Sachverhalt
oggetto daccusa e di cui si teme reiterazione (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154).
c)
Quanto appena detto potrebbe essere sovvertito dalla eventualepresenza di elementi, altrettanto concreti, di (per così dire) segno opposto (cfr. anche CRP 16 maggio 2006, 60.2006.154, cons. 6 e 7). Tale non è il caso nella presente fattispecie.
Anche se fosse vero quanto asserisce la difesa (e cioè che i fatti imputati sono avvenuti nellambito di un gruppo di ragazzi ben circoscritto e solo recentemente nei confronti di più ragazzi nello stesso periodo, mentre che in precedenza si trattava di singole durature relazioni), non si vede, e neppure è indicato, come tali circostanze possano costituire elementi concreti di segno opposto e non, per esempio, elementi di unescalation nella soddisfazione di determinati desideri/pulsioni sempre meno controllabili o legati alla singola persona/relazione.
Nel contempo, occorre pure considerare che, allo stato attuale, il perito ha concluso per un pericolo di recidiva, per lo stesso tipo di reati, di grado da lieve a medio (AI 140, pag. 16) quindi non insignificante, come sembra pretendere la difesa (Osservazioni, punto 6, pag. 8). Secondo il perito, la sfera sessuale, laffinità ai ragazzi giovani e la promiscuità costituiscono un problema nella vita sociale dellaccusato (p. 6), che manifesterebbe anche difficoltà a lasciar morire una relazione (angoscia di abbandono) con, se del caso, assunzione di atteggiamenti anche persecutori (p. 12). Sempre per il perito, laccusato rivelerebbe delle menomazioni del funzionamento globale, pericolose per altri (trattandosi di ragazzi giovani) che gli impediscono di determinarsi in modo adeguato di fronte a stimolo sessuale (pag. 14).
Lesperto conclude per una necessità di trattamento terapeutico (e se del caso medicamentoso) di lunga durata, ai fini della riduzione del rischio di recidiva (pag. 16); trattamento che non essere già stato posto in atto.
d)
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, e a questo stadio della procedura, il pericolo di recidiva deve essere ritenuto come presente e concreto, riservando alla Corte del merito valutazione più serena e completa della prognosi, vista anche l'imminenza della chiusura dell'istruttoria (CRP 16 maggio 2006, 60.2006.154, cons. 7; CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357, cons. 8).
12.
Stabilita l'esistenza di una delle condizioni alternative che, con i gravi indizi di colpevolezza, giustificano la misura cautelare, ci si può astenere dallapprofondire l'esistenza delle altre condizioni invocate dal magistrato inquirente. Tuttavia, a titolo abbondanziale e a eventuale futura memoria, qualche considerazione appare opportuna.
Il pericolo di fuga è fatto valere praticamente solo in relazione al rischio di pena. Ora, per costante e consolidata giurisprudenza (per tutte si veda CRP 3.7.2007, 60.2007.241, cons. 6, 7 e citazioni), la gravità del reato e/o il rischio di pena da soli non bastano a fondare concreto pericolo di fuga. Certamente, più il reato è grave e/o più il rischio di una pena importante è presente, maggiormente il rischio di fuga può essere presunto. Tuttavia, nel caso in esame linquirente, oltre a non spiegare perché sia facile ipotizzare una pena superiore ai cinque anni, non ha praticamente fornito particolari indicazioni (concrete) circa la situazione personale dellaccusato che permettano di individuare elementi a sostegno dellinvocato pericolo di fuga e neppure sostiene lassenza di elementi che positivamente lo escludano o lo riducano. Lunico elemento desumibile dallistanza è lindicazione di un isolamento sociale (indicato in relazione al pericolo di recidiva: cfr. pag.4 infondo), teoricamente comune a tutti gli accusati di reati analoghi, che però sembra smentito dalle visite, in alcuni casi ripetute, ricevute in carcere da più persone (compresa una che sarebbero state oggetto di parte dei reati ascritti, ancorché con posizione ancora al vaglio: Istanza, pag.4 infondo, pag. 2 primo capoverso).
