Sachverhalt
stessi, come confermato anche dall'esito del confronto con il correo detenuto (punti 3, 4, 5).
Ritenendo che il suo ruolo sia, tecnicamente, quello di complice ed in considerazione del danno causato, l'accusato ipotizza come scontata l'erogazione di una pena sospesa (punti 5 e 6).
L'istante afferma, inoltre, assenza di un concreto pericolo di fuga (coniugato con __________ ed intenzionato ad avviare un'attività lucrativa, è al beneficio di un permesso B di cui ha chiesto il rinnovo: punti 7 e 8), così come di un pericolo di collusione o inquinamento delle prove (vista la collaborazione e l'approssimarsi della fine dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che alcuni compartecipi ai reati siano ancora latitanti: punto 9).
Quanto al pericolo di recidiva, l'assenza di elementi concreti a favore di tale rischio è individuata dall'istante nell'evidente ruolo subalterno avuto nella vicenda (__________: punto 10).
Il perdurare della detenzione preventiva non si giustifica più, sempre a dire dell'accusato istante, neppure dal profilo della proporzionalità visto il carcere preventivo sofferto, per lungo tempo presso le pretoriali.
4.
Con preavviso del 31 maggio 2006, il magistrato inquirente si oppone all'accoglimento dell'istanza (doc. 1, inc. MP __________).
Dopo aver riassunto gli indizi di reato e l'atteggiamento processuale dell'accusato, il magistrato inquirente contesta che per __________ si possa parlare di complicità (visto il ruolo organizzativo e pianificatorio ricoperto dall'accusato, la partecipazione alla ripartizione della refurtiva e l'utilizzo della propria abitazione per ospitare i membri del gruppo, nonché le modalità di partecipazione alla fase esecutiva dei furti: pag. 2).
A dire del Procuratore pubblico persiste pericolo di collusione con i compartecipi latitanti e sono sufficientemente concreti il pericolo di fuga (forti legami con il paese d'origine, frequenti assenze dal __________, intenzione di costruire una casa in __________ dove trasferirsi con la moglie -consenziente al trasferimento-, l'assenza di un'attività lucrativa: pag. 3) e quello di recidiva (ripetizione dell'agire delittuoso, assenza di occupazione e conseguenti necessità economiche, pregiudicato per reati analoghi in __________ ed in __________: pag. 4).
Da ultimo, e sempre secondo il Procuratore pubblico, la detenzione preventiva dura da circa due mesi (con inchiesta condotta celermente) e il rischio di pena è superiore a quanto sofferto e ancora da soffrire fino all'eventuale dibattimento, con conseguente rispetto del principio di proporzionalità (pag. 4).
5.
Con osservazioni del 31 maggio 2006 (doc. 5, inc. GIAR 149.2006.3) la difesa di __________ conferma l'istanza di libertà provvisoria.
Il pericolo di collusione con i latitanti è definito quale mera speculazione teorica anche perché verosimilmente l'accusato istante sarà giudicato ben prima che i compartecipi latitanti vengano arrestati. Il pericolo di fuga è confutato mediante presentazione del permesso di soggiorno recentemente rinnovato e sottolineatura del fatto che l'accusato sapeva di essere controllato, si trovava all'estero e malgrado ciò è rientrato in __________ dove, dopo poco tempo, è stato arrestato.
Da ultimo, la difesa afferma che il pericolo di recidiva non può fondarsi sui soli precedenti e che la proporzionalità è messa in dubbio dal fatto che al complice (qualifica ribadita per l'agire di __________) non si applicherebbe il minimo edittale di cui all'art. 139 cifra 3 CP con conseguente probabilità di una pena sospesa in caso di condanna.
6.
__________, accusato e detenuto, è certamente legittimato (così come il suo patrocinatore) a presentare istanza di libertà provvisoria; la trasmissione del preavviso negativo, e degli atti, da parte del Procuratore pubblico, sono rispettosi del termine di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP (in applicazione dell'art. 20 CPP).
7.
In diritto, sebbene noto al magistrato ed al patrocinatore dell'accusato, si ricorda innanzitutto che:
"L'art. 95 CPP - corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
8.
Anche se non contestata, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione (che è quella di esaminare lesistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza lesistenza di un reato) e, dallaltro (ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire), dallinopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
Nel caso in esame, gli indizi di reato (sia quello di cui all'art. 139 CP, sia quello ex LDDS) sono presenti e sufficienti già nelle sole ammissioni dell'accusato istante (cfr. AI 137, 151), con riscontri nelle deposizioni dei coaccusati (cfr. AI 120; AI 137, pag. 3 ss.).
Si precisa inoltre, anche qui senza pregiudizio del merito e unicamente ai fini della valutazione che compete a questo giudice circa gli elementi a giustificazione della misura cautelare, che quanto emerge dagli atti non permette di concludere senz'altro che, nell'ambito dei reati ascritti, a __________ (unico del gruppo a risiedere in __________) possa essere contestata unicamente una partecipazione accessoria quale complice. A questo proposito non si può non considerare (sempre a livello indiziante) quanto affermato da __________ sul perché e come è giunto in __________ (AI 120, pag. 2) ed ha partecipato ai furti (idem, pag. 3), nonché sulla ripartizione della refurtiva (ibidem) e sulla ripartizione dei compiti/ruoli in relazione ai singoli furti (cfr. Verbali PG __________ 13.04.2006, 26.04.2006, 3.05.2006), sebbene risulti che ad un certo momento egli si sia "associato" ad altri (AI 120, pag. 4) e, in sede di confronto, abbia poi confermato (meglio sarebbe dire: aderito) la versione di __________ (comunque solo dopo aver udito le contestazioni di quest'ultimo in relazione alla sua versione, ribadita, inizialmente, anche in quella sede: AI 159). Neppure le dichiarazioni della moglie dell'accusato istante (sulla ripartizione della refurtiva, sull'ospitalità offerta nell'abitazione di __________, rispettivamente sull'acquisto e messa a disposizione di schede telefoniche prepagate: AI 127, pag. 2, 3 e 4), pur nel comprensibile atteggiamento di allontanamento (suo e del marito) da responsabilità maggiori, paiono confermare ruolo subalterno o marginale dell'accusato istante, senza reale potere decisionale, ai sensi della giurisprudenza in materia (DTF 125 IV 134; DTF 120 IV 136; 111 IV 51; 109 IV 147; REP 1992 p. 320). Senza dimenticare la refurtiva sequestrata al domicilio dell'accusato, assenti gli altri compartecipi (all. 3 al doc. 2, inc. GIAR 149.2006.1) ed i pregressi contatti con carceri della svizzera tedesca per contattare persone che hanno poi agito con lui (Verbale PG __________ 19.04.2006, pag. 2; Verbale PG __________ 26.04.2006, pag. 1)).
Ora, allo scrivente non sfugge che anche __________ può essere intento a diminuire le proprie responsabilità, ma non sfugge neppure che in procedimenti che vedono alcuni compartecipi detenuti ed altri latitanti non è infrequente che questi ultimi siano indicati quali "maggiori colpevoli"; nel contempo è evidente che in caso di versioni contrastanti tra i vari compartecipi o accusati sui rispettivi ruoli, gli indizi (in casudi correità) rimangono tali.
