Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 cpv. 1 lit. a LEPMS [Raccolta delle leggi n. 4.2.1.1]) ‑ accolgono [...] i prevenuti nella misura dettata dalle esigenze dell'inchiesta e del procedimento di istruzione (art. 43 cpv. 1 REPMS [Raccolta delle leggi n. 4.2.1.1.1]; così,verbatim, sentenza della Camera dei ricorsi penali 15 febbraio 1999 in re A.J.W., inc. CRP 60.99.00017, consid. 2 p. 3; v. inoltre sentenza CRP 1 settembre 1988 in re A.B., inc. CRP 196/88, consid. 2 p. 4). L'art. 104 cpv. 3 CPP precisa poi che il prevenuto è sottoposto unicamente alle restrizioni della libertà che sono indispensabili per assicurare lo scopo dell'arresto e per mantenere la disciplina nelle carceri, mentre l'art. 176 cpv. 2 CPP sancisce espressamente il principio della proporzionalità nell'esecuzione del carcere preventivo (sentenza CRP, loc. cit.). Competente per ordinare le condizioni di detenzione durante il carcere preventivo è il Procuratore Pubblico (art. 40 cpv. 1 REPMS; sentenza CRP 15 febbraio 1999, cit., consid. 4
p. 5);
-che, per quanto attiene alle condizioni psico fisiche dell'accusato detenuto presso le strutture carcerarie, va rammentato che la LEPMS prevede semplicemente che "l'ordinamento di esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza" venga fissato dal Regolamento di applicazione emanato dal Consiglio di Stato. Quest'ultima normativa rammenta, per le persone private a titolo preventivo della loro libertà, il rinvio alle norme riferite ai detenuti in espiazione di pena (art.
39) e ciò senza particolare specifica in merito all'assistenza medica. Il regolamento citato sancisce (per i detenuti in espiazione di pena, dunque - per rinvio - anche per le persone private a titolo preventivo della loro libertà) che
"Ilcarcerato ha diritto all'assistenza medica. I medici possono sottoporlo a visite di controllo e, d'intesa con la Direzione, prendere le misure che si impongono. Il medico incaricato sovrintende al servizio sanitario."(art. 20).
In sostanza l'autorità d'esecuzione della misura privativa della libertà deve provvedere affinché vi sia la necessaria assistenza medica per i detenuti in espiazione e, di riflesso, anche per i detenuti in detenzione preventiva. Occorre quindi garantire il rispetto del principio di proporzionalità ossia, con riferimento alle particolari condizioni psico fisiche dell'accusato in detenzione preventiva, va atteso il rispetto della salute dell'accusato compatibilmente con le necessità derivate dalla privazione della libertà;
-che la carcerabilità di persona privata della libertà va accertata al momento dell'arresto (e comunque verificata nel corso della detenzione preventiva) quando precisi elementi permettano di ritenere l'esistenza di patologie fisiche o psichiche atte ad imporre una terapia o la privazione della libertà personale in ambiente diverso da quello carcerario. In generale la persona privata della libertà segnala, quando ne sia dato il caso, l'esistenza di particolari malattie o sofferenze fisiche o psichiche che, di regola, vengono sottoposte al medico delegato per la verifica e la prescrizione di medicamenti rispettivamente per ordinare il ricovero in ambiente ospedaliero laddove necessario. In sostanza, dunque, è il medico che indica al magistrato - a ragione delle competenze in materia di salute - quali medicamenti e quali esigenze terapeutiche siano necessarie ed ancora se un ricovero si imponga (in questo senso CRP 19 maggio 1999, inc. 60.99.00018, p. 7). Dal canto suo il magistrato d'accusa deve, di principio, attenersi alle indicazioni mediche e, di conseguenza, disporre l'esecuzione delle prescrizioni mediche. Egli può scostarsi dalle indicazioni mediche in maniera fondata ed a fronte di validi motivi ma nel rispetto della salute dell'accusato. Nell'ambito dell'accertamento può accadere che le valutazioni del medico incaricato non appaiano sufficienti o complete od ancora convincenti. In questo caso, a ragione delle più specifiche competenze, l'inquirente può designare un esperto ed incaricarlo di eseguire una o più visite (nonché gli esami che il caso impone) al fine di accertare la carcerabilità (ossia la possibilità dell'accusato di essere trattenuto presso un carcere). Il PP, normalmente, deve far capo al medico delegato, gli è possibile incaricare dei medici esperti, più difficilmente appare ammissibile far capo - se non per i normali consulti o per coadiuvare il medico delegato - ai medici curanti, ciò in ragione del particolare rapporto esistente con il paziente e per la necessità di obiettività che la visita "fiscale" impone;
- che, come evocato più sopra, le condizioni fisiche dell'accusato ed il suo permanere presso una cella, sia del __________ sia di un carcere pretorile, vanno sempre sorvegliate da parte del PP (e per esso dagli agenti di custodia e da quelli di polizia incaricati delle indagini). Se nel corso della detenzione preventiva vi fosse un aggravamento od un miglioramento della salute dell'interessato il luogo di detenzione o le condizioni stesse della detenzione devono essere adeguate;