Quanto al pericolo di collusione, come giustamente rilevato dalla difesa, lo stesso deve essere fatto valere per rapporto ad atti istruttori concreti che ancora si intendono effettuare: non sussistono necessità dinchiesta se non vi è inchiesta da completare (DTF 123 I 31; GIAR 19.9.1999, 386.1999.9) o prove da consolidare. Nel caso in esame, il pericolo di collusione è fatto valere nei confronti in particolare di __________, ma senza alcuna indicazione dellaccertamento a rischio (fossanche lintenzione di audizione dibattimentale), anzi con lindicazione di probabile abbandono di parte delle accuse (Istanza, pag. 2, primo capoverso).
Inoltre, anche volendo prescindere da quanto appena detto, appare arduo confermare lattualità del pericolo di collusione allorquando laccusato è, per stessa dichiarazione del magistrato inquirente, in gran parte reo confesso e si trova da oltre un mese in regime ordinario (per ordine dell inquirente) dove ha potuto fruire di contatti (più o meno liberi, comunque non controllati) con lesterno e ha ricevuto visite da almeno tre persone senza che si sia registrato un qualsiasi tentativo concreto di collusione indiretto o diretto (con nessuno, quindi neppure con __________, persona comunque assistita da legale e da educatori: cfr. All. 15 Rapporto 26.10.2007 e AI 132). Inoltre, e particolare di non secondaria importanza, una delle persone che è andato a visitarlo (non è dato sapere se spontaneamente o su richiesta dellaccusato, ma potrebbe essere anche probabile la seconda ipotesi perché il visitatore da qualcuno deve pur essere stato informato di tale possibilità ancora nella fase istruttoria) è una persona i cui verbali (dal giugno 2007, cfr. All. 22 al Rapporto di polizia 26.10.2007) sono alla base di unaccusa di coazione sessuale ancora al vaglio (Istanza, pag. 2).
Ricordato che E' compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo1998, inREP 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non spetta infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro scarna affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile2002 inre C.)" (GIAR 23.9.2002, 477.2002.3; GIAR 2 febbraio 2007, 460.2006.3), e che tale principio vale per tutti gli elementi fondanti la privazione della libertà personale, occorre concludere che, nel caso in esame, quanto indicato dal magistrato inquirente è insufficiente per determinarsi concretamente circa lesistenza e la concretezza delle due (ulteriori) condizioni invocate.
13.
Confermata la presenza di gravi indizi di reato e di un concreto pericolo di recidiva a giustificazione del mantenimento della carcerazione preventiva, resta da determinare se questultima, tenuto conto della proroga richiesta, sia (ancora) rispettosa del principio di proporzionalità (nella duplice prospettivache vuole da un lato la messa in relazione della durata del carcere preventivo con la gravità e la complessità della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro la verifica del rispetto di celerità: DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si constata che il carcere preventivo sofferto (ca. 6 mesi) e quello eventualmente ancora da soffrire (due mesi richiesti) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (anche limitandosi alle ipotesi previste dagli artt. 187, 197 e 136 CP), prevedono pene edittali importanti (cfra. In particolare art. 187 CP9 e il rischio di pena effettivo, in caso di condanna, è certamente superiore alla detenzione preventiva sofferta e eventualmente ancora da soffrire.
PQM
visti gli artt. 187, 188,189, 191, 197, 136 CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29, 31 CF,
decide
1.Listanza di proroga è accolta.
§ Di conseguenza la detenzione preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino al25 gennaio 2008(compreso).
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. La presente decisione è impugnabile davanti alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dalla notifica.
4.Intimazione a:
giudice Edy Meli
Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 Stabilita l'esistenza di una delle condizioni alternative che, con i gravi indizi di colpevolezza, giustificano la misura cautelare, ci si può astenere dallapprofondire l'esistenza delle altre condizioni invocate dal magistrato inquirente. Tuttavia, a titolo abbondanziale e a eventuale futura memoria, qualche considerazione appare opportuna.
