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TI-59764

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-05-15 · Italiano TI
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N. 49.2001.3 M                                                          Lugano, 15 maggio 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 6/7 febbraio 2001 da

avverso la decisione 30 gennaio 2001 nel procedimento penale contro il reclamante per titolo di infrazione aggravata e contravvenzione alla LFStup., con la quale il Procuratore Pubblico avv. __________ ha confermato l’avvenuto sequestro di un importo di frs. 17'000.— e documentazione connessa;

lette le osservazioni 16 febbraio 2001 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del reclamo;

convocate le parti in udienza ex art. 283 CPP in data 25 aprile 2001, nella quale occasione reclamante e magistrato inquirente hanno ribadito e precisato le rispettive posizioni, quest’ultimo segnatamente dando atto dell’avvenuta restituzione della documentazione connessa;

preso atto che il reclamante, con scritto 11 maggio 2001, ha dichiarato di ritirare il proprio reclamo, ciò che viene constatato con la presente decisione esente da tassa e spese di giustizia ed impugnabile alla Camera dei ricorsi penali entro 10 giorni dall’intimazione;

in applicazione degli artt. 280 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

d e c i d e :

1.Il reclamo 6/7 febbraio 2001 è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d’oggetto a seguito del suo ritiro.

2.Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.

3.La presente decisione è impugnabile alla Camera dei ricorsi penali entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per il reclamante;

-    Procuratore Pubblico avv. __________, con copia dello scritto 11/14 maggio 2001 del reclamante.

giudice __________