Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'art. 95 CPP
- corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza:
v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dellistruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
E. 2 Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti (v.supra, consid. B).
In quale misura gli indizi a suo carico siano seri e concreti, è questione che non può essere definitivamente risolta in questa sede. Nella precedente decisione 19 febbraio 2001 si era detto che le numerose, convergenti e reiterate dichiarazione di molte delle ragazze ospitate (per usare un termine più che eufemistico) dallaccusato istante, e di terze persone, apparivano atte a suffragare lipotesi accusatoria sostenuta dal magistrato inquirente ben più di quanto la protestata estraneità ai fatti e le generiche contestazioni di __________ riuscissero a convincere immediatamente chi scrive della sua innocenza (loc. cit., inc. Giar __________, consid. 2). I dubbi che solleva la difesa, e apparentemente scaturenti dalle ultime due audizioni effettuate dopo linoltro dellatto daccusa (v. istanza, cit., pti. I.3 p. 2 e I.6 p. 3), rappresentano, a non dubitarne, obiezioni che vorranno approfondimento. Tuttavia, trattandosi di obiezioni di natura sostanziale, una valutazione definitiva della loro portata compete alla Corte di merito e non a questo giudice nellambito delle proprie competenze limitate alla valutazione della legittimità della carcerazione preventiva, unicamente autorizzato ad un esame sommario di verosimiglianza del grado di responsabilità dellaccusato istante (v., come qui, anche la decisione 19 aprile 2000 in re C.F., inc. GIAR __________ consid. 2b p. 4).
Almeno nellottica di mera verosimiglianza, comunque, le due nuove testimonianze __________ del 18 giugno 2001 e __________ del 20 giugno 2001 non sembrano sconvolgere limpianto accusatorio: sebbene entrambe dichiarino allunisono, in termini (forse anche troppo) simili, di non aver mai dovuto sottostare ad obbligo alcuno da parte di __________, ma anzi di essere stati tutti come una famiglia (verbale __________ MP 18 giugno 2001, ore 16.30, p. 6; v. anche verbale __________ MP 20 giugno 2001, ore 09.15, p. 3), la loro situazione personale (la __________ è legata sentimentalmente con __________, il fratello dellaccusato [verbale MP 18 giugno 2001, ore 16.30, p. 3], che lha interpellata per sapere se sarebbe stata disposta a testimoniare per aiutare suo fratello [verbale MP 18 giugno 2001, ore 16.30, p. 1], mentre la __________ è sentimentalmente legata a __________, che risulta conoscente dellaccusato [v. verbale MP 20 giugno 2001, ore 09.15, p. 2]) non può non suscitare qualche perplessità sulla credibilità di tali dichiarazioni. Ma soprattutto, nella misura in cui le due testi non sono in grado di esprimersi con fondatezza per tutte le ragazze che hanno lavorato per __________, le loro dichiarazioni non sono atte a dimostrare in termini concludenti linnocenza di lui, al punto da porre in dubbio in questa sede lesistenza di concreti indizi di colpevolezza da sottoporre allesame della competente Corte di merito.
E. 3 Non esistono più, incontestatamente, esigenze istruttorie.
E. 4 a) Notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dellinsieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dellaccusato, il suo comportamento durante listruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v.Mario Luvini, I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294;Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.).
