Sachverhalt
indicando comunque sua consapevolezza della illiceità dellagire quasi sistematico adottato nelle cliniche unicamente dopo il suo arresto. Ancora al vaglio degli inquirenti é lesame dellenorme mole di documentazione sequestrata, in particolare il medico legale dott. __________ sta esaminando (come a recente nomina a perito) tutte le cartelle mediche sequestrate. Gli accertamenti sin qui svolti, il cui risultato appare riassunto nel Rapporto intermedio di data 13 febbraio scorso, evidenziano la commissione di differenti e numerose irregolarità nella fatturazione di prestazioni.
Come già ricordato nella decisione 1 marzo 1999 allaccusato sono state contestate sostanzialmente tutte le diverse tipologie di malversazione ritenute dalla pubblica accusa. In particolare si ricordano le ipotesi di reato riferite ai pazienti fittizi, ossia non presenti in clinica, rispettivamente per pazienti diurni o notturni, vi sarebbero poi malversazioni con riferimento a pazienti amministrativi, ossia a pazienti per i quali si procedeva ad ammissioni anticipate (la fatturazione iniziava prima della reale ammissione del paziente in clinica), rispettivamente a dimissioni posticipate (la fatturazione proseguiva oltre il reale periodo di degenza), ed ancora malversazioni riferite alla fatturazione di congedi effettivi ma con falsa iscrizione sulle cartelle mediche o congedi prolungati. Tra le ipotesi accusatorie vi sono poi le irregolarità, riferite alla sovrappopolazione di letti ossia letti fatturati a più pazienti, le sovrafatturazioni per farmaci, terapie e per analisi (per avere __________ operato iscrizioni nelle cartelle mediche relative a fasulle prescrizioni di farmaci - pagati dalle CM - in sostituzione di prestazioni fisioterapeutiche invece non pagate dalle CM come ammesso dallaccusato stesso che tende comunque a ridimensionare i casi a pochi e per contenuto indebito arricchimento). Ulteriori capitoli attualmente al vaglio del magistrato daccusa si riferiscono, e ci si atterrà qui alla nomenclatura convenuta tra le parti nel verbale 30 dicembre 1998 dellaccusato, alle consultazioni degli psicologi, allAI, alle problematiche connesse con lesenzione militare, ad incassi non dichiarati ed ai ricoveri forzati. Va qui rilevato come numerosi collaboratori ed ex collaboratori dellaccusato abbiano ammesso le loro responsabilità riconducendo comunque il loro agire al dott. __________ giustificandolo con la volontà del capo ed il rischio di perdere il posto di lavoro oltre che a pressioni specifiche in questo senso subite dal dott. __________.
2.
Il dott. __________, come detto, si trova ricoverato presso l__________ sotto cura medica da parte, in particolare, del dott. __________ e del Prof. __________ che, ancora recentemente, lo hanno visitato. Da profilo psichiatrico il dott. __________ é stato visitato dal dott. __________ ed é stata ordinata una perizia psichiatrica affidata al prof. __________. Va ricordato come, a seguito di esplicita richiesta dei dott. __________ e Prof. __________, il magistrato daccusa ha disposto una serie di esami da parte di medici esterni prof. __________, dott. __________ e dott. __________, il primo medico legale, il secondo psichiatra ed il terzo cardiologo, i quali hanno proceduto a visitare in più occasioni il dott. __________ allestendo i loro referti consegnati agli atti ed essendo sentiti in occasione del verbale 6 aprile scorso a delucidazione degli stessi. La situazione medica del paziente __________ é stata definita dai suoi medici curanti come preoccupante essendovi unaffezione cardiaca da un lato ed una situazione dansia dallaltro. Vanno qui ricordati, per completezza dinformazione e siccome listanza che ci occupa é fondata essenzialmente sulla situazione medica di __________, lo scritto del prof. __________ al difensore dellaccusato del 2 marzo 1999 in cui si attesta come la situazione di stress della situazione giudiziaria ha comportato unesternazione delle sue problematiche coronariche con disturbi anginosi notevoli con segnalazione di situazione seria ed indicazione di non carcerabilità dellaccusato. Va qui subito osservato che, in senso tecnico - che senzaltro non é sfuggito alla difesa - __________ non é incarcerato non essendo trattenuto in un carcere strictu sensu. __________ si trova trattenuto in una struttura ospedaliera tra le migliori in Ticino sotto cura di noti e competenti professionisti. Il prof. __________, nel citato scritto e dopo constatazione di situazione seria e di disturbi anginosi notevoli, conclude che la soluzione migliore sarebbe la cura ... a domicilio. Il professionista ravvede infatti nellisolamento del paziente un fattore di stress. Come detto il magistrato daccusa ha incaricato, per stabilire le condizioni di salute dellaccusato e su indicazione dello stesso prof. __________, tre specialisti italiani che hanno in particolare visitato laccusato il 26 febbraio 1999 constatando buone condizioni generali e ... assenza di elementi patologici a carico del cuore del torace rilevando dallelettrocardiogramma i segni di necrosi pregressa da infarto miocardico, in occasione della visita 11 marzo 1999, dopo intervento sul dott. __________, i periti interessati hanno constatato la stessa sintomatologia anginosa presente il 26 febbraio 1999, trovando il paziente prostrato. I periti hanno concluso per una cardiopatia ischemica ... pregresso infarto ... angina pectoris nonché - dal punto di vista psichiatrico - hanno accertato un Disturbo Post-Traumatico da Stress in un soggetto con Disturbo narcisistico ed Istrionico di Personalità. In sostanza i periti hanno accertato che laccusato é, dal punto di vista cardiaco, un soggetto a rischio con conseguente necessità di una stretta sorveglianza medica quale quella, in concreto, attuata ed attuabile nellospedale ove il paziente é ricoverato. Con la constatazione qui che, lo scritto 2 marzo 1999 del prof. __________ al difensore dellaccusato con lindicazione di dimissione per il rientro a casa del paziente, appare superato. I periti hanno quindi accertato che il particolare regime di<ricovero-detenzione> é motivo di ansia unitamente e, forse, in maniera preponderante, con le vicende giudiziarie che hanno portato allo stesso. Par quindi di capire, come alle delucidazioni successive dei periti, che sia la situazione detentiva che quella riferita allesistenza del procedimento in corso tendono ad accrescere lo stato dansia dellaccusato. I periti suggeriscono quindi di ridurre lansia, almeno in parte, con una maggiore facilità di contatto con i famigliari. Per quanto riguarda più particolarmente laspetto psichiatrico connesso alla situazione di detenzione i periti hanno constatato che il citato disturbo di personalità ... ha assunto valore psicolesivo particolarmente accentuato. I sintomi psichici ... sono da considerarsi complessivamente moderati e sono naturalmente connessi al perdurare del regime di detenzione. ... Lessere incarcerato ha costituito gravissima ferita narcisistica. ... non sussistono elementi clinici tali che indichino lincompatibilità della situazione psicopatologica riscontrata ... con il regime di detenzione. Le conclusioni degli specialisti italiani, contenute a pag. 12 del loro rapporto 21 marzo 1999, sono note alle parti: Dal punto di vista psichico non sussistono elementi indicanti incompatibilità con il regime carcerario mentre, dal punto di vista cardiologico, la situazione é tale che, allo stato, si ritiene necessario il mantenimento sotto controllo specialistico ... già attuato e attuabile presso l__________.
Alla luce di tale referto il PP ha contattato la Sezione pene e misure del Dipartimento delle istituzioni per valutare una diversa soluzione per la cura dellaccusato pur con il mantenimento di uno stato di detenzione preventiva ossia privando laccusato di contatti con lesterno a fronte del ritenuto rischio di collusione ed inquinamento probatorio. Con scritto 1 aprile 1999 la SEPEM, a firma del capo sezione, ha segnalato la possibilità di collocare il revenuto ... nel comparto carcerario dellOspedale cantonale di Ginevra. ... struttura situata allinterno dellOspedale ... e gestita, per quanto attiene ai problemi medici, dal personale sanitario dellOspedale .... In data 6 aprile 1999 il PP ha proceduto, presente il difensore dellaccusato, ad interrogare i tre periti prof. __________, __________ e __________, in quelloccasione i periti hanno proceduto a nuova visita a __________ presso l__________. I medici hanno indicato una connessione tra il disturbo cardiaco e lansia segnalando un circolo vizioso sconsigliando il rientro a casa dellaccusato (pag. 3) e ponendo laccento sulla necessità di ridurre lo stato dansia in particolare mediante maggiori contatti con i famigliari e con una maggiore possibilità di moto (pag. 4). Dal canto suo il prof. __________ ha ribadito il suo consiglio di rientro a casa in una attestazione medica del 31 marzo 1999 mente il dott. __________, sempre in uno scritto allavv. __________, ha evidenziato la situazione di stress dovuta alla situazione di chiusura che si protrae da 4 mesi con levidenza di elementi controindicanti un trasferimento coatto fuori Cantone. Il PP, visti gli accertamenti peritali, ha ritenuto di chiedere lintervento del dott. __________ ad esame medico sul paziente avvenuto il 12 aprile scorso, perito cui il difensore ha voluto chiedere ... se il trasferimento a domicilio é soluzione idonea a ridurre quella quota dansia connessa al regime detentivo... . In data 13 aprile 1999 il magistrato daccusa ha ordinato il trasferimento di __________ presso il comparto carcerario dellOspedale Cantonale di Ginevra autorizzando da subito liberi colloqui con i figli e la moglie e nel contempo ha chiesto ai periti scelti un parere su questa soluzione,
attuabile a crescita in giudicato della sua decisione e ritenuta la declaratoria di impugnativa della difesa. In sostanza il magistrato daccusa ha inteso, con la sua decisione di trasferimento di __________ a Ginevra, alleviare lo stress dovuto alla situazione detentiva presso l______, ritenuta una maggiore mobilità e possibilità di più frequenti contatti in quella struttura.
3.
Con listanza in discussione la difesa postula la concessione della libertà provvisoria senza contestare lesistenza di gravi indizi di colpevolezza e senza discutere lesistenza di motivi istruttori tali da giustificare il permanere dellaccusato in detenzione preventiva. Unicamente a pag 5 in fine ed a pag. 6 allinizio la difesa indica la necessità di un riesame del pericolo di inquinamento probatorio affinché possa essere constatata carenza di proporzionalità del regime detentivo, ritenuti gli interessi in gioco. Listanza si preoccupa quasi esclusivamente di evidenziare la non carcerabilità dellaccusato, il suo stato di salute e la necessità, alla luce della situazione medica constatata dai medici curanti e dai periti, di porre fine allo stato di detenzione preventiva con il rilievo che Saranno i suoi medici curanti a stabilire se e in che misura egli debba rimanere ospedalizzato o possa essere dimesso, si veda in merito il certificato 14 aprile 1999 del Prof. __________.
