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TI-67321

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-04-08 · Italiano TI
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'istanza, presentata prima del termine di scadenza della detenzione preventiva ex art. 102 cpv. 2 CPP (15 aprile 2004, compreso) e con tempi che hanno permesso il rispetto del diritto di essere sentito dell'accusato, è ricevibile.

E. 2 I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

E. 3 Per quanto concerne l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, tenuto conto dei limiti che deve porsi questo giudice, si può senz'altro far capo (DTF 123 I 30 consid. 2c) a quanto stabilito dalla CRP nella decisione 8 marzo 2004 per i reati di infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup, falsità in documenti, favoreggiamento e truffa. Infatti non emergono dall'incarto (tantomeno dall'istanza e dalle osservazioni) elementi atti a modificare sostanzialmente quelle conclusioni che vengono, di conseguenza, qui riprodotte:

"2.2.

Anche per quanto concerne il titolo di correità, sub. complicità, sub. istigazione, in riciclaggio di denaro aggravato, sub. semplice, oggetto delle promozione d'accusa 17 marzo 2004, dagli atti emergono seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________. Basti qui ricordare che quest'ultimo ha dichiarato di aver dato mandato a __________ di ritirare la somma di Euro 382'990.-- (cfr. AI 4.5, 4.9, 4.11 e 4.17) e che con sentenza __________ la Corte delle Assise correzionali di Mendrisio ha accertato giudizialmente che tale somma era provento di crimine, e meglio della vendita di sostanza stupefacente, e ha di conseguenza condannato __________ per titolo di riciclaggio aggravato di denaro, segnatamente per avere, agendo quale membro di un'organizzazione criminale, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di Euro 382'990.--, sapendo o dovendo presumere che si trattava di provento di crimine.

E. 4 Quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:

"

-In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24).In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

-E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen."(DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

-Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.

In proposito la CRP nella sentenza 8 marzo 2004 si è così espressa:

"2.3

Tali considerazioni sono ancora attuali, con particolare riferimento all'acquisizione delle risultanze delle rogatorie in __________, __________ ed __________. In particolare, per quanto concerne l'Italia, sono state acquisite agli atti le zone celle di riferimento del traffico in entrata ed in uscita dell'utenza __________, risultanze che verranno contestate nei prossimi giorni all'accusato; per contro il Procuratore pubblico è tuttora in attesa dell'evasione della richiesta rogatoriale di interrogare __________, __________, __________, __________ (già richieste alla fine del 2003), della documentazione inerente i tabulati telefonici delle utenze in uso a __________, antecedenti a quelle già agli atti, e della fotografia dell'abitazione di __________. L'evasione di tali rogatorie è stata sollecitata dal Procuratore pubblico nel corso dei vari contatti con le autorità italiane, mentre quelle in __________ e __________, sono state sollecitate dal Procuratore pubblico in data 21 marzo 2004, data in cui egli ha pure inoltrato una nuova domanda di assistenza alle Autorità italiane - volta ad ottenere la fissazione degli interrogatori di __________ e di __________, all'acquisizione della documentazione concernente le intercettazioni telefoniche sull'utenza radiomobile __________ ed un controllo presso l'anagrafe su __________ - e a tutt'oggi non ancora evasa.

Alla luce di quanto precede vale quanto già rilevato nella decisione 12 febbraio 2004 (GIAR 666.2003.4, consid. 3.2) e cioè:

"Ciò posto e ritenuto che il rischio di collusione può aumentare in presenza di un accusato che faccia parte di un'organizzazione criminale con membri ancora in libertà, come nella fattispecie (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 25 ad art. 95 CPP), la sua scarcerazione appare senz'altro prematura.

In siffatte circostanze, - ricordato che, se è pur vero che il carcere preventivo non può (e non deve) essere utilizzato per ottenere confessioni è altrettanto vero che un accusato che non collabora (come suo diritto) può dover in qualche modo sopportare le eventuali conseguenze che questa sua scelta potrebbe avere sull'evoluzione ed i tempi dell'istruttoria (cfr. SJ 1998 p. 247) - i suddetti atti istruttori costituiscono passi d'inchiesta che esigono il mantenimento del carcere preventivo di __________: la sua posizione sostanzialmente negatoria, oltre a rendere oltremodo difficoltosa e lunga l'inchiesta, rende infatti palese il rischio di collusione e di inquinamento delle prove con le altre persone facenti parte dell'organizzazione ancora a piede libero ed alcune ancora da identificare. Ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio dello stesso accusato".

