Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere laccusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dellistruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per questultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dellart. 189 CPP, inteso appunto tra laltro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. Giar 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. Giar 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. Giar 1093.93.5; 18 settembre 1998 in re G., inc. Giar 601.98.1 consid. 1a, in: Rep. 131 [1998] n. 122).
b) Se, in particolare per laccusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dellart. 29 cpv. 2 Cost. fed. (= art. 4 vCost. fed.; v. DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del fair trial ai sensi dellart. 6 CEDU (v.Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Non è dunque data violazione dellart. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v.Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. Giar 55.98.1 consid. 1; v. inoltre decisione 18 settembre 1998 in re G., inc. Giar 601.98.1 consid. 1b, in: Rep. 131 [1998] n. 122).
E. 2 Notoriamente, spetta al giudice del merito valutare nella sostanza le accuse mosse dal Procuratore Pubblico; decidere, in altre parole, se siano adempiuti gli elementi costitutivi delle fattispecie oggettiva e soggettiva del reato ipotizzato nellatto daccusa. Questo giudice deve astenersi da un tale esame, già solo per evitare di creare anche solo parvenza di possibile pregiudizio. Il suo compito si limita a valutare se la decisione del Procuratore Pubblico di rinunciare allassunzione di una determinata prova offerta adempia i requisiti esposti ai considerandi precedenti: in altre parole se, nellesercizio di un senzaltro ammissibile apprezzamento anticipato della prova offerta (v. in proposito la già citata decisione 18 settembre 1998 in re G., inc. Giar 601.98.1 consid. 2a, in: Rep. 131 [1998] n. 122 p. 369), il magistrato inquirente abbia a ragione maturato il convincimento che la prova medesima non era nuova, rilevante e pertinente per le future sue conclusioni.
E. 3 a) Il Tribunale federale ha recentemente avuto occasione di pronunciarsi su un ricorso per cassazione proposto da una persona condannata in Ticino per infrazione alla LFStup., sulla base di fatti molto simili a quelli qui discussi: la ricorrente, infatti, a suo tempo commessa in un negozio di prodotti derivati dalla canapa, riteneva potersi avvalere dellerrore di diritto in virtù della presunta tolleranza dellautorità nei confronti di detta attività (v. sentenza 24 maggio 2002 della Corte di cassazione penale, inc. TF 6S.46/2002 MDE, consid. 3a).
b) LAlta Corte esordisce rammentando che la vendita di fiori di canapa (sacchetti odorosi) è punibile a norma dellart. 19 cfr. 1 LFStup. se lo scopo perseguito è quello di estrarre stupefacenti. Tale condizione è adempiuta se lagente sa che la canapa sarà usata come droga e, ciononostante, la vende accettando che sia utilizzata a tale scopo (DTF cit., consid. 2, con rinvio a DTF 126 IV 60 consid. 2, DTF 126 IV 198 consid. 2).
E. 4 a) Laccusata reclamante pretende di avvalersi dellerrore di diritto, come già la ricorrente nella discussa sentenza del Tribunale federale. La massima autorità giudiziaria ha esaminato a fondo tale obiezione. Ha spiegato che primo requisito per lammissione dellerrore di diritto è che lagente abbia agito mentre si credeva in buona fede legittimato a farlo poiché ignorava che latto perpetrato fosse illecito o perseguibile, ma anzi abbia creduto di non fare alcunché dillecito (DTF cit., consid. 3.b.aa).
Opportunamente, nemmeno la reclamante pretende di aver positivamente ritenuto di essere legittimata a vendere canapa incontestatamente destinata ad uso quale stupefacente. Dunque, per la pretesa ammissione dellerrore di diritto già viene a mancare il primo requisito.
b) Questo primo requisito, da solo, comunque non basterebbe. Nella mente dellagente devono aggiungersi ragioni sufficienti per credere di agire nella legalità: espresso negativamente, il reo non deve aver mancato allobbligo (imposto dalle circostanze nonché dalla sua situazione personale) di assicurarsi che aveva il diritto di agire come ha fatto. Questultima condizione non è soddisfatta se lagente ha effettivamente dubitato, o avrebbe dovuto dubitare, della liceità del suo comportamento, e ciononostante non ha preso le dovute precauzioni (DTF cit., consid. 3.b.bb).