Allistanza si oppone il PP che richiama le conclusioni di questo GIAR contenute nella decisione del 1 marzo 1999 quo ai requisiti giuridici della detenzione preventiva. Per quanto attiene alle ragioni mediche il magistrato osserva che le conclusioni dei periti incaricati sono illuminanti, osservando che i periti sconsigliano il rientro a casa dellaccusato e la necessità di suo mantenimento in struttura sanitaria. A fronte della necessità di mantenere lo stato di detenzione preventiva il PP ha ordinato il trasferimento dellaccusato a Ginevra in struttura adeguata tale da ridurre lo stato dansia. Il magistrato daccusa ricorda implicitamente come la salute dellaccusato sia sua preoccupazione e rammenta che gli accorgimenti presi permettono di confermare la detenzione.
In sede di contro osservazioni la difesa dellaccusato ha ribadito sostanzialmente il contenuto dellistanza rilevando come i medici incaricati dal PP non abbiano prestato un formale giuramento, come essi abbiano attestato una incarcerabilità del paziente e come un inquinamento poteva avvenire anche da parte del legale dellaccusato, affermazione questa che non può non lasciare allibiti. Per la difesa il magistrato daccusa ha ritenuto in maniera strumentale le conclusioni dei medici incaricati e non vi é dubbio che laccusato non inquinerà e che sarebbe ipocrisia ritenere il contrario. Egli ritiene che il magistrato daccusa si opponga alla liberazione dellaccusato per ovviare, con il regime di detenzione preventiva, alle lungaggini procedurali dovute allintasamento del Tribunale Penale Cantonale. __________ ricorda di avere, dal primo marzo 1999, ripetutamente chiesto al PP di porre in atto quei verbali di interrogatorio tali da rendere privo di oggetto lasserito rischio di collusione.
Laccusato ripete che i medici incaricati dal PP hanno decretato la sua non carcerabilità.
4.
Alle parti il diritto che regge la materia é noto, basti qui ricordare che l'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, il pericolo di fuga e quello di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P 477/1993, consid. 3). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
5.
La difesa di __________ non contesta il sussistere dei presupposti della detenzione preventiva, in particolare non spende una parola per discutere lesistenza di gravi indizi di colpevolezza. Si possono quindi riprendere le argomentazioni contenute nella decisione del 1 marzo 1999, ancora attuali su questo specifico punto, per ricordare come a carico di __________ sussistono gravi e concreti indizi per i reati di truffa ripetuta e falsità in documenti ripetuta commessa in correità con terzi. Detti indizi si riscontrano negli accertamenti preliminari messi in atto dal dott. __________, facilmente deducibili dal rapporto intermedio dello stesso, vi sono poi le numerose chiamate in correità agli atti, basti qui ricordare le deposizioni rese dai medici che con __________ hanno collaborato, si pensi al dott. __________ - già messo a confronto con laccusato - rispettivamente il dott. __________, basti citare le deposizioni di __________, delle dott. __________, le deposizioni __________,
__________ per non indicarne che alcune. Stralci di dette deposizioni sono stati prospettati allaccusato il quale ha solo in parte ammesso le sue responsabilità contestando - a tratti vivacemente - il dire dei chiamanti in causa. Si ribadisce qui che le ammissioni dellaccusato sono state spesso accompagnate dalla precisazione di una consapevolezza acquisita solo dopo lintervento della magistratura.
Si tratta di elementi oggettivi, ancora comunque al vaglio degli inquirenti in particolare per lesame delle cartelle mediche sequestrate (che dovrebbe essere a buon punto visto il tempo trascorso dallintervento del 1 dicembre 1998), e deposizioni univoche e significative accompagnate da parziali ammissioni dellaccusato stesso. Non occorre approfondire più in dettaglio detto aspetto neppure discusso dalla difesa. La condizione legale appare soddisfatta.
6.
Anche dal profilo delle necessità istruttorie, del rischio di collusione e dell'inquinamento delle prove l'istanza va respinta. Come detto la difesa non é entrata nel merito di tale argomento giuridico se non per contestare il mancato rispetto della proporzionalità di tale condizione a fronte dello stato di salute dellaccusato. Il sussistere di detti elementi appare manifesto come già evocato nella decisione 1 marzo 1999. Linchiesta, di ampia portata, ha comportato laudizione di numerose persone, in parte in qualità di testi ed in parte in qualità di indiziati. I verbali di queste persone sono stati solo in parte contestati allaccusato, che ne ha spesso respinto i contenuti con la conseguente necessità di approfondimento, verifica e contestazione ulteriore rispettivamente verbalizzazione a confronto con laccusato. Appare necessario procedere al completamento delle perquisizioni della documentazione medica sequestrata da parte del dott. __________, occorre ancora verbalizzare laccusato muovendogli le necessarie contestazioni circa le risultanze acquisite, talune in tempi successivi allapertura del procedimento penale, si pensi alle ipotesi di reato connesse alle case farmaceutiche.
Come evocato con la decisione 1 marzo 1999 nei confronti di numerose persone ancora da sentire od il cui verbale va approfondito va ritenuto un concreto rischio di collusione a fronte dei rapporti di dipendenza con laccusato esistenti al momento dellintervento della magistratura. Basti qui pensare ai collaboratori, ancora oggi dipendenti di strutture sanitarie che fanno capo allaccusato, rispettivamente ai pazienti che per le loro patologie e per il rapporto di fiducia con il medico curante sarebbero facilmente influenzabili.
Vi sono poi capitoli di indagine particolari ove la posizione di determinati pazienti, definiti pazienti fantasma, va vagliata dal magistrato inquirente il quale deve potere, con lesame delle cartelle mediche in corso, identificare compiutamente dette persone per procedere a loro interrogatorio. In questi casi appare manifesto il rischio di intervento dellaccusato su dette persone, in particolare se non ancora identificate e sentite dal PP o dalla polizia, per
ottenerne deposizione favorevole. Analogo ragionamento deve qui valere per gli ulteriori filoni di indagine quali quelli riferiti alle fatturazioni dello studio e quelle riferite alle collaborazioni con case farmaceutiche. Per quanto attiene ai rapporti con i collaboratori rispettivamente gli ex collaboratori del dott. __________ vanno evidenziati i rapporti di dipendenza con il rinvio alla lettura dei verbali __________, __________ (circa il rapporto con il dott. __________ da parte del dott. __________), rispettivamente basta il rinvio al verbale __________ e __________, verbali già evocati nella decisione 1 marzo 1999.
Delle persone interrogate molte ancora debbono essere chiamate a deporre in particolare dinanzi al magistrato daccusa, fornendo precisazioni e dettagli in merito allattività svolta in particolare quella irregolare e molte deposizioni iniziali debbono essere approfondite, verificate e successivamente prospettate allaccusato con possibilità di confronto laddove necessario. Laccusato, come detto, ha spesso negato o comunque mitigato la sua posizione ricordando autonome decisioni del personale che così agiva per compiacerlo comunque ad indebito profitto del solo __________.
D'altra parte, come rileva il verbale __________, vengono posti in evidenza situazioni riferite all'AI ed all'esonero dal servizio militare, situazioni che impongono accertamenti puntuali e senza inquinamento possibile mediante l'assunzione testimoniale degli interessati e l'acquisizione di documenti.
Va quindi riservata la necessità di procedere a tutte le audizioni ancora necessarie senza rischio di intervento dellaccusato, probabile in caso di sua liberazione, e va riservata la possibilità di approfondire le audizioni già in atti con la raccolta dei necessari dettagli. Va poi riservata la possibilità di procedere ai verbali a confronto che listruttoria renderà necessari. Come ricordato nella decisione 1 marzo 1999 la detenzione preventiva non deve avere per scopo di ottenere la confessione dellaccusato ma deve impedire che laccusato libero possa influenzare la raccolta delle prove. Nel caso di specie si tratta, senza ombra di dubbio, di necessità istruttorie tali da impedire la concessione della libertà provvisoria all'accusato, necessità che appaiono evidenti dagli atti cui l'accusato ha avuto solo parziale accesso.
Si evidenzia qui come, con lavanzare dellistruttoria, le necessità di inchiesta ed il rischio di inquinamento probatorio e di collusione, possono attenuarsi. La difesa dellaccusato ha invitato il magistrato daccusa a procedere nei suoi incombenti, ciò che il PP non ha comunque mancato di fare. Occorre qui ricordare allinquirente come il "principio di celerità, che deve caratterizzare le inchieste che vedono coinvolte persone arrestate, impone priorità nellacquisizione probatoria di quegli elementi che sono tali da far venir meno od attenuare il rischio collusivo o di inquinamento probatorio. Questa circostanza deve essere valutata nonostante lampiezza dellinchiesta.
La condizione legale é quindi data.
7.
Come già ricordato nella decisione del 1 marzo 1999 la durata della detenzione preventiva deve essere rispettosa del principio di proporzionalità, viola detto principio la detenzione preventiva che va al di la della presumibile pena in caso di condanna. Nel concreto caso tale limite non appare superato. A __________ vengono rimproverati gravi reati, commessi in maniera ripetuta con grave pregiudizio per le vittime e con compromissione del rapporto di fiducia che i pazienti ripongono nel medico e che in generale, socialmente, viene riconosciuto alla classe medica. Va poi considerata la possibilità di inflizione di una pena ferma ciò che permette di ritenere rispettato il principio di proporzionalità.
Questi rilievi, già evidenziati nei precedenti interventi di questo GIAR, appaiono ancora del tutto attuali, ciò anche considerando il particolare stato di salute dellaccusato e la sua personalità così come descritta da esperti incaricati dal PP nel loro rapporto 21 marzo 1999.
Già si é ricordato il principio di celerità cui il magistrato daccusa ha dimostrato di attenersi.
8.
Listanza, con cui la difesa neppure ha contestato il sussistere delle condizioni legali per il mantenimento della detenzione preventiva, va respinta.
Come già ricordato nella decisione 1 marzo 1999 compito del GIAR, nellambito ristretto di unistanza di libertà provvisoria, é quello di analizzare se i presupposti di legge, come in casu, siano dati per il mantenimento dellarresto. Nonostante ciò lo stato di salute dellaccusato, cui tutte le parti, compreso il magistrato daccusa, appaiono particolarmente sensibili non può essere sottaciuto (si vedano le considerazioni sullo stato di salute di cui al punto 2).
Come ricordato nel precedente intervento di questo giudice sulla medesima materia:
Laspetto della salute dellaccusato non può comunque essere valutato dal PP rispettivamente dal GIAR nellottica dellesame cui essi sono preposti. La detenzione preventiva, giuridicamente, deve durare poiché tutti i presupposti sono dati nel caso di specie. Come rettamente ricorda il PP é compito dei medici analizzare la carcerabilità dellaccusato, ossia se egli possa essere trattenuto presso una struttura penitenziaria o meno. Compito loro, in caso di impossibilità ad incarcerare laccusato, di valutare se egli debba subire la detenzione preventiva in un
ospedale, eventualmente quale ed eventualmente ancora con quali particolari condizioni, il tutto per potere curare al meglio la cardiopatia dellaccusato (che comunque a casa non potrebbe ottenere cure migliori rispetto a quelle ottenibili in un ospedale) e per potere curare al meglio lo stato ansioso depressivo in cui versa.
