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Incarto n.INC.2003.61503
Lugano
13 giugno 2005
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sullistanza presentata personalmente il 19/25 aprile 2005 da
__________, __________, __________, __________
(patr. dufficio dallavv. __________)
intesa ad ottenere il dissequestro di una mappa in pelle marrone, di una rubrica telefonica nera, di unagenda nera, di due cellulari, di due pistole e di un fucile di piccolo calibro tutti posti sotto sequestro nellambito del procedimento a suo carico per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti di cui allACC __________ del Procuratore pubblico Antonio Perugini;
viste le osservazioni 26 aprile 2005 del magistrato inquirente;
visto che il difensore non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti dellinc. ACC __________ messi a disposizione di questo giudice;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che:
-nellambito del procedimento a carico di __________, per titolo di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, il Procuratore pubblico Antonio Perugini ha sequestrato, tra gli atri, una rubrica telefonica di colore nero, una mappetta in pelle marrone con materiale cartaceo e contatti, unagenda 2003 di colore nero, una pistola beretta mod. __________, calibro __________, una pistola __________ n° __________ calibro __________, un fucile marca __________ calibro __________ (mod. __________) con silenziatore (cfr. rapporto darresto 25 settembre 2003 della Polizia cantonale. Pure risultano sequestrati, su ordine del Ministero pubblico di Basilea città dal momento che il procedimento penale contro il qui istante è iniziato a Basilea con il fermo di __________ e solo successivamente assunto dal Ministero pubblico ticinese due telefoni cellulari marca Nokia, modello __________ e __________, corrispondenti ai numeri telefonici __________ rispettivamente __________ (cfr. verbale di perquisizione e sequestro 24 settembre 2003 della Staatsanwaltschaft di Basel-Stadt); tutti oggetti rinvenuti in possesso dellaccusato al momento del suo arresto a Basilea, rispettivamente in Ticino;
-nel corso dellinchiesta il difensore del qui istante ha chiesto al Magistrato inquirente, con lettera 9 ottobre 2003, il dissequestro dellagenda telefonica nera, della mappa in pelle e del quaderno nero...documenti che contengono i suoi appunti di lavoro e le sue note necessarie per svolgere la sua attività professionale ...nonché il telefono che corrisponde al n° __________... . Detto apparecchio o la sua carta SIM contengono i numeri dei clienti e fornitori; questa richiesta non ha ottenuto risposta alcuna; il Procuratore pubblico ha proceduto con il deposito degli atti il 28 ottobre 2003 e nel frattempo, su richiesta del patrocinatore del qui istante, ha proceduto al dissequestro della chiave dellufficio di __________ e della cassaforte, di diverse chiavi che si trovavano in ufficio e della cassetta video che si trovava in cassaforte, sollecitando nel contempo le Autorità Basilesi al dissequestro del veicolo di __________ e degli effetti personali ancora ivi contenuti (cfr. AI 5, 11 e 12 nella separazione 7, Corrispondenza varia);
-con istanza 19/25 aprile 2005, __________ personalmente chiede nuovamente il dissequestro di degli oggetti già richiesti con lettera 9 ottobre 2003 del suo difensore e ne aggiunge di nuovi quali un telefonino in più e le armi senza particolari motivazioni se non per gli indirizzi, necessari alla sua attività lavorativa, che non potrebbe più trovare altrimenti (GIAR 615.2003.3, doc. 2);
-con osservazioni 26 aprile 2005 il Procuratore pubblico dichiara di opporsi al dissequestro degli oggetti indicati nellistanza poiché costituirebbero linstrumenta sceleris e perciò indicati come corpo di reato in coda allatto daccusa n° __________ del 10 dicembre 2003, a mente del Procuratore pubblico spetterà alla Corte del merito valutare la portata probatoria di tali oggetti e ordinarne, se del caso, la confisca;
-il difensore dell'istante non ha presentato osservazioni;
-lart. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per listruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dellistruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc.GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid.1a p. 359);
-in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra lemanazione dellatto di accusa e lapertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un vuoto legislativo e lha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non vè ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro. Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo lemanazione dellatto daccusa e prima dellapertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);
-questo giudice è dunque competente ad esaminare listanza 19/25 aprile 2005, trattandosi di istanza giunta dopo lemanazione dellatto daccusa;
-i documenti ed i telefonini sequestrati hanno eminentemente valore probatorio contenendo indirizzi ed annotazioni di sicuro interesse probatorio per la celebrazione del processo e peraltro listante non motiva assolutamente il perché questa documentazione dovrebbe venire dissequestrata, non vi è dunque alcun valido motivo perché questo giudice proceda ad un dissequestro, anche solo parziale, di questi oggetti, dovendo essere salvaguardate le facoltà e le competenze rispettivamente del magistrato requirente e del giudice del merito; semmai il qui istante potrà chiedere al Presidente del Tribunale penale cantonale di prendere visione di tali documenti al fine di ricopiare i numeri di telefono e gli indirizzi utili per la sua professione;
-diverso invece è il discorso per quanto riguarda le tre armi sequestrate: questo giudice osserva che latto daccusa non prevede nessuna imputazione per infrazione alla LArm e per il resto __________ non viene accusato di avere utilizzato le armi menzionate per la commissione dei reati imputatigli o di averle acquistate con il provento degli stessi; daltronde egli stesso ha dichiarato alla Polizia che la pistola marca __________ sarebbe di suo padre consegnatagli dalla madre che temeva un gesto insano da parte del consorte mentre che la pistola marca __________ sarebbe stata acquistata da __________ in Germania tramite un catalogo (cfr. verbale di Polizia di __________ del 25 settembre 2003, p. 5 in alto, Inc. MP __________, AI 2.1); nulla si sa a proposito del fucile marca __________, se non che a questo giudice ne sembra illegale il possesso se dotato di silenziatore, ma che la questione può rimanere irrisolta visto lesito della presente istanza a questo proposito; non potendosi sostenere un interesse probatorio nellambito del procedimento penale in questione per le armi summenzionate e neppure che le stesse potrebbero essere oggetto di confisca a qualsiasi titolo questo giudice ne ordina il dissequestro;
-vista la particolare natura degli oggetti di qui si è ordinato il dissequestro, lo stesso avverrà per il tramite dellUfficio permessi e passaporti, Sezione armi, per quanto di sua competenza, in particolare per vagliare se il richiedente è persona degna di fiducia ai sensi della LArm e se __________ ha acquisito e detenuto dette armi nel rispetto della legge.
Per questi motivi,
visti i citati articoli di legge,
decide:
1.Listanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi:
§ di conseguenza è ordinato il dissequestro delle pistole marca __________, mod. __________, calibro __________ e marca __________ n° __________ calibro __________ con inseriti nel tamburo __________ colpi di cui __________ già esplosi e di un fucile marca __________ cal 22 (mod. __________) con silenziatore, lo stesso avverrà con la consegna di dette armi allUfficio permessi, servizio Armi, per quanto di sua competenza;
§ è invece confermato il sequestro degli atri oggetti menzionati nellistanza.
2.Non si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dallintimazione.
4.Intimazione a:
giudice Claudia Solcà