Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.
INC.2006.5006
Lugano
15 settembre 2006
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 12/14 settembre 2006 da
__________, attualmente detenuto presso il __________, __________
(patr. dallavv. __________, __________)
Per denegata giustizia nei confronti del PP Rosa Item nellambito del procedimento penale di cui allincarto MP __________, in particolare per mancato accesso agli atti e mancata intimazione di atti;
visto lincarto MP __________;
ritenuto e considerato che
In fatto e in diritto:
- __________, difeso di fiducia dallavv. __________, si trova in carcere preventivo dal 3 febbraio 2006 poiché accusato di ripetuta truffa aggravata, egli è legittimato a far uso personalmente dei rimedi di diritto (art. 58 cpv. 2 CPP) e, ai sensi dellart. 280 cpv. 1 CPP, è ammesso il reclamo al GIAR contro tutti i provvedimenti e le omissioni del magistrato inquirente;
- il Procuratore pubblico ha intimato allaccusato in data 31 agosto 2006, per il tramite del proprio patrocinatore, chiusura dellistruzione formale (AI 61) e che attualmente lo stesso è sottoposto al regime carcerario ordinario (AI 63);
- con scritto 12/14 settembre 2006 egli lamenta la ripetuta mancanza di notifica atti...anche dopo molte richieste verbali e scrittecon esplicito riferimento ad una richiesta scritta inviata in data 8 agosto 2006, sostenendo il suo diritto di prendere personalmente conoscenza degli atti e dei documenti e di riceverne copia;
- con lettera 8 agosto 2006 (a suo tempo inviata erroneamente a questo ufficio e girata il 9 agosto 2006 al magistrato inquirente), __________ ha, tra laltro, chiesto di ricevere direttamente notifica di tutte le decisioni future che lo riguardano emanate nellambito del procedimento penale, mentre che non ha chiesto di potere prendere personalmente conoscenza degli atti e dei documenti e di riceverne copia, come invece ha menzionato nello scritto in oggetto (AI 58), per questa seconda censura il reclamo, in quanto privo di oggetto, è irricevibile in ordine poiché unevasione diretta della richiesta di esame atti non è di competenza di questo giudice ed inoltre priverebbe laccusato di un grado di giudizio;
- ai sensi dellart. 59 CPP al difensore deve essere intimata copia di tutti gli atti destinati al suo patrocinato e salvo contraria disposizione di legge, è sufficiente lintimazione al difensore;
- il diritto personale dellaccusato alla propria difesa non viene generalmente utilizzato quando è presente un difensore poiché questi ha il dovere di assistere il proprio patrocinato nel corso del procedimento e si può pertanto esigere che lo informi delle fasi salienti mentre che sono riservate le norme che impongono esplicitamente la contemporanea comunicazione allaccusato e al suo difensore, ma si tratta di disposizioni rare che concernono solo atti di primaria importanza, tale è il caso per la sentenza (art. 263), il decreto o latto daccusa (art. 209 e 224) e il decreto dabbandono (art. 215); anche senza comunicazione personale, laccusato può comunque esercitare i propri diritti difensivi (Art. 57 e 58) poiché il difensore ha lobbligo di informare compiutamente il proprio assistito, in virtù delle regole del mandato (cfr. Rusca, Salmina, Verda, Commento al CPP, ad art. 59, n° 3 e 4);
- il magistrato inquirente ha correttamente intimato gli atti di sua competenza (in particolare la chiusura dellistruzione formale) allaccusato per il tramite del suo patrocinatore e per di più egli sembra essere al corrente dellandamento del procedimento visto che, successivamente allintimazione della chiusura dellistruzione formale del 31 agosto 2006 (AI 61), ha personalmente chiesto al PP con lettera 3/4 settembre 2006 (AI 62) che vengano liberalizzate tutte le visite, i colloqui telefonici e la corrispondenza, essendo concluse le indagini;
- in conclusione il reclamo, in parte irricevibile, deve essere respinto con la presente decisione, definitiva a livello cantonale (art. 284 lett. a e contrario);
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1.Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi.
2.Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.La presente decisione è definitiva.
4.Intimazione:
giudice Claudia Solcà