Come evidenziato nella decisione citata il PP, sensibile a tale tematica e sollecitato sia dai medici curanti che dalla difesa, ha proceduto ad incaricare tre esperti per valutare lo stato di salute dellaccusato ed il luogo ove la sua detenzione possa avvenire, stante il sussistere di tutte le condizioni legali neppure contestate dalla difesa. Solo in sede di contro osservazioni la difesa ha constatato assenza di giuramento da parte dei medici italiani di cui comunque asserisce di condividere le conclusioni. I medici chiamati dal Procuratore Pubblico non hanno avuto per incarico di valutare circostanze fattuali relative all'oggetto delle indagini. D'altra parte neppure i medici che ha decretato il 1. dicembre 1998 la non carcerabilità del Dott. __________ hanno prestato giuramento. In casu si tratta di una valutazione della carcerabilità e non di perizia vera e propria. Eccepire tardivamente carenza di giuramento degli esperti per poi condividerne le conclusioni dopo avere presenziato al loro verbale, e senza invocare lesione dei diritti della difesa, urta il principio di buona fede processuale. Gli esperti hanno consegnato il loro parere del 21 marzo 1999 ed hanno deposto in merito allo stesso. Da questo parere é desumibile che il particolare regime di <ricovero-detenzione> é motivo dansia unitamente e, forse, in misura preponderante, con le vicende giudiziarie che hanno portato allo stesso, i medici incaricati hanno inoltre evidenziato (cfr. Rapporto __________) come Dal punto di vista psichico si può, concludendo, affermare che, allo stato, non sussistono elementi clinici tali che indichino lincompatibilità della situazione psicopatologica riscontrata nel Prof. __________, con il regime di detenzione. Dal punto di vista cardiologico i medici hanno ritenuto (cfr. conclusioni del Rapporto 21 marzo 1999 sottoscritto da tutti i medici incaricati) .. allo stato si ritiene necessario il mantenimento sotto controllo specialistico del __________, controllo già attuato e attuabile presso l'ospedale __________ ove lo stesso si trova ... ricoverato. Suggerendo di favorire una maggiore facilità di contatto con gli affetti famigliari che potrebbe ridurre - in uno con la maggiore possibilità di movimento - lansia e lo lo stress cui é sottoposto il dott. __________.
I medici hanno infatti accertato che esiste una cardiopatia ed uno stato dansia che dipende da due distinti fattori: da un lato lindagine che si conduce e dallaltro la situazione di detenzione con le limitazioni che ne derivano. Pur patendo la restrizione della sua libertà personale presso l__________, luogo comunque meno afflittivo che il carcere, la situazione di stress dovuta a tale circostanza appare influire sulla cardiopatia. I medici escludono un rientro al domicilio (perlomeno gli esperti incaricati) del paziente e rendono attento il magistrato daccusa alla necessità di mantenere laccusato in una struttura
ospedaliera apparendo necessario ridurre lo stato ansioso in particolar modo, come detto, incrementando i contatti con i famigliari da un lato e potendo permettere maggiore mobilità. Il magistrato si é quindi attivato per trovare una situazione adeguata e ritiene di averla individuata presso lOspedale Cantonale di Ginevra ove la mobilità dellaccusato sarebbe accresciuta e dove, nonostante la distanza dal Ticino (comunque favorita da collegamenti aerei) i contatti con i famigliari - che il PP ha voluto liberi - potrebbero avvenire con la necessaria frequenza. Il Procuratore Pubblico ha chiesto agli esperti italiani incaricati di volersi esprimere in merito al previsto trasferimento a Ginevra. La difesa ha preannunciato reclamo contro tale decisione (ribadendo tale volontà anche nelle sue contro osservazioni) nel cui merito non occorre addentrarsi in questa sede.
9.
Visto quanto precede listanza di libertà provvisoria va respinta essendo dati gravi indizi di colpevolezza ed il sussistere di necessità istruttorie, rischio collusivo ed inquinamento probatorio prioritari. Non si fa carico della tassa di giustizia e delle spese allaccusato avvisato, unitamente al suo difensore del diritto di ricorrere alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dallintimazione della presente.
Per i quali motivi,
richiamati gli articoli menzionati e gli art. 107 e 108 nonché 284 cpv. 1 lett. a) CPP;
decreta
1.L'istanza di libertà provvisoria 12 aprile 1999 é respinta.
2.Non si percepiscono tasse e spese.
3.Avverso la presente decisione é data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
-allaccusato __________, per il tramite del patrocinatore avv. __________;
-allavv. __________;
-al PP avv. __________, con gli atti di ritorno.
giudice Ivano Ranzanici
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Preliminarmente va evidenziato come, per la terza volta dallarresto dellaccusato, a questo GIAR viene sottoposta la situazione processuale di __________ con linvito, da parte della difesa, a voler concedere la libertà provvisoria. In occasione della prima procedura il difensore ha, saggiamente - come poi evidenziato in sede di decreto di stralcio -, ritirato listanza. La seconda procedura é del tutto recente ed alla stessa si farà riferimento per la sostanza di questa decisione ritenuto come nell'istanza in discussione non vi sono contestazioni circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle necessità istruttorie, con particolare riferimento al rischio di collusione ed inquinamento delle prove, da sempre invocati dal PP e condivisi dal GIAR la cui decisione del 1 marzo 1999 non ha fatto oggetto, da parte della puntuale
difesa, di alcuna impugnativa a significato di sostanziale condivisione di quelle argomentazioni. Da evidenziare come, già in occasione dellistanza di libertà provvisoria 23 febbraio 1999, la difesa aveva sollevato, per contestare il sussistere dei presupposti dellarresto di __________, lesistenza di condizioni psicofisiche incompatibili con la detenzione. Alla difesa, già in quella sede, si precisavano le competenze del GIAR in materia, in particolare a pag. 13 pto. 7 a partire dal secondo capoverso, e pag. 14. Su questo tema si ritornerà, comunque, in corso di motivazione laddove necessario.
Per quanto attiene ai fatti si può qui dire che __________, medico psichiatra, é stato arrestato il 1 dicembre 1998 siccome accusato di truffa e falsità in documenti. Come noto larresto é avvenuto contestualmente con lesecuzione di numerose perquisizioni e sequestri presso lo studio medico dellaccusato, e presso le cliniche __________, con lacquisizione di un'impressionante mole di documentazione sia di tipo contabile che medico (in specie cartelle riferite a numerosi pazienti), documentazione attualmente al vaglio degli inquirenti come noto alla difesa. Nel corso dellistruttoria sia i magistrati che la polizia hanno proceduto a numerose verbalizzazioni di testi ed indiziati e sin dallinizio il compito istruttorio é apparso notevole a fronte del numero delle persone coinvolte od interessate ai fatti di cui si tratta ed alla luce della mole di documentazione acquisita e da acquisire attraverso le casse malati vittime degli ipotizzati reati.
Sin dal suo arresto __________, già colpito da infarto (come attestano i periti incaricati dal PP nel loro scritto 21 marzo 1999) nel corso del 1991, é stato trattenuto presso la cella dellOspedale __________ sotto cura medica da parte del primario prof. __________ ed in cura presso il dott. __________. In pratica __________ non é stato considerato carcerabile (nel senso che non é stato possibile trattenerlo presso una cella del PCT) per ragioni mediche.
A __________ il PP rimprovera numerose malversazioni, commesse con varie modalità, in danno di Casse malati, di pazienti, di assicurazioni sociali e di case farmaceutiche. Più specificatamente __________ avrebbe fatturato, per prestazioni mai eseguite, ricoveri di pazienti che in realtà non si trovavano degenti nelle cliniche da lui dirette o che si trovavano congedati dalle stesse (con lapposizione di indicazioni fasulle sulle cartelle mediche come se i pazienti fossero ricoverati, il tutto al fine di conseguire - mediante fatturazione di prestazioni inesistenti - un indebito profitto personale rispettivamente in favore di terzi).
Linchiesta condotta dal magistrato daccusa ha permesso di evidenziare numerose e diverse modalità operative ritenute truffaldine in danno principalmente delle casse malati, e ciò sia nellambito della gestione delle cliniche che facevano capo allaccusato sia nella conduzione dello studio ove venivano fatturate giornalmente prestazioni mediche per un complessivo di ore fatturate a volte superiore al numero di ore di cui un giorno é composto.
Nel corso dellistruttoria sono emerse poi nuove ipotesi fattuali riferite principalmente allinserimento di pazienti in sperimentazioni remunerate da case farmaceutiche, pazienti non adatti a tali sperimentazioni, con lo scopo di ottenere rispettivamente non perdere i compensi versati dalle citate case farmaceutiche, il tutto mediante falsificazione dei dati del paziente. Come detto nella decisione 1 marzo 1999 di questo giudice i fatti sono di inusuale estensione ed oggettiva gravità siccome ripetuti nel tempo in numero elevato.
In corso distruttoria il magistrato daccusa, che ha profuso notevole impegno, ha proceduto a sentire personalmente rispettivamente a fare interrogare numerose persone, sono stati acquisiti un centinaio di verbali e numerose sono pure le audizioni dellaccusato che non sempre é apparso collaborativo ammettendo i fatti indicando comunque sua consapevolezza della illiceità dellagire quasi sistematico adottato nelle cliniche unicamente dopo il suo arresto. Ancora al vaglio degli inquirenti é lesame dellenorme mole di documentazione sequestrata, in particolare il medico legale dott. __________ sta esaminando (come a recente nomina a perito) tutte le cartelle mediche sequestrate. Gli accertamenti sin qui svolti, il cui risultato appare riassunto nel Rapporto intermedio di data 13 febbraio scorso, evidenziano la commissione di differenti e numerose irregolarità nella fatturazione di prestazioni.
Come già ricordato nella decisione 1 marzo 1999 allaccusato sono state contestate sostanzialmente tutte le diverse tipologie di malversazione ritenute dalla pubblica accusa. In particolare si ricordano le ipotesi di reato riferite ai pazienti fittizi, ossia non presenti in clinica, rispettivamente per pazienti diurni o notturni, vi sarebbero poi malversazioni con riferimento a pazienti amministrativi, ossia a pazienti per i quali si procedeva ad ammissioni anticipate (la fatturazione iniziava prima della reale ammissione del paziente in clinica), rispettivamente a dimissioni posticipate (la fatturazione proseguiva oltre il reale periodo di degenza), ed ancora malversazioni riferite alla fatturazione di congedi effettivi ma con falsa iscrizione sulle cartelle mediche o congedi prolungati. Tra le ipotesi accusatorie vi sono poi le irregolarità, riferite alla sovrappopolazione di letti ossia letti fatturati a più pazienti, le sovrafatturazioni per farmaci, terapie e per analisi (per avere __________ operato iscrizioni nelle cartelle mediche relative a fasulle prescrizioni di farmaci - pagati dalle CM - in sostituzione di prestazioni fisioterapeutiche invece non pagate dalle CM come ammesso dallaccusato stesso che tende comunque a ridimensionare i casi a pochi e per contenuto indebito arricchimento). Ulteriori capitoli attualmente al vaglio del magistrato daccusa si riferiscono, e ci si atterrà qui alla nomenclatura convenuta tra le parti nel verbale 30 dicembre 1998 dellaccusato, alle consultazioni degli psicologi, allAI, alle problematiche connesse con lesenzione militare, ad incassi non dichiarati ed ai ricoveri forzati. Va qui rilevato come numerosi collaboratori ed ex collaboratori dellaccusato abbiano ammesso le loro responsabilità riconducendo comunque il loro agire al dott. __________ giustificandolo con la volontà del capo ed il rischio di perdere il posto di lavoro oltre che a pressioni specifiche in questo senso subite dal dott. __________.
