Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere laccusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dellistruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per questultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dellart. 189 CPP, inteso appunto tra laltro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. Giar 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. Giar 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. Giar 1093.93.5; 18 settembre 1998 in re G., inc. Giar 601.98.1 consid. 1a, in: Rep. 131 [1998] n. 122).
b) Se, in particolare per laccusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dellart. 29 cpv. 2 Cost. fed. (= art. 4 vCost. fed.; v. DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del fair trial ai sensi dellart. 6 CEDU (v.Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Non è dunque data violazione dellart. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v.Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. Giar 55.98.1 consid. 1; v. inoltre decisione 18 settembre 1998 in re G., inc. Giar 601.98.1 consid. 1b, in: Rep. 131 [1998] n. 122).
E. 2 Notoriamente, spetta al giudice del merito valutare nella sostanza le accuse mosse dal Procuratore Pubblico; decidere, in altre parole, se siano adempiuti gli elementi costitutivi delle fattispecie oggettiva e soggettiva del reato ipotizzato nellatto daccusa. Questo giudice deve astenersi da un tale esame, già solo per evitare di creare anche solo parvenza di possibile pregiudizio. Il suo compito si limita a valutare se la decisione del Procuratore Pubblico di rinunciare allassunzione di una determinata prova offerta adempia i requisiti esposti ai considerandi precedenti: in altre parole se, nellesercizio di un senzaltro ammissibile apprezzamento anticipato della prova offerta (v. in proposito la già citata decisione 18 settembre 1998 in re G., inc. Giar 601.98.1 consid. 2a, in: Rep. 131 [1998] n. 122 p. 369), il magistrato inquirente abbia a ragione maturato il convincimento che la prova medesima non era nuova, rilevante e pertinente per le future sue conclusioni.
E. 3 a) Il primo complemento proposto dallaccusato reclamante riguarda chiarimenti relativi alleffettivo quantitativo di canapa da lui acquistato in Svizzera interna, meglio a __________: a suo dire, in sunto, il quantitativo assunto come corretto dal magistrato inquirente, e che scaturirebbe dal rapporto 10 aprile 2000 della Polizia cantonale __________, sarebbe invece eccessivo. In particolare, sarebbe certo che la prima fornitura di kg. 16,5 di canapa non era destinata allaccusato reclamante (supra, consid. C).
a) Il Tribunale federale ha recentemente avuto occasione di pronunciarsi su un ricorso per cassazione proposto da una persona condannata in Ticino per infrazione alla LFStup., sulla base di fatti molto simili a quelli qui discussi: la ricorrente, infatti, a suo tempo commessa in un negozio di prodotti derivati dalla canapa, riteneva potersi avvalere dellerrore di diritto in virtù della presunta tolleranza dellautorità nei confronti di detta attività (v. sentenza 24 maggio 2002 della Corte di cassazione penale, inc. TF 6S.46/2002 MDE, consid. 3a).
b) LAlta Corte esordisce rammentando che la vendita di fiori di canapa (sacchetti odorosi) è punibile a norma dellart. 19 cfr. 1 LFStup. se lo scopo perseguito è quello di estrarre stupefacenti. Tale condizione è adempiuta se lagente sa che la canapa sarà usata come droga e, ciononostante, la vende accettando che sia utilizzata a tale scopo (DTF cit., consid. 2, con rinvio a DTF 126 IV 60 consid. 2, DTF 126 IV 198 consid. 2).
a) Laccusato reclamante pretende di avvalersi dellerrore di diritto, come già la ricorrente nella discussa sentenza del Tribunale federale. La massima autorità giudiziaria ha esaminato a fondo tale obiezione. Ha spiegato che primo requisito per lammissione dellerrore di diritto è che lagente abbia agito mentre si credeva in buona fede legittimato a farlo poiché ignorava che latto perpetrato fosse illecito o perseguibile, ma anzi abbia creduto di non fare alcunché dillecito (DTF cit., consid. 3.b.aa).