b) Già in sede di pronuncia 19 febbraio 2001, questo giudice scriveva (inc. Giar __________, cit., consid. 4 p. 5):
Emerge dagli atti che __________ ha scontato una pena privativa della libertà fra il 1995 ed il 1998 per infrazione alla LFStup. (v. verbale di polizia 22 novembre 2000, ore 18.31, allegato 1 al rapporto dinchiesta di polizia giudiziaria 13 gennaio 2001, allinc. MP s.n., p. 1). Appena rilasciato, ha immediatamente riassunto la gestione di fatto del bar __________ (che già gestiva dal 1994, ibid.), accogliendovi ragazze dedite alla prostituzione, per la maggior parte di origine brasiliana ed ungherese, accompagnate rispettivamente procurate da terze persone (v. verbale di polizia 28 novembre 2000, ore 09.45, allegato 4 al rapporto dinchiesta, cit., R.1 p. 2-3). In parole semplici, scontata parte di una lunga pena detentiva, non appena posto in libertà condizionale si è dedicato ad attività delittuosa (v.supra, consid. 2), quandanche di natura diversa da quella che laveva portato in carcere prima. In siffatte circostanze, non si deve affermare che il passato di __________ non lo disegna certo come un delinquente incallito, portato al crimine (istanza, cit., pto. 11 p. 6): al contrario, limpressione è proprio quella di trovarsi di fronte a persona perennemente dedita alla ricerca dei modi più facili e meno faticosi con i quali garantirsi una vita comoda e lussuriosa (dal suo punto di vista, ovviamente), e che non si lascia distogliere da tal fine neppure dalla prospettiva di infrangere la legge. Ne discende, a giudizio di chi scrive, un manifesto pericolo di recidiva insito nella struttura della sua personalità: nessuno sa cosa egli potrà fare, appena sarà tornato in libertà, ma è altamente verosimile che si tratterà di attività di più che dubbia liceità. Ne discende pericolo di recidiva.
c) Gli argomenti che laccusato adduce con la presente istanza non conducono a conclusione differente. In primo luogo, fa specie leggere che __________ pretenda di aver pienamente collaborato con gli inquirenti: come vistosupra(consid. B), già ha ammesso a fatica di essere stato a conoscenza dellattività svolta al __________ e di aver prestato mano nel fare arrivare alcune ragazze, segnatamente anticipando loro le spese di viaggio; ma ha sempre negato di essersene procurato tramite intermediari, di aver tratto un qualsiasi beneficio dallattività delle ragazze, oppure di aver imposto loro severe regole sul comportamento da tenere nel locale. Posto a confronto con numerose e convergenti dichiarazioni di ragazze che affermano il contrario, si è sempre difeso dando loro delle bugiarde. I verbali di conferma, effettuati avanti al Procuratore Generale ed al suo Segretario giudiziario successivamente alla decisione 19 febbraio 2001, non modificano il senso delle dichiarazioni riportate (v. verbale MP 14 marzo 2001, inc. MP doc. __________; verbale MP 16 marzo 2001, inc. MP doc. __________; verbale MP 25 aprile 2001, inc. MP doc. __________; verbale MP 26 aprile 2001, ore 09.20, inc. MP doc. __________). Già in sede di decisione Giar 19 febbraio 2001 (cit., consid. 3 p. 4 s.) si era evidenziato che se va ribadito lovvio suo diritto di non rispondere, va pure ed altrettanto ovviamente rammentato che non qualsiasi strampalata ed insostenibile dichiarazione di innocenza da parte di un accusato gli può valere il riconoscimento di collaborazione in sede dinchiesta.
d) Ovviamente, il comportamento corretto di un detenuto, che permette poi a questultimo di beneficiare della liberazione condizionale dallespiazione di una pena detentiva (art. 38 CPS), non basta per escludere pericolo di recidiva: basti pensare che lesame riguarda soltanto il comportamento tenuto nella struttura carceraria, gestita secondo regole ben precise, sullarco di un lasso di tempo ridotto. Ed ancor meno ciò basta in un caso come il presente, dove appare che allinterno del locale __________ a dire dello stesso __________ (v. verbale MP 16 marzo 2001, inc. MP doc. __________, p. 6) si sia esercitata la prostituzione, con le modalità oggetto del presente procedimento penale, sin dalla fine del 1998, ovvero da meno di un anno dallavvenuta liberazione dellaccusato: a ragione il Procuratore Generale richiama, a valere quale preoccupante indizio di pericolo di recidiva, il delinquere durante il periodo di prova (v. preavviso 27 giugno 2001, cit.).