E. 2 Il dott. __________, come detto, si trova ricoverato presso l__________ sotto cura medica da parte, in particolare, del dott. __________ e del Prof. __________ che, ancora recentemente, lo hanno visitato. Da profilo psichiatrico il dott. __________ é stato visitato dal dott. __________ ed é stata ordinata una perizia psichiatrica affidata al prof. __________. Va ricordato come, a seguito di esplicita richiesta dei dott. __________ e Prof. __________, il magistrato daccusa ha disposto una serie di esami da parte di medici esterni prof. __________, dott. __________ e dott. __________, il primo medico legale, il secondo psichiatra ed il terzo cardiologo, i quali hanno proceduto a visitare in più occasioni il dott. __________ allestendo i loro referti consegnati agli atti ed essendo sentiti in occasione del verbale 6 aprile scorso a delucidazione degli stessi. La situazione medica del paziente __________ é stata definita dai suoi medici curanti come preoccupante essendovi unaffezione cardiaca da un lato ed una situazione dansia dallaltro. Vanno qui ricordati, per completezza dinformazione e siccome listanza che ci occupa é fondata essenzialmente sulla situazione medica di __________, lo scritto del prof. __________ al difensore dellaccusato del 2 marzo 1999 in cui si attesta come la situazione di stress della situazione giudiziaria ha comportato unesternazione delle sue problematiche coronariche con disturbi anginosi notevoli con segnalazione di situazione seria ed indicazione di non carcerabilità dellaccusato. Va qui subito osservato che, in senso tecnico - che senzaltro non é sfuggito alla difesa - __________ non é incarcerato non essendo trattenuto in un carcere strictu sensu. __________ si trova trattenuto in una struttura ospedaliera tra le migliori in Ticino sotto cura di noti e competenti professionisti. Il prof. __________, nel citato scritto e dopo constatazione di situazione seria e di disturbi anginosi notevoli, conclude che la soluzione migliore sarebbe la cura ... a domicilio. Il professionista ravvede infatti nellisolamento del paziente un fattore di stress. Come detto il magistrato daccusa ha incaricato, per stabilire le condizioni di salute dellaccusato e su indicazione dello stesso prof. __________, tre specialisti italiani che hanno in particolare visitato laccusato il 26 febbraio 1999 constatando buone condizioni generali e ... assenza di elementi patologici a carico del cuore del torace rilevando dallelettrocardiogramma i segni di necrosi pregressa da infarto miocardico, in occasione della visita 11 marzo 1999, dopo intervento sul dott. __________, i periti interessati hanno constatato la stessa sintomatologia anginosa presente il 26 febbraio 1999, trovando il paziente prostrato. I periti hanno concluso per una cardiopatia ischemica ... pregresso infarto ... angina pectoris nonché - dal punto di vista psichiatrico - hanno accertato un Disturbo Post-Traumatico da Stress in un soggetto con Disturbo narcisistico ed Istrionico di Personalità. In sostanza i periti hanno accertato che laccusato é, dal punto di vista cardiaco, un soggetto a rischio con conseguente necessità di una stretta sorveglianza medica quale quella, in concreto, attuata ed attuabile nellospedale ove il paziente é ricoverato. Con la constatazione qui che, lo scritto 2 marzo 1999 del prof. __________ al difensore dellaccusato con lindicazione di dimissione per il rientro a casa del paziente, appare superato. I periti hanno quindi accertato che il particolare regime di<ricovero-detenzione> é motivo di ansia unitamente e, forse, in maniera preponderante, con le vicende giudiziarie che hanno portato allo stesso. Par quindi di capire, come alle delucidazioni successive dei periti, che sia la situazione detentiva che quella riferita allesistenza del procedimento in corso tendono ad accrescere lo stato dansia dellaccusato. I periti suggeriscono quindi di ridurre lansia, almeno in parte, con una maggiore facilità di contatto con i famigliari. Per quanto riguarda più particolarmente laspetto psichiatrico connesso alla situazione di detenzione i periti hanno constatato che il citato disturbo di personalità ... ha assunto valore psicolesivo particolarmente accentuato. I sintomi psichici ... sono da considerarsi complessivamente moderati e sono naturalmente connessi al perdurare del regime di detenzione. ... Lessere incarcerato ha costituito gravissima ferita narcisistica. ... non sussistono elementi clinici tali che indichino lincompatibilità della situazione psicopatologica riscontrata ... con il regime di detenzione. Le conclusioni degli specialisti italiani, contenute a pag. 12 del loro rapporto 21 marzo 1999, sono note alle parti: Dal punto di vista psichico non sussistono elementi indicanti incompatibilità con il regime carcerario mentre, dal punto di vista cardiologico, la situazione é tale che, allo stato, si ritiene necessario il mantenimento sotto controllo specialistico ... già attuato e attuabile presso l__________.
Alla luce di tale referto il PP ha contattato la Sezione pene e misure del Dipartimento delle istituzioni per valutare una diversa soluzione per la cura dellaccusato pur con il mantenimento di uno stato di detenzione preventiva ossia privando laccusato di contatti con lesterno a fronte del ritenuto rischio di collusione ed inquinamento probatorio. Con scritto 1 aprile 1999 la SEPEM, a firma del capo sezione, ha segnalato la possibilità di collocare il revenuto ... nel comparto carcerario dellOspedale cantonale di Ginevra. ... struttura situata allinterno dellOspedale ... e gestita, per quanto attiene ai problemi medici, dal personale sanitario dellOspedale .... In data 6 aprile 1999 il PP ha proceduto, presente il difensore dellaccusato, ad interrogare i tre periti prof. __________, __________ e __________, in quelloccasione i periti hanno proceduto a nuova visita a __________ presso l__________. I medici hanno indicato una connessione tra il disturbo cardiaco e lansia segnalando un circolo vizioso sconsigliando il rientro a casa dellaccusato (pag. 3) e ponendo laccento sulla necessità di ridurre lo stato dansia in particolare mediante maggiori contatti con i famigliari e con una maggiore possibilità di moto (pag. 4). Dal canto suo il prof. __________ ha ribadito il suo consiglio di rientro a casa in una attestazione medica del 31 marzo 1999 mente il dott. __________, sempre in uno scritto allavv. __________, ha evidenziato la situazione di stress dovuta alla situazione di chiusura che si protrae da 4 mesi con levidenza di elementi controindicanti un trasferimento coatto fuori Cantone. Il PP, visti gli accertamenti peritali, ha ritenuto di chiedere lintervento del dott. __________ ad esame medico sul paziente avvenuto il 12 aprile scorso, perito cui il difensore ha voluto chiedere ... se il trasferimento a domicilio é soluzione idonea a ridurre quella quota dansia connessa al regime detentivo... . In data 13 aprile 1999 il magistrato daccusa ha ordinato il trasferimento di __________ presso il comparto carcerario dellOspedale Cantonale di Ginevra autorizzando da subito liberi colloqui con i figli e la moglie e nel contempo ha chiesto ai periti scelti un parere su questa soluzione,
attuabile a crescita in giudicato della sua decisione e ritenuta la declaratoria di impugnativa della difesa. In sostanza il magistrato daccusa ha inteso, con la sua decisione di trasferimento di __________ a Ginevra, alleviare lo stress dovuto alla situazione detentiva presso l______, ritenuta una maggiore mobilità e possibilità di più frequenti contatti in quella struttura.
E. 3 Con listanza in discussione la difesa postula la concessione della libertà provvisoria senza contestare lesistenza di gravi indizi di colpevolezza e senza discutere lesistenza di motivi istruttori tali da giustificare il permanere dellaccusato in detenzione preventiva. Unicamente a pag 5 in fine ed a pag. 6 allinizio la difesa indica la necessità di un riesame del pericolo di inquinamento probatorio affinché possa essere constatata carenza di proporzionalità del regime detentivo, ritenuti gli interessi in gioco. Listanza si preoccupa quasi esclusivamente di evidenziare la non carcerabilità dellaccusato, il suo stato di salute e la necessità, alla luce della situazione medica constatata dai medici curanti e dai periti, di porre fine allo stato di detenzione preventiva con il rilievo che Saranno i suoi medici curanti a stabilire se e in che misura egli debba rimanere ospedalizzato o possa essere dimesso, si veda in merito il certificato 14 aprile 1999 del Prof. __________.
Allistanza si oppone il PP che richiama le conclusioni di questo GIAR contenute nella decisione del 1 marzo 1999 quo ai requisiti giuridici della detenzione preventiva. Per quanto attiene alle ragioni mediche il magistrato osserva che le conclusioni dei periti incaricati sono illuminanti, osservando che i periti sconsigliano il rientro a casa dellaccusato e la necessità di suo mantenimento in struttura sanitaria. A fronte della necessità di mantenere lo stato di detenzione preventiva il PP ha ordinato il trasferimento dellaccusato a Ginevra in struttura adeguata tale da ridurre lo stato dansia. Il magistrato daccusa ricorda implicitamente come la salute dellaccusato sia sua preoccupazione e rammenta che gli accorgimenti presi permettono di confermare la detenzione.
In sede di contro osservazioni la difesa dellaccusato ha ribadito sostanzialmente il contenuto dellistanza rilevando come i medici incaricati dal PP non abbiano prestato un formale giuramento, come essi abbiano attestato una incarcerabilità del paziente e come un inquinamento poteva avvenire anche da parte del legale dellaccusato, affermazione questa che non può non lasciare allibiti. Per la difesa il magistrato daccusa ha ritenuto in maniera strumentale le conclusioni dei medici incaricati e non vi é dubbio che laccusato non inquinerà e che sarebbe ipocrisia ritenere il contrario. Egli ritiene che il magistrato daccusa si opponga alla liberazione dellaccusato per ovviare, con il regime di detenzione preventiva, alle lungaggini procedurali dovute allintasamento del Tribunale Penale Cantonale. __________ ricorda di avere, dal primo marzo 1999, ripetutamente chiesto al PP di porre in atto quei verbali di interrogatorio tali da rendere privo di oggetto lasserito rischio di collusione.
Laccusato ripete che i medici incaricati dal PP hanno decretato la sua non carcerabilità.
E. 4 Alle parti il diritto che regge la materia é noto, basti qui ricordare che l'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, il pericolo di fuga e quello di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P 477/1993, consid. 3). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
E. 5 La difesa di __________ non contesta il sussistere dei presupposti della detenzione preventiva, in particolare non spende una parola per discutere lesistenza di gravi indizi di colpevolezza. Si possono quindi riprendere le argomentazioni contenute nella decisione del 1 marzo 1999, ancora attuali su questo specifico punto, per ricordare come a carico di __________ sussistono gravi e concreti indizi per i reati di truffa ripetuta e falsità in documenti ripetuta commessa in correità con terzi. Detti indizi si riscontrano negli accertamenti preliminari messi in atto dal dott. __________, facilmente deducibili dal rapporto intermedio dello stesso, vi sono poi le numerose chiamate in correità agli atti, basti qui ricordare le deposizioni rese dai medici che con __________ hanno collaborato, si pensi al dott. __________ - già messo a confronto con laccusato - rispettivamente il dott. __________, basti citare le deposizioni di __________, delle dott. __________, le deposizioni __________,
__________ per non indicarne che alcune. Stralci di dette deposizioni sono stati prospettati allaccusato il quale ha solo in parte ammesso le sue responsabilità contestando - a tratti vivacemente - il dire dei chiamanti in causa. Si ribadisce qui che le ammissioni dellaccusato sono state spesso accompagnate dalla precisazione di una consapevolezza acquisita solo dopo lintervento della magistratura.