-che, nel caso in esame, il dott. _____________ è stato inizialmente trattenuto in arresto presso l'__________ a seguito di diagnosi dei medici intervenuti su richiesta del PP avv. Bertoli. Presso il nosocomio _____________ è rimasto sino all'11 maggio 1999 sotto cura e sotto sorveglianza medica sino al trasferimento presso la __________;
-che la situazione clinica dell'accusato è stata ampiamente descritta nel corso delle precedenti decisioni di questo giudice note alle parti. Il PP, al fine di verificare lo stato di salute di _____________, ha fatto intervenire tre esperti italiani le cui conclusioni sono conosciute essendo raccolte agli atti. In particolare si rinvia qui espressamente all'AI 55 (Classatore diversi 2) atto con cui il Prof. __________ ed i suoi due colleghi dott. __________ e __________ rilevavano l'inesistenza di "elementi indicanti incompatibilità del regime carcerario" dal punto di vista psichico, contrariamente all'esigenza di controllo cardiologico presso l'__________ (parere 21 marzo 1999 e verbalizzazione degli esperti del 6 aprile 1999, posizione ancora ribadita con l'AI 136 relazione di complemento a fronte di parere di parte del 21 maggio 1999). A seguito della decisione (del 13 aprile 1999) del PP in merito al trasferimento dell'accusato presso la struttura carceraria dell'Ospedale di Ginevra ed a seguito del diniego del magistrato inquirente di concedere gli "arresti domiciliari", accusa e difesa hanno voluto approfondire la tematica connessa allo stato di salute dell'accusato. In una verbalizzazione del dott. __________ questi riteneva l'ipotesi di un trasferimento di _____________ presso il __________ inidonea (v. 20 aprile 1999 pag. 4, AI 87) a fronte di parere più sfumato del prof. __________ (v 20 aprile 1999 pag. 5 in fine, AI 86, si veda inoltre il parere dei dott. __________ e __________ del 26 aprile 1999 AI 95 sfumato circa un rischio suicidale). Ritenuto l'annullamento della decisione di trasferimento dell'accusato a Ginevra e la reiezione dell'impugnativa di _____________ in materia di "arresti domiciliari" il 10 maggio 1999 il PP ha disposto il trasferimento dell'accusato presso la __________ in stato di detenzione preventiva e ciò in base alle considerazioni contenute nella decisione 991.98.5/6 del 6 maggio 1999 che evidenziavano l'inadeguatezza della cella/camera presso l'__________ occupata dall'accusato;
-che, visto il trascorrere del tempo, il magistrato d'accusa ha sollecitato al____________________, con scritto del 7 luglio 1999 (AI 151), la stesura di un referto medico circa le condizioni di salute di _____________. Alla sollecitazione ha preso posizione la dott. __________ con scritto del successivo 15 luglio 1999 in cui la psichiatra rammenta l'esistenza di una "marcata sindrome ansioso depressiva, in trattamento farmacologico e psicoterapico intenso; necessita ancora di una cura ospedaliera". Il magistrato ha quindi provveduto all'audizione (il 18 agosto 1999) dei medici curanti del reclamante per maggiori ragguagli. La dott. __________, pur indicando un certo miglioramento delle condizioni di _____________ dal profilo psichiatrico, indica il sussistere di uno stato depressivo importante ed il permanere di un pericolo suicidale legato alla situazione processuale più che alla collocazione. Dal canto suo il dott. __________, generalista FMH incaricato della cura dei degenti presso la clinica psichiatrica cantonale, ha constatato un importante deperimento psicofisico con una successiva ripresa. Dal profilo cardiaco il medico ha rammentato le due recenti dilatazioni coronariche con necessità di controlli continui (v. pag. 3, AI 157) ed ha indicato la possibilità di spasmo cardiaco. Il medico ha evidenziato
come possibile una sorveglianza ambulatoriale dell'accusato e la necessità di una presa a carico psichiatrica specialistica. La dott. __________ ha indicato come detta presa a carico "impone ancora un ricovero", in altri termini - anche se _____________ fosse libero - egli non verrebbe dimesso (pag. 4 in fine);
- che il PP, alla luce del certificato medico e delle deposizioni, ha preso contatto con il SEPEM chiedendo la disponibilità, presso il __________, delle garanzie di movimento, contatto più ampio con i famigliari, immediata assistenza in caso di problemi cardiaci e presa a carico psichiatrica (AI 158) cui la direzione del __________ ed il SEPEM hanno preso posizione come agli AI 160 e 162. Il PP ha quindi emanato la decisione impugnata;
-che con il suo reclamo, come tale ricevibile siccome inoltrato contro provvedimento del PP relativo al luogo di detenzione, _____________ contesta le modalità di acquisizione dei "mezzi probatori", ossia, delle deposizioni dei medici curanti, avvenute in assenza del suo difensore, e con ciò postula l'annullamento della decisione presa. A non averne dubbio, come già ricordato in precedenti decisioni di questo giudice in re _____________ (note alla difesa), con l'accertamento dello stato di salute dell'accusato finalizzato al mantenimento o meno della sua carcerazione presso un ospedale, il PP non ha acquisito elementi probatori relativi all'istruzione del procedimento penale tali da imporre la presenza della difesa. Le norme relative al diritto di partecipazione all'istruttoria valgono esclusivamente (fatte salve le riserve stesse della legge) per quanto attiene all'acquisizione di prove specificatamente riferite ai fatti inquisiti, non relativi allo stato di salute dell'accusato. Alla difesa deve essere garantito il diritto di essere sentita che in concreto è stato assicurato mediante l'audizione dell'accusato, la prospettazione del verbale 18 agosto 1999 e con la possibilità di formulare reclamo contro i provvedimenti del PP relativi al luogo di detenzione. L'impugnativa in discussione, che avviene dopo l'esame delle deposizioni acquisite (che nella sostanza non vengono contestate dal patrocinatore dell'accusato), garantisce all'accusato sufficiente rispetto del diritto di essere sentito in materia. L'argomento difensivo va quindi respinto siccome infondato;