Il pericolo di fuga è fatto valere praticamente solo in relazione al rischio di pena. Ora, per costante e consolidata giurisprudenza (per tutte si veda CRP 3.7.2007, 60.2007.241, cons. 6, 7 e citazioni), la gravità del reato e/o il rischio di pena da soli non bastano a fondare concreto pericolo di fuga. Certamente, più il reato è grave e/o più il rischio di una pena importante è presente, maggiormente il rischio di fuga può essere presunto. Tuttavia, nel caso in esame linquirente, oltre a non spiegare perché sia facile ipotizzare una pena superiore ai cinque anni, non ha praticamente fornito particolari indicazioni (concrete) circa la situazione personale dellaccusato che permettano di individuare elementi a sostegno dellinvocato pericolo di fuga e neppure sostiene lassenza di elementi che positivamente lo escludano o lo riducano. Lunico elemento desumibile dallistanza è lindicazione di un isolamento sociale (indicato in relazione al pericolo di recidiva: cfr. pag.4 infondo), teoricamente comune a tutti gli accusati di reati analoghi, che però sembra smentito dalle visite, in alcuni casi ripetute, ricevute in carcere da più persone (compresa una che sarebbero state oggetto di parte dei reati ascritti, ancorché con posizione ancora al vaglio: Istanza, pag.4 infondo, pag. 2 primo capoverso).
Quanto al pericolo di collusione, come giustamente rilevato dalla difesa, lo stesso deve essere fatto valere per rapporto ad atti istruttori concreti che ancora si intendono effettuare: non sussistono necessità dinchiesta se non vi è inchiesta da completare (DTF 123 I 31; GIAR 19.9.1999, 386.1999.9) o prove da consolidare. Nel caso in esame, il pericolo di collusione è fatto valere nei confronti in particolare di __________, ma senza alcuna indicazione dellaccertamento a rischio (fossanche lintenzione di audizione dibattimentale), anzi con lindicazione di probabile abbandono di parte delle accuse (Istanza, pag. 2, primo capoverso).
Inoltre, anche volendo prescindere da quanto appena detto, appare arduo confermare lattualità del pericolo di collusione allorquando laccusato è, per stessa dichiarazione del magistrato inquirente, in gran parte reo confesso e si trova da oltre un mese in regime ordinario (per ordine dell inquirente) dove ha potuto fruire di contatti (più o meno liberi, comunque non controllati) con lesterno e ha ricevuto visite da almeno tre persone senza che si sia registrato un qualsiasi tentativo concreto di collusione indiretto o diretto (con nessuno, quindi neppure con __________, persona comunque assistita da legale e da educatori: cfr. All. 15 Rapporto 26.10.2007 e AI 132). Inoltre, e particolare di non secondaria importanza, una delle persone che è andato a visitarlo (non è dato sapere se spontaneamente o su richiesta dellaccusato, ma potrebbe essere anche probabile la seconda ipotesi perché il visitatore da qualcuno deve pur essere stato informato di tale possibilità ancora nella fase istruttoria) è una persona i cui verbali (dal giugno 2007, cfr. All. 22 al Rapporto di polizia 26.10.2007) sono alla base di unaccusa di coazione sessuale ancora al vaglio (Istanza, pag. 2).
Ricordato che E' compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo1998, inREP 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non spetta infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro scarna affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile2002 inre C.)" (GIAR 23.9.2002, 477.2002.3; GIAR 2 febbraio 2007, 460.2006.3), e che tale principio vale per tutti gli elementi fondanti la privazione della libertà personale, occorre concludere che, nel caso in esame, quanto indicato dal magistrato inquirente è insufficiente per determinarsi concretamente circa lesistenza e la concretezza delle due (ulteriori) condizioni invocate.
E. 13 Confermata la presenza di gravi indizi di reato e di un concreto pericolo di recidiva a giustificazione del mantenimento della carcerazione preventiva, resta da determinare se questultima, tenuto conto della proroga richiesta, sia (ancora) rispettosa del principio di proporzionalità (nella duplice prospettivache vuole da un lato la messa in relazione della durata del carcere preventivo con la gravità e la complessità della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro la verifica del rispetto di celerità: DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si constata che il carcere preventivo sofferto (ca. 6 mesi) e quello eventualmente ancora da soffrire (due mesi richiesti) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (anche limitandosi alle ipotesi previste dagli artt. 187, 197 e 136 CP), prevedono pene edittali importanti (cfra. In particolare art. 187 CP9 e il rischio di pena effettivo, in caso di condanna, è certamente superiore alla detenzione preventiva sofferta e eventualmente ancora da soffrire.