E. 5 a) Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando laccusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e allesecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, linsieme delle circostanze, quali il carattere dellinteressato, la sua morale, i suoi legami familiari, lassenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (cosìverbatimDTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione).
b) A prescindere dalla sua millantata piena collaborazione con lautorità inquirente (v. istanza, cit., pto. II.12 p. 6), già stigmatizzatasupra(consid. 4c), laccusato non può certo trarre beneficio dal fatto di non aver posto in atto qualsiasi preparativo di fuga (v. istanza, cit., pto. II.12 p. 6), se non altro per il fatto che, essendo detenuto, gli sarebbe stato assai difficile fare altrimenti.
Il Procuratore Generale non contesta lesistenza di legami personali con il territorio ticinese. Ma la questione è se tali rapporti siano di importanza ed intensità tale da efficacemente contrastare ogni pensiero di fuga. In altre parole, la mera esistenza di legami personaliin locodeve essere vista nella prospettiva del loro effetto dissuasivo per rapporto ad una fuga: tali rapporti, dunque, per poter validamente controbilanciare il paventato pericolo di fuga, dovranno essere tanto più intensi quanto più pesanti le conseguenze che laccusato può legittimamente attendersi dal procedimento penale in corso. Nel caso di specie, inesistenti tanto da parte della pubblica accusa che della difesa sono le informazioni in merito alla solidità dei legami familiari di __________; limpressione, a leggere lincarto, è quello di un vissuto relazionale piuttosto movimentato (v. ad es. verbale MP 14 dicembre 2000 ore 15.50, inc. MP doc. __________ p. 3; verbale MP 14 marzo 2001, inc. MP doc. __________ p. 3), senza che da ciò si possa tuttavia trarre un giudizio definitivo. Le sue prospettive lavorative in Ticino sono tuttaltro che brillanti: anzi, se nel 1985 la pena accessoria dellespulsione dal territorio svizzero pronunciata a carico di __________ era stata sospesa condizionalmente (v. sentenza 10 novembre 1995, inc. Giar __________, consid. 27 p. 97 e dispositivo pto. 11, p. 103), non è fuorviante ipotizzare che oggi, in considerazione della sua recidiva, la Corte possa voler far prevalere la preoccupazione di tutela dellordine pubblico, e che dunque questa pena accessoria venga pronunciata in termini effettivi. Quanto alla gravità della presumibile pena che attende __________, ci si può eccezionalmente esimere da una prognosi, ritenuto come già possa bastare quale motivazione per una fuga allestero linevitabilità di una pena da espiare (art. 41 cfr. 1 cpv. 2 CPS) e la prospettiva di una revoca del terzo condonato nel 1998 (relativo alla condanna del 1995 e che da solo consiste in 18 mesi di detenzione).
c) Ne scaturisce, in conclusione, limpressione di una persona laccusato che ha trovato in Ticino lhumusfertile per farvi fiorire le proprie attività comunque illecite, ed i cui legami con questo territorio potrebbero facilmente affievolirsi qualora egli dovesse avere limpressione che tali premesse operative più non sussistono. Deve pertanto essere ammesso anche un pericolo di fuga, forse non marcato al punto di giustificare, di per sé, il mantenimento dellarresto, ma che nel caso concreto va ad affiancarsi al già ammesso concreto e grave pericolo di recidiva.
E. 6 Questo giudice è stato informato dalla cancelleria del Tribunale penale cantonale che il pubblico dibattimento contro __________ avrà luogo il prossimo 17 agosto
2001. Si può dunque quantificare sin dora con precisione la durata del carcere preventivo cui va incontro laccusato (riservate, ovviamente, divergenti decisioni di proroga, di competenza della lod. Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello, art. 103 cpv. 1 lit. b CPP): si tratta di un mese e mezzo circa. Un ulteriore lasso di tempo di questa durata in carcere preventivo, preso di per sé, non deve essere banalizzato. Nellottica della presumibile pena cui laccusato va incontro, tuttavia, assortita dalla seria possibilità della revoca di ulteriori diciotto mesi di detenzione relativi alla precedente condanna, la carcerazione preventiva subita e prospettabile non appare lesiva del principio di proporzionalità.