Anche se, per ipotesi, la reclamante avesse positivamente creduto di agire nel rispetto della legalità, non potrebbe pretendere di non aver avuto motivi di sospettare che fosse in errore, né di aver posto in atto le verifiche che si imponevano, considerata la sua situazione personale. Il carattere illecito del suo agire era notorio (DTF cit., consid. 4a, con rinvio aGuido Corti, Canapa e canapai fra legalità e illegalità, in: RDAT II 1999, p. 377 ss.), e quasi quotidianamente oggetto di articoli sui giornali. La situazione personale della reclamante, poi, è qui tale da assolutamente non giustificare la mancata acquisizione delle informazioni che si imponevano, poiché il suo coinvolgimento nellattività del negozio era addirittura maggiore che non nel caso discusso dal Tribunale federale: ella era non semplice commessa, bensì anche contabile, e poco prima dellapertura dellistruttoria era entrata in società con il coaccusato __________, per lungo tempo suo compagno. Inoltre, era lei medesima consumatrice di marijuana (v. verbale MP 18 maggio 2000, cit., p. 3).
c) Laccusata reclamante, a suffragio della propria tesi difensiva, si concentra sulla tolleranza dimostrata in passato nei confronti della sua attività, anche da parte dellautorità di polizia. Lobiezione non è nuova: già vi aveva fatto capo la ricorrente nella citata sentenza del Tribunale federale. Questultimo, in proposito (DTF cit., consid. 4b), spiega la pretesa passività delle autorità inquirenti con la difficoltà di distinguere, per loro, fra attività lecita ed illecita svolta nei singoli negozi, e di apportare la prova dellutilizzazione illegale della canapa: ma tale pretesa tolleranza non poteva apparire determinante, proprio perché non riguardava lattività indubitabilmente illecita svolta in quei negozi. Daltra parte, aggiunge il Tribunale federale, bastava che laccusata verificasse la sua posizione con lautorità competente ovviamente, ponendo la giusta domanda circa la liceità della vendita di sacchetti odorosi nella consapevolezza che il loro contenuto veniva utilizzato quale stupefacente, e non limitandosi a vaghe informazioni su altra merce altrettanto manifestamente innocua. Ma ciò, pare, non è avvenuto.
E. 5 a) Giusto qui si inserisce la questione dei tre complementi di prova, asseritamente proposti proprio per avvalorare la tesi dellerrore di diritto. Tramite essi, laccusata reclamante vuole in particolare dimostrare la tolleranza dimostrata da un determinato agente della Polizia comunale (e dallautorità di polizia in generale) nei confronti dellattività del negozio di __________, derivando da ciò lesistenza di circostanze che possano aver confortato, a quel momento, lopinione circa la legalità del commercio legato alla canapa (art. 20 CPS) (reclamo, cit., pto. 4 p. 3).
b) La tesi difensiva è insostenibile, per diverse ragioni. In primo luogo, come dimostrato ai considerandi precedenti, linsieme delle circostanze di fatto del caso concreto portano ad escludere già che laccusata fosse ignara dellutilizzo preponderante quale stupefacente che gli acquirenti facevano del contenuto dei sacchetti odorosi (supra, consid. 3c). Secondariamente, lilliceità della vendita di canapa ad uso quale stupefacente era più che notoria (supra, consid. 4b); confusione, se cera, era stata sfruttata ad arte dai gestori dei negozi di canapa, che avevano affiancato prodotti leciti a prodotti atti ad utilizzo proibito (in realtà quale alibi, vista la modesta incidenza che lattività lecita aveva sul fatturato dei loro negozi, v. ad es. verbale MP __________ 18 maggio 2000, cit., p. 2). Dunque, le prove proposte non potrebbero in alcun modo sovvertire le conclusioni alle quali, sulla scorta degli altri elementi di giudizio già allincarto, si deve comunque giungere.