PQM
visti gli artt. 187, 188,189, 191, 197, 136 CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29, 31 CF,
decide
1.Listanza di proroga è accolta.
§ Di conseguenza la detenzione preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino al25 gennaio 2008(compreso).
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. La presente decisione è impugnabile davanti alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dalla notifica.
4.Intimazione a:
giudice Edy Meli
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.
INC.2007.26503
Lugano
21 novembre 2007
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire in merito allistanza di proroga del carcere preventivo presentata il 6 novembre 2007 dal
Procuratore pubblico Luca Maghetti, Ministero pubblico di Lugano
nei confronti di
__________
viste le osservazioni della difesa (16 novembre 2007);
visto linc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il 25 maggio 2007 (doc. 2, inc. GIAR 265.2007.1), con contestuale promozione dellaccusa per le ipotesi di reato di atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con persone dipendenti, coazione sessuale, pornografia, somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute (artt. 187, 188, 189, 197, 136 CP).
Larresto è stato confermato da questo giudice, il giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di reato, pericolo di collusione e inquinamento delle prove e pericolo di recidiva (doc. 4, inc. GIAR citato sopra).
2.
Linchiesta ha preso avvio a seguito della segnalazione effettuata dai genitori di due minorenni (allepoca dei fatti con età a cavallo tra i quindici ed i sedici anni) secondo cui i rispettivi figli sarebbero stati fatti oggetto di attenzioni di carattere sessuale da parte dellaccusato. I primi accertamenti effettuati dalla polizia (audizione delle presunte vittime, acquisizione di corrispondenza/contatti via e-mail) sembravano dar corpo alle segnalazioni (cfr. doc. 2, inc. GIAR 265.2007.1). Laccusato, nei suoi primi verbali, ha dichiarato di aver masturbato uno dei giovani, su richiesta di questultimo, che il suo domicilio era frequentato con una certa regolarità da alcuni giovani e che durante queste frequentazioni capitava di visionare films che mostravano rapporti sessuali completi tra adulti (cfr. verbale GIAR 26 maggio 2007).
3.
Linchiesta, sviluppatasi mediante interrogatori sia dellaccusato sia di persone (in particolare giovani) con le quali questi ha avuto contatti, ha acquisito agli atti dichiarazioni circa rapporti di carattere sessuale con almeno otto persone in periodi in cui queste avevano meno di sedici anni (quattro casi), tra i sedici ed i diciotto (cinque casi) e oltre i diciotto (due casi), come essenzialmente riassunto nel Rapporto di polizia del 26 ottobre 2006 (pagg. da1 a6). Sulla base delle risultanze contenute nel rapporto citato, gli atti sessuali oggetto dinchiesta consistono prevalentemente in massaggi/masturbazioni, strusciamenti e qualche coito orale (cfr. riferimenti nel Rapporto citato, pagg.11 a19).
E pure stata acquisita della documentazione, sia scritta che fotografica, relativa ai rapporti ed ai contatti dellaccusato con le persone ritenute vittime delle sue attenzioni sessuali (per tutte cfr. annessi agli allegati 50 e 51 del citato rapporto di polizia).
Laccusato è stato sottoposto a perizia psichiatrica ed il relativo reperto è stato consegnato il 12 ottobre 2007 (AI 140).
Il 21 giugno 2007 (AI 58, pag. 13) laccusa è stata estesa, per un singolo caso (__________, cfr. rapp. polizia punto 5.1), allipotesi di reato di cui allart. 191 CP.
4.
Con listanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 265.2007.3), il magistrato inquirente chiede la proroga del carcere preventivo per un periodo di due mesi (fino al 25 gennaio 2008) per permettere la presentazione della delucidazione peritale scritta (il termine fissato per la consegna -19 novembre 2007- non permette la chiusura dellistruttoria entro i sei mesi ex art. 102 CPP) ed acquisire dalla __________ documentazione relativa a collegamenti con siti pornografici (documentazione richiesta il 16 ottobre e sollecitata il 5 novembre 2007).
