Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.
INC.2006.52005
Lugano
18 gennaio 2007
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata in data 11 gennaio 2007 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo 15 gennaio 2007 dal
Procuratore pubblico Marco Villa
preso atto delle osservazioni 16 gennaio 2007 della difesa;
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
__________ è in stato arrestato (in flagranza) il 19 novembre 2006 con contestuale promozione dell'accusa per i reati di mancata rispettivamente tentata violenza carnale, coazione sessuale e coazione ai danni di __________, fatti avvenuti la notte tra il 18 ed il 19 novembre 2006 in due stanze del __________ di __________ (doc. 1 inc. GIAR 520.2006.1).
L'arresto è stato confermato il giorno successivo da questo giudice ritenuti presenti, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di pericolo di fuga, bisogni dell'inchiesta e pericolo di collusione/inquinamento delle prove (doc. 3 inc. GIAR 520.2006.1).
Successivamente nei confronti di __________ il Procuratore pubblico ha promosso l'accusa anche per titolo di ripetuta circolazione senza licenza di condurre e contravvenzione alla LDDS.
2.
Con l'istanza qui in discussione __________ chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria. La difesa, dopo aver rilevato che l'ultimo atto istruttorio risalirebbe al 5 dicembre 2006, ritiene che, così stando le cose, l'esclusiva esistenza di asserito pericolo di fuga non potrebbe giustificare il perdurare della carcerazione preventiva, potendosi del resto ovviare a tale pericolo"tramite altri provvedimenti meno incisivi".Inoltre,"il perdurare del procedimento potrebbe addirittura essere maggiore alla durata della pena che potrebbe essere comminata, posto che il mio cliente contesta ogni addebito".
In sostanza i principi di proporzionalità e celerità si opporrebbero al mantenimento della detenzione preventiva.
3.
Di parere diverso il magistrato inquirente che ha preavvisato negativamente l'istanza. Riassunti gli indizi di reato, evidenzia l'esistenza oltre che di concreto pericolo di fuga anche di bisogni dell'istruzione - dovendosi ancora procedere alla contestazione all'accusato del suo verbale di polizia 11 gennaio 2007, di quello della vittima del 30 dicembre 2006 e di quelli dei due asilanti (__________e __________) da lui citati nel verbale di confronto 5 dicembre 2007 ed essendo ancora in attesa del rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria che dovrebbe essere trasmesso a breve - e pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, rilevato inoltre che, contrariamente a quanto asserito dall'istante, l'ultimo atto istruttorio non risale al 5 dicembre 2006 e che i principi di proporzionalità e celerità sarebbero rispettati.
4.
Con osservazioni 16 gennaio 2007 la difesa si riconferma nella primitiva istanza. Innanzitutto la difesa rileva di aver analizzato l'incarto del Ministero pubblico il 9 gennaio 2007 e che dallo stesso non risultavano atti istruttori posteriori al 5 dicembre 2006 e non facevano parte dell'incarto i verbali dei testi __________ e __________ e quello di __________ (30.12.2006). La difesa avrebbe appreso l'esistenza di detti verbali e di quello di polizia 11 gennaio 2007 dell'accusato dal preavviso 16 gennaio 2007, ciò malgrado il Procuratore pubblico con decisione 22 dicembre 2006 avesse concesso accesso completo agli atti. In tal modo il magistrato inquirente avrebbe violato il principio del contraddittorio e del diritto di essere sentito di __________. Vi sarebbe pure una violazione del principio di celerità, in quanto il magistrato inquirente avrebbe potuto procedere alla conferme e alle contestazioni dei verbali dei testi anche prima della consegna della trascrizione (5 gennaio 2007) del verbale di confronto videoregistrato 5 dicembre 2006, anziché indire il verbale al 16 gennaio 2007.
Dopo aver contestato l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, il difensore evidenzia che non vi sarebbero più accertamenti istruttori la cui collezione potrebbe essere compromessa dall'istante, rilevato inoltre che __________ è stata nel frattempo allontanata dalla __________. Neppure sarebbe dato un concreto pericolo di fuga: __________ non avrebbe infatti alcun motivo per lasciare la __________, perlomeno fino alla fine della procedura per la richiesta dell'asilo; del resto, anche nella denegata ipotesi di condanna, si tratterebbe comunque, vista"diagnosi positiva,"di sanzione penale non da espiare. In ogni caso al pericolo di fuga si potrebbe ovviare tramite l'adozione di misure sostitutive, quali l'obbligo per l'istante di presentarsi quotidianamente al posto di Polizia. In conclusione il mantenimento della carcerazione preventiva sarebbe contrario al principio di proporzionalità.
