Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il reclamo in oggetto è tempestivo e prodotto dallaccusato, per cui è pacifica la sua legittimazione: è pertanto data la sua ricevibilità in ordine, come richiesto dagli art. 280 segg. CPP.
E. 2 Preliminarmente, per rispondere alla censura del reclamante secondo cui non gli è stata data la possibilità di proporre quesiti peritali, vanno ricordate le disposizioni di legge relative alla perizia. Questa prova ha lo scopo di stabilire fatti e circostanze per laccertamento dei quali sono necessarie cognizioni speciali (art. 142 cpv. 1 CPP).A norma dellart. 146 cpv. 1 CPP il magistrato designa loggetto della perizia, sottoponendo contemporaneamente al perito i quesiti con le necessarie indicazioni, riservata la loro completazione. Nella misura compatibile con il buon andamento dellistruzione, le parti ed i loro patrocinatori possono pure proporre quesiti peritali.Infine secondo lart. 148 cpv. 1 CPP tanto il magistrato quanto le parti e i loro patrocinatori possono domandare chiarimenti ai periti.
Pertanto se è pur vero che la legge prevede la possibilità di intervento delle parti nella stesura dei quesiti peritali, nellambito dellart. 196 CPP un eventuale mancato ossequio a detto principio può essere sanato in sede di complemento istruttorio, con la possibilità di impugnarne il diniego tramite reclamo, come nel caso in esame.
E. 3 Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o anche in altro momento dellistruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono quindi avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere laccusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dellistruzione formale - se decretare messa in stato daccusa o abbandono, sino a, se del caso, quelle del giudice di merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dellart. 189 CPP, inteso appunto tra laltro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. REP 1998 nr. 122; già in sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).
Se, in particolare per laccusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del fair trial ai sensi dellart. 6 CEDU (v.Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico allaudizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole diNiklaus Schmid(Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten. Di conseguenza, non è data violazione dellart.
E. 6 Il reclamo si rivela quindi del tutto infondato e viene pertanto integralmente respinto con la presente decisione definitiva: tassa e spese di giudizio (art. 39 lett. f TG), nonché ripetibili per le parti civili che hanno presentato osservazioni (art. 9 cpv. 6 CPP), sono a carico del reclamante, ritenuta la sua completa soccombenza.
Per i quali motivi,
visti i citati articoli di legge,
decide:
1.Il reclamo è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di 50.-- sono a carico del reclamante che verserà fr. 250.-- alla __________ e fr. 150.-- alla __________ a titolo di ripetibili.
3.La presente decisione è definitiva.
-Intimazione:
giudice Claudio Lepori
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N. 965.98.3 L Lugano, 5 febbraio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Claudio Lepori
sedente per statuire sul reclamo presentato il 24 maggio 2000 da
__________, __________
(patrocinato dallavv. __________)
contro la decisione 11 maggio 2000 delProcuratore pubblicoavv. Emanuele Stauffer che ha rifiutato richieste di complementi istruttori nellambito del procedimento penale pendente contro il reclamante per truffa e reati nel fallimento;
viste le osservazioni del magistrato inquirente 2000 e delle parti civili __________, __________ (patrocinata dallavv. __________) e della __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________), tutte del 5 giugno 2000 e concordemente concludenti per la reiezione del reclamo;
preso atto che __________, __________ (patrocinato dallavv. __________) non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A.
La dibattuta fattispecie può essere riassunta facendo riferimento a precedenti giudizi di questo giudice, in particolare alla decisione 964.98.2 L / 965.98.2 L dell11 agosto 1999:
"A seguito della denuncia sporta il 24 marzo 1998 da __________ - contestualmente costituitosi parte civile -, il Procuratore pubblico ha condotto informazioni preliminari, sulle ipotesi di reati nel fallimento e di truffa, nei confronti di __________ e __________ (il primo figlio adottivo del secondo), la fattispecie derivando dal fallimento pronunciato nei confronti di __________ a far tempo dal 2 gennaio 1997 (doc. 1 e suo annesso C, inc. MP __________).
Con decreto 26 aprile 1999 (doc. 51), il Procuratore pubblico ha formalizzato il procedimento contro __________, promuovendo l'accusa nei suoi confronti per titolo di truffa ("in relazione alle prestazioni da lui ottenute, nell'aprile 1996, dalla __________, postulate allorquando egli era già in stato di insolvenza", come a denuncia della citata ditta del 1. luglio 1998, inc. MP __________, procedimento poi congiunto con quello indicato in entrata con decisione 19 maggio 1999, doc. 55 dell'inc. __________ [di seguito il solo di riferimento]) e di bancarotta fraudolenta, frode nel pignoramento e favori concessi ad un creditore ("in relazione all'operazione avvenuta tra il giugno e il dicembre 1995 mediante la quale è stata venduta la quota di comproprietà del terreno denominato __________,a suo padre __________")".
