Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.
INC.2003.59410
Lugano
19 ottobre 2007
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sullistanza presentata il 31 agosto/3 settembre 2007 ed integrata il 28 settembre/1° ottobre 2007 da
__________
che chiede il dissequestro e lassegnazione (ex artt. 165 cpv. 2 e 3 CPP) di cartelle ipotecarie nellambito del procedimento contro __________, inc. MP __________;
viste le osservazioni del magistrato inquirente (3 ottobre 2007), quelle dellaccusato (15/16 ottobre
2007) e quelle del sequestratario (16/17 ottobre 2007);
visto, per quanto necessario, linc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- nei confronti di __________ è pendente dal 2003 un procedimento penale per le ipotesi di reato di ripetuta appropriazione indebita aggravata, subordinatamente amministrazione infedele, truffa e falsità in documenti;
- tra i fatti oggetto dinchiesta vi erano pure quelli segnalati da __________ il 2 ottobre 2003 (AI 61) e relativi a 9 (nove) cartelle ipotecarie che i segnalanti hanno consegnato a __________ e di cui questultimo avrebbe (indebitamente, secondo i segnalanti) disposto;
- il magistrato inquirente ha posto sotto sequestro le CI (AI 136) nelle mani dell__________ di __________, rappresentante legale di tale __________;
- il 10 aprile 2007, il Procuratore pubblico ha emanato un decreto di abbandono (__________) in relazione ai fatti segnalati dai signori __________, ritenendo non esservi sufficienti elementi a sostegno di una indebita disposizione dei titoli; labbandono del procedimento comportava la decadenza della misura cautelare di sequestro; lo stesso giorno, ha emanato un atto daccusa contro __________ per altri fatti e per le ipotesi di reato di cui agli artt. 138 cifra 2, 138 cifra 1 e 251 CP (__________);
- __________ non si è accomodato alla decisione dellinquirente ed ha proposto alla CRP un atto daccusa privato chiedendo il rinvio a giudizio di __________ per appropriazione indebita consumata, in relazione ai titoli in questione; latto daccusa privato, che comprende anche il (mantenimento del) sequestro delle CI, è stato accettato con decisione del 21 agosto 2007 (CRP 60.2007.150);
- lapertura del dibattimento nei confronti di __________ (che concerne entrambi gli atti daccusa menzionati) è fissato per il 29 ottobre 2007;
- mediante istanza del 28 settembre/1° ottobre 2007 (a valere quale formalizzazione ed integrazione di precedente scritto indirizzato alla Corte delle assise criminali di __________) __________ chiede dissequestro e restituzione delle CI sotto sequestro (in applicazione dei cpv. 2 e 3 dellart. 165 CPPTI) segnalando che il __________, con sentenza del 23 gennaio 2007 confermata dal Tribunale cantonale grigionese il 15 maggio 2007, ha stabilito il suo buon diritto sui titoli in questione, previa accertamento della costituzione in pegno (da parte di __________) e della mala fede dellattuale possessore (doc. 2 e 6, inc. GIAR 594.2003.10); infatti, parallelamente al procedimento penale, __________ ha intentato unazione civile nei confronti dell__________ volta alla (ri)consegna delle CI sotto sequestro (__________);
- richiesti di presentare osservazioni allistanza (doc. 8 e 10, inc. GIAR 594.2003.10), il Procuratore pubblico ritiene inopportuno formularne (avendo precedentemente decretato un abbandono) ma segnala che lapplicazione dellart. 165 cpv. 2 e/o 3 presuppone laccertamento (di merito) che i titoli siano provento di reato, laccusato chiede il respingimento dellistanza in quanto infondata (la decisione __________ non lo concerne e si fonderebbe su di una sua deposizione non firmata e la cui interpretazione è contestata in quanto contraria a quanto sempre affermato in corso dinchiesta) e prematura in quanto di competenza del merito, il sequestratario (per parte sua) ha comunicato di rinunciare a prendere posizione (doc. 12, 594.2003.10);
- listanza, presentata da persona che si è costituita parte civile e si pretende avente diritto dei titoli, è ricevibile in ordine ai sensi dellart. 280 CPP; la competenza, di principio, di questo ufficio per esprimersi in merito a sequestri e dissequestri nel lasso temporale tra lemanazione dellatto daccusa e lapertura del dibattimento risulta dalla decisione CRP 30.7.2002 (60.2002.174) che ha colmato un vuoto legislativo è riconosciuta;
- in materia di dissequestro prima della decisione di merito, questo ufficio ha recentemente avuto modo di ricordare che Per principio, sequestro (e dissequestro) di tutti gli oggetti che possono avere importanza per listruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere confiscati o devoluti allo Stato (art. 161 cpv. 1 CPP) seguono il destino dellazione penale, tantè che tale misura decade automaticamente in assenza di una decisione dellautorità competente, quando questa statuisce sullabbandono del procedimento o emana la sentenza definitiva (art. 165 cpv. 1 CPP). Ogni eccezione a questa regola esige una soluzione particolare: così, allart. 350 CPP è regolato il caso del mantenimento del sequestro oltre la pendenza dellazione penale (v. in merito decisione 14 luglio1998 inre B.P., inc. GIAR 286.98.2 consid. 2), mentre allart. 165 cpv. 2 e 3 sono descritte le condizioni alle quali è possibile procedere ad un dissequestro prima del giudizio di merito (oltre al caso, scontato, in cui siano venuti meno nel frattempo i presupposti del sequestro).(GIAR 6 maggio 1999, 236.1996.2);
- i capoversi 2 e 3 dellart. 165 CPP non regolamentano il dissequestro in quanto tale (cioè quale semplice levata della misura cautelare), bensì la restituzione (che, ovviamente, comporta anche formale decadenza del sequestro) alla parte lesa del provento di reato sequestrato (praticamente la procedura dapplicazione degli artt. 70 ss. CP); le norme menzionate stabiliscono una regola e uneccezione: la prima afferma che leventuale restituzione avviene al momento della crescita in giudicato della sentenza di merito (cpv. 2 prima frase) e la seconda permette una restituzione prima di quel momento se vi è il consenso del Procuratore pubblico e dellaccusato (cpv. 2 seconda frase) o anche senza il consenso di questultimo se il diritto è manifesto (cpv. 3);
- genesi e finalità delle norme in questione sono state affrontate in una sentenza del 1999 che val la pena di qui riproporre:
2.
a)Per principio, sequestro (e dissequestro) di tutti gli oggetti che possono avere importanza per listruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere confiscati o devoluti allo Stato (art. 161 cpv. 1 CPP) seguono il destino dellazione penale, tantè che tale misura decade automaticamente in assenza di una decisione dellautorità competente, quando questa statuisce sullabbandono del procedimento o emana la sentenza definitiva (art. 165 cpv. 1 CPP). Ogni eccezione a questa regola esige una soluzione particolare: così, allart. 350 CPP è regolato il caso del mantenimento del sequestro oltre la pendenza dellazione penale (v. in merito decisione 14 luglio1998 inre B.P., inc. GIAR 286.98.2 consid. 2), mentre allart. 165 cpv. 2 e 3 sono descritte le condizioni alle quali è possibile procedere ad un dissequestro prima del giudizio di merito (oltre al caso, scontato, in cui siano venuti meno nel frattempo i presupposti del sequestro).
b)In vista della revisione totale del CPP, il Messaggio 11 marzo 1987 prevedeva che gli oggetti e i valori sottratti con il reato sono restituiti allavente diritto quando la sentenza é cresciuta in giudicato. Gli stessi possono essere restituiti prima con il consenso del procuratore e dellindiziato (loc. cit., art. 124 cpv. 2 Prog., p. 148). Il medesimo progetto di legge prevedeva che se il diritto alla restituzione é contestato o dubbio lautorità competente ordina il deposito e può rinviare il richiedente al competente giudice civile (ibid.; v. in merito decisione 22 gennaio1999 inre J.J.M., inc. GIAR 1047.98.2, consid. 3 p. 6). A rendere poco chiaro il pensiero del legislatore, interveniva tuttavia la nota 3 (Messaggio, loc. cit.), secondo la quale la restituzione anticipata avrebbe dovuto essere possibile, diversamente da quanto previsto nellavamprogetto Schultz, quando il diritto della parte lesa sia manifesto - eventualità, invece, che non trova riscontro nel testo della norma commentata.
