Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.
INC.2005.26304
Lugano
8 agosto 2005
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 19 luglio 2005 da
__________
contro
Il rifiuto, telefonico e non motivato, di concessione di permessi di colloquio (personali e telefonici) con il fratello __________ e la compagna __________ del Procuratore pubblico Rosa Item nellambito dellInc. MP __________;
considerato che a mente del reclamante, il magistrato inquirente gli avrebbe negato, in data 19 luglio 2005, tramite una telefonata al proprio difensore, di potere beneficiare di colloqui telefonici non sorvegliati con la compagna __________ nonché di potere conferire liberamente con il fratello __________;
preso atto:
- dellinvio via fax del presente reclamo al magistrato inquirente;
- della comunicazione 20 luglio 2005 del Procuratore pubblico (proposta, non motivata, di concedere colloqui liberi come richiesto a condizione di formulare rinuncia scritta da parte dellaccusato a chiamare quali testi al dibattimento il fratello e la compagna);
- della comunicazione fax 20 luglio 2005 dellavv. __________ (rinuncia a citare al dibattimento le due persone summenzionate poiché estranee ai fatti del procedimento);
- della lettera 20 luglio 2005 del Procuratore pubblico alla direzione del __________ (concessione di colloqui liberi (sia telefonici che personali) permanenti tra laccusato e la compagna __________, rispettivamente il fratello __________);
alla luce di quanto sopra occorre concludere che il reclamo è divenuto di fatto privo di oggetto poiché il magistrato inquirente ha di fatto accolto le richieste in esso contenute e la presente decisione, se entrasse nel merito, avrebbe puro valore accademico;
la presente procedura deve quindi essere stralciata dai ruoli in quanto priva doggetto, senza prelevamento di tassa e spese, con assegnazione delle ripetibili richieste (visto il motivo dello stralcio).
Per i quali motivi,
visti gli art. 280 e ss. CPP,
decide
1.Il reclamo è stralciato dai ruoli.
2.Non si prelevano tasse e spese; lo Stato rifonderà al reclamante CHF 150.00 a titolo di ripetibili.
3.Intimazione a:
giudice Claudia Solcà