Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.INC.2007.4701
Lugano
22 febbraio 2007
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza presentata il 2/5 febbraio 2007 da
__________, __________, __________
(patr. dallavv. __________, __________)
intesa ad ottenere - nel procedimento penale a carico dellistante di cui all'ACC. __________ del 15 gennaio 2007- la revoca dellordine darresto a suo tempo emanato dal PP Tattarletti;
visti gli scritti 6 e 16/19 febbraio 2007 del Presidente della Corte e 12 febbraio 2007 del PP;
letti ed esaminati gli atti messi a disposizione di questo giudice di cui all'inc. ACC. __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
che:
-contro __________ è pendente latto daccusa n° __________ del 15 gennaio 2007 con il quale il PP Tattarletti lo ha rinviato a giudizio dinanzi alla Corte delle Assise criminali di Lugano, unitamente a __________ (in carcere preventivo dall8 maggio 2006), __________, __________ (in carcere preventivo dal 15 luglio al 5 ottobre 2006), __________, __________ e __________, per titolo di ripetuta truffa aggravata, consumata e tentata (siccome commessa per mestiere) e ripetuta falsità in documenti;
-in data 3 agosto 2006 il PP ha pubblicato lordine darresto (con diffusione nazionale) di __________, 02.07.1950, per titolo di truffa e falsità in documenti per avere, a __________ nonché in altre località in Svizzera e allestero, nel periodo tra gennaio 2004 e luglio 2004, agendo ripetutamente sotto il paravento della società __________, __________, a scopo di indebito profitto ed in correità con __________, __________, __________ e __________, ingannato con astuzia diverse persone, segnatamente titolari e/o collaboratori di aziende estere, ordinando loro, sotto false generalità ed a nome della __________, merce di diversa natura, consegnando assegni privi di copertura bancaria e/o sottacendo che tale merce non sarebbe stata pagata, inducendoli in tal modo ad un atto pregiudizievole del loro patrimonio, realizzando così un indebito profitto complessivo di EUR 465'347.- e CHF 74'170.80 indicando quali motivi dellarresto i bisogni dellistruzione, il pericolo di fuga ed il pericolo di recidiva (AI 73);
-__________ è stato interrogato dal PP, in qualità di accusato, in via rogatoriale il 3 ottobre 2006 presso gli Uffici della Guardia di Finanza di __________ e, con latto daccusa __________ del 15 gennaio 2007, è stato accusato di ripetuta truffa aggravata per avere, in correità con __________, __________, __________ e __________, indotto o tentato di indurre le vittime a consegnare merce a credito alla __________ per almeno CHF 19359100.30 (merce in parte recuperata e restituita alle parti lese ed in parte, per almeno un valore di CHF 491'541.30, sparita e verosimilmente venduta sotto costo a terzi ignoti);
-con listanza in discussione, erroneamente indirizzata al Tribunale penale cantonale, il difensore di __________ (che si è notificato per la prima volta con lettera 1° febbraio 2007 al TPC) chiede la revoca dellordine darresto a suo tempo emanato dal PP Tattarletti nei confronti di __________, al fine di potere preparare adeguatamente la difesa del proprio patrocinato che avrebbe intenzione di presenziare al pubblico dibattimento; a mente della difesa listruttoria è ormai conclusa e non vi sarebbe pericolo di recidiva (Inc. GIAR 47.2007.1, doc. 2);
-il Presidente della Corte delle Assise criminali non si oppone alla revoca dellordine darresto pur senza formulare particolari osservazioni (Inc. GIAR 47.2007.1, doc. 4);
-il PP non si oppone alla revoca dellordine darresto nella misura in cui la stessa sia destinata a permettere la presenza dellaccusato al pubblico dibattimento(Inc. GIAR 47.2007.1, doc. 5);