9.
a)
Notoriamente, il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26).
Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione più larga di quella dell'art. 67 CP: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G.Piquerez, Procédure pénale suisse,
n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). Anche la gravità del reato, condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).
b)
Il Procuratore pubblico ritiene dato e concreto il pericolo di recidiva vista la gravità dei reati ascritti, la ripetizione degli stessi, l'assenza di una occupazione remunerativa ed i precedenti analoghi (all'estero).
La difesa contesta concretezza di tale rischio, essendo i precedenti (da soli) insufficienti a fondarlo e in ragione del ruolo subalterno dell'accusato qui istante.
c)
La gravità oggettiva dei reati (trattasi formalmente di crimini), l'intensità operativa (almeno quattordici furti nell'arco di qualche mese) e le modalità operative (commissione in banda, composta da persone in gran parte presenti illegalmente sul territorio; reati commessi in più __________ -quindi con disponibilità a spostamenti anche importanti- con pianificazione e organizzazione non lasciata al caso - si veda l'acquisto e l'utilizzo di carte SIM estere: Verbale __________ 4.04.2006, pag.
2) non può seriamente essere messa in discussione.
A ciò si aggiunga il fatto che i reati sono stati commessi dopo pochi mesi dall'arrivo in __________ (AI 137, pag. 2), periodo durante il quale non sono mancati i rientri al paese d'origine dove risiedono altri compartecipi (AI 120 e ODA 19 aprile 2006 __________), in situazione di assenza di attività lucrativa (tutt'ora perdurante), da persona che risulta già condannata per reati analoghi (AI 97; peraltro con sentenza emessa dalla __________, località di soggiorno di un altro componente del gruppo: cfr. ODA 19 aprile 2006 __________).
Le circostanze appena descritte e la determinazione a delinquere che ne risulta (in uno con le relative motivazioni a delinquere) sono tutti elementi concreti che, presi nel loro insieme, impongono di ritenere il pericolo di recidiva, a meno che siano presenti elementi, altrettanto concreti, di (per così dire) segno opposto (cfr. anche CRP 16 maggio 2006, 60.2006.154, cons. 6 e 7).
d)
Nel caso in esame la difesa menziona, quali elementi di segno opposto, l'insufficienza dei soli precedenti (ma quanto detto sopra non si fonda solo su questo elemento), il ruolo subalterno (anche qui come detto al cons. 8, per nulla evidente), e l'intenzione (ma allo stato solo quella) di "avviare" una attività lucrativa regolare. Altri elementi non emergono in modo manifesto dall'incarto, né è possibile ritenere un particolare effetto deterrente del procedimento in corso, visti i precedenti agli atti e quelli di cui il magistrato inquirente attende documentazione specifica (la cui esistenza è comunque ammessi dall'accusato stesso: AI 151, pag. 8).
Pertanto, a questo stadio della procedura, il pericolo di recidiva deve essere ritenuto come presente e concreto, riservando alla Corte del merito valutazione più serena e completa della prognosi, vista anche l'imminenza della chiusura dell'istruttoria (CRP 16 maggio 2006, 60.2006.154, cons. 7; CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357, cons. 8).
10.
Stabilita l'esistenza di una delle condizioni alternative che, con i gravi indizi di colpevolezza, giustificano la misura cautelare, ci si potrebbe astenere dallapprofondire l'esistenza degli altri, tuttavia, nel caso in esame si constata che in capo a __________ è manifestamente presente un concreto pericolo di fuga così come dettagliatamente motivato (nei suoi elementi) dal magistrato inquirente (cfr. Osservazioni pag. 3).
Infatti, sebbene al beneficio di un permesso B da poco rinnovato, l'accusato è in __________ da circa un anno e vi è giunto a seguito del matrimonio (e alcuni mesi dopo lo stesso) con una __________ conosciuta e sposata all'estero (AI 127, pag. 1). Il trasferimento in __________ non sembrerebbe aver allentato i legami con il paese d'origine (da dove provengono i compartecipi ai reati), dove starebbe costruendo una casa (con l'intenzione di trasferirvisi: "non nell'immediatezza, ma in futuro" AI 137, pag. 2) e dove la moglie (che vi ha già vissuto) sarebbe disposta (se non intenzionata) a trasferirsi, trasferendovi pure i figli che quest'ultima ha avuto, a quanto sembra, da precedente matrimonio (AI 127, pag. 2). Nel contempo, non risulta che l'accusato abbia stabilito particolari legami affettivi, sociali e professionali in __________ da permettere di affermare che nel __________ si trovi attualmente il suo "centro d'interessi" (GIAR 23 dicembre 2005, 309.2005.3); anzi, la sua presenza sul territorio risulta essere stata se non molto limitata, perlomeno poco costante (AI 137, pag. 2; Verbale PG __________ 13.04.2006, pag. 3).
L'insieme delle circostanze deducibili dal comportamento dell'accusato (prima dell'arresto), dalle sue dichiarazioni e da quelle della moglie, non permettono di affermare che il rischio di fuga come meramente ipotetico. La probabilità di essere confrontato con una pena di una certa durata (non esclusa quella accessoria dell'espulsione), forse da espiare (i reati imputati sono comunque crimini), possono fargli preferire il ritorno al paese d'origine (da dove manca da relativamente poco tempo ed ha mantenuto stretto contatti) piuttosto che il rimanere a disposizione per il dibattimento e l'eventuale pena; e ciò nonostante il rinnovamento del permesso di soggiorno in __________, che costituisce (di fatto) l'unico elemento di legame (formale) con il territorio (CRP 10 agosto 2004, 60.2004.268, cons. 3;GIAR 23 dicembre 2005, 309.2005.3).
In questa situazione (__________in __________ da poco e con legami forti all'estero dove intenderebbe/potrebbe ritornare senza particolari difficoltà, ed anche senza documenti -possibilità che gli è perfettamente nota in quanto praticata dai compartecipi che ha ospitato a __________
- che nel caso di __________ non possono essere rilasciati/rinnovati solo da __________) le misure sostitutive proposte/richieste appaiono prive di reale efficacia.
11.
Quanto al pericolo di collusione, ritenuto che, di principio "Il rischio deve emergere da elementi concreti, rilevabili dall'incarto, di carattere oggettivo o soggettivo (con maggior rigore nelle fasi avanzate dell'inchiesta).Tra questi elementi si possono annoverare l'atteggiamento dell'accusato nell'ambito del procedimento, o anche prima dell'avvio del procedimento, l'eventuale influenza esercitabile nei confronti di terzi (siano essi correi, complici o testi) in base a particolari rapporti (personali o professionali), la convergenza d'interesse tra l'accusato ed i terzi, con particolare attenzione per le fattispecie complesse che toccano più persone o commesse da più persone (DTF 117 Ia p. 261; REP 1980 p. 45; DTF 19 giugno 1997 in re V; CRP 10 aprile 1997 in re V.; CRP 24.12.1985 in re L.; GIAR 2 agosto 2001 in re A.; REP 1988 p. 414; GIAR 4 aprile 2001 in re J.; SJ 1081 p. 379/380 e relative citazioni; Sj 1979 p.374; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701a; Donatsch/Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zurich, ZH 2000, § 58 nos. 40 e 42 in particolare)" (GIAR 1 marzo 2004, 76.2004.3), va ricordato l'interesse della giustizia (anche a favore dei singoli accusati) di eventualmente avere un unico giudizio emanato previo dibattimento al quale sono presenti tutti gli accusati o compartecipi, con disgiunzione ammessa solo se i correi rimangono latitanti al momento in cui l'inchiesta nei confronti di quelli detenuti è pronta per le decisioni di merito di competenza del Procuratore pubblico (DTF 116 Ia 305).