Come previsto, il 16 gennaio 2007 il magistrato inquirente ha proceduto ad un ulteriore interrogatorio di __________, nel corso del quale egli ha confermato il verbale di polizia 11 gennaio 2007, rispettivamente gli sono state contestate le dichiarazioni rese dai testi __________ e __________ e di __________ nei rispettivi verbali di polizia.
A seguito di quanto emerso nel corso del suddetto verbale il Procuratore pubblico il giorno stesso ha disposto ulteriori atti istruttori, e meglio, ha chiesto al centro __________ di fornire un rapporto su eventuali programmi di sostegno messi in atto per risolvere il problema di abuso di sostanze alcoliche da parte di __________, al __________ un rapporto sulla situazione medico psicologica dell'istante, all'__________ un breve rapporto in relazione ad una visita cui sarebbe stato sottoposto __________ nel corso del 2006 ed infine alla __________ l'edizione delle ricevute emesse a nome __________ (ciò in relazione alla violazione dell'art. 23 cpv. 6 LDDS).
Detti atti sono stati consegnati a questo ufficio il 17 gennaio 2007.
5.
L'istanza, presentata dall'accusato detenuto, è ricevibile in ordine.
Ricevuta dal Ministero pubblico in data 11 gennaio 2007 è stata recapitata brevi manu a questo ufficio unitamente all'incarto il 15 gennaio 2007, nel rispetto dei termini di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP.
6.
Se è vero che, nel frattempo, in occasione del verbale 16 gennaio 2007 la difesa e l'istante hanno preso visione dei tre verbali (due testi e vittima) che, a quanto pare, non erano parte integrante dell'inc. MP al momento in cui è stato visionato dalla difesa, per cui la questione è di fatto superata, occorre comunque ricordare e precisare a futura memoria quanto segue.
In diritto, questo ufficio ha già avuto modo di precisare, più volte, che:
"Lart. 60 cpv. 2 CPP dispone che il difensore nellambito della sua partecipazione allistruttoria formale può sempre prendere conoscenza degli atti e dei documenti e dei documenti e riceverne copia, ove necessario al patrocinio e salvo contrarie esigenze di inchiesta.
Quindi, secondo lo spirito informatore della revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (la corrispondente norma era l'art. 61 c cpv. 2), di principio partecipazione e conoscenza sono prioritari rispetto al segreto delle indagini, ammissibile solo quando sia necessaria preminente tutela di interessi pubblici e privati, da apprezzare nel rispetto della proporzionalità. Peraltro diritto in discussione è garantito dallart. 4 Cost. fed. (ndr: ora art. 29 cpv. 2 CF), in quanto corollario del diritto di essere sentito, ritenuto che solo conoscendo gli indizi su cui si fonda laccusa è possibile alla difesa di prendere posizione ed eventualmente controbatterli convenientemente: e ciò vale segnatamente in caso di detenzione preventiva dellaccusato, come vogliono gli art. 5 § 2,3 e 4 CEDU (v. sentenza della Camera dei ricorsi penali 21 settembre 1994 in re M. P., CRP 293/94, e riferimenti; sentenza 8 dicembre 1994 consid. 2b della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale in re M. A., 1P.669/1994 e riferimenti, in particolare DTF 119 Ia 138 consid. 2b, 115 Ia 302 consid. 5a). Se infatti la consultazione degli atti del procedimento costituisce lovvia premessa del diritto di esprimersi e di esporre le proprie ragioni, in questo contesto laccusato arrestato acquisisce la conoscenza degli elementi a carico rispettivamente legittimanti la privazione della libertà e di quelli a discarico e favorevoli alla revoca del provvedimento restrittivo, il tutto sempre a garanzia del principio della parità delle armi (sentenza TF citata e riferimenti, tra i quali DTF 116 Ia 300 consid. 4a, 115 Ia 303 consid. 5b), oltre evidentemente a poter attivamente esercitare le propria difesa.
