Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.INC.2003.14902
Lugano
31 marzo 2003
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Franco Lardelli
sedente per statuire sullistanza di libertà provvisoria presentata il 21 marzo 2003 da
__________attualmente presso il Penitenziario cantonale
(patrocinato dall__________)
e qui trasmessa il 24/26 marzo 2003, con preavviso negativo dal
Procuratore pubblico Antonio Perugini, 6500 Bellinzona
viste le osservazioni 27 marzo 2003 dellaccusato, che conferma contenuti e conclusioni dellistanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto
1.
La mattina del 13 marzo 2003 a __________, nellambito dellinchiesta denominata Indoor (avente per oggetto il perseguimento di produttori indoor di canapa per la successiva rivendita quale prodotto stupefacente), durante la perquisizione dellimmobile in __________, di proprietà di __________, la polizia cantonale ha sequestrato 1300 piante vive di canapa pronte per essere impiantate. Sul posto era presente __________, che allertato dallaccusato assente nella Svizzera interna -, essendo in possesso della chiave per accedere ai locali, ha permesso alla polizia di procedere alla perquisizione. Le perquisizioni domiciliari avvenute quello stesso giorno, hanno portato al sequestro di documentazione cartacea in possesso di __________ relativa a calcoli di costi di coltivazione di canapa, in particolare dei documenti D ed E annessi al rapporto darresto 13 marzo 2003 della polizia cantonale.
Quello stesso giorno, nei canapai __________ e __________ di __________ e nei locali situati sopra il canapaio __________, la polizia ha pure sequestrato circa 100 Kg di canapa essiccata e 777 piante vive di canapa.
Nellambito della suddetta inchiesta, il 14 marzo 2003 è stato arrestato __________, con contestuale promozione dellaccusa nei suoi confronti per infrazione aggravata, sub. semplice, alla LFStup (art. 19 cifra 1 e cifra 2 lett. c LFStup). Interrogato dalla polizia, egli nega ogni responsabilità in merito alle piante di canapa rinvenute a __________. La piantagione sarebbe, a suo dire, di __________. Egli nega pure di sapere che la canapa da lui venduta nei canapai __________ e __________
- presso i quali ammette solo di essere occupato a tempo parziale e di svolgere una consulenza commerciale/burocratica - venga poi utilizzata come stupefacente. __________ nega infine di aver avuto una piantagione di canapa a __________.
2.
Nellistanza di libertà provvisoria, datata 21 marzo 2003, laccusato evidenzia che non vi sarebbero più bisogni istruttori, in quanto egli ha collaborato fattivamente con gli inquirenti e non verrebbe più interrogato dalla polizia dal 17 marzo 2003.
Non vi sarebbe inoltre nessun rischio di collusione e di inquinamento delle prove, in quanto se vi fosse stata la palese necessità per motivi istruttori di evitare la collusione nelle prove anche il magistrato avrebbe agito con la necessaria discrezione e non con la pubblicità mediatica con cui è stato trattato il caso.
Secondo laccusato non vi sarebbe poi neppure un pericolo di recidiva.
Il Procuratore pubblico esprime preavviso negativo, perché linchiesta non è che agli inizi e, in relazione ai bisogni istruttori, rimangono da chiarire i ruoli, le responsabilità e le proprietà tra laccusato e __________. Il Magistrato inquirente rileva che, dai verbali agli atti, l__________ accolla allo __________ sia la proprietà, sia la responsabilità gestionale delle coltivazioni di __________ e di __________. Per questultima coltivazione il Procuratore pubblico evidenzia che l__________ nel rapp. di segnalazione 22.01.2003 ... se ne era assunta la gestione e la responsabilità per il tramite della società __________: ciò che invece dopo larresto ha negato, scaricandone sullo __________ il ruolo di gestore/proprietario ... il raccolto non è ancora dato sapere che fine abbia fatto e ad opera di chi. Pure da chiarire, secondo il Magistrato inquirente, la ripartizione delle funzioni con la moglie __________, come pure la rete di coltivazioni e di smercio dellingente quantità di canapa già essiccata e confezionata trovata nei negozi posti sotto sequestro; la ricostruzione del giro daffari conseguito; le connessioni con altri coltivatori e/o trafficanti di canapa.
Sussiste dunque un pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, per i punti ancora da chiarire e la necessità di eventualmente assicurare altri mezzi probatori, che sarà possibile solo dopo aver chiarito i rispettivi ruoli.
Vi è poi, secondo il Procuratore pubblico, anche un pericolo di recidiva, in ragione del fatto che è già stato condannato per analogo reato nel 2001 e che, durante il periodo di prova, ha ripreso lattività illegale passando da dettagliante a coltivatore/grossista.
Con le osservazioni al preavviso negativo laccusato ancora sottolinea ed evidenzia che non sussisterebbero né i bisogni dellistruzione, né il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, né tantomeno il pericolo di recidiva.