In data 22 ottobre 1999 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di __________, ritenendo che nessuna azione di rilevanza penale gli può essere addebitata. Tale decreto, dopo decisione della Camera dei ricorsi penali, è passato in giudicato.
B.
Nel procedimento a carico di __________, ritenuto raggiunto lo scopo dell'istruzione formale, il magistrato inquirente ha proceduto al deposito degli atti in data 20 maggio 1999 (doc. 56). In questo contesto __________ ha chiesto - con istanza 8 luglio 1999 (doc.
63) e quale complemento istruttorio - la riassunzione del testimone __________, in grado di attestare lintenzione dellaccusato di continuare lattività nel secondo semestre del 1995 della __________, contrariamente a quanto indicato dal perito, e di __________ che, in qualità di direttore della __________, avrebbe dovuto esprimersi sulla posizione debitoria di __________ e sulle sue cause.
Laccusato ha formulato anche alcuni quesiti peritali che, in quanto rifiutati e riproposti con il reclamo in esame, verranno discussi nel dettaglio in seguito. Mentre per quel che riguarda i documenti prodotti nellistanza di complemento, essendo stati integralmente acquisiti agli atti dal procuratore pubblico, non formano più tema di discussione.
Non da ultimo __________ ha chiesto il richiamo, presso lUfficio fallimenti di Viganello, dellincarto relativo al suo fallimento.
C.
Il Procuratore pubblico, con la decisione 11 maggio 2000 qui impugnata, ha acquisito agli atti, come appena indicato, la documentazione prodotta respingendo integralmente le altre prove proposte. Egli ha ritenuto le testimonianze proposte irrilevanti a fronte delle prove sin qui acquisite; stesso discorso dirrilevanza varrebbe per il richiamo dellincarto del fallimento personale dellaccusato ritenuto che i debiti, nella loro consistenza, non sono contestati. Per quanto concerne poi i complementi peritali richiesti, gli stessi sarebbero ininfluenti, ritenuto che le conclusioni del referto peritale non sono di per sé contestate, mentre il momento in cui è subentrato lo stato di insolvenza della __________ non sarebbe ragionevolmente contestabile.
Per quanto attiene poi ai complementi peritali riguardanti la posizione personale dellaccusato, sarebbe irrilevante sapere cosa avrebbe potuto succedere se unaltra soluzione fosse stata adottata dallimputato. Del resto sarebbe molto significativo, in punto alla loro inconsistenza,il fatto che i crediti apparentemente vantati da __________ non sono stati incassati a distanza di cinque anni dai fatti.
D.
Il ricorso [recte: reclamo] ripropone le prove reiette con argomentazioni di cui
si dirà in seguito, per quanto necessario.
Pur non contestando la completezza della perizia, __________ chiedeprecisazioni allo scopo di correggere delle inesattezze, specialmente nellottica di spostare lattenzione del magistrato inquirente dalloperazione __________ ad un piano più generale.
Il reclamante contesta inoltre che non gli è mai stata data la possibilità di porre quesiti alla perizia poi rassegnata dal perito __________ e versata agli atti con data 21 maggio 1999.
A sua volta il Procuratore pubblico, nel postulare la reiezione del gravame, rinvia, essenzialmente, alle argomentazioni della decisione impugnata.
Le parti civili, da parte loro, chiedono conferma della decisione del magistrato inquirente.
La ditta __________ riassunta la fattispecie rileva, in sintesi, che gli atti raccolti dal magistrato inquirente relativi alla transazione __________ sono completi e appare pertanto del tutto superfluo procrastinareimmotivatamente la chiusura della fase istruttoria.
La __________, da parte sua, si limita a contestare che la ditta __________ con sede in Lugano dopo il 28 giugno 1995 le abbia corrisposto fr. 200'000.- a pagamento di fatture scoperte, né, per altro, che detta ditta a quellepoca fosse debitrice nei suoi confronti di un simile importo per tale titolo.
e considerando
in diritto:
1.
Il reclamo in oggetto è tempestivo e prodotto dallaccusato, per cui è pacifica la sua legittimazione: è pertanto data la sua ricevibilità in ordine, come richiesto dagli art. 280 segg. CPP.
2.