__________ si adopera alacremente al fine di rendere plausibile che egli abbia volontariamente rinunciato a vendere sacchetti profumati non appena avuti dubbi circa la liceità del suo agire, e ciò già sei mesi prima dellintervento della magistratura, dopo aver acquisito le informazioni del caso (v., ad es., reclamo, cit., pto. 5 p. 5). Numerosi indizi portano a divergente conclusione: le dichiarazioni di __________, già sua dipendente, compagna e consocia in __________; la sua dipendenza dai derivati della canapa (v. verbale MP cit., p. 4-6; verbale di polizia 11 maggio 2000, cit., p. 8), e dunque la sua perfetta conoscenza di tutti gli usi possibili per i fiori di canapa, senzaltro ulteriormente approfondita grazie alle informazioni acquisite grazie alla sua appartenenza al comitato del Coordinamento svizzero della canapa, ovvero lassociazione professionale del settore, e la presidenza dellAssociazione Canapai Ticinesi (v. verbale di polizia 11 maggio 2000, cit., p. 8). Starà, in ogni caso, alla Corte di merito pronunciarsi definitivamente in proposito.
b) Anche se soddisfatto, questo primo requisito, da solo, comunque non basterebbe. Nella mente dellagente devono aggiungersi ragioni sufficienti per credere di agire nella legalità: espresso negativamente, il reo non deve aver mancato allobbligo (imposto dalle circostanze nonché dalla sua situazione personale) di assicurarsi che aveva il diritto di agire come ha fatto. Questultima condizione non è soddisfatta se lagente ha effettivamente dubitato, o avrebbe dovuto dubitare, della liceità del suo comportamento, e ciononostante non ha preso le dovute precauzioni (DTF cit., consid. 3.b.bb).
Anche se, per ipotesi, il reclamante avesse positivamente creduto di agire nel rispetto della legalità, non potrebbe pretendere di non aver avuto motivi di sospettare che fosse in errore, né di aver posto in atto le verifiche che si imponevano, considerata la sua situazione personale. Il carattere illecito del suo agire era notorio (DTF cit., consid. 4a, con rinvio aGuido Corti, Canapa e canapai fra legalità e illegalità, in: RDAT II 1999, p. 377 ss.), e, già ben prima dellottobre 1999, quasi quotidianamente oggetto di articoli sui giornali.
La situazione personale del reclamante, poi, è qui tale da assolutamente non giustificare la mancata tempestiva acquisizione delle informazioni che si imponevano (v. verbale MP, cit., p. 7): __________ non era semplice commesso, come nel caso discusso dal Tribunale federale, ma aveva messo in piedi personalmente prima il negozio di __________, poi quello di __________, dopo essersi bene informato sui prodotti e gli sbocchi professionali (verbale di polizia 11 maggio 2000, cit., p. 2). La sua partecipazione al più alto livello al lavoro delle organizzazioni professionali svizzera e ticinese impone di considerarlo una delle persone meglio informate del Cantone su potenzialità e rischi del commercio di canapa (verosimilmente, è questo che il Procuratore Pubblico voleva esprimere al penultimo capoverso del pto. 5 della decisione impugnata, cit., p. 4 con buona pace per le polemiche puntualizzazioni della difesa, v. reclamo, cit., pto. 5 p. 5), e la sua ammessa dipendenza dai derivati stupefacenti dalla canapa ne faceva un esperto anche in tema di utilizzo illecito.
c) Laccusato reclamante, a suffragio della propria tesi difensiva, si concentra sulla tolleranza dimostrata in passato nei confronti della sua attività, anche da parte dellautorità di polizia. Lobiezione non è nuova: già vi aveva fatto capo la ricorrente nella citata sentenza del Tribunale federale. Questultimo, in proposito (DTF cit., consid. 4b), spiega la pretesa passività delle autorità inquirenti con la difficoltà di distinguere, per loro, fra attività lecita ed illecita svolta nei singoli negozi, e di apportare la prova dellutilizzazione illegale della canapa: ma tale pretesa tolleranza non poteva apparire determinante, proprio perché non riguardava lattività indubitabilmente illecita svolta in quei negozi. Daltra parte, aggiunge il Tribunale federale, bastava che laccusato verificasse la sua posizione con lautorità competente ovviamente, ponendo la giusta domanda circa la liceità della vendita di sacchetti odorosi nella consapevolezza che il loro contenuto veniva utilizzato quale stupefacente, e non limitandosi a vaghe informazioni su altra merce altrettanto manifestamente innocua. Ma ciò, pare, non è avvenuto: significativamente, quando la polizia gli aveva chiesto una lista dei prodotti venduti, __________ si era ben guardato dallindicare canapa quale sostanza da fumare (v. verbale MP, cit., p. 6).