Di certo, come previsto dalla norma in discussione e come riconosciuto dalla citata giurisprudenza (v. anche REP 1998, pag. 328, n. 100), il diritto per laccusato e per il suo difensore non è assoluto, ma può essere limitato a tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti, ritenuto in ogni modo ed in caso di arresto laccesso agli atti essenziali. Si aggiunge che le contrarie esigenze di inchiesta, quale eccezione al principio della piena partecipazione, potranno essere sempre meno fatte valere nel decorso dellistruttoria (v. sopra sub 3.3)."
(GIAR 31 agosto 2000, 377.2000.6)
Inoltre, e con riferimento ai principi indicati (applicabili anche all'accusato e non solo al difensore - cfr. art 57 CPP) si deduce (meglio, si deve dedurre):
" che l'istruttoria non può essere condotta segretamente nei confronti dell'accusato, che il diritto d'accesso agli atti è considerato importante (quando non fondamentale) per un'efficace difesa (G: PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2000, nos. 774ss., 1208ss.; RUSCA/SALMINA/VERDA, commento al CPP, nota 11 ad art. 60), che la sua limitazione deve essere motivata in stretta connessione con specifiche esigenze d'inchiesta (salvaguardia della raccolta di prove esenti da possibili inquinamenti - REP 1998 n. 100), che deve essere limitata nel tempo ed i motivi a giustificazione della limitazione debbono essere sempre più "concreti"/importanti man mano che l'inchiesta prosegue (REP 1994 n.
114) e che spetta al magistrato inquirente (che intende limitare un diritto) motivare correttamente e sufficientemente la limitazione, non all'accusato (o alla sua difesa) motivare la richiesta;"
(GIAR 9 dicembre 2005, 192.2005.5)
Lo stesso Tribunale federale, ancora recentemente, ha ribadito l'importanza di tale diritto in particolare nei confronti di persone detenute (quindi in materia di misure coercitive), evidenziando come tale diritto riguardi la conoscenza dell'intero incarto e precisando che l'autorità inquirente, qualora intenda fondare il mantenimento della detenzione su atti che vuole mantenere segreti per non compromettere l'inchiesta, deve illustrarne il contenuto essenziale alla persona interessata dandole la possibilità di esprimersi al riguardo e aggiungendo pure che non può essere il solo comportamento "omertoso e reticente" a fondare limitazioni particolari di tale diritto (cfr. DTF 7.2.2005, 1S.3/2005; DTF 14.1.2004, 1S.15/2004 consid. 1.3.2.).
Discende dalle suddette considerazioni che l'accesso agli atti è la regola e la limitazione è l'eccezione e deve pertanto essere motivata: se vi sono preminenti interessi per una limitazione, questi devono essere resi noti e comunicati al momento in cui l'accusato e/o il suo difensore chiedono di esercitare il loro diritto (cfr. anche GIAR 29 dicembre 2006, 2006.54203).
In concreto, con scritto 19 dicembre 2006 __________, per il tramite del proprio legale, ha chiesto al Procuratore pubblico"l'accesso completo agli atti", richiesta accolta, senza alcuna limitazione, dal Procuratore pubblico con decisione 22 dicembre 2006.
Il difensore ha preso visione dell'incarto il 9 gennaio 2007 (AI 43), ha fatto seguito due giorni dopo l'istanza di libertà provvisoria qui in esame, nella quale si censura - tra l'altro - il mancato esperimento di atti istruttori a far tempo dal 5 dicembre 2006 (AI 44). Se ne deduce che effettivamente così come sostenuto dalla difesa in sede di osservazioni nell'incarto visionato dal difensore non vi erano i verbali 5 dicembre 2006 dei due testi e quello 30 dicembre 2006 di __________ e che il difensore abbia avuto conoscenza della loro esistenza (e di quella del verbale di polizia 11 gennaio 2007 dell'accusato), soltanto dal preavviso 16 gennaio 2007, nel quale, come detto sopra, il magistrato inquirente evidenziava quale bisogno istruttorio un ulteriore verbale dell'accusato nel corso del quale gli sarebbero stati contestati i verbali dei due testi e della vittima. Se è ben vero che non è dato sapere con certezza se il 9 gennaio 2007 i suddetti primi tre verbali (contenuti attualmente in una mappetta verde non numerata unitamente ad altri verbali di polizia) fossero già in possesso del Procuratore pubblico è altrettanto vero che avrebbero dovuto esserlo, a maggior ragione essendo l'accusato in stato detentivo.