Si tratta di elementi oggettivi, ancora comunque al vaglio degli inquirenti in particolare per lesame delle cartelle mediche sequestrate (che dovrebbe essere a buon punto visto il tempo trascorso dallintervento del 1 dicembre 1998), e deposizioni univoche e significative accompagnate da parziali ammissioni dellaccusato stesso. Non occorre approfondire più in dettaglio detto aspetto neppure discusso dalla difesa. La condizione legale appare soddisfatta.
E. 6 Anche dal profilo delle necessità istruttorie, del rischio di collusione e dell'inquinamento delle prove l'istanza va respinta. Come detto la difesa non é entrata nel merito di tale argomento giuridico se non per contestare il mancato rispetto della proporzionalità di tale condizione a fronte dello stato di salute dellaccusato. Il sussistere di detti elementi appare manifesto come già evocato nella decisione 1 marzo 1999. Linchiesta, di ampia portata, ha comportato laudizione di numerose persone, in parte in qualità di testi ed in parte in qualità di indiziati. I verbali di queste persone sono stati solo in parte contestati allaccusato, che ne ha spesso respinto i contenuti con la conseguente necessità di approfondimento, verifica e contestazione ulteriore rispettivamente verbalizzazione a confronto con laccusato. Appare necessario procedere al completamento delle perquisizioni della documentazione medica sequestrata da parte del dott. __________, occorre ancora verbalizzare laccusato muovendogli le necessarie contestazioni circa le risultanze acquisite, talune in tempi successivi allapertura del procedimento penale, si pensi alle ipotesi di reato connesse alle case farmaceutiche.
Come evocato con la decisione 1 marzo 1999 nei confronti di numerose persone ancora da sentire od il cui verbale va approfondito va ritenuto un concreto rischio di collusione a fronte dei rapporti di dipendenza con laccusato esistenti al momento dellintervento della magistratura. Basti qui pensare ai collaboratori, ancora oggi dipendenti di strutture sanitarie che fanno capo allaccusato, rispettivamente ai pazienti che per le loro patologie e per il rapporto di fiducia con il medico curante sarebbero facilmente influenzabili.
Vi sono poi capitoli di indagine particolari ove la posizione di determinati pazienti, definiti pazienti fantasma, va vagliata dal magistrato inquirente il quale deve potere, con lesame delle cartelle mediche in corso, identificare compiutamente dette persone per procedere a loro interrogatorio. In questi casi appare manifesto il rischio di intervento dellaccusato su dette persone, in particolare se non ancora identificate e sentite dal PP o dalla polizia, per
ottenerne deposizione favorevole. Analogo ragionamento deve qui valere per gli ulteriori filoni di indagine quali quelli riferiti alle fatturazioni dello studio e quelle riferite alle collaborazioni con case farmaceutiche. Per quanto attiene ai rapporti con i collaboratori rispettivamente gli ex collaboratori del dott. __________ vanno evidenziati i rapporti di dipendenza con il rinvio alla lettura dei verbali __________, __________ (circa il rapporto con il dott. __________ da parte del dott. __________), rispettivamente basta il rinvio al verbale __________ e __________, verbali già evocati nella decisione 1 marzo 1999.
Delle persone interrogate molte ancora debbono essere chiamate a deporre in particolare dinanzi al magistrato daccusa, fornendo precisazioni e dettagli in merito allattività svolta in particolare quella irregolare e molte deposizioni iniziali debbono essere approfondite, verificate e successivamente prospettate allaccusato con possibilità di confronto laddove necessario. Laccusato, come detto, ha spesso negato o comunque mitigato la sua posizione ricordando autonome decisioni del personale che così agiva per compiacerlo comunque ad indebito profitto del solo __________.
D'altra parte, come rileva il verbale __________, vengono posti in evidenza situazioni riferite all'AI ed all'esonero dal servizio militare, situazioni che impongono accertamenti puntuali e senza inquinamento possibile mediante l'assunzione testimoniale degli interessati e l'acquisizione di documenti.
Va quindi riservata la necessità di procedere a tutte le audizioni ancora necessarie senza rischio di intervento dellaccusato, probabile in caso di sua liberazione, e va riservata la possibilità di approfondire le audizioni già in atti con la raccolta dei necessari dettagli. Va poi riservata la possibilità di procedere ai verbali a confronto che listruttoria renderà necessari. Come ricordato nella decisione 1 marzo 1999 la detenzione preventiva non deve avere per scopo di ottenere la confessione dellaccusato ma deve impedire che laccusato libero possa influenzare la raccolta delle prove. Nel caso di specie si tratta, senza ombra di dubbio, di necessità istruttorie tali da impedire la concessione della libertà provvisoria all'accusato, necessità che appaiono evidenti dagli atti cui l'accusato ha avuto solo parziale accesso.
Si evidenzia qui come, con lavanzare dellistruttoria, le necessità di inchiesta ed il rischio di inquinamento probatorio e di collusione, possono attenuarsi. La difesa dellaccusato ha invitato il magistrato daccusa a procedere nei suoi incombenti, ciò che il PP non ha comunque mancato di fare. Occorre qui ricordare allinquirente come il "principio di celerità, che deve caratterizzare le inchieste che vedono coinvolte persone arrestate, impone priorità nellacquisizione probatoria di quegli elementi che sono tali da far venir meno od attenuare il rischio collusivo o di inquinamento probatorio. Questa circostanza deve essere valutata nonostante lampiezza dellinchiesta.
La condizione legale é quindi data.
E. 7 Come già ricordato nella decisione del 1 marzo 1999 la durata della detenzione preventiva deve essere rispettosa del principio di proporzionalità, viola detto principio la detenzione preventiva che va al di la della presumibile pena in caso di condanna. Nel concreto caso tale limite non appare superato. A __________ vengono rimproverati gravi reati, commessi in maniera ripetuta con grave pregiudizio per le vittime e con compromissione del rapporto di fiducia che i pazienti ripongono nel medico e che in generale, socialmente, viene riconosciuto alla classe medica. Va poi considerata la possibilità di inflizione di una pena ferma ciò che permette di ritenere rispettato il principio di proporzionalità.
Questi rilievi, già evidenziati nei precedenti interventi di questo GIAR, appaiono ancora del tutto attuali, ciò anche considerando il particolare stato di salute dellaccusato e la sua personalità così come descritta da esperti incaricati dal PP nel loro rapporto 21 marzo 1999.
Già si é ricordato il principio di celerità cui il magistrato daccusa ha dimostrato di attenersi.
E. 8 Listanza, con cui la difesa neppure ha contestato il sussistere delle condizioni legali per il mantenimento della detenzione preventiva, va respinta.
Come già ricordato nella decisione 1 marzo 1999 compito del GIAR, nellambito ristretto di unistanza di libertà provvisoria, é quello di analizzare se i presupposti di legge, come in casu, siano dati per il mantenimento dellarresto. Nonostante ciò lo stato di salute dellaccusato, cui tutte le parti, compreso il magistrato daccusa, appaiono particolarmente sensibili non può essere sottaciuto (si vedano le considerazioni sullo stato di salute di cui al punto 2).
Come ricordato nel precedente intervento di questo giudice sulla medesima materia:
Laspetto della salute dellaccusato non può comunque essere valutato dal PP rispettivamente dal GIAR nellottica dellesame cui essi sono preposti. La detenzione preventiva, giuridicamente, deve durare poiché tutti i presupposti sono dati nel caso di specie. Come rettamente ricorda il PP é compito dei medici analizzare la carcerabilità dellaccusato, ossia se egli possa essere trattenuto presso una struttura penitenziaria o meno. Compito loro, in caso di impossibilità ad incarcerare laccusato, di valutare se egli debba subire la detenzione preventiva in un
ospedale, eventualmente quale ed eventualmente ancora con quali particolari condizioni, il tutto per potere curare al meglio la cardiopatia dellaccusato (che comunque a casa non potrebbe ottenere cure migliori rispetto a quelle ottenibili in un ospedale) e per potere curare al meglio lo stato ansioso depressivo in cui versa.
Come evidenziato nella decisione citata il PP, sensibile a tale tematica e sollecitato sia dai medici curanti che dalla difesa, ha proceduto ad incaricare tre esperti per valutare lo stato di salute dellaccusato ed il luogo ove la sua detenzione possa avvenire, stante il sussistere di tutte le condizioni legali neppure contestate dalla difesa. Solo in sede di contro osservazioni la difesa ha constatato assenza di giuramento da parte dei medici italiani di cui comunque asserisce di condividere le conclusioni. I medici chiamati dal Procuratore Pubblico non hanno avuto per incarico di valutare circostanze fattuali relative all'oggetto delle indagini. D'altra parte neppure i medici che ha decretato il 1. dicembre 1998 la non carcerabilità del Dott. __________ hanno prestato giuramento. In casu si tratta di una valutazione della carcerabilità e non di perizia vera e propria. Eccepire tardivamente carenza di giuramento degli esperti per poi condividerne le conclusioni dopo avere presenziato al loro verbale, e senza invocare lesione dei diritti della difesa, urta il principio di buona fede processuale. Gli esperti hanno consegnato il loro parere del 21 marzo 1999 ed hanno deposto in merito allo stesso. Da questo parere é desumibile che il particolare regime di <ricovero-detenzione> é motivo dansia unitamente e, forse, in misura preponderante, con le vicende giudiziarie che hanno portato allo stesso, i medici incaricati hanno inoltre evidenziato (cfr. Rapporto __________) come Dal punto di vista psichico si può, concludendo, affermare che, allo stato, non sussistono elementi clinici tali che indichino lincompatibilità della situazione psicopatologica riscontrata nel Prof. __________, con il regime di detenzione. Dal punto di vista cardiologico i medici hanno ritenuto (cfr. conclusioni del Rapporto 21 marzo 1999 sottoscritto da tutti i medici incaricati) .. allo stato si ritiene necessario il mantenimento sotto controllo specialistico del __________, controllo già attuato e attuabile presso l'ospedale __________ ove lo stesso si trova ... ricoverato. Suggerendo di favorire una maggiore facilità di contatto con gli affetti famigliari che potrebbe ridurre - in uno con la maggiore possibilità di movimento - lansia e lo lo stress cui é sottoposto il dott. __________.