Va detto inoltre, per completezza, che il pubblico dibattimento non ha potuto essere fissato prima della data ora stabilita anche a causa dellavvicendamento del difensore, scaturente dallimprevista partenza allestero dellattuale legale. Ciò esige che al nuovo difensore venga concesso tempo sufficiente per addentrarsi in un incarto non proprio semplice. La carcerazione preventiva complessiva cui dovrà sottostare laccusato istante appare alloraa fortioriragionevole. Ovviamente proprio il legale che, con la sua partenza, ha contribuito a rendere impossibile una più celere celebrazione del pubblico dibattimento, non può certo appellarsi a tali circostanze per giustificare la messa in libertà del proprio assistito (v., invece, istanza, cit., pto. II.15
p. 7).
E. 7 In conclusione, listanza in discussione devessere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.
* * *
Per i quali motivi,
visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
1.Listanza di libertà provvisoria inoltrata in data 25/26 giugno 2001 da __________ è respinta.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
- avv. __________, per sé e per laccusato __________;
-Procuratore Generale avv. __________;
-lod. Tribunale penale cantonale, Lugano, con copia del preavviso negativo 27 giugno 2001 del magistrato requirente, e linc. __________ di ritorno.
giudice __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N. 740.2000.3 M Lugano, 2 luglio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
__________, __________
visto il preavviso negativo 27 giugno 2001 delProcuratore Generaleavv. __________, e preso atto che il Presidente delle competenti Assise correzionali, con scritto 26 giugno 2001, si è rimesso a giustizia;
letti ed esaminati gli atti formanti linc. MP __________;
ritenuto
in fatto:
A.
B.
Dopo aver inizialmente negato che allinterno del suo locale venisse praticata la prostituzione (v. verbale di polizia 22 novembre 2000, ore 18.31, allegato al rapporto darresto, inc. GIAR __________), __________ ha perlomeno ammesso di essere stato a conoscenza dellattività svolta al __________ (v. verbale GIAR 23 novembre 2000, inc. GIAR __________). Tutte le ragazze venivano spontaneamente al suo locale, anche se, più avanti, ha ammesso di aver prestato mano nel farne arrivare alcune, segnatamente anticipando loro le spese di viaggio (v. verbale di polizia 28 novembre 2000, ore 09.45, R.1 p. 1-4). Nega, tuttavia, di essersene procurate tramite intermediari (v., ad es., verbale di polizia 28 dicembre 2000, ore 13.45, R.2), di aver tratto un qualsiasi beneficio dallattività delle ragazze, oppure di aver imposto loro severe regole sul comportamento da tenere nel locale (v., ad es., verbale cit., R.3, R.5 e R.6; verbali di confronto MP 14 dicembre 2000). Posto a confronto con numerose e convergenti dichiarazioni di ragazze che affermano il contrario, laccusato istante si difende dando loro delle bugiarde (v. verbale cit., R.10, R.11, R.12, R.17)(così già in decisione 19 febbraio 2001, inc. Giar __________ doc. _, consid. B).
Dopo la chiusura dellistruzione formale in data 14 maggio 2001 (inc. MP doc. __________) e lemanazione dellatto daccusa 13/15 giugno 2001 (inc. __________ doc. __________), il Procuratore Generale, dando seguito a corrispondente richiesta della difesa 10 maggio 2001 (inc. MP doc. __________), ha sentito in qualità di testi due ulteriori ragazze attive presso il pubblico esercizio gestito di fatto dallaccusato (v. verbali MP __________ del 18 giugno 2001 e verbale MP __________ del 20 giugno 2001, agli atti MP, s. n.)
C.
