Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.
INC.2005.10802
Lugano
30 agosto 2005
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 12 agosto 2005 dal
Procuratore pubblico Rosa Item,MP Lugano
nei confronti di
__________
accusato di infrazione aggravata alla LStup e infrazione alla LF sulle armi,
viste le osservazioni 18/19 agosto 2005 presentate dalla difesa;
visto l'incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
-__________ è stato arrestato il 3 marzo 2005 dalla Polizia cantonale per titolo di infrazione aggravata alla LStup per avere, senza essere autorizzato, in correità con altre persone, acquistato, trasportato, detenuto, tagliato e venduto un ingente quantitativo di cocaina. Il 4 marzo il PP Rosa Item ha richiesto a questo giudice la conferma dellarresto di __________ promuovendo laccusa nei suoi confronti per infrazione aggravata alla LStup e considerata lesistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dellistruzione, il pericolo di collusione, il pericolo di fuga e il pericolo di recidiva (doc. 1 e 2 inc. GIAR 108.2005.1);
-il 4 marzo 2005 l'arresto di __________ è stato confermato da questo giudice ritenuti presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché necessità istruttorie in relazione con il pericolo di collusione, e pericolo di fuga (doc. 3 inc. GIAR 108.2005.1);
-approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga di 3 (tre) mesi (Istanza 12 agosto 2005), allo scopo di potere evadere oggettivi bisogni istruttori quali linterrogatorio in via rogatoriale in Germania di __________ e di __________ nonché per procedere alla contestazione delle risultanze di tali interrogatori allaccusato, procedere con il deposito degli atti e dare seguito agli eventuali complementi istruttori proposti dalla difesa (Istanza, pag. 2);
-a mente del magistrato inquirente, la proroga richiesta è rispettosa del principio della proporzionalità e si fonda sull'esistenza di gravi indizi di reato e sul pericolo di fuga essendo laccusato cittadino straniero e potendo preferire la latitanza allestero in vista della concreta prospettiva di un processo davanti alla Corte delle Assise criminali e ad una pesante condanna e di recidiva, considerata la particolare assenza di scrupoli che si denota nellattuazione di un importante traffico di stupefacenti per fine di lucro (Istanza, pag. 2 in basso e 3 in basso);
-la difesa, con osservazioni 18/19 agosto 2005 non si oppone alla richiesta di proroga del carcere preventivo nei termini formulati dalla PP, concorda con il magistrato inquirente per la presenza di indizi di colpevolezza e bisogni dellistruzione, come pure dellossequio del principio di proporzionalità, ma contesta lesistenza dei pericoli di recidiva e di fuga;
-l'istanza, presentata dall'autorità competente ed entro un termine ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile;
-i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dellistruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che lelenco dei motivi di interesse pubblico nellart. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dellordine pubblico (REP 1998
n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
-l'assenza di opposizione, alla richiesta di proroga, da parte della difesa non esenta questo giudice da una verifica dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento (se si preferisce: la proroga) della carcerazione preventiva;
-nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare quanto riportato nel verbale 4 luglio 2005 dellaccusato (Verbali dinterrogatorio davanti al PP, n° 2, p. 14) nel quale laccusato ha ammesso di avere venduto in Ticino, tra gennaio 2004 e febbraio 2005, complessivamente circa 8 chili e mezzo di cocaina sostanza acquistata in Olanda da connazionali per 1,5 chili, da __________ per 6 chili, da __________ tramite __________ e __________ per 440 grammi e da __________ per 1 chilo raggiungendo una cifra daffari attorno ai CHF 600'000.- (calcolata su di un prezzo indicativo di CHF 70.- al grammo), oltre ad avere tentato acquisti di altri ingenti quantitativi di cocaina, sostanza sempre destinata alla vendita;
-In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):
"
In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24).In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen."(DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dellaccusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit.§ 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
-a mente del magistrato inquirente sussisterebbero oggettivi bisogni istruttori avendo provveduto, con due commissioni rogatorie internazionali 5 agosto 2004, a chiedere alle competenti Autorità germaniche linterrogatorio di __________ e __________ (cfr. inc. MP __________ per __________ e 6131.2005 per __________), entrambi risultati quali importanti fornitori di cocaina dellaccusato e attualmente detenuti in Germania essendo stati condannati a pene di due anni e mezzo di detenzione, rispettivamente 5 anni e mezzo di reclusione per traffico di stupefacenti. Le loro dichiarazione dovranno poi essere contestate allaccusato per procedere poi con il deposito degli atti; per quanto riguarda i bisogni istruttori la difesa concorda su questo punto sul fatto che accertamenti sono allo stato attuale ancora necessari e financo nellinteresse dellaccusato (cfr. osservazioni 18 agosto 2005, p. 2);
-in un simile contesto giuridico e fattuale, è evidente la necessità di procedere con laudizione dei due correi in Germania con laccusato __________ in stato di detenzione preventiva. La sussistenza, in questo stadio del procedimento, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove è accertata con riferimento al gran numero di persone coinvolte nellinchiesta, alla necessità di procedere a questi accertamenti con dichiarazioni non ancora consolidate e al fatto che si tratta di dichiarazioni di correi, quindi suscettibili di essere modificate se i vari accusati potessero comunicare, anche solo per interporsta persona, tra loro;
-essendo palese la sussistenza di bisogni istruttori in connessione con il pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove, appare superfluo esaminare la sussistenza del pericolo di fuga e di recidiva peraltro poco sostanziata dal magistrato inquirente e negata dalla difesa dellaccusato con altrettante scarne motivazioni;
-la durata della proroga richiesta è rispettosa del principio di proporzionalità: i tre mesi richiesti appaiono proporzionati tenuto conto degli atti istruttori ancora da compiere considerato che si tratta di procedere con gli interrogatori di due correi allestero, perdipiù detenuti in diverse giurisdizioni della successiva contestazione delle risultanze allaccusato e del tempo necessario per procedere con il deposito atti, ciò considerata loggettiva gravità dei reati imputati allaccusato e della presumibile pena detentiva che gli verrebbe inflitta in caso di condanna, considerato il carcere preventivo già sofferto ed ancora da soffrire prima del pubblico dibattimento con il formale invito allattenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento della possibile carcerazione preventiva, quale richiamo e quale necessità di controllo dufficio del trascorrere del tempo;
-in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dellistruzione e pericolo di collusione, nonché rispetto del principio di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere preventivo a cui è astretto __________ di tre mesi cioè sino al 3 dicembre 2005 compreso.
P.Q.M
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 19 cifra 2 LFStup., 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1.L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di 3 (tre) mesi e verrà a scadere il3 dicembre 2005 (compreso).
2.Non si prelevano tasse e spese.
3.Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.Intimazione:
giudice Claudia Solcà