- che, in materia come quella in discussione, l'esame del Giar, a fronte dell'impugnativa della difesa, deve limitarsi, sulla scorta del materiale acquisito (certificati medici e deposizioni mediche) alla verifica - al momento della decisione - del sussistere (o meno) delle condizioni cliniche tali da impedire una carcerazione in penitenziario rispettivamente che imponevano la detenzione presso un nosocomio. Più specificatamente il Giar verifica se la decisione del PP sia nel solco dalle certificazioni mediche o meno. Se il PP si scosta dal parere medico, il Giar esamina se ciò è avvenuto con valida ragione. Va ribadito come il magistrato abbia sempre la possibilità di eseguire successivi accertamenti eventualmente facendo capo a medici esterni (e quindi non ai medici curanti visto lo stretto rapporto
di fiducia instaurato con il paziente) o facendo capo a degli esperti terzi per confortare eventuali risultanze contraddittorie;
-che nel caso in esame i medici curanti dott. __________ e __________ sono stati interpellati dal magistrato d'accusa senza che fosse loro posta la questione, precisa, a sapere se l'accusato potesse essere trasferito nella struttura penitenziaria alla luce del suo stato di salute. Come osservato nei passaggi che precedono già nella verbalizzazione e nel certificato medico prodotto i sanitari indicano la necessità di mantenimento dell'accusato in struttura ospedaliera (cfr. certificato medico dott. __________ 15 luglio 1999). Circostanza questa ribadita con i documenti redatti all'attenzione della difesa e da questa prodotti in uno con il reclamo in discussione. Queste certificazioni ribadiscono il contenuto sostanziale delle deposizioni rese con l'indicazione (dott. __________) dell'avvenuto recente ricovero di _____________ presso l'__________ in via d'urgenza. Per __________ un trasferimento al __________ non potrebbe garantire "pienamente l'incolumità fisica" dell'accusato con "rischio per la sua salute". D'altro canto la psichiatra, pur evidenziando un minor grado d'angoscia ed un miglioramento del sonno del paziente, rammenta uno stato depressivo con elevato " rischio di passaggio all'atto". La dott. __________ rileva la necessità di mantenere _____________ in struttura ospedaliera e prematuro appare un trasferimento al __________, "Le indispensabili cure fornite da una clinica psichiatrica acuta non possono essere garantite altrove";
-che i rilievi dei due medici (curanti dell'accusato) interpellati appaiono convergenti circa la non carcerabilità dell'accusato presso una struttura penitenziaria. Il PP non ha inteso, in merito, approfondire i suoi accertamenti per verificare l'attualità delle attestazioni mediche dei suoi esperti (__________, __________ e __________) in apparente contrasto con le affermazioni dei medici curanti. L'apparente (siccome il tempo trascorso renderebbe necessario un aggiornamento delle certificazioni rese nel marzo/maggio 1999 dagli esperti italiani) contraddizione tra i documenti sulla cui scorta il magistrato si è pronunciato, imponeva approfondimento e non permette oggi di ordinare il previsto trasferimento (pur con l'adozione delle garanzie volute dal PP). In questo senso gli stessi medici cui ha fatto capo il PP per la verifica dello stato di salute dell'accusato sconsigliano (da un punto di vista sanitario) la carcerazione al __________. Il magistrato inquirente si è scostato - con la decisione impugnata - dal parere di medici senza valida e sufficiente ragione e non ha, preventivamente, verificato con i medici la validità delle misure di "garanzia" ipotizzate per l'accusato al __________. Il trasferimento appare oggi prematuro a fronte dello stato di salute evidenziato, stato di salute in via di miglioramento (come rammentato dalla psichiatra nella sua deposizione) sì da poter prospettare l'auspicata carcerazione presso il penitenziario (obbligatorio - laddove le condizioni di salute lo permettano - per il rispetto della legge e per parità di trattamento e contenimento delle spese [la sorveglianza presso un ospedale è
incombenza degli organi di polizia]) in un prossimo futuro a fronte delle necessarie certificazioni mediche;
-che, sulla scorta di quanto precede, il reclamo va accolto con riserva per il PP di verificare ulteriormente la tematica. L'accoglimento del gravame - con la reiezione dell'eccezione d'ordine sollevata dalla difesa - impone l'accollamento delle tasse e spese giudiziarie allo Stato ed impone il riconoscimento di ripetibili ridotte, alla difesa.