A dire del magistrato inquirente, nei confronti di __________, sono presenti gravi indizi di reato (per fatti commessi nei confronti di almeno sette persone, mentre che per lottava la fattispecie è al vaglio: Istanza, pag. 2), riscontrabili nelle ammissioni dellaccusato, parziali in quanto relative ai fatti indicati da sei persone, nonché nella convergenza (tra loro) delle dichiarazioni delle presunte vittime, comprese quelle della persona nei confronti della quale non vi è ammissione.
Inoltre, sempre a giudizio dellinquirente, in capo allaccusato sono presenti e concreti sia il pericolo di collusione (vista la pregressa abilità manipolatoria dimostrata dallaccusato e con riferimento particolare alla presunta vittima di fatti negati dallaccusato), che il pericolo di recidiva (evidenziato dal perito e dallestensione temporale dellattività dellaccusato) come pure (soprattutto: Istanza, pag. 4) il pericolo di fuga (in ragione del rischio di pena che il magistrato indica come superiore ai 5 anni).
Da ultimo, linquirente precisa che la proroga richiesta non viola il principio di proporzionalità e che linchiesta è stata condotta nel rispetto del principio di celerità.
5.
Con osservazioni del 16 novembre 2007 (doc. 3, inc. GIAR 265.2007.3) la difesa, in parte rinviando a precedente istanza di libertà provvisoria poi ritirata, contesta che esistano ancora i requisiti per il mantenimento della privazione della libertà personale.
Pur non negando la presenza di indizi di reato, viste lammissione di determinati fatti, la difesa contesta la concretezza del pericolo di collusione con il giovane le cui dichiarazioni sono contestate dellaccusato (sia per il contenuto stesso delle dichiarazioni in questione, sia per lassenza di indicazioni circa gli atti istruttori a rischio di collusione). Pure contestati sono lesistenza di un concreto pericolo di recidiva (i fatti sarebbero avvenuti in una cerchia ben circoscritta di persone, la perizia non permetterebbe ipotesi di pericolo imminente e lattuale presa di coscienza da parte di __________ sarebbe ulteriore garanzia di inesistenza/diminuzione del rischio) e del pericolo di fuga (in quanto invocato in modo astratto e con ipotesi di pena ritenuta esagerata perché fondata su di unentità di atti presunti costitutivi di reato che comprendono anche quelli eventualmente prescritti).
Sottolineando come non siano previsti ulteriori atti istruttori, eccezion fatta per lattesa delucidazione peritale, la difesa non contesta rispetto della celerità.
6.
Con scritto del 16.11.2007, la difesa ha segnalato (allo scopo di ulteriormente contestare la concretezza del pericolo di collusione) che __________ ha ricevuto, in carcere, la visita di una delle presunte vittime (doc. 4, inc. GIAR 265.2007.3).
Richiesto (via e-mail) di fornire delucidazioni in merito, il magistrato inquirente ha comunicato di aver posto laccusato in regime ordinario a partire dall11 ottobre 2007, di non essere stato messo al corrente della visita in questione (ma comunque precisando verbalmente che il regime ordinario non comporta limitazioni particolari con lesterno) e di aver potuto ricostruire che laccusato ha ricevuto quattro visite, da tre persone diverse tra cui __________ (indicato quale presunta vittima nel rapporto di polizia del 26 ottobre 2006, al punto 8 del cappello, e con dichiarazioni raccolte la prima volta 22 giugno 2007, nellall. 22 al Rapporto di polizia), rispettivamente di non essere in misura di precisare numero, rispettivamente controparte, di eventuali contatti telefonici dellaccusato con lesterno (cfr. doc. 5, inc. GIAR 265.2007.3).
7.
Delle altre considerazioni ed argomentazioni delle parti, si dirà se necessario, nei considerandi che seguono.
8.
Listanza di proroga, presentata dal Procuratore pubblico entro il termine di scadenzaex lege(art. 102 cpv. 2 CPP), e con anticipo sufficiente a permettere osservazioni della difesa, è ricevibile in ordine.
9.
In diritto, sebbene noto al magistrato ed al patrocinatore dell'accusato, si ricorda innanzitutto che:
"L'art. 95 CPP - corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come giàla Cameradei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
10.
a)
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare lesistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza lesistenza di un reato -, e dallaltro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto - dallinopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357). Ciò vale anche quando lesistenza di gravi indizi di reato non è formalmente contestata.