__________ aveva già chiesto in data 9/12 febbraio 2001 (inc. GIAR __________ doc. _) di essere posto in libertà provvisoria, affermando la propria collaborazione con gli inquirenti (loc. cit., pto. 3 p. 2), evidenziando come linchiesta nei suoi confronti fosse già praticamente conclusa a quel momento (loc. cit., pto. 7 p. 4, pto. 8 p. 5), e negando infine tanto lesistenza di un pericolo di recidiva (loc. cit., pto. 11 p. 6) quanto di un pericolo di una sua fuga (loc. cit., pto. 13 p. 8). Questo giudice ha respinto listanza con decisione 19 febbraio 2001 (inc. Giar __________), ritenendo lesistenza di ulteriori necessità istruttorie accompagnate da pericolo di collusione (loc. cit., consid. 3) e concreto pericolo di recidiva (loc. cit., consid. 4).
D.
__________ ripropone ora, direttamente a questo giudice latto daccusa essendo nel frattempo stato inoltrato (art. 108 cpv. 3 CPP), nuova domanda di essere messo in libertà provvisoria (inc. Giar __________). Ribadita la propria innocenza (loc. cit., pto. I.3 p. 2) soprattutto alla luce dellavvenuta audizione di altre ragazze (loc. cit., pto. I.6 p. 3), considerati ormai evasi i bisogni dellistruzione (loc. cit., pto. II.8 p. 3), si concentra sullinesistenza di pericolo di recidiva: non sarebbe lecito desumere tale pericolo dalla precedente condanna, considerata anche la sua anticipata liberazione condizionale per buona condotta, e la collaborazione fornita agli inquirenti nel corso della presente inchiesta (loc. cit., pto. II.10 p. 4). Contesta, infine, un qualsiasi pericolo di fuga, sempre per la propria collaborazione con gli inquirenti nonché per lesistenza di radicati rapporti famigliari in Ticino (loc. cit., pto. II. 12 p. 6). Da ultimo, si appella a motivi di opportunità scaturenti dalla prossima sostituzione del difensore, con conseguente allungamento dei tempi sino al processo, vista la necessità di preparazione per il nuovo difensore (loc. cit., pto. II.15 p. 7).
E.
Il Procuratore Generale, dal canto suo (v. preavviso 27 giugno 2001, inc. Giar __________), ribadita la fondatezza delle ipotesi di reato a carico dellistante e relativizzata la portata delle deposizioni assunte dopo lemanazione dellatto daccusa, chiede la reiezione dellistanza discussa in considerazione del pericolo di fuga acuito dal concretizzarsi delle ipotesi di reato e limminenza del dibattimento (ibid.) nonché del pericolo di recidiva, desumibile dal delinquere di __________ in modo importante e diversificato durante il periodo di prova della liberazione condizionale (ibid.).
Considerato
in diritto:
1.
L'art. 95 CPP
- corrispondente allart. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza:
v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dellistruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che larresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dellistruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dellaccusato al processo e a garantire leventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
2.
Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti (v.supra, consid. B).
In quale misura gli indizi a suo carico siano seri e concreti, è questione che non può essere definitivamente risolta in questa sede. Nella precedente decisione 19 febbraio 2001 si era detto che le numerose, convergenti e reiterate dichiarazione di molte delle ragazze ospitate (per usare un termine più che eufemistico) dallaccusato istante, e di terze persone, apparivano atte a suffragare lipotesi accusatoria sostenuta dal magistrato inquirente ben più di quanto la protestata estraneità ai fatti e le generiche contestazioni di __________ riuscissero a convincere immediatamente chi scrive della sua innocenza (loc. cit., inc. Giar __________, consid. 2). I dubbi che solleva la difesa, e apparentemente scaturenti dalle ultime due audizioni effettuate dopo linoltro dellatto daccusa (v. istanza, cit., pti. I.3 p. 2 e I.6 p. 3), rappresentano, a non dubitarne, obiezioni che vorranno approfondimento. Tuttavia, trattandosi di obiezioni di natura sostanziale, una valutazione definitiva della loro portata compete alla Corte di merito e non a questo giudice nellambito delle proprie competenze limitate alla valutazione della legittimità della carcerazione preventiva, unicamente autorizzato ad un esame sommario di verosimiglianza del grado di responsabilità dellaccusato istante (v., come qui, anche la decisione 19 aprile 2000 in re C.F., inc. GIAR __________ consid. 2b p. 4).