p.q.m., visti gli artt. 280 e segg. CPP
decide:
1.Il reclamo 13 settembre 1999 formulato da _____________ è accolto nel senso dei considerandi.
2.Non si percepiscono tasse e spese mentre al reclamante viene riconosciuto l'importo di CHF 200.-- a titolo di ripetibili.
3.Avverso la presente decisione in materia di libertà personale é data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
-al reclamante _____________, per il tramite del patrocinatore avv. __________ e personalmente allavv. __________;
-al Procuratore Pubblico avv. Marco Bertoli ed al Procuratore Pubblico Generale avv. Luca Marcellini, Lugano, con l'incarto di ritorno.
giudice Ivano Ranzanici
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N. 991.98.9 R Lugano, 16 settembre 1999
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Ivano Ranzanici
sedente per statuire sul reclamo 13 settembre 1990 formulato da
_____________, c/o CPC __________
(patr. dall'avv. __________)
contro la decisione 2 settembre 1999 del Procuratore Pubblico avv. Marco Bertoli, Lugano, in materia di trasferimento dall'attuale luogo di detenzione preventiva presso la Clinica __________;
lette lo scritto 14 settembre 1999 del Procuratore Pubblico avv. Marco Bertoli, Lugano che propone la reiezione del reclamo;
avuti gli atti a disposizione
considerato e ritenuto
in fatto ed in diritto:
- che questo giudice si é più volte occupato, da ultimo con decisioni del 25 maggio e del 6, 25 e 27 maggio 1999, del procedimento penale contro _____________;
-che i fatti posti alla base della presente, noti alle parti, possono essere quindi dedotti dalle precedenti decisioni di questo Giar, e meglio può qui essere ricordato come _____________, medico psichiatra, sia stato arrestatoil 1 dicembre 1998 con promozione dell'accusa per titolo di truffa, aggravata siccome commessa per mestiere e falsità in documenti;
-che i fatti si riferiscono sia alla gestione delle cliniche __________ facenti capo all'accusato che alla gestione dello stesso studio medico del dott. _____________ a __________;
-che nell'ambito delle indagini sono state eseguite numerose perquisizioni ed è stato operato il blocco di una mole decisamente importante di documentazione ancora al vaglio degli inquirenti e del perito dott. __________ (in particolare cartelle mediche dalle quali emergono sospetti di numerosissime e ripetute malversazioni);
-che nel corso dell'istruttoria sono emersi elementi indizianti gravemente la commissione dei reati ipotizzati dal magistrato d'accusa, in particolare dalle numerose deposizioni sin qui acquisite, con atteggiamento ancora molto poco collaborativo dell'accusato, dacché discende il sussistere di necessità istruttorie tali da imporre il permanere di _____________ in detenzione preventiva (in questo senso la decisione 25 maggio 1999 di questo giudice nota al reclamante);
-che inizialmente _____________ è stato detenuto, dal 1 dicembre 1998 sino all'11 maggio 1999, presso l'__________ a causa delle sue condizioni psico fisiche così come desumibili dalle pregresse decisioni di questo GIAR (991.98.4, 991.98.5/6 del 15 aprile e 6 maggio 1999);
-che successivamente egli è stato trasferito presso la clinica psichiatrica __________ sotto sorveglianza dapprima della Polizia Cantonale e poi di società privata (oggi la Polizia sarebbe tornata a prestare il servizio di sorveglianza per quanto noto);
-che, con decisione 2 settembre 1999, il magistrato d'accusa, dopo avere raccolto le deposizioni dei dott. __________ e __________ in merito allo stato fisico e psicologico dell'accusato, ha disposto il trasferimento di _____________ presso il __________. Nella sua comunicazione scritta al responsabile SEPEM il magistrato d'accusa evidenzia la garanzia di presa a carico psicoterapeutica, di sufficiente mobilità e - stanti le esigenze mediche - di possibilità di colloqui liberi e permanenti (in deroga al regolamento che vuole - per gli altri detenuti - situazione di maggiore restrizione). Alla luce della garanzia di "assicurata immediata assistenza dal profilo sanitario ad opera di personale di custodia" formato per i primi soccorsi, di personale infermieristico e - se del caso - con possibilità di immediato allarme ad ospedale acuto, il PP ritiene che il trasferimento dell'accusato presso il__________ si imponga nel rispetto delle esigenze evidenziate dai medici curanti. Nella sua decisione il magistrato rammenta come "il detenuto stesso condivide le valutazioni dei medici curanti e del resto reputa che non sia principalmente il luogo di detenzione a cagionargli rischio di angoscia";
