Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.INC.2003.32902
Lugano
12 ottobre 2005
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Franco Lardelli
sedente per statuire sullistanza presentata il 14/16 luglio 2004 dal
__________(patr. dall__________)
intesa ad ottenere il dissequestro di tutte le cartelle cliniche sequestrate nellambito del procedimento penale aperto a suo carico per infrazione aggravata e semplice alla legge federale sugli stupefacenti di cui allACC __________ del Procuratore pubblico Antonio Perugini;
viste le osservazioni 20/21 luglio 2004 del magistrato inquirente e 26/27 luglio 2004 del Presidente della Corte delle assise correzionali;
letti ed esaminati gli atti dellinc. ACC __________ messi a disposizione di questo giudice;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che:
-nellambito del procedimento penale a carico del __________, per titolo di infrazione aggravata e semplice alla legge federale sugli stupefacenti, il Procuratore pubblico Antonio Perugini ha ordinato il sequestro di cartelle cliniche di pazienti del medico accusato; le cartelle sono state depositate sotto segreto medico presso il Medico cantonale;
-con istanza 14/16 luglio 2004, il __________ chiede il dissequestro delle suddette cartelle cliniche, ritenuto che oggi è nuovamente libero di esercitare la professione di medico e che le cartelle cliniche sequestrate nel corso delle indagini preliminari sono per lui indispensabili allattività professionale; laccusato rileva che non è più indispensabile che le cartelle restino conservate in originale presso lUfficio del medico cantonale e che semmai si potrà estrarre una copia delle cartelle da tenere a disposizione presso lUfficio del Medico cantonale;
-con osservazioni 20/21 luglio 2004, il Procuratore pubblico dichiara che da parte sua vi è pieno consenso alla restituzione integrale delle cartelle cliniche, purchè il Medico cantonale ne trattenga una copia fotostatica, così da poter eventualmente richiamare ciò che serve, in occasione del dibattimento; si rimette comunque al giudizio di questo giudice;
-con osservazioni 26/27 luglio 2004, il Presidente della Corte delle assise correzionali trasmette copia di una sua lettera al Medico cantonale nella quale comunicava che, per quanto lo concerne, nulla osta a che vengano estratte le fotocopie da conservare ... e che al medico vengano restituite le cartelle originali;
-lart. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per listruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dellistruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc.GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid.1a p. 359);
-in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra lemanazione dellatto di accusa e lapertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un vuoto legislativo e lha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non vè ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro. Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo lemanazione dellatto daccusa e prima dellapertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);
-questo giudice è dunque competente ad esaminare listanza 14/16 luglio 2004, trattandosi di istanza giunta dopo lemanazione dellatto daccusa;
-le 55 cartelle cliniche di pazienti (e non 54, come erroneamente indicato nellatto daccusa: v. classatore 1, AI 4, lettera 26 maggio 2003 del Farmacista cantonale aggiunto al Medico cantonale), sequestrate presso lo studio medico del __________ in data 22 maggio 2003 (v. verb. di perquisizione e sequestro 22.5.2003 ore 07.10/12.40) e poi consegnate per custodia, sotto segreto medico, al Medico cantonale (v. classatore 1, AI 3 e AI 4), sono elencate nellACC __________ quali corpi di reato. La qualifica di corpi di reato per le suddette cartelle cliniche, da cui si potrebbe dedurre una volontà del magistrato inquirente di chiederne la confisca in sede di dibattimento, appare impropria; entra invece in questo caso in considerazione il sequestro probatorio, ritenuta la volontà manifestata dal Procuratore nelle osservazioni di poter eventualmente richiamare ciò che serve, in occasione del dibattimento;
-le esigenze probatorie possono essere salvaguardate dallestrazione di fotocopie delle cartelle originali; in questo senso si sono espressi in modo concordante sia il Procuratore pubblico, che il Presidente della Corte delle assise correzionali. Laccusato, dal canto suo, nellistanza di dissequestro non si oppone allestrazione di fotocopie, anzi, la propone;
-listanza di dissequestro degli originali delle 55 cartelle cliniche dei pazienti del __________ può dunque essere accolta. Il Medico cantonale provvederà pertanto a restituire gli originali al __________, previa estrazione della fotocopia integrale di ogni cartella; le fotocopie resteranno in custodia presso il Medico cantonale nelle modalità già fissate dal Procuratore pubblico per gli originali.
Per questi motivi,
visti i citati articoli di legge,
decide:
1.Listanza è accolta. Di conseguenza:1.1 E ordinato il dissequestro degli originali delle 55 cartelle cliniche dei pazienti del __________.
1.2 Il Medico cantonale provvederà a restituire gli originali al __________, previa estrazione della fotocopia integrale di ogni cartella; le fotocopie resteranno in custodia presso il Medico cantonale nelle modalità già fissate dal Procuratore pubblico per gli originali.
2.Non si prelevano nè tassa nè spese di giustizia.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dallintimazione.
Intimazione:
giudice Franco Lardelli