Nellambito dellesame di detta norma, la competente Commissione speciale del Gran Consiglio, nel suo Rapporto dell8 novembre 1994 (p. 58) relativo all'art. 165 CPP, ha deciso linserimento di un nuovo terzo capoverso per evitare un pregiudizio eccessivo alla parte lesa con la rigorosa applicazione del cpv. 2 che richiede, per la restituzione allavente diritto degli oggetti e dei valori sottratti con il reato, una sentenza cresciuta in giudicato o il consenso del Procuratore Pubblico e dellaccusato. Si prescrive pertanto che se il diritto della parte lesa é manifesto, gli oggetti e i valori sottratti con reato possono essere restituiti a quest'ultima prima della crescita in giudicato della sentenza, anche senza il consenso dellaccusato. Questa norma, nuova rispetto al previgente CPP (art. 224 cpv. 2 CPP/1941), rappresenta dunque uneccezione al principio in virtù del quale una restituzione anticipata alla parte lesa è possibile solo a seguito di convergente accordo tra le parti. Essa sembra derivare principalmente dalla necessità di superare i problemi connessi con la latitanza dell'accusato, e quindi la difficoltà concreta di ottenerne il consenso (in questo senso CRP 333/1991, si veda GIAR 863.93.3 del 21 marzo 1996 p. 4 e 5; come qui decisione 22 gennaio1999 inre J.J.M., inc. GIAR 1047.98.2, loc. cit.).
La norma di cui all'art. 165 cpv. 3 CPP ha trovato, nella recente giurisprudenza di questo ufficio, un unico significativo caso di applicazione (v. GIAR 207.97.1 del 21 aprile 1997; mentre nella decisione GIAR 292.96.2 del 29 novembre 1996 il magistrato daccusa competente aveva revocato la sua decisione di sequestro, e nel precedente caso GIAR 863.93.3 il reclamo era apparso addirittura temerario a fronte della situazione processuale).
3.
a)Prima di dilettarsi con lesame, quandanche sommario, del merito della questione, ovvero a sapere se nellevenienza specifica il diritto della parte lesa sia davvero manifesto, come pretende lart. 165 cpv. 3 CPP, è opportuno rammentare leccezionalità di un dissequestro a favore della parte lesa senza il consenso delle parti, segnatamente dellaccusato (supra, consid. 2b). Come detto, la norma vuole creare i presupposti affinché incarti pendenti da tempo, per i quali tuttavia - senza colpa del magistrato inquirente o della parte lesa - non si intravede una prossima risoluzione definitiva, possano venire sbloccati almeno sul piano pratico del risarcimento, se non sul piano penale: così, essa permette ad esempio che alla vittima di un furto venga restituita la refurtiva rinvenuta sul ladro, quando fermato in flagranza, senza attendere la crescita in giudicato della condanna o un esplicito accordo di lui, se egli si è nel frattempo reso irreperibile.
b)Tuttavia, se si vuol mantenere il carattere di eccezionalità che il legislatore ha voluto conferire alla soluzione ex art. 165 cpv. 3 CPP, è necessario evitare che il magistrato inquirente vi faccia ricorso in modo indiscriminato, segnatamente per evitare di prendere una decisione di merito, quando questa fosse possibile entro termini ragionevoli. In altre parole, quando il Procuratore Pubblico, invece che tranciare sul merito, procede al dissequestro di beni nelle mani della parte lesa sulla scorta di una ponderata analisi degli elementi di giudizio raccolti durante listruttoria, egli disattende in un certo senso lordine temporale naturale della procedura penale, che vuole che a quel punto il magistrato inquirente proceda al deposito degli atti, alla chiusura dellistruttoria ed alla propria decisione di merito (artt. 196-198 CPP). E tale considerazione si imponea fortiorioggi, dopo lintroduzione delle semplificazioni di legge che permettono di soprassedere alle formalità testé menzionate (v. art. 207a CPP in materia di decreto daccusa, e artt. 316a ss. per latto daccusa in procedura abbreviata).
c)Ci si potrebbe chiedere se, al limite, lart. 165 cpv. 3 CPP permetta anche di fare astrazione da un espresso rifiuto dellaccusato, quando tale rifiuto si rivelasse manifestamente contrario al principio della buona fede (quando, ad esempio, egli fosse stato preso in flagranza). Se si pon mente al fatto che una contestazione del diritto alla restituzione basta per costringere lautorità competente al deposito e, semmai, ad ordinare il rinvio al foro civile (art. 165 cpv. 2 CPP), si deve ammettere che vi sono ottimi motivi per affermare che la locuzione conclusiva del cpv. 3 della medesima norma (anche senza il consenso dellaccusato) debba essere interpretata in senso letterale, ovvero che essa limiti lapplicazione del menzionato cpv. 3 ai soli casi in cui non sia materialmente possibile ottenere lassenso dellaccusato (ad esempio perché latitante), e dunque esclusi tutti quei casi in cui egli abbia negato il proprio consenso (che cadrebbero allora sotto il cpv. 2).