Almeno nellottica di mera verosimiglianza, comunque, le due nuove testimonianze __________ del 18 giugno 2001 e __________ del 20 giugno 2001 non sembrano sconvolgere limpianto accusatorio: sebbene entrambe dichiarino allunisono, in termini (forse anche troppo) simili, di non aver mai dovuto sottostare ad obbligo alcuno da parte di __________, ma anzi di essere stati tutti come una famiglia (verbale __________ MP 18 giugno 2001, ore 16.30, p. 6; v. anche verbale __________ MP 20 giugno 2001, ore 09.15, p. 3), la loro situazione personale (la __________ è legata sentimentalmente con __________, il fratello dellaccusato [verbale MP 18 giugno 2001, ore 16.30, p. 3], che lha interpellata per sapere se sarebbe stata disposta a testimoniare per aiutare suo fratello [verbale MP 18 giugno 2001, ore 16.30, p. 1], mentre la __________ è sentimentalmente legata a __________, che risulta conoscente dellaccusato [v. verbale MP 20 giugno 2001, ore 09.15, p. 2]) non può non suscitare qualche perplessità sulla credibilità di tali dichiarazioni. Ma soprattutto, nella misura in cui le due testi non sono in grado di esprimersi con fondatezza per tutte le ragazze che hanno lavorato per __________, le loro dichiarazioni non sono atte a dimostrare in termini concludenti linnocenza di lui, al punto da porre in dubbio in questa sede lesistenza di concreti indizi di colpevolezza da sottoporre allesame della competente Corte di merito.
3.
Non esistono più, incontestatamente, esigenze istruttorie.
4.
a) Notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dellinsieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dellaccusato, il suo comportamento durante listruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v.Mario Luvini, I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294;Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.).
b) Già in sede di pronuncia 19 febbraio 2001, questo giudice scriveva (inc. Giar __________, cit., consid. 4 p. 5):
Emerge dagli atti che __________ ha scontato una pena privativa della libertà fra il 1995 ed il 1998 per infrazione alla LFStup. (v. verbale di polizia 22 novembre 2000, ore 18.31, allegato 1 al rapporto dinchiesta di polizia giudiziaria 13 gennaio 2001, allinc. MP s.n., p. 1). Appena rilasciato, ha immediatamente riassunto la gestione di fatto del bar __________ (che già gestiva dal 1994, ibid.), accogliendovi ragazze dedite alla prostituzione, per la maggior parte di origine brasiliana ed ungherese, accompagnate rispettivamente procurate da terze persone (v. verbale di polizia 28 novembre 2000, ore 09.45, allegato 4 al rapporto dinchiesta, cit., R.1 p. 2-3). In parole semplici, scontata parte di una lunga pena detentiva, non appena posto in libertà condizionale si è dedicato ad attività delittuosa (v.supra, consid. 2), quandanche di natura diversa da quella che laveva portato in carcere prima. In siffatte circostanze, non si deve affermare che il passato di __________ non lo disegna certo come un delinquente incallito, portato al crimine (istanza, cit., pto. 11 p. 6): al contrario, limpressione è proprio quella di trovarsi di fronte a persona perennemente dedita alla ricerca dei modi più facili e meno faticosi con i quali garantirsi una vita comoda e lussuriosa (dal suo punto di vista, ovviamente), e che non si lascia distogliere da tal fine neppure dalla prospettiva di infrangere la legge. Ne discende, a giudizio di chi scrive, un manifesto pericolo di recidiva insito nella struttura della sua personalità: nessuno sa cosa egli potrà fare, appena sarà tornato in libertà, ma è altamente verosimile che si tratterà di attività di più che dubbia liceità. Ne discende pericolo di recidiva.