Preliminarmente, per rispondere alla censura del reclamante secondo cui non gli è stata data la possibilità di proporre quesiti peritali, vanno ricordate le disposizioni di legge relative alla perizia. Questa prova ha lo scopo di stabilire fatti e circostanze per laccertamento dei quali sono necessarie cognizioni speciali (art. 142 cpv. 1 CPP).A norma dellart. 146 cpv. 1 CPP il magistrato designa loggetto della perizia, sottoponendo contemporaneamente al perito i quesiti con le necessarie indicazioni, riservata la loro completazione. Nella misura compatibile con il buon andamento dellistruzione, le parti ed i loro patrocinatori possono pure proporre quesiti peritali.Infine secondo lart. 148 cpv. 1 CPP tanto il magistrato quanto le parti e i loro patrocinatori possono domandare chiarimenti ai periti.
Pertanto se è pur vero che la legge prevede la possibilità di intervento delle parti nella stesura dei quesiti peritali, nellambito dellart. 196 CPP un eventuale mancato ossequio a detto principio può essere sanato in sede di complemento istruttorio, con la possibilità di impugnarne il diniego tramite reclamo, come nel caso in esame.
3.
Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o anche in altro momento dellistruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono quindi avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere laccusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dellistruzione formale - se decretare messa in stato daccusa o abbandono, sino a, se del caso, quelle del giudice di merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dellart. 189 CPP, inteso appunto tra laltro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. REP 1998 nr. 122; già in sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).
Se, in particolare per laccusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del fair trial ai sensi dellart. 6 CEDU (v.Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico allaudizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole diNiklaus Schmid(Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten. Di conseguenza, non è data violazione dellart. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v.Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1,).
4.
Preliminarmente si rileva come il gravame in esame si riveli irricevibile laddove solleva censure sugli accertamenti relativi allandamento degli affari dellaccusato e agli asseriti suoi sforzi di risanamento della __________, tali considerazioni costituendo infatti un inammissibile anticipo dellarringa difensiva.
E` pacifico che nel caso in esame le prove proposte, e qui in discussione, sono correlate con loggetto del procedimento, tuttavia - come si specificherà più innanzi - le stesse non appaiono di rilievo né di pertinenza, o per indifferenza rispetto alle imputazioni, o per carenza di novità nel contesto di quanto acquisito. In altre parole gli accertamenti probatori proposti non servono a determinare il giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico, per cui prevale il principio della loro eventuale assunzione al dibattimento.
Di seguito vengono comunque esaminate, brevemente, le singole richieste di accertamento probatorio.
5.
5.1 Audizione dei testi __________ e __________
Per quanto riguarda laudizione del teste __________, già sentito in data 30 novembre 1998, essa servirebbe a corroborare i documenti prodotti dalla difesa dai quali dovrebbe risultare, contrariamente a quanto accertato dal perito __________, che la __________ avrebbe venduto il goodwill alla __________ in data 29 dicembre 1995 (e non il 30 giugno 1995 come accertato dal perito) e che quindi la volontà di __________ di non continuare lattività della sua __________ sarebbe stata manifesta solo a quella data.
Orbene non si capisce come la riassunzione del teste potrebbe portare a diverse risultanze rispetto a quanto accertato dal perito sulla base di giustificativi contabili.
Peraltro, esaminando i documenti prodotti dal reclamante, secondo la convenzione 29 dicembre 1995 (doc. 1 allistanza di complemento) lassegno per il pagamento del goodwill avrebbe dovuto essere di pari importo (fr. 600'000), mentre laccredito riguarda un assegno di fr. 800'000 (doc. 2 e 3 allegati allistanza di complemento), dovendo quindi trattarsi, evidentemente, di un assegno accreditato per altro ragioni. Se __________ non riesce a fornire indizi seri e documentali circa la sua versione dei fatti, non può ragionevolmente pretendere laccoglimento del suo complemento di prova per quanto attiene alla riassunzione del teste __________.
Il fatto poi che dai documenti prodotti risulta che è stata acquistata della merce, anche dopo il 30 giugno 1995, verrà valutato dal giudice del merito sulla base dei documenti prodotti dal reclamante e versati agli atti dal magistrato inquirente.
Mentre per quel che concerne laudizione del teste __________, direttore della __________, che dovrebbe fornire ragguagli circa le ragioni delle esposizioni debitorie di __________, la stessa si rivela superflua ritenuto che, come rettamente osservato dal Procuratore pubblico nel suo rifiuto al complemento istruttorio, laccertamento di tali circostanze non ha alcuna influenza sullammontare dei debiti accumulati.