Nel caso in esame non occorrono molte parole per ritenere comunque importanti per l'inchiesta, in particolare per la determinazione dei ruoli e delle effettive responsabilità all'interno del gruppo, le eventuali dichiarazioni dei correi (o di uno o l'altro di questi qualora arrestati) e l'interesse a concordare eventuali versioni (SJ 1981 p. 378, 380; SJ 1979 pa. 374; GIAR 23 settembre 2005, 476.2005.3, cons. 6.c e 6.d; CRP 11 ottobre 2005, 60.2005.323, cons. 15 e 16), visto anche il reiterato rifiuto di fare il loro nomi (verbali PG 4.04.2006, 19.04.2006, 4.05.2006), rientrato solo dopo un colloquio con il difensore (AI 137, pag. 3) e dopo che il correo __________ li aveva già indicati (Verbale PG 13.04.2006). La "sola" confessione (con rivendicazione di ruolo accessorio e con indicazione dei nomi dei correi solo dopo reiterate), peraltro non del tutto corrispondente alle dichiarazioni del coaccusato __________ fino alla seconda parte del confronto (momento in cui, come detto al considerando 8 della presente, le ha modificate: AI 159, pag. 2); non è suscettibile di limitare in modo importante la concretezza di questo pericolo.
Comunque, visto quanto già accertato ai considerandi 9 e 10 della presente e visto che l'istruttoria che concerne il qui accusato sta volgendo al termine, con conseguente approssimarsi di probabile disgiunzione del procedimento da quello nei confronti dei latitanti (GIAR 11 ottobre 2002, 23.2001.19), la questione può anche non essere risolta in modo definitivo (si veda anche, per analogia, GIAR 3 gennaio 2005, 392.2004.2, cons. 6).
12.
Da ultimo, e per quanto concerne il principio di proporzionalità, va detto che questo deve essere analizzato da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie (tenuto conto delle sue eventuali ramificazioni - anche internazionali -, ecc.) con la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; DTF 124 I 139, 128 I 149, 7 febbraio 2005 1s.3/2005; art. 102 CPP).
Nel caso concreto, il carcere preventivo sofferto (poco più di 2 mesi) e quello prevedibilmente ancora da soffrire in attesa della conclusione dell'inchiesta e dell'eventuale rinvio a giudizio (previsti a breve) è ancora rispettoso del principio di proporzionalità. Non va dimenticato che i reati ascritti sono gravi, commessi con notevole intensità delittuosa, e possono condurre, se confermati, a pene di sicura gravità (e non necessariamente al beneficio della sospensione condizionale).
Da ultimo, l'obbligo di celerità è stato rispettato (e, invero, neppure contestato dalla difesa) ritenuta comunque la presenza di almeno tre indagati in stato di detenzione (due tutt'ora in carcere) e lo svolgersi dell'inchiesta non evidenzia tempi morti (evitabili) irragionevoli (cfr. sentenze del TF citate sopra).
13.
In conclusione, in capo a __________ sono presenti gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti e sono pure presenti, e concreti, pericolo di fuga (non limitabile con le misure sostitutive proposte) e pericolo di recidiva. Il pericolo di collusione, visto lo stadio e le prospettive a breve del procedimento è da ritenersi a titolo abbondanziale.
Il mantenimento del carcere preventivo risulta ancora rispettoso del principio di proporzionalità.
L'istanza va quindi respinta.
P.Q.M
visti gli artt. 139, 25 CPP, 23 LDDS, nonché artt. 20, 95 ss., 108, 280 ss., 284 CPP, 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;
1.Listanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.
2.Non si prelevano tasse e spese.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro dieci giorni dallintimazione.
4.Intimazione (anticipata via fax, vista limminenza di tre giorni festivi):
giudice Edy Meli
Erwägungen (10 Absätze)
E. 4 Con preavviso del 31 maggio 2006, il magistrato inquirente si oppone all'accoglimento dell'istanza (doc. 1, inc. MP __________).
Dopo aver riassunto gli indizi di reato e l'atteggiamento processuale dell'accusato, il magistrato inquirente contesta che per __________ si possa parlare di complicità (visto il ruolo organizzativo e pianificatorio ricoperto dall'accusato, la partecipazione alla ripartizione della refurtiva e l'utilizzo della propria abitazione per ospitare i membri del gruppo, nonché le modalità di partecipazione alla fase esecutiva dei furti: pag. 2).
A dire del Procuratore pubblico persiste pericolo di collusione con i compartecipi latitanti e sono sufficientemente concreti il pericolo di fuga (forti legami con il paese d'origine, frequenti assenze dal __________, intenzione di costruire una casa in __________ dove trasferirsi con la moglie -consenziente al trasferimento-, l'assenza di un'attività lucrativa: pag. 3) e quello di recidiva (ripetizione dell'agire delittuoso, assenza di occupazione e conseguenti necessità economiche, pregiudicato per reati analoghi in __________ ed in __________: pag. 4).
Da ultimo, e sempre secondo il Procuratore pubblico, la detenzione preventiva dura da circa due mesi (con inchiesta condotta celermente) e il rischio di pena è superiore a quanto sofferto e ancora da soffrire fino all'eventuale dibattimento, con conseguente rispetto del principio di proporzionalità (pag. 4).
E. 5 Con osservazioni del 31 maggio 2006 (doc. 5, inc. GIAR 149.2006.3) la difesa di __________ conferma l'istanza di libertà provvisoria.
Il pericolo di collusione con i latitanti è definito quale mera speculazione teorica anche perché verosimilmente l'accusato istante sarà giudicato ben prima che i compartecipi latitanti vengano arrestati. Il pericolo di fuga è confutato mediante presentazione del permesso di soggiorno recentemente rinnovato e sottolineatura del fatto che l'accusato sapeva di essere controllato, si trovava all'estero e malgrado ciò è rientrato in __________ dove, dopo poco tempo, è stato arrestato.
Da ultimo, la difesa afferma che il pericolo di recidiva non può fondarsi sui soli precedenti e che la proporzionalità è messa in dubbio dal fatto che al complice (qualifica ribadita per l'agire di __________) non si applicherebbe il minimo edittale di cui all'art. 139 cifra 3 CP con conseguente probabilità di una pena sospesa in caso di condanna.