E. 6 Abbondanzialmente, sia anche detto che le prove proposte, oltre che inadatte a modificare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, sono pure prese singolarmente inconferenti.
a) Nella misura in cui laudizione del teste __________ appare finalizzata a chiarire le modalità, il numero degli interventi e il risultato degli stessi (istanza di complemento 10 agosto 2000, inc. MP doc. 44 pto. a p. 1), con particolare riferimento alle visite di un non meglio specificato agente della Polizia comunale di __________, va detto che qualsiasi siano i rapporti che questi aveva instaurato con il commesso (ibid.), essi sono del tutto irrilevanti: primo, non riguardano laccusata reclamante. Secondo, non era e non poteva essere il personale atteggiamento di un singolo agente che, in una ponderata e prudente valutazione delle circostanze, poteva ragionevolmente apparire atto a spogliare il chiaro testo di legge del suo inequivocabile significato: detto altrimenti, non era perché si era instaurato un buon rapporto fra un commesso ed un agente della Polizia comunale che la vendita di sacchetti odorosi nella consapevolezza che il loro contenuto veniva assunto come stupefacente diveniva lecito. Daltra parte, come già detto, non risulta o almeno la reclamante non lo afferma che al poliziotto in questione sia stato chiesto se potevano essere venduti sacchetti odorosi pur sapendo che chi li acquistava ne fumava il contenuto (o lo utilizzava quale tisana, v. DTF 14 giugno 2001, Corte di cassazione penale [inc. 6S.15/2001 vlc], consid. 3.b.aa).
Sulla data dinizio della vendita dei sacchetti profumati (istanza, cit., loc. cit.), sarà la Corte di merito a pronunciarsi, atteso che se non dovesse considerare provato linizio della vendita già a ottobre 1996, deciderà ovviamentein dubio pro reo. In altre parole, lonere della prova grava sulla pubblica accusa, che si assume il rischio di non poter provare uneventuale, pretesa vendita già da ottobre 1996.
b) La documentazione di polizia relativa al furto subito dal negozio di __________ nel gennaio 1999, così come la corrispondenza e gli accordi con lassicurazione, non sono atti ad apportare alcun elemento utile ai fini del presente giudizio: dallavvenuto risarcimento del danno subito non si può in alcun modo dedurre la liceità della vendita dei sacchetti odorosi, posto che non spettava allassicurazione valutare anticipatamente le modalità con le quali i sacchetti sottratti sarebbero stati venduti. Sarebbe come dire che se unassicurazione indennizza un negozio di bevande alcoliche vittima di un furto, ciò valga quale garanzia del fatto che là non si vendeva a minorenni.
c) Da ultimo, sia detto che le analisi del THC riportate nelledizione di novembre 1999 della rivista __________ non hanno alcun valore probatorio, non essendo dato di sapere come giustamente rileva il Procuratore Pubblico (v. decisione impugnata, cit., pto. 3 p. 2-3) da chi, dove, come e quando tali analisi siano state effettuate. Anche qui vale, comunque, che lonere di dimostrare lalto contenuto di THC rinvenuto nella canapa sequestrata nel negozio dellaccusata reclamante incombe alla pubblica accusa, e che il giudizio in proposito spetterà alla Corte di merito, chiamata a liberamente valutare le prove raccolte, segnatamente le analisi riportate nel rapporto dinchiesta.
E. 7 a) Precisando, ed in parte relativizzando, quanto esposto sopra (consid. 1a in fine), va detto che lassunzione di complementi di prova già in sede predibattimentale è imprescindibile unicamente qualora tali prove soddisfatte le condizioni suesposte (consid. 1a e 2) appaiano utili per formare il convincimento del magistrato inquirente. Se la loro utilità si limita allinfluenza che potranno eventualmente esercitare sulla decisione di merito della Corte, allora una loro assunzione preventiva non si impone. A meno che non si tratti di prove di impossibile produzione al pubblico dibattimento, oppure di prove che, se coronate da esito favorevole al richiedente, dovrebbero avere un influsso immediato già sulla decisione di spettanza del Procuratore Pubblico: si pensi, per la prima categoria, a una perizia su merce deperibile; e, per la seconda, alla verifica di un alibi assolutamente liberatorio.
E. 8 Quanto precede porta allintegrale reiezione del reclamo in oggetto, ciò che avviene con la presente decisione definitiva, e con conseguenza di tassa e spese giudiziarie a carico della reclamante soccombente.
