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N. 636.2000.4 M Lugano, 25 maggio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 12/13 aprile 2001 da
avverso la decisione 6/10 aprile 2001, emanata nellincarto MP __________, con la quale ilProcuratore Pubblicoavv. __________ ha respinto la richiesta del reclamante volta allallestimento di una perizia psichiatrica;
lette le osservazioni 18/19 aprile 2001 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del gravame;
ritenuto
in fatto:
A.
__________ è stato tratto in arresto con altre persone in data 16 ottobre 2000, in quanto sospettato di essere coinvolto in unorganizzazione finalizzata ad importante traffico di sostanze stupefacenti (v. rapporto darresto 16 ottobre 2000, inc. Giar 636.2000.1 doc. 2). Questo giudice ha confermato larresto il giorno successivo, con contestuale intimazione della promozione daccusa (doc. 3 e 1 nellincarto Giar citato). Dopo aver inizialmente negato ogni addebito, gli accusati hanno sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità (v. ad es. verbale MP di confronto __________ / __________ del 2 febbraio 2001, inc. MP comune classatore XIV, specialmente pp. 2 e 4).
Con decisione 11 aprile 2001, per permettere la completazione dellistruttoria questo giudice ha prorogato la detenzione preventiva cui è astretto laccusato fino al prossimo 16 giugno 2001 compreso.
B.
__________, per mano del suo difensore, ha proposto quale complemento di prova lerezione di una perizia psichiatrica sulla sua persona. Listanza 2 aprile 2001 (inc. Giar 636.2000.4 doc. 2B), richiamati gli artt. 11 e 13 CPS, pare essenzialmente fondata sul fatto che il comportamento di __________ durante la fase dellistruzione ha suscitato in più persone perplessità quo alla sua sanità mentale o coscienza [...]. In particolare, ma non solo, laspetto volitivo sembra particolarmente carente (loc. cit., pto. 2 p. 2). Sussisterebbe inoltre anche una certa carenza intellettiva, manifestatasi, ad esempio durante i primi interrogatori allorquando laccusato negava, contro ogni evidenza, che la voce fattagli ascoltare mediante la riproduzione delle intercettazioni telefoniche fosse la sua (ibid.).
C.
Il Procuratore Pubblico, con la decisione qui impugnata (inc. Giar 636.2000.4 doc. 2A), ha rifiutato la prova proposta: non solo laccusato avrebbe sempre dichiarato di aver agito consapevolmente (loc. cit., p. 1), ma anzi è accertato che abbia delinquito reiteratamente, con pari responsabilità dellaltro correo principale __________, senza essere lui medesimo consumatore di sostanze stupefacenti (ibid.). In assenza del benché minimo indizio atto anche solo a ritenere che, in modo parziale o anche solo in grado lieve, il suo protetto non avesse mai potuto valutare il carattere illecito del suo agire o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione (ibid.), non sussisterebbe necessità alcuna di esperire la prova proposta, tanto più che neppure una misura di sicurezza ex art. 42 ss. CPS entrerebbe in considerazione (ibid.).
D.
In sede di reclamo (inc. Giar 636.2000.4 doc. 1), ribadita integralmente in fatto ed in diritto listanza (anzi, in buona parte ripresa testualmente) e citato un passo dottrinale, il difensore di __________ ribadisce le proprie impressioni, a suo dire confortate dalle impressioni di un assistente sociale del penitenziario (loc. cit., pto. II.1 p. 2). Egli replica puntualmente alle osservazioni 6 aprile 2001 del Procuratore Pubblico asserendo che proprio le reiterate conferme dell'accusato di aver agito consapevolmente dimostrerebbero la sua carente capacità di formarsi una volontà propria (loc. cit., pto. II.3 p. 3), che proprio il carattere ripetitivo del suo agire delittuoso rappresenterebbe un indice ulteriore dellincapacità di valutare il carattere illecito dellatto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione (ibid.), infine che il parere delloperatore sociale sopra menzionato nonché quello dello scrivente legale [...] sono indizi oltremodo sufficienti a considerare dubbia la sanità mentale dellaccusato ex art. 11 CPS (ibid.).
E.
In sede di osservazioni (inc. Giar 636.2000.4 doc. 4) il Procuratore Pubblico, passata in rassegna la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, ribadisce come in specie da nessun elemento agli atti appaiano situazioni non solo equivalenti ma anche lontanamente simili ai casi giurisprudenziali sopra citati [...] (loc. cit., p. 2). Eventuali dubbi, che la difesa ricondurrebbe solamente ad unattitudine negatoria dellaccusato in occasione dei primi verbali di polizia, non rappresenterebbero in alcun caso esempio di quelle condizioni di anormalità duratura o temporanea descritte dalla giurisprudenza federale (ibid.).
a) Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dellistruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere laccusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dellistruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per questultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dellart. 189 CPP, inteso appunto tra laltro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).
b) Se, in particolare per laccusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dellart. 29 cpv. 2 Cost. fed. (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b
p. 308) e del fair trial ai sensi dellart. 6 CEDU (v.Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico allaudizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii). Più in generale, nelle parole diNiklaus Schmid(Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) i magistrati investiti della questione possono respingere il complemento wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten. Di conseguenza, non è data violazione dellart. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v.Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).
