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TI-67365

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-05-03 · Italiano TI
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Incarto n.

INC.2003.34103

Lugano

3 maggio 2004

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

sedente per statuire sul reclamo presentato il 15/16 aprile 2004 da

__________(rappr. dall'avv. __________)

contro

per denegata giustizia nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

-nei confronti del reclamante è stata promossa l'accusa per le ipotesi di reato di cui agli artt. 190 e 189 CP, il 28 giugno 2003 (AI 3.3);

-il 16 dicembre 2003 l'accusa è stata estesa all'ipotesi di reato di cui all'art. 198 CP, con contestuale deposito degli atti sino al 31 gennaio 2004 (AI 2.7);

-scaduto il termine del deposito atti, __________ ha sollecitato, a due riprese (il 25 marzo 2004, rispettivamente il 7 aprile 2004 - AI 5.18, AI 5.19) il seguito del procedimento, senza ottenere risposta e presentando, poi, il reclamo oggetto della presente;

-in sede di osservazioni, il magistrato inquirente ha comunicato di aver proceduto alla chiusura dell'istruttoria formale il 28 aprile 2004 (AI 2.8);

-in virtù di quanto sopra, il reclamo è, di fatto, divenuto privo d'oggetto; il magistrato inquirente ha proceduto all'atto che prelude la decisione finale di sua competenza;

-con lo stralcio occorre anche decidere in merito a tasse, spese e ripetibili; e allora occorre ricordare che la decisione di chiusura dell'istruttoria è, sostanzialmente, una semplice constatazione di completamento della fase di acquisizione delle prove (in casu: scadenza del termine di deposito senza che siano presentati complementi); nonostante ciò, la decisione non è stata emanata né subito dopo la scadenza del termine di deposito né a seguito dei solleciti dell'accusato (di oltre un mese posteriori a tale scadenza) e non si vede in che modo il carico di lavoro possa influire sui tempi di tale constatazione; ne consegue che il reclamo non era privo di fondamento e al reclamante vanno assegnate le ripetibili, tasse e spese rimanendo a carico dello Stato.

P.Q.M

viste le norme applicabili ed in particolare gli artt. 196, 197, 280 ss., 284 e contrario CPP;

decide

1.Il reclamo è stralciato dai ruoli.

2.La tassa di giustizia di FRS 100.- e le spese, FRS 50.-, sono a carico dello Stato che rifonderà al reclamante FRS 250.- a titolo di ripetibili.

3.La presente decisione è definitiva.

4.Intimazione:

giudice Edy Meli