E. 5 La detenzione di __________ è giustificata anche in considerazione dell'esistenza di un concreto pericolo di fuga (questione non esaminata dalla CRP nella sentenza 8.3.2004, stante l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, esigenze istruttorie, pericolo di collusione ed inquinamento delle prove). Valgono in proposito le considerazioni già espresse da questo giudice nella decisione 12 febbraio 2004:

"3.3

I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94)

E. 7 Stabilito che gli elementi di legge per il mantenimento e/o proroga della detenzione preventiva - gravi e sufficienti indizi di colpevolezza in capo all'accusato, pericolo di fuga e bisogni dell'istruzione - sono presenti nel caso in esame, occorre ora valutare se la proroga richiesta è rispettosa del principio di proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità).

La richiesta di proroga è stata formulata per un periodo di 6 mesi, termine che il Procuratore pubblico ritiene"congruo",con particolare riferimento ai bisogni istruttori,"per permettere l'evasione delle diverse domande di assistenza giudiziaria internazionale e la contestazione delle risultanze all'accusato".

Preliminarmente, con particolare riferimento alle necessità istruttorie, giova evidenziare che il Procuratore pubblico deve prestare particolare attenzione alle peculiarità dell'inchiesta, e segnatamente al fatto che la stessa si sviluppa principalmente per via rogatoriale (acquisizione documentazione, interrogatori di correi o presunti tali): è allora suo preciso dovere non solo vegliare a che venga ossequiato l'obbligo di trattare con priorità i casi in cui l'accusato si trova in detenzione (art. 102 CPP), ma anche privilegiare quei passi istruttori indispensabili per chiarire la situazione processuale dell'accusato, e con riferimento ai quali il pericolo di inquinamento delle prove sia più marcato. Ciò vale in particolare per quegli accertamenti da compiersi all'estero con la collaborazione delle Autorità locali. In generale, se vige il principio per il quale chi delinque in correità con altri deve sopportare almeno in parte anche necessità istruttorie che valgono nei loro confronti, e non solo quelle strettamente legate alla sua personale posizione, tale principio trova i suoi limiti nell'altro principio, quello della proporzionalità. Ciò significa che la durata della carcerazione preventiva non può dipendere esclusivamente dalle prove ancora da assumere, ma anche dai tempi d'inchiesta (cfr. decisione GIAR 19 agosto 1999 in re G.L., inc. 386.99.9).

In concreto, una proroga del carcere preventivo di quattro mesi (a far tempo dal 15 aprile 2004) appare rispettosa del principio di proporzionalità, in considerazione della gravità dei reati ascritti a __________ e del conseguente rischio di pena, nonché del fatto che l'inchiesta, tenuto conto della complessità del caso, delle numerose persone coinvolte, è stata, sino ad ora, condotta nel rispetto dei dettami dell'art. 102 cpv. 1 CPP, tenuto anche conto del fatto che l'acquisizione di atti istruttori per via rogatoriale richiede sempre un certo tempo. In particolare, con riferimento alle rogatorie inoltrate in __________ (alla fine dello scorso anno), rispettivamente in __________ e __________ all'inizio di quest'anno, la cui evasione, come rilevato sopra, è già stata sollecitata dal magistrato inquirente, il principio di celerità è stato rispettato, ritenuto che le stesse sono state inoltrate non appena il Procuratore pubblico è giunto in possesso delle informazioni che ne hanno giustificato l'invio (risultanze di altre rogatorie in Italia e dichiarazioni rese dall'accusato a verbale). Il problema della celerità potrebbe invece porsi con riferimento alla commissione rogatoria inoltrata alle Autorità italiane in data 21 marzo 2004, in quanto né dagli atti dell'incarto, né dalla richiesta di proroga, emergono i motivi per i quali la stessa sia stata inoltrata soltanto quasi sei mesi dopo l'arresto di __________ e non precedentemente. La questione non deve comunque essere ulteriormente approfondita, visto quanto detto sulle altre rogatorie.