In ogni caso, questo giudice non può che constatare che, nel caso in esame, il Procuratore pubblico ha, da un lato, indebitamente limitato l'accesso agli atti del qui istante, avendo precedentemente emesso decisione di accoglimento della richiesta di"completo accesso agli atti"e, dall'altro, non ha dato modo all'accusato/al difensore di esprimersi su detti atti"tenuti segreti"al momento dell'emanazione del preavviso negativo.
7.
Sebbene noti al patrocinatore ed al magistrato inquirente, i principi generali in materia di detenzione cautelare vengono qui di seguito esposti:
L'art. 95 CPP - corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dellistruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) - ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
8.
L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare lesistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza lesistenza di un reato -, e dallaltro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dallinopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
In concreto, sono senz'altro dati sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________.
L'accusato, da parte sua, oltre che i reati minori - quelli di cui agli art. 95 LCStr e 23 LDDS - ammette, perlomeno nei fatti, la coazione avvenuta ai danni di __________ dopo che ques'ultima lasciò la stanza dell'accusato: in particolare, egli riconosce di averla"ripresa quando lei era già andata in corridoio dicendomi che voleva uscire".Per contro, egli contesta ora i reati contro l'integrità sessuale. Dopo averli sostanzialmente ammessi nel corso del verbale di polizia 22 novembre 2006 ("capisco che la stessa si è messa a piangere, perché io ho esagerato. Nel senso che, nonostante il suo rifiuto, io ho continuato a toccarla e a baciarla, per poi riuscire a fare sesso con lei. In sostanza ho effettivamente cercato di forzarla ad avere un rapporto sessuale con me, ma in quel momento non me ne rendevo conto. Quello che contava era riuscire a fare sesso a tutti i costi e non mi sono curato di quello che lei voleva veramente in quel momento . Adesso, ripensando a quei momenti, mi rendo conto che ho fatto una cosa sbagliata e mi pento di aver forzato __________ ( ) Posso dire che in quei momenti __________ l'ho vista realmente impaurita. Questo perché lei mi conosce e sa che quando bevo divento irascibile, violento e aggressivo"), nel corso del verbale PP 1.12.2006 ha negato ogni addebito ("io volevo fare sesso ma senza forzarlo"), per poi, durante il verbale di confronto 5 dicembre 2006 con __________, prendere una posizione più sfumata ("Alla domanda del magistrato se al momento dei fatti del procedimento __________ era d'accordo di seguirmi rispondo nello stato in cui mi trovavo credevo di si, ora non più ( ) la ragazza è sempre stata passiva. Alla domanda del Magistrato a sapere se __________ era consenziente di fare sesso con me, dichiaro che a quel momento pensavo di si mentre che adesso credo di no"), dichiarazioni queste confermate nel verbale 16 gennaio 2007.
Non possono inoltre essere trascurate le circostanze in cui è avvenuto il fermo (cfr. rapporto d'arresto 19.11.2006, noto alle parti e al quale si rinvia), le deposizioni rese dai testi oculari, in particolare __________, compagna di stanza di __________, e __________, sorvegliante del __________, il carattere violento di __________, in particolare quando si trova sotto l'effetto di alcolici (cfr. anche inc. __________ agli atti), e, soprattutto, il fatto che __________ ha una dato una versione dei fatti sia in Polizia sia dinanzi al Procuratore pubblico (anche nel corso del verbale di confronto con l'accusato) lineare, disinteressata e corroborata da riscontri oggettivi. Non è quindi possibile sostenere che il magistrato inquirente abbia"preso per oro colato"le dichiarazioni di __________, né tantomeno semplicisticamente ritenere che le ammissioni dell'accusato nel corso del verbale 22 novembre 2006 siano da ricondurre ad un suo stato di confusione da addebitarsi sostanzialmente ai tre passati giorni di detenzione preventiva. Del resto, l'aver dato diverse versioni dei fatti così come le contraddizioni esistenti, non soltanto con __________, ma anche con quelle dei testi destano non poche perplessità sulla credibilità di __________.
9.
I bisogni istruttori atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale non si identificano semplicemente con gli atti ancora da assumere in quanto tali, o con gli accertamenti ancora da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o di inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss., no. 701a; RDAT 1988 no. 24; DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.). Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dellaccusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).