Nel caso in esame (pur se listanza non contiene indicazioni/rinvii precisi circa le date dei fatti e la corrispondente età dei giovani al momento degli stessi, con conseguente difficoltà a desumerle dai singoli verbali) non occorrono grandi disquisizioni per confermare la presenza in capo a __________ di gravi indizi del reato di cui allart. 187 CP, consumato o tentato, nei confronti di almeno quattro giovani (__________) così come emergono dai verbali e dalle sue stesse ammissioni (cfr. verbali GIAR 26.5.2007; verbali polizia 21.6.2007, 27.6.2007, 2.8.2007, 20.9.2007; verbali PP AI 58, 78, 111, 122). Pure sono presenti, sempre anche in base alle ammissioni, gravi indizi dei reati di cui agli artt. 136 CP (verbali di polizia 14.6.2007, 12.7.2007) e artt. 197 cifra 1 CP (idem, 21.6.2007, 27.7.2007).
b)
Trattandosi di reati di sicura gravità, sia per la comminatoria di pena (gli ultimi due indicati sono delitti, il primo è un crimine) che per il bene giuridico protetto (protezione della salute e dello sviluppo dellinfanzia, intesa con riferimento a persone di età inferiore ai 16 anni), ripetuti nel tempo e commessi nei confronti di più persone, laccertamento di gravi indizi in merito a tali ipotesi di reato è già sufficiente per eventualmente giustificare la detenzione preventiva.
Già per questo motivo, per le altre ipotesi di reato oggetto dindagine (188, 189, 191 CP), spesso in concorso con quello di cui allart. 187, confermata la presenza di sufficienti indizi relativi agli atti sessuali, ci si può astenere dalla disamina in relazione allelemento che li qualifica in modo specifico (sfruttamento di un rapporto di dipendenza, forma di costrizione, incapacità di discernimento o inettitudine a resistere) limitando la constatazione al fatto che dallincarto non emergono (e neppure vengono indicati) elementi che permettano di ritenerli manifestamente assenti (differenza detà tra accusato e presunte vittime, a volte prosecuzione di atti iniziati prima dei sedici anni, lezioni di matematica, corrispondenza via internet con le presunte vittime, ecc.). Daltra parte, lo stesso magistrato inquirente, sebbene linchiesta sia in fase conclusiva, li indica in modo generico (Istanza, pag. 2 terzo paragrafo) e senza rinvii specifici ad accertamenti istruttori o a passaggi di verbali (e non spetta a questo giudice scartabellare il voluminoso incarto alla ricerca di elementi che non si sa se il magistrato considera o meno e, in caso affermativo, in quale modo), quando non ne preannuncia addirittura labbandono (imputazione di cui allart allart. 191 CP con presunta vittima __________) o non indica esplicitamente che laccusa (imputazione di cui allart. 189 CP) è ancora al vaglio.
In simile situazione è pure opportuno evitare pregiudizi per il merito su questioni a dir poco delicate (cfr. ad esempio, per lart. 191 DTF 119 IV 232 e 120 IV 198, per lart. 188 125 IV 131).
c)
In conclusione, é confermata lesistenza, in capo a __________, di gravi e concreti indizi di reato (in particolare per quelli di cui agli artt. 187, 197, 136 CP) a possibile giustificazione della detenzione preventiva.
11.
a)
Notoriamente, il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26).
Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto1981 inre C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag.380 a382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre2005 inre M., 60.2005.357; G.Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). Anche la gravità del reato, condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).
b)
Nel caso in esame, quindi, si deve considerare che gli indizi concernono reati oggettivamente gravi, ripetuti nel tempo (su di un periodo non certo breve), commessi nei confronti di una pluralità di vittime, perpetrati con una certa insistenza senza particolari timori o remore, negati nella prima parte dellinchiesta, in un secondo tempo ammessi ma giustificati con lappagamento del desiderio altrui, per finire con la recente dichiarazione di presa di coscienza (forse grazie ai colloqui terapeutici) di aver fatto del male ad altri (AI 111). Vanno pure considerate letà dellistante, il periodo dichiarato di rapporti dello stesso tipo di quelli oggetto dinchiesta (che se prescritti dovranno certo essere ignorati nella commisurazione della pena, ma non possono esserlo a questo stadio e per la prognosi, trattandosi della vita precedente dellaccusato: cfr. AI 62 e 86) e la ripresa dei contatti dal carcere con le presunte vittime (per la precisione una di queste) verosimilmente non a fini collusivi.