Il magistrato inquirente rimane comunque tenuto a trattare con priorità il caso, sollecitando l'evasione delle commissioni rogatorie, essendo l'imputato in detenzione (cfr. art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 1 e ss. LFStup., 1 e ss. CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. e 284 CPP,

decide:

1.L'istanza è parzialmente accolta.

§.    Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di quattro mesi e verrà a scadere il15 agosto 2004 (compreso).

2.Non si prelevano tasse e spese.

3.Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.Intimazione:

giudice Ursula Züblin

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.INC.2003.66606

Lugano

8 aprile 2004

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 31 marzo 2004/1 aprile 2004 dal

Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti,Bellinzona

nei confronti di

__________

patr. di fiducia dall'__________

viste le osservazioni 7 aprile 2004 della difesa;

visto l'inc. __________;

ritenuto

in fatto

A.

Per i fatti essenziali e per quanto qui necessario si può rinviare a precedente decisione che negava la libertà provvisoria all'accusato:

"__________ - asseritamente direttore di un'impresa di costruzioni, di una cava e di una società immobiliare in __________

- è stato arrestato il 15 ottobre 2003 con le accuse di falsità in documenti, favoreggiamento e truffa"per avere confezionato e fatto uso nel procedimento penale a carico di __________ di una procuration, datata 15.06.2001, sapendo trattarsi di un falso finalizzato a favorire la posizione procedurale di __________ e lo sblocco del denaro sequestrato a quest'ultimo".

L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuta l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga e bisogni dell'istruzione).

Il 28 ottobre 2003 il Procuratore pubblico ha esteso l'accusa anche per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup.

Con sentenza 14 novembre 2003 la Camera dei ricorsi penali ha respinto il reclamo presentato da __________ contro la decisione di conferma dell'arresto (CRP 60.2003.349)".

(sentenza 12 febbraio 2004, GIAR 237.2003.4).

B.

Con decisione 12 febbraio 2004 (GIAR 237.2003.4), questo giudice ha respinto l'istanza di libertà provvisoria presentata il 3/4 febbraio 2004 da __________, decisione confermata dalla CRP con sentenza 8 marzo 2004 (CRP 60.2004.62).

In data 17 marzo 2004 il Procuratore pubblico ha esteso l'accusa nei confronti di __________ ai titoli di correità, sub. complicità, sub. istigazione, in riciclaggio di denaro aggravato, sub. semplice (cfr. AI 4.19).

C.

Con l'istanza qui in discussione il magistrato inquirente chiede che la detenzione preventiva sia prorogata di sei mesi, cioè sino al 15 ottobre 2004 compreso. Il Procuratore pubblico evidenzia l'esistenza di bisogni istruttori (attesa evasione rogatorie estere e successiva contestazione delle risultanze all'accusato), pericolo di inquinamento delle prove e collusione, nonché di fuga e di recidiva.

D.

La difesa, con osservazioni 7 aprile 2004, si oppone alla richiesta di proroga, evidenziando che le accuse, in particolare quelle di violazione alla LFStup e di riciclaggio di denaro (avverso la quale ha peraltro interposto ricorso alla CRP, allegato in copia) mosse nei confronti di __________ non sarebbero sostenute da elementi indiziari concreti e che __________ - identificato dall'accusa quale capo di un gruppo di trafficanti in Italia ha dichiarato"__________ non c'entra niente", asserzione"sbrigativamente ignorata"dall'autorità inquirente. In siffatte  circostanze"appare totalmente ingiusto e sproporzionato estendere oltre la detenzione preventiva di __________ e ciò anche se fosse colpevole per falsità in documenti, favoreggiamento e truffa".

Considerato

in diritto

1.

L'istanza, presentata prima del termine di scadenza della detenzione preventiva ex art. 102 cpv. 2 CPP (15 aprile 2004, compreso) e con tempi che hanno permesso il rispetto del diritto di essere sentito dell'accusato, è ricevibile.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

3.

