazione grazie allUfficio di sostegno: cfr. allegato alle Osservazioni della difesa), latteggiamento al momento dellarresto (nei confronti degli agenti quando già si trovava presso il posto di polizia e, successivamente in cella, quindi non nellimmediatezza dellarresto) e gli screzi con altri detenuti che emergono dai rapporti del personale di custodia (AI 26); tutti elementi che non militano certo a favore dellassenza di un rischio di recidiva (GIAR 30 novembre 2007, 472.2006.3).
Non da ultimo, dagli atti risulta pure lesistenza concreta di uno stato psichico problematico ed una situazione sociale difficoltosa (AI 13) che secondo la stessa difesa è indice del fatto che laccusato istante necessita di concreta assistenza (sociale, psicologica e di ai fini della disintossicazione) quale solo una comunità di recupero che agisca su più fronti potrebbe fornire (Osservazioni, pag. 3 e 4). Ora, se è vero che compito dello Stato non è unicamente quello di incarcerare in attesa di processo, bensì anche quello di fornire un aiuto (Osservazioni, pag. 3), è altrettanto vero che se tale aiuto è in relazione a situazioni e problematiche che possono essere elemento concreto di un pericolo di recidiva, la scarcerazione avviene di regola quando misure concrete di aiuto, che possono limitare il pericolo di recidiva, sono definite (nel loro contenuto, nella struttura e/o persona che le presta, nella data in cui possono avere inizio). Nel caso in esame, dallincarto né dagli scritti della difesa non risulta che misure specifiche siano adottabili da subito e neppure che una possibilità in tal senso sia stata (perlomeno finora, vista lintenzione di chiedere perizia menzionata nelle osservazioni) esplorata.
d)
In conclusione,a questo stadio della procedura,alla luce di tutto quanto sopra esposto e considerando tutto l'insieme delle circostanzeil pericolo di recidiva deve essere ritenuto come presente e concreto, riservando alla Corte del merito valutazione più serena e completa della prognosi (rispettivamente ladozione di eventuali misure ai sensi degli artt. 56 ss. CP), vista anche l'imminenza della chiusura dell'istruttoria (CRP 16 maggio 2006, 60.2006.154, cons. 7; CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357, cons. 8).
Trattandosi di condizioni strettamente legate allaccusato qui istante, la semplice affermazione che uno dei correi è stato già rilasciato (ma solo uno) non modifica quanto sopra né impone approfondimenti o verifiche particolari.
9.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dallaltro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto (poco meno di tre mesi) e quello eventualmente ancora da soffrire (si ricorda che linchiesta è in fase conclusiva), già il solo reato di cui allart 134 CP prevede, quale comminatoria, una pena detentiva sino a cinque anni.
Il magistrato inquirente ha sinora proceduto con celerità. Linchiesta concerne tre coaccusati e la sua conduzione non evidenzia tempi morti (invero, che tale principio sia stato violato non lo sostiene neppure la difesa).
10.
In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione della libertà. Di conseguenza, listanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale dappello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1.Listanza di libertà provvisoria è respinta.
2.Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dallintimazione.
4.Intimazione (anticipata via telefax vista limminenza del fine settimana) a:
giudice Edy Meli