-che _____________, nonostante quanto evidenziato dal PP in conclusione della decisione 2 settembre 1999 (passaggio appena ricordato), impugna la decisione rilevando il suo stato psicofisico tale da impedirgli un trasferimento presso la struttura carceraria cantonale e, comunque, insufficienza delle misure di garanzia poste in essere dal magistrato d'accusa oltre all'acquisizione degli elementi di accertamento senza previo contraddittorio. In particolare la difesa produce due scritti di data 6 ed 8 settembre 1999 (e quindi successivi alla decisione del PP), dei medici curanti (__________ e __________) sentiti dal PP avv. Bertoli, che indicano come una carcerabilità dell'accusato presso il __________ non sia data. Nella sua comunicazione 8 settembre scorso il dott. __________ ricorda il recentissimo ricovero d'urgenza (prolungato per alcuni giorni) dell'accusato presso l'__________ in seguito all'insorgenza di problemi cardiaci. Il dott. __________ ricorda la patologia pregressa dell'accusato, la sua malattia coronarica trivasale e le due recenti dilatazioni coronariche. Alla luce della situazione instabile e del recente ricovero ospedaliero il dott. __________ ritiene che " il luogo di detenzione offerto dal __________ non possa tutelare pienamente l'incolumità fisica" di _____________. Dal canto suo la dott. __________ (capo clinica presso la __________), dopo avere ripercorso le patologie dell'accusato e la sua recente evoluzione, conclude indicando come appaia elevato il rischio di passaggio all'atto suicidale tale da rendere _____________ non ancora carcerabile in struttura penitenziaria chiusa;
-che con le sue osservazioni il magistrato d'accusa ribadisce il contenuto della decisione. Sulla scorta degli atti raccolti egli desume come la patologia (ansia) di cui soffre _____________ non dipenda principalmente dal luogo di detenzione ma dall'esistenza - nei suoi confronti - di procedimento penale. Secondo il PP le garanzie di sicurezza poste in essere presso il __________ sarebbero sufficienti sia sotto l'aspetto psichiatrico che dal punto di vista cardiaco. Per il PP il recente ricovero di _____________ presso l'__________ dimostrerebbe che presso la __________ egli non troverebbe (dal profilo cardiaco) situazione migliore rispetto a quella offerta dal __________. A sostegno della sua decisione il magistrato d'accusa riprende le certificazioni mediche del dott. __________ (20 aprile 1999) e degli esperti italiani a suo tempo incaricati (e ci si può chiedere perché gli stessi oggi non siano più stati interpellati per un nuovo esame) ed invoca parità di trattamento da un lato e contenimento dei costi della sorveglianza dall'altro;
-che, come rammentano recenti decisioni di questo Ufficio (cfr. decisioni 23 agosto 1999Giar 368.99.5 / 6 / 7 in re IBA, 7 maggio 1999 Giar 183.99.2 in re AS, 22 marzo 1999 Giar 582.98.7 in re EB nonché nella decisione 991.98.5 / 6 nota all'accusato) il codice di procedura penale ticinese non definisce il luogo di esecuzione della carcerazione preventiva dell'accusato. L'art. 104 CPP (Esecuzione dell'arresto) precisa unicamente che l'arrestato è di regola separato dai detenuti in espiazione di pena (cpv. 2), mentre l'art. 4 della Legge cantonale sull'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti (LEPMS) dispone segnatamente che i prevenuti
sono assegnati al penitenziario: nella sezione denominata carcere giudiziario cantonale. Le carceri pretorili ‑ che sono delle sezioni dell'istituto principale (art. 4 cpv. 1 lit. a LEPMS [Raccolta delle leggi n. 4.2.1.1]) ‑ accolgono [...] i prevenuti nella misura dettata dalle esigenze dell'inchiesta e del procedimento di istruzione (art. 43 cpv. 1 REPMS [Raccolta delle leggi n. 4.2.1.1.1]; così,verbatim, sentenza della Camera dei ricorsi penali 15 febbraio 1999 in re A.J.W., inc. CRP 60.99.00017, consid. 2 p. 3; v. inoltre sentenza CRP 1 settembre 1988 in re A.B., inc. CRP 196/88, consid. 2 p. 4). L'art. 104 cpv. 3 CPP precisa poi che il prevenuto è sottoposto unicamente alle restrizioni della libertà che sono indispensabili per assicurare lo scopo dell'arresto e per mantenere la disciplina nelle carceri, mentre l'art. 176 cpv. 2 CPP sancisce espressamente il principio della proporzionalità nell'esecuzione del carcere preventivo (sentenza CRP, loc. cit.). Competente per ordinare le condizioni di detenzione durante il carcere preventivo è il Procuratore Pubblico (art. 40 cpv. 1 REPMS; sentenza CRP 15 febbraio 1999, cit., consid. 4
p. 5);
-che, per quanto attiene alle condizioni psico fisiche dell'accusato detenuto presso le strutture carcerarie, va rammentato che la LEPMS prevede semplicemente che "l'ordinamento di esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza" venga fissato dal Regolamento di applicazione emanato dal Consiglio di Stato. Quest'ultima normativa rammenta, per le persone private a titolo preventivo della loro libertà, il rinvio alle norme riferite ai detenuti in espiazione di pena (art.