E. 6 __________, accusato e detenuto, è certamente legittimato (così come il suo patrocinatore) a presentare istanza di libertà provvisoria; la trasmissione del preavviso negativo, e degli atti, da parte del Procuratore pubblico, sono rispettosi del termine di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP (in applicazione dell'art. 20 CPP).
E. 7 In diritto, sebbene noto al magistrato ed al patrocinatore dell'accusato, si ricorda innanzitutto che:
"L'art. 95 CPP - corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
E. 8 Anche se non contestata, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione (che è quella di esaminare lesistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza lesistenza di un reato) e, dallaltro (ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire), dallinopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
Nel caso in esame, gli indizi di reato (sia quello di cui all'art. 139 CP, sia quello ex LDDS) sono presenti e sufficienti già nelle sole ammissioni dell'accusato istante (cfr. AI 137, 151), con riscontri nelle deposizioni dei coaccusati (cfr. AI 120; AI 137, pag. 3 ss.).
Si precisa inoltre, anche qui senza pregiudizio del merito e unicamente ai fini della valutazione che compete a questo giudice circa gli elementi a giustificazione della misura cautelare, che quanto emerge dagli atti non permette di concludere senz'altro che, nell'ambito dei reati ascritti, a __________ (unico del gruppo a risiedere in __________) possa essere contestata unicamente una partecipazione accessoria quale complice. A questo proposito non si può non considerare (sempre a livello indiziante) quanto affermato da __________ sul perché e come è giunto in __________ (AI 120, pag. 2) ed ha partecipato ai furti (idem, pag. 3), nonché sulla ripartizione della refurtiva (ibidem) e sulla ripartizione dei compiti/ruoli in relazione ai singoli furti (cfr. Verbali PG __________ 13.04.2006, 26.04.2006, 3.05.2006), sebbene risulti che ad un certo momento egli si sia "associato" ad altri (AI 120, pag. 4) e, in sede di confronto, abbia poi confermato (meglio sarebbe dire: aderito) la versione di __________ (comunque solo dopo aver udito le contestazioni di quest'ultimo in relazione alla sua versione, ribadita, inizialmente, anche in quella sede: AI 159). Neppure le dichiarazioni della moglie dell'accusato istante (sulla ripartizione della refurtiva, sull'ospitalità offerta nell'abitazione di __________, rispettivamente sull'acquisto e messa a disposizione di schede telefoniche prepagate: AI 127, pag. 2, 3 e 4), pur nel comprensibile atteggiamento di allontanamento (suo e del marito) da responsabilità maggiori, paiono confermare ruolo subalterno o marginale dell'accusato istante, senza reale potere decisionale, ai sensi della giurisprudenza in materia (DTF 125 IV 134; DTF 120 IV 136; 111 IV 51; 109 IV 147; REP 1992 p. 320). Senza dimenticare la refurtiva sequestrata al domicilio dell'accusato, assenti gli altri compartecipi (all. 3 al doc. 2, inc. GIAR 149.2006.1) ed i pregressi contatti con carceri della svizzera tedesca per contattare persone che hanno poi agito con lui (Verbale PG __________ 19.04.2006, pag. 2; Verbale PG __________ 26.04.2006, pag. 1)).
Ora, allo scrivente non sfugge che anche __________ può essere intento a diminuire le proprie responsabilità, ma non sfugge neppure che in procedimenti che vedono alcuni compartecipi detenuti ed altri latitanti non è infrequente che questi ultimi siano indicati quali "maggiori colpevoli"; nel contempo è evidente che in caso di versioni contrastanti tra i vari compartecipi o accusati sui rispettivi ruoli, gli indizi (in casudi correità) rimangono tali.
E. 9 a)
Notoriamente, il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26).
Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione più larga di quella dell'art. 67 CP: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G.Piquerez, Procédure pénale suisse,
n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). Anche la gravità del reato, condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).
b)
Il Procuratore pubblico ritiene dato e concreto il pericolo di recidiva vista la gravità dei reati ascritti, la ripetizione degli stessi, l'assenza di una occupazione remunerativa ed i precedenti analoghi (all'estero).
La difesa contesta concretezza di tale rischio, essendo i precedenti (da soli) insufficienti a fondarlo e in ragione del ruolo subalterno dell'accusato qui istante.
c)
La gravità oggettiva dei reati (trattasi formalmente di crimini), l'intensità operativa (almeno quattordici furti nell'arco di qualche mese) e le modalità operative (commissione in banda, composta da persone in gran parte presenti illegalmente sul territorio; reati commessi in più __________ -quindi con disponibilità a spostamenti anche importanti- con pianificazione e organizzazione non lasciata al caso - si veda l'acquisto e l'utilizzo di carte SIM estere: Verbale __________ 4.04.2006, pag.
2) non può seriamente essere messa in discussione.
A ciò si aggiunga il fatto che i reati sono stati commessi dopo pochi mesi dall'arrivo in __________ (AI 137, pag. 2), periodo durante il quale non sono mancati i rientri al paese d'origine dove risiedono altri compartecipi (AI 120 e ODA 19 aprile 2006 __________), in situazione di assenza di attività lucrativa (tutt'ora perdurante), da persona che risulta già condannata per reati analoghi (AI 97; peraltro con sentenza emessa dalla __________, località di soggiorno di un altro componente del gruppo: cfr. ODA 19 aprile 2006 __________).
Le circostanze appena descritte e la determinazione a delinquere che ne risulta (in uno con le relative motivazioni a delinquere) sono tutti elementi concreti che, presi nel loro insieme, impongono di ritenere il pericolo di recidiva, a meno che siano presenti elementi, altrettanto concreti, di (per così dire) segno opposto (cfr. anche CRP 16 maggio 2006, 60.2006.154, cons. 6 e 7).
d)
Nel caso in esame la difesa menziona, quali elementi di segno opposto, l'insufficienza dei soli precedenti (ma quanto detto sopra non si fonda solo su questo elemento), il ruolo subalterno (anche qui come detto al cons. 8, per nulla evidente), e l'intenzione (ma allo stato solo quella) di "avviare" una attività lucrativa regolare. Altri elementi non emergono in modo manifesto dall'incarto, né è possibile ritenere un particolare effetto deterrente del procedimento in corso, visti i precedenti agli atti e quelli di cui il magistrato inquirente attende documentazione specifica (la cui esistenza è comunque ammessi dall'accusato stesso: AI 151, pag. 8).
Pertanto, a questo stadio della procedura, il pericolo di recidiva deve essere ritenuto come presente e concreto, riservando alla Corte del merito valutazione più serena e completa della prognosi, vista anche l'imminenza della chiusura dell'istruttoria (CRP 16 maggio 2006, 60.2006.154, cons. 7; CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357, cons. 8).
E. 10 Stabilita l'esistenza di una delle condizioni alternative che, con i gravi indizi di colpevolezza, giustificano la misura cautelare, ci si potrebbe astenere dallapprofondire l'esistenza degli altri, tuttavia, nel caso in esame si constata che in capo a __________ è manifestamente presente un concreto pericolo di fuga così come dettagliatamente motivato (nei suoi elementi) dal magistrato inquirente (cfr. Osservazioni pag. 3).