E. 6 a) Giusto qui si inserisce la questione dei tre complementi di prova, asseritamente proposti proprio per avvalorare la tesi dellerrore di diritto. Tramite essi, laccusato reclamante vuole in particolare dimostrare la tolleranza dimostrata da un determinato agente della Polizia comunale (e dallautorità di polizia in generale) nei confronti dellattività del negozio di __________, derivando da ciò lesistenza di motivi atti a confortarlo nellidea che la vendita di sacchetti profumati alla canapa fosse lecita (reclamo, cit., pto. 5 p. 5).
b) La tesi difensiva è insostenibile, per diverse ragioni. In primo luogo, come dimostrato ai considerandi precedenti, linsieme delle circostanze di fatto del caso concreto portano ad escludere già che laccusato fosse ignaro dellutilizzo preponderante quale stupefacente che gli acquirenti facevano del contenuto dei sacchetti odorosi (supra, consid. 4c). Secondariamente, lilliceità della vendita di canapa ad uso quale stupefacente era più che notoria (supra, consid. 5b); confusione, se cera, era stata sfruttata ad arte dai gestori dei negozi di canapa, che avevano affiancato prodotti leciti a prodotti atti ad utilizzo proibito (in realtà quale alibi, vista la modesta incidenza che lattività lecita aveva sul fatturato dei loro negozi, v. ad es. verbale MP __________ 18 maggio 2000, cit., p. 3; verbale MP __________, inc. MP doc. 27, p. 2). Dunque, le prove proposte non potrebbero in alcun modo sovvertire le conclusioni alle quali, sulla scorta degli altri elementi di giudizio già allincarto, si deve comunque giungere.
E. 7 Abbondanzialmente, sia anche detto che le prove proposte, oltre che inadatte a modificare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, sono pure prese singolarmente inconferenti.
a) Nella misura in cui laudizione del teste __________ appare finalizzata a chiarire i rapporti tra il negozio e la Polizia comunale/cantonale di __________ (reclamo, cit., pto. 5 p. 5), con particolare riferimento alle visite di un non meglio specificato agente della Polizia comunale di __________, va detto che qualsiasi siano i rapporti che questi aveva instaurato con il commesso, essi sono del tutto irrilevanti: primo, non riguardano laccusato reclamante. Secondo, non era e non poteva essere il personale atteggiamento di un singolo agente che, in una ponderata e prudente valutazione delle circostanze, poteva ragionevolmente apparire atto a spogliare il chiaro testo di legge del suo inequivocabile significato: detto altrimenti, non era perché si era instaurato un buon rapporto fra un commesso ed un agente della Polizia comunale che la vendita di sacchetti odorosi nella consapevolezza che il loro contenuto veniva assunto come stupefacente diveniva lecito. Daltra parte, come già detto (supra, consid. 5c in fine), né al poliziotto in questione né ad altri è stato chiesto se potevano essere venduti sacchetti odorosi pur sapendo che chi li acquistava ne fumava il contenuto (o lo utilizzava quale tisana, v. DTF 14 giugno 2001, Corte di cassazione penale [inc. 6S.15/2001 vlc], consid. 3.b.aa).
b) La documentazione di polizia relativa al furto subito dal negozio di __________ nel gennaio 1999, così come la corrispondenza e gli accordi con lassicurazione, non sono atti ad apportare alcun elemento utile ai fini del presente giudizio: dallavvenuto risarcimento del danno subito non si può in alcun modo dedurre la liceità della vendita dei sacchetti odorosi, posto che non spettava allassicurazione valutare anticipatamente le modalità con le quali i sacchetti sottratti sarebbero stati venduti. Sarebbe come dire che se unassicurazione indennizza un negozio di bevande alcoliche vittima di un furto, ciò valga quale garanzia del fatto che là non si vendeva a minorenni.
c) Da ultimo, sia detto che le analisi del THC riportate nelledizione di novembre 1999 della rivista __________ non hanno alcun valore probatorio, non essendo dato di sapere come giustamente rileva il Procuratore Pubblico (v. decisione impugnata, cit., pto. 4 p. 4) da chi, dove, come e quando tali analisi siano state effettuate. Anche qui vale, comunque, che lonere di dimostrare lalto contenuto di THC rinvenuto nella canapa sequestrata nel negozio dellaccusata reclamante incombe alla pubblica accusa, e che il giudizio in proposito spetterà alla Corte di merito, chiamata a liberamente valutare le prove raccolte, segnatamente le analisi riportate nel rapporto dinchiesta.