E' vero che gli atti istruttori ordinati il 16 gennaio u.s. dal Procuratore pubblico (richiesta rapporto a __________ e a __________ ecc.) non possono essere alterati dall'accusato e che __________ è stata rimpatriata lo scorso 11 gennaio (cfr. preavviso p. 2), tuttavia non può essere trascurato l'atteggiamento processuale dell'accusato, per niente trasparente (cfr. ad consid. 8), ed il suo carattere violento ed irascibile. A tale ultimo proposito dagli atti emerge che l'istante durante la propria permanenza al __________ ha avuto spesso problemi legati al suo comportamento aggressivo, irascibile e violento (cfr. documentazione __________, AI 16), soprattutto quando lo stesso, ciò che avveniva sovente, era sotto l'influsso di sostanze alcoliche, fatto peraltro confermato dall'istante stesso.
In conclusione, tenuto anche conto della natura dei reati in questione, si può concludere che la possibilità che, se posto in libertà provvisoria, __________ possa in qualche modo adoperarsi per influenzare a proprio beneficio testimoni, segnatamente __________, __________, __________ e __________, è senz'altro non priva di fondamento.
10.
Quanto al pericolo di fuga, qui trattato a titolo abbondanziale visto l'accertamento di un pericolo di collusione, si ricorda innanzitutto che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per laccusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione (in questo senso MarioLuvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).
L'accusato è cittadino straniero (__________) senza tutelabili contatti con il nostro territorio - richiedente l'asilo in attesa di evasione del ricorso da lui presentato contro la decisione negativa dell'__________ -, all'estero risiedono la compagna, che si è comunque interessata durante la carcerazione (cfr. AI 40 e 41), ed il figlio.
Anche ammettendo che la sua richiesta di asilo venga per finire accolta, trovare un impiego in __________, visto il procedimento penale aperto nei suoi confronti ed il genere di reati di cui è accusato, non sarebbe affatto facile, rilevato inoltre che trattasi di imputazioni di una certa gravità (mancata/tentata violenza carnale, coazione sessuale e coazione).
Il rischio di fuga appare quindi concreto anche in considerazione del suo comportamento processuale e della circostanza che la sua versione dei fatti cozza con quella data, non soltanto da __________, ma anche con quella dei testi sentiti dagli inquirenti e con gli elementi fattuali agli atti.
In siffatte circostanze il pericolo che __________, cittadino __________, se posto in libertà provvisoria, si dia alla fuga rendendosi irreperibile, appare quindi sufficientemente concreto, né ovviabile con misure sostitutive quale quella proposta dalla difesa (obbligo di presentarsi al posto di polizia giornalmente), tanto più che nel caso in esame è pure dato pericolo di collusione (consid. 9).
11.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dallaltro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di condanna e della complessità dell'inchiesta, resa ancor più difficoltosa dall'atteggiamento che non può comunque essere definito trasparente dell'accusato, è sicuramente data.
Laccusato, infatti, è stato arrestato (in flagranza) il 19 novembre 2006, quindi circa 2 mesi fa, per dei reati di sicura gravità (agli art. 190, 189 e 181 CP) - imputazioni per le quali sarà deferito ad una Corte delle Assise correzionali (cfr. preavviso p.
3) -; in considerazione della gravità dei fatti, è verosimile che, in caso di condanna, tenuto anche conto delle rispettive comminatorie di legge (l'art. 190 CP esclude la pena pecuniaria), a __________ venga comminata una pena detentiva di una certa durata, rilevato comunque che anche nel caso di sospensione condizionale (integrale o parziale ex art. 42 CP) - la cui eventualità non entra in linea di conto (perlomeno quando non vi è certezza) per la determinazione della proporzionalità (BJP 1999, DTF 125 I 60) - la detenzione sin qui sofferta appare comunque inferiore alla presumibile pena in caso di condanna; infine, a far tempo dall'arresto gli inquirenti non si sono limitati ad interrogare laccusato e __________, ma hanno provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di acclarare i fatti, viste le differenti versioni ed in questo lasso di tempo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non risultano manifeste violazioni dell'obbligo di celerità.
12.
In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, listanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale dappello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 181, 189, 190 CP, 95 cf. 1 LCStr, 23 LDDS, 95 ss, 102, 108, 284 CPP, 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU,
decide
1.L'istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.
2.Non si prelevano tasse e spese.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla CRP Lugano entro dieci giorni dall'intimazione.
4.Intimazione:
giudice Ursula Züblin