In relazione alla canapa sequestrata, laccusato sostiene inoltre che da una sommaria lettura delle analisi risulta inoltre che parte della stessa neppure raggiunge il tasso di 3gr/100 di THC fatto che rende la canapa certamente non utilizzabile a scopo stupefacente.
3.
Come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), lart. 95 CPP corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui laccusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dellart. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali per quanto qui concerne i bisogni dellistruzione, il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove e il pericolo di recidiva.
Leccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione allarbitrio (REP 1980 pag. 128).
4.
Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, perlomeno fino a miglior definizione dellassetto probatorio.
4.1
Con verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti.
Per la coltivazione di __________, significative sono le dichiarazioni di __________ (verb. PO 25.3.2003), che attestano che suo marito __________ e __________ erano in società per quella piantagione di canapa. Pure __________ (verb. PO 24.3.2003), che aveva affittato lo stabile e limpianto, conferma lesistenza di ununità operativa di __________ e di __________. Gli indizi a carico di __________ trovano conferma anche nelle dichiarazioni di __________ (verb. PO 17.3 2003 pag. 1) attestanti che __________ sarebbe il proprietario della coltivazione di __________.
Pure per la coltivazione di __________ vi sono le dichiarazioni di __________, che attestano il coinvolgimento dellaccusato (verb. PO 17.3.2003 pag. 2).
Va poi rilevato che diversamente da quanto sostenuto dallaccusato nelle osservazioni al preavviso negativo del Procuratore pubblico - dagli atti emerge che la canapa sequestrata presso i negozi __________ e __________ ha un contenuto di THC variante tra il 10.2% e il 19.7% e quindi notevolmente superiore al limite legale dello 0.3%; pure le piante vive di canapa sequestrate presso la coltivazioni indoor di __________ e di __________ superano chiaramente questo limite, essendo il loro contenuto di THC situato tra l1.8% e il 4.9% (cfr. rapporti di analisi del Laboratorio cantonale del 26.3.2003).
Laccusato del resto negli interrogatori di polizia ha sostenuto di non aver fatto analizzare la canapa da lui venduta in relazione al THC, di non essersi interessato del tenore di THC di detta canapa (verb. PO 14.3.2003 pag. 2) e di aver comunque venduto la canapa proveniente dalla coltivazione indoor al prezzo di Frs. 7.50 al grammo (verb. PO 24.3.2003 pag. 1).
4.2
Laccusato persiste nel negare sostanzialmente il coinvolgimento della propria responsabilità. Diversamente da quanto sostenuto dallaccusato, gli interrogatori di polizia non sono terminati in data 17 marzo 2003, ma sono continuati già in data 24 marzo 2003.
Numerose sono ancora le esigenze istruttorie da esperire per chiarire i ruoli nella coltivazione e nel commercio della canapa di cui sopra (ed eventualmente nella coltivazione e nei commerci di altra canapa, che dovesse emergere dagli interrogatori in corso), segnatamente con confronto delle posizioni e deposizioni delle varie persone coinvolte. Nel caso specifico si tratta di passi dinchiesta che esigono manifestamente il mantenimento del carcere preventivo di __________: la sua posizione sostanzialmente negatoria rende palese il pericolo di collusione con persone coinvolte e che sono in stato detentivo, ma anche a piede libero e il pericolo di inquinamento delle prove. Ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio degli accusati.
Né del resto a questo giudice risulta, né tantomeno laccusato lo prova, che alle deposizioni rese dallaccusato e dalle altre persone coinvolte nellinchiesta sia stata data una pubblicità mediatica, compromettente i preminenti motivi dinteresse pubblico per quanto qui concerne i bisogni dellistruzione, il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove al mantenimento del carcere preventivo.
5.
Il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dellinsieme delle circostanze, tra cui i precedenti dellaccusato, il suo comportamento durante listruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, REP 1989, pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse, Zurich 2001, n.1479/1483).
A carico di __________ vi é una precedente condanna ad un mese di detenzione, sospesa condizionalmente per due anni, per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, emessa dal Ministero pubblico di __________ con decreto daccusa __________ (cfr. casellario doc. 5/2 MP). I nuovi fatti addebitati allaccusato si situano dunque nel periodo di prova. Ritenuto che presentemente primeggiano le esigenze istruttorie e il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, può qui restare indecisa la probabilità di reiterazione, che potrà essere approfondita in seguito, quando sarà meglio definito il quadro delle responsabilità dellaccusato istante.
6.
Visto il breve lasso di tempo intercorso fra larresto e listanza ora in esame, va infine rilevato che il carcere preventivo sofferto e ipotizzabile, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante la presenza di più persone coinvolte, è rispettoso del principio della proporzionalità, con riferimento alla presumibile pena.
Resta sottointeso lobbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui laccusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
7.
In conclusione, listanza in discussione si appalesa infondata e come tale deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e da spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale dappello (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1.Listanza di libertà provvisoria è respinta.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dallintimazione.
Intimazione a: