Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 __________ - in quanto formalmente accusata - é indubitabilmente legittimata ad impugnare il rifiuto del Procuratore pubblico di assumere complementi di prova, non solo per la disposizione di massima dellart. 280 CPP, ma specificatamente per quella relativa alla completazione dellistruttoria di cui allart. 196 cpv. 5 CPP.
Il reclamo, tempestivo a norma di legge (art. 281 cpv. 1 CPP), é allora ricevibile in ordine.
E. 1.2 Gli altri complementi di prova sono respinti.
2.Non si percepiscono nè tasse nè spese giudiziarie, nè si attribuiscono ripetibili.
3.La presente decisione è definitiva.
4.Intimazione a:
giudice Franco Lardelli
E. 2 Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o anche in altro momento dellistruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono quindi avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere laccusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dellistruzione formale - se decretare messa in stato daccusa o abbandono, sino a, se del caso, quelle del giudice di merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dellart. 189 CPP, inteso appunto tra laltro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. REP 1998 nr. 122; già in sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).
Se, in particolare per laccusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del fair trial ai sensi dellart. 6 CEDU (v.Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico allaudizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole diNiklaus Schmid(Strafprozessrecht, 3.Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten.Di conseguenza, non è data violazione dellart. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v.Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).
E. 3 Le pretese nuove prove chieste per la completazione dellistruzione formale a mente di __________, sono audizioni di testimoni e di una parte civile, oltre a connessi richiami di atti (documentazione bancaria), con riferimento alle sole fattispeci riguardanti le parti civili __________ e __________.
Gran parte di queste audizioni e richiami di atti, a questo stadio del procedimento, non appaiono di rilievo né di pertinenza, vuoi per insufficiente motivazione, vuoi per carenza di novità nel contesto di quanto acquisito: segnatamente non servono a determinare il giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico, che chiaramente persegue la via accusatoria, e neppure sono oggettivamente tali da consentire ipotesi di stravolgimento di questo indirizzo. Prevale allora,segnatamente per laudizione dei testi e della parte civile, il principio della loro eventuale assunzione al dibattimento, sede propria allaccertamento giudiziale dei fatti.
Va in primo luogo detto che, a giusta ragione, il magistrato inquirente evidenzia che le ipotesi accusatorie ritenute a carico di __________, a seguito delle denunce delle parti civili __________ e __________, si riferiscono alla sola messa a pegno degli averi delle parti civili a favore di un conto dellaccusata. Latto criminoso, secondo tali ipotesi, si sarebbe dunque consumato al momento in cui laccusata si è fatta rilasciare un mandato di amministrazione ed ha fatto sottoscrivere atti di pegno, ben sapendo che ne avrebbe in seguito, se del caso, approfittato per i propri interessi personali. Non è per contro oggetto di inchiesta la gestione, in quanto tale, da parte dellaccusata degli averi delle due suddette parti civili.
I mezzi di prova proposti dallaccusata, relativi a circostanze verificatesi dopo la sottoscrizione degli atti di pegno sono dunque irrilevanti e non servono a determinare il giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico, nè tantomeno sono tali da consentire ipotesi di stravolgimento dellindirizzo dato allinchiesta dal Procuratore pubblico.
Seguendo, in ordine alle suddette richieste, i punti dei complementi istruttori, così come riproposti nel reclamo del 30 maggio 2003 / 2 giugno 2003, si ha allora in particolare:
-(5.1, con riferimento alla posizione di __________) la documentazione relativa alla movimentazione del conto della __________, laudizione del funzionario bancario attualmente responsabile della pratica del pegno fatto valere da __________ e lacquisizione del c.d.due diligence(verosimilmente) effettuato nelloperazione di passaggio dalla __________ all__________ sono irrilevanti, in quanto posteriori alla sottoscrizione dellatto di pegno da parte della __________; la gestione del conto della __________ da parte dellaccusata non è del resto oggetto di inchiesta;
-(5.2, con riferimento alla posizione di __________) laudizione di __________ allo scopo di chiarire le risultanze della movimentazione bancaria del suo conto, laudizione del funzionario bancario che avrebbe preso contatto con __________ dopo la chiusura del conto e lacquisizione di verbali interni e di documentazione riguardante i rapporti tra __________ e l__________ dopo la chiusura del conto sono pure irrilevanti, in quanto posteriori alla sottoscrizione dellatto di pegno da parte di __________; la gestione del conto di __________ da parte dellaccusata non è del resto oggetto di inchiesta. Di nessuna pertinenza è daltro canto la richiesta dellaccusata di assumere deposizioni e documentazione al fine di indagare sui motivi che hanno indotto __________ a presentare la sua denuncia al Procuratore pubblico.
E. 4 Con la propria istanza di complementi istruttori la difesa aveva chiesto anche laudizione delle persone che, oltre alla parte civile __________, erano presenti in data 10 febbraio 1998, durante lincontro presso gli uffici dellallora __________, in occasione del quale la signora __________ sottoscrisse il contestato atto di pegno e meglio laudizione di __________, funzionario della banca, del direttore della stessa banca e della signora __________, amica della __________. Queste stesse audizioni vengono riproposte anche in sede di reclamo, con lo scopo di accertare le esatte circostanze dellincontro e quanto venne effettivamente detto alla signora __________ prima dellapposizione della firma in calce allatto di pegno.
Il Procuratore pubblico, respingendo dette audizioni, ha indicato che le stesse non si giustificano più in ragione di dichiarazioni generiche fatte, per altre fattispeci, sulloperato dellaccusata (__________) o sono di poco conto, per mancanza di una relazione diretta con il conto oggetto di inchiesta (__________). Il magistrato inquirente nulla ha per contro detto sul motivo per il quale non deve essere assunta la deposizione del direttore della banca.
Si può convenire con la reclamante che le audizioni di __________, del direttore della banca e di __________ non sono prive di rilevanza, in quanto sono atte ad accertare cosa venne detto alla signora __________ al momento in cui aprì il conto bancario e sottoscrisse latto di pegno. Dagli atti emerge del resto che analoghe audizioni di funzionari che hanno concorso allapertura di conti di altre parti civili sono state ammesse ed eseguite dal magistrato inquirente (AI 20 e 21).
È quindi anche in questo caso certamente utile procedere alle necessarie verifiche, con lassunzione dei testi conosciuti alle parti, ciò in ragione delle palesi divergenze esistenti tra le dichiarazioni della parte civile __________ (AI 27) e quelle dellaccusata (AI 28) e dellassenza di altri accertamenti. Per la fattispece denunciata dalla __________ il magistrato inquirente si è infatti limitato ad acquisire gli atti trasmessi dal patrocinatore della denunciante e ad interrogare la denunciante e laccusata. Daltronde laudizione di __________ è stata respinta sulla base della semplice presunzione del Procuratore pubblico che il teste verrà a ribadire quanto già addotto in corso di inchiesta per altre fattispeci e laudizione del direttore della banca è stata respinta senza alcuna motivazione.
È dunque pertinente ed utile procedere allaudizione quali testi di __________, del direttore della __________ (ora __________) e di __________ in __________. Su questo punto il reclamo merita pertanto di essere accolto.
E. 5 Il reclamo, in quanto ricevibile, è conseguentemente parzialmente accolto, come ai considerandi, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario). Visto lesito del gravame, parzialmente ammesso, si giustifica di non caricare tasse e spese di giustizia al reclamante e di non attribuire ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli articoli di legge menzionati,
decide:
1.Il reclamo è parzialmente accolto come ai considerandi.
1.1 Di conseguenza si procederà allaudizione quali testi delle persone indicate al
considerando 4.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.2002.2705
Lugano
25 luglio 2005
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Franco Lardelli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 30 maggio 2003 / 2 giugno 2003 da
__________(patrocinata dallavv. __________)
contro
la decisione 19 maggio 2003 del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, che ha integralmente respinto i complementi di prova proposti dalla reclamante nel procedimento penale contro di lei pendente per titolo di truffa e falsità in documenti;
viste le osservazioni del magistrato inquirente (5 giugno 2003) e delle parti civili __________ e __________ (16 giugno 2003), concludenti per la reiezione del reclamo;
letto ed esaminato linc. MP __________;
ritenuto
in fatto:
A.
Questa istanza giudiziaria ha già avuto modo di occuparsi di __________ (v. inc. GIAR 27.2002.1/2/3/4), nellambito del procedimento penale di cui allinc. MP __________, sfociato nell ACC __________ tuttora pendente davanti alla Corte delle Assise correzionali di __________. Con detto atto daccusa, il magistrato inquirente imputa, in particolare, alla reclamante i reati di ripetuta truffa e falsità in documenti, per avere indotto con inganno astuto nellaprile 1997 __________, nel febbraio 1999 __________ e nel marzo 2001 __________ a sottoscrivere gli atti di pegno 29.4.1997, 23.2.1999 e 6.3.2001 e per aver abusato delle suddette tre firme al fine di costituire a pegno gli averi, a questi facenti capo, a suo favore, conseguendo, mediante tali illeciti, indebiti profitti a proprio beneficio (v. doc.8, inc. GIAR 27.2002.1).
B.
A seguito delle dichiarazioni rese in data 29 ottobre 2002 da __________ e da __________ che hanno denunciato ulteriori fatti di rilevanza penale, in relazione ad importi di denaro da loro affidati in gestione a __________ il Procuratore pubblico ha avviato una nuova inchiesta a carico della reclamante (doc. 1 e 2 dellinc. MP __________).
Con decreto 9 dicembre 2002, il magistrato inquirente ha promosso accusa nei confronti della reclamante per titolo di truffa e falsità in documenti, per avere, nel periodo aprile novembre 1997, in particolare, indotto __________ ad apporre la propria firma su documenti di apertura di conto in modo tale che il conto risultasse a lei cointestato e indotto __________ a mettere a pegno il proprio patrimonio a suo favore mediante la sottoscrizione di un atto di pegno; contemporaneamente il Procuratore pubblico ha proceduto ad un primo deposito degli atti (v. doc. 8 dellinc. MP __________).
Il magistrato inquirente ha poi parzialmente accolto e dato seguito alle richieste di complemento istruttorio formulate dal patrocinatore dellaccusata.
Con esposto 24 febbraio 2003, presentato al Tribunale penale cantonale, e poi trasmesso per competenza al Procuratore pubblico, __________ ha pure denunciato fatti di rilevanza penale, in relazione ad importi di denaro da lei affidati in gestione a __________.
Con decreto 28 aprile 2003, il magistrato inquirente ha esteso laccusa nei confronti della reclamante ai titoli di truffa e falsità in documenti, reati commessi nel febbraio 1998, a danno di __________, con lottenimento di un atto di pegno generale rilasciato a favore del conto n. __________ intestato allaccusata presso la __________ (ora __________: di seguito __________). Contemporaneamente il Procuratore pubblico ha proceduto a depositare gli atti acquisiti nellistruttoria conseguente alla denuncia __________, come pure gli atti acquisiti su complemento dinchiesta, in relazione alle denunce __________ e __________ (v. doc. 29 dellinc. MP __________).
Con istanza 15 maggio 2003, entro i termini fissati per il deposito degli atti, __________ ha postulato lassunzione di diverse prove.
Con decisione 19 maggio 2003 il magistrato inquirente ha respinto integralmente le domande dellaccusata. Ha fatto seguito il reclamo in oggetto, che le ripropone tutte.