Per rispondere al reclamante, questo giudice ritiene che la perizia è sufficientemente chiara e non necessita in alcun modo di complementi in grado di eventualmente alleggerire le responsabilità penali di __________: al contrario il perito, a pagina 11 del suo referto, ventila dei possibili approfondimenti circa le varie scadenze dei debiti accumulati dal reclamante (fr. 5'853.555.-), che avrebbero potuto, verosimilmente, aggravare la sua posizione. Il perito dichiara inoltre di aver basato le sue valutazioni unicamente sullelenco delle esecuzioni in corso al 27 aprile 1999, non disponendo di dati circa quelle cancellate (cfr. verbale 26 aprile 1999, pag. 2).
Il perito ha insomma già svolto approfonditi accertamenti presso lUfficio fallimenti di Viganello, allegando al suo rapporto la documentazione più significativa, accertamenti che rendono del tutto superfluo il richiamo dellincarto dallUF, ritenuto poi che, come appena ricordato, ai fini penali non è determinante la natura dei debiti (non contestata), bensì il loro ammontare.
5.3 Quesiti peritali in merito alla posizione della __________
1. Dica il perito se dal raffronto dei bilanci chiusi al 31 dicembre 1994, 31 dicembre 1995 e 31 dicembre 1996 è possibile affermare che lesposizione verso creditori e fornitori della __________ è diminuita da fr. 5'082'929,30 (il 31 dicembre
1994) a fr. 568'788,65 (il 31 dicembre 1995) ed in seguito a fr. 311'107, 65 (il 31 dicembre 1996).
Tale quesito può essere facilmente evaso, senza dover in alcun modo scomodare il perito: in effetti è evidente che lesposizione verso i creditori (secondo la perizia, principalmente la __________) è diminuita, ciò per lovvia ripercussione della transazione __________ che ha permesso alla __________ di ridurre la propria posizione debitoria verso la __________ di ben fr. 4,6 milioni come esposto in perizia (in particolare a pag. 6).
2. Dica il perito se lesposizione della __________ verso il __________ e la __________ si è considerevolmente diminuita tra il 1994 e il 31 dicembre 1996.
Anche tale quesito può essere facilmente evaso, senza veruna necessità di far capo al perito: in effetti la consultazione dei relativi bilanci, allegati al referto peritale, permette facilmente di rispondere positivamente al quesito che si rivela pertanto pleonastico.
Tale quesito è del tutto ininfluente: si devono infatti giudicare i comportamenti intervenuti e non le ipotesi relative a varianti non realizzate.
Per quanto attiene al quesito 3 (con riferimento al primo paragrafo pag. 6 della perizia, dica il perito se le iniziali __________ non debbano essere sostituite con quelle __________ ), è evidente che si tratta di una svista, lintero capitoletto riguardando le perdite subite da __________ (__________).
Quello in esame non è di principio un quesito peritalecontabile, ritenuto che sarebbe piuttosto di competenza di un architetto o di un tecnico del mercato immobiliare.
In ogni caso a questo quesito, ipotetico, si può rispondere facendo capo allesperienza comune, secondo cui il prezzo di aggiudicazione in unasta di realizzazione forzata si situa non lontano dal valore di stima o addirittura a livelli inferiori, se si tratta di una stima recente. E` infatti notorio leffetto di depressione sui prezzi che provoca inequivocabilmente una procedura esecutiva proprio perché deve necessariamente sfociare in unaggiudicazione, praticamente a qualunque prezzo. Siamo quindi senzaltro lontanissimi dai 4,6 mio. di franchi pari al prezzo pagato nel caso concreto.
Tali crediti (indicati nella distinta sub doc. 8 del 6 agosto 1996), come rettamente rilevato dal magistrato inquirente, sono risultati inconsistenti, e quindi irrilevanti, dal momento che non hanno portato, e neppure il reclamante lo sostiene (tantomeno sulla base di elementi indizianti), ad una realizzazione concreta. Del resto la distinta sub doc. 8 è generica è riporta anche consistenti debiti, quelli sì verosimilmente più realistici.
6.
Il reclamo si rivela quindi del tutto infondato e viene pertanto integralmente respinto con la presente decisione definitiva: tassa e spese di giudizio (art. 39 lett. f TG), nonché ripetibili per le parti civili che hanno presentato osservazioni (art. 9 cpv. 6 CPP), sono a carico del reclamante, ritenuta la sua completa soccombenza.
Per i quali motivi,
visti i citati articoli di legge,
decide:
1.Il reclamo è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di 50.-- sono a carico del reclamante che verserà fr. 250.-- alla __________ e fr. 150.-- alla __________ a titolo di ripetibili.
3.La presente decisione è definitiva.
-Intimazione:
giudice Claudio Lepori