* * *
Per i quali motivi,
viste le norme di legge menzionate nonché gli artt. 280 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPPe contrario
d e c i d e :
1.Il reclamo inoltrato in data 22/25 febbraio 2002 da __________ è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 250. e le spese giudiziarie di fr. 50., in tutto fr. 300., sono poste a carico della reclamante soccombente.
3.La presente decisione è definitiva.
4.Intimazione:
giudice Luca Marazzi
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N. 293.2000.4 LM Lugano, 15 novembre 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Luca Marazzi
sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 22/25 febbraio 2002 da
__________(difesa dal lic. iur. __________ Lugano)
avverso la decisione 11 febbraio 2002, con la quale ilProcuratore Pubblicoavv. Arturo Garzoni ha integralmente respinto unistanza di complementi istruttori proposti nellambito del procedimento contro di lei condotto per titolo di infrazione alla LFStup.;
viste le osservazioni 8 marzo 2002 del Procuratore Pubblico, e preso atto che il medesimo postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
letti ed esaminati gli atti formanti linc. MP __________
ritenuto
in fatto:
A.
__________ e __________ sono titolari della ditta __________ con sede a __________ e con un ulteriore negozio a __________. La ditta, dedita al commercio di prodotti derivati dalla canapa, è saltata agli occhi degli inquirenti del Cantone __________ per aver acquistato ingenti quantitativi di canapa da persone sottoposte ad inchiesta in quel Cantone. Lautorità inquirente ticinese, attivatasi su segnalazione della polizia __________, ha proceduto allarresto dei due summenzionati in data 11 maggio 2000 (v. rapporto darresto 11 maggio 2002, inc. Giar 293.2000.1 doc. 2). Il giorno successivo, questo giudice ha confermato larresto, con contestuale intimazione delle rispettive promozioni daccusa (per la qui reclamante, v. inc. Giar 293.2000.1 docc. 3, risp. 1), per entrambi gli accusati estese a verbale MP 18 maggio 2000 (allinc. MP, docc. 27 e 28) ai titoli di infrazione aggravata e contravvenzione alla LFStup.
B.
Listruttoria formale ha seguito il suo corso, ed in data 13 luglio 2000 è sfociata nel deposito atti (inc. MP doc. 40). In quellambito, laccusata reclamante ha proposto (v. istanza 10 agosto 2000, inc. MP doc. 46) tre complementi di prova: laudizione di un precedente dipendente, lacquisizione degli atti relativi ad un furto commesso ai danni del negozio di __________, infine lacquisizione di un servizio giornalistico sui canapai ticinesi, fra i quali il negozio __________ di __________.
Con la decisione qui impugnata, il magistrato inquirente ha respinto le tre richieste, in quanto tutte irrilevanti, e semmai di facile produzione in sede dibattimentale (decisione impugnata 11 febbraio 2002, inc. MP doc. 55,passim).
C.
__________, in sede di reclamo (inc. Giar 293.2000.4 doc. 1), riafferma la necessità di accertare la consapevolezza dellaccusata di vendere prodotti di canapa destinati al consumo di stupefacenti (reclamo, cit., pto. 4 p. 3) e critica la reiezione delle prove proposte siccome frutto di una ingiustificata valutazione anticipata (ibid.). Non si esprime più, invece, sul rifiuto di acquisire agli atti larticolo giornalistico de __________.
D.
Il Procuratore Pubblico, dal canto suo (v. osservazioni 8 marzo 2000, inc. Giar 293.2000.4 doc. 3), ribadisce gli argomenti esposti in sede di censurata pronuncia, aggiungendovi dettagliata discussione sul perché, a suo modo di vedere, sia non solo improponibile, ma pure temerario (loc. cit., p. 3), da parte dellaccusata reclamante, appellarsi allerrore di fatto, ma anche allerrore di diritto (ibid.).
Considerando
in diritto:
1.
a) Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dellistruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere laccusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dellistruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per questultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dellart. 189 CPP, inteso appunto tra laltro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. Giar 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. Giar 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. Giar 1093.93.5; 18 settembre 1998 in re G., inc. Giar 601.98.1 consid. 1a, in: Rep. 131 [1998] n. 122).
b) Se, in particolare per laccusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dellart. 29 cpv. 2 Cost. fed. (= art. 4 vCost. fed.; v. DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del fair trial ai sensi dellart. 6 CEDU (v.Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Non è dunque data violazione dellart. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v.Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. Giar 55.98.1 consid. 1; v. inoltre decisione 18 settembre 1998 in re G., inc. Giar 601.98.1 consid. 1b, in: Rep. 131 [1998] n. 122).