-ai sensi dellart. 106 cpv. 1 CPP lordine darresto deve essere revocato allorché sia tolta la causa che lo ha determinato; il tenore letterale di questa disposizione sembra indicare che si riferisca allordine di arresto rimasto tale, cioè non ancora materialmente eseguito; lordine va revocato dufficio allorché appaia superato dalla situazione processuale del prevenuto, in particolare quando i sospetti gravanti su di lui hanno perso concretezza o quando le sue responsabilità risultano così limitate da rendere il provvedimento sproporzionato. Per contro, siccome lordine di arresto è generalmente pendente contro un prevenuto che si è sottratto allarresto effettivo, è difficilmente concepibile che la revoca possa essere decretata per il venir meno dei motivi di interesse pubblico prevalente pericolo di fuga, di collusione, di recidiva che hanno motivato lordine darresto stesso (Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP ticinese, 1997, nota 1 ad art. 106);
la revoca dellordine darresto quando ne vengono meno le ragioni va pronunciata dufficio e non necessariamente su istanza di parte (op. cit., nota 3 ad art. 106);
-lautorità competente per revocare lordine darresto è quella che sarebbe abilitata a emetterlo nella concreta fase processuale in cui la revoca è decisa e sarà generalmente il PP a provvedervi, sulla base delle nuove emergenze istruttorie (op. cit., nota 3 ad art. 106); ai sensi dellart. 97 lett. b CPP dopo lemanazione dellatto daccusa e fino allinizio del pubblico dibattimento il Giudice dellistruzione e dellarresto è competente per emettere lordine darresto, non vè quindi ragione per ritenere che questa competenza non valga anche in materia di revoca dellordine darresto;
-nella fase processuale intermedia, tra lemanazione dellatto di accusa e linizio del pubblico dibattimento, la facoltà di arrestare non può più essere attribuita al PP, visto leffetto devolutivo dellatto daccusa, ma neppure assegnata al giudice di merito, ciò che potrebbe nuocere allimmagine di imparzialità di questultimo magistrato, essenziale per la serenità del futuro giudizio dal momento che lemissione di un ordine darresto richiederebbe in effetti al giudice del merito una valutazione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza proprio in riferimento ai reati di cui allatto di accusa sottoposti al suo successivo giudizio; anche larresto deciso dal GIAR, deve naturalmente tenere conto dei principi fondamentali sanciti dallart. 95 CPP; tutto ciò vale, a contrario, anche per quanto riguarda la richiesta di revoca di un ordine darresto a suo tempo emanato dal PP in corso di istruttoria predibattimentale; sono infrequenti gli arresti ordinati dal GIAR nella fase successiva allemissione dellatto di accusa, questo non tanto per la brevità del periodo di competenza del GIAR, quanto perché lesistenza di un pericolo di fuga, di recidiva o di collusione, se serio e concreto, si sarebbe di regola già manifestato nella fase di competenza del PP (op. cit., note 1, 2 e 5 ad art. 97);
-lemissione di un ordine di arresto soggiace alle stesse condizioni (gravi indizi di colpevolezza e interesse pubblico prevalente) e gode delle stesse garanzie dellarresto effettivo. Esso può perciò essere impugnato anche dal latitante che ne abbia conoscenza o dal suo patrocinatore (op. cit., nota 14 ad art. 95);
-trattandosi di istanza giunta dopo lemanazione dellatto daccusa e prima dellapertura del pubblico dibattimento e presentata dallaccusato colpito dallordine darresto di cui è chiesta la revoca, questo giudice è dunque competente ad esaminarla anche se, per scrupolo di precisione, si osserva che indipendentemente dalla competenza a decidere di questo giudice, se fossero venuti meno i presupposti dellordine darresto al momento dellemanazione dellatto daccusa (il 15 gennaio scorso), il PP avrebbe dovuto dufficio provvedere alla revoca dellordine darresto in esame, sottraendo tale incombenza a questo giudice, sicuramente meno cognito di quanto emerso nel procedimento penale contro __________: in caso contrario avrebbe commesso quella che non può essere definita altrimenti che unomissione (ed in un caso del genere ci si chiede se il PP che per dimenticanza o altro non revoca un ordine darresto al momento dellemissione di un rinvio a giudizio, non possa indipendentemente dalla competenza di questo ufficio e salvaguardato il parallelismo delle forme revocare dufficio, o su istanza, un ordine darresto i cui presupposti sono ormai venuti meno in un momento precedente, non trattandosi per di più di una limitazione della libertà personale ma, semmai, dellesatto contrario); sia come sia, e visto che il PP sembra volere che lordine di arresto contro __________ venga mantenuto almeno sino allapertura del pubblico dibattimento, per quanto qui dinteresse questo giudice dovrà verificare se nel periodo sino al 24 aprile 2007 e ai fini del dibattimento siano ancora dati i presupposti per il mantenimento dellordine darresto (gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione intesi come pericolo di collusione o inquinamento delle prove, pericolo di fuga, pericolo di recidiva e proporzionalità);