I medici hanno infatti accertato che esiste una cardiopatia ed uno stato dansia che dipende da due distinti fattori: da un lato lindagine che si conduce e dallaltro la situazione di detenzione con le limitazioni che ne derivano. Pur patendo la restrizione della sua libertà personale presso l__________, luogo comunque meno afflittivo che il carcere, la situazione di stress dovuta a tale circostanza appare influire sulla cardiopatia. I medici escludono un rientro al domicilio (perlomeno gli esperti incaricati) del paziente e rendono attento il magistrato daccusa alla necessità di mantenere laccusato in una struttura
ospedaliera apparendo necessario ridurre lo stato ansioso in particolar modo, come detto, incrementando i contatti con i famigliari da un lato e potendo permettere maggiore mobilità. Il magistrato si é quindi attivato per trovare una situazione adeguata e ritiene di averla individuata presso lOspedale Cantonale di Ginevra ove la mobilità dellaccusato sarebbe accresciuta e dove, nonostante la distanza dal Ticino (comunque favorita da collegamenti aerei) i contatti con i famigliari - che il PP ha voluto liberi - potrebbero avvenire con la necessaria frequenza. Il Procuratore Pubblico ha chiesto agli esperti italiani incaricati di volersi esprimere in merito al previsto trasferimento a Ginevra. La difesa ha preannunciato reclamo contro tale decisione (ribadendo tale volontà anche nelle sue contro osservazioni) nel cui merito non occorre addentrarsi in questa sede.
E. 9 Visto quanto precede listanza di libertà provvisoria va respinta essendo dati gravi indizi di colpevolezza ed il sussistere di necessità istruttorie, rischio collusivo ed inquinamento probatorio prioritari. Non si fa carico della tassa di giustizia e delle spese allaccusato avvisato, unitamente al suo difensore del diritto di ricorrere alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dallintimazione della presente.
Per i quali motivi,
richiamati gli articoli menzionati e gli art. 107 e 108 nonché 284 cpv. 1 lett. a) CPP;
decreta
1.L'istanza di libertà provvisoria 12 aprile 1999 é respinta.
2.Non si percepiscono tasse e spese.
3.Avverso la presente decisione é data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
-allaccusato __________, per il tramite del patrocinatore avv. __________;
-allavv. __________;
-al PP avv. __________, con gli atti di ritorno.
giudice Ivano Ranzanici
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N. 991.98.4 RLugano, 15 aprile 1999
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Ivano Ranzanici
sedente per statuire sullistanza di libertà provvisoria 12 aprile 1999 formulata da
__________detenuto c/o Celle __________
(patrocinato dallavv. __________)
letto il preavviso negativo 13 aprile 1999 del PP avv. Marco Bertoli, Lugano, ed offerto alla difesa la possibilità di formulare contro osservazioni alla presa di posizione del PP;
lette le contro osservazioni del patrocinatore dellaccusato di data 14 aprile 1999 con cui si ribadisce listanza formulata e la richiesta di concessione della libertà provvisoria;
avuti gli atti dellincarto a disposizione, ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
Preliminarmente va evidenziato come, per la terza volta dallarresto dellaccusato, a questo GIAR viene sottoposta la situazione processuale di __________ con linvito, da parte della difesa, a voler concedere la libertà provvisoria. In occasione della prima procedura il difensore ha, saggiamente - come poi evidenziato in sede di decreto di stralcio -, ritirato listanza. La seconda procedura é del tutto recente ed alla stessa si farà riferimento per la sostanza di questa decisione ritenuto come nell'istanza in discussione non vi sono contestazioni circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle necessità istruttorie, con particolare riferimento al rischio di collusione ed inquinamento delle prove, da sempre invocati dal PP e condivisi dal GIAR la cui decisione del 1 marzo 1999 non ha fatto oggetto, da parte della puntuale
difesa, di alcuna impugnativa a significato di sostanziale condivisione di quelle argomentazioni. Da evidenziare come, già in occasione dellistanza di libertà provvisoria 23 febbraio 1999, la difesa aveva sollevato, per contestare il sussistere dei presupposti dellarresto di __________, lesistenza di condizioni psicofisiche incompatibili con la detenzione. Alla difesa, già in quella sede, si precisavano le competenze del GIAR in materia, in particolare a pag. 13 pto. 7 a partire dal secondo capoverso, e pag. 14. Su questo tema si ritornerà, comunque, in corso di motivazione laddove necessario.
Per quanto attiene ai fatti si può qui dire che __________, medico psichiatra, é stato arrestato il 1 dicembre 1998 siccome accusato di truffa e falsità in documenti. Come noto larresto é avvenuto contestualmente con lesecuzione di numerose perquisizioni e sequestri presso lo studio medico dellaccusato, e presso le cliniche __________, con lacquisizione di un'impressionante mole di documentazione sia di tipo contabile che medico (in specie cartelle riferite a numerosi pazienti), documentazione attualmente al vaglio degli inquirenti come noto alla difesa. Nel corso dellistruttoria sia i magistrati che la polizia hanno proceduto a numerose verbalizzazioni di testi ed indiziati e sin dallinizio il compito istruttorio é apparso notevole a fronte del numero delle persone coinvolte od interessate ai fatti di cui si tratta ed alla luce della mole di documentazione acquisita e da acquisire attraverso le casse malati vittime degli ipotizzati reati.
Sin dal suo arresto __________, già colpito da infarto (come attestano i periti incaricati dal PP nel loro scritto 21 marzo 1999) nel corso del 1991, é stato trattenuto presso la cella dellOspedale __________ sotto cura medica da parte del primario prof. __________ ed in cura presso il dott. __________. In pratica __________ non é stato considerato carcerabile (nel senso che non é stato possibile trattenerlo presso una cella del PCT) per ragioni mediche.
A __________ il PP rimprovera numerose malversazioni, commesse con varie modalità, in danno di Casse malati, di pazienti, di assicurazioni sociali e di case farmaceutiche. Più specificatamente __________ avrebbe fatturato, per prestazioni mai eseguite, ricoveri di pazienti che in realtà non si trovavano degenti nelle cliniche da lui dirette o che si trovavano congedati dalle stesse (con lapposizione di indicazioni fasulle sulle cartelle mediche come se i pazienti fossero ricoverati, il tutto al fine di conseguire - mediante fatturazione di prestazioni inesistenti - un indebito profitto personale rispettivamente in favore di terzi).
Linchiesta condotta dal magistrato daccusa ha permesso di evidenziare numerose e diverse modalità operative ritenute truffaldine in danno principalmente delle casse malati, e ciò sia nellambito della gestione delle cliniche che facevano capo allaccusato sia nella conduzione dello studio ove venivano fatturate giornalmente prestazioni mediche per un complessivo di ore fatturate a volte superiore al numero di ore di cui un giorno é composto.
Nel corso dellistruttoria sono emerse poi nuove ipotesi fattuali riferite principalmente allinserimento di pazienti in sperimentazioni remunerate da case farmaceutiche, pazienti non adatti a tali sperimentazioni, con lo scopo di ottenere rispettivamente non perdere i compensi versati dalle citate case farmaceutiche, il tutto mediante falsificazione dei dati del paziente. Come detto nella decisione 1 marzo 1999 di questo giudice i fatti sono di inusuale estensione ed oggettiva gravità siccome ripetuti nel tempo in numero elevato.
In corso distruttoria il magistrato daccusa, che ha profuso notevole impegno, ha proceduto a sentire personalmente rispettivamente a fare interrogare numerose persone, sono stati acquisiti un centinaio di verbali e numerose sono pure le audizioni dellaccusato che non sempre é apparso collaborativo ammettendo i fatti indicando comunque sua consapevolezza della illiceità dellagire quasi sistematico adottato nelle cliniche unicamente dopo il suo arresto. Ancora al vaglio degli inquirenti é lesame dellenorme mole di documentazione sequestrata, in particolare il medico legale dott. __________ sta esaminando (come a recente nomina a perito) tutte le cartelle mediche sequestrate. Gli accertamenti sin qui svolti, il cui risultato appare riassunto nel Rapporto intermedio di data 13 febbraio scorso, evidenziano la commissione di differenti e numerose irregolarità nella fatturazione di prestazioni.
Come già ricordato nella decisione 1 marzo 1999 allaccusato sono state contestate sostanzialmente tutte le diverse tipologie di malversazione ritenute dalla pubblica accusa. In particolare si ricordano le ipotesi di reato riferite ai pazienti fittizi, ossia non presenti in clinica, rispettivamente per pazienti diurni o notturni, vi sarebbero poi malversazioni con riferimento a pazienti amministrativi, ossia a pazienti per i quali si procedeva ad ammissioni anticipate (la fatturazione iniziava prima della reale ammissione del paziente in clinica), rispettivamente a dimissioni posticipate (la fatturazione proseguiva oltre il reale periodo di degenza), ed ancora malversazioni riferite alla fatturazione di congedi effettivi ma con falsa iscrizione sulle cartelle mediche o congedi prolungati. Tra le ipotesi accusatorie vi sono poi le irregolarità, riferite alla sovrappopolazione di letti ossia letti fatturati a più pazienti, le sovrafatturazioni per farmaci, terapie e per analisi (per avere __________ operato iscrizioni nelle cartelle mediche relative a fasulle prescrizioni di farmaci - pagati dalle CM - in sostituzione di prestazioni fisioterapeutiche invece non pagate dalle CM come ammesso dallaccusato stesso che tende comunque a ridimensionare i casi a pochi e per contenuto indebito arricchimento). Ulteriori capitoli attualmente al vaglio del magistrato daccusa si riferiscono, e ci si atterrà qui alla nomenclatura convenuta tra le parti nel verbale 30 dicembre 1998 dellaccusato, alle consultazioni degli psicologi, allAI, alle problematiche connesse con lesenzione militare, ad incassi non dichiarati ed ai ricoveri forzati. Va qui rilevato come numerosi collaboratori ed ex collaboratori dellaccusato abbiano ammesso le loro responsabilità riconducendo comunque il loro agire al dott. __________ giustificandolo con la volontà del capo ed il rischio di perdere il posto di lavoro oltre che a pressioni specifiche in questo senso subite dal dott. __________.
2.