Ricordato che il magistrato inquirente e le parti civili __________ e __________, con le loro osservazioni, chiedono la reiezione integrale del reclamo, si osserva che delle contrapposte argomentazioni delle parti si terrà conto più innanzi ed in quanto necessario per evitare inutili ripetizioni.
e considerato
in diritto:
1.
__________ - in quanto formalmente accusata - é indubitabilmente legittimata ad impugnare il rifiuto del Procuratore pubblico di assumere complementi di prova, non solo per la disposizione di massima dellart. 280 CPP, ma specificatamente per quella relativa alla completazione dellistruttoria di cui allart. 196 cpv. 5 CPP.
Il reclamo, tempestivo a norma di legge (art. 281 cpv. 1 CPP), é allora ricevibile in ordine.
2.
Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o anche in altro momento dellistruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono quindi avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere laccusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dellistruzione formale - se decretare messa in stato daccusa o abbandono, sino a, se del caso, quelle del giudice di merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dellart. 189 CPP, inteso appunto tra laltro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. REP 1998 nr. 122; già in sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).
Se, in particolare per laccusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del fair trial ai sensi dellart. 6 CEDU (v.Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico allaudizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole diNiklaus Schmid(Strafprozessrecht, 3.Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten.Di conseguenza, non è data violazione dellart. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v.Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).
3.
Le pretese nuove prove chieste per la completazione dellistruzione formale a mente di __________, sono audizioni di testimoni e di una parte civile, oltre a connessi richiami di atti (documentazione bancaria), con riferimento alle sole fattispeci riguardanti le parti civili __________ e __________.
Gran parte di queste audizioni e richiami di atti, a questo stadio del procedimento, non appaiono di rilievo né di pertinenza, vuoi per insufficiente motivazione, vuoi per carenza di novità nel contesto di quanto acquisito: segnatamente non servono a determinare il giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico, che chiaramente persegue la via accusatoria, e neppure sono oggettivamente tali da consentire ipotesi di stravolgimento di questo indirizzo. Prevale allora,segnatamente per laudizione dei testi e della parte civile, il principio della loro eventuale assunzione al dibattimento, sede propria allaccertamento giudiziale dei fatti.
Va in primo luogo detto che, a giusta ragione, il magistrato inquirente evidenzia che le ipotesi accusatorie ritenute a carico di __________, a seguito delle denunce delle parti civili __________ e __________, si riferiscono alla sola messa a pegno degli averi delle parti civili a favore di un conto dellaccusata. Latto criminoso, secondo tali ipotesi, si sarebbe dunque consumato al momento in cui laccusata si è fatta rilasciare un mandato di amministrazione ed ha fatto sottoscrivere atti di pegno, ben sapendo che ne avrebbe in seguito, se del caso, approfittato per i propri interessi personali. Non è per contro oggetto di inchiesta la gestione, in quanto tale, da parte dellaccusata degli averi delle due suddette parti civili.
I mezzi di prova proposti dallaccusata, relativi a circostanze verificatesi dopo la sottoscrizione degli atti di pegno sono dunque irrilevanti e non servono a determinare il giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico, nè tantomeno sono tali da consentire ipotesi di stravolgimento dellindirizzo dato allinchiesta dal Procuratore pubblico.
Seguendo, in ordine alle suddette richieste, i punti dei complementi istruttori, così come riproposti nel reclamo del 30 maggio 2003 / 2 giugno 2003, si ha allora in particolare:
-(5.1, con riferimento alla posizione di __________) la documentazione relativa alla movimentazione del conto della __________, laudizione del funzionario bancario attualmente responsabile della pratica del pegno fatto valere da __________ e lacquisizione del c.d.due diligence(verosimilmente) effettuato nelloperazione di passaggio dalla __________ all__________ sono irrilevanti, in quanto posteriori alla sottoscrizione dellatto di pegno da parte della __________; la gestione del conto della __________ da parte dellaccusata non è del resto oggetto di inchiesta;
-(5.2, con riferimento alla posizione di __________) laudizione di __________ allo scopo di chiarire le risultanze della movimentazione bancaria del suo conto, laudizione del funzionario bancario che avrebbe preso contatto con __________ dopo la chiusura del conto e lacquisizione di verbali interni e di documentazione riguardante i rapporti tra __________ e l__________ dopo la chiusura del conto sono pure irrilevanti, in quanto posteriori alla sottoscrizione dellatto di pegno da parte di __________; la gestione del conto di __________ da parte dellaccusata non è del resto oggetto di inchiesta. Di nessuna pertinenza è daltro canto la richiesta dellaccusata di assumere deposizioni e documentazione al fine di indagare sui motivi che hanno indotto __________ a presentare la sua denuncia al Procuratore pubblico.
4.
Con la propria istanza di complementi istruttori la difesa aveva chiesto anche laudizione delle persone che, oltre alla parte civile __________, erano presenti in data 10 febbraio 1998, durante lincontro presso gli uffici dellallora __________, in occasione del quale la signora __________ sottoscrisse il contestato atto di pegno e meglio laudizione di __________, funzionario della banca, del direttore della stessa banca e della signora __________, amica della __________. Queste stesse audizioni vengono riproposte anche in sede di reclamo, con lo scopo di accertare le esatte circostanze dellincontro e quanto venne effettivamente detto alla signora __________ prima dellapposizione della firma in calce allatto di pegno.
Il Procuratore pubblico, respingendo dette audizioni, ha indicato che le stesse non si giustificano più in ragione di dichiarazioni generiche fatte, per altre fattispeci, sulloperato dellaccusata (__________) o sono di poco conto, per mancanza di una relazione diretta con il conto oggetto di inchiesta (__________). Il magistrato inquirente nulla ha per contro detto sul motivo per il quale non deve essere assunta la deposizione del direttore della banca.
Si può convenire con la reclamante che le audizioni di __________, del direttore della banca e di __________ non sono prive di rilevanza, in quanto sono atte ad accertare cosa venne detto alla signora __________ al momento in cui aprì il conto bancario e sottoscrisse latto di pegno. Dagli atti emerge del resto che analoghe audizioni di funzionari che hanno concorso allapertura di conti di altre parti civili sono state ammesse ed eseguite dal magistrato inquirente (AI 20 e 21).
È quindi anche in questo caso certamente utile procedere alle necessarie verifiche, con lassunzione dei testi conosciuti alle parti, ciò in ragione delle palesi divergenze esistenti tra le dichiarazioni della parte civile __________ (AI 27) e quelle dellaccusata (AI 28) e dellassenza di altri accertamenti. Per la fattispece denunciata dalla __________ il magistrato inquirente si è infatti limitato ad acquisire gli atti trasmessi dal patrocinatore della denunciante e ad interrogare la denunciante e laccusata. Daltronde laudizione di __________ è stata respinta sulla base della semplice presunzione del Procuratore pubblico che il teste verrà a ribadire quanto già addotto in corso di inchiesta per altre fattispeci e laudizione del direttore della banca è stata respinta senza alcuna motivazione.
È dunque pertinente ed utile procedere allaudizione quali testi di __________, del direttore della __________ (ora __________) e di __________ in __________. Su questo punto il reclamo merita pertanto di essere accolto.
5.
Il reclamo, in quanto ricevibile, è conseguentemente parzialmente accolto, come ai considerandi, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario). Visto lesito del gravame, parzialmente ammesso, si giustifica di non caricare tasse e spese di giustizia al reclamante e di non attribuire ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli articoli di legge menzionati,
decide:
1.Il reclamo è parzialmente accolto come ai considerandi.
1.1 Di conseguenza si procederà allaudizione quali testi delle persone indicate al
considerando 4.
1.2 Gli altri complementi di prova sono respinti.
2.Non si percepiscono nè tasse nè spese giudiziarie, nè si attribuiscono ripetibili.
3.La presente decisione è definitiva.
4.Intimazione a:
giudice Franco Lardelli