2.
Notoriamente, spetta al giudice del merito valutare nella sostanza le accuse mosse dal Procuratore Pubblico; decidere, in altre parole, se siano adempiuti gli elementi costitutivi delle fattispecie oggettiva e soggettiva del reato ipotizzato nellatto daccusa. Questo giudice deve astenersi da un tale esame, già solo per evitare di creare anche solo parvenza di possibile pregiudizio. Il suo compito si limita a valutare se la decisione del Procuratore Pubblico di rinunciare allassunzione di una determinata prova offerta adempia i requisiti esposti ai considerandi precedenti: in altre parole se, nellesercizio di un senzaltro ammissibile apprezzamento anticipato della prova offerta (v. in proposito la già citata decisione 18 settembre 1998 in re G., inc. Giar 601.98.1 consid. 2a, in: Rep. 131 [1998] n. 122 p. 369), il magistrato inquirente abbia a ragione maturato il convincimento che la prova medesima non era nuova, rilevante e pertinente per le future sue conclusioni.
3.
a) Il Tribunale federale ha recentemente avuto occasione di pronunciarsi su un ricorso per cassazione proposto da una persona condannata in Ticino per infrazione alla LFStup., sulla base di fatti molto simili a quelli qui discussi: la ricorrente, infatti, a suo tempo commessa in un negozio di prodotti derivati dalla canapa, riteneva potersi avvalere dellerrore di diritto in virtù della presunta tolleranza dellautorità nei confronti di detta attività (v. sentenza 24 maggio 2002 della Corte di cassazione penale, inc. TF 6S.46/2002 MDE, consid. 3a).
b) LAlta Corte esordisce rammentando che la vendita di fiori di canapa (sacchetti odorosi) è punibile a norma dellart. 19 cfr. 1 LFStup. se lo scopo perseguito è quello di estrarre stupefacenti. Tale condizione è adempiuta se lagente sa che la canapa sarà usata come droga e, ciononostante, la vende accettando che sia utilizzata a tale scopo (DTF cit., consid. 2, con rinvio a DTF 126 IV 60 consid. 2, DTF 126 IV 198 consid. 2).
4.
a) Laccusata reclamante pretende di avvalersi dellerrore di diritto, come già la ricorrente nella discussa sentenza del Tribunale federale. La massima autorità giudiziaria ha esaminato a fondo tale obiezione. Ha spiegato che primo requisito per lammissione dellerrore di diritto è che lagente abbia agito mentre si credeva in buona fede legittimato a farlo poiché ignorava che latto perpetrato fosse illecito o perseguibile, ma anzi abbia creduto di non fare alcunché dillecito (DTF cit., consid. 3.b.aa).
Opportunamente, nemmeno la reclamante pretende di aver positivamente ritenuto di essere legittimata a vendere canapa incontestatamente destinata ad uso quale stupefacente. Dunque, per la pretesa ammissione dellerrore di diritto già viene a mancare il primo requisito.
b) Questo primo requisito, da solo, comunque non basterebbe. Nella mente dellagente devono aggiungersi ragioni sufficienti per credere di agire nella legalità: espresso negativamente, il reo non deve aver mancato allobbligo (imposto dalle circostanze nonché dalla sua situazione personale) di assicurarsi che aveva il diritto di agire come ha fatto. Questultima condizione non è soddisfatta se lagente ha effettivamente dubitato, o avrebbe dovuto dubitare, della liceità del suo comportamento, e ciononostante non ha preso le dovute precauzioni (DTF cit., consid. 3.b.bb).