Il dott. __________, come detto, si trova ricoverato presso l__________ sotto cura medica da parte, in particolare, del dott. __________ e del Prof. __________ che, ancora recentemente, lo hanno visitato. Da profilo psichiatrico il dott. __________ é stato visitato dal dott. __________ ed é stata ordinata una perizia psichiatrica affidata al prof. __________. Va ricordato come, a seguito di esplicita richiesta dei dott. __________ e Prof. __________, il magistrato daccusa ha disposto una serie di esami da parte di medici esterni prof. __________, dott. __________ e dott. __________, il primo medico legale, il secondo psichiatra ed il terzo cardiologo, i quali hanno proceduto a visitare in più occasioni il dott. __________ allestendo i loro referti consegnati agli atti ed essendo sentiti in occasione del verbale 6 aprile scorso a delucidazione degli stessi. La situazione medica del paziente __________ é stata definita dai suoi medici curanti come preoccupante essendovi unaffezione cardiaca da un lato ed una situazione dansia dallaltro. Vanno qui ricordati, per completezza dinformazione e siccome listanza che ci occupa é fondata essenzialmente sulla situazione medica di __________, lo scritto del prof. __________ al difensore dellaccusato del 2 marzo 1999 in cui si attesta come la situazione di stress della situazione giudiziaria ha comportato unesternazione delle sue problematiche coronariche con disturbi anginosi notevoli con segnalazione di situazione seria ed indicazione di non carcerabilità dellaccusato. Va qui subito osservato che, in senso tecnico - che senzaltro non é sfuggito alla difesa - __________ non é incarcerato non essendo trattenuto in un carcere strictu sensu. __________ si trova trattenuto in una struttura ospedaliera tra le migliori in Ticino sotto cura di noti e competenti professionisti. Il prof. __________, nel citato scritto e dopo constatazione di situazione seria e di disturbi anginosi notevoli, conclude che la soluzione migliore sarebbe la cura ... a domicilio. Il professionista ravvede infatti nellisolamento del paziente un fattore di stress. Come detto il magistrato daccusa ha incaricato, per stabilire le condizioni di salute dellaccusato e su indicazione dello stesso prof. __________, tre specialisti italiani che hanno in particolare visitato laccusato il 26 febbraio 1999 constatando buone condizioni generali e ... assenza di elementi patologici a carico del cuore del torace rilevando dallelettrocardiogramma i segni di necrosi pregressa da infarto miocardico, in occasione della visita 11 marzo 1999, dopo intervento sul dott. __________, i periti interessati hanno constatato la stessa sintomatologia anginosa presente il 26 febbraio 1999, trovando il paziente prostrato. I periti hanno concluso per una cardiopatia ischemica ... pregresso infarto ... angina pectoris nonché - dal punto di vista psichiatrico - hanno accertato un Disturbo Post-Traumatico da Stress in un soggetto con Disturbo narcisistico ed Istrionico di Personalità. In sostanza i periti hanno accertato che laccusato é, dal punto di vista cardiaco, un soggetto a rischio con conseguente necessità di una stretta sorveglianza medica quale quella, in concreto, attuata ed attuabile nellospedale ove il paziente é ricoverato. Con la constatazione qui che, lo scritto 2 marzo 1999 del prof. __________ al difensore dellaccusato con lindicazione di dimissione per il rientro a casa del paziente, appare superato. I periti hanno quindi accertato che il particolare regime di é motivo di ansia unitamente e, forse, in maniera preponderante, con le vicende giudiziarie che hanno portato allo stesso. Par quindi di capire, come alle delucidazioni successive dei periti, che sia la situazione detentiva che quella riferita allesistenza del procedimento in corso tendono ad accrescere lo stato dansia dellaccusato. I periti suggeriscono quindi di ridurre lansia, almeno in parte, con una maggiore facilità di contatto con i famigliari. Per quanto riguarda più particolarmente laspetto psichiatrico connesso alla situazione di detenzione i periti hanno constatato che il citato disturbo di personalità ... ha assunto valore psicolesivo particolarmente accentuato. I sintomi psichici ... sono da considerarsi complessivamente moderati e sono naturalmente connessi al perdurare del regime di detenzione. ... Lessere incarcerato ha costituito gravissima ferita narcisistica. ... non sussistono elementi clinici tali che indichino lincompatibilità della situazione psicopatologica riscontrata ... con il regime di detenzione. Le conclusioni degli specialisti italiani, contenute a pag. 12 del loro rapporto 21 marzo 1999, sono note alle parti: Dal punto di vista psichico non sussistono elementi indicanti incompatibilità con il regime carcerario mentre, dal punto di vista cardiologico, la situazione é tale che, allo stato, si ritiene necessario il mantenimento sotto controllo specialistico ... già attuato e attuabile presso l__________.
Alla luce di tale referto il PP ha contattato la Sezione pene e misure del Dipartimento delle istituzioni per valutare una diversa soluzione per la cura dellaccusato pur con il mantenimento di uno stato di detenzione preventiva ossia privando laccusato di contatti con lesterno a fronte del ritenuto rischio di collusione ed inquinamento probatorio. Con scritto 1 aprile 1999 la SEPEM, a firma del capo sezione, ha segnalato la possibilità di collocare il revenuto ... nel comparto carcerario dellOspedale cantonale di Ginevra. ... struttura situata allinterno dellOspedale ... e gestita, per quanto attiene ai problemi medici, dal personale sanitario dellOspedale .... In data 6 aprile 1999 il PP ha proceduto, presente il difensore dellaccusato, ad interrogare i tre periti prof. __________, __________ e __________, in quelloccasione i periti hanno proceduto a nuova visita a __________ presso l__________. I medici hanno indicato una connessione tra il disturbo cardiaco e lansia segnalando un circolo vizioso sconsigliando il rientro a casa dellaccusato (pag. 3) e ponendo laccento sulla necessità di ridurre lo stato dansia in particolare mediante maggiori contatti con i famigliari e con una maggiore possibilità di moto (pag. 4). Dal canto suo il prof. __________ ha ribadito il suo consiglio di rientro a casa in una attestazione medica del 31 marzo 1999 mente il dott. __________, sempre in uno scritto allavv. __________, ha evidenziato la situazione di stress dovuta alla situazione di chiusura che si protrae da 4 mesi con levidenza di elementi controindicanti un trasferimento coatto fuori Cantone. Il PP, visti gli accertamenti peritali, ha ritenuto di chiedere lintervento del dott. __________ ad esame medico sul paziente avvenuto il 12 aprile scorso, perito cui il difensore ha voluto chiedere ... se il trasferimento a domicilio é soluzione idonea a ridurre quella quota dansia connessa al regime detentivo... . In data 13 aprile 1999 il magistrato daccusa ha ordinato il trasferimento di __________ presso il comparto carcerario dellOspedale Cantonale di Ginevra autorizzando da subito liberi colloqui con i figli e la moglie e nel contempo ha chiesto ai periti scelti un parere su questa soluzione,
attuabile a crescita in giudicato della sua decisione e ritenuta la declaratoria di impugnativa della difesa. In sostanza il magistrato daccusa ha inteso, con la sua decisione di trasferimento di __________ a Ginevra, alleviare lo stress dovuto alla situazione detentiva presso l______, ritenuta una maggiore mobilità e possibilità di più frequenti contatti in quella struttura.
3.
Con listanza in discussione la difesa postula la concessione della libertà provvisoria senza contestare lesistenza di gravi indizi di colpevolezza e senza discutere lesistenza di motivi istruttori tali da giustificare il permanere dellaccusato in detenzione preventiva. Unicamente a pag 5 in fine ed a pag. 6 allinizio la difesa indica la necessità di un riesame del pericolo di inquinamento probatorio affinché possa essere constatata carenza di proporzionalità del regime detentivo, ritenuti gli interessi in gioco. Listanza si preoccupa quasi esclusivamente di evidenziare la non carcerabilità dellaccusato, il suo stato di salute e la necessità, alla luce della situazione medica constatata dai medici curanti e dai periti, di porre fine allo stato di detenzione preventiva con il rilievo che Saranno i suoi medici curanti a stabilire se e in che misura egli debba rimanere ospedalizzato o possa essere dimesso, si veda in merito il certificato 14 aprile 1999 del Prof. __________.
Allistanza si oppone il PP che richiama le conclusioni di questo GIAR contenute nella decisione del 1 marzo 1999 quo ai requisiti giuridici della detenzione preventiva. Per quanto attiene alle ragioni mediche il magistrato osserva che le conclusioni dei periti incaricati sono illuminanti, osservando che i periti sconsigliano il rientro a casa dellaccusato e la necessità di suo mantenimento in struttura sanitaria. A fronte della necessità di mantenere lo stato di detenzione preventiva il PP ha ordinato il trasferimento dellaccusato a Ginevra in struttura adeguata tale da ridurre lo stato dansia. Il magistrato daccusa ricorda implicitamente come la salute dellaccusato sia sua preoccupazione e rammenta che gli accorgimenti presi permettono di confermare la detenzione.
In sede di contro osservazioni la difesa dellaccusato ha ribadito sostanzialmente il contenuto dellistanza rilevando come i medici incaricati dal PP non abbiano prestato un formale giuramento, come essi abbiano attestato una incarcerabilità del paziente e come un inquinamento poteva avvenire anche da parte del legale dellaccusato, affermazione questa che non può non lasciare allibiti. Per la difesa il magistrato daccusa ha ritenuto in maniera strumentale le conclusioni dei medici incaricati e non vi é dubbio che laccusato non inquinerà e che sarebbe ipocrisia ritenere il contrario. Egli ritiene che il magistrato daccusa si opponga alla liberazione dellaccusato per ovviare, con il regime di detenzione preventiva, alle lungaggini procedurali dovute allintasamento del Tribunale Penale Cantonale. __________ ricorda di avere, dal primo marzo 1999, ripetutamente chiesto al PP di porre in atto quei verbali di interrogatorio tali da rendere privo di oggetto lasserito rischio di collusione.
Laccusato ripete che i medici incaricati dal PP hanno decretato la sua non carcerabilità.
4.
Alle parti il diritto che regge la materia é noto, basti qui ricordare che l'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, il pericolo di fuga e quello di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P 477/1993, consid. 3). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
5.
La difesa di __________ non contesta il sussistere dei presupposti della detenzione preventiva, in particolare non spende una parola per discutere lesistenza di gravi indizi di colpevolezza. Si possono quindi riprendere le argomentazioni contenute nella decisione del 1 marzo 1999, ancora attuali su questo specifico punto, per ricordare come a carico di __________ sussistono gravi e concreti indizi per i reati di truffa ripetuta e falsità in documenti ripetuta commessa in correità con terzi. Detti indizi si riscontrano negli accertamenti preliminari messi in atto dal dott. __________, facilmente deducibili dal rapporto intermedio dello stesso, vi sono poi le numerose chiamate in correità agli atti, basti qui ricordare le deposizioni rese dai medici che con __________ hanno collaborato, si pensi al dott. __________ - già messo a confronto con laccusato - rispettivamente il dott. __________, basti citare le deposizioni di __________, delle dott. __________, le deposizioni __________,
__________ per non indicarne che alcune. Stralci di dette deposizioni sono stati prospettati allaccusato il quale ha solo in parte ammesso le sue responsabilità contestando - a tratti vivacemente - il dire dei chiamanti in causa. Si ribadisce qui che le ammissioni dellaccusato sono state spesso accompagnate dalla precisazione di una consapevolezza acquisita solo dopo lintervento della magistratura.
Si tratta di elementi oggettivi, ancora comunque al vaglio degli inquirenti in particolare per lesame delle cartelle mediche sequestrate (che dovrebbe essere a buon punto visto il tempo trascorso dallintervento del 1 dicembre 1998), e deposizioni univoche e significative accompagnate da parziali ammissioni dellaccusato stesso. Non occorre approfondire più in dettaglio detto aspetto neppure discusso dalla difesa. La condizione legale appare soddisfatta.
6.
Anche dal profilo delle necessità istruttorie, del rischio di collusione e dell'inquinamento delle prove l'istanza va respinta. Come detto la difesa non é entrata nel merito di tale argomento giuridico se non per contestare il mancato rispetto della proporzionalità di tale condizione a fronte dello stato di salute dellaccusato. Il sussistere di detti elementi appare manifesto come già evocato nella decisione 1 marzo 1999. Linchiesta, di ampia portata, ha comportato laudizione di numerose persone, in parte in qualità di testi ed in parte in qualità di indiziati. I verbali di queste persone sono stati solo in parte contestati allaccusato, che ne ha spesso respinto i contenuti con la conseguente necessità di approfondimento, verifica e contestazione ulteriore rispettivamente verbalizzazione a confronto con laccusato. Appare necessario procedere al completamento delle perquisizioni della documentazione medica sequestrata da parte del dott. __________, occorre ancora verbalizzare laccusato muovendogli le necessarie contestazioni circa le risultanze acquisite, talune in tempi successivi allapertura del procedimento penale, si pensi alle ipotesi di reato connesse alle case farmaceutiche.
