Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N. 353.2002.1 M Lugano, 26 giugno 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Luca Marazzi
sedente per statuire sul reclamo interposto in data 20/21 giugno 2002 da
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(patrocinata dallavv. __________)
avverso lordine di perquisizione e sequestro 14 giugno 2002, emanato dalProcuratore Pubblicoavv. Claudia Solcà nellambito di un procedimento penale a carico di __________ per titolo di truffa e falsità in documenti;
potendosi prescindere dal richiedere osservazioni al magistrato inquirente;
potendosi parimenti prescindere da una decisione incidentale sulla postulata concessione delleffetto sospensivo al reclamo, vista la presente decisione diretta sul merito;
ritenuto
in fatto:
che
-la banca reclamante si duole in primo luogo che lordine avversato, recapitatole il giorno medesimo della sua emanazione (v. reclamo, inc. Giar 353.2002.1 doc. 1, pto. 1 p. 3) rispettivamente il giorno successivo (loc. cit., pto. a p. 2), le fa obbligo, senza tuttavia fornire alcuna motivazione, di perquisire e sequestrare ogni relazione bancaria sulla quale abbia (avuto) qualsivoglia diritto tale __________, e di trasmettere la relativa documentazione allautorità inquirente entro dieci giorni (loc. cit., pto. 1 p. 3);
-lamenta, inoltre, lestensione dellordine a tutte le filiali, succursali e consociate in Svizzera e allestero (ibid.);
-premessa la legittimazione della banca reclamante (v. reclamo, cit., pto. b p. 2, con rinvio alla decisione Giar 793.96.1-4 in re S., p. 3), ricorda le esigenze di motivazione previste dalla legge (art. 6 CPP) ed esplicitate dalla giurisprudenza (con rinvio alle decisioni 18 agosto 1997 in re C., inc. Giar 263.97.2, 132.97.2 p. 4 e 141.97.2 p. 3, v. reclamo, cit., pto. 2a p. 4 e 6), sottolineando in particolare come la decisione impugnata ometta di fornire tutta una serie di informazioni essenziali affinché essa possa farsi unidea dei fatti, della loro rilevanza, del grado di coinvolgimento della banca medesima e del terzo colpito dallordine (v. reclamo, cit., pto. 2a p. 3-4). Tutto ciò le impedirebbe di valutare compiutamente, per quanto la riguardi, legalità e proporzionalità del decreto medesimo (loc. cit., p. 4), privandola della possibilità di difendersi efficacemente (loc. cit., p. 5). In sostanza, la reclamante è costretta a reclamare per ottenere, in seconda istanza, quella motivazione che ha diritto di ottenere in prima istanza, assumendosene ingiustamente i costi (ibid.);
-la banca reclamante lamenta poi lestensione dellordine a tutto il territorio nazionale ed allestero, presso consociate, filiali e succursali (v. reclamo, cit., pto. 2b p. 8) formula, a suo dire, evidentemente inefficace (ibid.) in quanto diretta nei confronti di terze persone, o addirittura allestero, dove neppure vi è la competenza istituzionale e territoriale del magistrato inquirente (ibid.);
-leffetto sospensivo viene postulato, poiché lesecuzione immediata della decisione querelata vanificherebbe lessenza del reclamo (v. reclamo, cit., pto. 2c p. 9);
-non sono state richieste osservazioni al magistrato inquirente;
considerato
in diritto:
che
-la legittimazione della banca reclamante è effettivamente notoria. Basta qui rinviare alle decisioni menzionate dalla reclamante medesima, in parte pubblicate (v. Rep. 130 [1997] nota 1 a n. 101);
-nella sostanza, il caso di specie presenta sorprendenti analogie con quello discusso nella decisione 18 agosto 1997 in re banche X, Y, Z, inc. Giar 263.97.2, citato dalla reclamante e pubblicato in Rep. 130 [1997] n. 101, alla lettura del quale, per comodità, si rinvia. Allora come oggi, la decisione impugnata si limitava a menzionare le generalità della persona indiziata ed il titolo di reato per il quale era perseguita, omettendo invece di indicare, ancorché per sommi capi, a quali fatti si riferisca laccusa, quale rilevanza finanziaria essi abbiano, su quale lasso di tempo si estendano, e tantomeno vengono indicati i legami fra laccusato e le altre persone contro le quali lordine è rivolto. Non viene neppure fatto cenno allesistenza di indizi di reato. In tali circostanze, parlare di motivazione è quasi eufemistico (decisione cit., consid. 7a p. 298);