Anche se, per ipotesi, la reclamante avesse positivamente creduto di agire nel rispetto della legalità, non potrebbe pretendere di non aver avuto motivi di sospettare che fosse in errore, né di aver posto in atto le verifiche che si imponevano, considerata la sua situazione personale. Il carattere illecito del suo agire era notorio (DTF cit., consid. 4a, con rinvio aGuido Corti, Canapa e canapai fra legalità e illegalità, in: RDAT II 1999, p. 377 ss.), e quasi quotidianamente oggetto di articoli sui giornali. La situazione personale della reclamante, poi, è qui tale da assolutamente non giustificare la mancata acquisizione delle informazioni che si imponevano, poiché il suo coinvolgimento nellattività del negozio era addirittura maggiore che non nel caso discusso dal Tribunale federale: ella era non semplice commessa, bensì anche contabile, e poco prima dellapertura dellistruttoria era entrata in società con il coaccusato __________, per lungo tempo suo compagno. Inoltre, era lei medesima consumatrice di marijuana (v. verbale MP 18 maggio 2000, cit., p. 3).
c) Laccusata reclamante, a suffragio della propria tesi difensiva, si concentra sulla tolleranza dimostrata in passato nei confronti della sua attività, anche da parte dellautorità di polizia. Lobiezione non è nuova: già vi aveva fatto capo la ricorrente nella citata sentenza del Tribunale federale. Questultimo, in proposito (DTF cit., consid. 4b), spiega la pretesa passività delle autorità inquirenti con la difficoltà di distinguere, per loro, fra attività lecita ed illecita svolta nei singoli negozi, e di apportare la prova dellutilizzazione illegale della canapa: ma tale pretesa tolleranza non poteva apparire determinante, proprio perché non riguardava lattività indubitabilmente illecita svolta in quei negozi. Daltra parte, aggiunge il Tribunale federale, bastava che laccusata verificasse la sua posizione con lautorità competente ovviamente, ponendo la giusta domanda circa la liceità della vendita di sacchetti odorosi nella consapevolezza che il loro contenuto veniva utilizzato quale stupefacente, e non limitandosi a vaghe informazioni su altra merce altrettanto manifestamente innocua. Ma ciò, pare, non è avvenuto.
5.
a) Giusto qui si inserisce la questione dei tre complementi di prova, asseritamente proposti proprio per avvalorare la tesi dellerrore di diritto. Tramite essi, laccusata reclamante vuole in particolare dimostrare la tolleranza dimostrata da un determinato agente della Polizia comunale (e dallautorità di polizia in generale) nei confronti dellattività del negozio di __________, derivando da ciò lesistenza di circostanze che possano aver confortato, a quel momento, lopinione circa la legalità del commercio legato alla canapa (art. 20 CPS) (reclamo, cit., pto. 4 p. 3).
b) La tesi difensiva è insostenibile, per diverse ragioni. In primo luogo, come dimostrato ai considerandi precedenti, linsieme delle circostanze di fatto del caso concreto portano ad escludere già che laccusata fosse ignara dellutilizzo preponderante quale stupefacente che gli acquirenti facevano del contenuto dei sacchetti odorosi (supra, consid. 3c). Secondariamente, lilliceità della vendita di canapa ad uso quale stupefacente era più che notoria (supra, consid. 4b); confusione, se cera, era stata sfruttata ad arte dai gestori dei negozi di canapa, che avevano affiancato prodotti leciti a prodotti atti ad utilizzo proibito (in realtà quale alibi, vista la modesta incidenza che lattività lecita aveva sul fatturato dei loro negozi, v. ad es. verbale MP __________ 18 maggio 2000, cit., p. 2). Dunque, le prove proposte non potrebbero in alcun modo sovvertire le conclusioni alle quali, sulla scorta degli altri elementi di giudizio già allincarto, si deve comunque giungere.
6.
Abbondanzialmente, sia anche detto che le prove proposte, oltre che inadatte a modificare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, sono pure prese singolarmente inconferenti.