-in questo stadio del procedimento (con latto daccusa già intimato alle parti) e in questa sede (che, lo si ricorda, non è deputata ad esprimersi sul merito delle accuse e deve, anzi, evitare di pregiudicarlo limitandosi a verosimiglianza per il giudizio di legittimità delle misure d'inchiesta - GIAR 26 ottobre 2001 in re A.), si può concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ per i reati ascritti indizi di colpevolezza peraltro neppure contestati dalla difesa , evincibili dellatto daccusa stesso e confermati dalle chiamate in correità di __________ e __________ agli atti nonché, in parte, dalle affermazioni dellistante rese a verbale 3 ottobre 2006 (nel quale ha ammesso di avere collaborato allattività della __________ su richiesta di __________ e di avere saputo che venivano usati nomi falsi per lordinazione della merce, nonché di essersi presentato a suo volta con nome di fantasia ai fornitori);
-è pacifico che non vi sono più, nel presente stadio processuale, bisogni istruttori, ma permangono pericolo di fuga e pericolo di recidiva;
-"Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando laccusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare linsieme delle circostanze, tra cui il carattere dellaccusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69). Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso." (sentenza 26 ottobre 2001 in re A., GIAR 529.2001.2); il pericolo di fuga è dato quando vi sia ragione di presumere che, malgrado la prestazione di garanzie (cauzione, ritiro dei documenti di legittimazione, obbligo di residenza e analoghe misure), il prevenuto si sottrarrà verosimilmente allinchiesta predibattmentale, al pubblico dibattimento o allespiazione della pena (DTF 102 Ia 381; Rep. 1980, p. 45; Luvini I, p. 292). Il pericolo di fuga si valuta dunque soppesando le circostanze concrete che fanno temere la latitanza con quelle che indicano invece la disponibilità dellinteressato verso le necessità dellautorità giudiziaria. Sono segnatamente indizi di assenza di pericolo di fuga la costante presenza dellaccusato agli atti istruttori e al processo, lautodenuncia o la piena collaborazione con lautorità inquirente, la residenza o i rapporti famigliari in Svizzera, il versamento di una cauzione o altre misure sostitutive e il loro rispetto. Depongono invece per lesistenza di un pericolo di fuga preparativi in tal senso, domicilio allestero o relazioni famigliari fuori dalla Svizzera, la mancanza di solidi legami in questo paese, documenti falsi di indentità. la costituzione o la presenza di capitali o interessi allestero, la particolare intolleranza per la detenzione, una verosimile lunga pena da espiare (Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP ticinese, 1997, nota 12 ad art. 95);
-non è dato sapere e nellistanza (peraltro più che scarnamente motivata) non figura tale dato quando __________, che si trovava in detenzione preventiva in Italia il 3 ottobre 2006, sia stato arrestato e scarcerato, ciò che emerge invece concretamente dagli atti è che egli si è reso latitante non presentandosi alle Autorità inquirenti ticinesi prima dellemanazione dellatto daccusa che lo concerne, neppure ha dato la sua disponibilità a comparire davanti alle Autorità inquirenti elvetiche in occasione del suo verbale del 3 ottobre 2006, informato comera del procedimento pendente nei suoi confronti almeno dal 3 ottobre 2006 (data del suo interrogatorio in via rogatoriale) e avendo ricevuto (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) al suo domicilio di __________ sia il decreto di deposito degli atti (AI 152), il 28 novembre 2006, sia la chiusura del procedimento penale, il 22 dicembre 2006; (AI 167);