Infatti, sebbene al beneficio di un permesso B da poco rinnovato, l'accusato è in __________ da circa un anno e vi è giunto a seguito del matrimonio (e alcuni mesi dopo lo stesso) con una __________ conosciuta e sposata all'estero (AI 127, pag. 1). Il trasferimento in __________ non sembrerebbe aver allentato i legami con il paese d'origine (da dove provengono i compartecipi ai reati), dove starebbe costruendo una casa (con l'intenzione di trasferirvisi: "non nell'immediatezza, ma in futuro" AI 137, pag. 2) e dove la moglie (che vi ha già vissuto) sarebbe disposta (se non intenzionata) a trasferirsi, trasferendovi pure i figli che quest'ultima ha avuto, a quanto sembra, da precedente matrimonio (AI 127, pag. 2). Nel contempo, non risulta che l'accusato abbia stabilito particolari legami affettivi, sociali e professionali in __________ da permettere di affermare che nel __________ si trovi attualmente il suo "centro d'interessi" (GIAR 23 dicembre 2005, 309.2005.3); anzi, la sua presenza sul territorio risulta essere stata se non molto limitata, perlomeno poco costante (AI 137, pag. 2; Verbale PG __________ 13.04.2006, pag. 3).
L'insieme delle circostanze deducibili dal comportamento dell'accusato (prima dell'arresto), dalle sue dichiarazioni e da quelle della moglie, non permettono di affermare che il rischio di fuga come meramente ipotetico. La probabilità di essere confrontato con una pena di una certa durata (non esclusa quella accessoria dell'espulsione), forse da espiare (i reati imputati sono comunque crimini), possono fargli preferire il ritorno al paese d'origine (da dove manca da relativamente poco tempo ed ha mantenuto stretto contatti) piuttosto che il rimanere a disposizione per il dibattimento e l'eventuale pena; e ciò nonostante il rinnovamento del permesso di soggiorno in __________, che costituisce (di fatto) l'unico elemento di legame (formale) con il territorio (CRP 10 agosto 2004, 60.2004.268, cons. 3;GIAR 23 dicembre 2005, 309.2005.3).
In questa situazione (__________in __________ da poco e con legami forti all'estero dove intenderebbe/potrebbe ritornare senza particolari difficoltà, ed anche senza documenti -possibilità che gli è perfettamente nota in quanto praticata dai compartecipi che ha ospitato a __________
- che nel caso di __________ non possono essere rilasciati/rinnovati solo da __________) le misure sostitutive proposte/richieste appaiono prive di reale efficacia.
E. 11 Quanto al pericolo di collusione, ritenuto che, di principio "Il rischio deve emergere da elementi concreti, rilevabili dall'incarto, di carattere oggettivo o soggettivo (con maggior rigore nelle fasi avanzate dell'inchiesta).Tra questi elementi si possono annoverare l'atteggiamento dell'accusato nell'ambito del procedimento, o anche prima dell'avvio del procedimento, l'eventuale influenza esercitabile nei confronti di terzi (siano essi correi, complici o testi) in base a particolari rapporti (personali o professionali), la convergenza d'interesse tra l'accusato ed i terzi, con particolare attenzione per le fattispecie complesse che toccano più persone o commesse da più persone (DTF 117 Ia p. 261; REP 1980 p. 45; DTF 19 giugno 1997 in re V; CRP 10 aprile 1997 in re V.; CRP 24.12.1985 in re L.; GIAR 2 agosto 2001 in re A.; REP 1988 p. 414; GIAR 4 aprile 2001 in re J.; SJ 1081 p. 379/380 e relative citazioni; Sj 1979 p.374; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701a; Donatsch/Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zurich, ZH 2000, § 58 nos. 40 e 42 in particolare)" (GIAR 1 marzo 2004, 76.2004.3), va ricordato l'interesse della giustizia (anche a favore dei singoli accusati) di eventualmente avere un unico giudizio emanato previo dibattimento al quale sono presenti tutti gli accusati o compartecipi, con disgiunzione ammessa solo se i correi rimangono latitanti al momento in cui l'inchiesta nei confronti di quelli detenuti è pronta per le decisioni di merito di competenza del Procuratore pubblico (DTF 116 Ia 305).
Nel caso in esame non occorrono molte parole per ritenere comunque importanti per l'inchiesta, in particolare per la determinazione dei ruoli e delle effettive responsabilità all'interno del gruppo, le eventuali dichiarazioni dei correi (o di uno o l'altro di questi qualora arrestati) e l'interesse a concordare eventuali versioni (SJ 1981 p. 378, 380; SJ 1979 pa. 374; GIAR 23 settembre 2005, 476.2005.3, cons. 6.c e 6.d; CRP 11 ottobre 2005, 60.2005.323, cons. 15 e 16), visto anche il reiterato rifiuto di fare il loro nomi (verbali PG 4.04.2006, 19.04.2006, 4.05.2006), rientrato solo dopo un colloquio con il difensore (AI 137, pag. 3) e dopo che il correo __________ li aveva già indicati (Verbale PG 13.04.2006). La "sola" confessione (con rivendicazione di ruolo accessorio e con indicazione dei nomi dei correi solo dopo reiterate), peraltro non del tutto corrispondente alle dichiarazioni del coaccusato __________ fino alla seconda parte del confronto (momento in cui, come detto al considerando 8 della presente, le ha modificate: AI 159, pag. 2); non è suscettibile di limitare in modo importante la concretezza di questo pericolo.
Comunque, visto quanto già accertato ai considerandi 9 e 10 della presente e visto che l'istruttoria che concerne il qui accusato sta volgendo al termine, con conseguente approssimarsi di probabile disgiunzione del procedimento da quello nei confronti dei latitanti (GIAR 11 ottobre 2002, 23.2001.19), la questione può anche non essere risolta in modo definitivo (si veda anche, per analogia, GIAR 3 gennaio 2005, 392.2004.2, cons. 6).
E. 12 Da ultimo, e per quanto concerne il principio di proporzionalità, va detto che questo deve essere analizzato da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie (tenuto conto delle sue eventuali ramificazioni - anche internazionali -, ecc.) con la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; DTF 124 I 139, 128 I 149, 7 febbraio 2005 1s.3/2005; art. 102 CPP).
Nel caso concreto, il carcere preventivo sofferto (poco più di 2 mesi) e quello prevedibilmente ancora da soffrire in attesa della conclusione dell'inchiesta e dell'eventuale rinvio a giudizio (previsti a breve) è ancora rispettoso del principio di proporzionalità. Non va dimenticato che i reati ascritti sono gravi, commessi con notevole intensità delittuosa, e possono condurre, se confermati, a pene di sicura gravità (e non necessariamente al beneficio della sospensione condizionale).
Da ultimo, l'obbligo di celerità è stato rispettato (e, invero, neppure contestato dalla difesa) ritenuta comunque la presenza di almeno tre indagati in stato di detenzione (due tutt'ora in carcere) e lo svolgersi dell'inchiesta non evidenzia tempi morti (evitabili) irragionevoli (cfr. sentenze del TF citate sopra).