La questione, non sollevata dalle parti, può essere lasciata indecisa.
(GIAR 6 maggio 1999, 236.1996.2)
- tutto indica, quindi, da un lato che solo la seconda frase dellart. 165 cpv. 2 concerne la possibilità di una restituzione anticipata (la prima e la terza concernono la restituzione con il giudizio di merito, sia esso sentenza del giudice, decreto daccusa o abbandono - Mess. 3163 del 11.3.1987 pag. 148 , risolta direttamente in sentenza o, sempre in sede di merito, con rinvio al foro civile se il buon diritto è contestato o dubbio), dallaltro che laccordo del Procuratore pubblico è condizione necessaria e non è un caso che solo il mancato consenso dellaccusato possa essere superato in base alla presenza di un diritto manifesto (peraltro solo in caso di impossibilità materiale di ottenere lassenso dellaccusato e non per superare il dissenso);
- nel caso in esame non vi è consenso da parte dellaccusato, ma non è presente neppure quello del Procuratore pubblico (che aveva sì abbandonato il procedimento, con conseguente decadenza del sequestro in caso di crescita in giudicato, ma confrontato con latto daccusa privato ha comunicato che spetta al merito decidere se si tratti di provento di reato) e neppure è certo che ci si trovi in presenza di oggetti ottenuti con il reato (la circostanza è contestata dallaccusato, non era stata ritenuta dal Procuratore pubblico ed è stata demandata al merito dalla CRP con laccoglimento dellatto daccusa privato);
- in virtù di quanto sopra, occorre concludere che le condizioni per una restituzione anticipata non sono presenti;
- abbondanzialmente, e per completezza (vista la già attuale- presenza di una sentenza civile), va detto che la decisione del Tribunale grigionese non è stata emanata a seguito di rinvio da parte dellautorità penale (daltra parte essa stessa riserva il dissequestro penale nel suo dispositivo: cfr. doc. 7, inc. GIAR 594.2003.10) e non è neppure atta a fondare un diritto manifesto ai sensi dellart. 163 cpv. 3 CPP; e ciò sia per quanto detto sopra in merito allapplicabilità di tale norma, sia perché è stata emanata in relazione a fatti specifici che sono ancora oggetto del procedimento penale (e non costituiscono questioni pregiudiziali allo stesso ai sensi dellart. 5 CPP) e, quindi, non ancora definitivamente accertati in tale sede, (senza contare che gli accertamenti civili sembrerebbero fondarsi su dichiarazioni delle parti che contrastano con quelle rese nella fase istruttoria del procedimento penale) e il giudice penale non è necessariamente legato dagli accertamenti civili (si veda per analogia, anche se nel caso in esame la sentenza civile è emanata in un procedimento che non vede laccusato quale parte, gli artt. 111 a 112 del CPC, nonché la stessa riserva emessa dal giudice civile); leventuale conflitto che potrebbe derivare dalla sentenza di merito penale (che deve ancora accertare se vi è stata costituzione in pegno e se questa sia costitutiva di reato e, successivamente porsi il problema delluna o laltra norma di cui agli artt. 70 e ss. CP) non è questione che interessa la presente decisione;
- in conclusione, quindi, le condizioni per una restituzione anticipata ex artt. 165 cpv. 2 e 3 CPPTI alla presunta parte lesa dal reato non sono date;
- viste le particolarità del caso, la tassa di giustizia rimane a carico dello Stato e non si assegnano ripetibili;
- formalmente la presente decisione è impugnabile alla CRP entro 10 giorni; tuttavia è opportuno segnalare che con lapertura del dibattimento, prevista per il 29 ottobre 2007 (doc. 13, inc. GIAR 594.2003.10), la competenza passa integralmente alla corte di merito.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 138 e 70 ss. CP, 157 ss., 161, 165 CPP;
decide
1.Listanza è respinta ai sensi dei considerandi.
2.La tassa di giustizia, fissata in FRS 500.- e le spese (FRS 150.-) rimangono a carico dello Stato.
3.Contro la presente è dato reclamo alla CRP, Lugano, entro 10 giorni (ritenuto comunque che la competenza decade con lapertura del dibattimento, al momento prevista per il 29 ottobre 2007).
4.Intimazione a (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):
giudice Edy Meli