Come evocato con la decisione 1 marzo 1999 nei confronti di numerose persone ancora da sentire od il cui verbale va approfondito va ritenuto un concreto rischio di collusione a fronte dei rapporti di dipendenza con laccusato esistenti al momento dellintervento della magistratura. Basti qui pensare ai collaboratori, ancora oggi dipendenti di strutture sanitarie che fanno capo allaccusato, rispettivamente ai pazienti che per le loro patologie e per il rapporto di fiducia con il medico curante sarebbero facilmente influenzabili.
Vi sono poi capitoli di indagine particolari ove la posizione di determinati pazienti, definiti pazienti fantasma, va vagliata dal magistrato inquirente il quale deve potere, con lesame delle cartelle mediche in corso, identificare compiutamente dette persone per procedere a loro interrogatorio. In questi casi appare manifesto il rischio di intervento dellaccusato su dette persone, in particolare se non ancora identificate e sentite dal PP o dalla polizia, per
ottenerne deposizione favorevole. Analogo ragionamento deve qui valere per gli ulteriori filoni di indagine quali quelli riferiti alle fatturazioni dello studio e quelle riferite alle collaborazioni con case farmaceutiche. Per quanto attiene ai rapporti con i collaboratori rispettivamente gli ex collaboratori del dott. __________ vanno evidenziati i rapporti di dipendenza con il rinvio alla lettura dei verbali __________, __________ (circa il rapporto con il dott. __________ da parte del dott. __________), rispettivamente basta il rinvio al verbale __________ e __________, verbali già evocati nella decisione 1 marzo 1999.
Delle persone interrogate molte ancora debbono essere chiamate a deporre in particolare dinanzi al magistrato daccusa, fornendo precisazioni e dettagli in merito allattività svolta in particolare quella irregolare e molte deposizioni iniziali debbono essere approfondite, verificate e successivamente prospettate allaccusato con possibilità di confronto laddove necessario. Laccusato, come detto, ha spesso negato o comunque mitigato la sua posizione ricordando autonome decisioni del personale che così agiva per compiacerlo comunque ad indebito profitto del solo __________.
D'altra parte, come rileva il verbale __________, vengono posti in evidenza situazioni riferite all'AI ed all'esonero dal servizio militare, situazioni che impongono accertamenti puntuali e senza inquinamento possibile mediante l'assunzione testimoniale degli interessati e l'acquisizione di documenti.
Va quindi riservata la necessità di procedere a tutte le audizioni ancora necessarie senza rischio di intervento dellaccusato, probabile in caso di sua liberazione, e va riservata la possibilità di approfondire le audizioni già in atti con la raccolta dei necessari dettagli. Va poi riservata la possibilità di procedere ai verbali a confronto che listruttoria renderà necessari. Come ricordato nella decisione 1 marzo 1999 la detenzione preventiva non deve avere per scopo di ottenere la confessione dellaccusato ma deve impedire che laccusato libero possa influenzare la raccolta delle prove. Nel caso di specie si tratta, senza ombra di dubbio, di necessità istruttorie tali da impedire la concessione della libertà provvisoria all'accusato, necessità che appaiono evidenti dagli atti cui l'accusato ha avuto solo parziale accesso.
Si evidenzia qui come, con lavanzare dellistruttoria, le necessità di inchiesta ed il rischio di inquinamento probatorio e di collusione, possono attenuarsi. La difesa dellaccusato ha invitato il magistrato daccusa a procedere nei suoi incombenti, ciò che il PP non ha comunque mancato di fare. Occorre qui ricordare allinquirente come il "principio di celerità, che deve caratterizzare le inchieste che vedono coinvolte persone arrestate, impone priorità nellacquisizione probatoria di quegli elementi che sono tali da far venir meno od attenuare il rischio collusivo o di inquinamento probatorio. Questa circostanza deve essere valutata nonostante lampiezza dellinchiesta.
La condizione legale é quindi data.
7.
Come già ricordato nella decisione del 1 marzo 1999 la durata della detenzione preventiva deve essere rispettosa del principio di proporzionalità, viola detto principio la detenzione preventiva che va al di la della presumibile pena in caso di condanna. Nel concreto caso tale limite non appare superato. A __________ vengono rimproverati gravi reati, commessi in maniera ripetuta con grave pregiudizio per le vittime e con compromissione del rapporto di fiducia che i pazienti ripongono nel medico e che in generale, socialmente, viene riconosciuto alla classe medica. Va poi considerata la possibilità di inflizione di una pena ferma ciò che permette di ritenere rispettato il principio di proporzionalità.
Questi rilievi, già evidenziati nei precedenti interventi di questo GIAR, appaiono ancora del tutto attuali, ciò anche considerando il particolare stato di salute dellaccusato e la sua personalità così come descritta da esperti incaricati dal PP nel loro rapporto 21 marzo 1999.
Già si é ricordato il principio di celerità cui il magistrato daccusa ha dimostrato di attenersi.
8.
Listanza, con cui la difesa neppure ha contestato il sussistere delle condizioni legali per il mantenimento della detenzione preventiva, va respinta.
Come già ricordato nella decisione 1 marzo 1999 compito del GIAR, nellambito ristretto di unistanza di libertà provvisoria, é quello di analizzare se i presupposti di legge, come in casu, siano dati per il mantenimento dellarresto. Nonostante ciò lo stato di salute dellaccusato, cui tutte le parti, compreso il magistrato daccusa, appaiono particolarmente sensibili non può essere sottaciuto (si vedano le considerazioni sullo stato di salute di cui al punto 2).
Come ricordato nel precedente intervento di questo giudice sulla medesima materia:
Laspetto della salute dellaccusato non può comunque essere valutato dal PP rispettivamente dal GIAR nellottica dellesame cui essi sono preposti. La detenzione preventiva, giuridicamente, deve durare poiché tutti i presupposti sono dati nel caso di specie. Come rettamente ricorda il PP é compito dei medici analizzare la carcerabilità dellaccusato, ossia se egli possa essere trattenuto presso una struttura penitenziaria o meno. Compito loro, in caso di impossibilità ad incarcerare laccusato, di valutare se egli debba subire la detenzione preventiva in un
ospedale, eventualmente quale ed eventualmente ancora con quali particolari condizioni, il tutto per potere curare al meglio la cardiopatia dellaccusato (che comunque a casa non potrebbe ottenere cure migliori rispetto a quelle ottenibili in un ospedale) e per potere curare al meglio lo stato ansioso depressivo in cui versa.
Come evidenziato nella decisione citata il PP, sensibile a tale tematica e sollecitato sia dai medici curanti che dalla difesa, ha proceduto ad incaricare tre esperti per valutare lo stato di salute dellaccusato ed il luogo ove la sua detenzione possa avvenire, stante il sussistere di tutte le condizioni legali neppure contestate dalla difesa. Solo in sede di contro osservazioni la difesa ha constatato assenza di giuramento da parte dei medici italiani di cui comunque asserisce di condividere le conclusioni. I medici chiamati dal Procuratore Pubblico non hanno avuto per incarico di valutare circostanze fattuali relative all'oggetto delle indagini. D'altra parte neppure i medici che ha decretato il 1. dicembre 1998 la non carcerabilità del Dott. __________ hanno prestato giuramento. In casu si tratta di una valutazione della carcerabilità e non di perizia vera e propria. Eccepire tardivamente carenza di giuramento degli esperti per poi condividerne le conclusioni dopo avere presenziato al loro verbale, e senza invocare lesione dei diritti della difesa, urta il principio di buona fede processuale. Gli esperti hanno consegnato il loro parere del 21 marzo 1999 ed hanno deposto in merito allo stesso. Da questo parere é desumibile che il particolare regime di é motivo dansia unitamente e, forse, in misura preponderante, con le vicende giudiziarie che hanno portato allo stesso, i medici incaricati hanno inoltre evidenziato (cfr. Rapporto __________) come Dal punto di vista psichico si può, concludendo, affermare che, allo stato, non sussistono elementi clinici tali che indichino lincompatibilità della situazione psicopatologica riscontrata nel Prof. __________, con il regime di detenzione. Dal punto di vista cardiologico i medici hanno ritenuto (cfr. conclusioni del Rapporto 21 marzo 1999 sottoscritto da tutti i medici incaricati) .. allo stato si ritiene necessario il mantenimento sotto controllo specialistico del __________, controllo già attuato e attuabile presso l'ospedale __________ ove lo stesso si trova ... ricoverato. Suggerendo di favorire una maggiore facilità di contatto con gli affetti famigliari che potrebbe ridurre - in uno con la maggiore possibilità di movimento - lansia e lo lo stress cui é sottoposto il dott. __________.
I medici hanno infatti accertato che esiste una cardiopatia ed uno stato dansia che dipende da due distinti fattori: da un lato lindagine che si conduce e dallaltro la situazione di detenzione con le limitazioni che ne derivano. Pur patendo la restrizione della sua libertà personale presso l__________, luogo comunque meno afflittivo che il carcere, la situazione di stress dovuta a tale circostanza appare influire sulla cardiopatia. I medici escludono un rientro al domicilio (perlomeno gli esperti incaricati) del paziente e rendono attento il magistrato daccusa alla necessità di mantenere laccusato in una struttura
ospedaliera apparendo necessario ridurre lo stato ansioso in particolar modo, come detto, incrementando i contatti con i famigliari da un lato e potendo permettere maggiore mobilità. Il magistrato si é quindi attivato per trovare una situazione adeguata e ritiene di averla individuata presso lOspedale Cantonale di Ginevra ove la mobilità dellaccusato sarebbe accresciuta e dove, nonostante la distanza dal Ticino (comunque favorita da collegamenti aerei) i contatti con i famigliari - che il PP ha voluto liberi - potrebbero avvenire con la necessaria frequenza. Il Procuratore Pubblico ha chiesto agli esperti italiani incaricati di volersi esprimere in merito al previsto trasferimento a Ginevra. La difesa ha preannunciato reclamo contro tale decisione (ribadendo tale volontà anche nelle sue contro osservazioni) nel cui merito non occorre addentrarsi in questa sede.
9.
Visto quanto precede listanza di libertà provvisoria va respinta essendo dati gravi indizi di colpevolezza ed il sussistere di necessità istruttorie, rischio collusivo ed inquinamento probatorio prioritari. Non si fa carico della tassa di giustizia e delle spese allaccusato avvisato, unitamente al suo difensore del diritto di ricorrere alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dallintimazione della presente.
Per i quali motivi,
richiamati gli articoli menzionati e gli art. 107 e 108 nonché 284 cpv. 1 lett. a) CPP;
decreta
1.L'istanza di libertà provvisoria 12 aprile 1999 é respinta.
2.Non si percepiscono tasse e spese.
3.Avverso la presente decisione é data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
-allaccusato __________, per il tramite del patrocinatore avv. __________;
-allavv. __________;
-al PP avv. __________, con gli atti di ritorno.
giudice Ivano Ranzanici