-lordine darresto in questione è stato emanato, tra laltro, per garantire la presenza dellaccusato durante listruttoria e financo per garantirne la presenza al pubblico dibattimento; __________ è cittadino italiano residente in Italia, non ha nessun legame con il nostro paese ed anzi sembra che lunico legame di rilievo sia da ricondursi allattività per cui è attualmente perseguito penalmente; il suo comportamento processuale, almeno da quanto si evince dallunico verbale agli atti, non può di certo essere considerato collaborante e, considerato il fatto che non sembra che egli sia stato, dallapertura del procedimento penale nei suoi confronti ad oggi, sempre in detenzione in Italia (perlomeno nulla si afferma a questo proposito nellistanza), ha dimostrato con i fatti di non avere intenzione alcuna di sottoporsi al procedimento penale in corso nei suoi confronti a Lugano non presentandosi in precedenza agli inquirenti; per di più se le accuse nei suoi confronti dovessero essere confermate il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stato rinviato a giudizio prevedono une pena detentiva sino a 10 anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere); visti i suoi precedenti e i procedimenti attualmente pendenti in Italia non è neppure certo che egli possa (sempre eventualmente) contare in una prognosi favorevole e beneficiare della sospensione condizionale; la fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al processo) può apparirgli quale soluzione più interessante che non laffrontare i rischi di un processo, nel quale potrebbero non presentarsi i presunti correi (ad eccezione di __________ attualmente in carcere preventivo); pacifico a questo proposito che a poco valgono le semplici dichiarazioni dintenti dellistante che non sovvertono la conclusione della sussistenza di un concreto e attuale pericolo di fuga;
-per quanto riguarda il pericolo di recidiva (menzionato dal PP come uno degli elementi di interesse pubblico a giustificare lordine di arresto) già si è detto che lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dellinsieme delle circostanze, tra cui i precedenti dellaccusato, il suo comportamento durante listruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483); se è vero che a titolo teorico pure va considerato il carattere deterrente di un procedimento penale in corso quanto al pericolo di ulteriori ricadute è altrettanto vero che la commissione di reati, per di più sempre della stessa tipologia, durante un procedimento penale o successivamente ad una scarcerazione, depone a favore dellesistenza del pericolo di recidiva (Schmid, n. 701b; Rusca, Salmina, Verda, Commento del CPP, ad art. 95, n. 31);
-nel caso in esame si evince dallincarto che __________, al momento dellinterrogatorio avvenuto in via rogatoriale a __________ il 3 ottobre 2006, si trovava in carcere preventivo per un procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di __________ per associazione a delinquere per scopo di truffa, procedimento indipendente da quello in corso in Ticino, ed il suo casellario giudiziale italiano riporta precedenti condanne per emissione di assegni a vuoto e bancarotta fraudolenta; dagli atti risulta poi un altro procedimento, ancora in corso a novembre 2006, presso il Tribunale di __________, di cui non si conosce lesito, ma che vede __________ accusato di avere, in correità con diverse persone (tra cui __________), commesso fattispecie analoghe a quelle per cui è accusato in Ticino e meglio per avere acquistato e distratto numerose quantità di merci, anche estranee ai fini sociali della società __________ (dichiarata fallita dal Tribunale di __________ il 13 marzo
2003) per un totale di 3'285'347,48, con il preordinato intento di non onorare i pagamenti (cfr. AI 124);