E. 13 In conclusione, in capo a __________ sono presenti gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti e sono pure presenti, e concreti, pericolo di fuga (non limitabile con le misure sostitutive proposte) e pericolo di recidiva. Il pericolo di collusione, visto lo stadio e le prospettive a breve del procedimento è da ritenersi a titolo abbondanziale.
Il mantenimento del carcere preventivo risulta ancora rispettoso del principio di proporzionalità.
L'istanza va quindi respinta.
P.Q.M
visti gli artt. 139, 25 CPP, 23 LDDS, nonché artt. 20, 95 ss., 108, 280 ss., 284 CPP, 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;
1.Listanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.
2.Non si prelevano tasse e spese.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro dieci giorni dallintimazione.
4.Intimazione (anticipata via fax, vista limminenza di tre giorni festivi):
giudice Edy Meli
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.
INC.2006.14903
Lugano
2 giugno 2006
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 29 maggio 2006 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo dal
Procuratore pubblico Marco Villa, MP di Lugano
viste le osservazioni della difesa (1° giugno 2006);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il 29 marzo 2006 e nei suoi confronti è stata promossa l'accusa per le ipotesi di reato di ripetuto furto aggravato (in banda e per mestiere) consumato e tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e ripetuta violazione della LDDS (doc. 1 e 2, inc. GIAR 149.2006.1).
L'arresto è stato confermato da questo giudice, il 30 marzo 2006, ritenuti presenti gravi indizi di reato, necessità istruttorie, pericolo di fuga e di recidiva (doc. 3).
2.
In sostanza, __________ è accusato di aver commesso (sia in __________ che in altri __________) una serie di furti, in correità con terzi (prevalentemente __________) che ospitava anche a casa sua (divenuta, secondo l'inquirente, una sorta di base per il gruppo) in violazione delle norme della LDDS.
Dopo iniziale silenzio, __________ ha ammesso la consumazione o il tentativo di quattordici furti (AI 137, 151).
Uno dei correi (oltre alla moglie di __________) è stato arrestato (AI 76), altri sono ancora latitanti (cfr. ordini d'arresto del 19 aprile 2006).
Per quanto concerne __________ e le altre persone già arrestate, l'inchiesta sembrerebbe essere praticamente conclusa o, quantomeno, in fase di conclusione (Preavviso 31 maggio 2006, pag. 2).
3.
Con istanza del 29 maggio 2006 (doc. 2, inc. GIAR 149.2006.3) __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.
L'istante afferma di aver avuto un comportamento processuale corretto, coerente, volto all'assunzione di responsabilità, con indicazione degli altri compartecipi ai fatti che gli vengono addebitati e con conseguente chiarimento dei fatti stessi, come confermato anche dall'esito del confronto con il correo detenuto (punti 3, 4, 5).
Ritenendo che il suo ruolo sia, tecnicamente, quello di complice ed in considerazione del danno causato, l'accusato ipotizza come scontata l'erogazione di una pena sospesa (punti 5 e 6).
L'istante afferma, inoltre, assenza di un concreto pericolo di fuga (coniugato con __________ ed intenzionato ad avviare un'attività lucrativa, è al beneficio di un permesso B di cui ha chiesto il rinnovo: punti 7 e 8), così come di un pericolo di collusione o inquinamento delle prove (vista la collaborazione e l'approssimarsi della fine dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che alcuni compartecipi ai reati siano ancora latitanti: punto 9).
Quanto al pericolo di recidiva, l'assenza di elementi concreti a favore di tale rischio è individuata dall'istante nell'evidente ruolo subalterno avuto nella vicenda (__________: punto 10).
Il perdurare della detenzione preventiva non si giustifica più, sempre a dire dell'accusato istante, neppure dal profilo della proporzionalità visto il carcere preventivo sofferto, per lungo tempo presso le pretoriali.
4.
Con preavviso del 31 maggio 2006, il magistrato inquirente si oppone all'accoglimento dell'istanza (doc. 1, inc. MP __________).
Dopo aver riassunto gli indizi di reato e l'atteggiamento processuale dell'accusato, il magistrato inquirente contesta che per __________ si possa parlare di complicità (visto il ruolo organizzativo e pianificatorio ricoperto dall'accusato, la partecipazione alla ripartizione della refurtiva e l'utilizzo della propria abitazione per ospitare i membri del gruppo, nonché le modalità di partecipazione alla fase esecutiva dei furti: pag. 2).
A dire del Procuratore pubblico persiste pericolo di collusione con i compartecipi latitanti e sono sufficientemente concreti il pericolo di fuga (forti legami con il paese d'origine, frequenti assenze dal __________, intenzione di costruire una casa in __________ dove trasferirsi con la moglie -consenziente al trasferimento-, l'assenza di un'attività lucrativa: pag. 3) e quello di recidiva (ripetizione dell'agire delittuoso, assenza di occupazione e conseguenti necessità economiche, pregiudicato per reati analoghi in __________ ed in __________: pag. 4).
Da ultimo, e sempre secondo il Procuratore pubblico, la detenzione preventiva dura da circa due mesi (con inchiesta condotta celermente) e il rischio di pena è superiore a quanto sofferto e ancora da soffrire fino all'eventuale dibattimento, con conseguente rispetto del principio di proporzionalità (pag. 4).
5.
Con osservazioni del 31 maggio 2006 (doc. 5, inc. GIAR 149.2006.3) la difesa di __________ conferma l'istanza di libertà provvisoria.
Il pericolo di collusione con i latitanti è definito quale mera speculazione teorica anche perché verosimilmente l'accusato istante sarà giudicato ben prima che i compartecipi latitanti vengano arrestati. Il pericolo di fuga è confutato mediante presentazione del permesso di soggiorno recentemente rinnovato e sottolineatura del fatto che l'accusato sapeva di essere controllato, si trovava all'estero e malgrado ciò è rientrato in __________ dove, dopo poco tempo, è stato arrestato.
Da ultimo, la difesa afferma che il pericolo di recidiva non può fondarsi sui soli precedenti e che la proporzionalità è messa in dubbio dal fatto che al complice (qualifica ribadita per l'agire di __________) non si applicherebbe il minimo edittale di cui all'art. 139 cifra 3 CP con conseguente probabilità di una pena sospesa in caso di condanna.
6.
__________, accusato e detenuto, è certamente legittimato (così come il suo patrocinatore) a presentare istanza di libertà provvisoria; la trasmissione del preavviso negativo, e degli atti, da parte del Procuratore pubblico, sono rispettosi del termine di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP (in applicazione dell'art. 20 CPP).
7.
In diritto, sebbene noto al magistrato ed al patrocinatore dell'accusato, si ricorda innanzitutto che:
"L'art. 95 CPP - corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
8.
Anche se non contestata, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione (che è quella di esaminare lesistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza lesistenza di un reato) e, dallaltro (ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire), dallinopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
Nel caso in esame, gli indizi di reato (sia quello di cui all'art. 139 CP, sia quello ex LDDS) sono presenti e sufficienti già nelle sole ammissioni dell'accusato istante (cfr. AI 137, 151), con riscontri nelle deposizioni dei coaccusati (cfr. AI 120; AI 137, pag. 3 ss.).