E. 8 a) Precisando, ed in parte relativizzando, quanto esposto sopra (consid. 1a in fine), va detto che lassunzione di complementi di prova già in sede predibattimentale è imprescindibile unicamente qualora tali prove soddisfatte le condizioni suesposte (consid. 1a e 2) appaiano utili per formare il convincimento del magistrato inquirente. Se la loro utilità si limita allinfluenza che potranno eventualmente esercitare sulla decisione di merito della Corte, allora una loro assunzione preventiva non si impone. A meno che non si tratti di prove di impossibile produzione al pubblico dibattimento, oppure di prove che, se coronate da esito favorevole al richiedente, dovrebbero avere un influsso immediato già sulla decisione di spettanza del Procuratore Pubblico: si pensi, per la prima categoria, a una perizia su merce deperibile; e, per la seconda, alla verifica di un alibi assolutamente liberatorio.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N. 292.2000.4 LM Lugano, 15 novembre 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Luca Marazzi
sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 1/4 marzo 2002 da
____________________(difeso dallavv. __________)
avverso la decisione 11/19 febbraio 2002, con la quale ilProcuratore Pubblicoavv. Arturo Garzoni ha integralmente respinto unistanza di complementi istruttori proposti nellambito del procedimento condotto contro il reclamante per titolo di infrazione alla LFStup.;
viste le osservazioni 8 marzo 2002 del Procuratore Pubblico, e preso atto che il medesimo postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
letti ed esaminati gli atti formanti linc. MP __________;
ritenuto
in fatto:
A.
__________ e __________ sono titolari della ditta __________ con sede a __________ e con un ulteriore negozio a __________. La ditta, dedita al commercio di prodotti derivati dalla canapa, è saltata agli occhi degli inquirenti del Cantone __________ per aver acquistato ingenti quantitativi di canapa da persone sottoposte ad inchiesta in quel Cantone. Lautorità inquirente ticinese, attivatasi su segnalazione della polizia __________, ha proceduto allarresto dei due summenzionati in data 11 maggio 2000 (v. rapporto darresto 11 maggio 2002, inc. Giar 293.2000.1 doc. 2). Il giorno successivo, questo giudice ha confermato larresto, con contestuale intimazione delle rispettive promozioni daccusa (per il qui reclamante, v. inc. Giar 292.2000.1 docc. 3, risp. 1), per entrambi gli accusati estese a verbale MP 18 maggio 2000 (allinc. MP, docc. 27 e 28) ai titoli di infrazione aggravata e contravvenzione alla LFStup.
B.
Listruttoria formale ha seguito il suo corso, ed in data 13 luglio 2000 è sfociata nel deposito atti (inc. MP doc. 40). In quellambito, laccusato reclamante ha proposto (v. istanza 10 agosto 2000, inc. MP doc. 47) cinque complementi di prova: laudizione dei fornitori, dei dettaglianti e dei responsabili di un altro negozio di derivati della canapa in merito ai quantitativi di canapa fornita a __________ (loc. cit., pto. 1 p. 1-2); diverse audizioni su cosa veniva realmente prodotto presso __________ (loc. cit., pto. 3 p. 2); laudizione di un precedente dipendente sui suoi rapporti con la Polizia cantonale/comunale di __________ (loc. cit., pto. 5 p. 3); lacquisizione degli atti relativi ad un furto commesso ai danni del negozio di __________ (loc. cit., pto. 6 p. 3), infine lacquisizione di un servizio giornalistico sui canapai ticinesi, fra i quali il negozio __________ di __________ (loc. cit., pto. 4 p. 3). Ha chiesto inoltre la traduzione del rapporto del Giudice istruttore di __________ e di alcune pagine del rapporto della Polizia cantonale di quel Cantone (loc. cit., pto. 2 p. 2).