39) e ciò senza particolare specifica in merito all'assistenza medica. Il regolamento citato sancisce (per i detenuti in espiazione di pena, dunque - per rinvio - anche per le persone private a titolo preventivo della loro libertà) che
"Ilcarcerato ha diritto all'assistenza medica. I medici possono sottoporlo a visite di controllo e, d'intesa con la Direzione, prendere le misure che si impongono. Il medico incaricato sovrintende al servizio sanitario."(art. 20).
In sostanza l'autorità d'esecuzione della misura privativa della libertà deve provvedere affinché vi sia la necessaria assistenza medica per i detenuti in espiazione e, di riflesso, anche per i detenuti in detenzione preventiva. Occorre quindi garantire il rispetto del principio di proporzionalità ossia, con riferimento alle particolari condizioni psico fisiche dell'accusato in detenzione preventiva, va atteso il rispetto della salute dell'accusato compatibilmente con le necessità derivate dalla privazione della libertà;
-che la carcerabilità di persona privata della libertà va accertata al momento dell'arresto (e comunque verificata nel corso della detenzione preventiva) quando precisi elementi permettano di ritenere l'esistenza di patologie fisiche o psichiche atte ad imporre una terapia o la privazione della libertà personale in ambiente diverso da quello carcerario. In generale la persona privata della libertà segnala, quando ne sia dato il caso, l'esistenza di particolari malattie o sofferenze fisiche o psichiche che, di regola, vengono sottoposte al medico delegato per la verifica e la prescrizione di medicamenti rispettivamente per ordinare il ricovero in ambiente ospedaliero laddove necessario. In sostanza, dunque, è il medico che indica al magistrato - a ragione delle competenze in materia di salute - quali medicamenti e quali esigenze terapeutiche siano necessarie ed ancora se un ricovero si imponga (in questo senso CRP 19 maggio 1999, inc. 60.99.00018, p. 7). Dal canto suo il magistrato d'accusa deve, di principio, attenersi alle indicazioni mediche e, di conseguenza, disporre l'esecuzione delle prescrizioni mediche. Egli può scostarsi dalle indicazioni mediche in maniera fondata ed a fronte di validi motivi ma nel rispetto della salute dell'accusato. Nell'ambito dell'accertamento può accadere che le valutazioni del medico incaricato non appaiano sufficienti o complete od ancora convincenti. In questo caso, a ragione delle più specifiche competenze, l'inquirente può designare un esperto ed incaricarlo di eseguire una o più visite (nonché gli esami che il caso impone) al fine di accertare la carcerabilità (ossia la possibilità dell'accusato di essere trattenuto presso un carcere). Il PP, normalmente, deve far capo al medico delegato, gli è possibile incaricare dei medici esperti, più difficilmente appare ammissibile far capo - se non per i normali consulti o per coadiuvare il medico delegato - ai medici curanti, ciò in ragione del particolare rapporto esistente con il paziente e per la necessità di obiettività che la visita "fiscale" impone;
- che, come evocato più sopra, le condizioni fisiche dell'accusato ed il suo permanere presso una cella, sia del __________ sia di un carcere pretorile, vanno sempre sorvegliate da parte del PP (e per esso dagli agenti di custodia e da quelli di polizia incaricati delle indagini). Se nel corso della detenzione preventiva vi fosse un aggravamento od un miglioramento della salute dell'interessato il luogo di detenzione o le condizioni stesse della detenzione devono essere adeguate;
-che, nel caso in esame, il dott. _____________ è stato inizialmente trattenuto in arresto presso l'__________ a seguito di diagnosi dei medici intervenuti su richiesta del PP avv. Bertoli. Presso il nosocomio _____________ è rimasto sino all'11 maggio 1999 sotto cura e sotto sorveglianza medica sino al trasferimento presso la __________;
-che la situazione clinica dell'accusato è stata ampiamente descritta nel corso delle precedenti decisioni di questo giudice note alle parti. Il PP, al fine di verificare lo stato di salute di _____________, ha fatto intervenire tre esperti italiani le cui conclusioni sono conosciute essendo raccolte agli atti. In particolare si rinvia qui espressamente all'AI 55 (Classatore diversi 2) atto con cui il Prof. __________ ed i suoi due colleghi dott. __________ e __________ rilevavano l'inesistenza di "elementi indicanti incompatibilità del regime carcerario" dal punto di vista psichico, contrariamente all'esigenza di controllo cardiologico presso l'__________ (parere 21 marzo 1999 e verbalizzazione degli esperti del 6 aprile 1999, posizione ancora ribadita con l'AI 136 relazione di complemento a fronte di parere di parte del 21 maggio 1999). A seguito della decisione (del 13 aprile 1999) del PP in merito al trasferimento dell'accusato presso la struttura carceraria dell'Ospedale di Ginevra ed a seguito del diniego del magistrato