Le circostanze appena descritte e la determinazione ad agire che ne risulta (in uno con le relative motivazioni) sono tutti elementi concretiche concorrono a prognosi sfavorevole, tenuto conto (anche) della gravità dei fatti oggetto daccusa e di cui si teme reiterazione (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154).
c)
Quanto appena detto potrebbe essere sovvertito dalla eventualepresenza di elementi, altrettanto concreti, di (per così dire) segno opposto (cfr. anche CRP 16 maggio 2006, 60.2006.154, cons. 6 e 7). Tale non è il caso nella presente fattispecie.
Anche se fosse vero quanto asserisce la difesa (e cioè che i fatti imputati sono avvenuti nellambito di un gruppo di ragazzi ben circoscritto e solo recentemente nei confronti di più ragazzi nello stesso periodo, mentre che in precedenza si trattava di singole durature relazioni), non si vede, e neppure è indicato, come tali circostanze possano costituire elementi concreti di segno opposto e non, per esempio, elementi di unescalation nella soddisfazione di determinati desideri/pulsioni sempre meno controllabili o legati alla singola persona/relazione.
Nel contempo, occorre pure considerare che, allo stato attuale, il perito ha concluso per un pericolo di recidiva, per lo stesso tipo di reati, di grado da lieve a medio (AI 140, pag. 16) quindi non insignificante, come sembra pretendere la difesa (Osservazioni, punto 6, pag. 8). Secondo il perito, la sfera sessuale, laffinità ai ragazzi giovani e la promiscuità costituiscono un problema nella vita sociale dellaccusato (p. 6), che manifesterebbe anche difficoltà a lasciar morire una relazione (angoscia di abbandono) con, se del caso, assunzione di atteggiamenti anche persecutori (p. 12). Sempre per il perito, laccusato rivelerebbe delle menomazioni del funzionamento globale, pericolose per altri (trattandosi di ragazzi giovani) che gli impediscono di determinarsi in modo adeguato di fronte a stimolo sessuale (pag. 14).
Lesperto conclude per una necessità di trattamento terapeutico (e se del caso medicamentoso) di lunga durata, ai fini della riduzione del rischio di recidiva (pag. 16); trattamento che non essere già stato posto in atto.
d)
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, e a questo stadio della procedura, il pericolo di recidiva deve essere ritenuto come presente e concreto, riservando alla Corte del merito valutazione più serena e completa della prognosi, vista anche l'imminenza della chiusura dell'istruttoria (CRP 16 maggio 2006, 60.2006.154, cons. 7; CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357, cons. 8).
12.
Stabilita l'esistenza di una delle condizioni alternative che, con i gravi indizi di colpevolezza, giustificano la misura cautelare, ci si può astenere dallapprofondire l'esistenza delle altre condizioni invocate dal magistrato inquirente. Tuttavia, a titolo abbondanziale e a eventuale futura memoria, qualche considerazione appare opportuna.
Il pericolo di fuga è fatto valere praticamente solo in relazione al rischio di pena. Ora, per costante e consolidata giurisprudenza (per tutte si veda CRP 3.7.2007, 60.2007.241, cons. 6, 7 e citazioni), la gravità del reato e/o il rischio di pena da soli non bastano a fondare concreto pericolo di fuga. Certamente, più il reato è grave e/o più il rischio di una pena importante è presente, maggiormente il rischio di fuga può essere presunto. Tuttavia, nel caso in esame linquirente, oltre a non spiegare perché sia facile ipotizzare una pena superiore ai cinque anni, non ha praticamente fornito particolari indicazioni (concrete) circa la situazione personale dellaccusato che permettano di individuare elementi a sostegno dellinvocato pericolo di fuga e neppure sostiene lassenza di elementi che positivamente lo escludano o lo riducano. Lunico elemento desumibile dallistanza è lindicazione di un isolamento sociale (indicato in relazione al pericolo di recidiva: cfr. pag.4 infondo), teoricamente comune a tutti gli accusati di reati analoghi, che però sembra smentito dalle visite, in alcuni casi ripetute, ricevute in carcere da più persone (compresa una che sarebbero state oggetto di parte dei reati ascritti, ancorché con posizione ancora al vaglio: Istanza, pag.4 infondo, pag. 2 primo capoverso).