Con la decisione qui impugnata, il magistrato inquirente ha respinto le cinque prove richieste, in quanto tutte irrilevanti, e semmai di facile produzione in sede dibattimentale (decisione impugnata 11 febbraio 2002, inc. MP doc. 55,passim). Uneventuale traduzione della documentazione redatta in lingua tedesca dovrebbe essere semmai richiesta e pagata direttamente dallaccusato reclamante (ibid.).
C.
In sede di reclamo (inc. Giar 292.2000.4 doc. 1), __________ ribadisce la necessità di sentire fornitori ed acquirenti di canapa al fine di stabilire il quantitativo acquistato da __________, essendo in particolare certo che la prima fornitura di 16,5 Kg di canapa era destinata, in buona parte, al canapaio __________ e non al signor __________ (loc. cit., pto. 2 p. 3). Lacquisizione del numero di novembre 1999 de __________ servirebbe essenzialmente per verificare lattendibilità delle analisi eseguite e quindi anche la possibilità di risalire al laboratorio che ha effettuato le analisi (loc. cit., pto. 4 p. 5). Laudizione del teste __________ dovrebbe confermare che i rapporti del negozio di __________ con la Polizia comunale/cantonale di quel Comune abbiano confortato il signor __________ nellidea che la vendita di sacchetti profumati alla canapa fosse lecita (loc. cit., pto. 5 p. 5); lesclusione di tale prova sarebbe il frutto di unerrata valutazione anticipata della stessa (ibid.). E la medesima argomentazione viene fornita a suffragio della richiesta di acquisizione degli atti di polizia relativi al furto subito dal negozio di __________ nel gennaio 1999 (loc. cit., pto. 6 p. 6). Da ultimo, il rifiuto del Procuratore Pubblico di procedere alla traduzione italiana di documenti in tedesco lederebbe i diritti costituzionali del reclamante, ed in particolare il suo diritto di essere sentito (loc. cit., pto. 3 p. 4). Non ripropone, invece, la richiesta di cui al pto. 3 delloriginaria istanza, relativa ad audizioni su cosa veniva realmente prodotto presso __________.
D.
Il Procuratore Pubblico, dal canto suo (v. osservazioni 8 marzo 2002, inc. Giar 292.2000.4 doc. 4), ribadite le motivazioni proposte in sede di decisione impugnata, vi aggiunge dettagliata discussione sul perché, a suo modo di vedere, sia non solo improponibile, ma pure temerario (loc. cit., p. 4), da parte dellaccusato reclamante, appellarsi allerrore di fatto, ma anche allerrore di diritto (ibid.).
Considerando
in diritto:
1.
a) Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dellistruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere laccusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dellistruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per questultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dellart. 189 CPP, inteso appunto tra laltro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. Giar 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. Giar 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. Giar 1093.93.5; 18 settembre 1998 in re G., inc. Giar 601.98.1 consid. 1a, in: Rep. 131 [1998] n. 122).
b) Se, in particolare per laccusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dellart. 29 cpv. 2 Cost. fed. (= art. 4 vCost. fed.; v. DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del fair trial ai sensi dellart. 6 CEDU (v.Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Non è dunque data violazione dellart. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v.Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. Giar 55.98.1 consid. 1; v. inoltre decisione 18 settembre 1998 in re G., inc. Giar 601.98.1 consid. 1b, in: Rep. 131 [1998] n. 122).
2.
Notoriamente, spetta al giudice del merito valutare nella sostanza le accuse mosse dal Procuratore Pubblico; decidere, in altre parole, se siano adempiuti gli elementi costitutivi delle fattispecie oggettiva e soggettiva del reato ipotizzato nellatto daccusa. Questo giudice deve astenersi da un tale esame, già solo per evitare di creare anche solo parvenza di possibile pregiudizio. Il suo compito si limita a valutare se la decisione del Procuratore Pubblico di rinunciare allassunzione di una determinata prova offerta adempia i requisiti esposti ai considerandi precedenti: in altre parole se, nellesercizio di un senzaltro ammissibile apprezzamento anticipato della prova offerta (v. in proposito la già citata decisione 18 settembre 1998 in re G., inc. Giar 601.98.1 consid. 2a, in: Rep. 131 [1998] n. 122 p. 369), il magistrato inquirente abbia a ragione maturato il convincimento che la prova medesima non era nuova, rilevante e pertinente per le future sue conclusioni.