Si precisa inoltre, anche qui senza pregiudizio del merito e unicamente ai fini della valutazione che compete a questo giudice circa gli elementi a giustificazione della misura cautelare, che quanto emerge dagli atti non permette di concludere senz'altro che, nell'ambito dei reati ascritti, a __________ (unico del gruppo a risiedere in __________) possa essere contestata unicamente una partecipazione accessoria quale complice. A questo proposito non si può non considerare (sempre a livello indiziante) quanto affermato da __________ sul perché e come è giunto in __________ (AI 120, pag. 2) ed ha partecipato ai furti (idem, pag. 3), nonché sulla ripartizione della refurtiva (ibidem) e sulla ripartizione dei compiti/ruoli in relazione ai singoli furti (cfr. Verbali PG __________ 13.04.2006, 26.04.2006, 3.05.2006), sebbene risulti che ad un certo momento egli si sia "associato" ad altri (AI 120, pag. 4) e, in sede di confronto, abbia poi confermato (meglio sarebbe dire: aderito) la versione di __________ (comunque solo dopo aver udito le contestazioni di quest'ultimo in relazione alla sua versione, ribadita, inizialmente, anche in quella sede: AI 159). Neppure le dichiarazioni della moglie dell'accusato istante (sulla ripartizione della refurtiva, sull'ospitalità offerta nell'abitazione di __________, rispettivamente sull'acquisto e messa a disposizione di schede telefoniche prepagate: AI 127, pag. 2, 3 e 4), pur nel comprensibile atteggiamento di allontanamento (suo e del marito) da responsabilità maggiori, paiono confermare ruolo subalterno o marginale dell'accusato istante, senza reale potere decisionale, ai sensi della giurisprudenza in materia (DTF 125 IV 134; DTF 120 IV 136; 111 IV 51; 109 IV 147; REP 1992 p. 320). Senza dimenticare la refurtiva sequestrata al domicilio dell'accusato, assenti gli altri compartecipi (all. 3 al doc. 2, inc. GIAR 149.2006.1) ed i pregressi contatti con carceri della svizzera tedesca per contattare persone che hanno poi agito con lui (Verbale PG __________ 19.04.2006, pag. 2; Verbale PG __________ 26.04.2006, pag. 1)).
Ora, allo scrivente non sfugge che anche __________ può essere intento a diminuire le proprie responsabilità, ma non sfugge neppure che in procedimenti che vedono alcuni compartecipi detenuti ed altri latitanti non è infrequente che questi ultimi siano indicati quali "maggiori colpevoli"; nel contempo è evidente che in caso di versioni contrastanti tra i vari compartecipi o accusati sui rispettivi ruoli, gli indizi (in casudi correità) rimangono tali.
9.
a)
Notoriamente, il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26).
Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione più larga di quella dell'art. 67 CP: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G.Piquerez, Procédure pénale suisse,
n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). Anche la gravità del reato, condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).
b)
Il Procuratore pubblico ritiene dato e concreto il pericolo di recidiva vista la gravità dei reati ascritti, la ripetizione degli stessi, l'assenza di una occupazione remunerativa ed i precedenti analoghi (all'estero).
La difesa contesta concretezza di tale rischio, essendo i precedenti (da soli) insufficienti a fondarlo e in ragione del ruolo subalterno dell'accusato qui istante.
c)
La gravità oggettiva dei reati (trattasi formalmente di crimini), l'intensità operativa (almeno quattordici furti nell'arco di qualche mese) e le modalità operative (commissione in banda, composta da persone in gran parte presenti illegalmente sul territorio; reati commessi in più __________ -quindi con disponibilità a spostamenti anche importanti- con pianificazione e organizzazione non lasciata al caso - si veda l'acquisto e l'utilizzo di carte SIM estere: Verbale __________ 4.04.2006, pag.
2) non può seriamente essere messa in discussione.
A ciò si aggiunga il fatto che i reati sono stati commessi dopo pochi mesi dall'arrivo in __________ (AI 137, pag. 2), periodo durante il quale non sono mancati i rientri al paese d'origine dove risiedono altri compartecipi (AI 120 e ODA 19 aprile 2006 __________), in situazione di assenza di attività lucrativa (tutt'ora perdurante), da persona che risulta già condannata per reati analoghi (AI 97; peraltro con sentenza emessa dalla __________, località di soggiorno di un altro componente del gruppo: cfr. ODA 19 aprile 2006 __________).
Le circostanze appena descritte e la determinazione a delinquere che ne risulta (in uno con le relative motivazioni a delinquere) sono tutti elementi concreti che, presi nel loro insieme, impongono di ritenere il pericolo di recidiva, a meno che siano presenti elementi, altrettanto concreti, di (per così dire) segno opposto (cfr. anche CRP 16 maggio 2006, 60.2006.154, cons. 6 e 7).
d)
Nel caso in esame la difesa menziona, quali elementi di segno opposto, l'insufficienza dei soli precedenti (ma quanto detto sopra non si fonda solo su questo elemento), il ruolo subalterno (anche qui come detto al cons. 8, per nulla evidente), e l'intenzione (ma allo stato solo quella) di "avviare" una attività lucrativa regolare. Altri elementi non emergono in modo manifesto dall'incarto, né è possibile ritenere un particolare effetto deterrente del procedimento in corso, visti i precedenti agli atti e quelli di cui il magistrato inquirente attende documentazione specifica (la cui esistenza è comunque ammessi dall'accusato stesso: AI 151, pag. 8).
Pertanto, a questo stadio della procedura, il pericolo di recidiva deve essere ritenuto come presente e concreto, riservando alla Corte del merito valutazione più serena e completa della prognosi, vista anche l'imminenza della chiusura dell'istruttoria (CRP 16 maggio 2006, 60.2006.154, cons. 7; CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357, cons. 8).
10.
Stabilita l'esistenza di una delle condizioni alternative che, con i gravi indizi di colpevolezza, giustificano la misura cautelare, ci si potrebbe astenere dallapprofondire l'esistenza degli altri, tuttavia, nel caso in esame si constata che in capo a __________ è manifestamente presente un concreto pericolo di fuga così come dettagliatamente motivato (nei suoi elementi) dal magistrato inquirente (cfr. Osservazioni pag. 3).
Infatti, sebbene al beneficio di un permesso B da poco rinnovato, l'accusato è in __________ da circa un anno e vi è giunto a seguito del matrimonio (e alcuni mesi dopo lo stesso) con una __________ conosciuta e sposata all'estero (AI 127, pag. 1). Il trasferimento in __________ non sembrerebbe aver allentato i legami con il paese d'origine (da dove provengono i compartecipi ai reati), dove starebbe costruendo una casa (con l'intenzione di trasferirvisi: "non nell'immediatezza, ma in futuro" AI 137, pag. 2) e dove la moglie (che vi ha già vissuto) sarebbe disposta (se non intenzionata) a trasferirsi, trasferendovi pure i figli che quest'ultima ha avuto, a quanto sembra, da precedente matrimonio (AI 127, pag. 2). Nel contempo, non risulta che l'accusato abbia stabilito particolari legami affettivi, sociali e professionali in __________ da permettere di affermare che nel __________ si trovi attualmente il suo "centro d'interessi" (GIAR 23 dicembre 2005, 309.2005.3); anzi, la sua presenza sul territorio risulta essere stata se non molto limitata, perlomeno poco costante (AI 137, pag. 2; Verbale PG __________ 13.04.2006, pag. 3).
