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TI-67301

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-12-18 · Italiano TI
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Incarto n.INC.2003.70001

Lugano

18 dicembre 2003

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

sedente per statuire sul reclamo presentato il 27/28 ottobre 2003 da

__________

rappr. dall’__________

contro

la decisione 15 ottobre 2003 della SPP Chiara Borelli in materia di prove;

viste le osservazioni 10 novembre 2003 del magistrato inquirente e 7 novembre 2003 della parte civile (rappr. dall’__________), che postulano la reiezione del reclamo;

visto, per quanto necessario, l’inc. MP __________;

letti e esaminati gli atti;

ritenuto,

in fatto

Il 22 aprile 2003 il SPP ha ordinato un primo deposito degli atti, cui ha fatto seguito la richiesta di __________ di procedere all'allestimento di una perizia per determinare l'esatta dinamica dell'incidente in questione e di un'altra perizia per accertare le cause che hanno portato al decesso di †__________, ritenuto che i medici che lo hanno avuto in cura hanno escluso che il decesso fosse da ricondurre all'incidente, mentre il dr. __________, medico legale, è giunto a conclusioni opposte.

Con decisione 14 maggio 2003 il SPP ha accolto unicamente la seconda richiesta e con decreto 17 giugno 2003 ha nominato quale perito il dr. __________, professore di medicina legale dell’Università “LaSapienza” di Roma. In particolare, al perito è stato chiesto di accertare se l'incidente della circolazione del 3 gennaio 2003 fosse da porsi in nesso causale con il decesso di †__________ ed in caso di risposta affermativa di indicare per quali motivi tale incidente fosse da porsi in nesso causale con il decesso (AI 36).

Ricevuta la perizia, il magistrato inquirente ha ordinato un secondo deposito atti con specifico riferimento al suddetto complemento istruttorio.

I principi in base ai quali si deve determinare se la prova debba essere assunta (identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione della stessa e nel termine del deposito degli atti), seppur noti al magistrato ed ai patrocinatori delle parti, possono essere così riassunti:

"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi diprova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3.Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”.Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1). .Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi."

Tra le prove a disposizione delle autorità penali inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso all'esperto specifico ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze all'accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 96 cpv. 1 CPP/1993, per cui vale la giurisprudenza anteriore: v. REP 1997 n. 97, confermata dalla massima in REP 1998 n. 113): nelle cennate prospettive, al magistrato penale è allora riservata ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni ed in vista delle conclusioni di competenza del giudice penale, ed ancora congiuntamente (per riprendere con altre parole il testo di legge) che determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tali accertamenti (v. decisione 19 aprile 1995 in re C.J., GIAR 695.94.2, e riferimenti).