3.
a) Il primo complemento proposto dallaccusato reclamante riguarda chiarimenti relativi alleffettivo quantitativo di canapa da lui acquistato in Svizzera interna, meglio a __________: a suo dire, in sunto, il quantitativo assunto come corretto dal magistrato inquirente, e che scaturirebbe dal rapporto 10 aprile 2000 della Polizia cantonale __________, sarebbe invece eccessivo. In particolare, sarebbe certo che la prima fornitura di kg. 16,5 di canapa non era destinata allaccusato reclamante (supra, consid. C).
a) Il Tribunale federale ha recentemente avuto occasione di pronunciarsi su un ricorso per cassazione proposto da una persona condannata in Ticino per infrazione alla LFStup., sulla base di fatti molto simili a quelli qui discussi: la ricorrente, infatti, a suo tempo commessa in un negozio di prodotti derivati dalla canapa, riteneva potersi avvalere dellerrore di diritto in virtù della presunta tolleranza dellautorità nei confronti di detta attività (v. sentenza 24 maggio 2002 della Corte di cassazione penale, inc. TF 6S.46/2002 MDE, consid. 3a).
b) LAlta Corte esordisce rammentando che la vendita di fiori di canapa (sacchetti odorosi) è punibile a norma dellart. 19 cfr. 1 LFStup. se lo scopo perseguito è quello di estrarre stupefacenti. Tale condizione è adempiuta se lagente sa che la canapa sarà usata come droga e, ciononostante, la vende accettando che sia utilizzata a tale scopo (DTF cit., consid. 2, con rinvio a DTF 126 IV 60 consid. 2, DTF 126 IV 198 consid. 2).
a) Laccusato reclamante pretende di avvalersi dellerrore di diritto, come già la ricorrente nella discussa sentenza del Tribunale federale. La massima autorità giudiziaria ha esaminato a fondo tale obiezione. Ha spiegato che primo requisito per lammissione dellerrore di diritto è che lagente abbia agito mentre si credeva in buona fede legittimato a farlo poiché ignorava che latto perpetrato fosse illecito o perseguibile, ma anzi abbia creduto di non fare alcunché dillecito (DTF cit., consid. 3.b.aa).
__________ si adopera alacremente al fine di rendere plausibile che egli abbia volontariamente rinunciato a vendere sacchetti profumati non appena avuti dubbi circa la liceità del suo agire, e ciò già sei mesi prima dellintervento della magistratura, dopo aver acquisito le informazioni del caso (v., ad es., reclamo, cit., pto. 5 p. 5). Numerosi indizi portano a divergente conclusione: le dichiarazioni di __________, già sua dipendente, compagna e consocia in __________; la sua dipendenza dai derivati della canapa (v. verbale MP cit., p. 4-6; verbale di polizia 11 maggio 2000, cit., p. 8), e dunque la sua perfetta conoscenza di tutti gli usi possibili per i fiori di canapa, senzaltro ulteriormente approfondita grazie alle informazioni acquisite grazie alla sua appartenenza al comitato del Coordinamento svizzero della canapa, ovvero lassociazione professionale del settore, e la presidenza dellAssociazione Canapai Ticinesi (v. verbale di polizia 11 maggio 2000, cit., p. 8). Starà, in ogni caso, alla Corte di merito pronunciarsi definitivamente in proposito.
b) Anche se soddisfatto, questo primo requisito, da solo, comunque non basterebbe. Nella mente dellagente devono aggiungersi ragioni sufficienti per credere di agire nella legalità: espresso negativamente, il reo non deve aver mancato allobbligo (imposto dalle circostanze nonché dalla sua situazione personale) di assicurarsi che aveva il diritto di agire come ha fatto. Questultima condizione non è soddisfatta se lagente ha effettivamente dubitato, o avrebbe dovuto dubitare, della liceità del suo comportamento, e ciononostante non ha preso le dovute precauzioni (DTF cit., consid. 3.b.bb).