a) Nella misura in cui laudizione del teste __________ appare finalizzata a chiarire le modalità, il numero degli interventi e il risultato degli stessi (istanza di complemento 10 agosto 2000, inc. MP doc. 44 pto. a p. 1), con particolare riferimento alle visite di un non meglio specificato agente della Polizia comunale di __________, va detto che qualsiasi siano i rapporti che questi aveva instaurato con il commesso (ibid.), essi sono del tutto irrilevanti: primo, non riguardano laccusata reclamante. Secondo, non era e non poteva essere il personale atteggiamento di un singolo agente che, in una ponderata e prudente valutazione delle circostanze, poteva ragionevolmente apparire atto a spogliare il chiaro testo di legge del suo inequivocabile significato: detto altrimenti, non era perché si era instaurato un buon rapporto fra un commesso ed un agente della Polizia comunale che la vendita di sacchetti odorosi nella consapevolezza che il loro contenuto veniva assunto come stupefacente diveniva lecito. Daltra parte, come già detto, non risulta o almeno la reclamante non lo afferma che al poliziotto in questione sia stato chiesto se potevano essere venduti sacchetti odorosi pur sapendo che chi li acquistava ne fumava il contenuto (o lo utilizzava quale tisana, v. DTF 14 giugno 2001, Corte di cassazione penale [inc. 6S.15/2001 vlc], consid. 3.b.aa).
Sulla data dinizio della vendita dei sacchetti profumati (istanza, cit., loc. cit.), sarà la Corte di merito a pronunciarsi, atteso che se non dovesse considerare provato linizio della vendita già a ottobre 1996, deciderà ovviamentein dubio pro reo. In altre parole, lonere della prova grava sulla pubblica accusa, che si assume il rischio di non poter provare uneventuale, pretesa vendita già da ottobre 1996.
b) La documentazione di polizia relativa al furto subito dal negozio di __________ nel gennaio 1999, così come la corrispondenza e gli accordi con lassicurazione, non sono atti ad apportare alcun elemento utile ai fini del presente giudizio: dallavvenuto risarcimento del danno subito non si può in alcun modo dedurre la liceità della vendita dei sacchetti odorosi, posto che non spettava allassicurazione valutare anticipatamente le modalità con le quali i sacchetti sottratti sarebbero stati venduti. Sarebbe come dire che se unassicurazione indennizza un negozio di bevande alcoliche vittima di un furto, ciò valga quale garanzia del fatto che là non si vendeva a minorenni.
c) Da ultimo, sia detto che le analisi del THC riportate nelledizione di novembre 1999 della rivista __________ non hanno alcun valore probatorio, non essendo dato di sapere come giustamente rileva il Procuratore Pubblico (v. decisione impugnata, cit., pto. 3 p. 2-3) da chi, dove, come e quando tali analisi siano state effettuate. Anche qui vale, comunque, che lonere di dimostrare lalto contenuto di THC rinvenuto nella canapa sequestrata nel negozio dellaccusata reclamante incombe alla pubblica accusa, e che il giudizio in proposito spetterà alla Corte di merito, chiamata a liberamente valutare le prove raccolte, segnatamente le analisi riportate nel rapporto dinchiesta.
7.
a) Precisando, ed in parte relativizzando, quanto esposto sopra (consid. 1a in fine), va detto che lassunzione di complementi di prova già in sede predibattimentale è imprescindibile unicamente qualora tali prove soddisfatte le condizioni suesposte (consid. 1a e 2) appaiano utili per formare il convincimento del magistrato inquirente. Se la loro utilità si limita allinfluenza che potranno eventualmente esercitare sulla decisione di merito della Corte, allora una loro assunzione preventiva non si impone. A meno che non si tratti di prove di impossibile produzione al pubblico dibattimento, oppure di prove che, se coronate da esito favorevole al richiedente, dovrebbero avere un influsso immediato già sulla decisione di spettanza del Procuratore Pubblico: si pensi, per la prima categoria, a una perizia su merce deperibile; e, per la seconda, alla verifica di un alibi assolutamente liberatorio.
8.
Quanto precede porta allintegrale reiezione del reclamo in oggetto, ciò che avviene con la presente decisione definitiva, e con conseguenza di tassa e spese giudiziarie a carico della reclamante soccombente.
* * *
Per i quali motivi,
viste le norme di legge menzionate nonché gli artt. 280 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPPe contrario
d e c i d e :
1.Il reclamo inoltrato in data 22/25 febbraio 2002 da __________ è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 250. e le spese giudiziarie di fr. 50., in tutto fr. 300., sono poste a carico della reclamante soccombente.
3.La presente decisione è definitiva.
4.Intimazione:
giudice Luca Marazzi