c) Gli argomenti che laccusato adduce con la presente istanza non conducono a conclusione differente. In primo luogo, fa specie leggere che __________ pretenda di aver pienamente collaborato con gli inquirenti: come vistosupra(consid. B), già ha ammesso a fatica di essere stato a conoscenza dellattività svolta al __________ e di aver prestato mano nel fare arrivare alcune ragazze, segnatamente anticipando loro le spese di viaggio; ma ha sempre negato di essersene procurato tramite intermediari, di aver tratto un qualsiasi beneficio dallattività delle ragazze, oppure di aver imposto loro severe regole sul comportamento da tenere nel locale. Posto a confronto con numerose e convergenti dichiarazioni di ragazze che affermano il contrario, si è sempre difeso dando loro delle bugiarde. I verbali di conferma, effettuati avanti al Procuratore Generale ed al suo Segretario giudiziario successivamente alla decisione 19 febbraio 2001, non modificano il senso delle dichiarazioni riportate (v. verbale MP 14 marzo 2001, inc. MP doc. __________; verbale MP 16 marzo 2001, inc. MP doc. __________; verbale MP 25 aprile 2001, inc. MP doc. __________; verbale MP 26 aprile 2001, ore 09.20, inc. MP doc. __________). Già in sede di decisione Giar 19 febbraio 2001 (cit., consid. 3 p. 4 s.) si era evidenziato che se va ribadito lovvio suo diritto di non rispondere, va pure ed altrettanto ovviamente rammentato che non qualsiasi strampalata ed insostenibile dichiarazione di innocenza da parte di un accusato gli può valere il riconoscimento di collaborazione in sede dinchiesta.
d) Ovviamente, il comportamento corretto di un detenuto, che permette poi a questultimo di beneficiare della liberazione condizionale dallespiazione di una pena detentiva (art. 38 CPS), non basta per escludere pericolo di recidiva: basti pensare che lesame riguarda soltanto il comportamento tenuto nella struttura carceraria, gestita secondo regole ben precise, sullarco di un lasso di tempo ridotto. Ed ancor meno ciò basta in un caso come il presente, dove appare che allinterno del locale __________ a dire dello stesso __________ (v. verbale MP 16 marzo 2001, inc. MP doc. __________, p. 6) si sia esercitata la prostituzione, con le modalità oggetto del presente procedimento penale, sin dalla fine del 1998, ovvero da meno di un anno dallavvenuta liberazione dellaccusato: a ragione il Procuratore Generale richiama, a valere quale preoccupante indizio di pericolo di recidiva, il delinquere durante il periodo di prova (v. preavviso 27 giugno 2001, cit.).
5.
a) Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando laccusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e allesecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, linsieme delle circostanze, quali il carattere dellinteressato, la sua morale, i suoi legami familiari, lassenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (cosìverbatimDTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione).
b) A prescindere dalla sua millantata piena collaborazione con lautorità inquirente (v. istanza, cit., pto. II.12 p. 6), già stigmatizzatasupra(consid. 4c), laccusato non può certo trarre beneficio dal fatto di non aver posto in atto qualsiasi preparativo di fuga (v. istanza, cit., pto. II.12 p. 6), se non altro per il fatto che, essendo detenuto, gli sarebbe stato assai difficile fare altrimenti.