Anche se, per ipotesi, il reclamante avesse positivamente creduto di agire nel rispetto della legalità, non potrebbe pretendere di non aver avuto motivi di sospettare che fosse in errore, né di aver posto in atto le verifiche che si imponevano, considerata la sua situazione personale. Il carattere illecito del suo agire era notorio (DTF cit., consid. 4a, con rinvio aGuido Corti, Canapa e canapai fra legalità e illegalità, in: RDAT II 1999, p. 377 ss.), e, già ben prima dellottobre 1999, quasi quotidianamente oggetto di articoli sui giornali.
La situazione personale del reclamante, poi, è qui tale da assolutamente non giustificare la mancata tempestiva acquisizione delle informazioni che si imponevano (v. verbale MP, cit., p. 7): __________ non era semplice commesso, come nel caso discusso dal Tribunale federale, ma aveva messo in piedi personalmente prima il negozio di __________, poi quello di __________, dopo essersi bene informato sui prodotti e gli sbocchi professionali (verbale di polizia 11 maggio 2000, cit., p. 2). La sua partecipazione al più alto livello al lavoro delle organizzazioni professionali svizzera e ticinese impone di considerarlo una delle persone meglio informate del Cantone su potenzialità e rischi del commercio di canapa (verosimilmente, è questo che il Procuratore Pubblico voleva esprimere al penultimo capoverso del pto. 5 della decisione impugnata, cit., p. 4 con buona pace per le polemiche puntualizzazioni della difesa, v. reclamo, cit., pto. 5 p. 5), e la sua ammessa dipendenza dai derivati stupefacenti dalla canapa ne faceva un esperto anche in tema di utilizzo illecito.
c) Laccusato reclamante, a suffragio della propria tesi difensiva, si concentra sulla tolleranza dimostrata in passato nei confronti della sua attività, anche da parte dellautorità di polizia. Lobiezione non è nuova: già vi aveva fatto capo la ricorrente nella citata sentenza del Tribunale federale. Questultimo, in proposito (DTF cit., consid. 4b), spiega la pretesa passività delle autorità inquirenti con la difficoltà di distinguere, per loro, fra attività lecita ed illecita svolta nei singoli negozi, e di apportare la prova dellutilizzazione illegale della canapa: ma tale pretesa tolleranza non poteva apparire determinante, proprio perché non riguardava lattività indubitabilmente illecita svolta in quei negozi. Daltra parte, aggiunge il Tribunale federale, bastava che laccusato verificasse la sua posizione con lautorità competente ovviamente, ponendo la giusta domanda circa la liceità della vendita di sacchetti odorosi nella consapevolezza che il loro contenuto veniva utilizzato quale stupefacente, e non limitandosi a vaghe informazioni su altra merce altrettanto manifestamente innocua. Ma ciò, pare, non è avvenuto: significativamente, quando la polizia gli aveva chiesto una lista dei prodotti venduti, __________ si era ben guardato dallindicare canapa quale sostanza da fumare (v. verbale MP, cit., p. 6).
6.
a) Giusto qui si inserisce la questione dei tre complementi di prova, asseritamente proposti proprio per avvalorare la tesi dellerrore di diritto. Tramite essi, laccusato reclamante vuole in particolare dimostrare la tolleranza dimostrata da un determinato agente della Polizia comunale (e dallautorità di polizia in generale) nei confronti dellattività del negozio di __________, derivando da ciò lesistenza di motivi atti a confortarlo nellidea che la vendita di sacchetti profumati alla canapa fosse lecita (reclamo, cit., pto. 5 p. 5).
b) La tesi difensiva è insostenibile, per diverse ragioni. In primo luogo, come dimostrato ai considerandi precedenti, linsieme delle circostanze di fatto del caso concreto portano ad escludere già che laccusato fosse ignaro dellutilizzo preponderante quale stupefacente che gli acquirenti facevano del contenuto dei sacchetti odorosi (supra, consid. 4c). Secondariamente, lilliceità della vendita di canapa ad uso quale stupefacente era più che notoria (supra, consid. 5b); confusione, se cera, era stata sfruttata ad arte dai gestori dei negozi di canapa, che avevano affiancato prodotti leciti a prodotti atti ad utilizzo proibito (in realtà quale alibi, vista la modesta incidenza che lattività lecita aveva sul fatturato dei loro negozi, v. ad es. verbale MP __________ 18 maggio 2000, cit., p. 3; verbale MP __________, inc. MP doc. 27, p. 2). Dunque, le prove proposte non potrebbero in alcun modo sovvertire le conclusioni alle quali, sulla scorta degli altri elementi di giudizio già allincarto, si deve comunque giungere.