Quanto al pericolo di collusione, come giustamente rilevato dalla difesa, lo stesso deve essere fatto valere per rapporto ad atti istruttori concreti che ancora si intendono effettuare: non sussistono necessità dinchiesta se non vi è inchiesta da completare (DTF 123 I 31; GIAR 19.9.1999, 386.1999.9) o prove da consolidare. Nel caso in esame, il pericolo di collusione è fatto valere nei confronti in particolare di __________, ma senza alcuna indicazione dellaccertamento a rischio (fossanche lintenzione di audizione dibattimentale), anzi con lindicazione di probabile abbandono di parte delle accuse (Istanza, pag. 2, primo capoverso).
Inoltre, anche volendo prescindere da quanto appena detto, appare arduo confermare lattualità del pericolo di collusione allorquando laccusato è, per stessa dichiarazione del magistrato inquirente, in gran parte reo confesso e si trova da oltre un mese in regime ordinario (per ordine dell inquirente) dove ha potuto fruire di contatti (più o meno liberi, comunque non controllati) con lesterno e ha ricevuto visite da almeno tre persone senza che si sia registrato un qualsiasi tentativo concreto di collusione indiretto o diretto (con nessuno, quindi neppure con __________, persona comunque assistita da legale e da educatori: cfr. All. 15 Rapporto 26.10.2007 e AI 132). Inoltre, e particolare di non secondaria importanza, una delle persone che è andato a visitarlo (non è dato sapere se spontaneamente o su richiesta dellaccusato, ma potrebbe essere anche probabile la seconda ipotesi perché il visitatore da qualcuno deve pur essere stato informato di tale possibilità ancora nella fase istruttoria) è una persona i cui verbali (dal giugno 2007, cfr. All. 22 al Rapporto di polizia 26.10.2007) sono alla base di unaccusa di coazione sessuale ancora al vaglio (Istanza, pag. 2).
Ricordato che E' compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo1998, inREP 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non spetta infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro scarna affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile2002 inre C.)" (GIAR 23.9.2002, 477.2002.3; GIAR 2 febbraio 2007, 460.2006.3), e che tale principio vale per tutti gli elementi fondanti la privazione della libertà personale, occorre concludere che, nel caso in esame, quanto indicato dal magistrato inquirente è insufficiente per determinarsi concretamente circa lesistenza e la concretezza delle due (ulteriori) condizioni invocate.
13.
Confermata la presenza di gravi indizi di reato e di un concreto pericolo di recidiva a giustificazione del mantenimento della carcerazione preventiva, resta da determinare se questultima, tenuto conto della proroga richiesta, sia (ancora) rispettosa del principio di proporzionalità (nella duplice prospettivache vuole da un lato la messa in relazione della durata del carcere preventivo con la gravità e la complessità della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro la verifica del rispetto di celerità: DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si constata che il carcere preventivo sofferto (ca. 6 mesi) e quello eventualmente ancora da soffrire (due mesi richiesti) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (anche limitandosi alle ipotesi previste dagli artt. 187, 197 e 136 CP), prevedono pene edittali importanti (cfra. In particolare art. 187 CP9 e il rischio di pena effettivo, in caso di condanna, è certamente superiore alla detenzione preventiva sofferta e eventualmente ancora da soffrire.
PQM
visti gli artt. 187, 188,189, 191, 197, 136 CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29, 31 CF,
decide
1.Listanza di proroga è accolta.
§ Di conseguenza la detenzione preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino al25 gennaio 2008(compreso).
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. La presente decisione è impugnabile davanti alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dalla notifica.
4.Intimazione a:
giudice Edy Meli