Il Procuratore Generale non contesta lesistenza di legami personali con il territorio ticinese. Ma la questione è se tali rapporti siano di importanza ed intensità tale da efficacemente contrastare ogni pensiero di fuga. In altre parole, la mera esistenza di legami personaliin locodeve essere vista nella prospettiva del loro effetto dissuasivo per rapporto ad una fuga: tali rapporti, dunque, per poter validamente controbilanciare il paventato pericolo di fuga, dovranno essere tanto più intensi quanto più pesanti le conseguenze che laccusato può legittimamente attendersi dal procedimento penale in corso. Nel caso di specie, inesistenti tanto da parte della pubblica accusa che della difesa sono le informazioni in merito alla solidità dei legami familiari di __________; limpressione, a leggere lincarto, è quello di un vissuto relazionale piuttosto movimentato (v. ad es. verbale MP 14 dicembre 2000 ore 15.50, inc. MP doc. __________ p. 3; verbale MP 14 marzo 2001, inc. MP doc. __________ p. 3), senza che da ciò si possa tuttavia trarre un giudizio definitivo. Le sue prospettive lavorative in Ticino sono tuttaltro che brillanti: anzi, se nel 1985 la pena accessoria dellespulsione dal territorio svizzero pronunciata a carico di __________ era stata sospesa condizionalmente (v. sentenza 10 novembre 1995, inc. Giar __________, consid. 27 p. 97 e dispositivo pto. 11, p. 103), non è fuorviante ipotizzare che oggi, in considerazione della sua recidiva, la Corte possa voler far prevalere la preoccupazione di tutela dellordine pubblico, e che dunque questa pena accessoria venga pronunciata in termini effettivi. Quanto alla gravità della presumibile pena che attende __________, ci si può eccezionalmente esimere da una prognosi, ritenuto come già possa bastare quale motivazione per una fuga allestero linevitabilità di una pena da espiare (art. 41 cfr. 1 cpv. 2 CPS) e la prospettiva di una revoca del terzo condonato nel 1998 (relativo alla condanna del 1995 e che da solo consiste in 18 mesi di detenzione).
c) Ne scaturisce, in conclusione, limpressione di una persona laccusato che ha trovato in Ticino lhumusfertile per farvi fiorire le proprie attività comunque illecite, ed i cui legami con questo territorio potrebbero facilmente affievolirsi qualora egli dovesse avere limpressione che tali premesse operative più non sussistono. Deve pertanto essere ammesso anche un pericolo di fuga, forse non marcato al punto di giustificare, di per sé, il mantenimento dellarresto, ma che nel caso concreto va ad affiancarsi al già ammesso concreto e grave pericolo di recidiva.
6.
Questo giudice è stato informato dalla cancelleria del Tribunale penale cantonale che il pubblico dibattimento contro __________ avrà luogo il prossimo 17 agosto
2001. Si può dunque quantificare sin dora con precisione la durata del carcere preventivo cui va incontro laccusato (riservate, ovviamente, divergenti decisioni di proroga, di competenza della lod. Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello, art. 103 cpv. 1 lit. b CPP): si tratta di un mese e mezzo circa. Un ulteriore lasso di tempo di questa durata in carcere preventivo, preso di per sé, non deve essere banalizzato. Nellottica della presumibile pena cui laccusato va incontro, tuttavia, assortita dalla seria possibilità della revoca di ulteriori diciotto mesi di detenzione relativi alla precedente condanna, la carcerazione preventiva subita e prospettabile non appare lesiva del principio di proporzionalità.
Va detto inoltre, per completezza, che il pubblico dibattimento non ha potuto essere fissato prima della data ora stabilita anche a causa dellavvicendamento del difensore, scaturente dallimprevista partenza allestero dellattuale legale. Ciò esige che al nuovo difensore venga concesso tempo sufficiente per addentrarsi in un incarto non proprio semplice. La carcerazione preventiva complessiva cui dovrà sottostare laccusato istante appare alloraa fortioriragionevole. Ovviamente proprio il legale che, con la sua partenza, ha contribuito a rendere impossibile una più celere celebrazione del pubblico dibattimento, non può certo appellarsi a tali circostanze per giustificare la messa in libertà del proprio assistito (v., invece, istanza, cit., pto. II.15
p. 7).
7.
In conclusione, listanza in discussione devessere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.
* * *
Per i quali motivi,
visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
1.Listanza di libertà provvisoria inoltrata in data 25/26 giugno 2001 da __________ è respinta.
2.Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dallintimazione.
4.Intimazione:
- avv. __________, per sé e per laccusato __________;
-Procuratore Generale avv. __________;
-lod. Tribunale penale cantonale, Lugano, con copia del preavviso negativo 27 giugno 2001 del magistrato requirente, e linc. __________ di ritorno.
giudice __________