7.
Abbondanzialmente, sia anche detto che le prove proposte, oltre che inadatte a modificare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, sono pure prese singolarmente inconferenti.
a) Nella misura in cui laudizione del teste __________ appare finalizzata a chiarire i rapporti tra il negozio e la Polizia comunale/cantonale di __________ (reclamo, cit., pto. 5 p. 5), con particolare riferimento alle visite di un non meglio specificato agente della Polizia comunale di __________, va detto che qualsiasi siano i rapporti che questi aveva instaurato con il commesso, essi sono del tutto irrilevanti: primo, non riguardano laccusato reclamante. Secondo, non era e non poteva essere il personale atteggiamento di un singolo agente che, in una ponderata e prudente valutazione delle circostanze, poteva ragionevolmente apparire atto a spogliare il chiaro testo di legge del suo inequivocabile significato: detto altrimenti, non era perché si era instaurato un buon rapporto fra un commesso ed un agente della Polizia comunale che la vendita di sacchetti odorosi nella consapevolezza che il loro contenuto veniva assunto come stupefacente diveniva lecito. Daltra parte, come già detto (supra, consid. 5c in fine), né al poliziotto in questione né ad altri è stato chiesto se potevano essere venduti sacchetti odorosi pur sapendo che chi li acquistava ne fumava il contenuto (o lo utilizzava quale tisana, v. DTF 14 giugno 2001, Corte di cassazione penale [inc. 6S.15/2001 vlc], consid. 3.b.aa).
b) La documentazione di polizia relativa al furto subito dal negozio di __________ nel gennaio 1999, così come la corrispondenza e gli accordi con lassicurazione, non sono atti ad apportare alcun elemento utile ai fini del presente giudizio: dallavvenuto risarcimento del danno subito non si può in alcun modo dedurre la liceità della vendita dei sacchetti odorosi, posto che non spettava allassicurazione valutare anticipatamente le modalità con le quali i sacchetti sottratti sarebbero stati venduti. Sarebbe come dire che se unassicurazione indennizza un negozio di bevande alcoliche vittima di un furto, ciò valga quale garanzia del fatto che là non si vendeva a minorenni.
c) Da ultimo, sia detto che le analisi del THC riportate nelledizione di novembre 1999 della rivista __________ non hanno alcun valore probatorio, non essendo dato di sapere come giustamente rileva il Procuratore Pubblico (v. decisione impugnata, cit., pto. 4 p. 4) da chi, dove, come e quando tali analisi siano state effettuate. Anche qui vale, comunque, che lonere di dimostrare lalto contenuto di THC rinvenuto nella canapa sequestrata nel negozio dellaccusata reclamante incombe alla pubblica accusa, e che il giudizio in proposito spetterà alla Corte di merito, chiamata a liberamente valutare le prove raccolte, segnatamente le analisi riportate nel rapporto dinchiesta.
8.
a) Precisando, ed in parte relativizzando, quanto esposto sopra (consid. 1a in fine), va detto che lassunzione di complementi di prova già in sede predibattimentale è imprescindibile unicamente qualora tali prove soddisfatte le condizioni suesposte (consid. 1a e 2) appaiano utili per formare il convincimento del magistrato inquirente. Se la loro utilità si limita allinfluenza che potranno eventualmente esercitare sulla decisione di merito della Corte, allora una loro assunzione preventiva non si impone. A meno che non si tratti di prove di impossibile produzione al pubblico dibattimento, oppure di prove che, se coronate da esito favorevole al richiedente, dovrebbero avere un influsso immediato già sulla decisione di spettanza del Procuratore Pubblico: si pensi, per la prima categoria, a una perizia su merce deperibile; e, per la seconda, alla verifica di un alibi assolutamente liberatorio.