Per quanto concerne l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, tenuto conto dei limiti che deve porsi questo giudice, si può senz'altro far capo (DTF 123 I 30 consid. 2c) a quanto stabilito dalla CRP nella decisione 8 marzo 2004 per i reati di infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup, falsità in documenti, favoreggiamento e truffa. Infatti non emergono dall'incarto (tantomeno dall'istanza e dalle osservazioni) elementi atti a modificare sostanzialmente quelle conclusioni che vengono, di conseguenza, qui riprodotte:

"2.2.

Anche per quanto concerne il titolo di correità, sub. complicità, sub. istigazione, in riciclaggio di denaro aggravato, sub. semplice, oggetto delle promozione d'accusa 17 marzo 2004, dagli atti emergono seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________. Basti qui ricordare che quest'ultimo ha dichiarato di aver dato mandato a __________ di ritirare la somma di Euro 382'990.-- (cfr. AI 4.5, 4.9, 4.11 e 4.17) e che con sentenza __________ la Corte delle Assise correzionali di Mendrisio ha accertato giudizialmente che tale somma era provento di crimine, e meglio della vendita di sostanza stupefacente, e ha di conseguenza condannato __________ per titolo di riciclaggio aggravato di denaro, segnatamente per avere, agendo quale membro di un'organizzazione criminale, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di Euro 382'990.--, sapendo o dovendo presumere che si trattava di provento di crimine.

4.

Quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:

"

-In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24).In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

-E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen."(DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

-Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.

In proposito la CRP nella sentenza 8 marzo 2004 si è così espressa:

"2.3

Tali considerazioni sono ancora attuali, con particolare riferimento all'acquisizione delle risultanze delle rogatorie in __________, __________ ed __________. In particolare, per quanto concerne l'Italia, sono state acquisite agli atti le zone celle di riferimento del traffico in entrata ed in uscita dell'utenza __________, risultanze che verranno contestate nei prossimi giorni all'accusato; per contro il Procuratore pubblico è tuttora in attesa dell'evasione della richiesta rogatoriale di interrogare __________, __________, __________, __________ (già richieste alla fine del 2003), della documentazione inerente i tabulati telefonici delle utenze in uso a __________, antecedenti a quelle già agli atti, e della fotografia dell'abitazione di __________. L'evasione di tali rogatorie è stata sollecitata dal Procuratore pubblico nel corso dei vari contatti con le autorità italiane, mentre quelle in __________ e __________, sono state sollecitate dal Procuratore pubblico in data 21 marzo 2004, data in cui egli ha pure inoltrato una nuova domanda di assistenza alle Autorità italiane - volta ad ottenere la fissazione degli interrogatori di __________ e di __________, all'acquisizione della documentazione concernente le intercettazioni telefoniche sull'utenza radiomobile __________ ed un controllo presso l'anagrafe su __________ - e a tutt'oggi non ancora evasa.

Alla luce di quanto precede vale quanto già rilevato nella decisione 12 febbraio 2004 (GIAR 666.2003.4, consid. 3.2) e cioè:

"Ciò posto e ritenuto che il rischio di collusione può aumentare in presenza di un accusato che faccia parte di un'organizzazione criminale con membri ancora in libertà, come nella fattispecie (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 25 ad art. 95 CPP), la sua scarcerazione appare senz'altro prematura.

In siffatte circostanze, - ricordato che, se è pur vero che il carcere preventivo non può (e non deve) essere utilizzato per ottenere confessioni è altrettanto vero che un accusato che non collabora (come suo diritto) può dover in qualche modo sopportare le eventuali conseguenze che questa sua scelta potrebbe avere sull'evoluzione ed i tempi dell'istruttoria (cfr. SJ 1998 p. 247) - i suddetti atti istruttori costituiscono passi d'inchiesta che esigono il mantenimento del carcere preventivo di __________: la sua posizione sostanzialmente negatoria, oltre a rendere oltremodo difficoltosa e lunga l'inchiesta, rende infatti palese il rischio di collusione e di inquinamento delle prove con le altre persone facenti parte dell'organizzazione ancora a piede libero ed alcune ancora da identificare. Ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio dello stesso accusato".

5.

La detenzione di __________ è giustificata anche in considerazione dell'esistenza di un concreto pericolo di fuga (questione non esaminata dalla CRP nella sentenza 8.3.2004, stante l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, esigenze istruttorie, pericolo di collusione ed inquinamento delle prove). Valgono in proposito le considerazioni già espresse da questo giudice nella decisione 12 febbraio 2004:

"3.3

I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94)

7.