2.
Ribadite in entrata la libertà di principio e lautonomia del magistrato inquirente nellassunzione delle prove e nella valutazione della completezza dellistruttoria predibattimentale, va precisato che in tema di perizia psichiatrica il codice di rito si limita a prevedere la possibilità di tale accertamento, le condizioni sostanziali per procedere in tal senso essendo circoscritte allart. 13 CPS (così in decisione 5 gennaio 2000 in re R., inc. Giar 531.99.3 p. 3). Questultima norma impone (v.Stefan Trechsel, Kurzkommentar StGB, 2. Aufl. Zürich 1997, nota 1 ad art. 13 CPS;Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, nota 1.2 ad art. 13 CPS) di procedere alla perizia qualora il magistrato si trovi in dubbio circa la responsabilità dellimputato (art. 13 cpv. 1 CPS). Deve tuttavia sussistere un motivo sufficiente per dubitare (DTF 116 IV 274;Trechsel, loc. cit., nota 2 ad art. 13 CPS): ad esempio un comportamento del tutto inusuale o in contraddizione con la personalità dellautore, pregresso trattamento psichiatrico oppure evidenza agli atti di disturbi connessi, una scemata responsabilità già riconosciuta in precedenza (v.Trechsel, loc. cit., note 2 e 10 ad art. 13 CPS, con rinvii;Favre/Pellet/Stoudmann,ibid.).
Nel caso di specie, dagli atti nulla emerge a suffragio dei dubbi nutriti dal reclamante. Principalmente, il suo comportamento inizialmente negatorio non può certo essere definito come inusuale, né il difensore afferma che sia in contraddizione con la personalità di lui. Tanto meno viene fatto riferimento a trattamenti psichiatrici o simili in passato, oppure a decisioni giudiziarie che avrebbero già riconosciuto ad Ismet Osmanaj una scemata responsabilità.
Lunico elemento che il reclamante apporta è costituito dalle sensazioni ricavate dal difensore e da un assistente sociale in occasione del suo primo incontro con laccusato presso il PCT. Ora, con tutto il rispetto per il difensore, non può essere certo la sua opinione personale a fare stato: così come il giudice non deve atteggiarsi a psichiatra autodidatta (v.Trechsel, loc. cit., nota 1 ad art. 13 CPS, con rinvii;Favre/Pellet/Stoudmann,ibid.), nemmeno le sensazioni del difensore possono costituire il criterio determinante.
Per quanto riguarda lassistente sociale, va preliminarmente osservato come il suo breve rapporto 25 aprile 2001 (inc. Giar 636.2000.4 doc. 5) sia stato prodotto a termine di reclamo ampiamente scaduto, senza che particolari circostanze abbiano reso impossibile una sua tempestiva presentazione (lincontro con laccusato rimonta infatti al 26 gennaio 2001). Di principio, dunque, esso non può essere tenuto in considerazione. Abbondanzialmente, comunque, va sottolineato come lo stesso assistente sociale si premuri di negare alle proprie impressioni una qualsiasi valenza diagnostica (loc. cit., p. 2), sottolineando parimenti come egli abbia visto il reclamante dopo un suo lunghissimo periodo di detenzione presso le carceri pretoriali. [...], non è da escludere che tre mesi di isolamento possano aver inciso sul comportamento dellinteressato durante il colloquio (ibid.).
Per il resto, sostenere come fa la difesa (v.supra, consid. D p. 2-3) che la reiterata ammissione dellaccusato di aver agito consapevolmente provi la sua incapacità di formarsi una volontà propria, oppure che già il ripetuto delinquere sia di per sé indice di incapacità di valutare il carattere illecito dellatto o di agire di conseguenza, significa semplicemente negare quanto la comune e quotidiana esperienza insegna: il ripetuto delinquere nella piena consapevolezza dellilliceità rappresenta incontestabilmente la regola, soprattutto per un determinato genere di reati quale il qui discusso traffico di stupefacenti da parte di spacciatori non consumatori organizzati in banda. Dunque, in quanto paradigmatico per il caso normale, tale comportamento non rappresenta ovviamente motivo sufficiente per dubitare della piena responsabilità dellaccusato.
4.
In conclusione, a questo stadio dellistruttoria i dubbi nutriti dalla difesa in punto alla responsabilità dellaccusato reclamante appaiono tanto immotivati da esigere il rifiuto della prova offerta (v. decisione 5 gennaio 2000 in re R., inc. Giar 531.99.3 p. 3, con rinvio aJdT1982 n. 34). Ciò non impedirà allaccusato reclamante di riproporre la medesima prova in sede dibattimentale, né alla Corte giudicante di eventualmente accoglierla in quella sede.