inquirente di concedere gli "arresti domiciliari", accusa e difesa hanno voluto approfondire la tematica connessa allo stato di salute dell'accusato. In una verbalizzazione del dott. __________ questi riteneva l'ipotesi di un trasferimento di _____________ presso il __________ inidonea (v. 20 aprile 1999 pag. 4, AI 87) a fronte di parere più sfumato del prof. __________ (v 20 aprile 1999 pag. 5 in fine, AI 86, si veda inoltre il parere dei dott. __________ e __________ del 26 aprile 1999 AI 95 sfumato circa un rischio suicidale). Ritenuto l'annullamento della decisione di trasferimento dell'accusato a Ginevra e la reiezione dell'impugnativa di _____________ in materia di "arresti domiciliari" il 10 maggio 1999 il PP ha disposto il trasferimento dell'accusato presso la __________ in stato di detenzione preventiva e ciò in base alle considerazioni contenute nella decisione 991.98.5/6 del 6 maggio 1999 che evidenziavano l'inadeguatezza della cella/camera presso l'__________ occupata dall'accusato;
-che, visto il trascorrere del tempo, il magistrato d'accusa ha sollecitato al____________________, con scritto del 7 luglio 1999 (AI 151), la stesura di un referto medico circa le condizioni di salute di _____________. Alla sollecitazione ha preso posizione la dott. __________ con scritto del successivo 15 luglio 1999 in cui la psichiatra rammenta l'esistenza di una "marcata sindrome ansioso depressiva, in trattamento farmacologico e psicoterapico intenso; necessita ancora di una cura ospedaliera". Il magistrato ha quindi provveduto all'audizione (il 18 agosto 1999) dei medici curanti del reclamante per maggiori ragguagli. La dott. __________, pur indicando un certo miglioramento delle condizioni di _____________ dal profilo psichiatrico, indica il sussistere di uno stato depressivo importante ed il permanere di un pericolo suicidale legato alla situazione processuale più che alla collocazione. Dal canto suo il dott. __________, generalista FMH incaricato della cura dei degenti presso la clinica psichiatrica cantonale, ha constatato un importante deperimento psicofisico con una successiva ripresa. Dal profilo cardiaco il medico ha rammentato le due recenti dilatazioni coronariche con necessità di controlli continui (v. pag. 3, AI 157) ed ha indicato la possibilità di spasmo cardiaco. Il medico ha evidenziato
come possibile una sorveglianza ambulatoriale dell'accusato e la necessità di una presa a carico psichiatrica specialistica. La dott. __________ ha indicato come detta presa a carico "impone ancora un ricovero", in altri termini - anche se _____________ fosse libero - egli non verrebbe dimesso (pag. 4 in fine);
- che il PP, alla luce del certificato medico e delle deposizioni, ha preso contatto con il SEPEM chiedendo la disponibilità, presso il __________, delle garanzie di movimento, contatto più ampio con i famigliari, immediata assistenza in caso di problemi cardiaci e presa a carico psichiatrica (AI 158) cui la direzione del __________ ed il SEPEM hanno preso posizione come agli AI 160 e 162. Il PP ha quindi emanato la decisione impugnata;
-che con il suo reclamo, come tale ricevibile siccome inoltrato contro provvedimento del PP relativo al luogo di detenzione, _____________ contesta le modalità di acquisizione dei "mezzi probatori", ossia, delle deposizioni dei medici curanti, avvenute in assenza del suo difensore, e con ciò postula l'annullamento della decisione presa. A non averne dubbio, come già ricordato in precedenti decisioni di questo giudice in re _____________ (note alla difesa), con l'accertamento dello stato di salute dell'accusato finalizzato al mantenimento o meno della sua carcerazione presso un ospedale, il PP non ha acquisito elementi probatori relativi all'istruzione del procedimento penale tali da imporre la presenza della difesa. Le norme relative al diritto di partecipazione all'istruttoria valgono esclusivamente (fatte salve le riserve stesse della legge) per quanto attiene all'acquisizione di prove specificatamente riferite ai fatti inquisiti, non relativi allo stato di salute dell'accusato. Alla difesa deve essere garantito il diritto di essere sentita che in concreto è stato assicurato mediante l'audizione dell'accusato, la prospettazione del verbale 18 agosto 1999 e con la possibilità di formulare reclamo contro i provvedimenti del PP relativi al luogo di detenzione. L'impugnativa in discussione, che avviene dopo l'esame delle deposizioni acquisite (che nella sostanza non vengono contestate dal patrocinatore dell'accusato), garantisce all'accusato sufficiente rispetto del diritto di essere sentito in materia. L'argomento difensivo va quindi respinto siccome infondato;