-oggi come allora, dunque, lordine impugnato merita di essere esaminato sotto la sola ottica delle sue carenze formali, segnatamente linsufficiente motivazione anche perché la totale assenza di motivazione impedisce anche a questo giudice, e non solo alla reclamante, di farsi unidea circa la legittimità e lopportunità del sequestro;
-diversamente da quanto fatto in occasione della decisione qui menzionata, si prescinde addirittura dal richiedere al Procuratore Pubblico una presa di posizione che possa ovviare alla carente motivazione, come implicitamente proposto dalla reclamante medesima (v. reclamo, cit., pto. 2a p. 5). Lesito del reclamo, infatti, non può essere altro che lannullamento della decisione impugnata per insufficienza della motivazione: una sanatoria delle lacune formali dellordine in sede di osservazioni priverebbe ingiustamente le parti ed i terzi interessati di un livello giurisdizionale, poiché questo giudice deciderebbe, in sostanza, quale prima istanza. Inoltre, il puro e semplice annullamento dellordine non causa danni irreparabili nemmeno alle autorità inquirenti, posto che possono riformularlo. Infatti, contrariamente a quanto ritiene la banca reclamante, non vi è traccia, nell'ordine avversato, di un sequestro degli attivi eventualmente ancora depositati sulle relazioni in oggetto: il Procuratore Pubblico si limita a chiedere lidentificazione delle relazioni riconducibili in qualche modo a tale __________ (ordine impugnato, inc. Giar 353.2002.1 doc. 2, dispositivo pto. 1), e la trasmissione della relativa documentazione (loc. cit., dispositivo pto. 3);
-lordine avversato si riferisce anche a succursali, filiali e/o consociate, estere [...] (ordine impugnato, dispositivo pto. 1 in fine, p. 1). Come questo Ufficio ha già avuto modo di rilevare (decisione 13 settembre 2000 in re B., inc. Giar 849.99.1, nota al Procuratore Pubblico), il Ministero Pubblico del Cantone Ticino ha giurisdizione per operare la perquisizione (e/o il sequestro) di tutta la documentazione bancaria sita in Ticino, o qui ricostruibile, sebbene afferente relazioni formalmente locate allestero, ma da qui di fatto gestite (decisione cit., consid. 4, con rinvio a DTF 125 II 450, consid. 2b p. 455; decisione 27 aprile 2000, inc. Giar 47.2000.1-2, consid. 7c
p. 12, confermata con sentenza CRP 12 luglio 2000 [inc. CRP 60.2000.00156], consid. 1.1 p. 3-4). Sarebbe invece inammissibile richiedere ad una banca svizzera di richiamare da sedi estere la documentazione o il saldo attivo di un conto, onde poi procedere in loco al sequestro (così,verbatim, la citata sentenza CRP, ibid., nonché la citata decisione Giar 13 settembre 2000, consid. 5a). Nella misura in cui lordine avversato persegue proprio questo fine e non si vede cosa altro potrebbe significare la locuzione riportata allinizio del presente capoverso , sia pertanto constatato, abbondanzialmente, che esso sarebbe comunque nullo;
-in conclusione, lordine deve essere annullato per insufficienza della motivazione. Se lo vorrà, il magistrato inquirente potrà ovviare alle carenze formali accertate in questa sede, con lemanazione di un nuovo ordine debitamente motivato;
-laccoglimento del reclamo, con decisione impugnabile alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dalla sua intimazione (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), comporta laccollamento delle spese giudiziarie allo Stato, che rifonderà alla reclamante limporto di Fr. 400. a titolo di (reclamate) ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP per il principio e, per analogia in assenza di norma specifica, art. 150 CPC per i criteri).
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Per i quali motivi
richiamati gli artt. 157 ss., 161 ss., 280 e 284 CPP
decide:
1.Il reclamo 20 giugno 2002 di __________, è accolto.
§ Lordine di perquisizione e sequestro bancario 14 giugno 2002 volto ad ottenere lidentificazione di tutte le relazioni bancarie riconducibili in qualsivoglia modo a tale __________, nonché la consegna della documentazione bancaria attinente, è annullato.
2.Tassa e spese giudiziarie rimangono a carico dello Stato, che rifonderà alla reclamante limporto di Fr. 400. a titolo di ripetibili.
3.Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
Intimazione:
giudice Luca Marazzi