Stabilito che gli elementi di legge per il mantenimento e/o proroga della detenzione preventiva - gravi e sufficienti indizi di colpevolezza in capo all'accusato, pericolo di fuga e bisogni dell'istruzione - sono presenti nel caso in esame, occorre ora valutare se la proroga richiesta è rispettosa del principio di proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità).

La richiesta di proroga è stata formulata per un periodo di 6 mesi, termine che il Procuratore pubblico ritiene"congruo",con particolare riferimento ai bisogni istruttori,"per permettere l'evasione delle diverse domande di assistenza giudiziaria internazionale e la contestazione delle risultanze all'accusato".

Preliminarmente, con particolare riferimento alle necessità istruttorie, giova evidenziare che il Procuratore pubblico deve prestare particolare attenzione alle peculiarità dell'inchiesta, e segnatamente al fatto che la stessa si sviluppa principalmente per via rogatoriale (acquisizione documentazione, interrogatori di correi o presunti tali): è allora suo preciso dovere non solo vegliare a che venga ossequiato l'obbligo di trattare con priorità i casi in cui l'accusato si trova in detenzione (art. 102 CPP), ma anche privilegiare quei passi istruttori indispensabili per chiarire la situazione processuale dell'accusato, e con riferimento ai quali il pericolo di inquinamento delle prove sia più marcato. Ciò vale in particolare per quegli accertamenti da compiersi all'estero con la collaborazione delle Autorità locali. In generale, se vige il principio per il quale chi delinque in correità con altri deve sopportare almeno in parte anche necessità istruttorie che valgono nei loro confronti, e non solo quelle strettamente legate alla sua personale posizione, tale principio trova i suoi limiti nell'altro principio, quello della proporzionalità. Ciò significa che la durata della carcerazione preventiva non può dipendere esclusivamente dalle prove ancora da assumere, ma anche dai tempi d'inchiesta (cfr. decisione GIAR 19 agosto 1999 in re G.L., inc. 386.99.9).

In concreto, una proroga del carcere preventivo di quattro mesi (a far tempo dal 15 aprile 2004) appare rispettosa del principio di proporzionalità, in considerazione della gravità dei reati ascritti a __________ e del conseguente rischio di pena, nonché del fatto che l'inchiesta, tenuto conto della complessità del caso, delle numerose persone coinvolte, è stata, sino ad ora, condotta nel rispetto dei dettami dell'art. 102 cpv. 1 CPP, tenuto anche conto del fatto che l'acquisizione di atti istruttori per via rogatoriale richiede sempre un certo tempo. In particolare, con riferimento alle rogatorie inoltrate in __________ (alla fine dello scorso anno), rispettivamente in __________ e __________ all'inizio di quest'anno, la cui evasione, come rilevato sopra, è già stata sollecitata dal magistrato inquirente, il principio di celerità è stato rispettato, ritenuto che le stesse sono state inoltrate non appena il Procuratore pubblico è giunto in possesso delle informazioni che ne hanno giustificato l'invio (risultanze di altre rogatorie in Italia e dichiarazioni rese dall'accusato a verbale). Il problema della celerità potrebbe invece porsi con riferimento alla commissione rogatoria inoltrata alle Autorità italiane in data 21 marzo 2004, in quanto né dagli atti dell'incarto, né dalla richiesta di proroga, emergono i motivi per i quali la stessa sia stata inoltrata soltanto quasi sei mesi dopo l'arresto di __________ e non precedentemente. La questione non deve comunque essere ulteriormente approfondita, visto quanto detto sulle altre rogatorie.

Il magistrato inquirente rimane comunque tenuto a trattare con priorità il caso, sollecitando l'evasione delle commissioni rogatorie, essendo l'imputato in detenzione (cfr. art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 1 e ss. LFStup., 1 e ss. CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. e 284 CPP,

decide:

1.L'istanza è parzialmente accolta.

§.    Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di quattro mesi e verrà a scadere il15 agosto 2004 (compreso).

2.Non si prelevano tasse e spese.

3.Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.Intimazione:

giudice Ursula Züblin