- che, in materia come quella in discussione, l'esame del Giar, a fronte dell'impugnativa della difesa, deve limitarsi, sulla scorta del materiale acquisito (certificati medici e deposizioni mediche) alla verifica - al momento della decisione - del sussistere (o meno) delle condizioni cliniche tali da impedire una carcerazione in penitenziario rispettivamente che imponevano la detenzione presso un nosocomio. Più specificatamente il Giar verifica se la decisione del PP sia nel solco dalle certificazioni mediche o meno. Se il PP si scosta dal parere medico, il Giar esamina se ciò è avvenuto con valida ragione. Va ribadito come il magistrato abbia sempre la possibilità di eseguire successivi accertamenti eventualmente facendo capo a medici esterni (e quindi non ai medici curanti visto lo stretto rapporto
di fiducia instaurato con il paziente) o facendo capo a degli esperti terzi per confortare eventuali risultanze contraddittorie;
-che nel caso in esame i medici curanti dott. __________ e __________ sono stati interpellati dal magistrato d'accusa senza che fosse loro posta la questione, precisa, a sapere se l'accusato potesse essere trasferito nella struttura penitenziaria alla luce del suo stato di salute. Come osservato nei passaggi che precedono già nella verbalizzazione e nel certificato medico prodotto i sanitari indicano la necessità di mantenimento dell'accusato in struttura ospedaliera (cfr. certificato medico dott. __________ 15 luglio 1999). Circostanza questa ribadita con i documenti redatti all'attenzione della difesa e da questa prodotti in uno con il reclamo in discussione. Queste certificazioni ribadiscono il contenuto sostanziale delle deposizioni rese con l'indicazione (dott. __________) dell'avvenuto recente ricovero di _____________ presso l'__________ in via d'urgenza. Per __________ un trasferimento al __________ non potrebbe garantire "pienamente l'incolumità fisica" dell'accusato con "rischio per la sua salute". D'altro canto la psichiatra, pur evidenziando un minor grado d'angoscia ed un miglioramento del sonno del paziente, rammenta uno stato depressivo con elevato " rischio di passaggio all'atto". La dott. __________ rileva la necessità di mantenere _____________ in struttura ospedaliera e prematuro appare un trasferimento al __________, "Le indispensabili cure fornite da una clinica psichiatrica acuta non possono essere garantite altrove";
-che i rilievi dei due medici (curanti dell'accusato) interpellati appaiono convergenti circa la non carcerabilità dell'accusato presso una struttura penitenziaria. Il PP non ha inteso, in merito, approfondire i suoi accertamenti per verificare l'attualità delle attestazioni mediche dei suoi esperti (__________, __________ e __________) in apparente contrasto con le affermazioni dei medici curanti. L'apparente (siccome il tempo trascorso renderebbe necessario un aggiornamento delle certificazioni rese nel marzo/maggio 1999 dagli esperti italiani) contraddizione tra i documenti sulla cui scorta il magistrato si è pronunciato, imponeva approfondimento e non permette oggi di ordinare il previsto trasferimento (pur con l'adozione delle garanzie volute dal PP). In questo senso gli stessi medici cui ha fatto capo il PP per la verifica dello stato di salute dell'accusato sconsigliano (da un punto di vista sanitario) la carcerazione al __________. Il magistrato inquirente si è scostato - con la decisione impugnata - dal parere di medici senza valida e sufficiente ragione e non ha, preventivamente, verificato con i medici la validità delle misure di "garanzia" ipotizzate per l'accusato al __________. Il trasferimento appare oggi prematuro a fronte dello stato di salute evidenziato, stato di salute in via di miglioramento (come rammentato dalla psichiatra nella sua deposizione) sì da poter prospettare l'auspicata carcerazione presso il penitenziario (obbligatorio - laddove le condizioni di salute lo permettano - per il rispetto della legge e per parità di trattamento e contenimento delle spese [la sorveglianza presso un ospedale è
incombenza degli organi di polizia]) in un prossimo futuro a fronte delle necessarie certificazioni mediche;
-che, sulla scorta di quanto precede, il reclamo va accolto con riserva per il PP di verificare ulteriormente la tematica. L'accoglimento del gravame - con la reiezione dell'eccezione d'ordine sollevata dalla difesa - impone l'accollamento delle tasse e spese giudiziarie allo Stato ed impone il riconoscimento di ripetibili ridotte, alla difesa.
p.q.m., visti gli artt. 280 e segg. CPP
decide:
1.Il reclamo 13 settembre 1999 formulato da _____________ è accolto nel senso dei considerandi.
2.Non si percepiscono tasse e spese mentre al reclamante viene riconosciuto l'importo di CHF 200.-- a titolo di ripetibili.
3.Avverso la presente decisione in materia di libertà personale é data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
-al reclamante _____________, per il tramite del patrocinatore avv. __________ e personalmente allavv. __________;
-al Procuratore Pubblico avv. Marco Bertoli ed al Procuratore Pubblico Generale avv. Luca Marcellini, Lugano, con l'incarto di ritorno.
giudice Ivano Ranzanici