-non solo quindi il periodo di commissione dei reati in Ticino è piuttosto esteso ma egli ha commesso gli atti di cui è accusato malgrado fosse già stato oggetto, e lo fosse in quel momento e poi ancora successivamente, di procedimenti penali in Italia per reati analoghi; vi è quindi il concreto sospetto che laccusato, il quale negli ultimi anni è stato più volte perseguito, sia in Italia che in Svizzera, per attività truffaldine commesse con le medesime modalità e in danno di parecchie persone, per di più per mestiere, e che non sostanzia di avere altra fonte di reddito, almeno negli ultimi tempi, con la revoca dellordine darresto possa tornare a commettere in Svizzera la tipologia dei reati per cui è stato più volte accusato e ciò addirittura prima dellinizio del processo che è stato fissato a partire dal 24 aprile prossimo;
-per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità si osserva che il mantenimento dellordine darresto non impedisce in nessun modo allaccusato di prepararsi una difesa adeguata, essendo egli patrocinato da un legale iscritto allalbo degli avvocati del Cantone Ticino che già ha avuto accesso integrale agli atti e con il quale può colloquiare sia telefonicamente che personalmente, potendosi il legale, se del caso, spostare senza particolari difficoltà in territorio Italiano a pochi chilometri dal suo studio, anche in considerazione del fatto (dettaglio comunque non determinante ai fini del presente giudizio), che lincarto penale che lo concerne è piuttosto esiguo, essendo composto da documentazione contenuta in 4 classificatori, quindi facilmente fotocopiabile (almeno per gli atti principali ed in particolare i verbali dinterrogatorio di coaccusati e testi) e trasportabile in Italia (personalmente dal legale o tramite posta o via fax);
-vista lassenza di legami personali o lavorativi con il nostro paese degni di protezione, nonché il fatto che il processo è stato aggiornato a breve (considerato lo stato di detenzione di uno dei coaccusati) e cioè il 24 aprile prossimo (cfr. citazione alle parti del 16 febbraio 2007), il mantenimento, almeno sino al primo giorno di processo, dellordine darresto in capo allistante, cittadino italiano residente in Italia, non appare precludergli in maniera preponderante la sua libertà di movimento né, come detto, la possibilità di allestire una difesa adeguata, non avendo per di più __________ sentito sino ad ora il bisogno di recarsi in Ticino per spiegare le proprie ragioni e difendersi adeguatamente davanti al magistrato inquirente e non necessitando ora, in questo senso, di recarsi in Ticino; semmai tale facoltà potrà essere adeguatamente esercitata davanti al Presidente della Corte che lo dovrà giudicare;
-visto quanto sopra e preso atto che il Presidente della Corte delle Assise criminali ha aggiornato il processo contro listante e coaccusati dal 24 al 27 aprile 2007, stante la situazione attuale dellaccusato e le sue circostanze personali, lordine darresto è tuttora legittimo e giustificato per la palese manifestazione da parte di __________ di sottrarsi al procedimento penale nei suoi confronti e per il dovere dellautorità penale di tradurre laccusato davanti al giudice del merito, nonché per il pericolo concreto che egli reiteri con le attività per cui è rinviato a giudizio; di conseguenza può entrare in considerazione unicamente la revoca dellordine darresto per il solo primo giorno di processo (unicamente quindi per il 24 aprile 2007) al fine di permettere allaccusato, se realmente intenzionato in tal senso, di presentarsi al processo e per evitare gli inconvenienti che un eventuale arresto in quel giorno potrebbero comportare alludienza, ricadendo in seguito la competenza di decidere sul mantenimento o la revoca dellordine darresto per il periodo successivo allinizio del pubblico dibattimento al giudice del merito.
Per questi motivi,
visti i citati articoli di legge, in particolare gli art. 95, 97 e 106 CPP,
decide:
1.Listanza di revoca dellordine darresto 3 agosto 2006 emanato dal PP Giovan Maria Tattarletti nei confronti di __________, 02.07.1950, è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza lordine darresto 3 agosto 2006 è revocatoper la sola giornata del 24 aprile 2007.
2.Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3.Contro la presente decisione, in materia di libertà personale, è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10 giorni dallintimazione.
4.Intimazione a (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):
giudice Claudia Solcà