L'insieme delle circostanze deducibili dal comportamento dell'accusato (prima dell'arresto), dalle sue dichiarazioni e da quelle della moglie, non permettono di affermare che il rischio di fuga come meramente ipotetico. La probabilità di essere confrontato con una pena di una certa durata (non esclusa quella accessoria dell'espulsione), forse da espiare (i reati imputati sono comunque crimini), possono fargli preferire il ritorno al paese d'origine (da dove manca da relativamente poco tempo ed ha mantenuto stretto contatti) piuttosto che il rimanere a disposizione per il dibattimento e l'eventuale pena; e ciò nonostante il rinnovamento del permesso di soggiorno in __________, che costituisce (di fatto) l'unico elemento di legame (formale) con il territorio (CRP 10 agosto 2004, 60.2004.268, cons. 3;GIAR 23 dicembre 2005, 309.2005.3).
In questa situazione (__________in __________ da poco e con legami forti all'estero dove intenderebbe/potrebbe ritornare senza particolari difficoltà, ed anche senza documenti -possibilità che gli è perfettamente nota in quanto praticata dai compartecipi che ha ospitato a __________
- che nel caso di __________ non possono essere rilasciati/rinnovati solo da __________) le misure sostitutive proposte/richieste appaiono prive di reale efficacia.
11.
Quanto al pericolo di collusione, ritenuto che, di principio "Il rischio deve emergere da elementi concreti, rilevabili dall'incarto, di carattere oggettivo o soggettivo (con maggior rigore nelle fasi avanzate dell'inchiesta).Tra questi elementi si possono annoverare l'atteggiamento dell'accusato nell'ambito del procedimento, o anche prima dell'avvio del procedimento, l'eventuale influenza esercitabile nei confronti di terzi (siano essi correi, complici o testi) in base a particolari rapporti (personali o professionali), la convergenza d'interesse tra l'accusato ed i terzi, con particolare attenzione per le fattispecie complesse che toccano più persone o commesse da più persone (DTF 117 Ia p. 261; REP 1980 p. 45; DTF 19 giugno 1997 in re V; CRP 10 aprile 1997 in re V.; CRP 24.12.1985 in re L.; GIAR 2 agosto 2001 in re A.; REP 1988 p. 414; GIAR 4 aprile 2001 in re J.; SJ 1081 p. 379/380 e relative citazioni; Sj 1979 p.374; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701a; Donatsch/Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zurich, ZH 2000, § 58 nos. 40 e 42 in particolare)" (GIAR 1 marzo 2004, 76.2004.3), va ricordato l'interesse della giustizia (anche a favore dei singoli accusati) di eventualmente avere un unico giudizio emanato previo dibattimento al quale sono presenti tutti gli accusati o compartecipi, con disgiunzione ammessa solo se i correi rimangono latitanti al momento in cui l'inchiesta nei confronti di quelli detenuti è pronta per le decisioni di merito di competenza del Procuratore pubblico (DTF 116 Ia 305).
Nel caso in esame non occorrono molte parole per ritenere comunque importanti per l'inchiesta, in particolare per la determinazione dei ruoli e delle effettive responsabilità all'interno del gruppo, le eventuali dichiarazioni dei correi (o di uno o l'altro di questi qualora arrestati) e l'interesse a concordare eventuali versioni (SJ 1981 p. 378, 380; SJ 1979 pa. 374; GIAR 23 settembre 2005, 476.2005.3, cons. 6.c e 6.d; CRP 11 ottobre 2005, 60.2005.323, cons. 15 e 16), visto anche il reiterato rifiuto di fare il loro nomi (verbali PG 4.04.2006, 19.04.2006, 4.05.2006), rientrato solo dopo un colloquio con il difensore (AI 137, pag. 3) e dopo che il correo __________ li aveva già indicati (Verbale PG 13.04.2006). La "sola" confessione (con rivendicazione di ruolo accessorio e con indicazione dei nomi dei correi solo dopo reiterate), peraltro non del tutto corrispondente alle dichiarazioni del coaccusato __________ fino alla seconda parte del confronto (momento in cui, come detto al considerando 8 della presente, le ha modificate: AI 159, pag. 2); non è suscettibile di limitare in modo importante la concretezza di questo pericolo.
Comunque, visto quanto già accertato ai considerandi 9 e 10 della presente e visto che l'istruttoria che concerne il qui accusato sta volgendo al termine, con conseguente approssimarsi di probabile disgiunzione del procedimento da quello nei confronti dei latitanti (GIAR 11 ottobre 2002, 23.2001.19), la questione può anche non essere risolta in modo definitivo (si veda anche, per analogia, GIAR 3 gennaio 2005, 392.2004.2, cons. 6).
12.
Da ultimo, e per quanto concerne il principio di proporzionalità, va detto che questo deve essere analizzato da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie (tenuto conto delle sue eventuali ramificazioni - anche internazionali -, ecc.) con la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; DTF 124 I 139, 128 I 149, 7 febbraio 2005 1s.3/2005; art. 102 CPP).
Nel caso concreto, il carcere preventivo sofferto (poco più di 2 mesi) e quello prevedibilmente ancora da soffrire in attesa della conclusione dell'inchiesta e dell'eventuale rinvio a giudizio (previsti a breve) è ancora rispettoso del principio di proporzionalità. Non va dimenticato che i reati ascritti sono gravi, commessi con notevole intensità delittuosa, e possono condurre, se confermati, a pene di sicura gravità (e non necessariamente al beneficio della sospensione condizionale).
Da ultimo, l'obbligo di celerità è stato rispettato (e, invero, neppure contestato dalla difesa) ritenuta comunque la presenza di almeno tre indagati in stato di detenzione (due tutt'ora in carcere) e lo svolgersi dell'inchiesta non evidenzia tempi morti (evitabili) irragionevoli (cfr. sentenze del TF citate sopra).
13.
In conclusione, in capo a __________ sono presenti gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti e sono pure presenti, e concreti, pericolo di fuga (non limitabile con le misure sostitutive proposte) e pericolo di recidiva. Il pericolo di collusione, visto lo stadio e le prospettive a breve del procedimento è da ritenersi a titolo abbondanziale.
Il mantenimento del carcere preventivo risulta ancora rispettoso del principio di proporzionalità.
L'istanza va quindi respinta.
P.Q.M
visti gli artt. 139, 25 CPP, 23 LDDS, nonché artt. 20, 95 ss., 108, 280 ss., 284 CPP, 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;
1.Listanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.
2.Non si prelevano tasse e spese.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro dieci giorni dallintimazione.
4.Intimazione (anticipata via fax, vista limminenza di tre giorni festivi):
giudice Edy Meli